COMUNE DI SANT’ANTIOCO
COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Provincia di Carbonia Iglesias
Allegato “A” alla determinazione n. /
del
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0013875 del 13/06/2014
CAPITOLATO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO “ARENA FENICIA”
(C.I.G. Z100FA490B)
Procedura assoggettata all’art. 30 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0013875 del 13/06/2014
Art. 1 Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto all’affidamento, per il periodo di tre anni eventualmente prorogabili di altri due, della gestione del complesso immobiliare denominato “Arena Fenicia” di proprietà del Comune di S. Antioco ubicato presso il compendio archeologico fenicio punico a Sant’Antioco.
Trattasi di procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a favore del soggetto che avrà presentato il miglior progetto di valorizzazione e gestione del sito.
Il sito oggetto di valorizzazione comprende, l’Arena Fenicia e le aree circostanti, il tutto come meglio risultante dall’allegata planimetria sub lett. A)
L’area denominata Arena Fenicia, di proprietà comunale, sorge in posizione strategica e di massimo pregio, al centro del complesso archeologico fenicio, punico e romano dell’antica Sulky/Sulci, in cui si trovano la necropoli, il Tofet, il museo archeologico Xxxxxxxxx Xxxxxxx, il museo etnografico Su Magazinu de su Binu, il Villaggio ipogeo, il Forte sabaudo, nonché il caratteristico centro storico in cui sorge la basilica di Sant’Xxxxxxx Xxxxxxx e il sotterraneo complesso catacombale paleocristiano. L’area è caratterizzata dalla presenza di una fitta colata di ignimbrite che, oltre a rendere il luogo particolarmente suggestivo, è stata intensamente sfruttata in antico come cava per la produzione di massi impiegati nella costruzione della città monumentale di età romana. Il valore strategico dell’area risiede nella sua posizione centrale rispetto al circostante parco archeologico ed etnografico, dotata inoltre di ampi spazi di sosta per i veicoli. L’apprestamento scenografico dello spazio interno è il frutto di interventi di ristrutturazione effettuati negli anni Novanta che gli hanno conferito un aspetto simile ad un’arena, da cui prende il nome.
Negli anni passati l’Arena è stata utilizzata, sporadicamente, per l’organizzazione di concerti ed eventi estivi, che hanno tratto massimo vantaggio dalla location spettacolare del sito.
E’ obiettivo dell’Amministrazione Comunale affidare la gestione dell’Arena in via continuativa per l’organizzazione di spettacoli, eventi ed attività culturali durante tutto l’arco dell’anno.
A fronte dell’affidamento in concessione, per un periodo di tre anni (eventualmente prorogabili di altri due) il proponente dovrà presentare alla stazione appaltante un progetto di interventi di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinarie e gestione degli spazi finalizzato alla complessiva valorizzazione del sito.
In dipendenza della rilevanza archeologica del sito il programma della attività di manutenzione, valorizzazione e gestione dovrà essere approvato dall’Amministrazione e non potrà in alcun modo essere modificato in nessuna sua parte senza il consenso della stazione appaltante.
Il progetto proposto dovrà comprendere i seguenti servizi minimali e obbligatori su tutto il sito, così come delimitato nella cartografia allegata:
- organizzazione di eventi di tipo musicale, enogastronomico, culturale e similari;
- pulizia degli spazi da rifiuti e ingombri di ogni genere e oneri per l’eventuale conferimento a discarica;
- manutenzione del verde mediante periodica potatura e falciatura di tutte le aree verdi, oltre che di irrigazione secondo l’occorrenza;
- manutenzione degli impianti elettrici, idraulici e antincendi;
- manutenzione degli accessi e delle recinzioni.
Unitamente allo svolgimento delle attività minimali di cui sopra, il proponente potrà offrire alla stazione appaltante lo svolgimento di attività ulteriori che dovranno essere indicate nel progetto di offerta tecnica e per le quali la stazione appaltante attribuirà il previsto punteggio.
Il Concessionario dovrà utilizzare in proprio e per le proprie attività esclusivamente gli spazi dell’Arena fenicia quali risultano delimitati in rosso nell’allegata planimetria senza modificare in modo alcuno la conformazione, lo stato e la destinazione d’uso.
A titolo prettamente indicativo potranno essere realizzati, presso la struttura, eventi culturali e conviviali, concerti mostre, incontri e similari.
E’ ammessa ogni attività ricreativa e di svago, compatibilmente con la natura del sito, le norme di legge vigenti e i regolamenti comunali.
E’ ammessa l’attività commerciale purché di beni strettamente connessi all’attività culturale e agli eventi organizzati nell’Arena ed esclusivamente a favore dei soggetti fruitori della struttura in occasione degli eventi in essa organizzati che in occasione della visite al parco archeologico.
Ogni onere per l’allestimento dei relativi spazi, sia di tipo economico che amministrativo è interamente a
carico del concessionario.
Punto 2 - Partecipazione alla procedura di gara
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0013875 del 13/06/2014
La documentazione necessaria per partecipare alla gara deve essere prodotta dagli interessati nei termini e nei modi meglio specificati nel Disciplinare di Gara.
Punto 4 – Divieti ed obblighi
Per tutta la durata della Concessione e, comunque, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente concedente, sono vietate:
a) la subconcessione, sia totale che parziale;
b) la locazione, sia totale che parziale;
c) qualunque intervento di modifica, alterazione, o cambio di destinazione d’uso di qualunque parte del sito;
Per tutta la durata della Concessione, è, altresì, vietata la cessione del Contratto di Concessione, sia totale che parziale.
Al Concessionario è fatto divieto di eseguire o, comunque, di procedere a modifiche dell’immobile senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente concedente e l’approvazione del relativo progetto da parte delle autorità competenti.
In particolare, il Concessionario assume i seguenti obblighi:
- acquisizione delle autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie all’espletamento dell’attività (N.B. si precisa fin da ora che la struttura non è in possesso di alcuna autorizzazione o nulla osta necessario allo svolgimento di alcuna attività);
- regolare l’apertura, la chiusura, la pulizia e la custodia dell’intero compendio archeologico così come delimitato nella allegata planimetria sub lett. A;
- vigilanza, assistenza ed adempimenti igienico-sanitari e di prevenzione incendi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, relativamente al tipo di attività ivi esercitata;
- ordinaria manutenzione e completa pulizia del sito concesso, d’intesa con i competenti organi dell’Ente concedente e sulla base dell’Elenco dei lavori predisposto dall’Ufficio competente; anche gli interventi di manutenzione dovranno essere preventivamente approvati dall’Amministrazione Comunale.
- fornire e retribuire il personale qualificato – ed in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative in relazione alle mansioni cui è adibito – necessario allo svolgimento delle attività previste.
- provvedere all’assicurazione antinfortunistica degli addetti ed R.C.T. degli utenti;
- stipulare – e produrre prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione – con primaria Compagnia assicurativa una polizza, avente validità per tutta la durata della Concessione, che copra i danni, di qualunque genere e natura, causati al sito o a terzi dal Concessionario e/o dal suo personale e/o da terzi con un massimale non inferire ad € 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- stipulare – e produrre prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione – con primaria Compagnia assicurativa una polizza, avente validità per tutta la durata della Concessione, che copra i danni causati al sito da incendio e/o da scoppio comunque e da chiunque provocati con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomilavirgola zero zero);
- comunicare tempestivamente ogni eventuale incidente alle Autorità competenti.
Punto 5 – Oneri e spese
Senza alcun onere finanziario per l’Ente concedente, sono a totale carico del Concessionario, oltre ad ogni spesa annessa e connessa alla gestione (comprese quelle per l’acquisto di materiali e delle attrezzature occorrenti):
- tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi, registrazioni ed, in generale, tutti gli oneri comunque derivanti dalla Concessione dell’impianto e/o dallo svolgimento delle attività programmate;
- le spese per l’allaccio di tutte le utenze e quelle relative al consumo di acqua, energia elettrica, etc..
- tutte le spese necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni e nulla osta amministrativi per lo svolgimento delle attività programmate nonché le spese necessarie per eventuali adeguamenti
strutturali;
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0013875 del 13/06/2014
All’Ente concedente resta riservata la facoltà di utilizzo esclusivo dell’Arena per giorni 20 (venti) annui, non necessariamente consecutivi, secondo un calendario da concordare con il Concessionario – cui spetterà il rimborso delle spese vive sostenute (energia elettrica, acqua, etc.) – almeno un mese prima delle attività che si andranno a svolgere.
Punto 7 - Regime dei beni immobili dati in concessione
Tutti i beni immobili dati in concessione, appartengono al Comune di S. Antioco e sono soggetti al regime giuridico di cui agli articoli 823 e 824 del Codice Civile.
Gli utilizzi di tali immobili sono vincolati a quelli previsti nel presente bando.
Non potranno essere utilizzati i beni immobili per usi non previsti, pena una sanzione pecuniaria nel caso di usi limitati nel tempo, e della rescissione del contratto nel caso di usi con durata continuativa per il periodo pari o superiore ad un mese.
