RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di : − sospensione dell’esecuzione del servizio; − violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
RISOLUZIONE CONTRATTO. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ed ogni altro rimedio previsto ai sensi della normativa vigente, in caso di inadempimento al presente accordo da parte del Fornitore, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora: - sia accertata l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia; - il Fornitore perda i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento; - il Fornitore perda i requisiti soggettivi auto-dichiarati; - si verifichi la sospensione dell’esecuzione del servizio per cause non dovute a forza maggiore; - l’Azienda riscontri la violazione di patti di integrità e/o legalità eventualmente adottati dall’Azienda; - l’Azienda riscontri la violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; - l’Azienda riscontri la violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione ed in particolare la violazione delle disposizioni previste all’art.14; - l’Azienda riscontri la sopravvenuta revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento; - l’Azienda riscontri il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; - l’Azienda riscontri il reiterato mancato rispetto delle indicazioni, fornite da AUSL, sulle modalità dell’apertura delle agende e di accesso alle prestazioni sanitarie, sulla tipologia e modalità di trasmissione della refertazione (adesione con oneri a proprio carico alla rete Regionale “Sole” e implementazione delle funzionalità necessarie alla visualizzazione della ricetta demateralizzata secondo le regole previste dal Flusso Ministeriale ), della documentazione sanitaria e amministrativa-contabile a supporto dei corrispettivi richiesti e della fatturazione. - l’Azienda riscontri la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati; - l’Azienda, dopo la seconda diffida, riscontri una grave irregolarità o inadempienza di come previsto all’art. 13; - si verifichi quanto previsto nei successivi articoli 17 e 19. Qualora si verifichi una delle ipo...
RISOLUZIONE CONTRATTO. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal contratto, qualora l’incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui all'art. 2, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, l’incarico s’intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. La rescissione avverrà con lettera raccomandata, ovvero P.E.C., indicante la motivazione, ed avrà effetto il quindicesimo giorno dalla data di ricezione da parte dell’incaricato. Qualora sia l’incaricato a voler recedere dal contratto lo potrà fare, con comunicazione scritta e motivata, con preavviso di almeno 30 giorni, e avrà diritto, in assenza di contestazioni e sempre dietro presentazione di una relazione di fine attività e della relativa documentazione fiscale, a quanto pattuito, rapportato al periodo di incarico effettivamente svolto. L'incaricato è tenuto al rispetto delle norme previste dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 621.
RISOLUZIONE CONTRATTO. L’Azienda si riserva, in caso di frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto. L’Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. nei seguenti casi: ➢ nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; ➢ in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ➢ in caso di cessione del contratto, cessione d’azienda o subappalto non autorizzati dall’Azienda. Inoltre, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’affidatario sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto contrattuale dovrà essere autorizzata dall’Azienda Sanitaria. L’aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per cause non imputabili alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante l’incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’imp...
RISOLUZIONE CONTRATTO. Oltre a quanto previsto dall’art. 20, costituisce causa di risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni in favore dell’Istituto Sraffa :
a) Ogni fatto o atto imputabile al Gestore o ai suoi dipendenti e/o addetti, anche estraneo al rapporto concessorio, che per natura o gravità renda intollerabile la prosecuzione del rapporto o la presenza del concessionario nell’ambiente scolastico;
b) L’inosservanza di norme igienico-sanitarie, tributarie, previdenziali e lavoristiche da parte del Gestore.
RISOLUZIONE CONTRATTO. In caso di grave e ripetuta inottemperanza dell’affidatario a quanto previsto dal presente capitolato, eprevia diffida, il Comune può promuovere la risoluzione del contratto, con preavviso scritto di 30 gg.,con incameramento della cauzione definitiva, salvo maggiori danni. Il Comune, oltre che in caso di grave inadempienza, ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. e salvo l'eventuale risarcimento del danno, nei seguenti casi: • fatti di frode o sentenze dicondanna passate in giudicato; apertura di procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria odi un'impresa facente parte dell'ATI; • inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonchè alle norme previdenziali; • sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno ungiorno; messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
RISOLUZIONE CONTRATTO. Oltre ai casi di risoluzione previsti dal dlgs 50/2016 il contratto si intende risolto per interruzione del servizio senza giusta causa, inosservanza delle disposizioni di legge, regolamenti ed obblighi previsti dal capitolato, dai CCNL, nonchè a causa della mancata stipula della polizza assicuratica RC prevista all'art. 6 che va depositata in copia all'amministrazione comunale contestualmente alla stipula del contratto. L'affidamento si risolverà di diritto in caso di avvio di lavori di risistemazione globale dell'area senza che il gestore possa pretendere alcunchè dall'amministrazione. L'Amministrazione si riserva il controllo sull'osservanza delle prescrizioni oggetto del contratto di affidamento. Eventuali violazioni saranno sanzionate a seguito di previa diffida con raccomandata a.r./pec con la risoluzione della convenzione.
RISOLUZIONE CONTRATTO. 1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nel caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 165. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.
2. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
RISOLUZIONE CONTRATTO. Si applica l’art. 108 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..
RISOLUZIONE CONTRATTO. Questo Comune potrà rescindere dal presente accordo oltre che per le motivazioni di cui al precedente Art.6 e 7 anche nel caso in cui gli impianti e gli stalli si presentino in condizioni di inefficienza e abbandono. In tale caso la Ditta dovrà rimuovere le attrezzature entro 30 giorni dall’ordine ricevuto da questo Comune. In caso di inadempienza questo comune si riserva di avvalersi della fidejussione di cui all’ art. 8.