CONTRATTO SERVIZIO DI TRASPORTO GARANTITO
CONTRATTO SERVIZIO DI TRASPORTO GARANTITO
TRA LOGISTA ITALIA S.p.A.
E
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di - ( )]
[DATA]
Indice
Articolo 1. - Premesse e allegati 4
Articolo 3. - Validità ed efficacia del Contratto 8
Articolo 4. - Oggetto del Contratto 8
Articolo 5. - Clienti di responsabilità primaria del Vettore 9
Articolo 6. - Obblighi di LOGISTA 10
Articolo 7. - Obblighi generali del Vettore 10
Articolo 8. - Obblighi specifici del Vettore 10
Articolo 9. - Responsabilità del Vettore 13
Articolo 10. - Poteri di controllo 13
Articolo 12. - Corrispettivi 14
Articolo 13. - Condizioni di pagamento 14
Articolo 14. - Riservatezza 14
Articolo 15. - Responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/2001 15
Articolo 16. - Cessione del Contratto e clausole di trasparenza 15
Articolo 17. - Scioglimento del Contratto 16
Articolo 19. - Scioglimento anticipato 17
Articolo 20. - Clausola risolutiva espressa 17
Articolo 21. - Tutela dei dati personali 18
Articolo 22. - Disposizioni generali 18
Articolo 23. - Incaricati autorizzati e comunicazioni 19
Articolo 24. - Foro competente 19
Scrittura privata Tra
LOGISTA ITALIA S.p.A., con sede in Xxxx Xxx Xxxxxxxx, 00 – C.F./P. I.V.A. 06741351008 in persona Presidente e legale rappresentante xxx. Xxxx Xxxxxxxxx Cuberos (d’ora in avanti definita “LOGISTA”);
e
Sig. residente in , Via
n° , n. di iscrizione al Registro delle Imprese di , n. di iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi d’ora in avanti definito “Vettore”;
oppure
Società con sede in
, VIA , n° in persona di , nella sua qualità di rappresentante legale Partita I.V.A , n. di iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi d’ora in avanti definita “Vettore”;
di seguito le “Parti” quando indicate congiuntamente.
Premesso che
a) LOGISTA - società per azioni di diritto italiano appartenente al Gruppo LOGISTA SA - ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività logistiche e di distribuzione di Prodotti, ivi incluso il trasporto degli stessi al domicilio del cliente;
b) LOGISTA, anche in nome e per conto delle società del Gruppo LOGISTA, svolge la suddetta attività attraverso un’articolazione territoriale rappresentata da Depositi Fiscali Territoriali (di seguito “DFT”), Depositi Fiscali Locali (di seguito “DFL”) e Transit Point (di seguito anche “TP”) meglio descritti in seguito;
c) Il Vettore è soggetto imprenditoriale autonomo ad ogni effetto sostanziale e formale, ha nell’oggetto della sua attività la fornitura di servizi di movimentazione e trasporto di merci, dispone di comprovata esperienza, di competenze, tecnologie e risorse idonee a svolgere gli incarichi che gli saranno affidati da LOGISTA e dichiara all'uopo di possedere tutte le abilitazioni richieste per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merce per conto di terzi;
d) LOGISTA, per far fronte al regolare ed efficiente servizio di consegna dei Prodotti a domicilio dei Clienti, intende commissionare al Vettore, che ha interesse ad assumere, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dei Servizi attinenti al servizio di trasporto al cliente, come meglio specificati nell’Allegato B), alle condizioni descritte nel presente Contratto;
e) Il Vettore ha dichiarato e garantito di avere la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria necessaria per prestare i Servizi oggetto del presente Contratto, oltre che una buona conoscenza della legge e delle norme in materia e che non versa in situazione di insolvenza alcuna e/o di liquidazione, nonché che i beni organizzati per l’esercizio dell’attività oggetto del presente Contratto sono nella sua piena disponibilità e liberi da pesi ed oneri che ne possano in qualunque modo limitare l’impiego. Inoltre, che non pendono iniziative giudiziarie (ad es. sequestro conservativo, sequestro giudiziario, pignoramento, ecc.) aventi ad oggetto i predetti beni;
f) Le Parti si sono determinate alla conclusione del presente Contratto su basi fiduciarie; Tutto ciò premesso
Si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1. - Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Ai fini del presente Contratto, i termini e le espressioni qui elencate assumono il significato riportato di seguito a ciascuno di essi (rimanendo inteso che il plurale include il singolare e viceversa).
AAMS/Autorità competenti | Amministrazione competente al rilascio, gestione e controllo della concessione amministrativa delle Tabaccherie. |
Area fiscale Area di transito Caso fortuito Centrale Security Cliente | Area in cui viene immagazzinato esclusivamente prodotto in sospensione d’imposta Area di magazzino dove i prodotti già fatturati sono pronti ad essere consegnati al Cliente o ritirati dal Vettore. Evento che realizza l’inadempimento ovvero un ritardo nell’adempimento dovuto ad impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla Parte. Struttura che si occupa della videosorveglianza 24h di tutti i siti LOGISTA. Esercizi commerciali e Tabaccherie presenti nelle banche dati del Gruppo LOGISTA. |
Collo | E’ l’unità minima convenzionale di movimentazione dei Prodotti durante il trasporto. Più Colli possono essere raggruppati su di un unico pallet (o bancale o pedana o paletta). |
Collo Scondizionato | Si tratta di Collo che, normalmente dopo una fase di trasporto, presenta evidenti segni di danneggiamento o manomissione che fanno sospettare avarie accidentali o furti anche solo tentati. |
Consegna Contenitore | Si intende l’evento, col quale la merce viene fisicamente consegnata presso i locali del Cliente qualora sia attivo il servizio di trasporto. Contenitore adoperato nei DFT nella preparazione degli Ordini dei Clienti destinati ai TP dove vengono collocati i Prodotti imballati al fine di proteggere gli stessi durante il trasporto. |
Contratto | Si intende il presente accordo. Il Contratto racchiude l’intera volontà delle Parti; esso quindi integra e sostituisce ogni precedente accordo, sia verbale che scritto, intervenuto tra le Parti sulla materia che ne forma oggetto. |
Depositario Autorizzato | E’ il soggetto titolare e responsabile della gestione del Deposito Fiscale. Ai fini del presente contratto si intende LOGISTA. |
Deposito Fiscale | Locali, strutturati conformemente alla normativa di settore, in cui vengono detenuti, ricevuti o spediti tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa. |
Deposito Fiscale Locale o DFL | Deposito fiscale secondario che, al fine di mantenere un livello di stock in giacenza adeguato, riceve i tabacchi lavorati con rifornimenti periodici dal DFT. Presso il DFL vengono allestiti e distribuiti gli ordini dei Clienti e – se richiesto – vengono anche trasportati al loro domicilio. |
Deposito Fiscale Territoriale o DFT | Deposito fiscale primario di grande dimensione gestito direttamente da LOGISTA nel quale vengono stoccati i Prodotti. Il DFT è responsabile della distribuzione dei Prodotti in un’area del Territorio definita. |
Evasione di Ordini | Consiste nell’aver disposto e organizzato tutte le operazioni per la Consegna dei Prodotti al Cliente. |
Forza maggiore | Indica eventi straordinari o imprevedibili: a titolo esemplificativo, scioperi generali indetti a livello nazionale, atti compiuti da nemici dello Stato, sommosse, guerre, atti di terrorismo, incendi, fulmini, inondazioni, esplosioni, atti governativi, divieti, ritardi o omissioni governative, furti, rapine, e qualsiasi altra causa, sempreché in ciascun caso, espressamente previsto o meno, tale causa non abbia potuto essere evitata adottando tutte le misure per evitare il danno. |
Frequenza di Levata | Periodicità con la quale il TP/DFL esegue le Consegne di Tabacchi al Cliente. La Frequenza di levata viene predefinita in un calendario disposto da LOGISTA. |
LOGISTA Marchio | Si intende l’insieme delle società costituenti il Gruppo societario di LOGISTA e di LOGISTA SA Segno distintivo che contraddistingue i prodotti e servizi di |
Ordine Ordine centralizzato | LOGISTA. Richiesta di Prodotti trasmessa dal Cliente. Ordine trasmesso dal Cliente direttamente ai sistemi di raccolta ordini centralizzati del Gruppo LOGISTA e allestito in un DFT. |
Pod (Proof of Delivery) | La prova di consegna dei Prodotti ai Clienti che potrebbe essere acquisita attraverso apposito dispositivo portatile fornito al Vettore da Logista |
Processo operativo | E’ l’insieme organizzato e sistematico delle attività e dei comportamenti finalizzati alla realizzazione dei servizi concordati: - nel rispetto degli eventuali vincoli amministrativi e normativi; - in coerenza con le logiche funzionali del sistema informativo di LOGISTA. |
Prodotti | Si intendono l’insieme di tutti i prodotti distribuiti da LOGISTA e dal Gruppo societario di LOGISTA SA e più in particolare: Tabacchi: si intendono i tabacchi lavorati (qui di seguito “Tabacchi”) oggetto di contratto di distribuzione tra LOGISTA ed i relativi produttori, la cui commercializzazione è autorizzata dall’AAMS o dagli organi di controllo competenti; Altri prodotti: Prodotti diversi dal tabacco commercializzati e/o distribuiti da LOGISTA e dal Gruppo LOGISTA. |
Servizi Sistemi Aziendali | L’insieme delle attività che il Vettore dovrà svolgere a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente, con l’uso della diligenza occorrente per ogni tipologia di attività richiesta da LOGISTA. E’ l’insieme dei metodi, delle procedure e delle conoscenze aziendali sviluppate ed attuate dal Gruppo LOGISTA, che costituiscono nel loro insieme il Know-how, nonché i supporti tecnici, materiali, amministrativi, informatici, necessari per la sua applicazione. Tutto quanto sopra forma oggetto di segreto industriale ed appartiene a LOGISTA. |
Tabaccherie o Rivendite Terzi | Esercizi commerciali di vendita al consumo di Tabacchi, autorizzati dalle Autorità competenti tramite apposita concessione amministrativa. Indica una persona fisica o giuridica differente dalle Parti. |
Transit Point o TP | Deposito fiscale secondario che riceve, in Colli chiusi ed etichettati, gli ordini dei clienti già allestiti e ne cura la distribuzione e – se richiesto – anche il trasporto a domicilio dei Clienti. |
Vettore | Delegato alla gestione del DFL/TP, ditta individuale o società autorizzata all’esercizio di trasporti in conto terzi, al quale viene conferito l’incarico di trasportare i Prodotti |
Articolo 3. - Validità ed efficacia del Contratto
Il Contratto avrà efficacia a decorrere dal 16 luglio 2014 fino al 31 dicembre 2017.
LOGISTA si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto di ulteriori 90 (novanta) giorni mediante richiesta scritta da formularsi entro 2 (due) mesi dalla scadenza originaria.
Articolo 4. - Oggetto del Contratto
LOGISTA affida al Vettore, che accetta, lo svolgimento delle attività di gestione del servizio di trasporto dal sito del TP/DFL in , VIA ,
ai locali del Cliente di cui all’allegato A (Rivendite di responsabilità primaria).
In particolare, il Vettore svolgerà le attività di seguito descritte, con le modalità e termini di cui all’allegato B (Principali caratteristiche del servizio):
a) Informazioni per lo svolgimento del servizio;
b) Ritiro prodotti da DFL/TP e Carico dei Prodotti nel mezzo;
c) Consegna dei prodotti al Cliente;
d) Prodotti Resi dal Cliente;
e) Extragiri.
Le parti concordano che l'esecuzione di questi Servizi costituisce elemento essenziale del Contratto.
Il Vettore si obbliga a svolgere i Servizi di cui ai paragrafi precedenti per ogni tipologia di Servizio in nome e per conto di Logista, mettendo a disposizione mezzi, risorse e capacità tecnologiche idonee allo svolgimento del servizio secondo le indicazioni fornite di volta in volta da LOGISTA.
Il Vettore, inoltre, si obbliga a svolgere il Servizio regolato dal presente Contratto in regime di non concorrenza con Logista.
Il Vettore, durante lo svolgimento del servizio, non potrà trasportare sui propri mezzi prodotti diversi da quelli distribuiti da LOGISTA e dal Gruppo societario di LOGISTA SA (ad es. Terzia S.p.A.), se non espressamente autorizzati da Logista che deve esprimere per iscritto il suo parere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta
Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, il Vettore consegna a Logista i seguenti documenti:
- copia dell'iscrizione all'Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- elenco e copia libretti di circolazione degli automezzi;
- copia polizza assicurazione vettoriale;
- visura camerale.
Articolo 5. - Clienti di responsabilità primaria del Vettore
I Clienti rispetto ai quali è responsabilità primaria del Vettore strutturarsi per soddisfare la domanda di Servizi di LOGISTA e la qualità dei servizi offerti ai singoli Clienti in base agli standard di qualità e nel rispetto della normativa di settore, sono elencate nell’Allegato A (Clienti di responsabilità primaria).
LOGISTA potrà variare, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, il suddetto elenco dei Clienti di responsabilità primaria della Contraente in presenza di particolari ed evidenti esigenze tecnico-operative o gestionali del sistema distributivo, quali ad esempio:
a) trasferimento di sede dei Clienti o dei TP/DFL;
b) cessazione di attività dei Clienti o dei TP/DFL;
c) raggiungimento di efficienze operative o miglioramento del livello di servizio;
d) disaggregazione dei Clienti in casi di forza maggiore;
e) adesioni di nuovi Clienti.
Nell’ipotesi prevista alla lettera c) per l’intera durata contrattuale, Logista non potrà variare volumi trasportati superiori al 20% del totale trasportato nell’anno 2013.
il Vettore dichiara di essere a conoscenza dell’accordo del 25 giugno 2014 sottoscritto tra Logista e la Sua Associazione e relativo al piano di ottimizzazione della rete, in funzione del quale potrà essere superata la soglia del 20% di cui al comma precedente.
Con riferimento al punto e) il Vettore effettuerà l’attivazione del servizio entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Logista.
Articolo 6. - Obblighi di LOGISTA
Logista ha provveduto a stipulare con una primaria Compagnia assicuratrice una polizza idonea a garantire l’indennizzo di ogni tipologia di ammanchi, di danni, di avarie comunque connesse e/o dipendenti dal trasporto dei tabacchi lavorati, comprensiva anche dei rischi di furto e di rapina, con esecuzione di rivalsa nei confronti del Vettore, nei casi di negligenza e/o inadempienza fino al 10% del valore del sinistro e nei casi di dolo o colpa grave per l’intero valore.
L’estratto delle principali condizioni previste dalla polizza che Logista ha stipulato fa parte integrante dell’Allegato B) (Principali caratteristiche del servizio).
Logista garantisce la coerenza delle proprie procedure in relazione alla normativa in vigore.
Articolo 7. - Obblighi generali del Vettore
Il Vettore si obbliga nei confronti di LOGISTA, che accetta, a prestare in favore di quest’ultima - in totale autonomia ed a proprio esclusivo rischio e carico - i Servizi di cui all’art. 4 del presente Contratto con riferimento ai Prodotti che LOGISTA distribuisce e che intenderà trasportare sul territorio italiano, secondo i termini ed alle condizioni di cui al presente contratto.
Il Vettore si impegna fin d’ora a svolgere il servizio di restituzione al TP di contenitori e/o scatole secondo criteri, modalità e parametri che verranno successivamente condivise dalle parti.
Il Vettore si impegna ad adempiere le obbligazioni assunte con il presente contratto con la massima diligenza, nonché, alla corretta e completa esecuzione e realizzazione, a regola d’arte, dei Servizi, disponendo di tutto ciò che necessita dal punto di vista tecnico, organizzativo, burocratico e normativo per dare esecuzione a tali attività nel rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
Inoltre, al fine di assicurare l’operatività della polizza stipulata da Logista, il Vettore si impegna a seguire le disposizioni ivi previste.
Articolo 8. - Obblighi specifici del Vettore
La Contraente si obbliga e garantisce che per l’esecuzione del Contratto:
a) osserverà un atteggiamento neutrale e non discriminatorio nell’esecuzione del Servizio nei confronti dei Clienti;
b) utilizzerà personale, dipendente e/o di organizzazioni terze adempiendo a tutti gli obblighi di legge e del Contratto collettivo di lavoro del settore di appartenenza per quanto attiene al trattamento economico, normativo, previdenziale, assicurativo e
antinfortunistico rimanendo inteso che nel caso di pretese a qualsiasi titolo di tale personale nei confronti di LOGISTA sarà obbligo della Contraente, non appena informata da LOGISTA di tale pretesa, fornire a quest’ultima ogni informazione necessaria per una sua valutazione della pretesa, nonché attivarsi in buona fede e con sollecitudine onde tale pretesa venga abbandonata nel rispetto delle norme applicabili, fermo l’obbligo della Contraente di tenere indenne LOGISTA da ogni pregiudizio che alla stessa possa derivare dalla pretesa e/o dal collegato comportamento della Contraente e/o dalle organizzazioni terze;
c) qualora in presenza di ZTL, Zona interdetta al traffico o APU (Aree Pedonali Urbane) non sia possibile transitare con il mezzo utilizzato per la consegna alle rivendite, assicurerà la presenza di due persone a bordo del mezzo, di cui una addetta alla sorveglianza all’intero carico e l’altra al trasferimento della merce dall’automezzo alla rivendita. La consegna, nelle medesime zone non transitabili, potrà essere effettuata anche da una sola persona, in tal caso, qualora si verificasse un sinistro, la garanzia opererà con uno scoperto così come previsto dalla polizza a carico di Logista, restando inteso che per ogni sinistro verrà applicata al vettore una penale di euro 200,00 (Duecento/00);
d) il Vettore si impegna a tenere Logista totalmente manlevata ed indenne da qualsiasi costo, onere e passività in genere che dovessero essere richiesti (o comunque sopportati) per qualunque causa o ragione connessa o, comunque, riconducibile all’esecuzione del Servizio da parte di proprio personale, ivi compresi tutti quelli connessi, e/o comunque riconducibili ad eventuali controversie giudiziarie e/o extragiudiziarie che dovessero eventualmente insorgere tra il personale e il Vettore;
e) il Vettore è tenuta ad osservare quanto disposto dal Decreto 81/08, successivamente modificato dal Decreto 106/09, nonché da tutte le leggi correlate, sia in materia di luoghi di lavoro, sia in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all'interno dei depositi;
f) provvederà alla corretta e tempestiva informazione degli eventi pertinenti la gestione del Servizio di trasporto, fornendo a LOGISTA tutte le informazioni utili per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del Contratto e della normativa di riferimento;
g) osserverà le procedure operative relative alle misure di sicurezza prescritte da LOGISTA, contenute nell’Allegato C (Procedure sicurezza);
h) Il Vettore si obbliga a svolgere il Servizio con l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi e con tutte le ulteriori autorizzazioni prescritte per l'esecuzione dei trasporti previste dalla legge e dal presente Contratto e si impegna, conseguentemente, ad avvertire immediatamente Logista qualora tali abilitazioni venissero a mancare o subissero modifiche nel corso della vigenza del Contratto;
i) stipulerà una assicurazione Responsabilità civile e Vettoriale (R.C.V.) su ciascun mezzo utilizzato per lo svolgimento del Servizio;
j) utilizzerà il marchio LOGISTA per le sole finalità connesse all’attuazione del presente accordo e sempre su preventiva autorizzazione scritta da parte di LOGISTA;
k) Il Vettore si obbliga, durante l’intera vigenza contrattuale alla fine dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ad inviare a Logista il DURC, documento unico di regolarità contributiva, inerente l’assolvimento per i propri dipendenti, degli obblighi legislativi e
contrattuali nei confronti di INPS e/o INAIL. Logista, nel caso in cui si verificassero insolvenze da parte del Vettore nei confronti di dipendenti, Enti Previdenziali, o nei confronti di qualsiasi altro soggetto nei cui confronti Logista sia obbligata in solido con il Vettore medesimo, avrà diritto, a propria scelta insindacabile, di sospendere i pagamenti dei corrispettivi dovuti al Vettore fino a quando quest'ultimo non avrà documentato di avere estinto le posizioni debitorie;
l) Il Vettore assicura che i veicoli che utilizzerà saranno in regola con le vigenti disposizioni normative relative alla sicurezza del carico, trasporto e scarico di merci e provvederà, a proprie cura e spese, ad una costante ed accurata manutenzione dei veicoli, come pure al pagamento di qualsiasi onere necessario per l’esecuzione dei Servizi (consumi, tasse dei veicoli, carnet, pedaggi, diritti di transito, ecc.). Logista riconoscerà esclusivamente il rimborso delle spese che il Vettore dovrà sostenere per il collegamento con il traghetto necessario per raggiungere le isole, previo inoltro della fattura documentata con le fotocopie dei biglietti;
m) Il Vettore si impegna di destinare ai Servizi oggetto del presente Contratto personale qualificato ed in numero sufficiente ad assicurare la loro corretta esecuzione ed a fornire a loro tutti i mezzi tecnici, gli indumenti e le attrezzature necessarie, ivi compresi i dispositivi individuali di protezione previsti dalla vigente normativa antinfortunistica;
n) Il Vettore si impegna a non utilizzare, direttamente o indirettamente, alle proprie dipendenze personale proveniente da paesi extra UE che sia sprovvisto del permesso di soggiorno;
o) Il Vettore, nell'esecuzione dei Servizi affidati, dovrà puntualmente osservare la normativa in materia di sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sagoma limite, massa limite, tempi di guida, riposo dei conducenti, velocità massima consentita, etc…) e le indicazioni contenute nella carta di circolazione, con riguardo alla tipologia e quantità delle merci trasportate. In nessun caso il Vettore sarà autorizzato alla violazione di tali prescrizioni;
p) Il Vettore dovrà assicurare il corretto adempimento dei Servizi affidati durante i periodi di incremento di attività in prossimità di festività infrasettimanali, natalizie, pasquali, nonché in prossimità del periodo estivo di ferragosto, garantendo il pieno e puntuale rispetto delle esigenze dei Clienti e delle attività di pianificazione delle spedizioni di LOGISTA effettuando, eventualmente, le consegne anche nei giorni di sabato qualora fossero conseguenti a modifiche del calendario di levata comunicate e concordate tra le Parti;
q) Il Vettore si impegna a restituire al TP, Scatole e/o Contenitori qualora le modalità di imballaggio e spedizione definite da Logista lo prevedono secondo quanto stabilito al precedente articolo 7;
r) Il Vettore dovrà assicurare l’uso corretto del dispositivo portatile, qualora fosse fornito da Logista previa verifica congiunta in merito alle modalità operative, criteri e parametri che l’utilizzo di tale dispositivo potrebbe comportare per le parti, al fine di acquisire le informazioni ritenute necessarie in relazione alla consegna al Cliente dei Prodotti ordinati.
