Sicurezza Clausole campione

Sicurezza. 6.1 Il Responsabile supporterà il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. dal 32 al 36 del Regolamento UE 2016/679. 6.2 In caso di violazione dei dati (Data Breach) o supposta tale, il Responsabile informa il Titolare, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, anche qualora la violazione avvenga nella sfera di controllo di un suo eventuale sub-responsabile, mediante la comunicazione a , contenente almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali, delle probabili conseguenze della violazione e delle misure proposte o adottate dal Responsabile per porvi rimedio e, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Il Responsabile inoltre collabora attivamente con il Titolare per l’individuazione di rimedi, oltre che per gli obblighi di comunicazione verso l’Autorità di Controllo e/o gli Interessati, ai sensi dell’art. 34 del GDPR. 6.3 Al termine del Trattamento il Responsabile restituirà i dati personali eventualmente detenuti al Titolare concordando per iscritto le modalità di restituzione o in alternativa, su istruzione del Titolare, distruggerà tali dati. Qualora il Responsabile ritenga di dover conservare copia dei dati affidatigli per eventuali obblighi di legge o tutela giuridica, dovrà adottare le misure di sicurezza necessarie indicate dal Titolare (che possono comprendere cifratura e pseudonimizzazione, se necessario) e cancellare e/o distruggere i dati all’esaurimento della finalità. La distruzione o cancellazione avverranno dando al Titolare opportuna evidenza formale. 6.4 Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di conformità al Regolamento UE 2016/679 e consente le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato, singolarmente o congiuntamente ad altri Titolari, e comunque alla presenza di un incaricato del Responsabile. Tali ispezioni devono compiersi con modalità tali da: A. Non pregiudicare la sicurezza e la riservatezza dei dati (e dei relativi trattamenti) dei quali sono “titolari” il Responsabile ovvero altri Titolari; B. Non interferire con il normale e corretto svolgimento dell’attività del Responsabile; C. Non pregiudicare la riservatezza dell’organizzazione aziendale e commerciale del Responsabile. 6.5 Il Responsabile si impegna a tenere presso di sé il registro dei trattamenti effettuati per conto del Titolare ...
Sicurezza. Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008. Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi, nonché agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011. In particolare, entro quindici giorni dalla richiesta e comunque prima della consegna del servizio, Il Concessionario è tenuto a presentare obbligatoriamente tutta la documentazione necessaria e sufficiente per verificare l’adempimento degli obblighi inerenti alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria del personale impiegato negli impianti sportivi in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di prevenzione incendi (per i lavoratori designati come addetti antincendio) e di primo soccorso (per i lavoratori designati come addetti pronto soccorso). Il Concessionario è obbligato a fornire al Comune il Documento Valutazione Rischi (D.V.R.) delle proprie attività. Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di calamità) e l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze. Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a totale carico del Concessionario L’attività non comporta rischi di interferenze (art. 26, c. 5, D.Lgs. n. 81/2008 e Determinazione n. 3 del 05/03/2008 «Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture» dell' Autorità Anticorruzione. Si specifica che eventuali interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune saranno effettuati in orario diverso da quello di utilizzo da parte del Concessionario per l’erogazione del servizio.
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attività.
Sicurezza. Il lavoratore sarà comunque informato sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (DLgs n.626/94) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile della sicurezza dell’Azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In ogni caso, ai sensi dell'art.5 del DLgs n.626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
Sicurezza. L’ETS garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei Volontari e degli altri soggetto ad esso afferenti ai sensi di quanto previsto dal CTS e nel rispetto delle norme sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) che l’ETS dichiara espressamente di conoscere ed applicare, compatibilmente con la propria natura giuridica e la propria organizzazione. In particolare l’ETS si impegna a garantire: - l’adozione di tutte le misure atte alla verifica della idoneità del volontario ai sensi del D.lgs 81/08 e, in particolare, l’idoneità al rischio biologico, ai fini dell’espletamento dell’attività; - l'utilizzo di attrezzature di lavoro (eventuali) e personali (DPI) idonee e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente; - la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici. L’Azienda fornisce ai Volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza, per il tramite del referente/Coordinatore/Direttore della struttura/U.O./Servizio, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i Volontari sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, adottate in relazione alla loro attività. L’Azienda adotta le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei Volontari/altri soggetti e le attività che si svolgono nell’ambito della medesima struttura, ai sensi dell’art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. n. 81/2008.
Sicurezza. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare: • ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS; • l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui ...
Sicurezza. 1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D. lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di Rulex assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitanti presso le proprie sedi. 2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Rulex ospitato nei locali dell’Università. 3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della Convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saran- no individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con auto- nomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accor- di stessi.
Sicurezza. Il Fornitore è tenuto a provvedere alle coperture assicurative di legge per tutto il personale reso disponibile. Tale personale dovrà uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della fornitura, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 di tale Decreto nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza), che potrà richiedere il soddisfacimento di obblighi formativi specifici. Il soddisfacimento di tali obblighi sarà a totale carico del Fornitore e costituirà prerequisito per l'avvio delle attività da parte di ciascuna delle unità di personale da esso rese disponibili. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria per tali unità di personale sono a carico del Fornitore, che si attiverà integrando ove necessario i protocolli in base agli eventuali rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Non essendo a priori possibile valutare in che tempi e luoghi saranno svolti gli interventi relativi ai servizi richiesti dal presente disciplinare, non si può escludere l'insorgenza di rischi dovuti ad interferenza nell’operatività presso le server farm di Ateneo. In considerazione della natura della presente fornitura, si valuta che tali rischi siano eliminabili attraverso la delimitazione delle aree di lavoro. Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, si rimanda a quanto specificato all’Art.2.
Sicurezza. (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) Noleggi di mezzi e servizi di protezione collettiva Noleggi per organizzazione del cantiere Prodotti per opere provvisionali previste nel PSC Prodotti per organizzazione del cantiere
Sicurezza. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.