TRA
Schema di contratto per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e trattamento di rifiuti di cui al CER 20.01.08 provenienti dalla raccolta domiciliare (porta a porta) nei Comuni soci di Area Impianti S.p.A.
L'anno 2017 il giorno XX del mese di XXXX;
TRA
AREA IMPIANTI S.p.A. con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx, 00/X P.Iva -
C.F. 01964100380, in seguito denominata Committente, rappresentata dal Xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Amministratore Unico, per la carica domiciliato presso la sede legale di AREA IMPIANTI S.p.A. in Copparo (FE);
E
XXXX, in seguito denominato Appaltatore, rappresentato da XXXX;
PREMESSO
- che è stata espletata una procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di prelievo, trasporto e trattamento di rifiuti di cui al CER 20.01.08 provenienti dalla raccolta domiciliare (porta a porta) nei Comuni soci di Area Impianti S.p.A." ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e dell’all’art. 96 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che l’appalto è stato aggiudicato all’impresa XXXX, la quale ha proposto un ribasso del XX % sul prezzo unitario posto a base di gara per un importo complessivo presuntivo pari ad euro 1.174.140,00 (unmilionecentosettanta- quattromilacentoquaranta/00), oltre agli oneri per la sicurezza pari ad euro 168,48 (centosessantotto/48), aggiudicandosi l’appalto per l’importo di euro XXXX, oltre agli oneri della sicurezza di euro 168,48 (centosessantotto/48) per un totale di euro
XXXX. Tutti gli importi si intendono comprensivi dell'eventuale rinnovo e
dell’eventuale proroga;
- che ai sensi degli artt. 32, co. 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione è divenuta efficace;
- che il contratto può essere stipulato in quanto è decorso il termine di cui all’art. 32, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - (Premesse)
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2 - (Oggetto del contratto)
L’appalto ha per oggetto il servizio di carico, trasporto e trattamento di rifiuti di cui al CER 20.01.08 provenienti dalla raccolta domiciliare (porta a porta) nei comuni soci di AREA IMPIANTI S.P.A..
L’appalto ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Prestazione principale relativa al trattamento del rifiuto;
- Prestazione secondaria relativa al prelievo e trasporto del rifiuto.
Per tutto quanto non indicato nel presente contratto, si rimanda a quanto disciplinato dal capitolato speciale d’appalto, che ai sensi dell'art. 32, co. 14-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce parte integrante del presente contratto.
La Committente, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva responsabilità l'affidamento dei servizi indicati in premessa e specificati nel presente articolo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e modalità previste dal presente contratto e dal capitolato speciale d’appalto.
I servizi non sono affidati all’Appaltatore in via esclusiva, pertanto la Committente si
riserva la facoltà di affidare i medesimi servizi anche a soggetti terzi, diversi dall’Appaltatore.
Art. 3 - (Durata del contratto e penali)
La durata prevista per il presente affidamento decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto (01/10/2017) fino al 31/12/2018.
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Committente si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento oltre il predetto termine di durata per un ulteriore anno alle stesse condizioni normo-economiche dell'affidamento principale.
Resta salva la facoltà della Committente di prorogare il contratto fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al presente contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In ogni caso il rapporto contrattuale potrà concludersi prima della scadenza del predetto termine temporale, qualora venga raggiunto il corrispettivo dell’appalto.
Ai sensi dell'art. 113-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore sarà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo:
1) nella consegna del report riepilogativo di cui all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, oltre il giorno 5 di ogni mese, con riferimento alla mensilità precedente;
2) nel ritiro dei cassoni scarrabili oltre le 24 ore dalla chiamata telefonica della Committente, come previsto all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto.
3) Se la sommatoria dei ritardi di cui al punto sub 1) supera nell’arco di 3 (tre) mesi i 9 (nove) giorni, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..
Se la sommatoria dei ritardi di cui al punto sub 2) supera nell’arco di 1 (uno) mese i 5 (cinque) giorni, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 113-bis, co. 2 e dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Qualora il RSPP della Committente rilevi violazioni agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, in materia antinfortunistica, di tutela dell’igiene e salute dei lavoratori nonché in ipotesi di mancato rispetto delle previsioni inserite nel Documento di Valutazione dei Rischi, verrà applicata una sanzione pecuniaria pari ad euro 100,00 (cento virgola zero zero) per violazioni ritenute gravi e una sanzione pecuniaria pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per violazioni ritenute di lieve entità, fermi restando i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati per le gravi inadempienze contrattuali rilevate. In particolare, qualora si verifichino ripetuti inadempimenti ai suddetti obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori tali da comportare l’applicazione di un numero di sanzioni pari o superiore a tre, la Committente procederà alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 12.
Art. 4 - (Corrispettivo dell’affidamento - tracciabilità dei flussi finanziari)
L'importo contrattuale ammonta ad euro XXXX (XXXX), oltre IVA, di cui:
- euro XXXX per i servizi riferiti al periodo contrattuale;
- euro XXXX per i servizi riferiti all’eventuale proroga;
- euro 58,40 (cinquantotto/40) per gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, riferiti al periodo contrattuale;
- euro 53,36 (cinquantatrè/36) per gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, riferiti all’eventuale proroga.
Qualora alla scadenza del contratto l’importo non venga interamente esaurito, il rapporto contrattuale cesserà e l’Appaltatore non potrà rivendicare le somme eccedenti non liquidate dalla Committente.
I servizi sono compensati a misura, secondo il ribasso offerto in sede in gara.
La Committente darà corso ai pagamenti mediante bonifico bancario entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della fattura fine mese presentata dall’Appaltatore.
Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esito positivo della verifica di conformità ai sensi dell’art. 10 del presente contratto; il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato con scadenza 120 gg. d.f.f.m. a seguito della emissione della certificazione di cui all'art. 10 del presente contratto.
La fattura dovrà essere riferita al solo affidamento in oggetto e dovrà recare il codice CIG (XXXX). La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa/errata indicazione in fattura del CIG.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione ad opera della Committente della certificazione di cui all'art. 10 del presente atto, previo rilascio del DURC ai sensi dell'art. 30, co. 5 e dell'art. 105, co. 9 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione e verifica della regolarità del DURC. Qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.
Le fatture emesse dovranno pervenire all'indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx entro il giorno 5 del mese successivo a quello della data di emissione della fattura.
Le fatture relative ai servizi di cui al presente contratto devono essere intestate ad AREA IMPIANTI S.p.A. - Via Volta, 26/A Copparo (FE), P.Iva - Cod. Fisc. 01964100380.
L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. la Committente e l'Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In particolare, l'Appaltatore deve comunicare alla Committente i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di servizi impiegati in attività per la realizzazione dei presenti accordi. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. gli accordi in essere sono immediatamente risolti in tutti i casi in cui le transazioni relative ai presenti accordi siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a.. La Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Committente e l'Appaltatore assumono a riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Art. 5 - (Modalità di esecuzione)
Il servizio ha ad oggetto il carico, il trasporto ed il trattamento del rifiuto organico (CER 20.01.08), proveniente dalla raccolta domiciliare (porta a porta) nei comuni soci di AREA IMPIANTI S.p.A..
L’appaltatore ha l’obbligo di provvedere al carico dei cassoni scarrabili situati vicino alla zona del trasbordo presso l’impianto Crispa Xxx Xxxx Xxxxx x. 00, Xxxxxxx xx Xxxxxx (XX), nonché al trasporto degli stessi per l’avvio all’impianto di trattamento, con le modalità meglio precisate all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto recante “Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio”.
Dopo avere effettuato il trasporto, di ritorno dall’impianto di trattamento, l’Appaltatore ha l’obbligo di posizionare i cassoni scarrabili sulla piazzola in cemento dedita al trasbordo e/o nelle immediate vicinanze.
Ai sensi dell’art. 4 del capitolato speciale d’appalto recante “Quantità del rifiuto oggetto di appalto” la quantità presuntiva di rifiuti da conferire è stata stimata in
8.400 Ton (per la durata del presente affidamento, dal 01/10/2017 fino al 31/12/2018, comprensiva dell’eventuale proroga). Tale quantità non è vincolante per la Committente, non potendo l’Appaltatore rivendicare eventuali somme non liquidate riferite a quantitativi di rifiuti non conferiti.
La determinazione del peso dei rifiuti conferiti avverrà, per ogni singolo carico, presso l’impianto di destinazione del rifiuto.
L’Appaltatore ha l’obbligo di consentire in qualsiasi momento alla Committente (previa formale comunicazione inviata all’Appaltatore a mezzo pec) di effettuare controlli sull’esecuzione del servizio nonché di visionare l’impianto che eseguirà il trattamento del rifiuto oggetto del presente contratto, al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio affidato.
L’Appaltatore, in caso di utilizzo di impianti terzi non di proprietà, dovrà operare in regime di intermediazione e trasmettere la documentazione attestante la regolare posizione dell’impianto di riferimento.
Il rifiuto in ingresso all’impianto di conferimento dell’Appaltatore potrà essere oggetto di campagna di analisi merceologica finalizzata alla verifica qualitativa del rifiuto conferito. A tale scopo, l’Appaltatore si impegna a mettere a disposizione della Committente, o di Imprese da quest’ultima incaricate, aree, spazi, attrezzature e quant’altro necessario per l’esecuzione delle analisi merceologiche, nel rispetto della normativa vigente. La Committente si impegna a comunicare all’Appaltatore la volontà di eseguire una campagna di analisi con almeno 24 ore di preavviso.
L’Appaltatore deve garantire la continuità nell’accettazione del materiale, senza limiti nei quantitativi giornalieri e la piattaforma dovrà essere dotata di un impianto idoneo di pesatura che sia in grado di emettere il relativo bindello documentale.
L’Appaltatore si impegna a garantire il ritiro dei rifiuti durante tutti i giorni feriali dell’anno e di norma nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 16:30;
- il sabato dalle ore 07:30 alle ore 11:30.
Il fermo dell’impianto deve essere comunicato in forma scritta (anticipato via fax ed in seguito con raccomandata A/R o PEC) alla Committente entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi.
In caso di interruzione del servizio per l’impossibilità di conferire i rifiuti presso l’impianto dell’Appaltatore, quest’ultimo dovrà individuare destinazioni alternative, regolarmente autorizzate.
Eventuali maggiori oneri derivanti dalla diversa localizzazione dell’impianto, inerenti sia il trasporto che il conferimento, saranno interamente a carico dell’Appaltatore.
Le quantità di rifiuti raccolte e consegnate saranno rilevate a destino, presso l’impianto di pesatura dell’Appaltatore, che dovrà essere dotato di un sistema omologato per le transazioni commerciali e periodicamente verificato in base alla vigente normativa.
Le pesate verranno certificate mediante l’utilizzo di bindello di pesata informatica: tutte le bolle ed i formulari di accompagnamento dei rifiuti raccolti dovranno quindi riportare in allegato lo scontrino di pesata informatica.
Dovrà inoltre essere trasmesso alla Committente il Rapporto di Taratura dello strumento di pesatura utilizzato, effettuato da azienda accreditata dal Dipartimento Laboratori di Taratura di ACCREDIA.
Con cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, l’Appaltatore deve fornire al Referente della Committente, mediante e-mail, il report riepilogativo (in formato excel) relativo ai rifiuti ricevuti, recuperati e smaltiti. Il documento dovrà contenere i dati relativi al CER del rifiuto, al peso accettato, il numero del FIR di riferimento e la data di accettazione. Tali informazioni sono indispensabili ai fini della verifica della congruità dei dati nonché della conseguente autorizzazione all’emissione della fattura.
L’Appaltatore si impegna a consegnare la quarta copia del FIR ai sensi e con le modalità di cui all’art 193 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..
La Committente si riserva la facoltà di effettuare i necessari controlli sui servizi svolti, al fine di valutarne la conformità.
Tutte le prestazioni afferenti al servizio oggetto dell’affidamento e a questo collegate, sono a totale carico dell’Appaltatore, il quale è altresì responsabile del corretto svolgimento di tali prestazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.
L’Appaltatore dovrà fornire alla Committente:
- un recapito mail, PEC ed un recapito telefonico di rete fissa attivo durante i normali orari di ufficio;
- un recapito telefonico mobile e di fax attivi, 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana compresi i festivi.
L’Appaltatore dovrà garantire l’impiego di mezzi, motrice e rimorchio per carico scarrabili, dotati delle idonee autorizzazioni previste dall’Albo nazionale gestori ambientali e dall’Albo nazionale degli autotrasportatori.
L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente nonché a comunicare tempestivamente ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente contratto.
Art. 6 - (Responsabilità dell’Appaltatore)
Nell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati; l’Appaltatore si assumerà la responsabilità sia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio, sollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie.
L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale
dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla natura dei servizi. In particolare la Committente fornisce all’Appaltatore il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), ai sensi dell’art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa del contratto nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L’Appaltatore si assume l’obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente le disposizioni contenute nelle analisi del DUVRI stesso: a questo proposito l’Appaltatore firma il verbale di coordinamento allegato al DUVRI e si impegna a fornire alla Committente, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in funzione dei servizi richiamati dal presente contratto.
In caso di mancata presentazione, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La Committente potrà effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione dei servizi, con la possibilità di interruzione degli stessi, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non vengano rispettate.
Per lo svolgimento dei servizi appaltati dovrà essere utilizzato esclusivamente personale dipendente dell’Appaltatore, con esclusione di minori; l’Appaltatore deve fornire alla Committente, al momento della stipula del contratto, un elenco dei propri lavoratori dipendenti adibiti all’esecuzione dei servizi.
In caso di dolosa o colposa attestazione di requisiti o circostanze insussistenti o di non corrispondenza dei nominativi del personale adibito ai servizi con quelli forniti alla Committente o di inosservanza di qualsiasi disposizione della presente clausola,
il presente contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Se durante lo svolgimento dei servizi dovesse essere necessario inserire nuovi lavoratori, l'Appaltatore provvederà ad informare la Committente che si riserverà l'accettazione, e verrà applicata per questi la medesima procedura descritta nel presente contratto.
L’Appaltatore, al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, dovrà dare alla Committente comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale entro il giorno solare di accadimento, precisandone circostanze e cause e dovrà tenere tempestivamente informata la stessa degli sviluppi relativi ad eventuali accertamenti ed indagini.
Art. 8 - (Documentazione da consegnare alla Committente)
All’atto della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:
- Copia di idonea polizza di Responsabilità Civile Terzi ed Operai a garanzia di tutte le attività oggetto del presente contratto, comprese le preliminari ed accessorie, aventi le seguenti caratteristiche:
Sezione RCT: Responsabilità Civile verso terzi:
Massimale unico € 3.000.000 Estensioni di Garanzia:
RC inquinamento accidentale; Causale incendio;
Danni alle cose in consegna e custodia; Xxxxx da interruzione attività di terzi.
Sezione RCT: Responsabilità Civile verso Operai:
Massimale € 3.000.000 con il sottolimite di € 1.500.000 per singola persona
infortunata.
Estensioni di Garanzia:
Buona fede INAIL;
Estensione al cosiddetto “Danno Biologico”;
Estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL,
- Copia delle polizze RCA obbligatoria ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i., dei veicoli utilizzati per il trasporto, con massimali non inferiori ai minimi stabiliti in € 7.290.000,00.
Tali coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei servizi e saranno valide per tutta la durata dell’affidamento. L’Appaltatore si impegna a fornire la documentazione comprovante la vigenza di tali contratti;
- polizza assicurativa o bancaria di euro XXXX (XXXXX) ai sensi dell’art. 103, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei servizi e comunque lo svincolo non può avvenire prima della emissione del certificato di cui all'art. 9 del presente contratto.
- autocertificazione di regolare posizione contrattuale dei propri dipendenti o copia conforme all'originale del LUL;
- elenco dei lavoratori che eseguono i servizi con mansione, numero di matricola e autocertificazione della loro idoneità fisica;
- autocertificazione di idoneità tecnico-professionale per i servizi da effettuare;
- Documento di Valutazione dei Rischi in funzione dei servizi oggetto del presente contratto;
- copia della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008;
- copia della nomina del medico competente di cui all’art. 2, comma 1, lettera h), del
D.Lgs. 81/2008 e s.mi., nei casi previsti dall’art. 16 del decreto stesso;
- elenco D.P.I. utilizzati per il servizio oggetto del presente contratto;
- copia dell'attestato di formazione (dei dipendenti utilizzati per i servizi) ai corsi obbligatori sulla sicurezza previsti dagli artt. 36 e 37 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 - formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP e Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012
- formazione sulle attrezzature di lavoro);
- autocertificazione marcatura CE di macchine ed attrezzature utilizzate nell’espletamento dei servizi appaltati.
L’Appaltatore non potrà iniziare o proseguire i servizi in difetto di quanto stabilito nel presente articolo.
- Dichiarazione di responsabilità e assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L’Appaltatore non potrà iniziare o proseguire i servizi in difetto di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 9 - (Documento di Valutazione dei Rischi)
L’Appaltatore è tenuto a redigere il DVR (nei casi previsti dalla vigente normativa), nonché a coordinare tutte le eventuali persone fisiche e/o giuridiche coinvolte.
L’Appaltatore sarà pertanto responsabile del rispetto del DVR stesso e della sua corretta attuazione.
Il DVR sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.
L’Appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza degli eventuali rischi presenti nei luoghi di esecuzione dei servizi e di adottare tutti i provvedimenti necessari prescritti dalla normativa vigente in tema di prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto a conformare il proprio operato alle norme vigenti o che verranno emanate in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
L’Appaltatore dovrà redigere e consegnare il DVR in funzione dei servizi appaltati, prima dell’avvio dell’esecuzione del presente contratto.
Art. 10 - (Verifica di conformità)
La Committente effettua la verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
All'esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato ai sensi dell'art. 113- bis, co. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Nei casi espressamente individuati dal Decreto di cui all'art. 102, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il certificato di verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi dell'art. 102, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 11 - (Subappalto)
(Da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto (qualora dichiarato in sede di offerta), l'Appaltatore può subappaltare le prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il subappalto deve essere autorizzato dalla Committente con specifico
provvedimento, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. L'Appaltatore deve inoltre trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente. L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo le ipotesi di cui all'art. 105, co. 13, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il subappalto non autorizzato comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 12 - (Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto)
La Committente potrà applicare la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni:
a) nelle fattispecie richiamate di cui all’art. 3 del presente contratto;
b) nelle fattispecie richiamate all’art. 3 del presente contratto in riferimento alla violazione degli obblighi in materia di sicurezza;
c) qualora, nei confronti dell'Appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori dell’Appaltatore;
e) in caso di mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) negativo per due volte consecutive;
f) qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità della polizza RCT/O;
g) in caso di subappalto non autorizzato;
h) qualora i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
i) nella fattispecie di cui all’art. 6 del presente contratto;
l) nella fattispecie di cui all’art. 16 del presente contratto.
In ordine alla regolazione della fattispecie sub a) trova applicazione l'art. 108, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In ordine alla regolazione delle fattispecie sub c), d), e), f), g), h) trova applicazione l'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In ordine alla regolazione delle fattispecie sub b), i), l) trova applicazione l'art. 1456 c.c.. Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Committente comunica all'Appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Appaltatore stesso. Sia la Committente che l'Appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità
ad eseguire le prestazioni contrattuali, in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, ai sensi dell’art. 1672 c.c..
La Committente potrà incamerare la cauzione definitiva in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e negli altri casi previsti dall'art. 103, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 13 - (Recesso)
La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine dei servizi per motivi di pubblico interesse, anche in caso di cessazione dell'affidamento del servizio pubblico oggetto dell'affidamento in capo alla Committente stessa.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ed è regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per la Committente.
In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto:
- alle prestazioni già eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso;
- alle spese sostenute dall’Appaltatore;
- a un decimo (1/10) dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 14 - (Cessione dei crediti)
Ai sensi dell’art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore può, in relazione ai crediti verso la Committente derivanti dal contratto avente ad oggetto il
presente affidamento, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e s.m.i., potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili alla Committente, qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
La cessione deve essere notificata alla Committente.
Art. 15 - (Sospensione)
La sospensione della prestazione è ammessa ai sensi dell’art. 107, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di circostanze speciali che impediscano temporaneamente la realizzazione a regola d’arte delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
La sospensione può essere altresì disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse ai sensi dell’art. 107, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’espletamento dei servizi o comunque quando superino i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Committente si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i predetti termini. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
Qualora successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei servizi, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di servizi eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Si applica la procedura di cui all'art. 107, co. 4 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Committente per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i servizi nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Si applica la procedura prescritta dall'art. 107, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla Committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 16 -(Rispetto del sistema di gestione ambientale e della legislazione cogente) La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato le procedure del sistema di gestione ambientale secondo lo standard UNI EN ISO 14001. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti documenti e di impegnarsi, conseguentemente, a rispettare, nell’esecuzione delle proprie obbligazioni, la legislazione cogente, in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e a porre in essere un comportamento idoneo e rispettoso dell'Ambiente e un uso responsabile delle risorse. L’Appaltatore dichiara altresì di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati inerenti all'Ambiente. Il mancato rispetto degli obblighi suesposti sarà
considerato inadempimento rilevante e darà diritto alla Committente di risolvere anticipatamente il presente contratto, coerentemente al Sistema Disciplinare della Società e ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Art. 17 - (Registrazione e spese contrattuali)
Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione. Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto sono a carico dell’Appaltatore. Art. 18 - (Trattamento dei dati personali)
La Committente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa l’Appaltatore che, in seguito al consenso di quest’ultimo, tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.
Art. 19 - (Foro competente)
Per la definizione delle controversie è competente esclusivamente il Foro di Ferrara.
Art. 20 - (Normativa di riferimento)
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto troveranno applicazione il D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 21 - (Clausola finale)
Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato liberamente il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre,l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo
complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
LA COMMITTENTE L’APPALTATORE
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