PROGETTO DI GARA_LOTTO 1 ALL RISKS_PROPERTY
PROGETTO DI GARA_LOTTO 1 ALL RISKS_PROPERTY
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
La polizza che si andrà a stipulare, a seguito dell’esperimento della procedura di gara, vedrà come
contraente/Assicurato il Comune di Parma e come Assicurati addizionali la società “Parma Infrastrutture” e la Fondazione Teatro Regio, entrambe interamente partecipate dal Comune.
La polizza avrà una durata di anni 3 con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2019 alle ore 24:00 del 31/12/2022 con possibilità di proroga per sei mesi.
Il contratto oggi in essere, stipulato con la Compagnia XL che ha assicurato il 100% del rischio, è in scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2019.
Attività e caratteristiche del Rischio:
L’Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto". Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili. I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private. I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati. I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.
Oggetto di assicurazione:
La Società si impegna a risarcire l'Assicurato per tutti i danni materiali e diretti e/o consequenziali originati da qualsiasi evento e qualunque ne sia la causa, ai beni assicurati, ovunque ubicati, generalmente in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx anche presso terzi, Dipendenti e/o Amministratori, salvo solo quanto espressamente escluso. Si conviene inoltre che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dall’assicurazione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o perdite e deterioramenti in genere ai beni Assicurati, l’Assicurazione coprirà anche tali danni, perdite o deterioramenti. Relativamente a contenuto/macchinario/impianti/merci assicurati si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell’Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza.
Prospetto economico
LOTTO 1_Polizza All Risks Property | ||||||
PREMIO ANNUALE | PREMIO TRIENNALE | PROROGA SEMESTRALE | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO | |||
240.000,00 € | 720.000,00 € | 120.000,00 € | 840.000,00 € |
Lotto n° 1 Capitolato Speciale
POLIZZA ALL RISKS PROPERTY
Stipulata tra:
COMUNE DI PARMA
Xxxxx Xxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxx
E
[Nome Società]
Effetto: dalle ore 24.00 del 31.12.2019
Cessazione: alle ore 24.00 del 31.12.2022
Frazionamento: Annuale
Scadenza anniversaria : al 31.12 di ogni anno
Sommario
Sezione 1 – Definizioni, attività e partite assicurate 7
Art.2 – Enti e Somme Assicurate 13
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione 14
Art.1. Variazioni del rischio– Buona Fede 14
Art.2. Assicurazione presso diversi Assicuratori 14
Art.3. Durata del contratto 14
Art.4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 15
Art.5. Regolazione del premio 15
Art.6. Recesso per sinistro (Opzione base) 16
Art. 6 – Recesso per sinistro (Opzione migliorativa) 16
Art.7. Modifiche dell’assicurazione 16
Art.8. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 16
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. 16
Art.11. Interpretazione del contratto 16
Art.12. Ispezione delle cose assicurate 16
Art.13. Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 17
Art.14. Coassicurazione e delega 17
Art.16. Rinvio alle norme di legge 18
Art.17. Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto 18
Art.18. Rinuncia alla surrogazione 18
Art.19. Trattamento dei dati 18
Art.20. Estensione territoriale 18
Art. 21– Clausole vessatorie 18
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione 19
Art.1. Oggetto dell’Assicurazione 19
La Surrogazione della Società è inoltre consentita per i danni ascrivibili a Responsabilità Amministrativa dei predetti soggetti entro i limiti in cui la Responsabilità Amministrativa degli stessi sia stata accertata con sentenza definitiva da parte della Corte dei Conti. 19
Art.4. Condizioni particolari 21
2. Spese ricerca riparazione rotture 21
3. Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi) 21
4. Spese rimozione, trasporto e ricollocamento 22
5. Oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità 22
6. Guasti fatti da Autorità, Assicurato o terzi 22
9. Onorari architetti, ingegneri e consulenti 22
17. Inondazioni, alluvioni, allagamenti 24
20. Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni 25
22. Terrorismo e/o sabotaggio 25
24. Differenziale storico - artistico 25
26. Ricorso terzi e locatari 28
27. Maggiori costi - Spese extra 28
31. Spese di demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento dei residui dei beni non assicurati ( variante migliorativa Operante solo se offerta nella scheda di offerta tecnica) 31
34. Oneri di controllo e collaudo 32
36. Contenuto/macchinari/impianti/merci presso terzi 32
Sezione 4 – Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00
Art.1. Xxxxxxx risarcimento per sinistro 33
Art.2. Obblighi in caso di sinistro 33
Art.3. Procedura per la valutazione del danno 33
Art.5. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 34
Art.6. Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale 36
Art.7. Acquisizione e cessione di beni – Leeway clause 36
Art.8. Pagamento dell’indennizzo 36
Art.10. Indennizzo separato per ciascuna partita 37
Art.2. Limiti di risarcimento – Scoperti/franchigie 39
Sezione 1 – Definizioni, attività e partite assicurate
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Allagamento: | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni, acqua condotta e dispersioni liquidi. |
Annualità assicurativa: | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Apparecchiature elettroniche: | Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio: ✓ apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole. ✓ l’intero complesso dei macchinari costituenti il CED; tutte le macchine fisse per ufficio in commercio facenti parte della categoria degli impianti; ed apparecchi a correnti deboli; etc. ✓ Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all’assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware. ✓ Altre apparecchiature specifiche per l’esercizio dell’attività istituzionale, compresi gli apparecchi ad impiego mobile. |
Apparecchiature ad impiego mobile: | Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. |
Assicurato: | Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Assicurazione: | Il contratto di Assicurazione |
Autocombustione: | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma |
Automezzi: | Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunnque, sottotetto o all’aperto, nelle ubicazioni e nell’ambito delle pertinenze della Contraente. |
Beni assicurati: | La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l’assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura “leasing”. |
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto". Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili. I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati. I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività. | |
Broker: | Marsh S.p.A. iscritta al R.U.I. al n° B000055861 |
Comunicazioni: | Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione |
Connessioni ed infrastrutture | Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti. |
