ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ Clausole campione
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti. La mobilità in presenza Inizierà il E si concluderà il Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Impresa ospitante [Se il Partecipante partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Impresa ospitante, tale periodo sarà considerato quota parte rilevante del periodo di mobilità all’estero: in tale ipotesi, l’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’Impresa ospitante]; l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Impresa ospitante. Ove applicabile, il partecipante riceverà il contributo europeo per un totale di ____ giorni di viaggio, che si aggiungono alla durata totale del periodo di mobilità. Denominazione dell’Istituto ospitante Codice ERASMUS (se del caso) Paese Il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi europei Erasmus+ come segue: Nel caso di mobilità di lunga durata per ______________mesi e ____________giorni; Nel caso di mobilità di breve durata per ______________giorni. Se il Partecipante: Percepisce una borsa finanziata da fondi europei Erasmus+, il numero di mesi e giorni extra in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità. Usufruisce di una borsa finanziata da fondi europei Erasmus+ congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di mesi e di giorni extra indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata da fondi europei Erasmus+; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all’estero, ovvero 2 mesi in caso di mobilità di lunga durata e 5 giorni in caso di mobilità di breve durata. Non percepisce alcun contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di mesi e di giorni extra deve essere uguale a 0. La durata totale del periodo di mobilità: per la mobilità di lunga durata non deve superare i 12 mesi, compresi i giorni senza contributo; per la mobilità di breve durata, la mobilità fisica non deve superare i 30 giorni. Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate entro il limite indicato dall’articolo 2.4. Se l’Istituto di appartenenza accoglie la richiesta di prolungamento, dovrà conseguentemente procedere ad emen...
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti. Il Beneficiario si impegna a svolgere la propria mobilità: Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Beneficiario deve essere presente presso l’Istituto: Denominazione dell'Istituto: Codice ERASMUS: Paese: L’Istituto deve scegliere l’opzione applicabile, tra le seguenti: Il viaggio non è incluso nel conteggio della durata della mobilità Un giorno di viaggio immediatamente prima del giorno di inizio della mobilità ed uno immediatamente dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale. Il Beneficiario percepisce una borsa finanziata dall’Unione europea per n. ____ giorni di attività. [Se il Beneficiario gode di una borsa finanziata dall’Unione europea, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità; se il Beneficiario gode di una borsa finanziata dall’Unione europea congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti da borsa finanziata dall’Unione europea, tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il docente è un Beneficiario senza contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 di viaggio Il Beneficiario si impegna a svolgere un totale di:
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti. Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità: Le date di inizio e di fine della mobilità fisica devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante: Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante: Codice ERASMUS (se del caso): Paese: Il viaggio non è incluso nel conteggio della durata della mobilità N°______giorni di viaggio vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale. La durata complessiva del periodo di mobilità fisica non può avere una durata superiore a______ mesi/giorni [da compilarsi a cura dell’Istituto secondo le disposizioni della Guida del Programma che prevede una durata massima di 2 mesi e una durata minima di 2 giorni consecutivi di attività (nel caso di mobilità verso i Paesi partner la durata minima prevista è di 5 giorni consecutivi di attività e 1 giorno nel caso di personale docente proveniente da impresa)]. Il Partecipante può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità almeno _____giorni prima del termine stabilito all’Articolo 2.3; se l’Istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l’Accordo deve essere modificato di conseguenza (si veda Articolo 1.3).
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. 2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità ai fini di docenza all’estero dal ______________________ al __________________ (indicare le date di inizio e fine della mobilità, ovvero un giorno di viaggio immediatamente prima del giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Università partner ed uno immediatamente dopo l’ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Università partner. Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale) per un totale di giorni ___________ e di ore di lezione _____________ presso l’Università di ________________________ - Codice ERASMUS: _______________________ Paese: ______________________.
2.3 Le attività ammissibili al contributo (linee guida) possono essere svolte dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019. Tutte le spese inerenti la mobilità dovranno essere sostenute entro tale periodo.
