ACCESSO ALLE CURE Clausole campione

ACCESSO ALLE CURE. Tutti gli assistiti della Romagna possono accedere alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal Fornitore con oneri a carico del SSN solo nell’ambito delle branche connesse al loro accreditamento e solo con riguardo al piano di committenza sanitario contrattato con l’Azienda. Al di fuori dell’Accordo di fornitura ex art. 8 quinquies D. Lgs 502/92 l’Azienda non è tenuta a riconoscere le prestazioni erogate, ancorchè fatturate dal Fornitore. Le forme di accesso alle prestazioni specialistiche erogate in regime SSN sono: a) Forma ordinaria: è quella del Centro Unico di Prenotazione. Il Fornitore accetta il paziente munito di prescrizione SSN. Il Fornitore dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell’assistito con utilizzo della tessera sanitaria e il rispetto delle disposizioni normative in materia. b) Forma straordinaria e transitoria (Budget Altri Territori): nelle more della attivazione del Centro Unico di prenotazione AUSL Romagna l’assistito, qualora residente in ambito territoriale della Azienda Usl della Romagna diverso da quello in cui è ubicato il Fornitore e qualora munito delle prescrizioni mediche di cui alla lettera a) al solo fine di esercitare libertà di scelta, può accedere alla Struttura prescelta tramite prenotazione diretta presso la medesima purché la prestazione richiesta rientri tra quelle oggetto del piano di committenza di cui all’art. 4. Tale modalità rimarrà operativa in relazione al piano di implementazione del Cup Unico Romagna nei limiti economici della quota che sarà riservata allo scopo e pertanto solo per le prestazioni che saranno rimaste pertanto ad accesso
ACCESSO ALLE CURE. Tutti gli assistiti della Romagna possono accedere alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal Fornitore con oneri a carico del SSN solo nell’ambito delle branche accreditate e solo con riguardo al piano di committenza sanitario contrattato con l’Azienda. Le forme di accesso alle prestazioni specialistiche erogate in regime SSN sono: a) Forma ordinaria: è quella del Centro Unico di Prenotazione. Il Fornitore accetta il paziente munito di prescrizione SSN. Il Fornitore dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell’assistito con utilizzo della tessera sanitaria e il rispetto delle disposizioni normative in materia.
ACCESSO ALLE CURE. La Fondazione Flaminia comunica all’Ufficio Gestione Agende CUP di Ravenna la disponibilità annuale dell’offerta di visite mediche con concentrazione nella fascia mattutina. Il Centro di Terapia Antalgica provvederà a contattare i pazienti in lista di attesa e, sulla scorta del calendario proposto, aggiorna l’agenda predisposta attestante le prenotazioni dei pazienti comunicando loro data/orario. Tale agenda risulta visibile e consultabile dagli operatori identificati della Fondazione Flaminia. Il paziente, subito prima di recarsi alla Fondazione Flaminia, si presenterà ospedale c/o il Centro di Terapia Antalgica dell’Ospedale di Ravenna, dove lo specialista ospedaliero provvederà alla consegna delle prescrizioni (Dematerializzata-DEMA) con indicazione della visita medica e del ciclo di terapia antalgica ed anche del modulo di attivazione Ciclo Agopuntura (ALL. 2). A tal fine, come concordato tra le parti, il Centro di Terapia Antalgica dovrà effettuare due distinte prescrizioni, una per visita medica cod.
ACCESSO ALLE CURE. Tutti i cittadini della Romagna possono accedere alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal Fornitore nell’ambito delle branche connesse al loro accreditamento oggetto di piano di committenza sanitario contrattato.
ACCESSO ALLE CURE. Gli assistiti dall’Ausl della Romagna inseriti nei programmi terapeutico/riabilitativi presso la Comunità di San Xxxxxxxxxx possono accedere alle prestazioni di specialistica ambulatoriale indicate nel piano di committenza (Allegato 1), ed ai medesimi riservata (TAb.1); gli assistiti residenti nell’Ausl della Romagna, ma esterni alla comunità, possono accedere invece alle sole prestazioni di cui al piano di committenza alla Tab. 1/A e 2. Ciò premesso, al fine di consentire la maggior compliance e personalizzazione possibile tra i bisogni clinici degli utenti- siano essi emergenti o collegati ai programmi terapeutico/riabilitativi- e la tempistica di erogazione più opportuna, si conviene di applicare un modello gestionale per l’accesso alle prestazioni, secondo le regole che seguono; ciò a prescindere dalla residenza anagrafica dell’utente: A) Visite specialistiche e diagnostica: B) Attività di punto prelievi:
ACCESSO ALLE CURE. Tutti gli assistiti della Romagna possono accedere alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal Fornitore con oneri a carico del SSN solo nell’ambito delle branche accreditate e solo con riguardo al piano di committenza sanitario contrattato con l’Azienda. La Fondazione Flaminia comunica all’Ufficio Gestione Agende CUP di Ravenna la disponibilità annuale dell’offerta di visite mediche con concentrazione nella fascia Il Centro di Terapia Antalgica provvederà a contattare i pazienti in lista di attesa e, sulla scorta del calendario proposto, aggiorna l’agenda predisposta attestante le prenotazioni dei pazienti comunicando loro data/orario. Tale agenda risulta visibile e consultabile dagli operatori identificati della Fondazione Flaminia. Il paziente, subito prima di recarsi alla Fondazione Flaminia, si presenterà c/o il Centro di Terapia Antalgica dell’Ospedale di Ravenna, dove lo specialista ospedaliero provvederà alla consegna delle prescrizioni (Dematerializzata-DEMA) con indicazione della visita medica e del ciclo di terapia antalgica ed anche del modulo di attivazione Ciclo Agopuntura (ALL. 2). A tal fine, come concordato tra le parti, il Centro di Terapia Antalgica dovrà effettuare due distinte prescrizioni, una per visita medica cod. 89.7 e una per ciclo di Agopuntura, cod. 99.92 “Altra Agopuntura”, per un massimo di 8 sedute per ciclo. Al paziente sarà consentita la prenotazione della prestazione presso il Punto di Accoglienza Amministrativo dell’Azienda Usl, a seguito della prescrizione effettuata da parte dello specialista pubblico. Il paziente munito di prescrizioni e di modulo di attivazione si reca presso la Fondazione Flaminia, ed è preso in carico mediante la prima visita e riceve il ciclo di sedute (nel numero massimo di 8 sedute, indicate dallo specialista del Centro di Terapia Antalgica). Terminato il ciclo, la Fondazione Flaminia invia il modulo di attivazione - compilato e sottoscritto - alla Direzione Medica del P.O. di Ravenna (tramite fax al n. 0544/285470), ed al Centro di Terapia Antalgica a mezzo mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxx.xx. Il Centro di Terapia Antalgica si attiverà per fissare la data della visita specialistica di controllo dopo 60 giorni dal termine del ciclo di sedute ed eventualmente per far ripetere al paziente il percorso, prescrivendo un ulteriore ciclo di sedute tramite nuova prescrizione e nuovo modulo di attivazione.
ACCESSO ALLE CURE. Gli assistiti dall’Ausl della Romagna inseriti nei programmi terapeutico/riabilitativi presso la Comunità di San Xxxxxxxxxx possono accedere a tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale indicate nel piano di committenza (Allegato 1). Gli assistiti dall’Ausl della Romagna esterni alla comunità, possono accedere alle sole prestazioni del piano di committenza inserite nelle Tab. 1/A e 1/B. Al fine di consentire la maggior compliance e personalizzazione possibile tra i bisogni clinici degli utenti (siano essi emergenti o collegati ai programmi terapeutico/riabilitativi) e la tempistica di erogazione più opportuna, le parti convengono, a prescindere dalla residenza anagrafica dell’utente, di applicare le regole che seguono: A) Visite specialistiche e diagnostica: B) Attività di punto prelievi:
ACCESSO ALLE CURE. Tutti gli assistiti della AUSL della Romagna possono accedere alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal Fornitore nell’ambito delle branche connesse al loro accreditamento oggetto di piano di committenza sanitario contrattato.
ACCESSO ALLE CURE. Tutti gli assistiti della AUSL della Romagna possono accedere alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal Fornitore nell’ambito delle branche connesse al loro accreditamento oggetto di piano di committenza sanitario contrattato. a) Forma ordinaria: è quella del Centro Unico di Prenotazione. Il Fornitore accetta il paziente munito di prescrizione compilata sul ricettario SSN. Il Fornitore dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell’assistito con utilizzo della tessera sanitaria e il rispetto delle disposizioni normative in materia. b) Forma straordinaria e transitoria: nelle more della attivazione del Centro Unico di prenotazione AUSL Romagna l’assistito, qualora residente in territorio della Azienda Usl della Romagna diverso da quello in cui è ubicato il Fornitore e qualora munito delle prescrizioni mediche di cui alla lettera a) al solo fine di esercitare libertà di scelta, può accedere alla Struttura prescelta tramite prenotazione diretta presso la medesima purché la prestazione richiesta rientri tra quelle oggetto del piano di committenza.

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  • Durata e recesso Ciascun deposito vincolato ha la durata stabilita dal Cliente al momento della costituzione del vincolo. Successivamente alla scadenza del vincolo il Contratto di deposito delle somme non soggette a vincolo resterà in vigore fino a quando una delle parti non eserciti il diritto di recesso. In fase di accensione del rapporto il Cliente classificato come Consumatore può esercitare il diritto di recesso, senza penali, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Nel caso di esercizio del c.d. diritto di ripensamento il recesso ha, in ogni caso, effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. Il diritto di ripensamento dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale ipotesi, la Banca provvede a restituire le somme depositate senza corresponsione di interessi. Fatto salvo quanto precede, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura. Il recesso dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite l’apposita procedura disponibile nell’area personale del sito Internet. L’esercizio del diritto di recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli eventualmente pendenti ovvero, in assenza di vincoli, dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. La Banca rende disponibili le somme sul Conto Predefinito entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ha effetto l'esercizio del diritto di recesso, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo. La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, salvo in caso di giustificato motivo in cui il recesso ha invece effetto immediato. Nel caso in cui sul Conto Deposito fossero presenti somme vincolate, il recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli. In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è in ogni caso tenuta ad eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso, e a rimborsare al Cliente le spese – eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata – in misura proporzionale al periodo di tempo successivo al recesso.

  • Durata del contratto e recesso 1. Il Contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal Contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dal primo accesso al Sito Internet/Call Center del- la Banca, successivo alla conclusione del Contratto. Il Cliente deve esercitare il recesso inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Banca sita in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, 20126 Milano o al diverso indirizzo successivamente co- municato dalla Banca ai sensi del precedente art. 15. Se prima del recesso il Cliente ha chiesto espressamente i Servizi previsti dal Contratto e ne ha usufruito, egli è tenuto a pagare le spese relative ad essi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. 2. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, dando comunica- zione alla Banca per iscritto e con il preavviso di 15 giorni. La Banca può recedere dal Contratto con un preavviso di (due) due mesi, in forma scritta, su supporto cartaceo o altro sup- porto durevole con apposito messaggio di posta elettronica. 3. Il Cliente, ai fini di cui al precedente comma, potrà avvalersi dei diversi mezzi di comunicazione che la Banca gli metterà eventualmente a disposizione (ad es., apposita procedura sul Sito internet). 4. Se la Banca recede dal Contratto, essa non è tenuta ad ese- guire gli ordini ricevuti dal Cliente dopo che il recesso è dive- nuto operante sulla base della propria comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo. 5. Se il Cliente recede dal Contratto, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente da quando riceve la comunicazione di recesso e prima che il recesso è divenuto operante sulla base della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 6. In deroga a quanto previsto nel comma 2 e 5 del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal Con- tratto, può per iscritto – per disciplinare secondo le proprie esi- genze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti – comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al precedente comma 2, ovvero indicare alla stessa gli ordini che devono essere eseguiti, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace. 7. Il Cliente e la Banca hanno comunque il potere di recedere senza preavviso se è presente un giustificato motivo. 8. In ogni caso l’efficacia del recesso comporta la chiusura del Conto Arancio, previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il pagamento dell’imposta di bollo, di cui al Documento di Sintesi.

  • Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: - Quadro I – Incendio e altri danni materiali. Garantisce il Fabbricato adibito prevalentemente a uso civile contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; è strutturato con una garanzia base obbligatoria ("Incendio") e una serie di coperture facoltative ("Altri danni materiali" - "Eventi eccezionali" - "Fuoriuscita di liquidi""), secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; - Quadro II - Responsabilità Civile. È strutturato con diverse garanzie, secondo quanto indicato al Quadro II delle condizioni di assicurazione, per: 1) garantire l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione alla proprietà del Fabbricato e/o alla conduzione delle parti comuni dello stesso; 2) assicurare, se civilmente responsabile, il risarcimento delle somme che il conduttore delle Unità immobiliari è tenuto a pagare a terzi per danni involontari derivanti dalla conduzione di Unità immobiliari o di Fabbricati unifamiliari; 3) offrire la copertura di “Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro" (R.C.O.); 4) garantire l’amministratore dello stabile indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile, nell’esercizio della propria attività. - Quadro III – Tutela Legale (acquistabile solo in abbinamento alla garanzia "Proprietà del Fabbricato" del Quadro II - Responsabilità Civile). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate al condominio e alla sua manutenzione, con possibilità di scelta tra garanzia Base e garanzia Super, secondo quanto indicato al Quadro III delle condizioni di assicurazione; - Quadro IV - Assistenza. Garantisce prestazioni di aiuto immediato all’Assicurato a tutela dei locali del Fabbricato indicato in Polizza, secondo quanto indicato al Quadro IV delle condizioni di assicurazione;

  • DURATA DEL SERVIZIO Il “Servizio di Cassa” avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data del verbale di avvio della prestazione. L’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere al rinnovo del contratto per altri due anni. Alla scadenza del contratto, l’Aggiudicatario, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: documenti, registri, stampati, sistemi informativi e quanto altro affidatogli, in custodia od in uso. In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsivoglia motivo, l’Amministrazione si impegna, sin da ora, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, obbligandosi - in via subordinata - all’atto del conferimento dell’incarico al Cassiere subentrante, a far assumere a quest’ultimo, tutti gli obblighi inerenti: a. le anzidette esposizioni debitorie; b. gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente; c. le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate Le parti convengono che di comune accordo ed in qualsiasi momento possono apportare alle modalità di espletamento del servizio ogni perfezionamento ritenuto opportuno in base all’esperienza o in relazione alla disponibilità di nuovi mezzi tecnici.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Decorrenza e durata del contratto Il presente Contratto ha effetto a decorrere dalle ore zero del (gg/mm/aaaa) con scadenza alle ore zero del

  • COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. All’IVASS L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. PRIMA DI RICORRERE PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

  • Garanzie e coperture assicurative L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.