Contenuto e beni differenti dai fabbricati: | A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ Beni mobili in genere. ✓ Apparecchiature, attrezzature e macchinari come definite alla voce “Macchine” del presente articolo. ✓ Apparecchiature e sistemi elettronici come definiti alla voce “Apparecchiature elettroniche” del presente articolo ed attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati come definite nelle corrispondenti voci del presente articolo. ✓ Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d’antiquariato. ✓ Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci. ✓ Macchine d’ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. ✓ Indumenti ed altri oggetti personali (con esclusione dei veicoli immatricolati al P.R.A.), di normale uso, di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori. |
✓ Merci e materie prime in genere, materiale occorente per l’attività dell’assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari. ✓ Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. ✓ Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato. ✓ Apparecchiature tecniche ad impiego mobile. ✓ Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali. Quant’altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all’esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di “Fabbricati”. Il tutto anche se all’aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico. | |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione |
Contratto di manutenzione: | Il Contratto di Assistenza Tecnica le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico, parti di ricambio e manodopera. |
Cose assicurate: | Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche beni e enti assicurati. |
Xxxxx | Xxxxxxxxx pregiudizio suscettibile di valutazione economica. |
Danni indiretti: | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |
Danni materiali diretti e consequenziali: | I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall’evento, purchè in conseguenza dell’evento stesso. |
Dati | Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. |
Dipendenti | Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l’Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell’esercizio della attività descritta in polizza, inclusi: ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l’attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall’Assicurato; ✓ quelli per i quali l’Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall’Assicurato; sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione. |
Eventi sociopolitici | I danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio organizzato. |
Esplodenti | Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. |
Fabbricato: | A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ L’intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tensostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici, tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiseries omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. ✓ Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singoli macchine od apparecchi. ✓ Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione. ✓ Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario. ✓ Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi e quanto possa trovarsi in tali aree e rientri nell’ambito dell’arredo di pertinenza pubblica. ✓ Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. |
Fenomeno elettrico: | Danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione (compreso black-out ed eventi similari) od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati. |
Fermentazione: | Trasformazione chimica della materia organica. |
Franamento: | Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni. |
Franchigia: | La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato. |
Furto: | Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene. |
Guasti alle apparecchiature elettroniche: | Il danno oppure la rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema o di una apparecchiatura elettronica, conseguente ad un fenomeno interno che rende visibile o rilevabile: • una avaria o “failure”, corrispondente ad un cambiamento fisico nell'hardware; • un guasto o “fault”, corrispondente ad una situazione anomala dell'hardware o del software, che può essere causata da avaria, errori progettuali, interferenze ambientali o errori di tipo umano; |
• un errore, corrispondente alla manifestazione di un guasto durante l'esecuzione di un programma. | |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
Infiammabili | Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Inondazioni e/o alluvioni: | Fuoriuscita, sotto l’azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Macchine: | Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere. |
Mancato freddo: | Xxxxx subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indenizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica. |
Massimale per sinistro o limite di indenizzo: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Opere d’arte: | Quadri, dipinti, mosaici, xxxxxx, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico od affettivo. |
Polizza: | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Primo rischio assoluto: | La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c. |
Rapina: | La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Rischio locativo: | La responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell’assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza. |
Sabotaggio: | Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività. |
Scoperto: | La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Smottamento: | Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi. |
Società: | L’Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici. |
Sovraccarico neve: | Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o struttre tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto |
Xxxxxxxxx: | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Terrorismo: | Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Terzi interessati: | Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell’assicurazione. |
Ubicazione: | Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l’attività dell’assicurato, anche all’aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell’assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un’unica ubicazione. |
Valore intero: | La forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c. |
Valori: | Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore. |
Art.2 – Enti e Somme Assicurate
COMUNE DI PARMA
n° Partita | Descrizione | Forma | Valore in euro |
1 | Fabbricati | Valore intero | € 979.627.000,00 |
2 | Fabbricati soggetti a vincolo** | Valore intero | € 3.150.000,00 |
3 | Fabbricati di interesse storico artistico* | Valore intero | € 174.266.000,00 |
4 | Rischio Locativo | PRA | € 8.500.000,00 |
5 | Contenuto | Valore intero | € 42.879.996,35 |
* I beni assicurati sono beni di interesse storico artistico soggetti alla disciplina del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (X.X.xx. 22.01.2004 n. 42) pertanto il premio di polizza è esente da imposte governative in virtù del D. L. 30/12/1982 n. 953.
** Dettaglio, fabbricati soggetti a vincolo :
1)Denominazione: “Cittadella del Rugby”, presso Centro Sportivo Polivalente di C.S.M., via del Popolo, Parma Valore a nuovo : € 3.150.000,00
FONDAZIONE TEATRO REGIO
n° Partita | Descrizione | Forma | Valore |
1 | Contenuto | Valore intero | € 4.500.000,00 |
PARMA INFASTRUTTURE
n° Partita | Descrizione | Forma | Valore |
1 | Fabbricati | Valore intero | € 20.469.500,00 |
2 | Contenuto | Valore intero | (€ 500.000,00) |
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione
Art.1. Variazioni del rischio– Buona Fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio cosi come la mancata comunicazione di successivi aggravamenti di rischio, non comporteranno decadenza del diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.2. Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2022.
Tuttavia alle parti e concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi entro 120 giorni prima della suddetta scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.
La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione in tutti i casi di cessazione anche anticipata del contratto.
Art.4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."
La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo gt dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
• Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
• Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall’Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell’apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società e sottoscritta dal Contraente.
Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.
Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l’annualità trascorsa.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).
Art.6. Recesso per sinistro (Opzione base)
Dopo ogni sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 13– “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo.
Art. 6 – Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)
Non si applica al presente contratto.
Art.7. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.8. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.
Art.11. Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.12. Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art.13. Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:
sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 20,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art.14. Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle
coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso. in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh SpA, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 5%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art.16. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.17. Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
Art.18. Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (s.m.i.), ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi
Art.20. Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio dell’Europa geografica restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
<L’indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione
Art.1. Oggetto dell’Assicurazione
La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che “consequenziali”, causati ai beni Assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso.
Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
Sulla base di quanto previsto dalle Definizioni, Condizioni Generali e Particolari della presente Polizza, la Società si impegna a risarcire l'Assicurato per tutti i danni materiali e diretti e/o consequenziali originati da qualsiasi evento e qualunque ne sia la causa, ai beni assicurati, ovunque ubicati, generalmente in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx anche presso terzi, Dipendenti e/o Amministratori, salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene inoltre che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dall’assicurazione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o perdite e deterioramenti in genere ai beni Assicurati, l’Assicurazione coprirà anche tali danni, perdite o deterioramenti.
Relativamente a contenuto/macchinario/impianti/merci assicurati si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell’Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza.
Sono altresì assicurati:
a) anche in deroga all'art. 1912 c.c., i danni causati, verificatisi in occasione o determinati da movimenti tellurici, tumulti popolari nonché da atti di sabotaggio e/o atti di terrorismo.
b) anche in deroga all’art. 1900 c.c., i danni cagionati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario, nonché da dolo e colpa grave delle persone del fatto dei quali il Contraente e l’Assicurato devono rispondere.
La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da:
a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi Governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) bradisismo e maremoti;
c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) dolo del Legale Rappresentante della Contraente accertato con sentenza passata in giudicato nonché dell’Assicurato se soggetto diverso dalla Contraente; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri, salvo il diritto di surrogazione stabilito all’articolo definito “Oggetto della Copertura”;
e) siccità, deperimento, difetti e disturbi di funzionamento, graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi
solamente i danni alle parti usurate, xxxxxxx o difettose della macchina, o dell’impianto stesso che hanno provocato il danno;
f) appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; xxxxxxxx e/o sparizioni riscontrati/e nel corso di inventari.
g) xxxxx indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
h) durante il trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private, ad eccezione di quanto espressamente incluso con apposite condizioni;
i) inquinamento di aria, acqua, suolo ad eccezione di quanto espressamente incluso con apposite condizioni;
j) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
k) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
l) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
m) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità”;
n) limitatamente ai Beni Assicurati ricompresi nella definizione di “apparecchiature elettroniche”, i danni derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio delle cose assicurate; i danni cagionati a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate; i danni oggetto delle prestazioni dei contratti di manutenzione stipulati dall’Assicurato o di cui deve rispondere il produttore o il venditore; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete, salvo che le stesse siano alimentate con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
o) errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;
p) tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
• virus informatici di qualsiasi tipo;
• accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
• cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;
q) la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di:
• riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
• acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
• acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
1. Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente €. 20.000,00 per oggetto;
2. Opere d’Arte con valore eccedente € 40.000 per opera.
3. il valore del terreno;
4. mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato;
5. enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall’assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l’Assicurato;
6. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
7. aeromobili e natanti;
8. beni posti all’aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all’aperto per loro naturale uso e destinazione;
9. Strade, Viadotti, gallerie, ponti non rientranti nelle pertinenze dei fabbricati assicurati
1. Acqua condotta
Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
2. Spese ricerca riparazione rotture
Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
3. Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)
La Società, fino alla concorrenza del 20% del danno, nonché dell'ulteriore importo previsto nell’Allegato 1 oppure dell’ulteriore importo previso nella relativa partita, indennizza le spese necessarie per demolire, smantellare, sgomberare, trattare, bonificare, smaltire, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
Per dette spese non si applica il disposto di cui all’art. 1907 del c.c.
Si precisa che l’eventuale ulteriore importo previsto in aggiunta al suddetto 20% non potrà in ogni caso estendersi al rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto.
E' fatto salvo quanto previsto dell'Art.1914 Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
4. Spese rimozione, trasporto e ricollocamento
Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio – i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato nell’Allegato 1. La Società pagherà dette spese senza l’applicazione del disposto di cui all’Art. 1907 del c.c. ”
5. Oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità
In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato nell’Allegato 1.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1..
La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni. L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all’art. “Limite massimo di indennizzo”, salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.
6. Guasti fatti da Autorità, Assicurato o terzi
La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l’evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.
7. Adeguamento antisismico
Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati e dei beni immobili, l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa ma con il massimo di quanto stabilito nell’Allegato 1 sotto la voce “Adeguamento antisismico”, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
8. Spese peritali
Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all’Assicurato l’indennizzo per le spese da quest’ultimo sostenute per il perito di parte, nonché la quota parte dell’Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall’Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell’emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all’Assicurato.
9. Onorari architetti, ingegneri e consulenti
Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le
stesse sono rimborsate dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, e fino all’importo indicato nell’Allegato 1.
10. Valori
Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato nell’Allegato 1. Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l’assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi. La Società pagherà dette spese senza l’applicazione del disposto di cui all’Art. 1907 del c.c. ”
11. Opere d’Arte
Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo indicato nell’Allegato 1 e fermo il disposto di cui all’Art. “Limite massimo dell’indennizzo”. La Società pagherà dette spese senza l’applicazione del disposto di cui all’Art. 1907 del c.c. ”
12. Fenomeno elettrico
La Società risponde dei danni causati ai beni assicurati compresi nella partita “Contenuto”, per effetto del “fenomeno elettrico”, da qualsiasi motivo occasionato, comunque si manifestasse, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
13. Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria, grandine, pioggia, neve.
Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell’Allegato 1.
14. Sovraccarico neve
Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, vigenti al momento della costruzione.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell’Allegato 1.
15. Gelo e ghiaccio
La Società indennizza i danni materiali e diretti che il gelo e il ghiaccio possono arrecare agli impianti interni idrici e tecnici al servizio del fabbricato. Sono esclusi i danni in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell’Allegato 1.
16. Collasso strutturale
Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell’Allegato 1.
17. Inondazioni, alluvioni, allagamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.
La Società non risponde dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all’Allegato 1.
18. Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell’ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell’Allegato 1 sotto la voce “Demolizione e sgombero”.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
19. Dispersione liquidi
La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.
Sono esclusi i danni:
a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
b) causati da gelo;
c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi. Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1..
20. Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in occasione di frane, franamento, smottamento e cedimento del terreno comunque occasionati.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
21. Eventi socio-politici
Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell’Allegato 1.
22. Terrorismo e/o sabotaggio
La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l’estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nell’Allegato 1.
23. Perdita pigioni
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato nell’Allegato 1, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.
Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l’Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa.
24. Differenziale storico - artistico
Nella somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nella presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
25. Furto e rapina
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:
a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati negli stabilimenti dell'Assicurato e/o presso terzi causati da furto, comunque perpetrati, rapina, estorsione ed altri reati contro il
patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di
una rapina a condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), e b) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.
Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile
Limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:
- in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all’espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno.
Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviarie, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come “bagaglio a mano”, qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
In caso di trasporto al seguito o su natanti e imbarcazioni, la garanzia furto è operante a condizione che, in qualsiasi momento, gli enti assicurati siano sotto il controllo del soggetto al quale sono stati affidati, oppure siano affidati alla protezione di luoghi chiusi a chiave o sorvegliati. Restano esclusi gli smarrimenti e le misteriose sparizioni.
Deve intendersi compreso il furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale nonché a seguito di malore, perdita di coscienza tali di obbligare l’intervento di unità di soccorso e/o l’ospedalizzazione dell’affidatario dell’ente assicurato.
Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente e dell’Assicurato
Si precisa che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall’Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Beni all’aperto
Per i beni posti all’aperto per natura e/o per destinazione d’uso, la garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro tali beni fossero saldamente fissati al suolo o al Fabbricato o a supporti fissi in genere. La presente garanzia opera con l’applicazione dello scoperto e fino all’importo indicato nell’Allegato 1.
Valori
Relativamente ai "Valori", sono indennizzabili i danni:
1) di furto, rapina ed estorsione all'interno delle ubicazioni assicurate;
2) in occasione di:
• furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
• furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
• furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
• rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i suoi familiari, i commessi, gli impiegati, i dirigenti, o le persone di fiducia, anche non dipendenti, appositamente incaricate), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.
E’ ammesso il temporaneo deposito dei valori trasportati nelle casseforti di Clienti ai quali il portavalori li abbia affidati in custodia; nella dimora abituale del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell’abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; negli alberghi ove soggiorna il
portavalori, purché consegnati alla direzione dell’albergo oppure in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.
Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l’assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall’Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.
La Società pagherà con l’applicazione dello scoperto e fino all’importo indicato nell’Allegato 1.
Assegni in bianco
Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è indennizzabile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo indennizzo è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo indennizzabile non potrà comunque superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).
In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dall'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.
Contraffazione valuta
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato delle perdite patrimoniali ad esso derivanti dall’accettazione in buona fede da parte dei suoi dipendenti di moneta falsa od alterata, purché la falsificazione o l’alterazione riguardino moneta nazionale avente corso legale.
La Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente un somma superiore a quella stabilita nella Sez. 4 art. 14.
Guasti ladri
La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
Determinazione dell’ammontare del danno
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1; la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c.
Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:
- la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l’impegno dell’assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo “annuo”
- in caso di ritrovamento delle refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.
26. Ricorso terzi e locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
27. Maggiori costi - Spese extra
La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:
• l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
• il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
• le lavorazioni presso terzi;
• la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
• gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
• difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
28. Guasti alle apparecchiature elettroniche
Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde anche dei danni causati da guasti, come da definizione di polizza, nonché da rotture originate da cause interne.
In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:
• i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
• i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d’uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1..
Sono esclusi i danni:
a) per i quali deve rispondere per legge, per contratto nonché per contratto di assistenza tecnica, il costruttore, venditore, locatore, manutentore delle cose assicurate;
b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
f) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
• controlli di funzionalità;
• manutenzione preventiva;
• eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
• eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;
29. Ricostruzione dati e programmi
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione di dati e programmi, la duplicazione o il riacquisto di programmi in licenza d’uso contenuti su supporti informatici danneggiati o sottratti e/o per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa dall’ultima copia di sicurezza disponibile, a seguito di danno materiale e diretto che abbia colpito gli enti assicurati nonché quando non vi sia una danno materiale, cioè quando dati e
programmi siano danneggiati da: mancanza di corrente, sovratensione, sotto-tensione, manipolazione di dati e programmi dovuti ad azioni fraudolente, infezioni da virus, errori umani di manipolazione del personale compresa la scelta del programma, arresto, malfunzionamento degli impianti al servizio di quelli elettronici e dei collegamenti, scariche elettrostatiche, perturbazioni elettromagnetiche.
Relativamente ai dati perduti, ovvero quelli memorizzati nel periodo che intercorre fra una copia di sicurezza e l’altra, l’indennizzo comprende i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:
• la ricerca dei dati a partire dagli originali cartacei e/o la ricerca da qualsiasi altra fonte che ne consenta il recupero purché i costi di tali operazioni siano ragionevoli in relazione al valore che acquisirebbe il dato stesso una volta recuperato;
• la registrazione;
• l’elaborazione;
• l’esecuzione di programmi di controllo.
• Per Enti Assicurati indennizzabili a termini di polizza di intendono anche:
• le logiche standard acquistate, “programmi in licenza d’uso”;
• le logiche sviluppate per applicazioni specifiche, “programmi utente”;
• le logiche “free-ware” (per es. Linux) purché l’Assicurata abbia le necessarie risorse umane qualificate;
• i Dati contenuti negli archivi fissati su supporti intercambiabili e quelli presenti nei dischi rigidi (purché esista ima procedura di back-up).
• L’Assicurazione conserva la sua validità durante:
• I trasporti di supporti di dati e programmi all’interno del centro di elaborazione dati tra l’elaboratore principale e alte macchine collaterali, o nei locali ove è situata la cassaforte destinata alle copie dì sicurezza, purché all’interno dei locali dell’indirizzo assicurato in polizza;
• La spedizione/il trasferimento di dati e/o programmi all’interno della rete privata della Contraente e/o dell’Assicurata nell’ambito degli indirizzi assicurati in polizza, con esclusione delle tratte di percorso fornite da aziende di telecomunicazioni esterne mediante cablaggio specifico.
• La spedizione/il trasferimento /le comunicazioni per tramite di reti private del Contraente/Assicurato, che utilizzino tecnologia wireless/wifi con sistemi di criptazione delle comunicazione utilizzanti algoritmi almeno a 128 byte.
È facoltà dell’assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
L'Assicurato dichiara che policy di sicurezza aziendale della Contraente prevede le seguenti misure per la prevenzione del virus:
• esistenza di almeno un programma anti-virus;
• installazione del programma anti-virus in tutti i gateway, i server e i PC dell'Azienda;
• aggiornamento dei file dei virus del programma anti-virus su tutti i gateway, i server e i PC dell'Azienda con frequenza almeno settimanale;
• regolare rinnovamento della licenza d'uso e di aggiornamento del programma anti-virus. L'Assicurato s'impegna a comunicare alla Società il caso in cui il programma anti-virus installato sia di tipo euristico.
I danni da Virus riscontrati nelle prime 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuiti al medesimo episodio ed i relativi danni sono pertanto considerati "singolo sinistro'.
In relazione alla presente garanzia “Ricostruzione dati e programmi” sono indennizzabili solo i costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data di sinistro.
Agli effetti della presente garanzia “Ricostruzione dati e programmi” nonché cumulativamente per la garanzia
“Ricostruzione archivi” la Società risponde, senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 c.c., fino alla concorrenza della somma assicurata dell’art. 3 della Sezione 1 sotto la voce “Ricostruzione dati e Programmi / Ricostruzione archivi” e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella Sez. 4 art. 14 sotto la voce “Ricostruzione dati e
Programmi /Ricostruzione archivi”.
30. Ricostruzione archivi
La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e “Programmi di utente”.
Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell’assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.
Per “dati” si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonchè qualsiasi altro dato non modificabile dall’assicurato.
Per “Programmi di utente”: si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore – che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati.
È facoltà dell’assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
31. Spese di demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento dei residui dei beni non assicurati ( variante migliorativa Operante solo se offerta nella scheda di offerta tecnica)
In aggiunta alle spese di demolizione e sgombro e di rimozione, trasporto e ricollocamento di cui ai precedenti articoli, la Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c., risarcisce le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di beni non assicurati dalla presente polizza, effettuati per ordine dell’Autorità o per motivi di igiene e sicurezza a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1 alla voce Spese demolizione e sgombero
32. Beni in leasing
Si precisa che dalla garanzia sono esclusi fabbricati, macchinari, in godimento all’Assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora siano già coperti da apposita assicurazione.
33. Opere di Fondazione
La Società risponderà anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente, a seguito di:
a) mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
b) leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; Anche nel caso di ricostruzione su altra area, se per causa di forza maggiore.
34. Oneri di controllo e collaudo
La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro.
35. Condizionamento d’aria
Limitatamente alle apparecchiature elettroniche e relativi programmi, archivi e dati la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso o insufficiente del sistema di climatizzazione centralizzato del fabbricato (anche se non di proprietà) indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro. Il risarcimento sarà limitato al 50% dell’importo totale dei darmi sofferti e risarcibili qualora non siano installati dispositivi in grado dì controllare costantemente i valori ottimali dell’umidità, temperatura, e presenza di fumi, questi ultimi dovranno essere indipendenti dal sistema centrale di regolazione del condizionamento, ed, al raggiungere dei limiti consentiti provvedere, all’arresto automatico dell’impianto elettronico dì elaborazione, previa segnalazione tramite allarme, che consenta di intervenire tempestivamente, anche al dì fuori dell’orario di lavoro del centro di elaborazione.
36. Contenuto/macchinari/impianti/merci presso terzi
Relativamente al contenuto/macchinari/impianti/merci si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell’Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza. La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l’attivià di telelavoro.
Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri
Art.1. Massimo risarcimento per sinistro
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, stabilita nell’Allegato 1.
Art.2. Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso scritto alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio addetto all’Amministrazione dei contratti assicurativi.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c. se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società
L’Assicurato deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all’assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
La Contraente è altresì esonerata dall’obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.
Art.3. Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti:
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito, fermo quanto previsto nell’articolo definito “precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura” alla voce “spese peritali”.
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all’articolo definito “Obblighi in caso di sinistro”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell’ articolo definito “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.
Art.5. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) In caso di distruzione:
I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area);
II) per il contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
III) per le opere d’arte: l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale:
I) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a) L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
b) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d’uso.
c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) Qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
f) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
g) Xxx i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
h) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
i) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
j) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
I) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
II) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
III) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
IV) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
k) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
l) Per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l’eventuale deprezzamento.
L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art.6. Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo definito “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma “a primo rischio assoluto”, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all’art. “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell’art. 1907 del Codice Civile.
Resta altresì convenuto che:
• detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
• la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l’assicurazione sia prevista in forma fluttuante.
Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per danni di importo non superiore a € 10.000 (al lordo di scoperti/franchigie)
Art.7. Acquisizione e cessione di beni – Leeway clause
Si conviene tra le parti che:
a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l’emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 20% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall’ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell’Assicurato.
e) Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri beni, incluse le opere d’arte, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l’applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a): Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell’applicazione della deroga proporzionale.
Art.8. Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla
Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 100.000,00.
L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Art.10. Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell’assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall’articolo “Pagamento dell’indennizzo” a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l’importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.
Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell’intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione “assicurazione del costo di rimpiazzo”.
Per il calcolo del premio si rinvia alla sottostante tabella contenente le partite e le somme assicurate unitamente ai tassi annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l’ammontare del premio complessivo annuo.
COMUNE DI PARMA
n° Par tita | Descrizione | Forma | Valore in euro | Tasso Imponi bile | Premio annuo imponibile | Impos te | Premio annuo lordo |
1 | Fabbricati | Valore intero | 979.627.000,00 | ||||
2 | Fabbricati soggetti a vincolo** | Valore intero | € 3.150.000,00 | ||||
3 | Fabbricati di interesse storico artistico* | Valore intero | € 174.266.000,00 | ||||
4 | Rischio Locativo | PRA | € 8.500.000,00 | ||||
5 | Contenuto | Valore intero | € 42.879.996,35 | ||||
* I beni assicurati sono beni di interesse storico artistico soggetti alla disciplina del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (X.X.xx. 22.01.2004 n. 42) pertanto il premio di polizza è esente da imposte governative in virtù del D. L. 30/12/1982 n. 953.
** Dettaglio, fabbricati soggetti a vincolo :
1)Denominazione: “Cittadella del Rugby”, presso Centro Sportivo Polivalente di C.S.M., via del Popolo, Parma Valore a nuovo : € 3.150.000,00
FONDAZIONE TEATRO REGIO
n° Partita | Descrizione | Forma | Valore | ||||
1 | Contenuto | Valore intero | € 4.500.000,00 | ||||
PARMA INFASTRUTTURE
n° Partita | Descrizione | Forma | Valore | Tasso Imponibil e | Premio annuo imponi bile | Impost e | Premio annuo Lordo |
1 | Fabbricati | Valore intero | € 20.469.500,00 | ||||
2 | Contenuto | Valore intero | € 500.000,00 | ||||
Art.2. Limiti di risarcimento – Scoperti/franchigie
Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall’importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.
Limite Massimo di Indennizzo | Importo |
Limite per sinistro e per periodo assicurativo | € 80.000.000,00 (opzione base) |
Franchigia | ||||||||
Franchigia fissa diversamente | frontale | per | ogni | sinistro, | salvo | quanto | disposto | € 2.500,00 (opzione base) |
Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sotto limiti e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
n. | Garanzia | Limite di risarcimento per sinistro | Scoperto | Franchigia per sinistro |
1 | Acqua condotta | € 500.000,00 sinistro e anno | - | 2.000,00 |
2 | Spese ricerca riparazione rotture | € 100.000,00 sinistro e anno | - | nessuna |
3 | Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi) in aggiunta a quanto previsto alla sez. 3 art. 2 punto 3 | € 1.000.000,00 per sinistro | - | nessuna |
4 | Spese rimozione, trasporto e ricollocamento | 5% del danno indennizzabile | - | nessuna |
5 | Oneri di urbanizzazione | 5% del danno indennizzabile | - | nessuna |
7 | Adeguamento antisismico | € 200.000,00 sinistro e anno | - | nessuna |
8 | Spese peritali | € 100.000,00 sinistro e anno | - | nessuna |
9 | Onorari architetti, ingegneri e consulenti | € 100.000,00 sinistro e anno | - | nessuna |
10 | Valori(Monete, biglietti di banca e simili) | € 100.000,00 sinistro e anno | - | nessuna |
11 | Opere d’arte (Quadri, dipinti, xxxxxx, statue, tappeti, collezioni) | € 200.000,00 sinistro e anno | - | nessuna |
12 | Fenomeno elettrico | € 300.000,00 sinistro e anno | - | frontale |
13 | Eventi atmosferici | 70% della somma assicurata per singola ubicazione e relativo contenuto con il | 10 % del danno | € 5.000,00 |
limite di € 15.000.000,00 per sinistro e per anno | ||||
14 | Sovraccarico neve | € 3.000.000,00 per sinistro e per anno | 10 % del danno | € 5.000,00 |
15 | Gelo e ghiaccio | € 250.000,00 per sinistro e per anno | - | € 5.000,00 |
16 | Collasso strutturale | € 2.000.000,00 per sinistro e per anno (opzione base) | 10 % del danno | € 5.000,00 |
17 | Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 10.000.000,00 per sinistro e per anno (opzione base) | 10 % del danno | € 15.000,00 |
18 | Terremoto | € 10.000.000,00 per sinistro e per anno (opzione base) | 15 % del danno | € 50.000,00 |
19 | Dispersione liquidi | € 100.000,00 sinistro e anno | - | € 5.000,00 |
20 | Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni | € 1.000.000,00 sinistro e anno | 10% del danno | € 5.000,00 |
21 | Eventi socio-politici | 70% della somma assicurata per singola ubicazione e relativo contenuto con il limite di € 15.000.000,00 per sinistro e per anno | 10 % del danno | € 5.000,00 |
22 | Terrorismo e/o sabotaggio | € 7.500.000,00 sinistro e anno | 10 % del danno | € 5.000,00 |
23 | Perdita pigioni | € 500.000,00 sinistro e anno | - | nessuna |
24 | Differenziale storico - artistico | € 2.000.000,00 sinistro e anno | - | nessuna |
25 | Furto e rapina | € 400.000,00 sinistro e anno | - | € 2.000,00 |
25.1 | Contraffazione valuta | € 20.000,00 sinistro e anno | - | € 2.000,00 |
25.2 | Valori in cassaforte | € 100.000,00 sinistro e anno | - | € 2.000,00 |
25.3 | Valori ovunque riposti | € 40.000,00 sinistro e anno | - | frontale |
25.4 | Portavalori | € 50.000,00 sinistro e anno | - | € 2.000,00 |
26 | Ricorso Terzi e locatari | € 6.000.000,00 per sinistro e anno | - | nessuna |
27 | Maggiori costi-spese extra | € 300.000,00 sinistro e anno | - | nessuna |
28 | Guasti alle apparecchiature elettroniche | € 500.000,00 per sinistro e per anno | - | frontale |
29 | Ricostruzione dati e programmi | € 250.000,00 sinistro e anno | - | € 5.000,00 |
30 | Ricostruzione archivi | € 250.000,00 sinistro e anno | - | € 5.000,00 |
31 | Spese di demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento dei residui dei beni non assicurati | € 100.000,00 sinistro e anno | - | nessuna |
(variante migliorativa Operante solo se offerta nella scheda di offerta tecnica) |
N. ***** DI REP. SEGRETARIO GENERALE COMUNE DI PARMA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS PROPERTY (LOTTO 1) DEL COMUNE DI PARMA – PERIODO 31.12.2019 (ore 24,00) – 31.12.2022 (ore 24,00). CIG N. 80165190C2 –
REPUBBLICA ITALIANA
Questo giorno, *****, in Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, innanzi a me ****, Segretario Generale del Comune di Parma, abilitato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell’art. 97, IV comma lett. c) e V comma del D.Lgs 267/2000, senza assistenza di testimoni avendovi gli infrascritti comparenti, che hanno i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il mio consenso espressamente rinunziato, sono personalmente comparsi i signori:
****, nata a ****, il ****, che interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del COMUNE DI PARMA, C.F. n. 00162210348, nella sua qualità di Dirigente del ***, giusto incarico conferito con decreto sindacale DSFP 2019/16 del 19 marzo 2019, prot. gen. n. 57654 II/1-5, legittimata a stipulare in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art.107 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 e dell’art. 87 dello Statuto dell’Ente medesimo, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.
*****;
E
***, nato a ***, il ****cod. fiscale: ***, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di **** di ****, con sede legale in ****, Cod. Fisc. e Partita Iva n. ***, numero ***, * in forza degli atti Rep. n. *** in data ****, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), della quale io Ufficiale Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. attesto la
conformità all’originale redatto su supporto cartaceo e conservato in atti;
Essi comparenti, entrambi cittadini italiani, della cui identità personale io Ufficiale Rogante mi sono accertato a mezzo della documentazione di rito, con questo atto ricevuto in modalità informatica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, dichiarano e convengono quanto segue:
PREMESSO
CHE con determinazione dirigenziale n. *** del ****, è stata indetta una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi assicurativi “all risks” Property (lotto 1) e opere d’arte (lotto 2) del Comune di Parma (e di ParmaInfrastrutture SPA e Fondazione Teatro Regio di Parma in qualità di “Assicurati addizionali” per il Lotto 1), suddivisa in 2 lotti, a fronte di un premio lordo complessivo posto a base di gara riferito all’intera durata dell’affidamento (31/12/2019 ore 24:00 – 31/12/2022 ore 24,00), pari ad € 753.000,00, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato X.Xxx. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CHE con la medesima determinazione sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara, i capitolati di polizza con i relativi allegati, le statistiche sinistri e gli elenchi opere d’arte relativi al Lotto 2;
CHE prima di avviare la procedura di gara era stato verificato che non fossero attive convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A e convenzioni stipulate da Intercente-ER afferenti al servizio oggetto del presente atto;
CHE con determinazione dirigenziale N. **** del****, sulle risultanze dei verbali di gara, si è proceduto ad affidare alla compagnia di assicurazione ****, con sede legale in ****, Cod. Fisc. n. *** e **, il servizio di assicurazione relativo alla copertura “all
risks” Property ( LOTTO 1), dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2019 alle ore 24,00 del
31 dicembre 2022 (ore 24,00), a fronte di un premio imponibile triennale offerto per il LOTTO 1 pari a complessivi di € **, pari ad un premio lordo triennale di € *** comprensivo di imposte ed a fronte di un premio triennale offerto per il LOTTO 2 pari a complessivi € 29.997,66, esente da imposte governative in virtù del D.L. 30/12/1982 n. 953;
- che l’importo complessivo triennale relativamente al LOTTO 1 “all risks” Property viene ripartito fra i seguenti soggetti assicurati e nelle seguenti misure:
- € **** quale premio triennale lordo a carico del Comune di Parma;
- € **** quale premio triennale lordo a carico di ParmaInfrastrutture S.p.A.;
- € **** quale premio triennale lordo a carico di Fondazione Teatro Regio di Parma; CHE ***** ha effettuato con regolarità i versamenti contributivi ed assicurativi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) debitamente acquisito e conservato agli atti d’ufficio ed emesso da *** prot. n. *** in data *** con scadenza ***;
CHE in sede di verifica, il contraente è risultato essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 giusta documentazione presente in atti, non allegata al presente atto per concorde volontà delle parti;
CHE in data ****, è stata inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), richiesta di informazione antimafia ai sensi dell’art. 92 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
CHE in base al disposto dell’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008, s.m.i., non sussiste l’obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.), in quanto trattasi di Servizio di natura intellettuale;
CHE a garanzia dell’esatto adempimento contrattuale, la Società contraente ha
costituito la seguente garanzia fideiussoria********************;
CHE in sede di offerta, l’Appaltatore ha sottoscritto il “Patto di Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Tutto quanto premesso e considerato,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. La Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx in nome e per conto del Comune di Parma affida ad
*** con sede legale in ****, Cod. Fisc. e Partita Iva n. ****, che, nella persona del
*** come sopra qualificato, dichiara di accettare senza riserva alcuna, il servizio di assicurazione relativo alla copertura “all risks” Property (LOTTO 1), dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2019 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2022 con possibilità di proroga per ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di un premio imponibile triennale offerto per il LOTTO 1 di complessivi € ****, pari ad un premio lordo triennale di € **** comprensivo di imposte;
- che l’importo complessivo triennale relativamente al LOTTO 1 “all risks” Property viene ripartito fra i seguenti soggetti assicurati e nelle seguenti misure:
- € **** quale premio triennale lordo a carico del Comune di Parma;
- € *** quale premio triennale lordo a carico di ParmaInfrastrutture S.p.A. (in qualità di assicurato addizionale);
- € ***** quale premio triennale lordo a carico di Fondazione Teatro Regio di Parma (in qualità di assicurato addizionale);
2. Il contratto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena assoluta ed inscindibile di tutti gli atti amministrativi citati in premessa, conservati nella raccolta di me Ufficiale Xxxxxxx, nonché ai patti ed alle condizioni tecnico- economiche e
normative meglio specificati nel Capitolato Speciale di polizza “All Risks” Property
e **** che si allegano al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, delle quali si omette la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;
3. Le parti espressamente convengono che il Capitolato Speciale di polizza, unitamente all’intera documentazione tecnica-amministrativa, integrano le disposizioni del presente contratto ed ai medesimi rinviano per quanto non previsto all’interno del contratto medesimo. Le parti convengono altresì che, in caso di contrasto fra quanto previsto nel presente contratto e la documentazione tecnica- amministrativa ad esso presupposta, a prevalere sarà quest’ultima;
4. *** assume, nell’ambito della presente procedura, identificata con il CIG****, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed a tal fine ha reso apposita dichiarazione, conservata agli atti d’ufficio:
- conto corrente bancario dedicato identificato dal codice IBAN: *** acceso presso
****;
- persone delegate ad operare sul conto: ****, nella sua qualità di ***;
5. ****, si impegna a dare immediata comunicazione al COMUNE DI PARMA, quale stazione appaltante, ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Parma, circa l’inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché si obbliga, ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
6. Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”, come recepito ed integrato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e successivamente
modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 30/06/2014, reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente alla sezione Trasparenza – Personale, l’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta del summenzionato Xxxxxx, per quanto compatibili, pena la risoluzione o decadenza del presente rapporto;
7. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. L’Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti dal presente punto, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare
risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire
tutti i danni che ne dovessero derivare. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. L’Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
8. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico di ****, che espressamente dichiara di assumerle senza diritto di rivalsa;
9. In sede di registrazione il presente contratto sconterà l'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii.;
10. Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto, sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma. Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su ***pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.
PER IL COMUNE DI PARMA: Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
PER ****: Dott. ***
IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PARMA: ***
Firmato digitalmente da Xxxxxx Xxxxxxx in data 11/09/2019 alle ore 09:52
Firmato digitalmente da Xxxxxx Xxxxxxx in data 11/09/2019 alle ore 157:39