2.4 Il periodo di mobilità non può avere una durata inferiore a 2 giorni consecutivi, esclusi i giorni di viaggio, e non superiore a 2 mesi e deve prevedere un minimo di 8 ore di insegnamento per settimana. Qualora la durata della mobilità sia superiore ad una settimana, il numero minimo di ore di insegnamento per una settimana incompleta dovrà essere proporzionato alla durata della settimana stessa.
2.5 Il Partecipante può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i limiti stabiliti all’Articolo 2.4; se l’istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l’Accordo deve essere modificato di conseguenza (si veda Articolo 1.3).
2.6 L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero certifica le date di effettivo inizio e fine dello svolgimento del periodo di mobilità.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti. Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità: Le date di inizio e di fine della mobilità fisica devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante: Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante: Codice ERASMUS (se del caso): Paese: Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale, totale di max 2 giorni di viaggio retribuiti (in caso di green travel: 2 giorni prima e due giorni dopo, con max 4 giorni di viaggio retribuiti) Secondo le disposizioni della Guida del Programma è prevista una durata massima di 2 mesi e una durata minima di 2 giorni consecutivi di attività; inoltre, deve essere rispettato un minimo di 8 ore di insegnamento per settimana (o per qualsiasi periodo inferiore). Qualora la durata della mobilità sia superiore ad una settimana, il numero minimo di ore di insegnamento per una settimana incompleta dovrà essere proporzionato alla durata della settimana stessa. Ove l’attività di docenza fosse combinata con attività di training durante un unico periodo all’estero, le ore minime di attività si riducono a 4 ore settimanali (o per qualsiasi periodo inferiore). Il Partecipante si impegna a svolgere un totale di:
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti. La mobilità inizierà il e si concluderà il per un totale di mesi (giorni) di cui in mobilità virtuale giorni: dal giorno: al giorno luogo dalla quale saranno seguite le attività virtuali: (città ) (nazione) Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Impresa ospitante [Se il Partecipante partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Istituto/impresa ospitante, tale periodo sarà considerato quota parte rilevante del periodo di mobilità all’estero: in tale ipotesi l’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’ Istituto ospitante;] l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’impresa ospitante.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. 2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità: Data di inizio Data di fine Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante: Codice ERASMUS (se del caso): Paese: 🞏 Il viaggio non è incluso nel conteggio della durata della mobilità
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. 2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 La mobilità Inizierà il «INIZIO_IPO» E si concluderà il «FINE_IPO» Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto ospitante; l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante. Denominazione dell’Istituto ospitante «DESTINAZIONE» Paese «NAZIONE_DESTINAZIONE»
2.3 Il Partecipante percepisce una Borsa di Studio per «MESI_IPO1» mesi e «GG_IPO» giorni. Il conteggio definitivo dei giorni verrà effettuato sulla base delle date certificate dall’Istituto ospitante nel Learning Agreement for Studies - AFTER THE MOBILITY.
2.4 L’intera durata della mobilità non potrà superare i 12 mesi (tenendo conto sia dei mesi finanziati e non).
2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto utilizzando il Learning Agreement for Exchange Mobility EXTRA EU - DURING THE MOBILITY.
2.6 Il Learning Agreement for Exchange Mobility EXTRA EU - AFTER THE MOBILITY rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di mobilità all'estero dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto. Tale documento è l’unico documento, che l’Istituto prenderà in considerazione per il calcolo finale della Borsa di Studio.
2.7 Iil Partecipante non è autorizzato a presentare domanda di trasferimento esterno o passaggio di corso interno, né a discutere la tesi prima di aver concluso il periodo di studio all’estero.
2.8 Le attività ammissibili devono essere svolte entro il 30 novembre 2019.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. 2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 La mobilità Inizierà il improrogabilmente entro il 31 luglio 2025.
2.3 Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del Programma Erasmus+ Call 2023 e nelle relative Disposizioni Nazionali.
2.4 L'intera durata del periodo di mobilità, incluso il periodo di mobilità eventualmente già effettuato all'estero nell'ambito del Lifelong Learning Programme, non potrà essere superiore a 12 mesi per ciclo di studio (24 mesi nel caso di laurea magistrale a ciclo unico).