Articolo 9. - Responsabilità del Vettore
Il Vettore è responsabile della perdita e dell’avaria dei Prodotti oggetto del trasporto, dalla presa in carico presso il DFT/DFL/TP sino al momento della consegna al Cliente e, viceversa, nel caso in cui occorra restituire dei Prodotti al DFT/DFL/TP, secondo quanto previsto dall’art.1693 del Codice Civile.
Il Vettore si obbliga a dotare gli automezzi delle attrezzature necessarie ad evitare il danneggiamento dei Prodotti durante il trasporto degli stessi, nonché a sensibilizzare il personale addetto al trasporto alla massima diligenza nella movimentazione dei Prodotti e ad adottare tulle le misure necessarie e possibili, secondo la diligenza professionale, idonee a prevenire e ad evitare eventi dannosi. Nello svolgimento dei Servizi di trasporto e distribuzione oggetto del presente Contralto, il Vettore, qualora fosse ritenuto responsabile per dolo e/o colpa grave, si obbliga a risarcire integralmente Logista di ogni eventuale danno derivante dalla distruzione, perdita, furto, rapina, danneggiamento dei Prodotti trasportati calcolati in misura pari al valore esposto in fattura, mentre nei casi di negligenza e/o inadempienza, in deroga a quanto previsto dal Decreto Legislativo 286/2005 e dall'art. 1696 del Codice Civile, concorrerà al risarcimento del danno fino alla misura del 10% del suo valore..
Articolo 10. - Poteri di controllo
Il Vettore si impegna nel rispetto delle procedure di sicurezza impartite da LOGISTA, a consentire il controllo delle certificazioni, dei mezzi e dei prodotti ivi contenuti a rappresentanti di LOGISTA e ad altri soggetti privati all’uopo autorizzati da LOGISTA stessa.
LOGISTA potrà effettuare verifiche in presenza del Vettore ivi inclusi i controlli circa l’efficienza degli impianti e delle installazioni di sicurezza, la corretta applicazione dei Sistemi Aziendali, qualora forniti, la verifica del rispetto delle specifiche di servizio e delle procedure emanate da LOGISTA, la regolare tenuta della documentazione con l’obbligo di esibirla a semplice richiesta di LOGISTA.
Il Vettore deve consentire ai rappresentati di Logista di effettuare verifiche ed ispezioni anche con il sopralluogo sui mezzi in ordine al puntuale rispetto di quanto previsto dal Contratto.
L’attività di controllo svolta dai rappresentanti di Logista dovrà garantire, nei limiti del possibile, la normale operatività del Servizio.
Saranno sanzionate al Vettore delle penali definite e dettagliate nell’Allegato D (Penali) con riferimento a condotte irregolari e non in linea con le modalità, termini e condizioni definite dal Contratto e con le procedure operative di cui al presente accordo e di volta in volta comunicate da Logista.
Per le attività svolte dal Vettore, LOGISTA, in relazione al Trasporto di Tabacchi , LOGISTA riconoscerà i corrispettivi di cui all’Allegato E (Corrispettivi).
Qualora successivamente sia richiesto da Logista lo svolgimento del servizio di trasporto di prodotti diversi dal tabacco, verrà stabilito dalle parti un compenso specifico.
Le tariffe indicate negli Allegato E (Corrispettivi) si intendono comprensive di ogni compenso ed utilità d'impresa del Vettore, nonché di ogni onere e spesa sostenuta dal Vettore in adempimento del presente Contratto e nell’espletamento di tutti i Servizi; null’altro è dovuto a qualsiasi titolo da LOGISTA alla Contraente.
La fattura relativa al compenso spettante sarà emessa da LOGISTA in nome e per conto del Vettore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla fine del mese di riferimento, così come previsto dall’art. 21, del D.P.R. 26/10/1972, n.633 e successive modifiche.
Articolo 13. - Condizioni di pagamento
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione delle fatture stesse, ovvero con altre modalità richieste dal Vettore ed autorizzate da LOGISTA.
Le Parti espressamente convengono che Logista ha facoltà di compensare i crediti maturati dalla stessa nei confronti del Vettore a qualunque titolo, ivi compresi il valore dei beni e/o il risarcimento per accertati danni alle merci trasportate, con le somme dovute al Vettore a titolo di corrispettivi dei Servizi effettuati. Il Vettore autorizza pertanto, sin da ora, Logista ad operare detta compensazione. I pagamenti tardivi saranno assoggettati ad interessi, calcolati sulla base del tasso Euribor ad un mese maggiorato di uno spread dell’1% annuo in vigore nel primo giorno lavorativo del mese di inizio di detto periodo.
Tutte le informazioni relative al presente accordo sono da considerarsi strettamente confidenziali e riservate.
Ciascuna parte si impegna, pertanto, salvo gli obblighi di legge, anche per conto dei propri dipendenti, collaboratori o altri soggetti da essa incaricati di svolgere le prestazioni di cui al presente Contratto, a mantenere il massimo riserbo e a non divulgare, tramite alcun mezzo di comunicazione, le informazioni concernenti le consegne effettuate, il fatturato, le quantità movimentate, i Destinatari, l’itinerario seguito, le procedure, le bozze e qualsiasi altra informazione che riguardi l’attività oggetto del presente accordo e/o l’attività di ciascuna delle parti di cui sia venuta a conoscenza, anche indirettamente, in occasione dell’esecuzione dello stesso.
Ciascuna parte, in relazione all’obbligo di riservatezza sopra indicato si impegna a:
1) utilizzare le informazioni ed i dati acquisiti esclusivamente per le finalità previste dal presente Contratto;
2) mantenere tali informazioni riservate anche successivamente alla cessazione del presente contratto;
3) imporre, ai sensi dell’art. 1381 c.c., i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità anche al proprio eventuale personale dipendente, nonché a consulenti/collaboratori esterni utilizzati per l’adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto;
4) adottare ogni altra misura necessaria a garantire il rispetto dei menzionati obblighi.
Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole di cui al presente articolo rivestono carattere essenziale e che la violazione esporrà la parte inadempiente al risarcimento dei danni causati all’altra.
Articolo 15. - Responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/2001
Il Vettore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché, in quanto messe a disposizione da LOGISTA, delle norme del Codice Etico, di quelle previste dal Modello 231 e del Codice di condotta del Gruppo LOGISTA in relazione al presente incarico.
Il Vettore si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con i suddetti Codici e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.
L’inosservanza di tale impegno da parte del Vettore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà LOGISTA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 16. - Cessione del Contratto e clausole di trasparenza
Il presente Contratto non può essere ceduto a terzi senza il previo espresso consenso scritto di LOGISTA. Ai fini del presente articolo, per cessione si intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi - a puro titolo esemplificativo - oltre alla vendita, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, e donazione. Sono, altresì, subordinate al previo espresso consenso scritto di LOGISTA le cessioni di azienda o di ramo di azienda.
Qualora il Vettore sia costituito in forma societaria, il rappresentante legale ha l’obbligo di informare tempestivamente LOGISTA circa l’identità dei soci e la misura della relativa partecipazione.
Ogni mutamento della compagine societaria del Vettore è subordinata al previo espresso consenso scritto di LOGISTA entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta e di tutta
la documentazione necessaria per la valutazione così come richiesto da Logista oltre tale termine è da considerarsi approvato da Logista.
LOGISTA si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto, tanto nell’ipotesi in cui il rappresentante legale del Vettore non adempia all’obbligo di informazione di cui al presente articolo, quanto nel caso in cui il Vettore perfezioni il mutamento della compagine societaria, pur non essendo pervenuto l’espresso consenso scritto di LOGISTA o avendo quest’ultima negato espressamente il proprio consenso.
Il Vettore si obbliga ad informare LOGISTA in ordine alla detenzione di partecipazioni e/o acquisizioni di partecipazioni in società esercenti la gestione del trasporto per un sito distributivo di Logista, anche per interposta persona, ovvero da suoi familiari e/o dipendenti. Nel caso in cui il Vettore, nella vigenza del presente Contratto, avvii delle trattative finalizzate alla gestione del Servizio di trasporto verso altri siti distributivi di Logista, è obbligato a richiedere il prescritto consenso a LOGISTA.
In caso di decesso del Vettore persona fisica, che dovrà essere tempestivamente comunicata a LOGISTA, si applica l’articolo 1674 c.c.. A tal fine si specifica che la considerazione della persona del Vettore non è stata motivo determinante del presente contratto.
Articolo 17. - Scioglimento del Contratto
Nel caso in cui il Vettore divenisse sprovvisto in tutto o in parte dei requisiti o delle autorizzazioni amministrative e licenze necessarie all’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, quest’ultimo cesserà automaticamente.
Qualora il Vettore, senza interruzione nella erogazione dei Servizi, sani, entro 90 (novanta) giorni, le non conformità di cui al precedente paragrafo, il contratto continuerà a produrre i suoi effetti fino alla naturale scadenza salvo il diritto di LOGISTA al ristoro di ogni e qualsiasi danno subìto.
Nel momento in cui prenderà effetto una delle ipotesi di cui sopra, e tali circostanze non siano sanate secondo quanto stabilito nel paragrafo precedente, nonché alla scadenza naturale del Contratto, sarà obbligo del Vettore restituire immediatamente a LOGISTA, secondo tempistiche e modalità da quest’ultima indicate e comunque non oltre 30 giorni dall’evento, i prodotti, i Sistemi Aziendali da essa forniti ed ogni altro bene o materiale di proprietà di LOGISTA, nonché consegnare la documentazione contabile, amministrativa e fiscale senza poter sollevare in merito eccezione alcuna.
Qualora vengano a cessare gli effetti di uno o più contratti di servizi logistici e si verifichi un calo pari o superiore al 15% di volumi trasportati concernenti i Tabacchi stipulati da LOGISTA con i relativi produttori, oppure si verifichi un calo del 20% dei volumi trasportati al netto della diminuzione generale del mercato, LOGISTA darà comunicazione di tale cessazione al Vettore (i) con un preavviso pari ad almeno 30 (trenta) giorni, oppure (ii) nei casi di cessazione immediata degli effetti di tali contratti, prontamente.
Logista avrà il diritto di recedere dal Contratto entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo con effetto (i) dalla data di cessazione degli effetti di tali contratti di distribuzione, oppure (ii) nei casi di cessazione immediata degli effetti di tali contratti di distribuzione, dal trentesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui al precedente paragrafo.
Articolo 19. - Scioglimento anticipato
Qualora il Vettore intenda richiedere lo scioglimento anticipato del presente Contratto, invierà una richiesta scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la data in cui si richiede che tale scioglimento abbia effetto.
In ogni caso, l’intervallo di tempo tra la data di ricevimento della richiesta e la data di scioglimento anticipato dovrà essere pari ad almeno 120 (centoventi) giorni, salvo diverso accordo tra le Parti.
Il Vettore consegnerà nel modo più sollecito possibile a LOGISTA, o ad un soggetto designato dalla medesima i prodotti e ogni altro bene o materiale di proprietà di LOGISTA e, qualora forniti, i Sistemi Aziendali nonché la documentazione contabile, amministrativa e fiscale senza poter sollevare in merito eccezione alcuna.
Articolo 20. - Clausola risolutiva espressa
A LOGISTA viene riconosciuto il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora il Vettore si renda inadempiente:
a) per gravi o ripetute mancanze agli obblighi di cui alle lettere c), d), f), k), o), q), r) dell’art. 8 (Obblighi specifici del Vettore), agli art.4 (oggetto del contratto) e all’allegato B (Principali caratteristiche del servizio);
b) agli obblighi di cui alle lettere a), b), e), g), h), i), j), l), m), n), p) dell’artt. 8 (Obblighi specifici del Vettore); 9 (Responsabilità del Vettore); 10 (Poteri di controllo); 14 (Riservatezza); 15 (Responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/2001); 16 (Cessione del Contratto) nonché per il mancato rispetto degli obblighi di cui agli allegati C (Procedure di sicurezza), F (Documento Programmatico per la Sicurezza).
Nelle ipotesi di cui alla lettera a) Logista contesterà per iscritto al Vettore le inadempienze e quest’ultimo avrà 15 gg. di tempo per trasmettere le proprie controdeduzioni per iscritto. Tali controdeduzioni potranno essere presentate anche tramite soggetto che verrà all’uopo delegato per iscritto.
Nel momento in cui prenderà effetto l’ipotesi di cui sopra, sarà obbligo del Vettore restituire immediatamente a LOGISTA, secondo tempistiche e modalità da quest’ultima indicate e comunque non oltre 30 giorni dall’evento, i Prodotti, i Sistemi Aziendali, qualora forniti, ed ogni altro bene o materiale di proprietà LOGISTA, nonché a consegnare la documentazione contabile, amministrativa e fiscale senza poter sollevare in merito eccezione alcuna.
Articolo 21. - Tutela dei dati personali
Per le attività di esecuzione del presente contratto LOGISTA riveste la posizione di Titolare del trattamento dei dati, ex artt. 4, lettera f), e 28 del D.Lgs. n. 196/03, mentre il Vettore - in forza dell’atto di nomina che, riportato in Allegato G (Nomina responsabile al trattamento dei dati), è sottoscritto contestualmente alla presente scrittura privata - si impegna ad assumere il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati, ex art 29 della medesima norma di legge, secondo le istruzioni di seguito indicate.
LOGISTA, nella sua qualità di Titolare del trattamento, si impegna ad eseguire il trattamento dei dati secondo liceità e correttezza e nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.
LOGISTA si impegna, inoltre, a custodire e controllare i dati, garantendone l’integrità, e ad adottare le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento.
La Contraente, nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all’attività da compiere per l’esecuzione del presente contratto ed avvertirà LOGISTA di qualsiasi evento che a seguito dell’esecuzione della prestazione contrattuale possa aver importato l’alterazione dei dati, la loro distruzione, l’accesso non autorizzato ovvero il loro utilizzo per finalità non consentite. La Contraente si impegna, inoltre, ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l’integrità, l’esattezza dei dati personali trattati nonché contro l’uso di software malevoli o accessi abusivi, ai sensi degli articoli 615-ter e 615- quinquies del codice penale. A tal proposito il Vettore si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel documento generale della sicurezza di LOGISTA, che si allega sub F (Documento Programmatico per la Sicurezza).
In particolare, la Contraente si impegna ad individuare gli incaricati al trattamento, ex art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, tra quegli individui che, sotto la propria direzione e vigilanza,di fatto compiranno le operazioni di trattamento dei dati per l’esecuzione del presente contratto.
La cessazione e la risoluzione del contratto costituirà causa di estinzione del rapporto di mandato instaurato con l’accettazione dell’atto di nomina a Responsabile esterno del Vettore.
Articolo 22. - Disposizioni generali
Ciascuna Parte sarà responsabile per i propri costi e spese inerenti la preparazione e la stipula del presente Contratto e dei relativi allegati, nonché per le proprie spese per consulenti legali, fiscali e aziendali in genere.
L’eventuale tolleranza di una parte all’inadempimento dell’altra ad una o più clausole non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto.
Eventuali modifiche del presente Contratto dovranno essere pattuite per iscritto pena la nullità di tali modifiche.
Per tutto quanto non disciplinato dal Contratto, si applicheranno gli articoli 1678 e ss. Del Codice civile, in quanto compatibili.
A tutti gli effetti LOGISTA elegge il domicilio presso la propria sede sociale; il Vettore elegge invece il proprio domicilio presso il luogo ove viene svolta l’attività e in particolare in
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Le Parti si obbligano reciprocamente, per tutta la durata del presente accordo, al rispetto dei generali principi di diligenza e buona fede.
In particolare, le Parti si obbligano a lealtà e trasparenza, al rispetto degli obblighi di informazione e salvaguardia nonché di interpretazione ed esecuzione del presente Contratto secondo buona fede.
Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione verbale o scritta intercorsa tra le Parti relativa allo stesso oggetto. Il presente Contratto contiene tutte le intese raggiunte tra le Parti relativamente all’oggetto dello stesso e potrà essere modificato soltanto mediante accordo scritto sottoscritto dalle Parti.
Articolo 23. - Incaricati autorizzati e comunicazioni
Il Responsabile dell’Ufficio Gestione Contratti Rete, per conto di LOGISTA, è incaricato di seguire tutti gli adempimenti relativi al presente Contratto; la Contraente seguirà tutti gli adempimenti relativi al presente Contratto.
LOGISTA comunicherà per iscritto tempestivamente eventuali sostituzioni del proprio incaricato.
Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto che una Parte intende effettuare nei confronti dell’altra dovranno essere inviate per scritto esclusivamente ai seguenti indirizzi elettronici PEC:
Per LOGISTA
Xxx Xxxxxxxx 00
00000- Xxxx
Indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Per la Contraente @xxx.xx
Articolo 24. - Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto, il Foro Competente sarà esclusivamente quello di Roma.
ALLEGATI:
A. Clienti di responsabilità primaria
B. Principali caratteristiche del servizio
C. Procedure relative alle misure di sicurezza
D. Penali e incentivi
E. Corrispettivi
F. Documento Programmatico per la Sicurezza
G. Nomina del Responsabile al trattamento dei dati
LOGISTA ITALIA S.p.a. Il VETTORE
……………………………….. …………………………..
Data
A ogni effetto di legge, le parti danno atto che il presente Contratto ha formato oggetto di negoziazione collettiva e individuale e, d’intesa, approvano specificatamente le clausole qui di seguito indicate: art.3 (Validità ed efficacia del Contratto); art.4 (Oggetto del Contratto); 6 (Obblighi di LOGISTA); art.7 (Obblighi generali del Vettore”); art.8 (Obblighi specifici del Vettore); art.10 (Poteri di Controllo); art.11 (Penali e incentivi); art.12 (Corrispettivi); art.14 (Riservatezza); art.15 (Responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/2001); art.16 (Cessione del Contratto e clausola di trasparenza); art.17 (Scioglimento del Contratto); art.18 (Recesso); art.19 (Scioglimento anticipato); art.20 (Clausola risolutiva espressa); art.21 (Tutela dei dati personali); art.24 (Foro); allegati B, C, D, E.
LOGISTA ITALIA S.p.a. Il VETTORE
………………………………. …………………………..
Data
Allegato A (Clienti di responsabilità primaria)
Allegato B (Principali caratteristiche del servizio)
Premessa
Il presente allegato, che è parte integrante al Contratto, ha l’obiettivo di regolamentare le modalità e le responsabilità del Vettore per assicurare il sistema qualità e la sicurezza dei Servizi erogati.
Per sistema qualità si intende la struttura organizzativa, le attività, i programmi e le azioni tendenti ad assicurare che un processo/un Servizio sia conforme agli obiettivi prefissati dal Contratto.
La mancata osservanza, da parte del Vettore, di quanto definito nel presente documento costituirà presupposto per una comunicazione di non conformità ed il conseguente obbligo in capo al medesimo di ripristino delle prestazioni di Servizio con le modalità previste al Contratto.
Automezzi e autisti
Il Vettore si impegna ad avvalersi di mezzi cabinati e attrezzati atti a garantire la perfetta conservazione dei beni durante il tragitto.
Dovranno essere utilizzati mezzi furgonati, puliti e privi di sporgenze interne che possano arrecare danno ai prodotti, che siano in ottimo stato di manutenzione e privi di qualsiasi decorazione e/o scritta pubblicitaria.
Al momento della partenza per il giro di consegne giornaliero i mezzi dovranno essere già riforniti di carburante e controllati, essendo vietata qualsiasi sosta diversa da quelle per la consegna dei tabacchi e per eventuali situazioni di emergenza.
Il personale addetto al carico e alla consegna dei Prodotti dovrà essere regolarmente inquadrato e retribuito secondo il contratto di lavoro di categoria. Tale personale dovrà essere regolarmente abilitato alla guida del mezzo utilizzato, opportunamente addestrato al rispetto delle norme di sicurezza ed al corretto utilizzo degli impianti di sicurezza in dotazione, il mancato utilizzo dei quali potrà essere considerato come colpa grave in caso di sinistro.
Trasporto e assicurazione
Il Vettore prende atto che nel caso in cui gli impianti di rilevazione satellitare ed antirapina non siano installati a bordo dell’automezzo e, qualora lo fossero, non abbiano le caratteristiche previste all’Allegato C (Procedure misure di sicurezza), o non siano funzionanti, la copertura assicurativa non sarà operante. In tal caso il Vettore in caso di sinistro si obbliga a risarcire Logista, tenendo in considerazione il valore dei Prodotti
trasportati, che sarà determinato con le modalità riportate nel Contratto all’art. 9 (Responsabilità del Vettore).
Il Vettore per lo svolgimento del servizio potrà utilizzare solamente i mezzi furgonati che siano stati preventivamente comunicati a Logista tramite il modulo di seguito indicato che riporta nel dettaglio il modello e la targa. Ciò è condizione indispensabile e necessaria per attivare la copertura del mezzo ai fini assicurativi. Qualora il mezzo non sia stato comunicato in via preventiva e c’è la concomitanza di un furto durante il trasporto, l’ammanco sarà interamente addebitato al Vettore.
Nel caso in cui i mezzi normalmente utilizzati per il servizio non siano disponibili (avarie meccaniche, etc), il Vettore deve dare tempestiva comunicazione a Logista dell’indisponibilità e dei dati (n. targa e periodo temporaneo di utilizzo) relativi al mezzo utilizzato in sostituzione, inviando il modulo sotto riportato. Nel caso di utilizzo di mezzi sostitutivi è consentito che gli stessi siano sprovvisti di impianti di sicurezza in attesa della riparazione dell’avaria dei mezzi in uso. In tal caso, il massimale della copertura assicurativa sarà ridotto come indicato nella sintesi di seguito riportata.
Il Vettore si obbliga a risarcire Logista per la parte di danno non coperta dalla polizza assicurativa, tenendo in considerazione il valore effettivo della merce trasportata nelle modalità riportate nel Contratto all’art.9 (Responsabilità del Vettore).
Il Vettore, per assicurare la piena operatività della polizza attivata da Logista, si impegna a seguire le disposizioni contenute nella polizza stipulata da Logista.
Procedure operative
Il Vettore sarà direttamente coinvolto nello svolgimento delle seguenti attività
f) Informazioni per lo svolgimento del servizio;
g) Controllo, inscatolamento e ritiro dei prodotti presso il DFL/TP e carico sul mezzo del vettore;
h) Consegna dei prodotti al Cliente;
i) Prodotti Resi dal Cliente;
j) Extragiri.
a) Informazioni per lo svolgimento del servizio
Il giorno precedente a quello in cui verrà svolto il servizio, il Vettore si recherà presso il DFL/TP di riferimento, specificato nell’art. 4 del Contratto, per acquisire l’elenco dei Clienti ai
quali dovrà essere effettuata la consegna a domicilio ed il totale dei Kg da trasportare, in modo da organizzare preventivamente il servizio con un numero di mezzi e risorse adeguato e predisponendo i Colli per itinerario di consegna. L’informazione circa i Kg da trasportare per singola consegna può essere ricavato dal riepilogo “Lista Fatture”, nel caso in cui il DFL/TP abbia già provveduto alla stampa delle fatture per il giorno successivo, o attraverso il riepilogo “Cassa provvisoria”.
b) Controllo, inscatolamento e ritiro dei prodotti presso il DFL/TP e carico sul mezzo del vettore
il Vettore, la mattina all’apertura del DFL/TP, dopo aver controllato i prodotti nell’Area di transito procederà con l’inscatolamento degli stessi, mentre, qualora il mittente sia un TP e i Prodotti siano stati preparati da Logista verificherà lo stato esteriore dei Colli.
Successivamente il Vettore effettuerà il carico dei Colli sul mezzo, predisponendo gli stessi all’interno secondo l’itinerario di consegna pianificato..
La mattina in cui deve essere svolto il servizio, il Vettore riceverà dal DFL/TP le fatture relative alle consegne da effettuare e la “Lista fatture”, in cui sono indicati i Kg trasportati per singola consegna.
II Vettore, al momento del ritiro e del carico dei Prodotti, dovrà inderogabilmente:
i) verificare la corrispondenza tra la quantità fatturata al Cliente e la quantità allestita, inserire i Prodotti all’interno di scatole e/o contenitori al fine di proteggerli da eventuali danni che potrebbero subire durante il trasporto, qualora i Prodotti siano stati preparati dal DFL/TP, o verificare lo stato esteriore dei Colli presi in consegna e del relativo imballaggio, qualora i Prodotti siano stati preparati da Logista. Dopodiché dovrà firmare per “presa in carico dal DFL/TP” una copia del registro “Lista Fatture” sul quale verranno indicate, in contraddittorio con il DFL/TP, il numero totale di colli ritirati per singola consegna ed eventuali differenze e riserve relative all’integrità dei prodotti al momento del ricevimento. In questi casi, prima di procedere con lo svolgimento del servizio il Vettore deve verificare con il DFL/TP tutte le possibilità per risolvere il problema; nel caso in cui non è possibile la risoluzione in tempo utile per poter svolgere il servizio nei tempi previsti dovrà contattare Logista per concordare le modalità di risoluzione. In ogni caso, al termine del servizio la problematica dovrà essere riportata al DFT Logista di riferimento;
ii) effettuare il controllo del corretto stivaggio dei Prodotti caricati, avendo cura di rispettare i limiti e le prescrizioni contenute nella carta di circolazione stradale del proprio veicolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sagoma limite, massa limite, etc...). I Colli dovranno essere opportunamente disposti all’interno dei mezzi in modo
che durante il trasporto siano protetti da danni evitando di procurare avarie ai prodotti custoditi all’interno delle unità minime utilizzate per effettuare le consegne.
c) Consegna dei Prodotti al Cliente
Il Vettore si impegna, salvo comprovati casi di forza maggiore, calamità naturali, eventi delittuosi, tempestivamente comunicati a Logista ed al Cliente, ad effettuare la consegna dei Prodotti al domicilio del Cliente tra le ore 07.30 / 13.00 e le ore 15.00 / 18.00 del giorno di consegna e, comunque, negli orari di apertura del Cliente fatte salve variazioni concordate con Logista.
Le operazioni di consegna a destino dei prodotti saranno effettuate dal Vettore nel pieno e scrupoloso rispetto dei tempi e delle modalità di consegna specificate nel presente Allegato. Per nessun motivo, neppure in caso di consegne urgenti, il Vettore sarà autorizzato alla violazione delle normative in materia di sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale.
Il Vettore assicura:
1) la rispondenza qualitativa e quantitativa tra il consegnato ed il fatturato a ciascun Cliente; qualora i Colli vengano preparati da Logista e siano integri, assicura soltanto la rispondenza quantitativa del numero dei Colli assegnati a ciascun Cliente.
2) l’integrità dei Prodotti trasportati e l’idoneità dell’imballaggio per il Servizio di trasporto;
3) l’effettuazione del Servizio di trasporto dei tabacchi presso la sede del Cliente, incluse tutte le operazioni di carico e scarico fino all’interno della rivendita, intendendosi per tale lo spazio interno immediatamente attiguo all’ingresso. È da intendersi non inclusa la sistemazione dei prodotti in scaffali o magazzini.
4) il ritiro e la consegna dei documenti necessari all’esecuzione del servizio di trasporto; dovrà dunque ritirare:
a. nel caso in cui il rivenditore lo richieda, il modello d’ordine U88 relativo alla successiva levata qualora il Cliente non adotti modalità centralizzate per l’effettuazione dell’ordine (ad esempio: WEB, Portale Logista, gestionale, CAO);
b. l’attestato di versamento (solamente bollettino postale o bollettino postale on line), qualora il Cliente non adotti la modalità di pagamento centralizzata
(ad esempio SDD bancario/postale così come riportato sul riepilogo “Lista Fatture”), attestante il pagamento di quanto dovuto da parte del Cliente, controllando la corrispondenza dell’importo e del beneficiario con quello risultante dalla fattura e riportato sul riepilogo “Lista Fatture”, assicurandosi che il documento non presenti evidenti segni di contraffazione e/o alterazione e che la data del versamento sia coerente con la frequenza di levata. In mancanza la consegna non andrà effettuata (previa comunicazione a Logista).
5) la consegna al Cliente dei Prodotti e della relativa fattura, assicurando che lo stesso firmi per ricevuta, in corrispondenza dello spazio appositamente riservato sul modello “Lista Fatture”. Tale attestazione di avvenuta consegna (POD) dei Prodotti al Cliente dovrà essere acquisita dal Vettore utilizzando un apposito dispositivo portatile qualora fornito da Logista secondo quanto stabilito al precedente articolo 8. Il Vettore, dovrà inoltre assicurare, il ritiro/consegna dei Prodotti e della documentazione contabile in caso di non corrispondenza tra consegnato e fatturato, ovvero, in caso di accertata non integrità dei Prodotti consegnati. In ogni caso deve astenersi da dispute con il rivenditore riguardo ai prodotti consegnati, invitando il Cliente a contattare Logista al numero telefonico indicato per la risoluzione di ogni eventuale controversia.
6) di contattare Logista, prima di allontanarsi dal luogo di destinazione, al numero telefonico indicato , in caso di mancata consegna per fatti imputabili al Cliente, comunicando la mancata consegna effettuata, il motivo per cui non è avvenuta e quando prevede di effettuare un ulteriore tentativo di consegna. Le informazioni, di cui sopra, potrebbero essere comunicate a Logista, mediante, l’utilizzo di un dispositivo portatile qualora fornito al Vettore. Il Vettore, nel medesimo giorno, potrà effettuare un altro tentativo per consegnare i Prodotti al Cliente oppure potrà restituire i Prodotti al TP/DFL mittente.
7) la riconsegna della documentazione ricevuta dal Cliente al TP/DFL di partenza entro il ritiro dei prodotti per il giro di consegne successivo.
Pertanto, nei casi in cui la consegna dei Prodotti non vada a buon fine per fatto imputabile al Cliente, il Vettore comunicherà al DFL/TP mittente ed a Logista il servizio effettuato e la consegna non adempiuta. Si intendono per fatti imputabili al Cliente, di cui il Vettore dovrà fornire prova mediante comunicazione da effettuare al numero telefonico indicato da Logista, il mancato o insufficiente pagamento dei Prodotti ovvero la chiusura della rivendita in orari e giorni diversi da quelli concordati.
Il Vettore si impegna, in caso di sinistro avvenuto durante il trasporto, a informare immediatamente Logista e dopo aver ricevuto autorizzazione a ultimare le consegne solo ai Clienti le cui consegne risultano completamente integre, a ritornare presso il sito del DFL/TP mittente al fine di determinare con esattezza i Prodotti interessati all’evento, a presentare la relativa denuncia e a trasmetterla a Logista. Al verificarsi di tale casistica il Vettore si impegna altresì a ritirare dal DFL/TP i Prodotti riallestiti ed effettuare le consegne ai Clienti interessati comunque entro le 24 ore successive dal giorno previsto per la consegna.
d) Prodotti Resi dal Cliente,.