I beni immobili dovranno essere utilizzati con la diligenza del buon padre di famiglia.
Tutto ciò che concerne la manutenzione ordinaria degli immobili e dei mobili e attrezzature in essi contenuti, nonché quegli interventi che si dovessero rendere necessari a causa della mancata effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione del bene oggetto di concessione, oltre a quanto necessario per il normale e decoroso funzionamento degli immobili affidati sono a carico della ditta aggiudicataria.
La mancata diligenza nella gestione della struttura e/o nella sua manutenzione è oggetto di sanzione pecuniaria e nel caso in cui si rechi un danno grave all'immobile, comporta oltre alla rimessa in pristino, la rescissione del contratto.
E' fatto espresso divieto di eseguire sui beni concessi, senza preventivo consenso scritto dell'Ente, migliorie e modifiche di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono acquisite di diritto al patrimonio dell'Ente proprietario, senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta però salvo il diritto dell'Ente di richiedere, ove lo creda, che il concessionario ripristini il bene a proprie spese. In caso di inadempimento vi provvederà direttamente I 'Ente addebitando la spesa al concessionario.
Punto 8 - Rispetto dei programmi e dei progetti
Entro il 30 marzo di ogni anno la ditta aggiudicataria dovrà presentare, in formato cartaceo e su supporto informatico, apposita dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, il bilancio consuntivo della gestione conclusiva e il preventivo sull’attività di programma per l’anno corrente.
Il programma delle attività per l’anno dovrà essere approvato dall’Amministrazione Comunale.
Punto 10 - Obblighi del personale addetto al servizio
Il personale impiegato dovrà essere al corrente delle modalità di espletamento dei vari servizi, dovrà inoltre essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare e della normativa relativa. Il personale suddetto dovrà essere riconoscibile attraverso una divisa ed un cartellino indicante le generalità. La ditta aggiudicataria deve incaricare del servizio, persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori del territorio. E' facoltà dell'Ente chiedere alla ditta aggiudicataria di allontanare i dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza ed abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite.
Punto 11 - Controlli
Il Comune si riserva la facoltà di controllare, anche mediante ispezioni da effettuarsi con i propri addetti e, se del caso, senza preavviso, l'osservanza da parte della ditta aggiudicataria di tutti gli obblighi indicati nel presente Capitolato.
Punto 12 - Responsabilità
Tutte le responsabilità civili e penali riguardante la gestione e le attività connesse rimangono a carico della ditta aggiudicataria.
Quest’ultima deve provvedere a stipulare, con primarie compagnie, polizze assicurative:
• contro danni da incendio delle strutture oggetto della concessione, siano essi di origine fortuita, dolosa, colposa o per cause meteorologiche e provocati sia dal personale della ditta aggiudicataria che da terzi. Il valore dei singoli fabbricati in polizza sarà quello di ricostruzione a nuovo.
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0013875 del 13/06/2014
• Per la responsabilità civile verso terzi per danni derivanti da tutte le attività svolte.
Tutti gli oneri e gli obblighi previdenziali ed assicurativi inerenti l'attività concessa, rimangono ad esclusivo e totale carico della ditta aggiudicataria.
Gli esemplari delle polizze, unitamente alle ricevute di pagamento dei premi annuali, dovranno essere depositati presso il competente ufficio dell'Ente entro 15 gg. dall'avvenuto pagamento del premio. Nella polizza a garanzia dei danni al fabbricato dovrà espressamente prevedersi la seguente dicitura "gli indennizzi che la società assicuratrice dovrà liquidare per danni agli immobili in rapporto al valore degli stessi, dovranno essere versati sul conto del Comune dietro rilascio di ordine di incasso da parte della medesima".
Nel caso in cui la compagnia assicuratrice non risarcisca totalmente o parzialmente i danni, il concessionario resta l’unico responsabile, declinando l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
Resta comunque inteso che la Ditta stessa esonera completamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inadempienze.
Punto 13 - Obblighi assicurativi e previdenziali della ditta aggiudicataria
E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di iscrivere presso i pubblici istituti di previdenza ed assistenza, il personale dipendente operativo presso la struttura oggetto del presente capitolato e di ottemperare a tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo ai contenuti del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
L’elenco del personale impegnato, completo di qualifica di inquadramento e tipologia di contratto dovrà essere trasmesso all’amministrazione comunale entro il 30 giugno di ogni anno.
Punto 15 - Autorizzazioni alla gestione
L’Ente concedente, per il periodo di vigenza della Concessione, rilascerà al Concessionario – sempre che questi ne abbia i requisiti di Xxxxx – ogni autorizzazione necessaria alla gestione.
