Misure di prevenzione. Il punto 4.2, primo capoverso, dell’Allegato VI al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., riguardante le disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone prevedono appunto che «i ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture». Nell’uso delle P.L.E, in particolare quelle articolate e telescopiche, in cui il baricentro del carico movimentato supera il perimetro del telaio e degli stabilizzatori della macchina, è obbligatorio l’uso degli idonei dispositivi di protezione individuali per la riduzione del rischio di «sbalzamento» fuori dal «cestello» - Obbligo di uso dei DPI di trattenuta. Infatti, uno dei maggiori rischi quando si usano soprattutto piattaforme a braccio e` quello di essere catapultati fuori dal «cestello». Questo può succedere facilmente se il braccio oscilla, sobbalza o si inclina fuori dal centro di gravità della macchina; anche un piccolo movimento al livello del terreno può creare un effetto frusta a livello del cesto. L’obbligo di usare i DPI, oltre a discendere da quello generale previsto dall’art. 75 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che prevede che «i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro», deriva da quello previsto specificatamente dal punto 4.1 all’Allegato VI del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., riguardante le disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che recita testualmente che ss.mm.ii.. Oltre la normale dotazione di scarpe antinfortunistiche e di guanti, è necessario quindi dotarsi di un casco di sicurezza munito di sottogola, di un cordino corto, che colleghi da un lato il connettore (ad esempio a ghiera) sull’ancoraggio presente in piattaforma e dall’altro il connettore (ad esempio a pinza piccola) legato all’imbracatura o alla cintura di sicurezza indossata dall’operatore, e di un indumento ad alta visibilità. Si precisa che la «catena di sicurezza» (ancoraggio in piattaforma - connettore - cordino corto - connettore - cintura di sicurezza o imbracatura tutto corpo), in quanto nell’uso previsto della P.L.E. non vi è mai abbattimento del parapetto e/o discesa del lavoratore dalla piattaforma nel lavoro in quota, non rappresenta un «sistema di arresto caduta» ma semplicemente un «sistema in trattenuta (work restraint...
Misure di prevenzione. 0.Xx fine di garantire le migliori condizioni di vita nei luoghi di lavoro e a difesa di norme comportamentali idonee ad assicurare un clima relazionale nel quale a tutte le persone siano riconosciuti uguale dignità e rispetto, l’Azienda: riconosce che la qualità della prestazione è condizionata sia dalla professionalità tecnica, etica, deontologica di ogni lavoratrice/lavoratore, sia dalla valorizzazione della sua dignità professionale e personale. Pertanto ogni lavoratrice/lavoratore dovrà essere sensibilizzata/o a tali valori e stimolata/o a stabilire buoni rapporti di collaborazione con xxxxxxxx e colleghi e altre figure professionali, adoperandosi a costruire un clima rispettoso delle diverse individualità si impegna a ostacolare tutti quegli atteggiamenti offensivi che – ledendo i diritti umani, civili, culturali, religiosi – contrastano palesemente con una società civile e democratica - si attiva affinché siano particolarmente perseguite e superate le violenze morali e le modalità comunicative di tipo ostile che sono uno degli aspetti più deleteri del clima lavorativo; finalità degli interventi preventivi sarà pertanto quella di costruire un clima relazionale dove la gestione stessa dei conflitti sia realizzata in modo più sano e consapevole - propone specifici interventi di formazione alle/ai dirigenti, rivolti alla gestione del clima relazionale nell’ambito dei singoli settori o servizi e alla valorizzazione delle risorse umane, nonché alle necessarie modifiche all’organizzazione del lavoro laddove necessarie a tal fine.
Misure di prevenzione. Per tutta la durata delle attività e comunque nelle aree destinate alle varie operazioni saranno adottate le seguenti misure preventive: - divieto di fumare e utilizzare fiamme libere - divieto di accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati - divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza - divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura - divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro - delimitazione e interdizione ai non addetti ai lavori in caso di necessità (es. rottura improvvisa materiali con o senza sversamento di sostanze) - obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza - obbligo di impegnare le aree di carico/scarico con l’automezzo per il solo tempo necessario allo svolgimento delle attività - obbligo di richiedere l'intervento del personale universitario o del Servizio di Vigilanza in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici.