Il Vettore prima della partenza per il giro di consegne giornaliero riceverà comunicazione dal Delegato alla gestione del DFL/TP della lista dei Clienti da cui dovranno essere ritirati eventuali prodotti resi disciplinati secondo la normativa vigente e le procedure emanate di volta in volta da Logista. Il Vettore sulla base delle indicazioni ricevute, organizzerà le operazioni di ritiro e consegnerà i prodotti resi dal Cliente insieme alla documentazione di accompagnamento al termine della giornata al DFL/TP di partenza. Il Vettore, nel caso in cui il mittente sia un TP, si impegna a consegnare entro la mattina successiva dal ritiro le Scatole e/o i Contenitori utilizzati dal DFT nella preparazione dell’Ordine per proteggere i Prodotti durante il trasporto secondo quanto stabilito al precedente articolo 8.
e) Extragiri
Su richiesta di Logista il DFL/TP, nel caso in cui si siano rilevati degli errori commessi da Logista, predisporrà i Prodotti e la documentazione occorrente ed informerà il Vettore fornendo apposite istruzioni.
In tali casi il Vettore dovrà organizzare degli extragiri agli itinerari programmati e garantire la consegna dei Prodotti entro le 48h dalla data della richiesta di effettuazione del servizio o, in caso di indisponibilità dei prodotti presso il DFL/TP, entro 48h dalla comunicazione dell’approntamento della consegna.
Nel caso in cui fosse previsto il ritiro presso il Cliente di Prodotti, il Vettore si impegna a verificare che siano conformi con le istruzioni ricevute e a prenderli in consegna, custodirli e riconsegnarli al DFL/TP mittente.
Modulo Automezzi del Vettore
Data
Dati identificativi del VETTORE (D.F.L).
Azienda |
Indirizzo: via n° |
CAP Comune/Città |
Tel. Fax |
VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO
Marca e modello | Targa | Satellitare: | |
Certificato installazione | si □ no □ | ||
Certificato installazione | si □ no □ | ||
Certificato installazione | si □ no □ | ||
Certificato installazione | si □ no □ | ||
Certificato installazione | si □ no □ |
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza:
Delle condizioni di polizza indicate nell’Allegato C del contratto;
Dei requisiti minimi di sicurezza per i mezzi adibiti alla distribuzione alle rivendite, indicati nell’Allegato E del contratto.
Il responsabile del servizio di trasporto e/o vettore
COPERTURA ASSICURATIVA TRASPORTO GARANTITO
Polizza Ace Europe n° ITCGNY0468 – Valida dal 31/12/2013 al 31/12/2015
Estratto delle principali condizioni di polizza
Oggetto della garanzia
Trasporti terrestri, marittimi e lacustri (incluso laguna veneta) di tabacchi e articoli destinati alla vendita in tabaccheria, sui percorsi tra depositi fiscali e rivendite.
Somme assicurate
Limite massimo di indennizzo per viaggio e per mezzo pari a euro trecentomila/00 per i tabacchi più un ulteriore 10% per articoli destinati alla vendita in tabaccheria (esclusi valori bollati) trasportati sullo stesso mezzo.
Per le consegne in zone ZTL, Zona interdetta al traffico o APU (Aree Pedonali Urbane), ove non sia possibile transitare con il mezzo utilizzato per la consegna alle rivendite, la stessa verrà effettuata con l’utilizzo di un carrello a mano per una somma massima di €. 15.000,00 circa per singolo scarico. La consegna dovrà essere effettuata con l’ausilio di n. 2 persone: l’una addetta alla sorveglianza dell’intero carico, l’altra al trasferimento della merce dall’automezzo alla rivendita.
La consegna potrà essere effettuata anche da una sola persona, ferme restando tutte le misure di sicurezza presenti a bordo (allarme inserito), nel qual caso la garanzia opererà in caso di sinistro con uno scoperto del 10% con il minimo di €. 500,00.
Misure di prevenzione
Viaggi effettuati solo durante ore diurne (tra le 5.00 e le 23.00)
Soste consentite solo per le consegne. In occasione delle consegne il mezzo deve essere sempre chiuso a chiave e con l’allarme inserito. In caso di soste prolungate per forza maggiore il mezzo, se carico, dovrà comunque essere sempre custodito e protetto.
Mezzi obbligatoriamente provvisti di sistema satellitare antirapina con grado di sicurezza previsto da Logista come da allegato “E” del contratto, con telesorveglianza effettuata da qualificata azienda specializzata.
Per quanto riguarda il sistema satellitare è fatto obbligo al vettore di :
Inserire il sistema satellitare antirapina prima dell’inizio delle consegne;
Presentare, su richiesta della Compagnia il certificato di manutenzione rilasciato dal manutentore almeno una volta l’anno comprovante che l’impianto è tenuto in perfetta efficienza;
Mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso;
Provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di interruzione il vettore deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impianto.
Lo scoperto del 10% sarà applicato:
nei casi di verificata negligenza e/o inadempienza da parte degli incaricati del trasporto.
Rivalsa
La Compagnia si riserva di rifiutare il risarcimento in tutti quei casi in cui l’impianto satellitare non abbia i requisiti richiesti o sia guasto o non sia stato attivato, oltre che nei casi di dolo o colpa grave.
La Compagnia potrà sempre esercitare azione di rivalsa nei confronti del trasportatore nei termini previsti dalle norme che regolano la Responsabilità Civile Vettoriale.
Mezzi sostitutivi
Non è previsto l’utilizzo di automezzi privi di sistema satellitare con grado di sicurezza previsto da Logista come da allegato “E” del contratto. Pertanto la Compagnia eserciterà sempre e comunque azione di rivalsa nei confronti del trasportatore a meno che non si tratti di
:
Automezzi sostitutivi di mezzi “titolari” fermi per guasto o incidente;
Automezzi supplementari oltre i mezzi “titolari” per fare fronte a particolari picchi di lavoro.
In tutti i casi di cui sopra le caratteristiche, le targhe e il periodo previsto di utilizzo dovranno essere preventivamente comunicati a Logista al numero di fax 06/00000000.
La stessa procedura è applicabile al mezzo “titolare” con impianto satellitare temporaneamente in avaria.
La somma massima assicurata si intende ridotta ad euro centomila/00 (+ 10% per articoli non fumo) ed in caso di sinistro, furto, rapina, smarrimento ed ammanco, verrà applicato uno scoperto del 15%. La somma garantita potrà essere elevata da €. 100.000,00 ad €. 300.000,00 esclusivamente nel caso in cui il trasporto venga effettuato con scorta armata a seguito del furgone, a cura e spese del vettore, senza applicazione di alcuno scoperto.
Obblighi in caso di sinistro
I sinistri vanno denunciati tassativamente alle autorità di P.S. e a Logista Italia SpA entro le 24 ore dall’accadimento fornendo nei tempi più rapidi tutta la documentazione di rito (denunce, fatture, certificati ecc.)
Allegato C (Procedure di sicurezza)
Premessa
Il presente allegato, che è parte integrante al Contratto, ha l’obiettivo di regolamentare le modalità e le responsabilità del Vettore relative alle procedure comportamentali di sicurezza minime da attivare per lo svolgimento del Servizio.
Gli impianti satellitari a protezione dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del Servizio sono a totale carico del Vettore.
Veicoli
Il Vettore deve utilizzare mezzi conformi alle norme di sicurezza in vigore e gli stessi devono essere regolarmente sottoposti, con esito positivo, ai collaudi periodici almeno annuali.
Ogni mezzo deve essere dotato, a cura e spese del Vettore, di impianto di rilevazione satellitare e idoneo impianto antirapina, di produzione di ditte certificate/accreditate da Logista (a titolo esemplificativo ad oggi sono quelli forniti da D.S.S. – GuardOne – Servim – Multiprotexion) con sistemi di protezione approvati e di seguito riportati. Qualora alla data di sottoscrizione del presente Contratto i sistemi di rilevazione satellitare non siano quelli certificati/accreditati di cui sopra, il Vettore dovrà adeguarli entro il 30 settembre 2014.
Gli impianti devono essere tenuti in perfetta efficienza e certificati dall’installatore. Una copia del certificato di installazione deve essere fornita a Logista ai fini assicurativi.
Il Vettore deve stipulare un contratto apposito per il servizio di telerilevamento satellitare del veicolo secondo le specifiche.
Autisti
Il personale del Vettore addetto alla consegna dei Prodotti deve:
Essere in possesso della corrispondente patente adeguata al veicolo di cui è alla guida;
Essere dipendente del Vettore, regolarmente retribuiti e iscritti nel libro matricola da non meno di un anno. Relativamente a tale limite minimo di un anno, in casi eccezionali, è prevista una deroga che Logista darà su specifica richiesta del Vettore;
Essere privo di carichi giudiziali pendenti e/o condanne per reati legati alle attività di trasporto, contrabbando e/o furto e rapina;
Qualora di nazionalità estera devono:
Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
Essere in grado di parlare correntemente in italiano con la Centrale Security, con Logista, con i Clienti e con le forze dell’ordine;
Essere capaci di utilizzare il telefono cellulare, l’eventuale computer di bordo, l’impianto antifurto e se fornito da Logista anche il dispositivo portatile.
Tutti i conducenti periodicamente devono ricevere opportuna formazione da parte del Vettore riguardo ai rischi specifici sui furti e sulle rapine ed alle contromisure procedurali e impiantistiche da adottare.
Il personale addetto al servizio di consegna deve essere dotato di telefono cellulare GSM per effettuare e ricevere ogni opportuna comunicazione supplementare in ordine al servizio svolto.
Il personale del Vettore addetto alla consegna deve rispettare scrupolosamente la procedura di attivazione/disattivazione dell’impianto antirapina in occasione di ogni singola consegna.
Il Vettore deve consegnare, facendosi firmare una copia per ricevuta, una lettera di istruzioni che riporti le modalità di esecuzione del Servizio e quant’altro fosse ritenuto necessario per il buon esito del trasporto.
Procedure comportamentali e di sicurezza minime per l’esecuzione del Servizio
Il Vettore deve effettuare i viaggi nella fascia oraria tra le ore 5:00 e le ore 23:00.
Al momento della partenza per il giro di consegne giornaliero i mezzi devono essere già riforniti di carburante e controllati con particolare riguardo al buon funzionamento delle luci (di posizione, anabbaglianti, abbaglianti, fendinebbia) e degli indicatori di direzione, al buono stato dei pneumatici ed, in generale, al buono stato della cabina di guida e del vano di carico, essendo vietata qualsiasi sosta diversa da quelle per la consegna dei tabacchi e per eventuali situazioni di emergenza.
Qualora il Vettore per causa di forza maggiore (atto al di fuori del controllo e/o della previsione del conducente del veicolo), deve effettuare una sosta, al momento della fermata si devono inserire le difese tecniche relative all’impianto antifurto togliendo la chiave di avviamento, la chiave dell’antifurto e/o seguire la procedura prevista per il funzionamento dell’impianto di sicurezza specifico.
Durante la marcia, il Vettore deve attivare la chiusura interna delle portiere e dei portelloni posteriori del veicolo e devono essere prese in considerazione soltanto intimazioni di fermata che provengano da operatori, in divisa o, se pur con abiti civili, chiaramente identificabili da palette con visibili marchi istituzionali della Polizia Stradale, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza o della Polizia Municipale. In tali casi, nei secondi precedenti la fermata, va premuto il pulsante di richiesta di soccorso ed attivato il contatto con la propria Centrale incaricata del controllo satellitare.
