Inondazioni, alluvioni, allagamenti Clausole campione

Inondazioni, alluvioni, allagamenti. La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili. La Società non risponde dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all’Allegato 1.
Inondazioni, alluvioni, allagamenti. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli d’incendio, esplosione, scoppio. La Società non risponde: a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) dei danni a enti mobili all’aperto; c) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento. Agli effetti della presente estensione di garanzia: -il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia del 10% con il minimo di Euro 2.000,00; -in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato, macchinari, arredamento, attrezzature e merci e beni assicurati a condizioni speciali, con il limite di Euro 2.000.000,00.
Inondazioni, alluvioni, allagamenti. Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di Inondazioni, Alluvioni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Inondazioni, alluvioni, allagamenti. La Società risponde dei danni materiali e diretti — compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio — subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. La Società non risponde dei danni: a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; c) ad enti mobili all’aperto; d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. Sul pavimento. In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto riportato nella successiva Sezione 5. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso
Inondazioni, alluvioni, allagamenti. Copertura per i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere.
Inondazioni, alluvioni, allagamenti. La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. La Società non risponde dei danni: a) causati da mareggiata, xxxxxxxx o marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; d) a enti mobili all'aperto; e) al contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento. La garanzia viene prestata con uno scoperto del 18% in caso di sinistro risarcibile con il minimo di € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto e con un limite di risarcimento pari al 30% del valore di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro, per anno e per il complesso delle ubicazioni.
Inondazioni, alluvioni, allagamenti. La Società, ferme le esclusioni di cui all’articolo 20, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. La Società in ogni caso non risponde dei danni causati: a) da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento; b) ad enti mobili all'aperto; c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; l'esclusione non è valida per mobili e tappeti.
Inondazioni, alluvioni, allagamenti. Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di alluvioni, inondazioni, allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma e anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la garanzia non sarà operante per i danni a beni posti in scantinati, locali seminterrati o interrati per l’intero perimetro oppure, se posti in locali fuori terra, situati a meno di 12 centimetri dal suolo. La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del 5% del premio imponibile annuo complessivo pagato.
Inondazioni, alluvioni, allagamenti. A parziale deroga di quanto previsto al punto 2 del precedente art. 2 “Esclusioni”, la Società indennizza i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni allagamenti, intendendosi per tali: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, nonché qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, anche se tali eventi sono causati da terremoto. Sono comunque esclusi i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
Inondazioni, alluvioni, allagamenti. A parziale deroga del punto 2.4 4) ”Delimitazioni”, Reale Mutua indennizza all’Assicurato i danni mate- riali direttamente causati - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - ai beni assicurati indicati nel modulo di polizza, per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.