COMUNE DI FIRENZE
COMUNE DI FIRENZE
Direzione Cultura e Sport Servizio Sport
STADIO FRANCHI, CENTRO SPORTIVO ASTORI, STADIO RIDOLFI
servizio di manutenzione dei manti erbosi in erba naturale ad uso sportivo
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Committente: COMUNE DI FIRENZE - Direzione Cultura e Sport Dirigente del Servizio Sport: Dott.ssa. Xxxxx Xx Xxxxx Responsabile Unico del Procedimento: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx: Istr. Amm. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Servizio Sport
SOMMARIO
Indice generale
Articolo 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 2
Articolo 2 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 4
Articolo 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI CUI SI COMPONE L’ACCORDO QUADRO 5
Articolo 4 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI 6
Articolo 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ACCORDO QUADRO 6
Articolo 6 - CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE 7
Articolo 7 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO 7
Articolo 8 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO 8
Articolo 9 - SOGGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 8
Articolo 10 - SOGGETTI DELL’APPALTATORE 9
Articolo 11 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE 10
Art. 12 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’INIZIO DEL SERVIZIO 11
Articolo 13- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 11
Articolo 14 - INIZIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 13
Articolo 15 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZI 14
Articolo 16 – REPERIBILIT A’ E TEMPI PER ESEGUIRE GLI INTERVENTI 14
Articolo 17- ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI 14
Art.18 - RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL’ESECUTORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI SERVIZI 15
Articolo 19 - CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L’APPALTATORE 15
Articolo 20 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI 16
Articolo 21 – PAGAMENTI 16
MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI A CANONE 16
MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI EXTRA-CANONE 16
MODALITÀ PAGAMENTO 16
Articolo 23- DANNI DI FORZA MAGGIORE 18
Articolo 24- TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 18
Articolo 25 - SICUREZZA 20
Articolo 26 - SUBAPPALTI 21
Articolo 27 - REVISIONE PREZZI 24
Articolo 28 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 24
Articolo 29- RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE 24
Articolo 30 - ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 25
Articolo 31. PRIVACY 25
Articolo 32. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO 25
Articolo 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensidell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico per l’acquisizione dei servizi di manutenzione dei manti erbosi in erba naturale ad uso sportivo dello Stadio A. Franchi, del Centro Sportivo X. Xxxxxx e dello Stadio atletica X. Xxxxxxx.
Di seguito, si riporta una breve descrizione delle attività sportive svolte nei tre impianti:
• Stadio Xxxxxxx Xxxxxxx
Vi si svolgono le partite dell’ ACF Fiorentina (campionato di serie A maschile e femminile, coppe nazionali e internazionali, ecc) e, saltuariamente, partite della Nazionale di Calcio e della nazionale di Rugby.
• Centro tecnico Xxxxxx Xxxxxx
Ospita gli allenamenti della prima squadra dell’ ACF Fiorentina; le sedute di allenamento durante la stagione sportiva hanno una cadenza quasi giornaliera.
• Stadio atletica Xxxxx Xxxxxxx
Ospita le attività della società di atletica AICS Firenze Marathon.
L’Accordo Quadro in oggetto si caratterizza per una parte di servizi compresi in un canone e una parte di servizi richiesti, a misura, in extra canone dal RUP/Direttore dell’Esecuzione.
Di seguito, sono schematizzate le prestazioni e gli importi previsti nel presente Accordo Quadro.
Importo soggetto a ribasso d'asta | Oneri della sicurezza | To | ale ed | importo a canone extra-canone | ||||
Prestazioni a canone | € | 72.992,00 | € | 1.300,00 | € | 74.292,00 | ||
Prestazioni Extra- Canone | € | 122.008,00 | € | 2.600,00 | € | 124.608,00 | ||
€ | 195.000,00 | € | 3.900,00 | € | 198.900,00 | |||
Tali servizi verranno eseguiti secondo le norme indicate nella Relazione tecnica allegata al presente Capitolato Speciale.
Le attività del presente Accordo Quadro sono finalizzate a:
• mantenere lo stato di perfetta conservazione dei manti erbosi in erba naturale dei campi da gioco in oggetto, attraverso interventi programmati e continuativi di manutenzione;
• ripristinare le parti dei manti erbosi deteriorate e/o rovinate.
Con l’Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili elencate nell’elenco prezzi, la durata dell’Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i Servizi.
Le singole prestazioni di servizi, che saranno di volta in volta individuate dall’Amministrazione, saranno disciplinate con specifici “Contratti Attuativi” il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.
Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e regola quindi i conseguenti Contratti Attuativi.
L’Accordo Quadro ha una durata prevista dall’art. 15 del presente C.S.A. Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro.
La durata dei Contratti Attuativi che verranno eventualmente redatti sarà specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo Contratto Attuativo.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell’Appaltatore, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei Contratti Attuativi.
Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dalla Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta redatti.
