Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Professionale
postaprotezione albo new
Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Professionale
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
postaprotezione albo new
Il Gruppo Assicurativo Poste Vita è lieto di invitarvi a casa vostra.
(Non è necessario confermare.)
TI ASPETTIAMO ONLINE NELLA NUOVA AREA RISERVATA INTERAMENTE DEDICATA A TE, UNO SPAZIO DOVE POTER CONSULTARE E VERIFICARE LA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. OVUNQUE TI TROVI, NELLA MASSIMA SICUREZZA, 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7.
Nella nuova area riservata potrai:
Esaminare le condizioni contrattuali sottoscritte.
Controllare le coperture assicurative e lo stato delle tue pratiche.
Verificare lo stato dei pagamenti dei premi e relative scadenze.
Visualizzare e modificare i tuoi dati di attivazione.
Consultare la corrispondenza e le certificazioni.
Utilizzare strumenti innovativi per conoscere l’adeguatezza del tuo profilo assicurativo
nel tempo.
Ottenere l’accesso all’Area Clienti e agli strumenti dedicati è semplice: basta registrarsi su xxx.xxxxxxxxx.xx o xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx
e inserire i dati richiesti con pochi clic.
VIENI A SCOPRIRE LA TUA AREA RISERVATA: È SEMPLICE, VELOCE E CONVIENE.
Per informazioni:
000.00.00.00 xxxxxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx
Indice
Nota Informativa PAG. | 1/7 |
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE PAG. | 1/7 |
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO PAG. | 1/7 |
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI PAG. | 4/7 |
GLOSSARIO PAG. | 6/7 |
Condizioni di Assicurazione PAG. | 1/17 |
Art. 1 - Informazioni generali PAG. | 1/17 |
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Altre assicurazioni PAG. | 1/17 |
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio PAG. | 1/17 |
Art. 1.3 - Durata e proroga dell’assicurazione PAG. | 2/17 |
Art. 1.4 - Retroattività illimitata PAG. | 3/17 |
Art. 1.5 - Studio misto. PAG. | 3/17 |
Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro PAG. | 3/17 |
Art. 1.7 - Foro competente e procedimento di mediazione PAG. | 3/17 |
Art. 1.8 - Modifiche del contratto di assicurazione PAG. | 3/17 |
Art. 1.9 - Aggravamento e diminuzione del rischio PAG. | 3/17 |
Art. 1.10 - Oneri fiscali PAG. | 3/17 |
Art. 1.11 - Estensione territoriale PAG. | 3/17 |
Art. 1.12 - Legge applicabile e rinvio PAG. | 4/17 |
Art. 1.13 - Prescrizione PAG. | 4/17 |
Art. 1.14 - Rinuncia al diritto di rivalsa PAG. | 4/17 |
Art. 1.15 - Reclami PAG. | 4/17 |
Art. 1.16 - Comunicazioni PAG. | 4/17 |
Responsabilità Civile Professionale - Area Tecnica Art. 2 - Oggetto dell’assicurazione - Clausola Claims Made PAG. | 5/17 |
Art. 3 - Esclusioni PAG. | 5/17 |
Art. 4 - Postuma PAG. | 6/17 |
Art. 5 - Penalità Fiscali PAG. | 7/17 |
Art. 6 - Obblighi delle parti in caso di Richiesta di Risarcimento PAG. | 7/17 |
Art. 7 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali PAG. | 7/17 |
Art. 8 - Casi di cessazione dell’assicurazione PAG. | 8/17 |
Art. 9 - Condizioni particolari sempre operanti PAG. | 8/17 |
Art. 9.1 - Perdita documenti e valori PAG. | 8/17 |
Art. 9.2 - D.lgs. 81/2008 (Sicurezza del lavoro) PAG. | 8/17 |
Art. 9.3 - D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) PAG. | 9/17 |
Art. 9.4 - Studi Professionali PAG. | 9/17 |
Art. 9.5 - Inquinamento accidentale PAG. | 9/17 |
Art. 9.6 - Consulenza ambientale PAG. | 9/17 |
Art. 9.7 - Certificazioni e/o dichiarazioni di conformità PAG. | 9/17 |
Art. 9.8 - D.lgs. 28/2010 (Mediatore per la conciliazione delle controversie) PAG. | 9/17 |
Art. 9.9 - Errata interpretazione dei vincoli urbanistici PAG. | 10/17 |
Responsabilità Civile Professionale - Area Economico Giuridica Art. 10 - Oggetto dell’assicurazione - Clausola Claims Made PAG. | 11/17 |
Art. 11 - Esclusioni PAG. | 11/17 |
Art. 12 - Postuma PAG. | 12/17 |
Art. 13 - Penalità Fiscali ..................................................................................................................PAG. 13/17
Art. 14 - Obblighi delle parti in caso di Richiesta di Risarcimento ...................................................PAG. 13/17
Art. 15 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali ..............................................................PAG. 13/17
Art. 16 - Casi di cessazione dell’assicurazione ..............................................................................PAG. 14/17
Art. 17 - Condizioni particolari sempre operanti ........................................................................PAG. 14/17
Art. 17.1 - Xxxxxxx documenti e valori .............................................................................................PAG. 14/17
Art. 17.2 - Fusioni e acquisizioni ....................................................................................................PAG. 14/17
Art. 17.3 - D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) ..................................................................................PAG. 15/17
Art. 17.4 - Estensione società di servizi contabili (EDP) .................................................................PAG. 15/17
Art. 17.5 - Studi Professionali .........................................................................................................PAG. 15/17
Art. 17.6 - D.lgs. 28/2010 (Mediatore per la conciliazione delle controversie) ...............................PAG. 15/17
Art. 17.7 - Curatore/Liquidatore/Commissario ................................................................................PAG. 15/17
Art. 17.8 - Visto di conformità (c.d. visto leggero) ..........................................................................PAG. 16/17
Art. 18 - Estensione Revisore, Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del
Comitato per il Controllo sulla Gestione, Membro dell’Organismo di Vigilanza .....PAG. 16/17
Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e delle disposizioni di attuazione le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell’Assicurato e del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le avvertenze, sono riportati con caratteri di particolare evidenza.
1/7
Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI GLOSSARIO
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Poste Assicura S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana.
Poste Assicura S.p.A., società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assi- curazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - XXX 00000 Xxxx, Xxxxxx (telefono: 06.54.924.1 - fax: 00.00.000.000 - sito internet: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx, posta elettro- nica: xxxxxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2013:
• il Patrimonio netto ammonta a 38,49 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 13,49 milioni di Euro di Riserve patrimoniali;
• gli elementi costitutivi del Margine di solvibilità risultano pari a 34,28 milioni di Euro a fronte di un Margine di solvibilità da costituire pari a 8,02 milioni di Euro con un Indice di solvibilità che si attesta al 4,27.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impresa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.
Avvertenza: le parti hanno la facoltà di disdire annualmente il contratto con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale. La disdetta comporta la cessazione delle garanzie alla scadenza annuale.
In assenza di disdetta, il contratto si rinnova tacitamente e l’assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente.
Il tacito rinnovo non è operante nei seguenti casi:
a) se, alla scadenza dell’annualità assicurativa, il fatturato consuntivo dell’ultimo anno fiscale registra un incremento superiore al 50% rispetto a quanto dichiarato nel Questionario all’atto della sottoscrizione. In ogni caso, il tacito rinnovo è comunque operante qualora, nonostante tale aumento, il fatturato consun- tivo dell’ultimo anno fiscale rientri nella medesima fascia di fatturato dichiarata nel Questionario all’atto della sottoscrizione.
b) se, alla scadenza dell’annualità assicurativa, i ricavi derivanti dallo svolgimento di incarichi di Revisore, Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il Controllo sulla Gestione o Membro di Organismo di Vigilanza risultano superiori al 35% del fatturato consuntivo dell’ultimo anno fiscale (con- dizione valida solo se richiesta l’estensione di cui all’art. 18 delle Condizioni di Assicurazione).
Si rinvia all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Si richiama altresì l’attenzione dell’Assicurato sulla definizione di “Postuma” contenuta nel Glossario e su quanto previsto agli artt. 4 e 12 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Poste Assicura S.p.A. si obbliga a tenere indenne l’Assicurato contro le Perdite - delle quali sia tenuto a
2/7
rispondere quale civilmente responsabile - che traggano origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da terzi all’Assicurato stesso per la prima volta e notificate a Poste Assicura S.p.A. durante il periodo di assi- curazione indicato in polizza o durante il periodo di Postuma (se operante). Tali Richieste di Risarcimento devono essere originate da un Atto illecito commesso dall’Assicurato e/o Collaboratore di cui l’Assicurato stesso debba rispondere durante il periodo di assicurazione o di Retroattività nell’espletamento delle attività indicate in polizza. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che discipli- nano l’esercizio della professione.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo professionale del rela- tivo Ordine e che svolga l’attività professionale nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato in merito alla forma “claims made” del presente contrat- to. Esso pertanto copre esclusivamente le Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione e notificate a Poste Assicura S.p.A. nel medesimo pe- riodo o durante il periodo di Postuma (se operante).
Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni ovvero condizioni di sospen- sione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.
Si rinvia agli artt. 2, 3, 8, 10, 11 e 16 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture prevedono la presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Si rinvia agli artt. 2, 9, 10, 17 e 18 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Per facilitare la comprensione da parte dell’Assicurato si riportano alcuni esempi numerici relativi al mecca- nismo di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
Esempio 1: prestazione soggetta all’applicazione della franchigia qualora l’Assicurato sia un Ingegnere:
Massimale | 750.000,00 Euro |
Ammontare della Perdita | 150.000,00 Euro |
Franchigia | 2.500,00 Euro |
Indennizzo | 147.500,00 Euro |
Esempio 2: prestazione soggetta all’applicazione della franchigia qualora l’Assicurato sia un Commercialista:
Massimale | 750.000,00 Euro |
Ammontare della Perdita | 150.000,00 Euro |
Franchigia | 1.000,00 Euro |
Indennizzo | 149.000,00 Euro |
Esempio 3: prestazione soggetta all’applicazione del limite di indennizzo previsto nella condizione particola- re sempre operante “D.lgs. 28/2010 (Mediatore per la conciliazione delle controversie)” :
Limite di indennizzo | 500.000,00 Euro |
Ammontare della Perdita | 150.000,00 Euro |
Franchigia | 1.500,00 Euro |
Indennizzo | 148.500,00 Euro |
3/7
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza: l’Assicurato è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte di Poste Assicura S.p.A. Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata cor- responsione delle somme dovute.
Gli effetti di tali dichiarazioni sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Co- dice Civile.
Avvertenza: ai contratti di assicurazione si applicano talune cause di nullità, ivi incluse le cause di nullità previste dal Codice Civile agli artt. 1895 e 1904. Restano comunque ferme le ulteriori ipotesi di nullità previ- ste dalla legge.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio, come specificato all’art. 1.9 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio: se nel periodo di Assicurazione l’Assicurato che aveva attivato l’estensione Revisore, Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Membro dell’Organismo di Vigilanza cessa da tale incarico, si configura una diminuzione di rischio.
6. Premi
Il pagamento del premio può essere effettuato con cadenza annuale (tramite addebito automatico su conto BancoPosta, tramite addebito automatico su Libretto di Risparmio Postale, tramite addebito mediante Carta Postamat, laddove disponibile tramite assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta o mediante pagamento in contanti se il premio annuo non supera i 750,00 Euro) oppure mensile (tramite ad- debito automatico su conto BancoPosta o su Libretto di Risparmio Postale), salve eventuali ulteriori modalità di pagamento tempo per tempo disponibili.
Nel caso in cui la vendita del presente contratto assicurativo si svolga al di fuori degli Uffici Postali abilitati, il pagamento del premio annuale di polizza potrà essere effettuato con cadenza annuale o mensile esclusiva- mente tramite addebito automatico su conto BancoPosta del Contraente.
Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Il premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qua- lora sia stato convenuto il frazionamento mensile.
Avvertenza: l’Impresa si riserva il diritto di applicare sconti a determinate categorie di Assicurati tempo per tempo individuate sulla base di specifiche valutazioni di carattere commerciale.
7. Rivalse
Avvertenza: l’Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo o di responsabilità solidale - al diritto di surroga nei confronti dei soggetti e alle condizioni stabilite all’art. 1.14 delle Condizioni di Assicurazione, al quale si rinvia per i dettagli.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni sinistro, fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa e il Con- traente possono recedere dalla copertura. La comunicazione ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio. L’Impresa rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Si rinvia all’art. 1.6 per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile e/o da eventuali norme derogatorie dello stesso.
Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso azione contro questo.
Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile l’inadempimento doloso dell’obbligo di avviso o di salvataggio com- porta la perdita del diritto al risarcimento dell’Assicurato.
Restano fermi i termini per la denuncia dei sinistri previsti dagli artt. 6 e 14 delle Condizioni di Assicurazione.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
4/7
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge n. 1216/1961 e successive modifi- che e integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: in caso di sinistro, l’Assicurato deve dare avviso scritto a Poste Assicura S.p.A. nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 6 e 14 delle Condizioni di Assicurazione.
Fermo quanto sopra si precisa che Poste Assicura S.p.A. si avvale, per la gestione dei sinistri, della società DUAL Italia S.p.A. iscritta nella sezione A del R.U.I. al n. A000167405 e soggetta al controllo dell’IVASS.
La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A. a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente a IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare apposito esposto a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Telefono: 06.42.133.1
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http:// xx.xxxxxx.xx/ internal_market/fin-net/index_en.htm).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modi- ficazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti (cfr. art. 1.7 delle Condizioni di Assicurazione).
14. Informativa in corso di contratto
L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.
5/7
Poste Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie con- tenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxx Xxxxxxxxxx Rappresentante legale
in virtù di procura speciale Poste Assicura S.p.A.
Glossario
6/7
Assicurato: il professionista o lo Studio Professionale la cui residenza/sede legale è in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano e il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Atto illecito: qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errore, dichiarazione inesatta o omissione compiuti dall’Assicurato o dai suoi Collaboratori; qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudo- lento che provochi una Perdita a terzi compiuto dai Collaboratori dell’Assicurato.
Atti illeciti connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo Atto illecito.
Circostanza: qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell’Assicurato; qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell’Assicurato, da cui possa trarre origine una Richiesta di Risarcimento; qualsiasi atto o fatto di cui l’Assicurato sia a conoscen- za e che potrebbe ragionevolmente dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti.
Collaboratori: qualsiasi persona fisica che svolge, ha svolto o svolgerà per conto dell’Assicurato, nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale dichiarata in polizza e comunque in vigenza di contratto, incarichi a tem- po pieno o part-time, in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d’udienza, collaboratore o consulente, a carattere sostitutivo, temporaneo o formativo.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione e che si obbliga a pagare il premio.
Costi e Spese: tutti i costi e le spese necessari, ragionevolmente sostenuti da o in nome e per conto dell’Assi- curato, derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione relativi a una Richie- sta di Risarcimento, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo consenso scritto dell’Impresa. Restano esclusi dalla presente definizione emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi e indennità dell’Assicurato e/o dei suoi Collaboratori. Non sono considerati Costi e Spese quelli sostenuti da Poste Assicura S.p.A. per le attività di investigazione, monitoraggio e perizia.
Danni corporali: il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali, infermità.
Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a distruzione o deterioramento di cose (sia oggetti ma- teriali sia animali).
Fatturato: il volume d’affari rilevabile dall’ultimo Modello Unico presentato o, qualora disponibile, dall’ultima comunicazione Dati IVA presentata. Per le Società con esercizio fiscale diverso dall’anno solare il dato è rilevabile dall’ultima Dichiarazione IVA presentata o, qualora disponibile, dall’ultima comunicazione Dati IVA presentata. Per tutti i soggetti non tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA, sia in forma unificata (quadro IVA nel Modello Unico) che separata (Dichiarazione IVA), per valore del fatturato si intende il totale dei compensi o il totale dei ricavi desumibili dalla dichiarazione dei redditi. Tutti i dati sopra indicati si inten- dono al netto di IVA.
Franchigia: l’importo prestabilito, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato per ciascuna Per- dita e che non potrà essere a sua volta assicurata da altri. L’Impresa pagherà per ogni perdita indennizzabile a termine del presente contratto soltanto le somme eccedenti tale ammontare.
Impresa: Poste Assicura S.p.A.
Indennizzo: la somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. ai sensi della presente polizza.
Limite di indennizzo: l’obbligazione massima di Poste Assicura S.p.A. per la specifica voce di rischio, da non intendere in aggiunta al massimale di polizza.
Massimale: l’ammontare che rappresenta l’obbligazione massima di Poste Assicura S.p.A. per ciascun sinistro e per ciascun periodo di assicurazione compreso l’eventuale periodo di Postuma. Il massimale indicato in po- lizza rappresenta il massimo esborso di Poste Assicura S.p.A. anche nel caso in cui l’Assicurato sia uno Studio Professionale (incluso lo Studio misto).
7/7
Parti: il Contraente e/o l’Assicurato e Poste Assicura S.p.A.
Perdita:
I. l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze e transazioni in virtù del quale l’Assicurato è tenuto a pagare per Xxxxx;
II. i Xxxxx e Spese sostenuti da un terzo che l’Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
III. i Xxxxx e Spese sostenuti dall’Assicurato con il consenso scritto di Poste Assicura S.p.A. nell’attività di in- vestigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’Assicurato per responsabilità civile.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Postuma: il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione indicato in polizza, entro il quale l’Assicurato può notificare all’Impresa le Richieste di Risarcimento manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad un Atto illecito commesso o che si presu- ma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il periodo di assicurazione o di Retroattività.
Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.
Questionario: il modulo attraverso il quale l’Impresa prende atto di tutto ciò che viene dichiarato dall’Assicurato e che forma parte integrante del contratto, fermo l’obbligo dell’Assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa anche ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Retroattività: la validità pregressa del contratto per le Richieste di Risarcimento concernenti fatti o Circostan- ze denunciati per la prima volta dall’Assicurato durante il periodo di assicurazione o il periodo di Postuma (se operante), ma conseguenti ad Atti Illeciti perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati, individualmente o collettivamente, prima della stipula del contratto.
Resta inteso che nessuna copertura assicurativa è concessa all’Assicurato per l’attività professionale svolta anche precedentemente alla stipula della polizza presso uno Studio Professionale diverso dall’Assicurato.
Richiesta di Risarcimento:
a) qualsiasi citazione in giudizio o altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato;
b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un Atto Illecito inviata all’Assicurato.
Più Richieste di Xxxxxxxxxxxx, riferite o riconducibili al medesimo Atto Illecito, anche se costituissero Perdite a più soggetti reclamanti, saranno considerate un’unica Richiesta di Risarcimento soggetta quindi a un unico massimale e un’unica franchigia.
Scoperto: la quota parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Studio Professionale: l’associazione professionale, lo studio associato o la società tra professionisti. Si inten- dono compresi i partner, i professionisti associati, i Collaboratori e tutti i soci sia per l’attività svolta in nome e per conto dello Studio Professionale, sia per l’attività esercitata come singoli professionisti. In particolare per Studio misto si intende lo Studio professionale che prevede al suo interno diverse categorie professionali, in ogni caso rientranti nel novero di quelle assicurabili dal presente contratto.
Terzo: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’Assicurato, compresi i clienti e i committenti dello stesso, in relazione all’esercizio dell’attività professionale esercitata.
Sono esclusi dal novero di terzi il coniuge o convivente e i figli dell’Assicurato, i familiari che con lui convivono, i dipendenti (di ogni ordine e grado) e i Collaboratori, le ditte e le aziende di cui sia titolare, contitolare, rappre- sentante di fronte alla Legge, direttamente o indirettamente azionista o socio di maggioranza, controllante o in cui ricopra cariche direttive.
Mod. 0126 Ed. marzo 2014 Data ultimo aggiornamento: marzo 2014
Condizioni di Assicurazione
1/17
Art. 1 - Informazioni generali
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Altre assicurazioni
Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influi-
scono sulla valutazione del rischio, anche nella compilazione del Questionario che forma parte integrate della
presente polizza, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa ces- sazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto a Poste Assicura S.p.A. l’esistenza e/o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. In caso di Richiesta di Risarcimento, l’Assicurato deve darne avviso a Poste Assicura S.p.A. comunicando il nome degli altri assicuratori.
Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, il presente contratto opererà a secondo rischio, vale a dire per l’eccedenza dei massimali ed eventuali limiti di indennizzo rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di polizza è debitamente sottoscritto. Fatte salve eventuali campagne commerciali, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento mensile.
Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità:
• primo premio all’atto dell’emissione:
a) addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente;
b) addebito sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente;
c) addebito mediante Carta Postamat;
d) assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta (solo se scelto il frazionamento an- nuale e laddove disponibile tale modalità di pagamento);
e) contanti, qualora l’ammontare del premio annuo non ecceda il limite di 750,00 Euro.
• frazionamento annuale:
a) addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente;
b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente;
c) addebito mediante Carta Postamat;
d) assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta (laddove disponibile tale modalità di pagamento);
e) contanti, qualora l’ammontare del premio annuo non ecceda il limite di 750,00 Euro.
• frazionamento mensile:
a) addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente;
b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente.
Nel caso in cui la vendita del presente contratto assicurativo si svolga al di fuori degli Uffici Postali abilitati, il pa- gamento del premio annuale di polizza potrà essere effettuato con cadenza annuale o mensile esclusivamente tramite addebito automatico su conto BancoPosta del Contraente.
Restano in ogni caso salve eventuali ulteriori modalità di pagamento tempo per tempo disponibili e autorizzate dall’Impresa.
Laddove non sia possibile proseguire i pagamenti con le modalità prescelte in sede di stipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degli ulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero di ulteriori modalità di pagamento indicate da Poste Assicura S.p.A. Nel caso in cui il Contraente abbia invece prescelto la modalità di addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale e tale conto/libretto non sia più attivo, i pagamenti saranno dovuti in via anticipata con cadenza annuale e con le modalità specificate da Poste Assicura S.p.A.
Laddove disponibile, nel caso in cui sia stata scelta la modalità di pagamento tramite assegno, questo viene accet-
2/17
tato con riserva di verifica e salvo buon fine del versamento del titolo. È fatto salvo, qualora il pagamento dell’importo indicato nell’assegno non vada a buon fine, il disposto di cui all’art 1901 del Codice Civile che disciplina il caso del mancato pagamento del premio. L’assegno, sia esso circolare o bancario, deve essere munito della clausola di non trasferibilità e intestato o girato a Poste Assicura S.p.A. oppure a Poste Italiane S.p.A. in qualità di intermedia- rio assicurativo in forza dell’accordo di distribuzione sottoscritto tra Poste Assicura S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.
Nel caso in cui sia stata scelta la modalità di pagamento con addebito sul conto BancoPosta o addebito sul Libretto di Risparmio Postale, è necessaria la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all’addebito su c/c o Libretto di Risparmio Postale) con il quale il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione all’addebito per l’intera durata contrattuale. Tale modulo prevede inoltre che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo dal conto di riferimento e cioè:
1) al giorno di scadenza;
2) il 14° giorno successivo la scadenza;
3) il 28° giorno successivo la scadenza.
Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Assicura S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine.
In caso di mancato pagamento del Premio o delle rate successive di Premio, secondo le modalità sopra indicate, la copertura assicurativa oggetto del presente contratto sarà automaticamente sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza dell’ultima rata di premio pagata. Il pagamento a saldo del Premio o delle rate di Premio non corrisposte, utile per la riattivazione della copertura assicurativa, potrà avvenire presso l’Ufficio Postale prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto come di seguito specificata. Resta inteso che la riattivazione della copertura assicurativa avrà efficacia dalle ore 24.00 del giorno di pagamento; in tal caso rimangono ferme le successive scadenze di pagamento.
Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione del premio o delle rate di premio insolute nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio o la rata di Premio son scaduti, fermo il diritto di Poste Assicura S.p.A. al Premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
Art. 1.3 - Durata e proroga dell’assicurazione
Il contratto di assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo esclusi i casi sotto indicati.
Il Contraente e l’Impresa hanno la facoltà di disdire annualmente il contratto con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale. Il Contraente deve comunicare la volontà di disdetta, tramite lettera raccomandata a/r, con- tenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
La disdetta comporta la cessazione delle garanzie alla scadenza annuale.
In assenza di disdetta il contratto si rinnova tacitamente e l’Assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente.
Casi di non operatività del tacito rinnovo
1. Il tacito rinnovo non è operante - ed è fatto obbligo all’Assicurato di darne comunicazione - nei casi in cui, alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il fatturato consuntivo dell’ultimo anno fiscale abbia registrato un incremento superiore al 50% rispetto a quello dichiarato nel Questionario all’atto della sottoscrizione del contratto. Il tacito rinnovo è comunque operante qualora, nonostante l’aumento sia superiore al 50%, il fatturato con- suntivo dell’ultimo anno fiscale rientri nella medesima fascia di fatturato dichiarata nel Questionario all’atto della sottoscrizione. In questi casi non sussiste per l’Assicurato alcun obbligo di comunicazione.
2. Il tacito rinnovo non è altresì operante - ed è fatto obbligo all’Assicurato di darne comunicazione - nel caso in cui i ricavi derivanti dallo svolgimento di incarichi di Revisore, Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il Controllo sulla Gestione o Membro dell’Organismo di Vigilanza siano superiori al 35% del fatturato consuntivo dell’ul- timo anno fiscale (condizione valida solo se richiesta l’estensione di cui all’art. 18 delle Condizioni di Assicurazione).
Nei due casi sopraindicati, l’Assicurato deve comunicare all’Impresa il fatturato consuntivo dell’ultimo anno
3/17
fiscale entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza contrattuale, tramite lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 00144 Roma
Si precisa che qualora l’Assicurato ometta la comunicazione di cui sopra nei tempi e modi previsti, la liquidazio- ne dell’eventuale sinistro avverrà ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 1.4 - Retroattività illimitata
Ai fini del presente contratto il periodo di Retroattività si intende illimitato senza aggravio di premio.
Art. 1.5 - Studio misto
Ai fini del presente contratto, nel caso in cui l’Assicurato sia uno Studio misto (Area Tecnica e/o Area Econo- mico Giuridica) i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni applicabili saranno quelle afferenti all’attività professionale che ha determinato la Richiesta di Risarcimento. Nel caso la Richiesta di Risarcimento coinvolga professionisti appartenenti a differenti albi professionali la copertura è prestata in ogni caso con l’applicazione della franchigia di importo più elevato tra quelle indicate agli artt. 2 e 10 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 1. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa e il Contraente possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata a/r ed ha efficacia dopo 30 giorni dall’invio della stessa. Nel caso di recesso da parte del Contraente la raccoman- data a/r deve essere indirizzata a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 00144 Roma
In entrambi i casi l’Impresa rimborsa la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 1.7 - Foro competente e procedimento di mediazione
Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente/Assicurato o degli aventi diritto, previo esperimento del procedimento di mediazio- ne di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di legge pro tempore vigenti.
Art. 1.8 - Modifiche del contratto di assicurazione
Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.
Art. 1.9 - Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio, Poste Assicura S.p.A. è tenuta a ridurre il premio successivamente alla co- municazione dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile rinunciando sin da subito al relativo diritto di recesso.
Art. 1.10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati.
Art. 1.11 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le Richieste di Risarcimento originate da Atti illeciti posti in essere e per le Richieste di Risarcimento avanzate esclusivamente nei territori dell’Unione Europea, Svizzera, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
4/17
Art. 1.12 - Legge applicabile e rinvio
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.
Art. 1.13 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano, secondo quanto disposto dall’art. 2952 del Codice Civile e/o da eventuali norme derogatorie dello stesso. Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso azione contro questo.
Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile l’inadempimento doloso dell’obbligo di avviso o di salvataggio comporta la perdita del diritto al risarcimento dell’Assicurato.
Restano fermi i termini per la denuncia dei sinistri previsti dagli artt. 6 e 14 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 1.14 - Rinuncia al diritto di rivalsa
L’Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo o di responsabilità solidale - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché il Contraente o l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 1.15 - Reclami
Eventuali reclami nei confronti dell’Impresa e riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri do- vranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A. a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla fun- zione aziendale incaricata dell’esame degli stessi:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente a IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa, a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Telefono: 06.42.133.1
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http:// xx.xxxxxx.xx/xxxxx- nal_market/fin-net/index_en.htm).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedi- mento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge
n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti (cfr. art. 1.7 delle Condizioni di Assicurazioni).
Art. 1.16 - Comunicazioni
Le comunicazioni relative al contratto e dirette all’Impresa dovranno essere inviate per iscritto al seguente indi- xxxxx con indicazione nell’oggetto della lettera degli elementi identificativi del contratto:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
5/17
Responsabilità Civile Professionale - Area Tecnica
(Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito industriale, Perito Agrario, Agronomo, Agrotecnico)
Art. 2 - Oggetto dell’assicurazione - Clausola Claims Made
Poste Assicura S.p.A. si obbliga a tenere indenne l’Assicurato contro le Perdite - delle quali sia tenuto a rispon- dere quale civilmente responsabile ai sensi di legge - che traggano origine da una Richiesta di Risarcimento fatta da terzi all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale indicata in polizza.
Tale Richiesta di Risarcimento deve essere fatta all’Assicurato per la prima volta e notificata a Poste Assicura
S.p.A. durante il periodo di assicurazione indicato in polizza o durante il periodo di Postuma (se operante), pur- ché tale Richiesta di Risarcimento sia originata da un Atto illecito commesso dall’Assicurato o da una persona della quale egli debba rispondere durante il periodo di assicurazione o di Retroattività.
Le attività professionali assicurate sono quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l’eser- cizio della professione.
La presente copertura è prestata con applicazione delle seguenti franchigie:
• 2.500,00 Euro per sinistro per Architetti, Ingegneri e Geometri;
• 1.000,00 Euro per sinistro per Periti agrari, Agronomi, Agrotecnici e Periti industriali.
Art. 3 - Esclusioni
L’Assicurazione non opera:
1) in relazione ad attività professionale diversa da quella indicata in polizza o da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato eccedenti quelle imposte dalle leggi;
2) per Richieste di Risarcimento causate da oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte a Circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza del presente contratto, che l’Assicurato conosceva o delle quali po- teva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui;
3) a favore di un Assicurato che non sia iscritto ad un albo professionale o autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare l’attività prevista in polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancella- ta o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in rela- zione agli Atti illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento da parte dell’Impresa della relativa comunicazione da parte dell’Assicurato.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio professionale.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi com- petenti abbia colpito l’attività dell’Assicurato, l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Ri- chieste di Risarcimento riferite ad Atti illeciti commessi prima della data della predetta delibera. L’Assicurato dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni a Poste Assicura S.p.A. fornendo copia di detta documentazione. Poste Assicura S.p.A. conseguentemente avrà facoltà di:
• recedere dalla polizza dando un preavviso di 60 giorni;
• mantenere in vigore l’Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;
4) per le Richieste di Risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indiretta- mente quale conseguenza o che comunque riguardino inquinamento, infiltrazione o contaminazione di qual- siasi tipo;
5) per le Richieste di Risarcimento derivanti da utilizzo/contatto con amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto;
6) per le Richieste di Xxxxxxxxxxxx conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici (EMF) e/o onde elettromagnetiche;
7) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, connesse a o derivanti da:
• radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive che traggano origine da radioattività derivante da qual- siasi combustile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
• sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
8) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe e ammende di qualsiasi tipo, pena- lità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato o per le conseguenze del
6/17
loro mancato pagamento, salvo quanto previsto dall’art. 5 Penalità Fiscali;
9) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode o atto doloso posti in essere dall’Assicurato;
10) per le Richieste di Risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato non direttamente derivategli dalla Legge e/o da regolamenti concernenti la professione;
11) per le Perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comun- que connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
• guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare;
• qualsiasi atto terroristico;
12) nei casi in cui l’Assicurato sia persona giuridica allorché la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste di Risarcimento siano originate da terzi;
13) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
14) per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell’Assicurato o da relative società o da parte di subappaltatori dell’Assicurato;
15) per le Richieste di Risarcimento derivanti da danni corporali o materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell’Assicurato;
16) per le Richieste di Risarcimento derivanti da danni corporali sofferti da una persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l’Assicurato con qualsiasi contratto o incarico;
17) per le Richieste di Xxxxxxxxxxxx derivanti da contratti nei quali l’Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;
18) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall’u- tilizzo da parte o per conto dell’Assicurato di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsio- ne meccanica;
19) per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a Circostanze e/o Richieste di Risarcimento già notificate dall’Assicurato a Poste Assicura S.p.A. in base a precedenti polizze stipulate con Poste Assicura S.p.A.;
20) per le Perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
21) per le Richieste di Risarcimento riconducibili a responsabilità del professionista per attività svolte ai sensi della Legge Merloni n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni.
Resta inoltre inteso che Poste Assicura S.p.A. sarà esonerata dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi Richiesta di Risarcimento e comunque a eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo o esecuzione di tale prestazio- ne esponga Poste Assicura S.p.A. o i suoi riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 4 - Postuma
(valida solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Polizza emessa in nome e per conto di un singolo Assicurato
È data facoltà all’Assicurato di acquistare, all’atto della sottoscrizione, un periodo di Postuma pari a 5 anni per la notifica delle Richieste di Xxxxxxxxxxxx, che sarà operante:
a. in caso di cessazione definitiva dell’attività con esclusione dei casi di cessazione per radiazione o sospen- sione dall’albo professionale;
b. in caso di decesso dell’Assicurato qualora gli eredi se ne avvalgano.
Il periodo di Postuma avrà effetto dalla data di cessazione definitiva dell’attività o di decesso dell’Assicurato.
Il massimale, indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento notificate nel periodo di Postuma, non potrà superare il massimale indicato in polizza.
Polizza emessa in nome e per conto di uno Studio Professionale
È data facoltà all’Assicurato di acquistare, all’atto della sottoscrizione, un periodo di Postuma pari a 5 anni per la notifica delle Richieste di Xxxxxxxxxxxx, che sarà operante:
a. in caso di scioglimento, volontaria cessazione dell’attività, assorbimento o fusione dello Studio Professionale;
7/17
b. in caso di volontaria o forzosa messa in liquidazione della Società;
c. in caso di cessione di un ramo d’azienda a un terzo.
Il periodo di Postuma avrà effetto dalla data di cessazione definitiva dell’attività professionale per i casi menzionati. Il massimale, indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento notificate nel periodo di Postuma, non potrà superare il massimale indicato in polizza.
Art. 5 - Penalità Fiscali
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, a maggior chiarimento si precisa che - salvo il caso dell’applicazione diretta della sanzione all’Assicurato - il presente contratto terrà indenne quest’ultimo dalle Richieste di Risarcimento presentate dai propri clienti in conseguenza di sanzioni fiscali a essi comminate che siano riconducibili ad Atti illeciti commessi dall’Assicurato nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.
Art. 6 - Obblighi delle parti in caso di Xxxxxxxxx di Risarcimento
Premesso che Poste Assicura S.p.A. si avvale per la gestione dei sinistri della società DUAL Italia S.p.A. (iscritta nella sezione A del R.U.I. al n. A000167405 e soggetta al controllo dell’IVASS), si conviene quanto segue.
a) L’Assicurato - a pena di decadenza del diritto all’indennizzo ai sensi della presente polizza - deve dare comu- nicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:
i. qualsiasi Richiesta di Risarcimento a lui presentata;
ii. qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un Atto illecito;
iii. qualsiasi Circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento,
inviando una lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 00144 Roma
Relativamente ai precedenti punti ii. e iii., se tale comunicazione viene effettuata dall’Assicurato nel periodo di assicurazione o nei successivi 30 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione indicato in polizza (purché l’evento denunciato sia riconducibile ad un Atto illecito commesso durante il periodo di assicurazione), indipen- dentemente dall’applicabilità del periodo di Postuma, qualsiasi Richiesta di Risarcimento conseguente sarà considerata da Poste Assicura S.p.A. come effettuata nel periodo di assicurazione.
b) L’Assicurato deve fornire a Poste Assicura S.p.A. tutte le informazioni e deve cooperare così come Poste Assicura S.p.A. potrà ragionevolmente richiedere salvo non sia diversamente disposto dalla Legge.
c) I legali e periti scelti dall’Assicurato per la gestione di una Richiesta di Risarcimento dovranno essere pre- ventivamente approvati da Poste Assicura S.p.A.
d) L’Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l’entità oppure sostenerne i Costi e Spese e gli oneri senza il consenso scritto di Poste Assicura S.p.A. In caso di Richiesta di Risarcimento, l’Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione di Poste Assi- cura S.p.A. o i diritti di rivalsa della stessa.
e) Poste Assicura S.p.A. non potrà definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consen- so scritto dell’Assicurato. Qualora l’Assicurato rifiuti di acconsentire a una transazione suggerita da Poste Assicura S.p.A. e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione a una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’obbligo risarcitorio di Poste Assicura S.p.A. per detta Richiesta di Risarcimento non potrà ec- cedere l’ammontare con il quale la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i Xxxxx e Spese e gli oneri maturati con il suo consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato in polizza.
f) Nel caso in cui una Richiesta di Risarcimento risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, Poste Assicura S.p.A. e l’Assicurato si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente xxxxxxx. Sulla base di questo accordo, Poste Assicura S.p.A. anticiperà i Costi e Spese per la parte della Perdita assicurata.
g) Poste Assicura S.p.A. si impegna ad anticipare i Xxxxx e Spese sostenuti prima della definizione della Xxxxxx- sta di Risarcimento. Tale anticipo di Costi e Spese, sarà restituito a Poste Assicura S.p.A. da parte dell’Assi- curato in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’indennizzo a termini del presente contratto.
Art. 7 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
L’indennizzo per i compensi di avvocati ai sensi della presente polizza non eccederà le tariffe professionali in
8/17
vigore applicabili, salvo diverso accordo con l’Impresa. I Costi e Spese, come previsto dall’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del massimale indicato in Polizza e sono corrisposti in aggiunta allo stesso.
Detti Costi e Spese non sono soggetti all’applicazione di alcuna franchigia o scoperto. Non sono considerate Costi e Spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute da Poste Assicura S.p.A.
Art. 8 - Casi di cessazione dell’assicurazione
Salvo l’applicabilità del periodo di Postuma, la polizza cesserà con effetto immediato nel caso di:
a) scioglimento dello Studio Professionale;
b) cessazione dell’attività professionale;
c) ritiro dall’attività professionale o morte dell’Assicurato;
d) fusione o incorporazione dello Studio Professionale;
e) messa in liquidazione anche volontaria della Studio Professionale;
f) cessione del ramo di azienda a soggetti terzi,
dei quali l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A., inviando lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 00144 Roma
In tutti i casi predetti, l’Assicurazione è prestata nei confronti delle Richieste di Xxxxxxxxxxxx e delle Circostanze che possano dare origine ad una Perdita dopo la data di cessazione dell’attività professionale, ma esclusiva- mente in relazione ad Atti illeciti commessi anteriormente a tale data e fino alla scadenza della polizza.
Qualora l’Assicurato sia complice o provochi dolosamente una Richiesta di Risarcimento falsa o fraudolenta riguardo ad una Perdita, esageri dolosamente l’ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi perderà il diritto ad ogni indennizzo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di premio, fermo restando il diritto di Poste Assicura S.p.A. alla rivalsa contro l’Assicurato per indennizzi già effettuati non- ché per i Xxxxx e Spese sostenuti.
Art. 9 - Condizioni particolari sempre operanti Art. 9.1 - Perdita documenti e valori
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura assicurativa si intende operante nel
caso in cui l’Assicurato scopra, durante il periodo di assicurazione o durante il periodo di Postuma (se operante), che i documenti e i valori, la cui custodia era stata affidata o anche solo ritenuta affidata a lui, ai suoi predeces- sori o a terzi dagli stessi incaricati, esclusivamente nell’ambito dell’adempimento o del mancato adempimento dell’attività professionale, siano stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti e, dopo diligente ricerca, non pos- sano più essere reperiti.
Per documenti e valori si intendono:
• atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile, scritti a mano, stampati o riprodotti in qualsivoglia forma;
• somme di denaro, titoli e valori in genere ricevuti in deposito dai clienti, con l’applicazione di un limite di inden- nizzo pari a 1.000,00 Euro per ogni Richiesta di Risarcimento e per periodo di assicurazione, senza applica- zione della franchigia prevista in polizza.
In questi casi Poste Assicura S.p.A. terrà indenne l’Assicurato per:
a) ogni responsabilità legale nella quale l’Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
b) i Xxxxx e le Spese di qualsivoglia natura sostenuti dall’Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.
Art. 9.2 - D.lgs. 81/2008 (Sicurezza del lavoro)
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura della presente polizza si intende ope- rante anche per le responsabilità derivanti all’Assicurato per gli incarichi assunti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante per la Sicurezza) e in materia di sicurezza nei cantieri (Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore
9/17
per l’esecuzione dei lavori) come previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 9.3 - D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy)
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura della presente polizza si intende este- sa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per Perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy. La garanzia non è operante in caso di Atto illecito continuato.
Art. 9.4 - Studi Professionali
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, qualora l’Assicurato sia uno Studio Professionale, la copertura assicurativa si intende operante anche per la responsabilità civile personale dei singoli professioni- sti associati, sia per l’attività svolta come Studio Professionale sia per l’attività esercitata come singoli professio- nisti, facenti parte dello Studio Professionale all’atto della stipula della presente polizza.
Nel caso di cessazione dell’attività professionale da parte di una o più persone assicurate, la garanzia si intende operante nei confronti dei subentranti.
Art. 9.5 - Inquinamento accidentale
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione e fatto salvo quanto indicato al punto 4) dell’art. 3 Esclusioni ma a parziale deroga dello stesso, la copertura assicurativa si intende operante anche per i danni da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, esclusivamente nei casi in cui derivino da eventi repentini, ac- cidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall’Assicurato.
Art. 9.6 - Consulenza ambientale
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura assicurativa si intende operante anche per le attività di consulenza ecologica e ambientale (ecologia, fonti di inquinamento, ovvero emissioni, acque reflue, fanghi, rifiuti e rumore, e verde industriale, ovvero impatto paesaggistico ed ambientale, aree ver- di, giardini, verde anti-rumore), fatta eccezione per qualsiasi danno derivante dall’amianto.
Art. 9.7 - Certificazioni e/o dichiarazioni di conformità
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura assicurativa si intende operante an- che per la responsabilità imputabile all’Assicurato nell’espletamento delle seguenti attività:
a) certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico nei limiti di quanto stabilito dal D.lgs. n. 192/2005 modifi- cato dal D.lgs. n. 311/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
b) certificazioni e dichiarazioni in ambito acustico nei limiti di quanto stabilito dalle Legge 447/1995 e successi- ve modifiche ed integrazioni;
c) certificazioni e/o dichiarazioni in relazione agli impianti interni ad edifici (D.M. sviluppo economico 37/2008 e successive modifiche).
Tale estensione si intende operante se le attività sopra descritte rientrano fra quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione dichiarata in polizza.
Art. 9.8 - D.lgs. 28/2010 (Mediatore per la conciliazione delle controversie)
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura assicurativa si intende estesa all’e- spletamento dell’incarico/attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commer- ciali ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni e/o integrazioni. L’efficacia di tale estensione di garanzia è subordinata alla condizione che l’incarico o l’attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.
La garanzia di cui al presente articolo è prestata con un limite di indennizzo pari a 500.000,00 Euro e una fran- chigia fissa di 1.500,00 Euro per ogni Richiesta di Risarcimento. Nel caso in cui il massimale risultasse inferiore a tale limite, la garanzia sarà prestata con il medesimo massimale previsto dalla polizza.
Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, se esistenti, aventi a oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza.
L’estensione non opera:
a) a favore di un Assicurato che non sia autorizzato a esercitare l’incarico/attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni e/o integrazioni o la cui autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle competenti Autorità. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti illeciti
10/17
commessi successivamente alla data in cui il relativo provvedimento sia stato assunto dagli Organi compe- tenti, indipendentemente dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Assicurato.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca del provvedimento da parte degli Or- gani competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio dell’incarico/attività.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca assunto dagli Organi com- petenti abbia interessato l’incarico/attività dell’Assicurato, l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti illeciti commessi prima della data del provvedimento medesimo.
L’Assicurato dovrà tuttavia, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, dare avviso del prov- vedimento in questione entro 7 giorni a Poste Assicura S.p.A., fornendo copia di detta documentazione. Poste Assicura S.p.A. conseguentemente avrà facoltà di:
• recedere dalla polizza dando 30 giorni di preavviso;
• mantenere in vigore l’Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui il provvedimento è stato assunto dagli Organi competenti;
b) per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall’Assicurato in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al D.lgs. n. 28/2010.
Art. 9.9 - Errata interpretazione dei vincoli urbanistici
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura assicurativa comprende le Perdite re- lative a sanzioni inflitte ai clienti dell’Assicurato e conseguenti a involontaria ed errata interpretazione dei vincoli urbanistici e regolamenti locali e di altri vincoli imposti dalle Autorità Pubbliche.
11/17
Responsabilità Civile Professionale Area Economico Giuridica
(Avvocato, Commercialista, Consulente del lavoro)
Art. 10 - Oggetto dell’assicurazione - Clausola Claims Made
Poste Assicura S.p.A. si obbliga a tenere indenne l’Assicurato contro le Perdite - delle quali sia tenuto a rispon- dere quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - che traggano origine da una Richiesta di Risarcimento fatta da terzi all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale indicata in polizza.
Tale Richiesta di Risarcimento deve essere fatta all’Assicurato per la prima volta e notificata a Poste Assicura S.p.A. durante il periodo di assicurazione indicato in polizza o durante il periodo di Postuma (se operante), purché tale Richieste di Risarcimento sia originata da un Atto illecito commesso dall’Assicurato o da una persona della quale egli debba rispondere durante il periodo di assicurazione o di Retroattività.
Le attività professionali assicurate sono quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l’eser- cizio della professione.
La presente copertura è prestata con applicazione di una franchigia fissa per sinistro pari a 1.000,00 Euro.
Art. 11 - Esclusioni
L’Assicurazione non opera:
1) in relazione ad attività professionale diversa da quella indicata in polizza o da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato eccedenti quelle imposte dalle leggi;
2) per Richieste di Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte a Circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza del presente contratto, che l’Assicurato conosceva o delle quali po- teva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui;
3) a favore di un Assicurato che non sia iscritto ad un albo professionale o autorizzato dalle competenti Auto- xxxx ad esercitare l’attività professionale prevista o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento da parte dell’Impresa della relativa comuni- cazione da parte dell’Assicurato.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio professionale.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi com- petenti abbia colpito l’attività dell’Assicurato, l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti illeciti commessi prima della data della predetta delibera.
L’Assicurato dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni a Poste Assicura S.p.A. fornendo copia di detta documentazione. Poste Assicura S.p.A. conseguentemente avrà facoltà di:
• recedere dalla polizza dando un preavviso di 60 giorni;
• mantenere in vigore l’Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;
4) per le Richieste di Risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indiretta- mente quale conseguenza o che comunque riguardino inquinamento, infiltrazione o contaminazione di qual- siasi tipo;
5) per le Richieste di Risarcimento derivanti da utilizzo/contatto con amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto;
6) per le Richieste di Xxxxxxxxxxxx conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici (EMF) e/o onde elettromagnetiche;
7) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, connesse a o derivanti da:
• radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che traggano origine da radioattività derivante da qual- siasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
• sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
8) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi Atto Illecito commesso dall’Assicurato e/o da un Collaboratore che agisce in qualità di Amministratore (membro del C.d.A.), Revisore,
12/17
Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il Controllo sulla Gestione o Membro
dell’Organismo di Vigilanza, salvo tale estensione non sia prevista specificatamente in polizza;
9) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad Atti illeciti commessi in relazione alla sottoscrizione di Relazioni di Certificazione di Bilanci delle società per azioni quotate in borsa e, in genere, di società soggette per legge all’obbligo della certificazione, salvo tale estensione non sia prevista specificatamente in polizza;
10) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe e ammende di qualsiasi tipo, pe- nalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato o per le conseguen- ze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto dall’art. 13 Penalità Fiscali;
11) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode o atto doloso posti in essere dall’Assicurato;
12) per le Richieste di Risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato non direttamente derivategli dalla Legge e/o da regolamenti concernenti la professione;
13) per le Perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comun- que connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
• guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare;
• qualsiasi atto terroristico;
14) nei casi in cui l’Assicurato sia persona giuridica allorché la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste di Risarcimento siano originate da terzi;
15) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
16) per le Richieste di Risarcimento derivanti da danni corporali o materiali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell’Assicurato;
17) per le Richieste di Risarcimento derivanti da danni corporali sofferti da una persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l’Assicurato con qualsiasi contratto o incarico;
18) per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a Circostanze e/o Richieste di Risarcimento già notificate dall’Assicurato a Poste Assicura S.p.A. in base a precedenti polizze stipulate con Poste Assicura S.p.A.;
19) per le Perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
Resta inoltre inteso che Poste Assicura S.p.A. sarà esonerata dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi Richiesta di Risarcimento e comunque a eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo o esecuzione di tale prestazio- ne esponga Poste Assicura S.p.A. o i suoi riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 12 - Postuma
(valida solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Polizza emessa in nome e per conto di un singolo Assicurato
È data facoltà all’Assicurato di acquistare, all’atto della sottoscrizione, un periodo di Postuma pari a 5 anni per la notifica delle Richieste di Xxxxxxxxxxxx, che sarà operante:
a. in caso di cessazione definitiva dell’attività con esclusione dei casi di cessazione per radiazione o sospen- sione dall’albo professionale;
b. in caso di decesso dell’Assicurato qualora gli eredi se ne avvalgano.
Il periodo di Postuma avrà effetto dalla data di cessazione definitiva dell’attività o di decesso dell’Assicurato.
Il massimale, indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento notificate nel periodo di Postuma, non potrà superare il massimale indicato in polizza.
Polizza emessa in nome e per conto di uno Studio Professionale
È data facoltà all’Assicurato di acquistare, all’atto della sottoscrizione, un periodo di Postuma pari a 5 anni per la notifica delle Richieste di Xxxxxxxxxxxx, che sarà operante:
a. in caso di scioglimento, volontaria cessazione dell’attività, assorbimento o fusione dello Studio Professionale;
b. in caso di volontaria o forzosa messa in liquidazione della Società;
13/17
c. in caso di cessione di un ramo d’azienda a un terzo.
Il periodo di Postuma avrà effetto dalla data di cessazione definitiva dell’attività professionale per i casi menzionati. Il massimale, indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento notificate nel periodo di Postuma, non potrà superare il massimale indicato in polizza.
Art. 13 - Penalità Fiscali
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, a maggior chiarimento si precisa che - salvo il caso dell’applicazione diretta della sanzione all’Assicurato - il presente contratto terrà indenne quest’ultimo dalle Richieste di Risarcimento presentate dai propri clienti in conseguenza di sanzioni fiscali a essi comminate che siano riconducibili ad Atti Illeciti commessi dall’Assicurato nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.
Art. 14 - Obblighi delle parti in caso di Richiesta di Risarcimento
Premesso che Poste Assicura S.p.A. si avvale per la gestione dei sinistri della società DUAL Italia S.p.A. (iscritta nella sezione A del R.U.I. al n. A000167405 e soggetta al controllo dell’IVASS), si conviene quanto segue.
a) L’Assicurato - a pena di decadenza del diritto all’indennizzo ai sensi della presente polizza - deve dare comu- nicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:
i. qualsiasi Richiesta di Risarcimento a lui presentata;
ii. qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un Atto illecito;
iii. qualsiasi Circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento,
inviando una lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 00144 Roma
Relativamente ai precedenti punti ii. e iii., se tale comunicazione viene effettuata dall’Assicurato nel periodo di assicurazione o nei successivi 30 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione indicato in polizza (purché l’evento denunciato sia riconducibile ad un Atto illecito commesso durante il periodo di assicurazione), indipen- dentemente dall’applicabilità del periodo di Postuma, qualsiasi Richiesta di Risarcimento conseguente sarà considerata da Poste Assicura S.p.A. come effettuata nel periodo di assicurazione.
b) L’Assicurato deve fornire a Poste Assicura S.p.A. tutte le informazioni e deve cooperare così come Poste Assicura S.p.A. potrà ragionevolmente richiedere salvo non sia diversamente disposto dalla Legge.
c) I legali e periti scelti dall’Assicurato per la gestione di una Richiesta di Risarcimento dovranno essere pre- ventivamente approvati da Poste Assicura S.p.A.
d) L’Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l’entità oppure sostenerne i Costi e Spese e gli oneri senza il consenso scritto di Poste Assicura S.p.A.
In caso di Richiesta di Risarcimento, l’Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione di Poste Assi- cura S.p.A. o i diritti di rivalsa della stessa.
e) Poste Assicura S.p.A. non potrà definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consen- so scritto dell’Assicurato. Qualora l’Assicurato rifiuti di acconsentire a una transazione suggerita da Poste Assicura S.p.A. e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione a una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’obbligo risarcitorio di Poste Assicura S.p.A. per detta Richiesta di Risarcimento non potrà ec- cedere l’ammontare con il quale la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i Xxxxx e Spese e gli oneri maturati con il suo consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato in polizza.
f) Nel caso in cui una Richiesta di Risarcimento risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, Poste Assicura S.p.A. e l’Assicurato si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente xxxxxxx. Sulla base di questo accordo, Poste Assicura S.p.A. anticiperà i Costi e Spese per la parte della Perdita assicurata.
g) Poste Assicura S.p.A. si impegna ad anticipare i Xxxxx e Spese sostenuti prima della definizione della Xxxxxx- sta di Risarcimento. Tale anticipo di Costi e Spese, sarà restituito a Poste Assicura S.p.A. da parte dell’Assi- curato in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’indennizzo a termini del presente contratto.
Art. 15 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
L’indennizzo per i compensi di avvocati ai sensi della presente polizza non eccederà le tariffe professionali in vi-
14/17
xxxx applicabili, salvo diverso accordo con l’Impresa. I Costi e le Spese, come previsto dall’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del massimale indicato in polizza e sono corrisposti in aggiunta allo stesso.
Detti Costi e Spese non sono soggetti all’applicazione di alcuna franchigia o scoperto. Non sono considerate Costi e Spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute da Poste Assicura S.p.A.
Art. 16 - Casi di cessazione dell’Assicurazione
Salvo l’applicabilità del periodo di Postuma, la polizza cesserà con effetto immediato nel caso di:
a) scioglimento dello Studio Professionale;
b) cessazione dell’attività professionale;
c) ritiro dall’attività professionale o morte dell’Assicurato;
d) fusione o incorporazione dello Studio Professionale;
e) messa in liquidazione anche volontaria della Studio Professionale;
f) cessione del ramo di azienda a soggetti terzi,
dei quali l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A., inviando lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 00144 Roma
In tutti i casi predetti, l’Assicurazione è prestata nei confronti delle Richieste di Risarcimento e delle Circo- stanze che possano dare origine ad una Perdita dopo la data di cessazione dell’attività professionale, ma esclusivamente in relazione ad Atti illeciti commessi anteriormente a tale data e fino alla scadenza della polizza.
Qualora l’Assicurato sia complice o provochi dolosamente una Richiesta di Risarcimento falsa o fraudolenta riguardo ad una Perdita, esageri dolosamente l’ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi perderà il diritto ad ogni indennizzo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di premio, fermo restando il diritto di Poste Assicura S.p.A. alla rivalsa contro l’Assicurato per indennizzi già effettuati non- ché per i Xxxxx e Spese sostenuti.
Art. 17 - Condizioni particolari sempre operanti Art. 17.1 - Perdita documenti e valori
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura assicurativa si intende operante nel
caso in cui l’Assicurato scopra, durante il periodo di assicurazione o durante il periodo di Postuma (se operante), che i documenti e i valori, la cui custodia era stata affidata o anche solo ritenuta affidata a lui, ai suoi predeces- sori o a terzi dagli stessi incaricati, esclusivamente nell’ambito dell’adempimento o del mancato adempimento dell’attività professionale, siano stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti e, dopo diligente ricerca, non pos- sano più essere reperiti.
Per documenti e valori si intendono:
• atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile, scritti a mano, stampati o riprodotti in qualsivoglia forma;
• somme di denaro, titoli e valori in genere ricevuti in deposito dai clienti, con l’applicazione di un limite di inden- nizzo pari a 1.000,00 Euro per ogni Richiesta di Risarcimento e per periodo di assicurazione, senza applica- zione della franchigia prevista in polizza.
In questi casi Poste Assicura S.p.A. terrà indenne l’Assicurato per:
a) ogni responsabilità legale nella quale l’Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
b) i Xxxxx e le Spese di qualsivoglia natura sostenuti dall’Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.
Art. 17.2 - Fusioni e acquisizioni
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura della presente polizza si intende operante anche per la responsabilità imputabile all’Assicurato quale consulente per le attività di fusioni e acqui- sizioni, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla Legge.
15/17
Art. 17.3 - D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy)
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura della presente polizza si intende este- sa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy. La garanzia non è operante in caso di Atto Illecito continuato.
Art. 17.4 - Estensione società di servizi contabili (EDP)
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura della presente polizza si intende ope- rante anche per la responsabilità imputabile alla società di servizi contabili (EDP) di cui si avvale l’Assicurato, esclusivamente per l’attività svolta per conto dei clienti dell’Assicurato.
Art. 17.5 - Studi Professionali
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, qualora l’Assicurato sia uno Studio Professionale, la copertura assicurativa si intende operante anche per la responsabilità civile personale dei singoli professioni- sti associati, sia per l’attività svolta come Studio Professionale sia per l’attività esercitata come singoli professio- nisti, facenti parte dello Studio Professionale all’atto della stipula della presente polizza.
Nel caso di cessazione dell’attività professionale da parte di una o più persone assicurate, la garanzia si intende operante nei confronti dei subentranti.
Art. 17.6 - D.lgs. 28/2010 (Mediatore per la conciliazione delle controversie)
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura assicurativa si intende estesa all’e- spletamento dell’incarico/attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commer- ciali ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni e/o integrazioni. L’efficacia di tale estensione di garanzia è subordinata alla condizione che l’incarico o l’attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.
La garanzia di cui al presente articolo è prestata con un limite di indennizzo pari a 500.000,00 Euro e una fran- chigia fissa di 1.500,00 Euro per ogni Richiesta di Risarcimento. Nel caso in cui il massimale risultasse inferiore a tale limite, la garanzia sarà prestata con il medesimo massimale previsto dalla polizza.
Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, se esistenti, aventi a oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza.
L’estensione non opera:
a) a favore di un Assicurato che non sia autorizzato a esercitare l’incarico/attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive mo- dificazioni e/o integrazioni o la cui autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle competenti Autorità. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti illeciti commessi successivamente alla data in cui il relativo provvedimento sia stato assunto dagli Organi competenti, indipendentemente dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Assicurato.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca del provvedimento da parte degli Or- gani competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio dell’incarico/attività.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca assunto dagli Organi com- petenti abbia interessato l’incarico/attività dell’Assicurato, l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti illeciti commessi prima della data del provvedimento medesimo.
L’Assicurato dovrà tuttavia, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, dare avviso del prov- vedimento in questione entro 7 giorni a Poste Assicura S.p.A., fornendo copia di detta documentazione. Poste Assicura S.p.A. conseguentemente avrà facoltà di:
• recedere dalla polizza dando 60 giorni di preavviso;
• mantenere in vigore l’Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui il provvedimento è stato assunto dagli Organi competenti;
b) per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall’Assicurato in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al D.lgs. n. 28/2010.
Art. 17.7 - Curatore/Liquidatore/Commissario
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura assicurativa si intende operante anche per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato in conseguenza dell’attività svolta nell’espletamento
16/17
di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di:
• curatore nelle procedure di fallimento;
• commissario xxxxxxxxxx nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
• commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
• commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative;
• ausiliario giudiziario;
• liquidatore giudiziale e co-liquidatore;
• arbitro;
• custode giudiziario;
• rappresentante degli obbligazionisti;
• perito e consulente tecnico,
sempreché tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla Legge.
Art. 17.8 - Visto di conformità (c.d. visto leggero)
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione la copertura si intende operante per:
1. la responsabilità civile derivante dall’attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio del 1997, come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, nonché dall’attività di predisposizione delle dichiarazioni Iva dalle quali emergano crediti Iva da portare in compensazione per importi superiori a 15.000,00 Euro ai sensi del D.L. 78/2009 art. 10 - comma 7. In base a quanto stabilito dalla Legge il Massimale esclusivamente dedicato a tale estensione di garanzia è fissato in 1.033.000,00 Euro per ogni Richiesta di Risarcimento e in aggregato annuo e costituisce il massimo esborso per le Richieste di Risarcimento che dovessero pervenire nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di vigenza della presente polizza.
2. eventuali Richieste di Risarcimento relative ad attività diverse dall’attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.
n. 241 del 9 luglio 1997, come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, nonché all’attività di predisposizione delle dichiarazioni Iva dalle quali emergano crediti Iva da portare in compensazione per importi superiori a 15.000,00 Euro ai sensi del D.L. 78/2009 art. 10 - comma 7, non comporteranno riduzione del predetto Massimale.
L’Assicurato dichiara nel Questionario, all’atto della sottoscrizione del contratto, che il Massimale previsto dalla Legge è conforme e adeguato al numero di clienti/contribuenti dell’Assicurato e al numero di visti di conformità rilasciati. Nel caso di mancata firma della dichiarazione nel Questionario, l’estensione di cui al presente articolo si intende non operante.
Poste Assicura S.p.A. si impegna a indennizzare il danneggiato dell’intero importo della perdita accertata, mentre l’Assicurato si impegna a rimborsare a Poste Assicura S.p.A. l’importo della Franchigia che pertanto rimane a suo totale carico.
Si prende inoltre atto che, in caso di cancellazione o mancato rinnovo della presente Polizza indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, la presente estensione opererà, sempre soggetta a tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, per le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell’Assicurato che siano originate da un Atto Illecito commesso durante il periodo di assicurazione e che siano notificate a Poste Assicura S.p.A. durante i 5 anni successivi alla data di scadenza della polizza.
Art. 18 - Estensione Revisore, Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Membro dell’Organismo di Vigilanza
(valida solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura si intende estesa all’espletamento dei seguenti incarichi/attività:
• Revisore Legale dei Conti ai sensi del D.lgs. 39/2010 (ex Revisore dei Conti - ex Controllo Contabile);
• Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
• Membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001.
L’efficacia di tale estensione di garanzia è subordinata alla condizione che l’incarico o l’attività siano stati rispet-
17/17
tivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di Xxxxx e di regolamento applicabili.
A maggior precisazione di quanto contenuto nella presente estensione e fermo restando quanto previsto nei successivi paragrafi, sono da intendersi compresi:
a) i nuovi incarichi assunti successivamente alla stipulazione della polizza;
b) gli incarichi cessati durante il periodo di assicurazione.
La garanzia è prestata con il massimale indicato in polizza e una franchigia fissa di 5.000,00 Euro per ogni Ri- chiesta di Risarcimento.
Si intendono compresi anche gli incarichi assunti presso banche, società di intermediazione mobiliare, com- pagnie di assicurazione e società finanziarie in genere. In questo caso è previsto un limite di indennizzo pari a 250.000,00 Euro per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 5.000,00 Euro e il massimo di 20.000,00 Euro per ogni Richiesta di Risarcimento. Tale ulteriore esten- sione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture (se esistenti) aventi a oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci.
Dalla condizione aggiuntiva di cui al presente articolo restano escluse le Richieste di Risarcimento che:
a) traggano origine da o comunque relative a procedure liquidative ai sensi dell’art. 2484 - comma 1 punto 4 del Codice Civile e da procedure concorsuali (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedu- re fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrati- va) avviate prima del periodo di assicurazione, salvo (in quanto previsto dalla Legge) per incarichi accettati per la prima volta successivamente l’avvio di dette procedure;
b) traggano origine da o comunque relative a società il cui ultimo bilancio, prima della data di decorrenza del periodo di assicurazione, presenti o avrebbe dovuto presentare, in applicazione di corretti criteri di redazio- ne, una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto;
c) traggano origine da o comunque relative a somme percepite dall’Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell’Organo competente;
d) siano state avanzate direttamente o indirettamente contro l’Assicurato da società o enti in cui l’Assicurato abbia un interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).
Mod. 0126 Ed. marzo 2014 Data ultimo aggiornamento: marzo 2014
Poste Assicura S.p.A.
i
n
c
i
a
l
e
R
o
m
z
i
o
n
e
P
r
o
v
Poste Assicura S.p.A. • 00144, Xxxx (XX), Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 • Tel.: (x00) 00 000000 • Fax: (x00) 00 00000000 • xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx
a
1
-
U
f
f
i
c
i
o
T
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
e
R
o
m
a
1
-
Mod. 0126 Ed. marzo 2014
D
i
r
e
• Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA n. 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
Per informazioni: