MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DISTUDIO
MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DISTUDIO
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
Mobilità per l'apprendimento individuale
Progetto n.
Accademia di Belle Arti di Napoli
Xxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xx 000/x 00000 Xxxxxx
In seguito denominato “l’Istituto”
Rappresentante legale: Direttore Xxxx. Xxxxxx Xxxx
Responsabile ufficio Erasmus: Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
Da una parte,e
In seguito denominato “Il Partecipante”
Nome e Cognome:
Codice Fiscale:
Data di nascita:
Sesso: M [] F[]
Nazionalità: ITALIA
Indirizzo per esteso:
Telefono:
Mail:
Anno Accademico:
Ciclo di Studi: Ciclo I ( triennio) [ ] II Ciclo (biennio) [ ]
Anno di corso:
Corso di Indirizzo presso l’Istituto di appartenenza:
Codice/ Codice ISCED: 021
Lo studente gode di:
[ ]Un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+
[ ]Una mobilità senza fondi comunitari Erasmus+ (“zero Grant”)
[ ]Un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario Erasmus+ (“zero grant”)
Il contributo finanziario include:
[ ]Un contributo finanziario per bisogni speciali
[ ]Un contributo finanziario per studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate
Allegato IV - Modelli di accordi tra il Beneficiario e i partecipanti
[Da completarsi da parte di tutti i Partecipanti che ricevono un contributo da fondi comunitari Xxxxxxxx, ad eccezione di quelli senza contributo]:
Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo:
Nome dell’intestatario del conto:
Nome della Banca: Numero Clearing/BIC/Swift bancario:
IBAN:
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement for studies concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’Istituto ospitante e lo studente
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studente Erasmus
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e
firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al Partecipante per intraprendere una mobilità XXXXXXX a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata) nell’ambito del Programma Erasmus+.
Il Partecipanteaccetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3. e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata, come descritto nell’Allegato I.
Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
Allegato IV - Modelli di accordi tra il Beneficiario e i partecipanti
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
Inizierà il
|
|
E si concluderà il (approssimativo)
|
|
La mobilità
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Azienda ospitante [Se il Partecipante partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Istituto ospitante, tale periodo sarà considerato quota parte rilevante del periodo di mobilità all’estero: in tale ipotesi, l’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’Istituto ospitante]; l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante.
Denominazione dell’Istituto ospitante
|
|
Codice ERASMUS (se del caso)
|
|
Paese
|
|
Il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per il periodo minimo di 2 mesi, con l’eventualità di poter prolungare tale periodo in caso si presentasse disponibilità economiche.
Se il Partecipante:
Percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+, il numero di mesi e giorni extra in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
Usufruisce di una borsa finanziata da fondi comunitari Xxxxxxxx congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di mesi e di giorni extra indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all’estero, ovvero 2 mesi in caso di tirocinio.
Non percepisce alcun contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di mesi e di giorni extra deve essere uguale a 0.
La durata totale del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi, compresi i giorni senza contributo.
Allegato IV - Modelli di accordi tra il Beneficiario e i partecipanti
Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto.
L’Attestato rilasciato dall'Istituto/Azienda ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Transcript of Records) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità SMP è pari a Euro al mese e EUR 350,00
L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei mesi di mobilità (come specificato nell’articolo 2.3), moltiplicato per l’importo mensile in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile, così come da calcolo effettuato dall’Istituto di appartenenza nel MobilityTool+.
Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti al termine le attività previste nell'Allegato I.
Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Se il Partecipante recede dall'accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui al articolo 2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all’Istituto di Appartenenza e accettati dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Un prefinanziamento sarà accordato al Partecipante entro la data di partenza, di € 560,00
Tale prefinanziamento rappresenta l’80% dell’ammontare complessivo (2 mesi) di € 700,00 come specificato nell’Art. 3. Al termine della Mobilità verrà finanziato l’intero contributo come specificato nell’Art. 3 punto 3.2, con l’eventuale prolungamento. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Partecipante invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza.
4.2 Se il pagamento di cui all’Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo, l’invio on line del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere il pagamento del saldo o per emettere un ordine di recupero in caso di rimborso.
Allegato IV - Modelli di accordi tra il Beneficiario e i partecipanti
ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
Il Partecipante dovrà possedere un’adeguata copertura assicurativa. [L’Istituto dovrà aggiungere al presente Accordo una clausola specifica, affinché il Partecipante sia chiaramente informato al riguardo; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto è, invece, raccomandato. I contratti di assicurazione obbligatoria dovranno riportare il contraente (in questo caso di mobilità per studio, l’Istituto di appartenenza o il Partecipante). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate, e cioè: il numero/codice dell’assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.]
Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla copertura assicurativa sanitaria per mobilità di studio. [Solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico. In tale caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza, garantire che il Beneficiario sia informato dei requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.]
(opzionale per la mobilità di studio) Il presente Accordo riporterà i termini di sottoscrizione dell’assicurazione di responsabilità civile. [Un’assicurazione di responsabilità civile copre i danni causati dal Partecipante durante il suo soggiorno all'estero (sia che il Partecipante si trovi al lavoro o meno). Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all’assicurazione di responsabilità civile; i tirocinanti, pertanto, potrebbero correre il rischio di non essere coperti. È perciò responsabilità dell'Istituto di appartenenza controllare che vi sia un’assicurazione di responsabilità civile che copra, in modo vincolante, almeno i danni provocati dal tirocinante sul posto di lavoro. L’Allegato I esplicita con chiarezza se quanto sopra detto è coperto dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui la normativa nazionale del Paese ospitante non preveda obbligatoriamente la suddetta copertura, non sarà possibile imporla all’Impresa ospitante. ]
(opzionale per la mobilità di studio) Il presente Accordo riporterà le modalità relative alla copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro che svolgerà il Partecipante (che copra almeno i danni causati al Partecipante sul posto di lavoro). [Questo tipo di assicurazione copre i dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali infortuni sul lavoro; tuttavia, l’estensione di tale copertura assicurativa sui tirocinanti in mobilità transnazionale, può variare nei diversi Paesi impegnati in Programmi transnazionali di mobilità per l’apprendimento. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza verificare che sia stata disposta un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’Allegato I espliciterà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall’Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui l’Impresa ospitante non fornisca tale copertura (che non potrà essere imposta se non obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di appartenenza dovrà assicurarsi che il tirocinante sia provvisto di tale copertura, sia essa stipulata dall’Istituto di appartenenza (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità) o, privatamente, dallo stesso tirocinante.]
Allegato IV - Modelli di accordi tra il Beneficiario e i partecipanti
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE: Applicabile solo nel caso di mobilità, per le quali la lingua principale dell’insegnamento è l'inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo o olandese, con l'eccezione di madrelingua.
Al Partecipante sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.
[Opzionale - solo se l’informazione non è specificata nel Learning Agreement] Il livello di competenza linguistica in [specificare la lingua principale di insegnamento / formazione] che lo studente ha già o si impegna ad acquisire entro l'inizio del periodo di mobilità corrisponde a:
A1☐ A2 ☐ B1☐ B2☐ C1☐ C2☐
[Applicabile solo per i Partecipanti che seguiranno un corso di lingua OLS]
Il Partecipanteseguirà un corso di lingua OLS non appena riceverà l’accesso e si impegnerà a portare a termine il corso OLS. Prima di accedere al corso di lingua OLS, il Beneficiario informerà immediatamente l'Istituto nel caso in cui non potrà svolgere il corso.
[Opzionale per l’ l’Istituto] Il pagamento dell’ultima rata del contributo finanziario è soggetto all’espletamento della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità.
ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
Allegato IV - Modelli di accordi tra il Beneficiario e i partecipanti
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Partecipante
|
Per l’Istituto
|
Nome/cognome/funzione
_________________________________
|
Nome/cognome/funzione Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
|
Firma
_________________________________
|
Firma ___________________________________
Napoli |
Allegato IV - Modelli di accordi tra il Beneficiario e i partecipanti
ALLEGATO I
LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES
Allegato IV - Modelli di accordi tra il Beneficiario e i partecipanti
ALLEGATO II
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Beneficiario non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Beneficiario risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Beneficiario per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2.Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, eccetto nei casi in cui ci siano accordi differenti con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ALLEGATO III
CARTA DELLO STUDENTE XXXXXXX
Erasmus Student Charter
This Student Charter highlights your rights and obligations and informs you about
what you can expect from your sending and receiving organisation at each step of
your mobility.
Higher education institutions participating in Erasmus+ have been awarded an
Erasmus Charter for Higher Education by the European Commission where they
commit to support, facilitate and recognise your mobility activities.
On your side, you commit to
respect the rules and obligations of the Erasmus+ grant agreement that you have signed with your sending institution.
I.
Before your mobility period
Once you have been selected as Erasmus+ student, you are entitled to guidance
regarding the partner institutions or enterprises where you can carry out your
mobility period and the activities that you can undertake there.
You have the right to receive information on the distribution of grades at the
receiving institution and to receive information in securing a visa, obtaining
insurance and finding housing by your sending and receiving
institution/enterprise. You can find the respective contacts points and information
sources in the inter-institutional agreement signed between your sending and
receiving institutions.
You will sign a Grant Agreement with your sending institution (even if you do not
receive a financial support from EU funds), and a Learning Agreement with your
sending and receiving institution/enterprise. A good preparation of your Learning
Agreement is key for the success of your mobility experience and to ensure
recognition of your mobility period. It sets out the details of your planned
activities abroad (including the credits to be earned and that will count towards
your home degree).
After you have been selected, you will undertake an on-line language assessment
(if available in your main language of instruction/work abroad) that will allow your
sending institution to offer you the most appropriate linguistic support, if necessary. You should takefull advantage of this support to improve your language skills to the recommended level.
II.
During your mobility period
You should take full advantage of all the learning opportunities available at the
receiving institution/enterprise, while respecting its rules and regulations, and
endeavour to perform to the best of your ability in all relevant examinations or
other forms of assessment.
You can request changes to the Learning Agreement only in exceptional situations
and within the deadline decided by your sending and receiving institutions.
In that case, you must ensure that these changes are validated by both the sending and receiving institutions/enterprise within a two-week period after the request and
3keep copies of their approval by e-mail. Changes dueto an extension of the
duration of the mobility period should be made as timely as possible as well.
Your receiving institution/enterprise commits to treat you in the same way as their
home students/employeesand you should make all necessary efforts to integrate
in your new environment.
Your receiving institution will not ask you to pay fees for tuition, registration,
examinations, access to laboratory and library facilities during your mobility
period. Nevertheless, you may be charged small fees on the same basis as local students for costs such as insurance, student unions and the use of miscellaneous material.
You are invited to take part in associations existing at your receiving
institution/enterprise, such as networks of mentors and buddies organized by
student organizations such as "Erasmus Student Network".
Your student grant or student loan from your home country must be maintained while you are abroad.
III.
After your mobility period
You are entitled to receive full academic recognition from you
r sending institution for satisfactorily completed activities during your mobility period, in accordance with the Learning Agreement.
If you are studying abroad, your receiving institution will give you a Transcript of
Records recording your results with the credits and grades achieved (normally in
less than five weeks after the end of your evaluation). Upon reception of this
document, your sending institution will provide you all the information on their
recognition in a maximum period of five weeks. The recognized components (for
example, courses) will appear in your Diploma Supplement.
If you are doing a traineeship, your enterprise will give you a Traineeship
Certificate summarizing the tasks carried out and an evaluation and, when it was
foreseen inyour learning agreement, your sending institution will also give you a
Transcript of Records. If the traineeship was not part of the curriculum, the period
will at least be recorded in your Diploma Supplement and, if you wish, in your
Europass Mobility Document. If you are a recent graduate you are encouraged to
request the Europass Mobility Document.
You should undergo an on-line language assessment, if available in your main
language of instruction/work abroad, to monitor linguistic progress during your
mobility.
You must fill in a questionnaire to provide feedback on your Erasmus mobility
period to your sending and receiving institution, the National Agency of the
sending and receiving country and the European Commission.
You are invited to join the "Erasmus+ student and alumni association" and you
are encouraged to share your mobility experience with your friends, other
students, staff in your institution, journalists and let other people benefit from
your experience, including young pupils.If you havea problem, at any time:
You should identify the problem clearly and check your rights and obligations
according to your grant agreement.
4
Several people work in your sending and receiving institutions to help Xxxxxxx
students. Depending on the nature of the problem and when it occurs, the contact
person or the responsible person at your sending or receiving institution (or
receiving enterprise in case of a traineeship) will be able to help you. Their names
and contact details are specified in your Learning Agreement.
- Use the formal appeal procedures in your sending institution if necessary.
-If your sending or receiving institution fails to fulfill the obligations outlined in the
Erasmus Charter for Higher Education or in your grant agreement, you can
contact the related National Agency.
.