La gestione non potrà essere:
- sospesa, neanche temporaneamente, fatti salvi i soli casi di forza maggiore adeguatamente documentati e le previsioni di cui all’articolo seguente;
- abbandonata in alcun caso.
La mancata gestione della struttura o la sua interruzione per un periodo superiore ai 6 (sei) mesi comporterà la rescissione del contratto. Nessun rimborso sarà riconosciuto per le manutenzioni eseguite, o ad altro titolo.
Resta salvo in ogni caso il diritto del concedente di sostituirsi al concessionario nel possesso del bene qualora costui venga meno agli obblighi di manutenzione e/o in qualunque modo ponga in essere attività che non consentano all’Amministrazione Comunale l’utilizzo del sito nei 20 giorni ad esso spettanti.
Resta salvo il diritto del concedente ai maggiori danni che fossero conseguiti alla struttura a causa del suo abbandono o degli impedimenti frapposti all’utilizzo da parte del Concedente.
Punto 17 – Promozione delle finalità ricettive e culturali
I competenti organi dell’Ente concedente, previa intesa con il Concessionario, possono stabilire condizioni di accesso favorevoli per gli studenti che svolgono attività scolastiche promosse dalle scuole locali.
Il Concessionario si impegna a garantire l’apertura e il funzionamento della struttura per le attività che l’Ente concedente avesse in animo di effettuare.
Il Concessionario si impegna inoltre a promuovere tutte le attività che possono essere effettuate nel sito da parte delle Associazioni locali, al fine di soddisfarne le esigenze di utilizzo.
Tutti i ricavi derivanti da tali attività competono al Concessionario.
Punto 18 – Obblighi di Gestione
Nessuna responsabilità potrà essere ascritta all’Ente concedente in ordine alla gestione tecnica, economica, amministrativa, fiscale e contabile condotta dal Concessionario che, per ogni aspetto e conseguenza, se ne farà completo ed esclusivo carico restandone il solo responsabile.
Il Concessionario dovrà osservare pienamente tutte le Leggi, norme e regolamenti vigenti in materia di igiene, di sanità, di sicurezza, di sorveglianza e di funzionalità dell’immobile così come, peraltro, dovrà munirsi di qualsivoglia autorizzazione, nulla osta e quant’altro occorrente e/o necessario per l’apertura ed l’esercizio dell’immobile, restando il solo responsabile di eventuali inadempienze.
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0013875 del 13/06/2014
L’Ente concedente potrà verificare d’ufficio i documenti, i registri, la corrispondenza e ogni altro elemento utile alla verifica della corretta gestione.
Punto 19 – Cessazione del rapporto concessorio
Nei casi di cessazione del rapporto, ivi compresi quelli di decadenza o di risoluzione:
- il Concessionario dovrà restituire la struttura, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del Comune;
- nulla sarà dovuto al Concessionario da parte dell’Ente concedente per i lavori eseguiti secondo i progetti di valorizzazione autorizzati dal Comune;
- eventuali altri lavori e/o migliorie effettuate dal Concessionario saranno acquisiti gratuitamente dall’Ente concedente, salvo diversa pattuizione.
In nessun caso ed ad alcun titolo possono essere chiesti rimborsi economici o di altra natura all’Amministrazione Comunale a fronte di investimenti e/o attività di manutenzione straordinaria effettuate sui beni dati in concessione. Eventuali incrementi e miglioramenti si intendono ad ogni effetto acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale.
Punto 20 – Violazione degli obblighi
La violazione da parte del Concessionario degli obblighi da lui assunti causerà la risoluzione di diritto del Contratto di Concessione in danno del Concessionario, con ogni conseguenza a suo carico in ordine ai danni conseguentemente provocati all’Ente concedente.
L’Ente concedente potrà invocare la risoluzione del Contratto di Concessione, con effetto immediato, mediante comunicazione inoltrata al Concessionario con raccomandata postale a.r. e senza altra formalità. In particolare, costituiranno causa di risoluzione di diritto del Contratto di Concessione per fatto del Concessionario:
- il mancato rispetto del Contratto di Concessione;
- la destinazione dell’immobile ad usi diversi da quelli consentiti dal Contratto di Concessione o da atti autorizzativi;
- la subconcessione, sia totale che parziale;
- la locazione, sia totale che parziale;
- la cessione del Contratto di Concessione, sia totale che parziale;
- la chiusura dell’immobile al di fuori delle fattispecie stabilite l’interruzione o l’abbandono delle attività;
- la mancata stipula delle polizze assicurative previste;
- le ripetute violazioni, constatate dalle Autorità competenti, alla vigente normativa riguardante l’utilizzo di personale qualificato per il tipo di attività ed il relativo trattamento economico, previdenziale, assistenziale ed assicurativo;
- le ripetute violazioni, constatate dalle Autorità competenti, alla vigente normativa in materia di igiene, di sanità e di sicurezza sul lavoro;
- il mancato ottenimento di autorizzazioni, di nulla osta e di quant’altro occorrente e/o necessario per l’apertura ed l’esercizio dell’immobile;
- la mancata tempestiva segnalazione all’Ente concedente di danni, guasti o disfunzioni che dovessero verificarsi all’immobile e che possano comprometterne l’integra conservazione.
