ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA X. XXXXXXXX
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Num. 50/22 Del. 02/02/2022
Oggetto:
Accordo di collaborazione tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “X. Xxxxxxxx” e COTRAL S.p.A.
Proposta di deliberazione n. | 73/22 31/01/2022 DIRETTORE SANITARIO XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX |
Data Proposta di deliberazione | |
Struttura | |
L'Estensore | |
Il Responsabile del procedimento | |
Responsabile della Struttura |
Visto di Regolarità contabile | |
N. di prenotazione |
IL Direttore Amministrativo
Xxxxxxxxx Xxxxxx
IL Direttore Sanitario
Xxxx Xxxxxx
IL Direttore Generale
Della Xxxxx Xxx
%firma%-1
Firmato digit. dal Resp. S%truftiturmraa: %LE-T2O XXXXXX
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: XXXXXXXXX XXXXXX Xxxxxxx digit. dal Dir. Sanitario: XXXX XXXXXX
Firmato digit. dal Dir. Generale: DELLA XXXXX XXX
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IL DIRETTORE SANITARIO
Xxxx. Xxxxxx Xxxx
OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “X. Xxxxxxxx” e COTRAL S.p.A.
PREMESSO CHE
- COTRAL S.p.A. è una società per azioni di diritto privato a partecipazione integralmente pubblica costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica;
- COTRAL S.p.A. è interessata ad acquisire, sviluppare ed applicare soluzioni e di dispositivi innovativi in grado di coniugare sicurezza certificata, facilità d’uso ed estrema versatilità nell’applicazione così da rispondere alle più varie esigenze della vita reale e, soprattutto, in grado di intervenire anche senza l’azione dell’uomo ovverosia in applicazione del principio relativo alla protezione passiva;
- COTRAL S.p.A. ha installato all’interno di alcuni mezzi della propria flotta dei rivestimenti di un materiale brevettato e certificato per le sue caratteristiche antisettiche e che risulta in grado di eliminare (inattivare), i potenziali patogeni che dovessero contaminare le suddette superfici, riducendo la potenziale trasmissibilità tra i passeggeri;
- COTRAL S.p.A. ha richiesto ad IZSLT la fattibilità e disponibilità a svolgere uno studio di verifica sulla efficacia delle protezioni adottate dal titolo “Attività per la verifica della azione virulicida e battericida di materiali a contatto messi in opera da COTRAL S.p.A. su alcuni mezzi di trasporto”;
- IZSLT ha le competenze e le conoscenze necessarie per svolgere l’attività richiesta da COTRAL
S.p.A. in quanto sede ordinaria di laboratori di diagnosi e laboratorio della rete Covid della regione Lazio;
- IZSLT e COTRAL S.p.A. hanno quindi reciproco interesse a collaborare per conseguire gli obiettivi di cui al presente Accordo.
VISTO
- L’art.9 del D.lgs. 28 giugno 2012, n.106 recante “Modalità di esercizio delle funzioni” che al co.2 dispone la possibilità di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali;
- L’art.5 dell’Intesa Legislativa approvata con Legge della Regione Lazio 29 dicembre 2016, n.14 e della Regione Toscana 25 luglio 2014, n.42, che prevede per l’Istituto la possibilità di erogare prestazioni a terzi (Aziende, Enti, Associazioni o altri soggetti pubblici o privati) relativamente a:
✓ Analisi batteriologiche, analisi chimiche e tossicologiche;
✓ Diagnostica anatomo-patologica;
✓ Diagnostica di laboratorio;
✓ Analisi parassitologiche ed altre analisi diagnostiche;
✓ Analisi istologiche;
✓ Analisi del latte;
✓ Analisi sierologiche;
✓ Sopralluoghi, analisi virologiche dirette
CONSIDERATO CHE
- l’Istituto è accreditato da ACCREDIA, ente terzo dotato di mutuo riconoscimento internazionale. L’accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica dell’Istituto relativamente alle prove accreditate riportate negli elenchi prove accreditate in conformità alle prescrizioni della norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura” ed alle prescrizioni del1’Ente di accreditamento, come riportato nella convenzione che l’Istituto ha stipulato con tale Ente;
- per la realizzazione l’attuazione del presente Accordo, COTRAL S.p.A. riconosce a IZSLT un corrispettivo complessivo pari ad Euro 25.000,00 oltre a I.V.A. di legge.
- la durata dell’Accordo è ad oggi fissata al 30/04/2022;
RITENUTO OPPORTUNO
- Procedere alla sottoscrizione dell’Accordo in oggetto secondo le modalità ed i tempi previsti nel documento stesso
PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui come integralmente trascritti e riportati:
1. di stipulare un Accordo di collaborazione con COTRAL S.p.A.;
2. di approvare e sottoscrivere l’Accordo di collaborazione con COTRAL S.p.A. che è parte integrante al presente provvedimento;
3. di dare atto che il termine fissato per la durata dell’Accordo è ad oggi fissata al 30/04/2022;
Il Direttore Sanitario Xxxx. Xxxxxx Xxxx
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Direttore Sanitario avente come oggetto: Convenzione per prestazioni laboratoristiche a pagamento tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “X. Xxxxxxxx” e la AVIO S.p.A.;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
DELIBERA
1. di stipulare un Accordo di collaborazione con COTRAL S.p.A.;
2. di approvare e sottoscrivere l’Accordo di collaborazione con COTRAL S.p.A. che è parte integrante al presente provvedimento;
3. di dare atto che il termine fissato per la durata dell’Accordo è ad oggi fissata al 30/04/2022;
Il Direttore Generale Dott. Xxx Xxxxx Xxxxx
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VERIFICA DELLA AZIONE VIRULICIDA E BATTERICIDA A CONTATTO DEI RIVESTIMENTI “DESCUDO” XXXXX IN OPERA DA COTRAL S.P.A. SU ALCUNI MEZZI DI TRASPORTO
TRA
COTRAL S.p.A. avente sede legale in via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 105 – Cap 00000 Xxxx, in persona del Legale Rappresentante, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, munito dei necessari poteri di firma per la sottoscrizione del presente atto e domiciliato come sopra per la carica (“COTRAL”).
E
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA ‘X.
XXXXXXXX’, avente sede in Via Appia Nuova n. 1411 – 00000 Xxxx in persona del Legale Rappresentante, Dr. Xxx xxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso il predetto Istituto e legalmente abilitato alla sottoscrizione del presente Accordo (“IZSLT”).
Le precedenti essendo singolarmente definite come "Parte" e congiuntamente come "Parti".
PREMESSO CHE
- COTRAL S.p.A. è una società per azioni di diritto privato a partecipazione integralmente pubblica costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica;
- COTRAL S.p.A. è interessata ad acquisire, sviluppare ed applicare soluzioni e di dispositivi innovativi in grado di coniugare sicurezza certificata, facilità d’uso ed estrema versatilità nell’applicazione così da rispondere alle più varie esigenze della vita reale e, soprattutto, in grado di intervenire anche senza l’azione dell’uomo ovverosia in applicazione del principio relativo alla protezione passiva;
- COTRAL S.p.A. ha installato all’interno di alcuni mezzi della propria flotta dei rivestimenti di un materiale brevettato e certificato per le sue caratteristiche antisettiche e che risulta in grado di eliminare (inattivare), i potenziali patogeni che dovessero contaminare le suddette superfici, riducendo la potenziale trasmissibilità tra i passeggeri.
- COTRAL S.p.A. ha richiesto ad IZSLT la fattibilità e disponibilità a svolgere uno studio di verifica sulla efficacia delle protezioni adottate dal titolo “Attività per la
verifica della azione virulicida e battericida di materiali a contatto messi in opera da COTRAL S.p.A. su alcuni mezzi di trasporto”.