Contemporaneamente deve spegnere il motore per consentire al sistema satellitare di rilevare eventuali riaccensioni non autorizzate e quindi inviare una segnalazione di allarme.
I conducenti devono collaborare con la propria Centrale incaricata del controllo satellitare segnalando tempestivamente individui, autovetture, episodi o situazioni ritenute sospette.
Inoltre, ogni possibile situazione di rischio deve essere tempestivamente segnalata alla propria centrale che provvede ad attivare le forze dell’ordine competenti per territorio.
In caso di rapina, il personale addetto al trasporto non deve opporre resistenza ma si adopererà ad attivare il sistema antirapina per evitare l’asportazione del mezzo e dei prodotti.
Il Vettore, nel caso in cui dovesse subire un furto o una rapina durante l’esecuzione del Servizio, deve avvisare immediatamente Logista al numero telefonico indicato e denunciare tassativamente alle autorità di P.S. l’accaduto inoltrando all’Uff. Trasporti di Logista entro le 24 ore dall’evento tutta la documentazione di rito (denunce, fatture, certificati, ecc.).
Ricovero dei veicoli carichi dentro i locali del DFL/TP
Qualora il Vettore abbia la necessità di caricare gli autoveicoli il giorno precedente, lo potrà effettuare a condizione che vengano rispettate le seguenti procedure:
I veicoli carichi devono sostare, chiusi a chiave ed allarmati, in una zona in cui la Centrale Security Logista, tramite le telecamere dell’impianto di sicurezza, ha la visibilità del mezzo;
Le chiavi di apertura ed accensione del veicolo devono essere custodite in appositi contenitori posti all’interno del DFL/TP e che siano collocati in una zona allarmata;
Non sono ammessi, in alcun caso, ricoveri di mezzi carichi all’esterno dei locali del DFL/TP.
Trasporti effettuati con scorta armata
Il Vettore, nell’effettuare alcune consegne in zone ad alto rischio di rapina, a discrezione di Logista, sarà assistito da scorta armata, prescelta e pagata da quest’ultima, e dovrà assicurare su richiesta di Logista il Servizio con la predisposizione della scorta armata.
Requisiti minimi di sicurezza per i mezzi adibiti alla distribuzione alle rivendite | |
1. Equipaggiamento - ingressi/uscite | |
1.1 | Pulsante richiesta soccorso |
1.2 | Sistema Antiavviamento |
1.3 | Rilevamento apertura porte cabina |
1.4 | Rilevamento apertura vano di carico |
1.5 | Blocco motore/riduzione potenza su allarme (nel rispetto delle norme di legge vigenti) |
1.6 | Allarme taglio alimentazione o batteria scarica |
1.7 | Protezione tampering della CPU |
1.8 | Rilevazione jamming o equivalente associato al blocco motore |
2. Funzionalità apparato | |
2.1 | Temporizzazione accesso cabina (20 secondi) |
2.2 | Temporizzazione accesso vano carico (5 minuti) |
2.3 | Registrazione storico percorso e ingressi/uscite |
3. Servizio reso dal provider dei servizi di sicurezza | |
3.1 | Registrazione variazione di stato |
3.2 | Polling GSM registrato ogni 60 minuti |
3.3 | Polling GPRS registrato ogni 5 minuti |
3.4 | Gestione allarmi ricevuti con eventuale blocco motore |
3.5 | Localizzazione/ tracking e blocco motore su richiesta cliente |
3.6 | Gestione viaggi |
4. Attività del vettore | |
4.1 | Comunicazione preventiva del piano di viaggio alla centrale con indicazione punti di sosta e di scarico |
4.2 | Comunicazione eventuale modifica dell'abbinamento mezzo conducente |
5. Controlli funzionalità | |
5.1 | Controllo telematico bidirezionale eseguito dal provider |
5.2 | Collaudo dell'installazione eseguito dal provider, cadenza in mesi DODICI |
Allegato D (Penali)
Penali
Qualora il Vettore non effettui la consegna dei Prodotti nei giorni di consegna concordati e indicati nella programmazione del piano degli itinerari, il Vettore dovrà corrispondere a Logista a titolo di penale una somma forfetaria di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo verificatosi per un massimo di 7 (sette) giorni.
La penale non si applica in tutti i casi in cui siano comprovati casi di forza maggiore, calamità naturali, eventi delittuosi, scioperi generali nazionali e da altro evento imprevedibile e completamente al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte del Vettore. In tali ipotesi, il Vettore dovrà informare immediatamente Logista ed il Cliente della causa di forza maggiore insorta e adottare i più opportuni provvedimenti per limitarne gli effetti .
Allegato E (Corrispettivi DFL)
Premessa
Il corrispettivo pagato al Vettore è comprensivo di qualsivoglia spettanza, null’altro è dovuto a qualsiasi titolo e ragione.
Il corrispettivo tiene conto di tre parametri che insieme compongono l’importo del corrispettivo dovuto.
1) «Componente KgC trasportati» dal Vettore e risultanti dal fatturato consegnato ai Clienti durante l’anno
2) «Componente Distanza Media» sui chilometri annui effettuati per ciascuna rivendita
3) «Componente Consegna» sui KgC medi ordinari per consegna
Struttura tariffaria:
Modello applicabile alle consegne annuali di Ordini Ordinari:
- Componente KgC trasportati -
Per il calcolo della componente «KGC trasportati» viene applicato un valore €/KGC per scaglioni
secondo la tabella sopra riportata;
L’applicazione della tariffa avviene secondo l’attuale logica a scaglioni progressivi sui KgC consegnati (es: per un deposito che annualmente distribuisce 250.000 kgc, i primi 150.000 KgC vengono pagati a 0,3300€ e i secondi 100.000 Kgc a 0,2700€);
- Componente Distanza Media -
Per il calcolo della componente «Distanza Media» viene applicato un valore €/KgC per Classe
secondo la tabella sopra riportata;
Le Classi rappresentano la media dei KM annui percorsi per Rivendita (es: un deposito con 150 rivendite TG che percorre un totale di 50.000km annui, avrà percorso 333 km medi annui per rivendita e sarà remunerato con 0,0426 €/KgC);
La Classe è fissata semestralmente, sulla base dei dati risultanti dalle revisioni periodiche;
- Componente Consegna -
Per il calcolo della componente «Consegna» viene applicato un valore €/KgC sulla base dei KgC medi per consegna secondo la tabella sopra riportata;
Le Classi rappresentano la media per consegna dei KgC annui (es: un deposito che ha effettuato nell’anno n° 20.000 consegne per un totale di KgC 540.000, pertanto, la media è 27 KgC/consegna e sarà remunerato con 0,0910 €/KgC);
La Classe è fissata semestralmente, sulla base dei dati risultanti dalle revisioni periodiche
Qualora la tariffa totale calcolata sommando le tre componenti sopra riportate sia inferiore a 0,29 €/KgC, sarà riconosciuto tale importo come tariffa minima garantita
Modello applicabile alle consegne annuali di Ordini Straordinari:
Alla tariffa complessiva riconosciuta per gli ordini ordinari (componente kgc trasportati + componente distanza media + componente consegna) viene applicato una integrazione pari a 0,10€/KgC;
Nel caso in cui per singola fattura l’applicazione di tale €/KgC generi un importo inferiore al minimo garantito per consegna, pari a 17€, si procederà all’applicazione della tariffa minima.
Tariffa riconosciuta per extra-giro
Nel caso in cui Logista richieda al Vettore di effettuare un extra-giro, dovuto ad errori commessi da Logista il compenso complessivo riconosciuto è di 17€ per consegna.
Aggiornamento ISTAT
I valori €/KGC indicati nelle tabelle su riportate e relative alla “componente KgC trasportati”, “Componente Distanza Media” e “Componente Consegna” saranno aggiornati annualmente con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) a decorrere dal 01/01/2015.
Sarà aggiornata con le medesime modalità anche la tariffa minima garantita riconosciuta per le consegne degli Ordini Ordinari.
Revisione delle Fasce
Per via dei possibili cambiamenti che potrebbero verificarsi nella Rete, le Classi di appartenenza, saranno oggetto di revisione semestrale. Pertanto all’inizio di ciascun anno verranno determinate le Classi di appartenenza delle tabelle “Componente Distanza Media” e “Componente Consegna” e applicate le tariffe così determinate fino al 30 giugno, data in cui si procederà ad una ulteriore revisione. Qualora da questa ulteriore revisione dovessero risultare differenti Classi di appartenenza
a decorrere dal 1° luglio verranno applicate le nuove tariffe fino al 31 dicembre. All’inizio dell’anno si procederà a calcolare eventuale conguaglio positivo/negativo tenendo conto dei dati consuntivi dell’intero anno trascorso.
Allegato E (Corrispettivi TP)
Premessa
Il corrispettivo pagato al Vettore è comprensivo di qualsivoglia spettanza, null’altro è dovuto a qualsiasi titolo e ragione.
Il corrispettivo tiene conto di tre parametri che insieme compongono l’importo del corrispettivo dovuto.
4) «Componente KgC trasportati» dal Vettore e risultanti dal fatturato consegnato ai Clienti durante l’anno
5) «Componente Distanza Media» sui chilometri annui effettuati per ciascuna rivendita
6) «Componente Consegna» sui KgC medi ordinari per consegna
Struttura tariffaria:
Modello applicabile alle consegne annuali di Ordini Ordinari:
- Componente KgC trasportati -
Per il calcolo della componente «KGC trasportati» viene applicato un valore €/KGC per scaglioni
secondo la tabella sopra riportata;
L’applicazione della tariffa avviene secondo l’attuale logica a scaglioni progressivi sui KgC consegnati (es: per un deposito che annualmente distribuisce 350.000 kgc, i primi 300.000 KgC vengono pagati a 0,2719€ e i secondi 50.000 Kgc a 0,2234€);
- Componente Distanza Media -
Per il calcolo della componente «Distanza Media» viene applicato un valore €/KgC per Classe
secondo la tabella sopra riportata;
Le Classi rappresentano la media dei KM annui percorsi per Rivendita (es: un deposito con 150 rivendite TG che percorre un totale di 50.000 km annui, avrà percorso 333 km medi annui per rivendita e sarà remunerato con 0,0500 €/KgC);
La Classe è fissata semestralmente, sulla base dei dati risultanti dalle revisioni periodiche;
- Componente Consegna -
Per il calcolo della componente «Consegna» viene applicato un valore €/KgC sulla base dei KgC medi per consegna secondo la tabella sopra riportata;
Le Classi rappresentano la media per consegna dei KgC annui (es: un deposito che ha effettuato nell’anno n° 20.000 consegne per un totale di KgC 540.000, pertanto, la media è 27 KgC/consegna e sarà remunerato con 0,0705 €/KgC);
La Classe è fissata semestralmente, sulla base dei dati risultanti dalle revisioni periodiche;
Qualora la tariffa totale calcolata sommando le tre componenti sopra riportate sia inferiore a 0,29 €/KgC, sarà riconosciuto tale importo come tariffa minima garantita
Modello applicabile alle consegne annuali di Ordini Straordinari:
Alla tariffa complessiva riconosciuta per gli ordini ordinari (componente kgc trasportati + componente distanza media + componente consegna) viene applicato una integrazione pari a 0,10€/KgC;
Nel caso in cui per singola fattura l’applicazione di tale €/KgC generi un importo inferiore al minimo garantito per consegna, pari a 17€, si procederà all’applicazione della tariffa minima.
Tariffa riconosciuta per extra-giro
Nel caso in cui Logista richieda al Vettore di effettuare un extra-giro, dovuto ad errori commessi da Logista il compenso complessivo riconosciuto è di 17€ per consegna.
Aggiornamento ISTAT
I valori €/KGC indicati nelle tabelle su riportate e relative alla “componente KgC trasportati”, “Componente Distanza Media” e “Componente Consegna” saranno aggiornati annualmente con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) a decorrere dal 01/01/2015.
Sarà aggiornata con le medesime modalità anche la tariffa minima garantita riconosciuta per le consegne degli Ordini Ordinari.
Revisione delle Fasce
Per via dei possibili cambiamenti che potrebbero verificarsi nella Rete, le Classi di appartenenza, saranno oggetto di revisione semestrale. Pertanto all’inizio di ciascun anno verranno determinate le Classi di appartenenza delle tabelle “Componente Distanza Media” e “Componente Consegna” e applicate le tariffe così determinate fino al 30 giugno, data in cui si procederà ad una ulteriore revisione. Qualora da questa ulteriore revisione dovessero risultare differenti Classi di appartenenza
a decorrere dal 1° luglio verranno applicate le nuove tariffe fino al 31 dicembre. All’inizio dell’anno si procederà a calcolare eventuale conguaglio positivo/negativo tenendo conto dei dati consuntivi dell’intero anno trascorso.
ALLEGATO F
Documento sulla protezione dei dati, dei sistemi e delle reti
Il documento, visionato e accettato dalla Contraente, verrà inviato in formato elettronico e a mezzo mail entro la settimana successiva dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
ALLEGATO G
Nomina a Responsabile
LOGISTA ITALIA S.p.A., con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx, x. 00 cod. Fisc./p.iva 06741351008, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento sui dati personali, E Sig. …………………………………………………………..... Residente in Via …………………………….………………., n° di iscrizione al Registro delle Imprese di d’ora in avanti definito “Contraente”; Oppure Società……………………………………………… con sede in………………………..……..………. in persona di ………………………………………………, nella sua qualità di …………………………………………………… Partita I.V.A. …………………………..……….……… d’ora in avanti definita “Contraente”; (qui di seguito “Contraente” o “Responsabile”) |
PREMESSE |
Premesso che: 1. Logista e il Contraente hanno stipulato un contratto avente ad oggetto la gestione del . 2. con detto contratto, il Contraente si è impegnato a dare esecuzione ad un insieme di servizi finalizzati alla distribuzione e commercializzazione dei Prodotti di LOGISTA |
3. il Contraente gode di competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità delle operazioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. |
4. Logista svolge il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali da esso operato, in quanto decide sulle finalità e modalità dello stesso. |
5. Il Titolare intende nominare il Contraente – che intende accettare tale nomina – quale Responsabile delle operazioni di trattamento oggetto del presente mandato. |
6. le Parti, in relazione a tale nomina, intendono regolare con il presente mandato i loro reciproci rapporti in tema di disciplina del trattamento dei dati personali effettuato dal Contraente per conto di Logista. |
Articolo 1: PREMESSE |
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente mandato. |
Articolo 2: OGGETTO |
Con la stipula del presente mandato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni (di seguito denominato “Legge”), Logista designa il Contraente quale soggetto “Responsabile” – secondo la definizione di cui all’art.4 comma 1 lett. g) ed ai sensi dell’art. 29 della Legge – delle operazioni di trattamento dei dati personali come descrittivamente di seguito determinate. |
Articolo 3: TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI |
Il trattamento è realizzato per la fornitura di servizi funzionali alla distribuzione e commercializzazione dei Prodotti di LOGISTA. |
I dati oggetto di trattamento provengono dai Clienti, nonché da LOGISTA e sono costituiti da dati comuni. |
Le operazioni di trattamento richieste riguardano: il ritiro del modello U88 per la successiva immissione dell’ordine nel sistema informativo di Logista; il ritiro dell’attestato di versamento (solamente bollettino postale o bollettino postale on line), qualora il Cliente non adotti la modalità di pagamento centralizzata; la consegna della fattura al Cliente relativa ai Prodotti richiesti. |
Le operazioni di trattamento sono effettuate sia supporti informatici che cartacei. |
Articolo 4: OBBLIGHI DEL RESPONSABILE |
Il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di legge e di contratto – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività – al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell’ambito delle attività amministrative e produttive di Logista. Il Responsabile ha il dovere di compiere quanto necessario per il rispetto della Legge. In particolare, il Responsabile deve adempiere alle obbligazioni di seguito specificate. |
Articolo 5: MISURE DI SICUREZZA |
Il Responsabile deve farsi carico di verificare che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, e che siano adottate le misure minime di sicurezza previste dagli artt. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e di quanto precisato nel Disciplinare Tecnico “Allegato B” del suddetto Decreto. E’ cura del Responsabile contribuire alla periodica valutazione del livello di adeguatezza complessivo della sicurezza, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamenti realizzati sotto la propria responsabilità. |
Per il trattamento di dati personali svolto con mezzi automatizzati, il Responsabile dovrà curare: L’individuazione nominativa per iscritto degli incaricati del trattamento L’individuazione nominativa per iscritto della persona (Amministratore di Sistema) cui è affidato il compito di sovrintendere alle risorse del sistema informatico e di consentirne l’utilizzazione Il rilascio a ciascun utente del sistema informatico delle credenziali di accesso costituite da un codice identificativo personale - con validità massima di sei mesi – nonché di una password alfanumerica della lunghezza di otto caratteri (se il sistema lo consente), conoscibile solo dall’incaricato, per l’utilizzazione degli elaboratori Definizione degli accorgimenti tecnici che consentano la disattivazione dei codici di identificazione personale in caso di perdita della qualità che consentiva l’accesso agli elaboratori o di mancato utilizzo per un periodo superiore a sei mesi |
In relazione alle possibili variazioni nelle operazioni o nei dati trattati, oggetto delle Operazioni di trattamento, il Responsabile adotta – secondo criteri di efficienza e con modalità da comunicare al Titolare con congruo anticipo – quelle misure urgenti idonee a salvaguardare la riservatezza, l’integrità |
e la completezza dei dati oggetto delle Operazioni di Trattamento, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. |
Articolo 6: INCARICATI |
Gli Incaricati sono le persone fisiche che, sotto la diretta autorità del Responsabile, effettuano le operazioni di trattamento dati personali riconducibili alla titolarità di Logista. Il Responsabile, per ciascuno di essi ovvero per classi omogenee, dovrà individuare e verificare annualmente l’ambito delle attività consentite, dettare istruzioni scritte e dettagliate circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge e dal presente mandato. Sarà cura del Responsabile legare i propri Incaricati al segreto, anche per il periodo successivo all’estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite. |
Articolo 7: SUPERVISIONE E CONTROLLO |
Il Responsabile esercita supervisione e controllo diretto sul proprio personale e organizza, anche consultando il Titolare, le proprie attività in modo compatibile e funzionale alle prescrizioni della Legge e del presente mandato. |
Articolo 8: GESTIONE DELLA MODULISTICA |
Il Responsabile deve gestire in maniera adeguata la custodia, la non alterazione ed il pronto ritrovamento della documentazione relativa agli adempimenti formali prescritti dalla Legge. |
Il Responsabile, per quanto di competenza e su richiesta del Titolare, coadiuva quest’ultimo nella difesa nei procedimenti dinanzi al Garante o all’Autorità giudiziaria ordinaria, anche consentendogli la tempestiva esibizione degli elementi documentali e probatori rientranti nella competenza del Responsabile stesso. |
Articolo 9: RICHIESTE DEGLI INTERESSATI |
Nel caso in cui il Responsabile riceva, anche per il tramite di un suo incaricato, richieste riconducibili all’esercizio dei diritti degli interessati, è tenuto a: informare senza ritardo il Titolare, allegando copia della richiesta; attenersi alle istruzioni operative che riceverà in merito dal Titolare ed in particolare relative all’accertamento dell’identità del richiedente e del titolo al diritto d’accesso, alla ricerca del patrimonio informativo riguardante l’interessato ed alla eventuale ricerca dei documenti che certificano il consenso al trattamento dati fornito dallo stesso (se richiesto); fare in modo di assicurare che le operazioni di ricerca delle informazioni, di cui è in possesso, siano rapide e complete. |
Articolo 10: RAPPORTI CON IL GARANTE |
Il Responsabile – previa tempestiva consultazione con il Titolare – adempie, a norma di legge, alle prescrizioni del Garante. In particolare: - fornisce informazioni o integrazioni di informazioni richieste sulle Operazioni di Trattamento; - consente l’effettuazione di controlli; - consente l’accesso alle raccolte e alle banche di dati oggetto delle Operazioni di Trattamento; - compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea. |
Articolo 11: CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO |
Nel caso in cui da parte del Responsabile si configuri una cessazione del trattamento, questi provvede a notificarlo per iscritto con congruo anticipo al Titolare per l’adozione degli opportuni provvedimenti di Legge. All’atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle Operazioni di Trattamento da parte del Responsabile – ovvero del rapporto contrattuale sottostante – il Responsabile, a discrezione del Titolare: - restituisce al Titolare i dati personali oggetto delle Operazioni di Trattamento, oppure - provvede alla loro integrale distruzione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un’attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esiste alcuna copia. |
Articolo 12: CONTROLLI ED ISPEZIONI |
Il Responsabile consente la verifica dell’adempimento del mandato nel rispetto della Legge e delle presenti disposizioni. |
Articolo 13: RESPONSABILITA’ |
Il Titolare ed il Responsabile si mantengono vicendevolmente indenni – per qualsiasi danno incluso spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle Operazioni di Trattamento che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione dell’altro. |
Articolo 14: DECORRENZA E DURATA |
Il presente mandato ha efficacia dalla data della sottoscrizione ad opera di entrambi, Logista e Contraente. Esso dura a tempo indeterminato sino a revoca, o cessazione delle operazioni di trattamento. |
Articolo 15: REVOCA |
Il Titolare ha diritto di recedere dal presente mandato con effetto immediato, previa comunicazione scritta al Responsabile. Il presente mandato si intende automaticamente revocato per effetto della cessazione, a qualsiasi titolo intervenuta, del Contratto in corso tra il Titolare ed il Responsabile. |
Articolo 16: SOPRAVVIVENZA DELLE CLAUSOLE |
Alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente mandato continueranno ad avere efficacia quelle clausole che, per loro stessa natura, sopravvivono alla estinzione del rapporto giuridico. |