MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Divisione 4
CONTRATTO
per la fornitura e installazione di n………….. , il relativo corso di formazione
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ……….. il giorno ……….. del mese di ……….davanti a me NOTAIO in…… tra il ……………………………….che interviene nel presente atto in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la Motorizzazione (in seguito denominato per brevità ‘Amministrazione’), e il ……….e residente in
……….. quale legale rappresentante della ……………., con sede in
………………….., giusti i poteri risultanti dalla visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di……….. del
………….in seguito denominata per brevità ‘Impresa’.
PREMESSO che
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale– Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione 4, ha indetto una procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per un importo a base di appalto pari a € =………..= di cui euro ………= per forniture ……, euro
…………= per costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze non sottoposti a ribasso;– (C.I.G. CUP….):
- con verbale in data ………. l’Impresa …. - che ha offerto un
ribasso del ……………. sull’importo posto a base di appalto, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria, ;
- con provvedimento n. ..del………….. la Stazione Appaltante ha reso definitiva, e in data ……………. a seguito delle verifiche espletate, efficace, l’aggiudicazione, a favore della nominata Impresa;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto del contratto.
Forma oggetto del presente contratto la fornitura e installazione di n , il relativo corso di formazione
Articolo 2 – Atti e norme che disciplinano il contratto.
Il contratto è regolato:
a) dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.);
b) dal D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
c) dal ‘Capitolato tecnico’ predisposto dall’Amministrazione;
d) dalle vigenti norme tecniche di riferimento relative alle apparecchiature oggetto del presente contratto;
e) dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.). Tale documento dovrà essere adattato con modificazioni e integrazioni dai Direttori degli Uffici interessati a seconda delle situazioni particolari di ciascuno di essi. L’Impresa potrà presentare eventuali proposte integrative e aggiornamenti del D.U.V.R.I. che dovranno essere valutate attentamente dai Direttori degli Uffici interessati;
f) dalla Legge 37/08 “ Norme per la sicurezza degli impianti” ( ex legge 46/90) e dal D.P.R. 447/91;
g) dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
h) dalle norme UNI/ISO/CEI in vigore alla data della presentazione dell’offerta;
i) dalle clausole del presente atto, nonché dall’offerta presentata dall’Impresa ;
j) dalle vigenti disposizioni di legge, e del regolamento relativo, sull’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; (R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 R. D. 23 maggio 1924, n. 827);
k) dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti, comprese quelle già indicate, eventualmente modificate e
integrate.
l) dalla legge 136/2010 e s.m.i.
m) dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 art.1 commi da 209 a 213 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica; dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55 e dalla Circolare MEF n. 37 prot. 89719 del 4/11/2013 -
L’Impresa dichiara di avere piena conoscenza delle norme sopracitate e si obbliga al pieno rispetto delle medesime.
Articolo 3 – Forma e importo dell’appalto.
Il ………….., in nome e per conto dell’Impresa si
obbliga legalmente e formalmente ad eseguire, a perfetta regola d’arte, le prestazioni indicate in oggetto, specificate nell’offerta e negli allegati alla stessa che costituiscono parte integrante del presente atto, nelle quantità in essa stabilite e nei luoghi indicati dall’Amministrazione.
L’importo del presente atto è di € = …………compresi oneri per la sicurezza pari ad euro ……….= per complessive euro = I.V.A.
compresa al 22%, per tutto quanto esplicitato nel comma precedente. L’importo contrattuale deve ritenersi altresì remunerativo delle prestazioni rese in termini di garanzia e assistenza tecnica ai sensi del successivo articolo 10.
L’Amministrazione, durante l’esecuzione del contratto può ordinare, alle medesime condizioni, un aumento o una diminuzione della stessa fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell’importo del contratto stesso, senza che ciò comporti corresponsione di indennità all’Impresa.
I prezzi di riferimento saranno desunti dal prospetto di offerta prodotto in fase di gara.
Articolo 4 – Termine utile per la fornitura e la messa in funzione.
Il tempo utile per ultimare le prestazioni resta fissato in …. (….) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione, inviata via pec, all’Impresa dell’avvenuta registrazione,
presso i competenti organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto.
Detto termine si intende comprensivo del tempo richiesto per le operazioni di collaudo preventivo presso il fornitore come di seguito specificato e del corso di formazione.
Il certificato di ultimazione delle prestazioni verrà rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, a seguito della conclusione delle attività previste contrattualmente e attestate nell’ultimo verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione.
Nel caso in cui l’Impresa incorra in ritardo per le operazioni di cui sopra, si applicherà la penale prevista all’articolo 5 del presente contratto.
Il collaudo preventivo presso il fornitore delle apparecchiature di cui all’articolo 7 dovrà avvenire dopo la comunicazione dell’avvenuta registrazione del presente atto, e, comunque, prima dell’inizio della consegna delle apparecchiature agli Uffici.
L’Impresa dovrà comunicare via pec all’Amministrazione Centrale la data a partire dalla quale è disponibile per la visita di collaudo preventiva, durante la quale l’Impresa dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutte le apparecchiature oggetto del contratto.
Il collaudo preventivo verrà effettuato da un funzionario appositamente designato dall’Amministrazione.
I tempi decorrenti tra il ricevimento della suddetta comunicazione e la data del verbale di collaudo preventivo non saranno computati nei tempi contrattuali.
Redatto il verbale di collaudo preventivo con esito positivo, l’Impresa potrà avviare le operazioni di consegna della fornitura agli Uffici interessati.
A tal fine l’impresa è tenuta ad inviare al Direttore di ciascun Ufficio destinatario , al relativo Direttore dell’esecuzione ed al RUP, spedita via fax o mail almeno 14 giorni naturali e consecutivi prima, comunicazione scritta della data in cui verranno avviate le operazioni.
Il Direttore dell’esecuzione darà conferma all’Impresa ed al RUP per l’esecuzione nella data stabilita oppure, qualora vi siano motivi impeditivi per causa dell’ufficio dell’Amministrazione, concorderà con la stessa Impresa un’altra data.
Rimane stabilito che l’Ufficio interessato deve assicurare la presenza di personale per consentire all’Impresa l’effettuazione della prestazione di cui al presente contratto.
L’Impresa effettuerà le consegne, a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali in cui hanno sede gli Uffici indicati nell’allegato.
Articolo 5 – Penali.
Per ogni giorno di ritardo maturato nell’ultimazione della prestazione, si applicherà una penale pari all’1%° (unopermille) calcolata sull’intero importo contrattuale.
Detta penale si applicherà anche nel caso di ritardi dovuti all’eliminazione di manchevolezze che si riscontrassero nell’esecuzione del contratto.
L’ammontare complessivo della penale non potrà eccedere il 10% (diecipercento) dell’ammontare complessivo del contratto.
Superata detta percentuale, l’Amministrazione avrà diritto alla risoluzione del contratto e a farlo ultimare, in danno, inteso che le maggiori spese, oneri e/o costi saranno completamente a carico dell’Impresa.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di ogni ulteriore danno subìto in relazione alla ritardata consegna delle apparecchiature, con la relativa messa in funzione.
Eventuale proroga del termine stabilito per la fornitura e messa in funzione delle attrezzature potrà essere concessa, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, su domanda motivata dall’Impresa.
Art. 6 Pagamenti
Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è di €
………….= I.V.A. compresa al 22%.
I pagamenti dipendenti dall’esecuzione del presente contratto saranno effettuati in rate di acconto con un minimo di euro …al netto dell’IVA, previo rilascio del certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento.
Ai sensi dell’articolo 4 del d.p.r. 207/2010 sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.
La ritenuta dello 0,50% sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale.
Dopo l’emissione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità definitivo emesso dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 322 del d.p.r. 207/2010, si provvederà al pagamento del saldo e allo svincolo del 75% della cauzione.
Le fatture dovranno essere emesse - pena irricevibilità della stesse - successivamente alla redazione dei certificati di pagamento o del certificato di verifica di conformità definitivo.
Le fatture saranno redatte ai sensi dell’articolo 1 commi da 209 a 213 della legge 2007 n.244, secondo l’allegato A ”Formato della fattura elettronica” del D.M. 55/2013.
Le fatture dovranno contenere tutte le informazioni indispensabili previste nel succitato allegato A del D.M. 55/2013, ed in particolare il numero di protocollo del presente contratto, il CIG , il CUP ed il Codice Unico Ufficio (IPA) : F3UTD0.
Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data
di ricevimento.
Articolo 7 – Direzione dell’esecuzione del contratto - collaudo
preventivo
Il collaudo preventivo presso la località definita dall’Impresa e la rispondenza delle apparecchiature oggetto del presente contratto alle caratteristiche specificate nel capitolato tecnico e nell’offerta saranno eseguiti alla presenza di un funzionario incaricato dall’Amministrazione.
Redatto il verbale di collaudo preventivo, l’Impresa provvederà alla consegna delle apparecchiature presso ciascuna delle sedi indicate.
Ai sensi dell’articolo 300 del d.p.r. 207/2010 funzionari dell’Amministrazione, uno per ogni ufficio interessato dal presente atto, in qualità di direttori dell’esecuzione, provvederanno al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico – contabile dell’esecuzione del contratto.
I nominati direttori dell’esecuzione del contratto assicurano la regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, e verificano che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali; provvederanno all’emissione dei verbali di verifica di conformità in corso di esecuzione ai dettami contrattuali per le prestazioni di propria competenza, ai sensi dell’articolo 317 del citato d.p.r. al termine dell’intervento.
Art. 8 Verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione
Ogni Direttore dell’Esecuzione del contratto, al termine della prestazione di propria competenza, redigerà un verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione.
Il verbale di verifica di conformità deve contenere gli estremi del contratto, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il tempo previsto per l’esecuzione delle prestazioni che devono risultare contenute nel termine dei ……. giorni di cui al precedente articolo 4, la data di effettiva esecuzione delle prestazioni.
Deve contenere altresì esplicita dichiarazione che le prestazioni sono state svolte regolarmente in termini di consegna, installazione e messa in funzione dell’apparecchiatura, di regolare funzionamento della stessa, nonché di effettuazione del corso di formazione, l’importo da pagare all’esecutore relativamente alla prestazione eseguita presso l’ufficio competente, importo desunto dall’offerta prodotta in sede di gara; nel suddetto certificato dovranno essere evidenziati eventuali tempi di ritardato intervento e di quantificazione delle penali. ,
Il verbale in esame deve essere sottoscritto dall’impresa e dal Direttore dell’esecuzione, riportare chiaramente il nominativo del Direttore dell’esecuzione, la sua firma e il timbro tondo dell’Amministrazione, il nominativo del tecnico dell’impresa e sua firma e timbro dell’impresa medesima.
Così compilato il verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione deve essere inviato, entro 15 giorni dalla sua emissione - al Responsabile Unico del procedimento, presso la Divisione 4 della Direzione Generale della Motorizzazione, per la conferma ai sensi dell’articolo 307 del D.P.R. 207/2010.
Tutti gli oneri, le attrezzature, i macchinari, i materiali, la mano d’opera e tutto quanto è necessario per l’effettuazione delle operazioni di verifica di conformità in corso di esecuzione e dei corsi di formazione sono a carico dell’Impresa.
Art. 9 Certificato di pagamento e certificato di verifica di conformità definitivo
Il Responsabile Unico del procedimento, presso la Divisione 4 della Direzione Generale della Motorizzazione, acquisiti i verbali di verifica di conformità in corso di esecuzione emessi dai Direttori dell’Esecuzione fino al raggiungimento della rata di euro …….= al netto dell’IVA, provvederà nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di emissione dell’ultimo verbale acquisito, all’emissione del certificato di pagamento.
Detto certificato dovrà indicare l’importo complessivo da pagare all’esecutore relativamente agli interventi effettuati, importo desunto
dall’importo a base di appalto; nel suddetto certificato dovranno essere evidenziati eventuali tempi di ritardato intervento e di quantificazione delle penali.
La Stazione Appaltante procederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, che sarà emessa previo rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP, operando la trattenuta dello 0,50% ai sensi dell’articolo 4 del d.p.r. 207/2010.
A seguito dell’ultimazione delle prestazioni, il Responsabile del Procedimento, entro 45 giorni dall’acquisizione dell’ultimo verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione, emetterà il Certificato di verifica di conformità definitivo, ai sensi dell’articolo 322 del d.p.r. 207/2010 .
Il certificato in esame deve essere sottoscritto dall’impresa ai sensi dell’art.323 del d.p.r. 207/2010, apponendo anche il timbro dell’impresa medesima.
Entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, che sarà emessa previo rilascio del certificato di verifica di conformità definitivo, la Stazione Appaltante procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della ritenuta dello 0,50% .
Articolo 10 – Garanzia, assistenza e tarature in garanzia.
L’Impresa garantisce la totale affidabilità di quanto oggetto del presente contratto e in particolare fornisce garanzia di tutto ciò che occorre per il buon funzionamento della fornitura in questione.
La garanzia totale e assoluta, per quanto attiene alle prestazioni del presente contratto, con eventuali spese a carico dell’Impresa fornitrice, dovrà essere di 24 (ventiquattro) mesi e dovrà coprire ogni particolare delle apparecchiature e degli accessori, sia meccanici che elettrici.
Tale garanzia dovrà decorrere dalla data di redazione del certificato di verifica di conformità definitivo di cui all’articolo 9.
Termini e modalità della assistenza tecnica nel corso della garanzia.
Nel periodo di garanzia di 24 (ventiquattro) mesi, l’Impresa dovrà garantire (per ogni guasto o fermo segnalato per via fax o per via e-mail) entro il termine di 48 (quarantotto) ore, esclusi i festivi, dalla comunicazione all’Impresa da parte dell’Ufficio (data e ora del fax o dell’invio della e-mail) interessato la ripresa del servizio dell’apparecchiatura e riparerà il guasto o l’anomalia entro il termine di 4 (quattro) giorni, esclusi i festivi, dalla suddetta segnalazione (data e ora del fax o dell’invio della e-mail), provvedendo anche alla sostituzione delle parti di ricambio e operando in termini di garanzia assicurativa, quale che sia l’origine del guasto o del fermo, salvo dimostrazione da parte dell’Impresa medesima che la causa del guasto o del fermo dipendano da terzi.
L’intervento dovrà essere effettuato durante il normale orario di servizio dell’Ufficio interessato.
Resta inteso che a seguito di ciascun intervento, ove necessario ai sensi della circolare 88/95, sarà a carico dell’impresa effettuare la taratura.
Il tardivo o tempestivo ma inefficace intervento nel ripristino della funzionalità delle apparecchiature, determinerà automaticamente l’escussione della cauzione di cui all’articolo 11, nel misura dell’1%° (unopermille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella messa in ripristino dell’apparecchio.
Articolo 11 – Deposito cauzionale.
L’Impresa, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, presenta - secondo le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. , ridotta del 50% (cinquantapercento) nel caso ricorra la fattispecie di cui comma 7 dell’articolo 40 del suddetto D. Lgs. – polizza fideiussoria …………. di € = rilasciata in data dal
………………..
Detta cauzione comprenderà anche l’assistenza in garanzia delle apparecchiature installate, come previsto al precedente articolo 10, e sarà svincolata, secondo i termini di legge fissati dall’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006.
Il 25% (venticinquepercento) dell’iniziale importo garantito sarà svincolato al compimento del 24 (ventiquattresimo) mese dalla redazione del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 9.
Articolo 12 – Materiali.
Tutti i materiali utilizzati dovranno essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti, e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è per essi prescritto dalla legislazione vigente.
L’Impresa dovrà garantire la fornitura di tutti i pezzi di ricambio delle attrezzature per almeno 5 (cinque) anni dalla data del collaudo con esito favorevole.
Per come disposto dall’articolo 68 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., i materiali per i quali sia prescritta la rispondenza a determinati requisiti di sicurezza antinfortunistici e antincendio, devono necessariamente essere scelti tra quelli omologati o certificati da Enti e Istituti all’uopo delegati,
come disposto dal D.P.R. 547/55, dal D.P.R. 303/56 e dalla legge 818/86 e successivi specifici aggiornamenti e integrazioni.
Articolo 13 – Responsabilità dell’Impresa per danni e infortuni.
L’Impresa s’impegna, inoltre, a rispondere civilmente e penalmente dei danni arrecati a persone e cose per carenze progettuali e/o strutturali.
L’Impresa sarà, inoltre, responsabile, per quanto le compete, della puntuale applicazione e osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro e in specie delle norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Articolo 14 – Assicurazioni lavoratori – Maestranze.
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad applicare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, ad osservare le norme previste nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione sanitaria, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, come previsto all’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ed esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità connessa a tali obblighi . I predetti contratti dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’Impresa si obbliga ad osservare tutte le norme o disposizioni in vigore, in particolare quelle riguardanti l’accettazione dei materiali e l’esecuzione delle opere contemplate nel presente atto.
L’Impresa è altresì obbligata all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti emanati o che venissero emanati durante il naturale corso dell’appalto, in materia di lavori, assistenza e previdenza, nel rispetto del dettato del D. Lgs 81/08 e di altri particolari adempimenti che disciplinano la materia, esonerando l’Amministrazione committente da ogni responsabilità riguardo ad eventuali infrazioni che venissero commesse dall’Impresa stessa ed eventuali danni ai beni pubblici e privati. In particolare dovrà osservare scrupolosamente tutte le leggi che sovrintendono la materia dell’appalto.
L’Impresa si obbliga ad adottare nell’esecuzione dei lavori i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L’Impresa si obbliga altresì a far fronte, a tutte sue spese, ad ogni risarcimento dei danni a terzi nonché ad ogni altro onere, non espressamente posti a carico dell’Amministrazione dal presente atto.
Sarà esclusa qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione per quanto previsto nel presente articolo, nonché per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare all’Impresa e ai propri dipendenti nell’esecuzione dell’appalto, per qualsiasi causa.
In caso di ottenimento da parte del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) di un documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo tratterrà dal
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il
D.U.R.C. è disposto dall’Amministrazione direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Impresa, è in facoltà dell’Amministrazione pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Impresa, fatto salvo il caso in cui l’Impresa non vi provveda direttamente entro i 15 (quindici) giorni successivi all’apposito invito formulato da parte del responsabile unico del procedimento, ovvero non risultino fondati motivi formalmente contestati
dall’Impresa.
L’Impresa assume l’obbligo di comunicare all’Amministrazione, e agli U.M.C. interessati, prima dell’inizio delle prestazioni, i nominativi degli addetti alle attività di cui al presente atto e il nominativo del responsabile. Gli addetti alle operazioni di cui al presente atto, durante l’esecuzione dell’appalto, dovranno essere muniti di documento di riconoscimento e dovranno mantenere un comportamento improntato al decoro e al rispetto delle persone che operano in dipendenza dell’Amministrazione e dei luoghi in cui vengano effettuate le predette operazioni. L’Impresa, in esito a specifica segnalazione dell’Amministrazione, provvederà all’immediato allontanamento e alla relativa sostituzione del personale, di ogni ordine e grado, addetto alla esecuzione delle varie attività di cui al presente atto che si
renda responsabile di irregolarità comportamentali accertate dalla stessa Amministrazione.
Articolo 15 – Verifiche e modifiche.
L’Impresa garantisce la rispondenza delle apparecchiature alle norme previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e si impegna ad apportare le modifiche che, in atto o nel futuro, saranno richieste dagli organi competenti alla effettuazione delle verifiche di sicurezza e di igiene del posto di lavoro, in relazione alla normativa vigente, e di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche da apportare in relazione all’evolversi della predetta normativa in materia.
Se le eventuali necessarie modifiche dovessero dipendere da carenze progettuali dell’Impresa, la stessa provvederà agli adeguamenti necessari a titolo completamente gratuito.
L’Impresa si impegna, inoltre, a rispondere civilmente e penalmente dei danni arrecati a cose e a persone per carenze progettuali e/o strutturali.
Articolo 16 – Obblighi della società.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 11, della legge 19.03.1990, n. 55, e s.m.i., l’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Articolo 17 – Trasporto delle attrezzature e utilizzo.
Il trasporto di quanto occorrente fino ai luoghi di consegna è a cura e carico dell’Impresa.
Le attrezzature oggetto del presente contratto potranno essere utilizzate dall’Amministrazione a seguito della sottoscrizione da parte di entrambe le parti dei relativi verbali di verifica di conformità in corso di esecuzione. La proprietà delle attrezzature oggetto del presente contratto è trasferita all’Amministrazione dalla data del certificato di verifica di conformità definitivo.
Restano pertanto a carico dell’Impresa i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa dei verbali di verifica di conformità in corso di esecuzione, nei locali dell’Amministrazione, ad eccezione delle perdite e dei danni imputabili all’Amministrazione.
Articolo 18– Documentazione tecnica d’uso –
La documentazione tecnica e di uso (dichiarazione CE, manuali d’uso, eccetera) sarà consegnata presso ciascun Ufficio interessato dopo l’avvenuta messa in funzione e il relativo verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione con esito positivo.
Essa comprenderà:
- dichiarazione CE;
- 2 (due) copie dei manuali d’uso delle attrezzature redatti secondo la normativa CE, con, se in lingua straniera, la traduzione in lingua italiana;
- 2 (due) copie del listino ufficiale delle parti di ricambio dell’Impresa uguale a quello presentata in fase di gara;
- 2 (due) copie degli schemi elettrici, elettronici e meccanici dell’apparecchiatura.
Articolo 19 – Decorrenza ed efficacia del contratto.
Il presente contratto è impegnativo per l’Impresa dal momento della sua stipula, mentre lo sarà per l’Amministrazione successivamente alla registrazione, presso i competenti organi di controllo, del decreto di approvazione del presente atto.
.Articolo 20– Tutela contro azioni di terzi.
L’Impresa si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente all’Amministrazione e a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto.
L’Impresa, inoltre, si assume ogni responsabilità e ogni onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alla fornitura e ai servizi.
L’Impresa, infine, si obbliga a garantire l’Amministrazione sul sicuro e indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea e indenne di fronte ad azioni o a pretese al riguardo.
Articolo 21– Subappalto e responsabilità relative.
È vietato all’Impresa cedere ad altri l’esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.
Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle danno diritto all’Amministrazione allo scioglimento del contratto, senza ricorso ad atti giudiziali, e a procedere alla esecuzione in danno con rivalsa sulla cauzione presentata.
E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’articolo 118 del Codice.
Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualunque titolo interessate alla presente fornitura dovrà
essere inserita una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
L’Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – dove ha sede la Stazione appaltante o l’Amministrazione concedente.
L’Amministrazione committente dovrà intendersi in ogni caso
assolutamente estranea ai rapporti costituiti con subappaltatori, fornitori e terzi in genere.
Art. 22 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 l’Impresa …………. si assume l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
L’Impresa……………dichiara pertanto che tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto saranno registrati sul conto corrente dedicato acceso presso la e che sullo
stesso è delegato ad operare ……………………e che gli stessi saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) n…….
Eventuali modifiche sugli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso saranno comunicate entro 7(sette) giorni dalle modifiche.
Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto saranno registrati sul sopraccitato conto corrente dedicato, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 3, e saranno effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o, come già menzionato, con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore si impegna a comunicare immediatamente, alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma, la notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
. Art. 23 – Clausola risolutiva espressa
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 24 – Documento unico di valutazione dei rischi derivanti da interferenze (D.U.V.R.I.).
Ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del d.l.vo 81/08 e s.m.i., viene accluso al presente contratto il “Documento di valutazione dei rischi da interferenze “ (D.U.V.R.I.) che indica le misure necessarie per eliminare i rischi da interferenze relativamente al presente appalto.
Tale documento dovrà essere adattato con modificazioni e integrazioni dai Direttori degli Uffici interessati a seconda delle situazioni particolari di ciascuno di essi.
L’impresa appaltatrice potrà presentare eventuali proposte integrative e aggiornamenti del D.U.V.R.I. che dovranno essere oggetto di attenta valutazione da parte dei Direttori degli Uffici.
Art.25 Obbligo di riservatezza
Ciascuna delle parti riconosce che tutte le informazioni relative all’altra parte hanno carattere riservato. In particolare l’Impresa, nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente atto, si impegna a garantire il rispetto di quanto stabilito nella normativa vigente o che sarà emanata per la tutela della privacy e delle informazioni relative all’Amministrazione.
Art.26 – Clausola vessatoria
Ai sensi dell’articolo 0000 , xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx , xx accetta espressamente la clausola di cui all’articolo 22.
Art.27 – Spese e regime fiscale
Sono a carico dell’impresa tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali. A tal fine l’Impresa dichiara che: la fornitura di cui al presente contratto viene effettuata nell’esercizio dell’impresa; si tratta di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto che l’impresa è tenuta a versare ai sensi del d.p.r. 26.10.1972 n.633.
Art. 28 - Domicilio dell’Impresa e controversie.
Per tutti gli effetti del presente atto, l’Impresa elegge domicilio in
Per la definizione di eventuali controversie tra l’Impresa e l’Amministrazione, il foro competente è quello di Roma.
Il numero del codice fiscale dell’Impresa è:
Il numero del codice fiscale dell’Amministrazione è: 97532760580