- IZSLT ha le competenze e le conoscenze necessarie per svolgere l’attività richiesta da COTRAL S.p.A. in quanto sede ordinaria di laboratori di diagnosi e laboratorio della rete Covid della regione Lazio;
- IZSLT e COTRAL S.p.A. hanno quindi reciproco interesse a collaborare per conseguire gli obiettivi di cui al presente Accordo.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2
Oggetto dell’Accordo e Responsabili scientifici
IZSLT si impegna ad eseguire le attività di verifica che verranno condotte presso la sede di Roma dell’Istituto secondo lo schema di lavoro di cui all’Allegato A del presente Accordo che ne costituisce parte integrante e sostanziale
Eventuali modifiche allo schema di lavoro potranno essere introdotte soltanto mediante il consenso delle Parti manifestato per atto redatto per iscritto e sottoscritto dalle stesse. Parti.
IZSLT individua il responsabile scientifico delle attività nella persona della dottoressa Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
COTRAL S.p.A. individua nella persona del responsabile della U.O. Supply Chain e Magazzini Tecnici Xxxxx Xxxxxxxx il riferimento di COTRAL S.p.A. al quale la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx farà riferimento durante lo svolgimento delle attività e durante l’esecuzione del presente Accordo.
Si conviene che l'eventuale sostituzione dei predetti responsabili di IZSLT e/o di COTRAL S.p.A., di cui al comma precedente, dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto alle altre Parti.
IZSLT, ove necessario, senza ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quelli previste dal presente Accordo, potrà avvalersi della collaborazione tecnica di altro soggetto pubblico.
Art. 3 Durata
La durata dell’attività fa riferimento a quanto previsto dall’Allegato A al presente Accordo fatti salvi i tempi necessari alla elaborazione dei dati ed alla loro comunicazione.
Eventuali proroghe del predetto termine dovranno essere stabilite concordemente dalle Parti per iscritto.
Art. 4 Organizzazione del personale
Ciascuna Parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sia chiamato a frequentare le strutture dell'altra Parte. Si conviene altresì che ciascuna Parte effettuerà comunicazione preventiva all’altra Parte per iscritto, dei nominativi del proprio personale che si recherà presso le strutture dell'altra Parte. Il personale che frequenterà le strutture dell’altra Parte sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
Art. 5
Reportistica sullo stato di avanzamento dell'attività di ricerca
Il completamento delle attività sarà formalizzato da un rapporto tecnico prodotto da IZSLT e trasmesso a COTRAL S.p.A. entro 15 giorni lavorativi dal completamento delle azioni previste nell’Allegato A. Sono fatti salvi gli ulteriori impegni o eventuali proroghe previsti dal precedente articolo 3.
Art. 6
Corrispettivo e modalità di pagamento
Per la realizzazione l’attuazione del presente Accordo, COTRAL S.p.A. riconosce a IZSLT un corrispettivo complessivo pari ad Euro 25.000,00 oltre a I.V.A. di legge.
Tale importo verrà corrisposto a IZSLT, a fronte di stesura del rapporto tecnico di cui al precedente art. 5 e della relativa fattura che dovrà essere emessa da IZSLT, con bancario ordinario sul seguente conto corrente bancario presso Banca Popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx. IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC (Codice swift) XXXXXX00XXX.
Art. 7
Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
Il contenuto del presente Accordo non conferisce a COTRAL S.p.A. e ad IZSLT il diritto di utilizzo del nome, marchio o altro salvo quanto concordato tra le Parti.
Art. 8 Informazioni Confidenziali
Tutte le informazioni, dati e conoscenze scambiati tra le Parti, direttamente e/o indirettamente, relativi alle Parti stesse sono da considerarsi Informazioni Confidenziali. Non vengono considerate Informazioni Confidenziali informazioni che:
a) erano già in possesso di una Parte senza alcun accordo di segretezza al tempo in cui le stesse furono rese note da una Parte e non erano state ricevute direttamente o indirettamente da una Parte;
b) sono o diventano di dominio pubblico senza responsabilità o altro di una delle Parti;
c) sono rese note in forma scritta e senza accordo di segretezza a una delle Parti da una terza parte avente diritto a divulgare le informazioni senza obbligo di segretezza.
Art. 9
Doveri di segretezza
Per un periodo di dieci (10) anni a far data dalla seconda sottoscrizione del presente accordo ciascuna Parte deve:
- non divulgare le Informazioni Confidenziali a terzi e comunque adottare ogni misura affinché le Informazioni Confidenziali non vengano divulgate e/o fornite a terzi;
- usare le Informazioni Confidenziali solo per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo;
- limitare le Informazioni Confidenziali al solo personale direttamente legato all'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo;
- non depositare domande di brevetto concernenti le Informazioni Confidenziali.
Art.10 Proprietà dei risultati
Resta inteso che resta in capo esclusivamente a COTRAL S.p.A. la proprietà dei risultati parziali e/o finali derivanti direttamente o indirettamente dalla attuazione del
presente Accordo. COTRAL S.p.A. comunicherà gli stessi nelle forme ritenute consone e comunque rendendo edotto IZSLT.
IZSLT potrà utilizzare i risultati ottenuti nell’ambito dei risultati conseguiti dalla attuazione del presente Accordo per fini prettamente scientifici nelle forme ritenute più consone, al fine di produrre pubblicazioni tecnico-scientifiche, soltanto richiedendo a COTRAL S.p.A. preventiva autorizzazione per iscritto, ed eventualmente riconoscendo il contributo tecnico ed economico ricevuto per l'espletamento della ricerca.
Art. 11
Clausola risolutiva espressa
Le Parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto da ciascuna Parte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile, mediante comunicazione da inviarsi a con lettera raccomandata A.R. nel caso in cui una Parte sia inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nel presente contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della diffida scritta inviatale dall’altra Parte. In tale evenienza competerà alla Parte adempiente il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Art. 12 Diritto di recesso
Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di trenta (30) giorni. Resta inteso che il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione conseguentemente nella predetta ipotesi COTRAL S.p.A. corrisponderà a IZSLT il compenso per le attività fino ad allora svolte, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute.
Art. 13
Foro competente
Per qualsiasi controversia in merito al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 14 Norme applicabili
Il presente Accordo comporta obblighi per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli si conviene che troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile.
Art. 15 Oneri fiscali
Le Parti convengono che il presente Accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 4 “atti non aventi prestazioni e contenuti patrimoniali” di cui alla tabella parte Il del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Accordo, sono a carico della parte richiedente.
Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole vessatorie contenute nel presente contratto non necessitano della specifica approvazione per iscritto della Parte onerata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, in quanto le stesse hanno costituito oggetto di trattativa tra le Parti.
Allegato A: “PROTOCOLLO SPERIMENTALE PER LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA ANTIBATTERICA E ANTIVIRALE DEL RIVESTIMENTO “DESCUDO” REALIZZATO ATTRAVERSO MODELLIZZAZIONE IN 3D DEL MATERIALE “PLACTIVE AN1” E INSTALLATO SU ALCUNI AUTOBUS DELLA FLOTTA COTRAL”
Per Cotral S.p.A. Per Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana ‘X. Xxxxxxxx’
Il legale rappresentante Il legale rappresentante
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxx xxxxx Xxxxx
Data: Data:
Luogo: Luogo:
ALLEGATO A
PROTOCOLLO SPERIMENTALE PER LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA ANTIBATTERICA E ANTIVIRALE DEL RIVESTIMENTO “DESCUDO” REALIZZATO ATTRAVERSO MODELLIZZAZIONE IN 3D DEL MATERIALE “PLACTIVE AN1” E INSTALLATO SU ALCUNI AUTOBUS DELLA FLOTTA COTRAL
Obiettivo:
1) Valutare se vi è una differenza significativa tra la presenza (proporzione di positivi) del genoma di SARS CoV2 in tamponi di superficie prelevati in autobus dotati del rivestimento oggetto della sperimentazione e in autobus non dotati dello stesso rivestimento per un possibile effetto del principio attivo sull’acido nucleico virale. Valutare se tra i due gruppi vi è una differenza significativa tra la presenza (proporzione di positivi) di virus SARS CoV 2 in grado di replicare (valutazione dell’infettività).
2) Sarà inoltre valutata la significatività della differenza di carica batterica mesofila.
Non saranno inclusi nella sperimentazione gli autobus con il rivestimento non arricchito con il materiale battericida.
COTRAL Spa ha installato i rivestimenti oggetto dello studio alla fine del mese di agosto 2021. Pertanto la valutazione scaturita da questa sperimentazione avrà valore solamente in relazione al periodo di studio. L’eventuale conferma della durata nel tempo dell’efficacia virucida o battericida andrà verificata con delle sperimentazioni successive.
Campionamento:
Per ogni giornata di sperimentazione saranno testati 5 autobus di cui 2 trattati (T); 3 controllo (C) per una durata dell’attività di 10 giornate lavorative in lasso di tempo non superiore ad un mese.
Le linee di servizio da includere nella sperimentazione saranno scelte da COTRAL in numero di tre tra quelle a maggior rischio di contaminazione in base alla numerosità degli utenti, in particolare degli studenti, e dovranno rimanere fisse per tutto il periodo della sperimentazione. Sarà cura di COTRAL registrare e fornire a IZSLT il numero di utenti effettivo per ciascun autobus/giornata sottoposto a campionamento.
Gli autobus saranno fatti convogliare alla fine delle corse giornaliere dalle ore 16 alle 17 presso l’Istituto, in un’area da concordare. In ogni autobus saranno prelevati da personale IZSLT i seguenti tamponi di superficie, secondo un protocollo standard che assicuri la stessa metodologia e superficie campionata.
1. Maniglie del terzo sedile a partire dall’estremità anteriore (fila sx);
2. Corrimano vicino alla porta di discesa;
3. Braccioli dell’ultimo sedile vicino alla porzione posteriore (fila dx).
Ogni tampone sarà identificato con la matricola identificativa dell’automezzo e con un numero progressivo (1,2,3) che identificherà la sede del prelievo standard e sarà accompagnato da un’apposita scheda prelievo. Ogni tampone andrà eseguito in doppio su superfici adiacenti dello stesso supporto individuato, con gli opportuni terreni di trasporto per gli esami biomolecolari per i virus ed esami virologici per l’infettività da effettuarsi sugli stessi tamponi e colturali per i batteri. È importante non effettuare prelievi con più tamponi sulla stessa superficie per non diluire la carica batterica.
Totale campioni: 150 X analisi virologiche e 150 x analisi batteriologiche
Agenti biologici da ricercare e rispettive metodiche di laboratorio*:
(* il SARS-CoV-2 è potenzialmente presente anche nei tamponi batteriologici)
- SARS Coronavirus-2;
- Conta Batterica Totale aerobia (CBTa, espressa come UFC/cm2).
Per il SARS Coronavirus-2 si valuterà il protocollo di PCR da utilizzare tra quelli già in uso presso la UOC Virologia. Per la valutazione dell’infettività, l’Istituto collaborerà con l’Istituto di malattie infettive “L. Spallanzani” (INMI), con cui ha già in essere una convenzione per l’utilizzo del BSL3. I campioni positivi in PCR saranno testati con le modalità da concordare con INMI.
Le analisi batteriologiche saranno eseguite direttamente da IZSLT (in particolare dalla Struttura “Microbiologia degli alimenti”) le prove colturali quantitative, che forniranno dati utili a determinare un’eventuale differenza di carica batterica tra autobus trattati e non. Un eventuale approfondimento su alcuni germi patogeni da scegliere quali “indicatori” sarà oggetto di una successiva sperimentazione laddove il richiedente lo considerasse utile.
Periodo dello studio: prelievi: febbraio – marzo 2022. Risultati previsti entro aprile 2022.
Elaborazione dei risultati
Una prima elaborazione statistica sarà effettuata per valutare se la proporzione di campioni positivi al SARSCoV2- prelevati da automezzi trattati (T) sia inferiore alla proporzione di positivi prelevati da mezzi controllo (C). Stessa valutazione sarà fatta per la proporzione di autobus positivi alla forma vitale e infettante di SARS CoV2. La dimensione campionaria indicata ci consentirà di identificare almeno una differenza del 20% di prevalenza di contaminazione tra i due gruppi. Sarà inoltre valutata, con le opportune tecniche statistiche, la differenza in termini di concentrazione batterica totale aerobia.