Misure di prevenzione. L’appaltatore, operando in locali soggetti a rischio biologico, per quanto modesto, dovrà tenere un comportamento consono ai luoghi, evitando in assoluto di interferire con l’attività sanitaria dei Reparti di assistenza agli anziani. E’ vietato quindi, movimentare, toccare o manomettere qualsiasi contenitore di rifiuti o altro genere di dotazione sanitaria del Reparto, quali contenitori di materiale biologico, provette, siringhe, farmaci e presidi sanitari. E’ vietato al personale dell’Appaltatore utilizzare i servizi igienici degli Ospiti dell’Ente Appaltante; debbono quindi essere utilizzati esclusivamente i servizi igienici ad esso assegnati, suddivisi per sesso. Nel caso il Personale dell’Appaltatore debba operare in situazioni di rischio accertato di contaminazione biologica, ma posto sotto controllo e reso compatibile con le attività appaltate, previa valutazione dei Sanitari dell’Ente Appaltante, il Committente fornirà appositi indumenti monouso a scopo precauzionale.
Misure di prevenzione. Premesso che l’Appaltatore non deve utilizzare macchine e attrezzature di AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. che non gli siano state formalmente consegnate, lo stesso si impegna a verificare, prima di un eventuale eccezionale utilizzo, sia le apparecchiature che gli impianti fissi. Per l’utilizzo occasionale, preventivamente autorizzato, dovrà verificarne insieme al preposto dell’Ente Appaltante, il relativo funzionamento, con specifico riguardo alle misure di protezione antinfortunistica (tra cui i dispositivi di sicurezza e le relative regole di utilizzo o di comportamento da tenere). L’uso degli impianti elevatori (ascensori, montalettighe e montacarichi) viene consentito in quanto è sempre presente personale dell’Ente adeguatamente formato per la gestione delle emergenze; fatto comunque salva l’osservanza dei limiti di carico, l’uso corretto e la precedenza che deve essere accordata ai servizi dell'Ente Appaltante. Si evidenzia il divieto assoluto di uso degli impianti elevatori in caso di incendio o emergenza. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate di proprietà dell’Appaltatore, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e manutenute secondo le norme di buona tecnica. L’elenco delle macchine ed attrezzature che l’Appaltatore utilizza deve corrispondere a quanto indicato nel proprio DVR.
Misure di prevenzione. La collocazione degli impianti elettrici e le relative caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specificatamente contro i contatti accidentali, diretti o indiretti con parti in tensione), verranno documentati dal Responsabile dei lavori, mediante la messa a disposizione degli schemi elettrici e dei manuali d’uso e manutenzione delle relative apparecchiature. L’Appaltatore eseguirà gli interventi sugli impianti elettrici seguendo le norme di buona tecnica ed in particolare le norme CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici. Nessun intervento di utilizzo o modifica dell’impianto elettrico fisso esistente potrà essere effettuato dall’Appaltatore senza autorizzazione della stazione appaltante che potrà chiedere all’appaltatore l’installazione di apposito quadro di distribuzione per le proprie attività di tipo ASC. L'operatore dovrà aver cura di evitare di bagnare con acqua o detergenti liquidi eventuali prese o apparati elettrici posti a pavimento. Si dovrà inoltre prestare attenzione al rischio inciampo su eventuali cavi volanti o “ciabatte multipresa” appoggiate al piano di calpestio.
Misure di prevenzione. Per ridurre al minimo l’affaticamento visivo:
Misure di prevenzione. A. in generale, occorre realizzare una progressiva acclimatazione per le esposizioni sistematiche alle alte temperature;
Misure di prevenzione. (articolo 38, comma 1, lett. b)
Misure di prevenzione. (articolo 38, comma 1, lett. b) Esclusione per chi è soggetto a misure di prevenzione La disposizione si riferisce a soggetti “nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società” . Rispetto alla precedente formulazione in materia di lavori pubblici, la norma precisa che la pericolosità sociale per le società in accomandita semplice va accertata rispetto, oltre che al direttore tecnico, ai soli soci accomandatari e non indistintamente rispetto a tutti i soci. Inoltre, è stato previsto l’espresso riferimento alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 che sancisce il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera, determinato dal provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione ai sensi del comma 2 del citato articolo 10. Il legislatore ha, in tal modo, attribuito rilievo alle (distinte) fattispecie dell’attività procedimentale che precede l’emanazione del provvedimento definitivo e dell’avvenuta irrogazione della misura di prevenzione.