Pertanto, l’impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere servizi per un importo inferiore a quello indicato nell’Accordo Quadro.
Con l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro l’impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i servizi che successivamente le saranno richiesti entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’Accordo Quadro stesso.
L’Appaltatore non potrà in nessun modo e per nessun motivo avanzare richieste di compensi o indennizzi qualora la Stazione Appaltante decida di affidare lavorazioni o servizi presso i manti erbosi in oggetto a ditte terze.
Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo Quadro saranno descritti nei rispettivi Contratti Attuativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.
In linea di massima i Contratti Attuativi potranno essere redatti in tre distinte “tipologie”:
− Contratto Attuativo per esecuzione di prestazioni a canone.
Si tratta di un Contratto Attuativo avente ad oggetto le prestazioni a canone.
− Contratto Attuativo per esecuzione di prestazioni per attività extra-canone
Si tratta di un Contratto Attuativo con il quale la Stazione Appaltante stanzia importi destinati alla copertura finanziaria di tutte quelle prestazioni/attività extra-canone richiesti nel corso di validità dell’Accordo Quadro e gestiti tramite Ordini di Intervento. Si tratta della tipologia di Contratto più generico in cui si va ad impegnare una cifra per le esigenze di attività extra canone. Per quanto concerne gli ordinativi specifici, l’ammontare finale potrà essere inferiore alla somma posta a base di gara, in corrispondenza del non verificarsi della totalità delle ipotesi di richiesta e/o della totalità delle prestazioni integrative / opportunità / necessità stimate dalla Stazione Appaltante.
− Contratto Attuativo per attività extra-canone, incluso progetto, con indicazione specifica dell’intervento manutentivo da eseguire.
Si tratta di un Contratto Attuativo con il quale la Stazione Appaltante prevede l’esecuzione di uno specifico intervento manutentivo extra-canone per il quale necessiti la redazione di uno specifico progetto manutentivo elaborato conformemente alla normativa vigente.
I Contratti Attuativi sopra riportati, a seconda delle necessità, potranno contenere una serie di elaborati che, conformemente al D.Lgs 50/2016, potranno svilupparsi in:
- Relazione tecnica ed economica;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Capitolato Speciale d’Appalto o Foglio Patti e Condizioni;
- D.U.V.R.I.
- Cronoprogramma servizi;
- Elaborati grafici.
Il Capitolato Speciale d’Appalto (o Foglio Patti e Condizioni) conterrà, di regola, le seguenti indicazioni:
- l’oggetto degli interventi da eseguire;
- la descrizione e la consistenza dei servizi;
- il luogo interessato dall’intervento;
- l’importo presunto dell’intervento con indicazione delle quote riferite ai servizi ed alla sicurezza e della manodopera;
- il termine per l’ultimazione dei servizi.
L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai Contratti Attuativi.
Articolo 2 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
1. IMPORTO COMPLESSIVO € 195.000,00 oltre € 3.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 198,900,00 al netto dell’IVA.
Si sottolinea che il presente affidamento si configura come “Accordo Quadro” redatto ai sensi art 54 D.Lgs 50/2016 e tiene conto dell’art 11, comma 2 del vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze il quale stabilisce che l’Accordo Quadro è stipulato fino all’importo massimo delle prestazioni stesse (maggiore ribasso corrisponde quindi alla possibilità di effettuare più interventi a parità di somma impegnata). In particolare, i ribassi che si andranno ad ottenere in sede di gara, sia sulle prestazioni a canone che sui servizi extra-canone, potranno quindi essere riutilizzati sia come ulteriori prestazioni a canone (se necessarie) sia come ulteriori servizi extra-canone, sempre entro i limiti dell’importo massimo delle prestazioni stesse.
Per tale motivo l’importo del Contratto corrisponderà esattamente a quello posto a base di gara, precisando che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro è suddiviso tra:
Prestazioni a Canone e Prestazioni extra Canone, come meglio descritte nella Relazione tecnica e nel Piano Dettagliato degli Interventi a canone.
Il prezzario di riferimento è l’Elenco Prezzi Unitari di progetto; nel caso di lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si farà riferimento al “Prezzario dei lavori pubblici della Toscana – Provincia di Firenze” anno 2021.
2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Il Contratto è stipulato parte “a corpo” e parte “a misura” ai sensi delle definizioni di cui all’art. 3 lett. ddddd) ed eeeee) e all’art.59, comma 5-bis del “Codice”.
Ai soli fini della sicurezza, i servizi sono contraddistinti da costi per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, come individuati nella tabella all’art. 1.
L’importo relativo agli oneri per la sicurezza non è oggetto dell’offerta ai sensi dell’articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Gli oneri per la sicurezza sono stati stimati facendo riferimento all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria.
Per quanto riguarda la computazione dei costi della sicurezza compresi nelle prestazioni a canone, si precisa che gli stessi sono già compresi nel prezzo a canone e stimati come nella tabella sopra riportata. Non potranno essere oggetto di variazione.
Per quanto riguarda la computazione dei costi della sicurezza extra- canone si precisa che gli stessi saranno calcolati stimando gli specifici apprestamenti dettati dal tipo di lavorazione o dalla condizione di lavoro per l’esecuzione degli interventi in sicurezza, indicativamente corrispondenti al 2% dell’importo dei servizi.
L’eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:
− se positiva non sarà riconosciuta ed impiegata nell’Accordo Quadro;
− se negativa troverà copertura nell’importo dei servizi a base di gara e non verrà assoggettata al ribasso offerto in sede di gara.
Si precisa che la computazione delle prestazioni a Canone poste a base di gara è stata effettuata sulla base degli elementi riportati nell’Allegato “Piano Dettagliato degli Interventi”
Ai sensi art 59 c.5 bis D.Lgs. 50/5016 per le prestazioni a misura previste nei servizi extra-canone (salvo quanto sopra riportato) il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei servizi eseguiti. Per le prestazioni a misura il Contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura.
Fermo restando quanto stabilito dall’ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioè che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica la stima dell’incidenza della manodopera (come da tabella sottostante), per le Prestazioni a Canone nel 25% e per i servizi extra canone nel 25%.
Incidenza del costo della manodopera:
Importo soggetto a ribasso d'asta | Oneri della sicurezza | Totale importo a canone ed extra- canone | % manodopera | Importo manodopera | |||||
Prestazioni a canone | € | 72.992,00 | € | 1.300,00 | € | 74.292,00 | 25,00% | € | 18.573,00 |
Prestazioni extra- canone | € | 122.008,00 | € | 2.600,00 | € | 124.608,00 | 25,00% | € | 31.152,00 |
€ | 195.000,00 | € | 3.900,00 | € | 198.900,00 | € | 49.725,00 |
Le lavorazioni del presente Accordo Quadro non rientrano nel disposto dell’art. 43, comma 4, del Regolamento (D.P.R. 207/2010 ss. mm.).
Articolo 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI CUI SI COMPONE L’ACCORDO QUADRO.
Richiamando espressamente quanto riportato nella Relazione Tecnica allegata, l’Accordo Quadro ha come oggetto l’esecuzione delle seguenti prestazioni manutentive:
− “Servizi compresi nel canone”
− “Interventi di manutenzione a richiesta (extra-canone)”
In particolare, si prevede l’esecuzione di manutenzione ordinaria volta a:
• effettuare attività manutentiva a canone come riportato nel “Piano Dettagliato degli Interventi”
• Effettuare attività manutentiva in extra-canone secondo le richieste del RUP/Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Le prestazioni richieste saranno oggetto di Contratti Attuativi la cui esecuzione verrà disposta dal RUP/Direttore dell’Esecuzione del contratto in funzione delle varie esigenze dell’Amministrazione Comunale.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l’Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.
Pertanto, l’Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali ed operativi, eseguendo gli interventi di manutenzione per mantenere i manti erbosi ad uso sportivo in perfetto stato di conservazione.
L’Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Articolo 4 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI
1. L’appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito anche “Capitolato”), è regolato dal D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a SERVIZI, servizi e forniture” xx.xx. (di seguito anche “Codice”); dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 xx.xx. (di seguito anche “Regolamento”), per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del D.Lgs. 50/2016; dalla Legge Regionale
n. 38 del 13 luglio 2007 xx.xx. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”; dall’“Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”, sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019; dalle linee guida emanate dall’A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 50/2016; è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l’Appaltatore, con la firma del Contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse.
Articolo 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ACCORDO QUADRO
1. Con la sottoscrizione dei Contratti Attuativi basati sull’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario:
− assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilità dell’Aggiudicatario riguarda sia l’oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l’incolumità del personale dell’Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;
Articolo 6 - CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
1. Fanno parte integrante del Contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il presente Capitolato Speciale e:
b) Relazione Tecnica
c) Piano Dettagliato degli Interventi a canone
d) Planimetrie
e) Elenco Prezzi Unitari di progetto;
d) Prezzario dei lavori pubblici della Toscana anno 2021;
e) D.U.V.R.I. base;
f) le polizze di garanzia.
I suddetti documenti possono non essere materialmente allegati, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati da entrambe le parti, fatto salvo il Capitolato Speciale d’Appalto e l’Elenco Prezzi Unitari.
2. Ai sensi dell’art. 32 co. 7 del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
3. Qualora successivamente alla stipulazione del Contratto le verifiche disposte ai sensi del D.Lgs. 159/2011 diano esito negativo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall’“Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019.
4. Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, la mancata disponibilità dell’Appaltatore alla stipulazione del Contratto comporta la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice.
5. In nessun caso si procede alla stipulazione del Contratto se il Responsabile del Procedimento e l’Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione del Servizio.
Articolo 7 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO
1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
2. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
4. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di Contratto, fermo restando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, l’Appaltatore rispetterà nell’ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d’Appalto - Elenchi Prezzi Unitari allegati al Contratto.
5. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al RUP/ Direttore dell’esecuzione.
Articolo 8 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO
1. Secondo quanto disposto dall’art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall’esecuzione del presente Accordo Quadro possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25 comma 2, della Legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l’attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.
2. Ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione Comunale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al R.U.P.. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all’Amministrazione Comunale se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del R.U.P., al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
3. In ogni caso l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto con questo stipulato.
4. E’ consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del rapporto di subappalto.
Articolo 9 - SOGGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’esecuzione del presente Accordo Quadro è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del Direttore dell’Esecuzione del contratto. In caso di avvalimento, il Responsabile Unico del Procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di Contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto d’appalto.
2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante individua, su proposta del R.U.P., un Direttore dell’Esecuzione che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più Direttori Operativi.
3. Il Direttore dell’Esecuzione, con l’ufficio di direzione, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché il Servizio sia eseguito a regola d’arte ed in conformità al Contratto. Il Direttore dell’Esecuzione ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dell’esecuzione ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto. Il Direttore dell’Esecuzione ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei prodotti e dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche tecniche. Al Direttore dell’Esecuzione fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’Esecutore e del Subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del Piano dettagliato degli Interventi;
c) provvedere alla segnalazione al Responsabile del Procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’Esecutore, delle norme in materia di subappalto.
4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il Direttore dell’esecuzione nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei servizi da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dell’esecuzione. Ai direttori operativi possono essere affidati dal Direttore dell’esecuzione, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l’esecutore svolga tutte le operazioni previste dall’appalto;
b) programmare e coordinare le attività;
c) direzione di servizi specialistici.
5. Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dell’esecuzione, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei servizi, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione e stabilisce, in relazione all’importanza dei servizi, la periodicità con la quale il Direttore dell’esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività e sull’andamento dei servizi svolti. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. al Direttore dell’esecuzione resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’Appalto.
6. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dell’esecuzione all’Appaltatore. L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal Direttore, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L’Esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di Contratto e di Capitolato. L’Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all’ordine impartito.
7. L’Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture l’accesso alla zona dei servizi e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l’espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
8. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dall’art. 101 D.Lgs. 50/2016 e dalla L.R. n. 38/2007.
Articolo 10 - SOGGETTI DELL’APPALTATORE
1. I soggetti responsabili dell’Appaltatore sono:
− “Responsabile della Commessa” (Interfaccia unica verso la Stazione Appaltante);
− “Responsabile Tecnico per i Servizi compresi nel canone”;
− “Responsabile Tecnico per i Servizi extra-canone”.
2. Il “Responsabile della Commessa” è il responsabile dell’Appaltatore, di cui ha la piena rappresentatività (sulla base delle deleghe a lui conferite dall’Appaltatore), cui compete la direzione del complesso delle attività operative ed organizzative per la gestione del Contratto.
Il Responsabile della Commessa assume la responsabilità amministrativa (nonché le relative responsabilità giuridiche) della regolare esecuzione dei servizi affidati con l’appalto in oggetto nonché dell’osservanza di tutte le norme contrattuali e di tutte le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.
Figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del Contratto relativo all’affidamento delle prestazioni di conduzione, gestione e manutenzione. Egli assume la responsabilità del rispetto degli obblighi contrattuali, dei livelli di servizio stabiliti, del buon andamento dei servizi nonché dell’osservanza di tutte le norme contrattuali e delle disposizioni impartite.
Al Responsabile della commessa sono, in particolare, delegate le funzioni di:
− programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nell’appalto sia a canone che extra-canone, e quindi anche la raccolta e fornitura alla Stazione Appaltante delle informazioni e della reportistica necessaria al monitoraggio delle performance conseguite, incluse tutte le attività tecniche di cui ai “Servizi compresi nel canone”;
− gestione di richieste, segnalazioni e problematiche gestionali sollevate dalla Stazione Appaltante inerenti l’Appalto;
− supervisione del processo di fatturazione delle prestazioni;
− supervisione delle attività relative all’adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti della Stazione Appaltante per quanto di competenza;
− responsabile dei rapporti con gli utenti delle strutture;
3. Il “Responsabile Tecnico ” è il responsabile tecnico dell’Appaltatore, dotato di adeguate competenze professionali, cui compete la direzione del complesso delle attività tecniche, ovvero i “Servizi compresi nel canone”.
Il Responsabile Tecnico assume la responsabilità tecnica (nonché le relative responsabilità giuridiche) della regolare esecuzione dei Servizi compresi nel canone affidati con l’appalto in oggetto nonché dell’osservanza di tutte le norme contrattuali e di tutte le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.
Al Responsabile tecnico sono, in particolare, delegate le funzioni di:
− programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività tecniche di cui ai ”Servizi compresi nel canone”;
− gestione di richieste, segnalazioni e problematiche tecniche sollevate dalla Stazione Appaltante inerenti l’Appalto;
Al Responsabile tecnico sono, in particolare, delegate le funzioni di:
− programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività manutentive previste nell’appalto sia a canone che extra-canone;
− gestione di richieste, segnalazioni e problematiche operative sollevate dalla Stazione Appaltante inerenti l’Appalto;
− responsabile dei rapporti con gli utenti dei manti erbosi;
− gestione di richieste, segnalazioni e problematiche operative sollevate dalla Stazione Appaltante inerenti l’Appalto.
Articolo 11 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE
1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell’Amministrazione Appaltante.
Art. 12 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’INIZIO DEL SERVIZIO
1. Prima dell’inizio del servizio l’Appaltatore deve consegnare al Direttore dell’Esecuzione la seguente documentazione:
a) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 13 del presente Capitolato;
b) D.U.R.C. che, ai sensi del Decreto n. 69/2013, deve essere acquisito / posseduto dalla Stazione Appaltante nei termini previsti dall’art. 31 co5 del citato Decreto n. 69/2013
c) Aggiornamento e sottoscrizione del D.U.V.R.I.
1. L’Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R. n. 38/2007 nonché dall’art. 90, comma 9, lett. a), X.Xxx. 81/2008. A tal fine, prima dell’inizio del servizio deve presentare:
− la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R. n. 38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima. L’eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente Azienda A.S.L. per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
− l’ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, punto 1, D.Lgs. 81/2008.
1. In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all’art. 6, ultimo comma, del presente Capitolato.
Articolo 13- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A) FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE
1. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei servizi. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei servizi, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei servizi non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applica l’art. 35, comma 18 del Codice.
B) GARANZIA DEFINITIVA
2. L’esecutore del Contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 da parte di questa Amministrazione, che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
4. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell’Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
6. La garanzia deve permanere fino alla verifica di conformità e comunque non oltre 12 mesi dall’ultimazione dei servizi e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall’art. 103 co.5 del Codice.
7. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co.9 dell’art. 103 del Codice.
8. Come previsto dall’art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall’art. 93, comma 7 del Codice.
C) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE
9. Almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di assicurazione per Responsabilità Civile per fatti colposi errori od omissioni causati dall’aggiudicatario o da persone a cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività comprese nel presente appalto ed in particolare per il trasferimento da parte del Committente della custodia manutentiva del patrimonio immobiliare ai sensi art. 2051 e 2043 del Codice Civile.
Tale polizza deve tenere indenne l’Assicurato (l’Appaltatore) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.
La Ditta aggiudicataria dovrà, pertanto, stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile - dedicata al presente appalto - per danni a persone e/o cose a tutela di tutti i rischi derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente Capitolato, con i seguenti massimali minimi:
• Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): € 2.500.000,00 unico per sinistro;
• Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera (R.C.O.): € 2.500.000,00 unico per sinistro. Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
• il Comune, i suoi dipendenti ed Amministratori dovranno essere considerati terzi;
• rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi dipendenti ed Amministratori;
• R.C. personale dei dipendenti e/o collaboratori;
• danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o da lui detenute;
• danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o SERVIZI;
• danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
• danni derivati da violazioni del D.Lgs. 81/2008;
• danni derivanti da violazioni del D.Lgs. 196/03;
• danni derivanti da interruzione e/o sospensione dell’attività.
Il Contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intero periodo di durata del servizio affidato, pertanto per 12 mesi dalla consegna del servizio, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell’inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare.
Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell’Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.
L’Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.
Articolo 14 - INIZIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il R.U.P. autorizza il Direttore dell’esecuzione a far iniziare il servizio dopo la sottoscrizione del Contratto e dopo che questo è divenuto efficace. L’inizio del servizio deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipula del Contratto, provvedendo alla redazione di apposito “Verbale di inizio del servizio” in doppio originale.
2. Qualora vi siano ragioni di urgenza, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell’esecuzione a far iniziare il servizio subito dopo l’aggiudicazione definitiva.
3. Il Direttore dell’esecuzione comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei servizi munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dell’esecuzione fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal Direttore dell’esecuzione l’Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e all’incameramento della cauzione.
5. L’inizio del servizio deve risultare da apposito Verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore e dalla data di tale Verbale decorre il termine utile per il compimento delle prestazioni o dei servizi.
6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l’Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall’art. 18 del presente Capitolato.
7. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal medesimo art. 18 del presente Capitolato. La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze
previste dal presente xxxxx, qualora il ritardo nella consegna dei servizi superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
8. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
9. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti del presente articolo, il R.U.P. ha l’obbligo di informare l’Autorità.
Articolo 15 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZI
L’Accordo Quadro ha una durata di 12 mesi, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo stesso.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può ordinare il singolo Contratto Attuativo.
L’esecuzione degli interventi di manutenzione è regolamentata all’interno dei singoli Contratti Attuativi, i cui termini di avvio sono regolati ai sensi della vigente normativa in materia.
Gli interventi avranno pertanto inizio con la redazione di un Contratto Attuativo basato sull’Accordo Quadro.
Articolo 16 – REPERIBILIT A’ E TEMPI PER ESEGUIRE GLI INTERVENTI
Lo scopo principale della Reperibilità (che riguarderà interventi manutentivi d’urgenza sui manti erbosi) è la risoluzione di emergenze e l’eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere la qualità dei manti erbosi oggetto del Contratto.
In particolare, si richiede un tempo d’intervento inferiore alle 12 ore dall’ordine di servizio del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Articolo 17- ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI
1. 0.Xx richiama integralmente la Relazione tecnica e gli elaborati di progetto, ribadendo che l’importo complessivo dell’Accordo Quadro è suddiviso tra Prestazioni a Canone e Prestazioni Extra-Canone, come meglio evidenziato all’art 2. Le Prestazioni a Canone hanno un costo annuo fisso. Le Prestazioni Extra-Canone saranno computate a misura o in economia.
2. La relazione tecnica chiarisce quali siano le attività compensate con il canone e quali le attività extra-canone che comporteranno una effettiva contabilizzazione per il pagamento del corrispettivo dei servizi manutentivi stessi.
3. La Direzione potrà procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione dei servizi compiuti.
4. Gli interventi di manutenzione ordinati tramite i Contratti Attuativi basati sull’Accordo Quadro verranno contabilizzati con le seguenti modalità:
• a misura: tutti gli interventi che rientrano nell’ambito della manutenzione;
• in economia: interventi non suscettibili di contabilizzazione a misura, consistenti essenzialmente in prestazioni di mano d’opera.
1. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli interventi di manutenzione a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare le prestazioni compiute sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, Relazione tecnica e documenti allegati.
2. La contabilizzazione degli interventi di manutenzione sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Aggiudicatario sui prezzi dell’Elenco Prezzi Unitari, allegato della documentazione a base di gara.
Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante dell’Aggiudicatario e il Direttore dell’esecuzione.
Art.18 - RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL’ESECUTORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI SERVIZI
1. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’Appaltatore dal Contratto per ritardo nella consegna dei servizi attribuibile a fatto o colpa della Stazione Appaltante ai sensi del precedente art. 14, comma 6 del Capitolato, l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali di bollo, registro e della copia del Contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto:
a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;
2. Ove l’istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, questo ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal “Programma Operativo degli Interventi” nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei servizi.
3. Oltre alle somme espressamente previste nei due commi che precedono, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’Esecutore.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo comma del presente articolo, debitamente quantificata, è inoltrata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del secondo comma del presente articolo è formulata, a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel “Verbale di consegna” dei servizi e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all’articolo 190 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 19 - CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L’APPALTATORE
1. Il Direttore dell’Esecuzione o l’Appaltatore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del servizio; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all’Appaltatore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dell’Esecuzione redige in contraddittorio con l’Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso, copia del verbale è comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell’Esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale che è inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.
Articolo 20 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI
1. Qualora nella esecuzione dei servizi avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell’esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del Procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione Appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’Appalto.
3. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Articolo 21 – PAGAMENTI
1.I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti Attuativi redatti nell’ambito dell’Accordo Quadro. Gli stessi potranno essere relativi a prestazioni a canone o prestazioni extra-canone secondo quanto già specificato nel presente C.S.A. e nella Relazione Tecnica. Per ogni singolo Contratto Attuativo si potranno avere le due modalità di pagamento di seguito elencate, salvo diverse indicazioni nei contratti stessi.
MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI A CANONE
Per ogni singolo Contratto Attuativo definito per Prestazioni a Canone, il pagamento avverrà in n. 6 rate eguale importo al termine di ogni bimestre.
Si precisa che l’avvio dei bimestri coincide con l’inizio del servizio, ovvero con la data del “Verbale di avvio del servizio”.
MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI EXTRA-CANONE
Per ogni singolo Contratto Attuativo di Prestazioni Extra-Canone, in corso d’opera, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto sulla base del raggiungimento dell’importo stabilito all’interno del singolo contratto attuativo, mentre la rata di saldo sarà corrisposta al termine del singolo Contratto Attuativo.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il proprio regime fiscale, in relazione all’attività in oggetto dell’appalto, in sede di presentazione dell’offerta economica.
Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Cultura e Sport, Servizio Sport, P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi – Xxxxxx X. Xxxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxx, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse.
Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall’Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).
Le fatture bimestrali, in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
• Codice IPA: F2BGES( per fatture intestate alla Direzione Cultura e Sport);
• Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
• Codice Cig: xxxxxxxx
• Numero dell’impegno o degli impegni;
• Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell’impegno;
• Dizione “Scissione dei pagamenti” di cui all’ art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non
1.L’Appaltatore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento manutentivo preventivo e programmato, di ripristino e/o riparazione e/o richiesto, oltre ai “Servizi compresi nel canone”, venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato e negli elaborati di progetto, in particolare dal “Piano Dettagliato degli Interventi” .
La metodologia applicata prevede che l’importo delle penali venga trattenuto sul corrispettivo per attività a canone ed extra-canone dovuto e fatturato.
2.Penali specifiche
Verranno applicate penali da parte della Stazione Appaltante nel caso di:
Rif. | Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale | Valore penale |
a) | Esecuzione incompleta degli interventi elencati nel Piano Dettagliato degli interventi. | Verranno detratti gli importi delle operazioni non eseguite. |
b) | Mancato rispetto della tempistica prevista dalla Stazione Appaltante (secondo le indicazioni dell’Ordinativo) per l’esecuzione di ogni di manutenzione su ordinativo | € 250,00 per ogni giorno di ritardo per ciascun intervento richiesto dal direttore dell’esecuzione. |
c) | Mancata effettuazione della “Manutenzione Preventiva e Programmata” di cui al P.D.I. entro 10 giorni rispetto ai tempi |
3.Per i casi di inadempienza non previsti nella suddetta tabella, riferiti alle prescrizioni contrattuali, qualora gli stessi recassero grave pregiudizio all’erogazione delle prestazioni manutentive dell’appalto, la Stazione Appaltante e/o il Comune di Firenze potranno, a loro giudizio insindacabile, applicare ulteriori penalità calcolate in base al danno subito.
4. L’applicazione di tutte le penali di cui sopra avviene mediante detrazione delle somme dovute dalle stesse in seguito alla fatturazione periodica; resta fermo il diritto della Stazione Appaltante all’eventuale risarcimento dei danni.
5. La Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto in caso di cessione a terzi o subappalto non autorizzato.
6. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate risulti superiore al 10% dell’importo contrattuale dell’Accordo Quadro o al 10% dell’importo del singolo Contratto Attuativo, sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto in danno.
Resta altresì fermo il diritto della Stazione Appaltante di risolvere in danno il Contratto in caso di comportamenti negligenti dell’Appaltatore che rechino grave pregiudizio nei confronti dell’utenza.
7.E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Esecutore.
8.L’ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall’art. 108, comma 4, D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del Contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla Stazione Appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.Lgs. 50/2016.
0.Xx penale relativa all’ultimazione dei servizi verrà detratta dal conto finale.
10.L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.
Articolo 23- DANNI DI FORZA MAGGIORE
1. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dell’esecuzione entro tre giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
2. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei servizi, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
3. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 4, il Direttore procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, all’accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore;
e) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
4. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei Servizi necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Articolo 24- TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
1. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni o i Servizi oggetto del presente Capitolato con l’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, restando a suo carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei luoghi di lavoro.
A) TUTELA RETRIBUTIVA
2. L’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i Servizi costituenti oggetto del presente Contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore fino al pagamento della rata di saldo, anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell’Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
3. Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto ai co. 4 e 6 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e in caso di inadempimento - verificato con le modalità previste dal co. 6 del medesimo art. 30 del D.Lgs. 50/2016 - la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
4. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’Appaltatore conferisce all’Amministrazione Comunale il diritto di valersi della cauzione – di cui all’art.103, co.1, D.Lgs. 50/2016.
B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA
5. L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei servizi, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
6. L’Appaltatore deve esibire al Direttore dell’esecuzione, prima della data del Verbale di consegna dei Servizi, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.
7. Prima di emettere i certificati di pagamento degli Stati di Avanzamento dei servizi, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore dell’esecuzione e la Stazione Appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa attraverso l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’esecuzione opera una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei servizi; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell’Affidatario o del Subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di Pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
9. Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore conferisce all’Amministrazione Comunale il diritto di valersi della cauzione di cui all’art. 103, co.1, D.Lgs. 163/2006 ss. mm. 50/2016. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
10. Qualora la Stazione Appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all’Impresa l’inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore dell’esecuzione procede ad immediata denuncia dell’illecito all’Ispettorato del Lavoro.
11. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.
12. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte
consecutive, il Direttore dell’esecuzione redige una relazione particolareggiata per il Responsabile del Procedimento. La mancata ottemperanza dell’Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del Contratto. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.
1. L’appaltatore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L’appaltatore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.
L’appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.
L’appaltatore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall’Affidatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
Il Comune è pertanto esonerato:
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio;
-da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari.
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed
antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.
1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente Contratto; è ammesso il subappalto delle opere o dei servizi indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla quota del 40 per cento dell’importo complessivo del Contratto di appalto. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’Appalto.
2. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve presentare apposita istanza al R.U.P. con allegata la documentazione prevista dall’art.105, commi 7,9, 17 e 18, del D.Lgs. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il Contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’“Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”, sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa vengono applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx.
5. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle prestazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla Stazione Appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del Contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del Subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del Contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del Contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull’importo del Contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel Contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la Stazione Appaltante non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore corrisponde alle Imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del
controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel Contratto di subappalto.
8. Il Subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.
n. 38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a) X.Xxx. 81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R. n. 38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.
9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi affidato o di importo inferiore a
100.000 € il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente Azienda Sanitaria Locale per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice.
12. La Stazione Appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del Subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui le prestazioni siano in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:
− i Contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera;
− i Contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro;
− i Contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del Subcontratto.
In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105, comma 2, D.Lgs. 50/2016.
1. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i Subcontratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del Subcontratto.
2. Il Direttore dell’esecuzione ha il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei Subcontratti dal novero dei Subappalti.
3. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
4. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 21 Capitolato, la Stazione Appaltante procede al pagamento delle rate dei servizi o della rata finale solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei Subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento delle rate, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e di tutti i Subappaltatori.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente del Subappaltatore o dei soggetti titolari di Subappalti, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di Pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, il Comune di Firenze non provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto, l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del Subappaltatore, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b), la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L. 11/11/2011 n. 180 xx.xx. Qualora l’Appaltatore motivi il mancato pagamento del Subappaltatore con la contestazione della regolarità dei SERVIZI da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dell’esecuzione, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione e, per la parte residua, procede al pagamento del Subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice.
7. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore l’importo dei SERVIZI dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il Subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. 50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del Subappaltatore e qualora la natura del Contratto lo consenta.
8. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
9. L’esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il Contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i Subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i Subcontraenti, comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche all’importo del Contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del Subcontratto. È altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del Subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105, D.Lgs. 50/2016.
Articolo 27 - REVISIONE PREZZI
1. Il rischio dell’esecuzione delle prestazioni è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 C.C., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato.
2. E’ possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente Appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell’Appaltatore.
Articolo 28 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione dei servizi appaltati in conformità alle migliori regole dell’arte, della rispondenza di detti servizi e parti di essi alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
2. E’ obbligo dell’Appaltatore adottare, nell’esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Codice e dal presente Capitolato.
Articolo 29- RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore che non conduce i servizi personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto scritto, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei servizi a norma del Contratto.
2. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l’Amministrazione Comunale, previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.
4. Al “Responsabile della Commessa” (Interfaccia unica verso la Stazione Appaltante) di cui all’art. 10 comma 2 del presente Capitolato, sono, in particolare, delegate le funzioni di:
− programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nell’appalto sia a canone che extra-canone, e quindi anche la raccolta e fornitura alla Stazione Appaltante delle informazioni e della reportistica necessaria al monitoraggio delle performance conseguite, incluse tutte le attività tecniche di cui ai “Servizi compresi nel canone”;
− gestione di richieste, segnalazioni e problematiche gestionali sollevate dalla Stazione Appaltante inerenti l’Appalto;
− supervisione del processo di fatturazione delle prestazioni;
− supervisione delle attività relative all’adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti della Stazione Appaltante per quanto di competenza;
− responsabile dei rapporti con gli utenti delle strutture;
− prendere in consegna ed in custodia manutentiva tutti i beni artt. 2051 e 2043 Codice Civile.
3. Al “Responsabile Tecnico per i Servizi ” di cui all’art. 10 comma 3 del presente Capitolato, sono, in particolare, delegate le funzioni di:
− programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività tecniche di cui ai “Servizi compresi nel canone”;
− prestazione professionale di redazione della certificazione e/o verifica di conformità e/o corretta posa in opera ove normativamente prevista;
− prestazione professionale di presentazione dell’aggiornamento catastale laddove siano eseguiti degli interventi (nell’ambito del presente Appalto) che introducono delle modifiche di rilievo ai fini catastali e di verifica dello stato di fatto catastale;
− gestione di richieste, segnalazioni e problematiche tecniche sollevate dalla Stazione Appaltante inerenti l’Appalto;
Articolo 30 - ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205, 208 e 211 del D.Lgs. 50/2016. È esclusa la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016.
2. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal Contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il Contratto è stato stipulato.
L’aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.
Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal d.lgs. 196 del 30.6.2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché sé stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio.
A tal fine, il soggetto aggiudicatario dovrà fornire il nominativo della persona che verrà nominata dall’Amministrazione Comunale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all’attività svolta, acquisendone le derivanti responsabilità. Pertanto, il Responsabile del trattamento dovrà fornire le necessarie garanzie per la messa in atto delle misure tecniche ed organizzative adeguate, nonché garantire la tutela dei diritti dell’interessato.
Inoltre, dovrà designare quali autorizzati al trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvale. L’aggiudicatario si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l’Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. In caso di mancata comunicazione verrà nominato quale Responsabile esterno per la privacy il Legale Rappresentante dell’aggiudicatario.
Articolo 32. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento