Recesso per sinistro Clausole campione

Recesso per sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 13– “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
Recesso per sinistro. (Opzione migliorativa: vale 10 punti)
Recesso per sinistro. Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, tanto il Contraente che la Società possono recedere dal presente contratto assicurativo mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) dando un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di effetto del recesso. Come previsto dall’Art. 7.3 in caso di recesso, al Contrante è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non corso.
Recesso per sinistro. (1.1. Opzione base. Vale 0 punti)
Recesso per sinistro. Non si applica al presente contratto.
Recesso per sinistro. Non si applica al presente contratto
Recesso per sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di almeno 4 mesi. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. La riscossione di Premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti Premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Recesso per sinistro. Dopo ogni denuncia di sinistro, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte mediante raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata) e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Per i dettagli relativi alla comunicazione di recesso si rinvia a quanto indicato al successivo art. A15 “Comunicazioni”. la Società rimborsa al contrente, entro 15 giorni dalla data di cessazione del contratto, la parte di premio versata e non goduta al netto delle imposte. Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula: R = P * GR/D Dove: R = premio da rimborsare P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura D = durata totale (in giorni) della copertura.
Recesso per sinistro. La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte