Divieti ed obblighi. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1°, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza dei divieti comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento. L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all’art. 102, comma 2, lett. f), g), m), o) e p) del Regolamento (art. 170, 2° comma); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. È vietato ancora all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita dall’Appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siamo riconosciute dall’Amministrazione (35).
Divieti ed obblighi. Oltre a quanto già espressamente indicato nel testo come vietato, si sottolinea che è fatto assoluto divieto al personale incaricato: • conservare le salme al di fuori delle celle di refrigerazione; • conservare salme radioattive, infettive o nel dubbio diagnostico considerate potenzialmente tali, anche se collocate all'interno delle celle di refrigerazione; • assistere alle autopsie, ovvero presenziare e prestare opera in corso di esecuzione; • effettuare interventi specialistici o di manutenzione sul tavolo autoptico; • fornire attrezzature di sala e/o personale ausiliario per l'effettuazione dell'autopsia/riscontro diagnostico; • fornire abbigliamento da lavoro e DPI a personale dipendente di aziende diverse dalla Ditta appaltatrice; • movimentare, ovvero spostare e svuotare i contenitori per la raccolta dei rifiuti speciali; • rifiutarsi dell’eventuale ricomposizione e pulitura della salma in caso di richiesta da parte del personale incaricato dall’Autorità Giudiziaria dell’esecuzione dell’autopsia; • consentire l'accesso alla struttura a soggetti non autorizzati e non dotati di DPI. Oltre a quanto già espressamente definito nella presente procedura come obbligatorio, nell'espletamento delle sue mansioni o funzioni, in particolare, il personale incaricato dovrà: • dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate; • osservare le norme del CCNL applicato, le disposizioni aziendali di servizio nonché le procedure di qualità, le istruzioni impartite dalle funzioni superiori nonché il DVR in possesso del personale incaricato; • aver cura della buona conservazione e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli indumenti di lavoro forniti; ID: 162436 del 10/04/2018 16:00:17 Determina: 2018 / 1828 del 10/04/2018 Registro: SETTORE AMBIENTE 2018 / 77 del 10/04/2018 • rispettare scrupolosamente le norme di legge sulla prevenzione e protezione infortuni nonché le pertinenti disposizioni emanate dalla Ditta appaltatrice; • tenere comportamenti improntati a correttezza ed educazione nei confronti degli utenti, anche ai fini del buon nome della Ditta appaltatrice; • aver cura dei macchinari, delle attrezzature, dei veicoli, delle dotazioni personali, dei locali di proprietà della Ditta appaltatrice a lei affidati; • osservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; • non trarre profitto dallo svolgimento delle sue mansioni o funzioni con danno della Ditta appaltatrice, né svolgere attività contraria agli in...
Divieti ed obblighi. (43) V.art.118 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n.163 (Codice degli appalti).
Divieti ed obblighi. 34 Art.61 Fusioni e conferimenti 34 CAPO 35 PREZZI DI ELENCO – REVISIONI – NUOVI PREZZI 34 Art.62 Generalità 34 Art.63 Revisione dei prezzi 35 Art.64 Prezzo chiuso 35 Art.65 Nuovi prezzi 35 CAPO 36 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – DIFETTI DI COSTRUZIONE 35 CAPO 37 RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE 36 CAPO 38 INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE 36 CAPO 39 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 36 Art.66 Accordo bonario 36 Art.67 Transazione 36 Art.68 Arbitrato 37 Art.69 Giudizio ordinario 37 CAPO 40 APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE 37 CAPO 41 DOMICILIO DELL’APPALTATORE 37 CAPO 42 ACCESSO AGLI ATTI 37 CAPO 43 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 38 CAPO 44 PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE, IL CONSOLIDAMENTO ED IL XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 00 Art.70 Esecuzione, consolidamento e collaudo degli edifici in tutto o in parte a muratura portante
Divieti ed obblighi. ART. 13 È assolutamente vietato apportare variazioni alle opere ed alle attrezzature o ad altri serviziin comune. Sono proibite linee elettriche abusive, ivi compresi diretti allacciamenti delle roulotte, tende o camper alle prese elettriche dei nuclei dei servizi igienici. Analogamente sono proibiti i diretti allacciamenti alle prese di acqua.
Divieti ed obblighi. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1°, lett.
Divieti ed obblighi. II contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l'associazione in partecipazione nonché qual- siasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui al D.Lgs 163/2006 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti com- porterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associa- zione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento. L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali del Regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di
Divieti ed obblighi. 1. Per tutta la durata della gestione e, comunque, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente concedente, sono vietate:
Divieti ed obblighi. E’ fatto divieto di usare feretri refrigeranti durante il periodo di osservazione dei cadaveri. E’ prevista la possibilità di una riduzione del periodo di osservazione laddove il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 02.12.75 n. 644 e successive modificazioni. I cadaveri che devono essere trasportati all’estero o che provengono dall’estero, nei mesi che vanno da aprile a settembre devono essere sottoposti a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. Negli altri mesi dell’anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono in tempo superiore alle 24 ore ovvero per cadaveri che vengono trasportati dopo le 48 ore dal decesso.
Divieti ed obblighi. TITOLO IVSERVIZIO FUNEBRE E TRASPORTI FUNEBRI ......................................................................................................