Punto 21 - Clausola risolutiva espressa
In caso di violazione di quanto riportato nel contratto di gestione, l’Amministrazione comunale procederà insindacabilmente alla revoca dell’affidamento ed alla risoluzione ipso iure del contratto.
In caso di revoca o di cessazione del rapporto o a seguito dell’ispezione, l’Amministrazione comunale rilevato lo stato di fatto, addebiterà le spese per eventuali danni od omissioni all’affidataria prelevando le somme dalla fideiussione, riservandosi ulteriori atti.
Punto 22 - Tributi, imposte e tasse
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0013875 del 13/06/2014
Oltre a quanto già definito l’affidataria è tenuta a provvedere in proprio al pagamento di tutti i tributi presenti e futuri previsti da norme di legge e/o regolamenti dovuti per le attività svolte negli impianti oggetto del presente capitolato speciale d’appalto fatta eccezione soltanto per i tributi direttamente gravanti sul proprietario per la proprietà stessa.
Punto 23 - Cessione del contratto e sub - appalti
All’Affidataria è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque di cedere a terzi in tutto o in parte lo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, pena la risoluzione del medesimo ai sensi dell’art. 1456 del c.c.
Punto 24 - Modifiche della Ragione Sociale
Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa affidataria sono prontamente comunicate alla Provincia.
La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In particolare dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente, in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
Punto 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui supra, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Detti codici potranno essere inseriti nello spazio riservato alla causale.
L’appaltatore (e gli altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella filiera dell’appalto) si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’appaltatore accetta fin da ora di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0013875 del 13/06/2014
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Punto 26 - Stipula del contratto
L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare la concessione, mediante stipula di un contratto in forma pubblico amministrativa con l’aggiudicatario. All’uopo si precisa che l’aggiudicatario ha l’obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto, entro e non oltre il termine comunicato dall’Ufficio Appalti e Contratti.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede del Comune nella data che verrà indicata dall’Ufficio Appalti e Contratti nella comunicazione scritta, con l’avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l’avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.
Punto 28 - Risoluzione, recesso e regime sanzionatorio
Oltre che per scadenza naturale dei termini, il rapporto può cessare in uno dei seguenti casi:
a) quando il Comune e l’affidataria, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso:
b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell’affidataria per causa ad essa non imputabile:
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività
d) per formulazione da parte dell’Amministrazione comunale di più di 2 diffide.
e) per gravi ragioni di pubblico interesse, qualora l’affidataria con il suo operato rechi danno al patrimonio comunale, per gravi motivi di ordine igienico-sanitario, per problemi di sicurezza degli ospiti e dei lavoratori, per l’uso improprio della struttura, per inadempienze contrattuali nei confronti dei propri dipendenti:
f) qualora nella gestione della struttura si verifichino situazioni contrarie all’ordine ed alla morale pubblica: Il Comune tratterrà la cauzione definitiva;
g) per sopravvenute cause ostative in ordine ai requisiti soggettivi, morali e professionali dell’affidataria:
h) per fallimento dell’affidataria, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'imprese;
i) per ricorso alla subconcessione:
l) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all’affidataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse
m) in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato speciale d’appalto o dalla normativa.
In ogni caso di cessazione del rapporto per causa imputabile all’affidataria, il Comune si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Punto 29 – Provvedimento di cessazione
La cessazione anticipata del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
L' avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all’affidataria con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al concessionario nel domicilio legale indicato in contratto, salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.
Punto 30 – Richiami alle leggi e regolamenti
Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato speciale d’appalto si fa espressamente riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0013875 del 13/06/2014
Punto 31 - Controversie e Foro Competente
Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di conciliazione bonaria, sarà competente l’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. E’ esclusa la competenza arbitrale. Per gli effetti del Contratto di Concessione, compresi quelli giudiziari, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Casa Comunale
X. Xxxxxxx, 13.06.2014
Il DIRIGENTE
Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxx