CONTRATTO
CONTRATTO
TRA AUSL DELLA ROMAGNA E IL LABORATORIO ANALISI LAM SNC DI PEDE EDDA ACCREDITATO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI PRELIEVO
BIENNIO 2020-2021 PARTE NORMATIVA
ANNO 2020 PARTE ECONOMICA
Tra le Parti :
- AUSL della Romagna (di seguito Azienda- Committente), con sede legale in Ravenna in via De’ Gasperi n. 8, CF e P. IVA 02483810392 rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore
U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna n. 342 del 20/09/2018; PEC : xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
e
- il Laboratorio analisi LAM di Pede Edda & X. xxx (di seguito il Fornitore) con sede legale in Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx 00-00 – C.F./ P.IVA 00955620406, rappresentato legalmente dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx; PEC : xxx@xxxxx.xx
Richiamati, in particolare:
- il D.lgs 502/92 e s.m.i ed in particolare gli artt. 8 bis “autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”; 8 quater “accreditamento istituzionale”, 8 quinquies “accordi contrattuali”, 8 sexies “remunerazione” e 8 octies “controlli”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”;
- la DGR Xxxxxx Xxxxxxx n° 426/2000 “Linee guida e criteri per la definizione degli accordi e la stipula dei contratti ai sensi D.Lgs n° 502/92, così come modificato dal D.Lgs n° 229/ 99 e della Legge regionale n° 37/98: “Primi adempimenti” che ha attr ibuito alle Aziende Sanitarie la competenza alla stipula dei predetti accordi contrattuali a favore degli assistiti nel proprio ambito territoriale, in coerenza con gli indirizzi regionali in materia;
- l’Accordo quadro tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - e l'Associazione Regionale Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) per il quadriennio 2018-2022 approvato con DGR Xxxxxx Xxxxxxx n. 167 del 04.02.2019;
- la DGR n. 1943 del 04/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”, la quale conferma l’accreditamento in essere, per le strutture sanitarie che abbiano presentato una valida domanda, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo. Tali strutture possono pertanto, continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi;
- la DGR n. 2075 del 03.12.2018 avente ad oggetto “Rimodulazione
delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria nella Regione Xxxxxx-Romagna”;
- la DGR n. 2076 del 03.12.2018 avente ad oggetto “Revisione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria a favore delle famiglie con almeno 2 figli a carico”;
- il D.lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” e s.m.i, nonche’ nuove disposizioni in materie di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed in particolare il libro II recante “ Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, cosi’ come modificato e integrato dal d.lgs 2018/2012 e dal d.lgs 153/2014 e s.m.i.;
- la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 42 lett. L che modifica l’art. 53 del d.lgs 165/2001, aggiungendo il comma 16-ter e che disciplina il cosiddetto “revolving doors” o “pantouflage” per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;
- la DGR n° 354/2012 “Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Xxxxxx-Romagna. Aggiornamento”;
- la Determinazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della regione Xxxxxx Xxxxxxx 29 maggio 2018, n. 8104
“Piano annuale dei controlli (PAC) ex delibera di giunta regionale n. 354/2012 – anno 2018”;
- Il Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario, di cui alla DGR 410/1997 e successive modifiche ed integrazioni (DGR 262/2003; DGR n° 1108/2011; DGR 1906/2011; DGR 145 /2013; DGR 253/2015);
-La deliberazione n. 333 del 26.07.2017 Committenza sanitaria per attività di specialistica ambulatoriale - Approvazione modello organizzativo, con la quale in particolare si è istituito il Tavolo operativo per la Committenza sanitaria della Specialistica ambulatoriale e descritto relativi ruoli e aree di responsabilità, oltre alla nota prot. n. 197263 del 07/09/2017 e nota prot. n. 0096103/P del 16.4.2018 del 16/04/2018 con la quale il Direttore sanitario ha nominato i componenti del tavolo suddetto;
- La procedura PA 103 e s.m.i. “procedura acquisti di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale, riabilitazione ambulatoriale e domiciliare da strutture private accreditate”;
CONSIDERATO CHE:
Da diversi anni il Laboratorio analisi privato accreditato LAM di Pede Edda & X. xxx eroga prestazioni di prelievo prima per conto dell’Azienda USL di Forlì e poi Azienda Usl della Romagna e ha contribuito a creare un sistema integrato mirato al
soddisfacimento del fabbisogno regionale e locale di assistenza
specialistica.
L’obiettivo del contratto è quello di consolidare la rete integrata pubblico/privato fondata sulla collaborazione continuativa con le Strutture private accreditate che da anni concorrono al soddisfacimento del bisogno di assistenza.
CONCORDANO QUANTO SEGUE :
Quanto in premessa e qui allegato costituisce parte essenziale ed integrante del presente atto.
ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente Accordo regola i rapporti tra L’Azienda Usl della Romagna (Azienda e/o Committente) e il Laboratorio Analisi LAM Snc (Fornitore) di Forlì per la fornitura di prestazioni di prelievo oggetto di accreditamento e individuate dal punto di vista quali-quantitativo nell’allegato piano di Committenza di cui al successivo art. 4, da rendersi a favore di assistiti residenti nell’ambito territoriale di competenza dell’Azienda Usl della Romagna con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale erogate presso la seguente sede:
- Viale Bolognesi11-13 – Forlì
ART. 2 REQUISITI OGGETTIVI, SOGGETTIVI
Il Laboratorio Analisi LAM Snc risulta accreditato con determinazioni della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx x. 00000 del 28/10/2013, n. 6416 del 22/05/2015 e Delibera n. 1604 del 26/10/2015 e successive proroghe.
Si dà atto che il Fornitore ha autocertificato di aver presentato valida
domanda per il rinnovo dell’accreditamento e che, pertanto, ai sensi della DGR n. 1943 del 04.12.2017, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, la struttura può continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi.
Si prende atto che con nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. PG/2020/118759 del 12.02.2020 la Regione Xxxxxx-Romagna ha comunicato la sospensione del procedimento di rinnovo e variazione dell’accreditamento istituzionale per un periodo di 6 mesi, in attesa che la struttura realizzi quanto necessario al superamento delle criticità riscontrate L’Azienda USL, a seguito precisa richiesta, ha ricevuto informalmente indicazioni dalla Regione Xxxxxx-Romagna con precisazione che, allo stato, nulla osta alla stipula di eventuali contratti e al riconoscimento economico della fornitura erogate. In ogni caso L’Azienda USL riserva il diritto di recesso dal presente contratto nel caso di sopravvenuta revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento da parte del competente livello regionale.
Il possesso dei requisiti soggettivi è autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva, agli atti dell’Azienda, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n.445.
L’Azienda Committente procede ai controlli in merito al possesso dei requisiti autocertificati.
L’Azienda USL si riserva il diritto di recesso dal presente contratto nell’ipotesi in cui, nelle more dell’esecuzione del contratto, venga accertata l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia.
ART. 3 DURATA E VALIDITA’ DELL’ACCORDO
Il presente Accordo ha durata biennale dal 01.01.2020 al 31.12.2021 per la parte normativa ed annuale dal 1.1.2020 al 31.12.2020 per la parte economica da rinegoziarsi con nuovo piano di committenza per l’anno 2021, che xxxx’ formulato e validato dal Direttore del Distretto responsabile della programmazione sanitaria. Il presente Accordo potrà essere concordemente modificato ed integrato in ogni momento, qualora intervengano elementi di valutazione nuovi, sia in ordine agli aspetti sanitari, sia in ordine agli aspetti economici in esito alle verifiche periodiche e/o in conseguenza di nuove e diverse disposizioni programmatiche, tariffarie, normative (nazionali, regionali e/o locali).
Le eventuali modificazioni e le integrazioni concordate tra le parti e/o che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni Aziendali, dovranno essere formalizzate per iscritto, mentre saranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative nazionali e regionali
che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto.
Il possesso dei requisiti di accreditamento e dei requisiti soggettivi è condizione legittimante la stipula del presente contratto. La validità dell’accordo è condizionata alla permanenza, per tutta la sua durata, dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della struttura, nonché dei requisiti soggettivi. Pertanto, anche al fine di consentire all’Azienda Committente la verifica del possesso continuativo dei suddetti requisiti, è onere del Fornitore, il quale si obbliga a tal fine, comunicare tempestivamente all’Azienda Committente:
a) ogni eventuale sopravvenuta variazione dei dati e/o informazioni indicate nelle dichiarazioni sostitutive rese ed attestanti il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, fornite all’Azienda Committente ai fini della stipula del presente accordo contrattuale, nonché per la valutazione della congruità dei servizi offerti agli assistiti;
b) ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
ART. 4 PIANO DI COMMITTENZA
La tipologia e la quantità di prestazioni specialistiche oggetto del presente contratto e la relativa valorizzazione economica sono determinate nel piano di committenza, definito dal Direttore di Distretto di Cesena, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, Responsabile Committenza Forlì-Cesena, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto ( All.1 ).
Il piano di committenza è articolato in sezioni rispondenti a:
Committenza ordinaria: con la quale si definisce una produzione
con caratteristiche quali – quantitative di xxxxx consolidate nel tempo, con una valenza temporale che copre l’intero anno di riferimento del piano di committenza.
2) Budget altri territori: nel piano di committenza suddetto è, altresì, indicata la quota forfettaria destinata ad utenti residenti in altri territori della AUSL rispetto ai quali, nelle more dell’attivazione di un unico centro di prenotazione a valenza aziendale, si rimanda alle modalità di accesso definite nell’art. 5 .
ART. 5 ACCESSO ALLE CURE
La forma di accesso alle prestazioni specialistiche erogate in regime SSN, oggetto del piano di committenza è del tipo “accesso diretto” e, quindi, senza prenotazione fino al 17/03/2020; in ogni caso, il Fornitore accetta il paziente solo se munito di prescrizione compilata su ricettario SSN. Il Fornitore dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell’utente con utilizzo della tessera sanitaria e il rispetto delle disposizioni normative in materia.
Dal 18/03/2020, in analogia a tutti i punti prelievo aziendali, l’accesso per eseguire prelievo ematico ordinario avverrà esclusivamente dietro prenotazione, fatta eccezione per richieste di prelievo urgenti e per eseguire il dosaggio del tempo di Quick per pazienti in Terapia anticoagulante orale.
Al di fuori dell’Accordo di fornitura ex art. 8 quinquies D. Lgs 502/92 l’Azienda non è tenuta a riconoscere le prestazioni erogate, ancorchè fatturate dal Fornitore
Le forme di accesso alle prestazioni erogate in regime SSN sono:
a) Forma ordinaria: è quella del Centro Unico di Prenotazione. Il Fornitore accetta il paziente munito di prescrizione SSN. Il Fornitore dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell’assistito con utilizzo della tessera sanitaria e il rispetto delle disposizioni normative in materia.
b) Forma straordinaria e transitoria (Budget Altri Territori): nelle more della attivazione del Centro Unico di prenotazione AUSL Romagna l’assistito, qualora residente in territorio della Azienda Usl della Romagna diverso da quello in cui è ubicato il Fornitore e qualora munito delle prescrizioni mediche di cui alla lettera a) al solo fine di esercitare libertà di scelta, può accedere alla Struttura prescelta tramite prenotazione diretta presso la medesima purché la prestazione richiesta rientri tra quelle oggetto del piano di committenza di cui all’art. 4. Tale modalità rimarrà operativa progressivamente solo per le fattispecie prestazionali che nel frattempo non saranno entrate nel Cup Romagna, nei limiti economici della quota che sarà riservata allo scopo e pertanto solo per le prestazioni che saranno rimaste pertanto ad accesso diretto.
La riscossione della quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria (ticket) avviene direttamente presso il Fornitore, secondo le modalità previste nelle note in calce al piano di committenza 2020 (All.1) ed il Fornitore dovra’ versare all’Azienda USL entro il 5 del mese successivo a quello di competenza i tickets e le quote fisse incassate (intero importo) presso la Tesoreria AUSL. Tutte le prestazioni erogate, incluse quelle integralmente remunerate
dal ticket, dovranno essere rendicontate mensilmente e inserite nel flusso ASA.
ART 6. ARTICOLAZIONE OFFERTA
Dal 18/03/2020 il Fornitore deve inviare all’ufficio agende del territorio di riferimento le richieste di aperture delle agende riferite a tutte le prestazioni oggetto del piano di committenza, salvo minori termini per urgenze, entro un termine massimo di 7 giorni dal ricevimento del Piano di committenza stesso, anticipato per le vie brevi dal Direttore del Distretto competente e/o Referente di supporto tecnico-operativo e deve attenersi alla modalità di apertura delle stesse.
In caso di omessa e/o parziale richiesta di aperture delle agende CUP nel termine sopra previsto l’Azienda Usl si riserva il diritto di rideterminare il piano di committenza e di rivolgersi ad altro Fornitore privato accreditato, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa secondo gli standard regionali e di applicare una penalità pari a 100,00 € per ogni non conformità rilevata tra piano di committenza e tempi attivazione agende rilevata dall’Ufficio agende della competente U.O. Piattaforma amministrativa AUSL.
Il Fornitore è tenuto ad inserire nella rete CUP la totalità della
produzione prevista nel piano di committenza, al netto di quella afferente all’accesso diretto da parte di utenti di altri territori.
Il Fornitore inoltre è tenuto a biffare nella procedura onit cup la mancata presentazione da parte dell’utente per consentire all’Azienda l’emissione della sanzione.
Il Fornitore si impegna a garantire l’offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo nel corso di validità del contratto una fornitura costante e stabile.
Il Fornitore nel caso in cui sia impossibilitato a garantire l’offerta continuativa dovrà segnalarlo immediatamente al Committente fornendo un’adeguata motivazione impegnandosi, concordemente con il committente, al possibile recupero dell’offerta.
Fermo restando il tetto massimo di prestazioni concordate formalmente nel piano di committenza, il committente si riserva la facoltà di intervenire in corso d’opera sulla programmazione delle agende in accordo con il fornitore,
ART. 7 TARIFFE E BUDGET
Alle prestazioni negoziate sono applicate le tariffe concordate, riportate in calce al piano di committenza 2020 (All.1) e s’intendono comprensive dei costi accettazione e dell’attivita’ di consegna referti e di ogni altro costo amministrativo incluso il materiale di cancelleria.
In caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di Budget annuali, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario
programmato, come previsto dall’art.8 quinquies del D.Lgs.502/1992.
Il Fornitore potrà erogare prestazioni fino al volume economico annuale massimo previsto dai piani di committenza; in caso di sovrapproduzione delle prestazioni e di conseguente esubero di produzione alla struttura non verrà riconosciuto alcun valore economico aggiuntivo, salvo quanto previsto in eventuali integrative commissionate ed autorizzate dal Direttore del Distretto competente. Il Budget massimo negoziato del piano di committenza ambulatoriale, è definito al lordo del ticket (riscosso direttamente dal Fornitore in nome e per conto del Committente e successivamente versato presso la tesoreria dell’Azienda USL come indicato all’art.5) e al netto sconto convenzionalmente pattuito dettagliato nel piano di committenza. Tale sconto si applica anche alle prestazioni erogate a paganti in toto la prestazione che accedono alla Struttura sulla base di prescrizione del SSN .
ART. 8 DEBITO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL’AZIENDA COMMITTENTE
Il Fornitore è tenuto al rispetto degli adempimenti connessi al debito informativo per il monitoraggio degli accordi contrattuali, fornendo mensilmente all’Azienda il flusso ASA, secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 2 del 16/02/2011 e s.m.i. tra cui la Nota regionale PG/2019/0908562 del 13/12/2019 avente ad oggetto “Specifiche tecniche per la trasmissione del Flusso ASA relative all’attivita’ erogata nell’anno 2020”.
In particolare, il fornitore è tenuto a trasmettere all’Azienda committente la documentazione relativa alle prestazioni di prelievo
erogate a favore dei cittadini residenti nell’ambito territoriale aziendale e negli ambiti territoriali extra rer. Il Fornitore deve inserire nel flusso ASA i dati di fatturato al lordo (importo Nomenclatore Tariffario Regionale) e al netto della compartecipazione alla spesa sanitaria, inserendo gli eventuali ticket riscossi in nome e per conto dell’AUSL. Tale previsione comprende anche quelle prestazioni integralmente remunerate dai ticket (paganti in toto la prestazione SSN); l’inadempimento a tale obbligo informativo comporterà la restituzione, da parte del Fornitore, delle corrispondenti somme di ticket versate dall’assistito e incassate in nome e per conto di questa AUSL. L’invio del supporto informatico, la sua correttezza e completezza costituiscono presupposti necessari per il riconoscimento degli oneri relativi all’attività erogata a carico del SSN, nel rispetto dei budget negoziati, in quanto solo le prestazioni accettate nelle banche dati regionali possono giustificare le transazioni economiche ed essere titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. L’Azienda si riserva di richiedere altri dati che ritenga necessari e che il Fornitore è tenuto a fornire.
Il Fornitore è in ogni caso tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni intervenute nei modelli di anagrafe sanitaria delle strutture (ministeriale/regionale) nonché ogni altra rilevazione ricompresa nel N.S.I.S.
Il fornitore e’ tenuto nell’esercizio dell’attivita’ di prelievo venoso, di prelievo microbiologico e raccolta campioni biologici al rispetto delle prescrizioni previste nella procedura dell’ Azienda Usl della
Romagna “Manuale Prelievi e raccolta campioni” e successivi aggiornamenti reperibile al link: xxxx://xx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx
-di-laboratorio.
A tale fine il Fornitore, e’ autorizzato ad ordinare esclusivamente il materiale individuato nell’elenco allegato (All.2) conservato presso il magazzino di Pievesistina dell’Azienda Usl.
Nel caso in cui il Fornitore non provveda correttamente all’effettuazione dell’attivita’ di prelievo secondo le istruzioni operative contenute nella procedura prevista dall’Azienda Usl ed il referto non vada a buon fine, il Fornitore s’impegna ad effettuare nuovamente il prelievo senza oneri aggiuntivi a carico dell’utente e dell’Ausl, entro due giorni e con rimborso degli ulteriori costi di laboratorio sostenuti dal Committente.
ART. 9 FATTURAZIONE
Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1 , commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007 n.244 e dal regolamento in materia di emissione, trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.
In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML , attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA
:02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “
Riferimento Amministrazione “ COMFO.
Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare per ogni tipologia di prestazione le quantità erogate e il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale a cui dovranno essere aggiunti i costi di accettazione e consegna referto come da tariffa massima scontata definita nel piano di committenza (All.1)
Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. n. 13974 del 17/01/2019.
Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in regione
(infrarer) sono fatturate alla Azienda Usl ove il paziente risiede sulla base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria. Le prestazioni erogate a favore di assistiti non
residenti in Regione (extrarer) sono fatturate all’Azienda Usl dove ha sede territoriale la Struttura privata accreditata erogatrice con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della regione e/o Stato estero di residenza. L’Azienda USL procederà alla
liquidazione entro i tetti indicati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx nelle more della chiusura della mobilità interregionale.
Le eventuali prestazioni erogate in favore di stranieri dovranno essere fatturate all’Azienda AUSL della Romagna separatamente rispetto alle prestazioni emesse per gli altri assistiti.
ART. 10 PAGAMENTI
Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale.
Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN.
La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte.
Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della
compensazione di cui all’art. 1241 c.c.
Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
ART. 11 OBIETTIVI DI APPROPRIATEZZA E QUALITA’ DEL SERVIZIO RESO
Il Fornitore, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a:
- porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all’utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi;
- a fornire le attività programmate nel rispetto di requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, protezionistico, di sicurezza strutturale, ambientale, tecnologica, di professionalità e di qualità globale L’attività contrattata sarà, infatti, immediatamente sospesa anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali e tecnologiche che possano precludere la sicurezza degli assistiti. A tale scopo l’Azienda invierà contestazione formale motivata e circostanziata con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse o il ripristino delle condizioni carenti, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie previste esplicitamente dalla normativa vigente come cause di
risoluzione dell’Accordo di fornitura;
- a concordare ed attuare protocolli operativi in quelle discipline in cui siano poste in atto indicazioni e linee guida approvate in sede regionale e/o aziendale;
- garantire la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. In caso di reclamo di un utente, il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente adeguata risposta all’Azienda entro i termini richiesti;
- rispettare la normativa vigente in materia di consenso informato.
Il Fornitore deve consegnare il referto al paziente secondo le modalità in uso.
ART. 12 MONITORAGGIO DEL CONTRATTO LOCALE, CONTROLLI AMMINISTRATIVI, SANITARI E DI APPROPRIATEZZA
Il contratto sarà sottoposto al monitoraggio delle tipologie e volumi contrattati con cadenza periodica. Il controllo della produzione riguarderà:
- la corrispondenza tra il piano di committenza e quanto effettivamente erogato dal fornitore nell’arco temporale oggetto di monitoraggio. In ipotesi di scostamento saranno effettuati rilievi per l’analisi delle cause e le azioni correttive funzionali al soddisfacimento del fabbisogno sanitario dell’Azienda USL e alla rispondenza agli obiettivi di programmazione previo accordo con la Direzione Distrettuale
competente;
- il rispetto degli obblighi in materia di prenotazione ed agende di cui all’art. 6 (controllo dei competenti Uffici agende UU.OO. Piattaforme amministrative Azienda committente).
Il Fornitore è tenuto in ogni caso al governo della propria produzione al fine di renderla coerente ai livelli quali-quantitativi negoziati.
L’Azienda Committente, inoltre, effettua controlli finalizzati a verificare l’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e il corretto utilizzo delle risorse finanziarie. In particolare sono previsti:
1) Controlli amministrativi ovvero:
A) Controlli anagrafici (residenza del cittadino): L’Azienda effettuerà opportune verifiche atte ad accertare l’effettiva residenza dell’assistito e il conseguente corretto addebito della prestazione alla Committente;
B) Controlli volti a verificare la congruenza tra importo fatturato e importo validato dalla RER;
C) Controlli finalizzati a monitorare il rispetto dei tetti economici;
D) Controlli di coerenza tra la tipologia di prestazioni erogate e la configurazione di accreditamento, volti a verificare se le prestazioni fatturate corrispondano a quelle rientranti nel provvedimento di accreditamento.
Qualora in esito ai suddetti controlli amministrativi emerga che talune prestazioni siano state indebitamente fatturate dal Fornitore e/o indebitamente remunerate da parte dell’Azienda quest’ultima procederà alla relativa contestazione scritta e a richiedere al
Fornitore l’emissione di nota di credito contestualmente al blocco del pagamento fino all’ammontare dell’importo contestato.
Il Fornitore è tenuto ad emettere nota di credito nel termine massimo di 30 gg dal ricevimento della richiesta.
2) Controlli di appropriatezza: l’Azienda potrà effettuare, in qualunque momento controlli e/o ispezioni tendenti a verificare sia l’appropriatezza delle prestazioni rese, sia la congruenza tra prescrizioni, prestazioni erogate e relative tariffe, ai sensi normativa vigente.
Nel caso di riscontrate incongruenze l’Azienda procederà alla relativa contestazione scritta. Le eventuali controdeduzioni del Fornitore dovranno pervenire nel termine di 30 giorni, corredate di adeguati ed oggettivi riscontri giustificativi che in ogni caso l’Azienda si riserva di valutare.
La mancata controdeduzione alla contestazione implica accettazione della contestazione stessa ed in tal caso il Fornitore è fatto obbligo a quest’ultimo di emettere NC per un importo corrispondente a quello contestato.
Le parti convengono che la conservazione della totalità delle ricette mediche relativa alle prestazioni erogate in esecuzione del presente contratto, resterà in carico al Fornitore il quale, a tal fine, dovrà adottare ogni accorgimento per garantire la tutela della Privacy in relazione ai dati personali, anche sensibili, contenuti nelle ricette medesime e garantirne la conservazione e l’integrità per la durata temporale di almeno cinque anni, secondo il massimario di scarto
aziendale, anche ai fini dei controlli ed ispezioni sopra elencati. Sarà cura dell’Azienda fornire le specifiche in merito alla scarto con specifica nota formale.
ART. 13 CODICE DI COMPORTAMENTO, INCOMPATIBILITÁ E NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013, dal Codice di comportamento dell’Azienda USL della Romagna come da ultimo adottato con deliberazione n. 209/2018 e smi scaricabile dal link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-
trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-
condotta, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022, come da ultimo aggiornato con Deliberazione del Direttore n. 34 del 31.1.2020 scaricabile dal link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx
trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-per-la-prevenzione
della-corruzione-e-della-trasparenza che il Fornitore dichiara di accettare e di aver già visionato con la sottoscrizione del presente accordo.
Il Fornitore, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazione delle disposizioni dei Codici di comportamento (nazionale e aziendale) e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuto ad adottare i
provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità e le eventuali conseguenze negative nonché a prevenire la reiterazione delle violazioni del Codice.
La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell’accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda ed applicazione della procedura prevista dall’art. 17 a garanzia del diritto di difesa.
Ai sensi dell’art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall’art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l’incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore. Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d’opera , personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN.
Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti.
Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Il fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al
divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. L’onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo al Fornitore.
ART. 14 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA PRIVACY
Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e delle linee guida aziendali reperibili e applicabili in materia di Privacy, nonché conformemente al Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati (c.d. GDPR).
Si dà atto che l’Azienda USL, con riguardo ai ruoli che assumono gli operatori pubblici e privati, ha inoltrato specifica richiesta di chiarimento al DPO aziendale e Regionale finalizzata, nello specifico, a chiarire la qualificazione giuridica (titolare o responsabile esterno) del soggetto privato accreditato parte del presente rapporto
contrattuale ex art. 8-quinquies D. Lgs. n. 502/1992, ai fini Privacy.
Si dà atto che il DPO regionale ha sottoposto al competente Tavolo Privacy il quesito.
Tenuto conto delle indicazioni da ultimo comunicate dal Gruppo aziendale privacy, le parti concordemente , salvo diverse e/o nuove diverse disposizioni sopravvenute, a cui le parti firmatarie dovranno conseguentemente conformarsi con modifica dei contenuti del presente articolo, dichiarano di riconoscere in capo al Fornitore Laboratorio privato accreditato LAM di Pede Edda & C. snc il ruolo di “ Titolare del Trattamento”, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo con conseguente assunzione da parte del Fornitore di tutti gli obblighi e adempimenti da ciò derivanti dandosi atto che lo stesso Fornitore , in ogni caso, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara e garantisce di essere in possesso di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, funzionali all’adozione e attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR) e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy.
Il Fornitore è tenuto all’osservanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 e a recepire, in ogni momento, ogni eventuale modifica ed integrazione in materia di Privacy in conseguenza di nuove e diverse disposizioni nazionali, regionali e aziendali.
ART. 15 RISOLUZIONE CONTRATTO
Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di :
− sospensione dell’esecuzione del servizio;
− violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore;
− violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento;
− violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità
e anticorruzione;
− sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento;
− sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato;
− la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati.
In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui sopra .
Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti
soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale.
Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
ART . 16 ASSICURAZIONE
La copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi è a carico di del Fornitore, il quale assume in proprio, obbligandosi a tenere indenne l’AUSL della Romagna, da ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da terzi, in virtù delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore, pertanto, dichiara di aver stipulato, un’adeguata polizza assicurativa per l’intera durata del presente contratto. Si riconosce che l’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, pena la risoluzione del contratto.
ART. 17 FORO COMPETENTE
In caso di controversia tra le parti rientrante nella giurisdizione del Giudice Ordinario, è competente a decidere in via esclusiva il Foro di Ravenna.
ART. 18 REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è
soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.
Le spese di bollo sono a carico del Fornitore; le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. ART. 19 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e le Associazioni rappresentative.
Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l’assetto negoziale regionale.
ART. 20 CLAUSOLE ai sensi DELL’ART- 1341 c.c.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 x.x. xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx preso visione e di accettare espressamente anche mediante la sottoscrizione di apposito file, le clausole di cui agli artt. 1 “Oggetto dell’accordo, 3 ”Xxxxxx e Validita’ Accordo”, 4 “Piano di committenza”, 5 “Accesso alle cure”, 6 “ Articolazione offerta”, 7 “Tariffe, budget e quota di compartecipazione”, 8 “Debito informativo nei confronti dell’Azienda Committente”, 10 “Pagamenti”,
11 “Obiettivi di appropriatezza e qualità del servizio reso”, 12 “Monitoraggio del contratto, locale controlli amministrativi, sanitari e di appropriatezza, 13 “ Codice di comportamento, incompatibilità e normativa anticorruzione”, 15 “Risoluzione contratto”, 16 “Assicurazione”, 17 “Foro competente”, 19 “Norma di rinvio.
Allegati :
1) Piano di Committenza anno 2020;
2) Elenco materiali ordinabili presso Magazzino Unico AUSL Romagna Pievesestina;
Ravenna,
Per l’Azienda Usl Romagna Direttore U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx*
Per Laboratorio Analisi LAM di Pede Edda & C. Snc (Il legale Rappresentante)
Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx *
*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.
“Imposta di Bollo assolta in modo Virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna – Prot. n. 60976 del 19/12/2018” per un importo pari a 144,00 Euro.