Divieti ed obblighi. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1°, lett. d) ed e) della Legge n. 109/94 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza dei divieti comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento. L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, lett. c), d) ed i) del Regolamento (art. 141, 2° comma); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. È vietato ancora all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita dall’Appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È vietata infine qualunque35cessione di credito e qualunque procura che non siamo riconosciute dall’Amministrazione ( ). È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (36).
Divieti ed obblighi. Per tutta la durata della Concessione e, comunque, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente concedente, sono vietate:
a) la subconcessione, sia totale che parziale;
b) la locazione, sia totale che parziale;
c) qualunque intervento di modifica, alterazione, o cambio di destinazione d’uso di qualunque parte del sito; Per tutta la durata della Concessione, è, altresì, vietata la cessione del Contratto di Concessione, sia totale che parziale. Al Concessionario è fatto divieto di eseguire o, comunque, di procedere a modifiche dell’immobile senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente concedente e l’approvazione del relativo progetto da parte delle autorità competenti. In particolare, il Concessionario assume i seguenti obblighi: - acquisizione delle autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie all’espletamento dell’attività (N.B. si precisa fin da ora che la struttura non è in possesso di alcuna autorizzazione o nulla osta necessario allo svolgimento di alcuna attività); - regolare l’apertura, la chiusura, la pulizia e la custodia dell’intero compendio archeologico così come delimitato nella allegata planimetria sub lett. A; - vigilanza, assistenza ed adempimenti igienico-sanitari e di prevenzione incendi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, relativamente al tipo di attività ivi esercitata; - ordinaria manutenzione e completa pulizia del sito concesso, d’intesa con i competenti organi dell’Ente concedente e sulla base dell’Elenco dei lavori predisposto dall’Ufficio competente; anche gli interventi di manutenzione dovranno essere preventivamente approvati dall’Amministrazione Comunale. - fornire e retribuire il personale qualificato – ed in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative in relazione alle mansioni cui è adibito – necessario allo svolgimento delle attività previste. - provvedere all’assicurazione antinfortunistica degli addetti ed R.C.T. degli utenti; - stipulare – e produrre prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione – con primaria Compagnia assicurativa una polizza, avente validità per tutta la durata della Concessione, che copra i danni, di qualunque genere e natura, causati al sito o a terzi dal Concessionario e/o dal suo personale e/o da terzi con un massimale non inferire ad € 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero); - stipulare – e produrre prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione – con primaria Compagnia assicurativa una polizza, avente validità per...
Divieti ed obblighi. V.art.118 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n.163 (Codice degli appalti).
Divieti ed obblighi. E’ fatto divieto di usare feretri refrigeranti durante il periodo di osservazione dei cadaveri. E’ prevista la possibilità di una riduzione del periodo di osservazione laddove il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 02.12.75 n. 644 e successive modificazioni. I cadaveri che devono essere trasportati all’estero o che provengono dall’estero, nei mesi che vanno da aprile a settembre devono essere sottoposti a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. Negli altri mesi dell’anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono in tempo superiore alle 24 ore ovvero per cadaveri che vengono trasportati dopo le 48 ore dal decesso.
Divieti ed obblighi. TITOLO IVSERVIZIO FUNEBRE E TRASPORTI FUNEBRI ......................................................................................................
Divieti ed obblighi. 34 Art.61 Fusioni e conferimenti 34 CAPO 35 PREZZI DI ELENCO – REVISIONI – NUOVI PREZZI 34 Art.62 Generalità 34 Art.63 Revisione dei prezzi 35 Art.64 Prezzo chiuso 35 Art.65 Nuovi prezzi 35 CAPO 36 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – DIFETTI DI COSTRUZIONE 35 CAPO 37 RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE 36 CAPO 38 INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE 36 CAPO 39 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 36 Art.66 Accordo bonario 36 Art.67 Transazione 36 Art.68 Arbitrato 37 Art.69 Giudizio ordinario 37 CAPO 40 APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE 37 CAPO 41 DOMICILIO DELL’APPALTATORE 37 CAPO 42 ACCESSO AGLI ATTI 37 CAPO 43 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 38 CAPO 44 PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE, IL CONSOLIDAMENTO ED IL XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 00 Art.70 Esecuzione, consolidamento e collaudo degli edifici in tutto o in parte a muratura portante
Divieti ed obblighi. 1. Per tutta la durata della gestione e, comunque, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente concedente, sono vietate:
a) la subconcessione, sia totale che parziale;
b) la locazione, sia totale che parziale;
c) le modifiche strutturali e i cambi di destinazione d’uso degli ambienti; Per tutta la durata della Concessione, è, altresì, vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.
2. Al gestore è fatto divieto di eseguire o, comunque, di procedere a modifiche dell’immobile senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente concedente.
3. In particolare, il gestore assume i seguenti obblighi: - a) acquisizione delle autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie all’espletamento dell’attività (N.B. si precisa fin da ora che la struttura non è in possesso di alcuna autorizzazione o nulla osta necessario allo svolgimento dell’attività ricettiva e di somministrazione);
Divieti ed obblighi. È assolutamente vietato apportare variazioni alle opere ed alle attrezzature o ad altri serviziin comune. Sono proibite linee elettriche abusive, ivi compresi diretti allacciamenti delle roulotte, tende o camper alle prese elettriche dei nuclei dei servizi igienici. Analogamente sono proibiti i diretti allacciamenti alle prese di acqua.
Divieti ed obblighi. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1°, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza dei divieti comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento. L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all’art. 102, comma 2, lett. f), g), m), o) e p) del Regolamento (art. 170, 2° comma); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. È vietato ancora all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di (41) V.art.118 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n.163 (Codice degli appalti).
Divieti ed obblighi. 1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
a) il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio Taxi, anche se rilasciate da comuni diversi;
b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.
2. La licenza e il certificato di iscrizione al ruolo di cui all’art.6 della legge n° 21 del 15 gennaio 1992 devono tenersi a bordo dell’autoveicolo e, se richiesti, esibiti agli organi di vigilanza.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi della collaborazione familiare, in conformità a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile, o di un sostituto temporaneo alla guida, in entrambi i casi, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n° 21 del 15 gennaio 1992, dalla Legge Regionale n°29 del 6 aprile 1996, dalla Legge Regionale n°13 del 9 agosto 2002 e dal presente regolamento.
4. Sia la collaborazione che la sostituzione vanno autorizzate dal dirigente del servizio competente, il quale accerta preventivamente il possesso dei requisiti in capo al collaboratore familiare o al sostituto temporaneo, previsti dall'art.7, comma 0, xxxxxxx x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x) ed n).