OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. È fatto obbligo al concessionario di improntare l’organizzazione delle attività ammesse dal servizio di gestione, secondo criteri di efficienza ed efficacia nonché rispondente ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio. In ogni caso, sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:
a) fornire tutto il personale necessario atto a garantire per tutta la durata della concessione la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature, assicurando la sorveglianza degli impianti, la pulizia dei locali, dei servizi, dei percorsi pedonali e degli spazi comuni;
b) consegnare al momento dell’aggiudicazione copia della documentazione interna (se disponibile) relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro inerente il servizio oggetto della concessione. In ogni caso deve essere comunicato al momento dell’aggiudicazione il nominativo del Responsabile della Sicurezza. Il Comune di Paullo nel promuovere la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto della presente concessione, fornirà all’aggiudicatario copia della documentazione in suo possesso attinente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro ove avrà esecuzione la presente concessione;
c) utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, esercitando il controllo dell’effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti, delle necessarie autorizzazioni all’uso degli impianti sportivi, rilasciate a cura della direzione del concessionario e/o dal Comune di Paullo;
d) garantire l’espletamento delle mansioni nonché la corretta conduzione, il controllo e la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti nel rispetto delle modalità definite dal precedente art. 29;
e) osservare e far osservare tutte le norme a tutela dell’igiene e della salute pubblica, dell’ordine pubblico e della sicurezza, come prescritti dalle ordinanze sindacali, dai regolamenti comunali e dai provvedimenti che altre autorità competenti possono emanare nonché dalle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto in oggetto, sollevando il Comune di Paullo da ogni dannosa conseguenza a persona e cose, causata per fatto o colpa propria o del personale dipendente del concessionario;
f) permettere ed agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incari...
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO a) l'obbligo di accettare i locali nelle condizioni in cui si trovano ritenendoli soddisfacenti ed idonei allo svolgimento della propria attività e l'accollo a proprio carico di tutti i lavori di completamento, che al termine della concessione resteranno nella piena disponibilità del proprietario;
b) obbligo all’eventuale allacciamento a proprie cura e spese delle forniture di acqua, luce, gas e di tutte le altre utenze necessarie all'esercizio dell'attività ed al pagamento delle relative fatture, nonché al pagamento della tassa dei rifiuti solidi urbani;
c) apposito impegno ad avviare l’attività per la quale sono stati concessi i locali a partire dal 01.04 2017;
d) sono a carico del concessionario le pulizie: − dei locali oggetto di concessione; − degli spazi esterni utilizzati per percorsi degli avventori o del gestore; − di altre aree esterne connesse all’attività, − dell’area adibita a parcheggio e accesso agli impianti sportivi;
e) sono a carico del concessionario gli oneri inerenti la realizzazione degli arredi, attrezzature ed impianti e quant’altro necessario per l’avvio dell’attività;
f) il concessionario dovrà individuare appositi spazi da mettere a disposizione delle Associazioni Sportive che utilizzano gli impianti, affinché esse possano svolgere le attività di tesseramento, iscrizioni, prenotazioni campo gioco, ecc.; Ogni intervento necessario all'adattamento degli immobili all'attività da esercitarsi, da eseguirsi nel rispetto della vigente normativa in materia e l'acquisizione di tutti i necessari e preventivi pareri ed autorizzazioni sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, come da piano presentato in sede di offerta sarà valutato ed eventualmente ratificato dall'Ente proprietario in sede di contratto, con specifica previsione dei tempi in cui i locali sono consegnati ai fini dell'esecuzione dei lavori e della vera e propria decorrenza contrattuale, a lavori eseguiti. Tutti i miglioramenti apportati dal concessionario ed autorizzati dal Comune di Pederobba, rimarranno di proprietà comunale alla scadenza della concessione, ed il concessionario non avrà nulla a pretendere per tali miglioramenti che non potranno essere rimossi, fatti salvi i beni mobili. Resta inteso che l'immobile rimane di proprietà comunale, ed alla scadenza del periodo di concessione, il concessionario non avrà più alcun diritto sul locale, mentre il Comune ritornerà nella piena disponibilità e possesso dell'immobile.
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. L’aggiudicatario deve dare piena attuazione al piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso, come stabilito dall’art. 171 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi monetari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3 si applicherà alla concessione la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Il concessionario dovrà attenersi a quanto disposto dal D.Lgs n. 39/2014 relativo all’attuazione della direttiva n. 2011/93/UE inerente alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non dovrà essere incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all’articolo 25 bis del DPR n. 313/2002. Il concessionario dovrà comunicare, entro trenta giorni, alla Circoscrizione 5 eventuali variazioni relative alle cariche sociali e trasmettere annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno di vigenza della concessione, il rendiconto della gestione complessiva, con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 della Legge 445/2000 e s.m.i., con una dettagliata esposizione delle attività svolte e dei costi e ricavi (per gli impianti con attività sportiva e commerciale, anche con contabilità separata delle due attività) dell'impianto oggetto di concessione.
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi monetari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3 si applicherà alla concessione la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Il concessionario dovrà comunicare, entro trenta giorni, alla Città eventuali variazioni relative alle cariche sociali e trasmettere annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno di vigenza della concessione, il rendiconto della gestione complessiva, resa ai sensi dell’art. 47 della Legge 445/2000, con una dettagliata esposizione delle attività svolte e dei costi e ricavi (per gli impianti con attività sportiva e commerciale, anche con contabilità separata delle due attività) dell'impianto oggetto di concessione.
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione del servizio in affidamento in conformità a quanto dichiarato nell’offerta tecnica di aggiudicazione nonché nel rispetto di tutti gli obblighi previsti a suo carico nel Capitolato. Il Concessionario è, altresì, responsabile dell’operato e del comportamento nonché di eventuali danni causati all’Università o a terzi, per imperizia o negligenza, di tutti i propri dipendenti utilizzati nell’esecuzione del servizio in affidamento. Il Concessionario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo le informazioni relative ad attività istituzionali o strettamente organizzative dell’Università, di cui venisse a conoscenza, anche casualmente, in occasione dell'esecuzione del servizio in affidamento. Il Concessionario è responsabile nei confronti dell’Università per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti. Il concessionario, a pena di risoluzione del presente atto, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto. Si allega la dichiarazione presentata dal Concessionario in sede di gara del XXX relativa agli obblighi assunti, sub XXX.
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. Oltre agli altri obblighi previsti nel presente capitolato, il concessionario è tenuto a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell’espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso della ditta medesima, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio.
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. Ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, il calcolo del valore presunto della concessione, sulla base dell’introito storico delle tariffe, ammonta ad € 390.000,00 per il quinquennio settembre 2017 - luglio 2022 ed ulteriori € 390.000,00 per il quinquennio settembre 2022 - luglio 2027 in caso di eventuale rinnovo. Il valore deriva dall’applicazione della norma, la quale stabilisce che “Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.”
1. Dopo l’affidamento della concessione e prima della sottoscrizione del contratto, il conces- sionario dovrà:
a. costituire cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo risultante a seguito dell’offerta effettuata dal concessionario in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta di € 39.000,00 oltre IVA di legge. La cauzione dovrà avere validità di 5 anni con durata pari al periodo derivante dalla concessione. b. stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni a cose e a persone, compresi i locali (rischio locativo) ed il loro contenuto di proprietà del comune concedente, per massimali non inferiori a Euro 5.000.000,00.
c. depositare le spese di contratto, di registro e accessorie nessuna esclusa od eccettuata;
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. Art. 26 - Vigilanza e controlli
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. 1. Oltre agli altri obblighi previsti nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell’espletamento delle attività affidate che, ad avviso del concessionario medesimo, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio. Parimenti il concessionario ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione alla Amministrazione comunale di qualsiasi sospensione o abbandono delle attività, specificandone le ragioni e la durata.
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. I seguenti obblighi saranno a totale carico del Concessionario:
1. ottenere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto;
2. predisporre e trasmettere, con cadenza annuale, una relazione che riassuma l’attività complessivamente svolta;
3. tenere indenne il Concedente da qualsiasi onere fiscale connesso alle attività gestite nell’ambito del presente contratto, nonché da qualsiasi adempimento od obbligo di natura contrattuale e previdenziale afferente al personale e ai collaboratori impiegati nelle medesime attività;
4. custodire, con la diligenza del buon padre di famiglia, l’attrezzatura assegnata in concessione dalla data di consegna;
5. impegnarsi a gestire l’attività sotto la propria esclusiva responsabilità ed a proprio intero rischio imprenditoriale, tenendo manlevata la Camera di Commercio da ogni eventuale pretesa di terzi;
6. comunicare tempestivamente al Concedente qualsiasi variazione dell’assetto societario che riguardi i legali rappresentanti o la forma giuridica della società o dell’impresa.
7. presentare idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa, del valore pari a sei mensilità di canone, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 12.