CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER LA CONCESSIONE TRIENNALE IN ESCLUSIVA DI SPAZI PUBBLICITARI INTERNI ED ESTERNI SUGLI AUTOBUS ADIBITI AL SERVIZIO URBANO DI TRASPORTO COLLETTIVO DELLA CITTA’ DI BARI.
OBBLIGHI CONTRATTUALI ART. 1 – SOGGETTI CONTRATTUALI
Sono soggetti contrattuali:
a) L’Azienda Mobilità e Trasporti Bari Servizio S.p.A. appresso anche denominata A.M.T.A.B. Servizio o Azienda.
b) La ditta aggiudicataria appresso anche denominata concessionaria.
ART. 2 – OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO
La gara ha per oggetto la concessione per 36 (trentasei) mesi in esclusiva degli spazi pubblicitari interni ed esterni sugli autobus adibiti al servizio urbano di trasporto collettivo della città di Bari, come risultanti dalla polizza assicurativa RC a libro matricola aziendale. Per gli autobus e/o minibus adibiti a trasporto non in linea coperti da assicurazione R.C., l’Azienda si riserva di concederli in locazione, su richiesta della ditta aggiudicataria, alle condizioni previste all’art. 23 limitatamente all’applicazione della royalty sul fatturato, di qualsiasi entità conseguito, per la pubblicità su questi autobus e/o minibus.
Si segnala che il parco rotabile aziendale è attualmente costituito da 255 (duecentocinquantacinque) autobus di varia tipologia, come si evince dal prospetto allegato C, utilizzabili in Servizio, definiti veicoli marcianti, e provvisti di copertura assicurativa.. Nessuna variazione verrà apportata al canone annuo di locazione in presenza di variazioni del parco rotabile, in più o in meno, entro il limite del 3% rispetto alla consistenza degli autobus(208) utilizzato per il TPL di cui all’allegato
C. Nel caso in cui, in vigenza di contratto, l’A.M.T.A.B. Servizio dovesse potenziare il proprio parco rotabile oltre il 3%, la ditta aggiudicataria si impegna a corrispondere per ogni autobus di nuovo inserimento in autoparco eccedente il 3%, lo stesso canone unitario offerto; gli autobus che saranno esclusi dal parco oltre il 3% della consistenza di cui all’allegato C daranno luogo alla riduzione del canone annuo in base al valore del canone unitario offerto.
Le variazioni di canone, per inserimento o sottrazioni di veicoli dalla copertura assicurativa oltre il limite del 3%, sono effettuate a consuntivo su base mensile in proporzione ai giorni di effettiva copertura.
Il canone unitario sarà incrementato il 2° e 3° anno di vigilanza contrattuale in base all’indice NIC dell’ISTAT.
Il canone costituisce il corrispettivo per lo sfruttamento, nelle varie possibili forme (tabelle, decori integrali o parziali, maxi retro, ecc.), degli spazi pubblicitari interni ed esterni, descritti come da articolo successivo.
L’Azienda si riserva il diritto di escludere uno o più autobus dalla disponibilità del concessionario, previo un preavviso di almeno 60 gg. e con conseguente esclusione dell’obbligo di pagamento del canone relativo.
ART. 3 – SPAZI UTILIZZABILI
La concessione ad uso pubblicitario riguarda tutti gli spazi utilizzabili all’interno ed all’esterno degli autobus (elencati nel prospetto allegato C) e secondo le relative prescrizioni tecniche – per l’esposizione di pubblicità, non luminosa all’esterno degli autobus
Gli spazi interni utilizzabili sono quelli compresi tra il tetto delle vetture ed il filo superiore dei finestrini.
Gli spazi esterni, sono tutti quelli compresi tra il bordo inferiore ed il filo giuntura per quanto riguarda la pubblicità tabellare. Per la pubblicità mediante pellicole adesive potranno essere utilizzate anche le superfici vetrate ove consentito dalle leggi e regolamenti vigenti, mentre per quanto riguarda il decoro integrale si rimanda al successivo art. 25.
Sono comunque escluse le superfici vetrate indispensabili a fini della sicurezza di guida.
I supporti saranno realizzati con telai in alluminio o acciaio inox fissati alla carrozzeria con strisce bioadesive del tipo 3M di materiale di caratteristiche equivalenti la cui configurazione (dimensione “spessore” sistemi di drenaggio acqua.) dovrà essere concordata, per ciascun tipo di veicolo, con i tecnici aziendali.
I telai in alluminio o acciaio inox, in ogni caso, devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) non devono causare il danneggiamento delle setole degli spazzoloni rotanti dell’impianto di lavaggio automatico degli autobus;
b) non devono mai coprire o ostruire feritoie, prese d’aria, sportelli vari presenti nella carrozzeria del bus o scritte di servizio (tipo “entrata – uscita”, numeri aziendali identificativi del veicolo, logo aziendale, marchio bus, ecc.). ;
c) devono avere forme geometriche regolari;
d) le distanze dai segnalatori visivi e d’illuminazione e dalle targhe devono rispettare eventuali prescrizioni del Codice della Strada.
Le tabelle di pubblicità da utilizzare per i telai in alluminio o acciaio inox devono avere rigidità tale da non fuoriuscire dagli stessi per deformazioni proprie.
Qualora per l’applicazione delle tabelle esterne o di pellicole adesive si rendesse necessario lo spostamento della denominazione dell’Azienda o del numero aziendale del bus, la concessionaria concorderà con l’A.M.T.A.B. Servizio il nuovo posizionamento degli stessi e, previa autorizzazione scritta, provvederà a spostare gli stessi a proprie spese ed in modo che non vengano deturpati estetica e decoro delle vetture e la loro funzionalità; le modalità di applicazione degli impianti pubblicitari sulle vetture saranno preventivamente concordati con l’A.M.T.A.B. Servizio.
In sostituzione delle tabelle entro telai, potranno essere utilizzati, a discrezione della concessionaria, spazi di dimensioni maggiori in relazione alle varie tipologie degli autobus, mediante pellicole adesive.
La pubblicità in argomento sarà posizionata sulle superfici laterali e posteriori degli autobus (vetri compresi) e sarà realizzata con pellicole adesive 3M (o simili) di tipo omologato. Avrà caratteristiche tali che, sui finestrini, consentirà la visibilità dall’interno verso l’esterno.
I tempi tecnici di applicazione, effettuata durante le ore diurne, dovranno essere ridotti al minimo in modo da non interferire sul normale utilizzo delle vetture per il servizio di pubblico trasporto.
Resta, quindi, convenuta la più ampia facoltà, per la concessionaria, di effettuare le esposizioni pubblicitarie all’esterno degli autobus nelle forme e dimensioni che riterrà più opportune, compatibilmente con le normative vigenti, e con la possibilità di intercambiare le varie forme pubblicitarie in relazione alle richieste del mercato.
Nel caso in cui, in vigenza di contratto, l’A.M.T.A.B. Servizio dovesse modificare il proprio parco rotabile con altri autoveicoli di dimensioni tali da non rendere più compatibili le misure delle tabelle di pubblicità indicate, la concessionaria dovrà, previa autorizzazione dell’A.M.T.A.B. Servizio e ferme restando le ubicazioni designate, conformare le proprie tabelle di pubblicità secondo le nuove possibili misure, purchè le stesse rientrino in quelle vigenti per regolamento.
L’A.M.T.A.B. Servizio si riserva il diritto di utilizzare gli spazi interni degli autobus per l’affissione di proprie comunicazioni di servizio o agli utenti.
ART. 4 – PRESCRIZIONI TECNICHE
La pubblicità dovrà di volta in volta essere uniformata alle disposizioni di cui al vigente Codice della Strada.
PRESTAZIONI ED OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA
ART. 5
E’ consentito agli incaricati della concessionaria di accedere nelle autorimesse ed officine dell’A.M.T.A.B. Servizio per la posa in opera della pubblicità, senza disturbare il servizio di manutenzione né immobilizzare le vetture.
ART. 6
La concessionaria deve provvedere a sua cura e spese alla posa in opera del materiale pubblicitario e successivo rinnovo degli impianti relativi allo stesso. Queste applicazioni e rimozioni devono essere eseguite in modo tale da non disturbare l’uso degli automezzi né apportare ad essi alcun danno. In particolare in caso di rimozione del materiale pubblicitario la concessionaria ha l’obbligo di ripristinare i loghi o le scritte aziendali ed i numeri sociali dei bus.
ART. 7
E’ vietata la pubblicità contenente propaganda elettorale o, comunque, politica.
ART. 8
La concessionaria è tenuta a rispettare tutte le disposizioni che venissero emanate, anche successivamente alla stipula del contratto, da organi superiori (D.T.T., Comune di Bari, ecc.) senza che per tale motivo possa accampare pretese di sorta.
ART. 9
Tutte le tasse erariali e comunali gravanti sulla pubblicità e sull’esercizio della stessa restano a totale carico della concessionaria, la quale solleva l’A.M.T.A.B. Servizio da ogni responsabilità nel caso di contestazioni da parte delle competenti Autorità che potessero eventualmente insorgere a qualunque titolo e qualsiasi motivo.
ART. 10
La concessionaria solleva totalmente l’A.M.T.A.B Servizio da ogni responsabilità per eventuali danni che gli impianti pubblicitari potessero arrecare alle persone ed alle cose, compresi gli eventuali danni che potessero arrecare al personale e beni dell’Azienda.
Qualora la concessionaria non esegua le necessarie riparazioni, sostituzioni, ecc., entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l’A.M.T.A.B. Servizio potrà, se del caso, provvedere a tali riparazioni a spese della concessionaria e senza che quest’ultima abbia alcunchè da eccepire.
ART. 11
Il contratto non può dar luogo ad alcun genere di rapporto tra l’A.M.T.A.B. Servizio e gli utenti di pubblicità.
L’A.M.T.A.B. Servizio resta sollevata da ogni responsabilità in caso di contestazione da parte degli utenti della pubblicità ai quali non è tenuta a dare spiegazioni di sorta in quanto il loro rapporto interessa unicamente la concessionaria. Tuttavia, occorrendo, l’A.M.T.A.B. Servizio consentirà che gli utenti, senza disturbare il servizio, possano, soltanto e sempre accompagnati da un incaricato della concessionaria, accedere nelle rimesse dell’A.M.T.A.B. Servizio per i controlli desiderati.
Nessuna attestazione, se non preventivamente e di volta in volta concordata, può essere richiesta ad A.M.T.A.B. Servizio inerente l’esposizione della pubblicità.
ART. 12
L’A.M.T.A.B. Servizio non sarà ritenuta responsabile per la buona conservazione del materiale pubblicitario e della pubblicità che la concessionaria farà esporre nelle vetture.
Tuttavia l’A.M.T.A.B. Servizio farà esercitare al suo personale quella cura e sorveglianza prescritta per la buona conservazione dei beni di proprietà della concessionaria.
ART. 13
L’A.M.T.A.B. Servizio non risponde del contenuto dei cartelli pubblicitari non conformi a norma di legge.
ART. 14
La pubblicità dovrà essere di gradimento dell’A.M.T.A.B. Servizio e non dovrà contenere scritti ed immagini che l’A.M.T.A.B. Servizio dovesse ritenere sconvenienti, inopportuni o antiestetici.
La A.M.T.A.B. Servizio ha facoltà di non consentire l’esposizione o di far rimuovere quella pubblicità che, a suo insindacabile giudizio, non fosse di suo gradimento per i motivi di cui sopra.
La concessionaria è tenuta al rispetto delle leggi vigenti in materia pubblicitaria ed in particolare a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.
ART. 15
Rimane impregiudicato il diritto dell’A.M.T.A.B. Servizio di organizzare e disciplinare il pubblico trasporto nel modo che riterrà opportuno o secondo le istruzioni e le direttive delle Autorità competenti sia in ordine all’impiego delle vetture sulle varie linee, sia alla frequenza ed agli orari delle corse ed alle percorrenze senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna né pretendere compensi. Analogamente la concessionaria non potrà fare valere alcuna pretesa nei casi di interruzione parziale o totale dei servizi dovuta a sciopero, serrata, od altri avvenimenti imprevedibili.
La concessionaria è altresì consapevole che nessuna deduzione potrà essere pretesa per fermi macchina determinati da manutenzione ordinaria o straordinaria, né per le vetture che non prestano servizio perché destinate alla riserva.
ART. 16
E’ fatto divieto alla concessionaria, a pena di risoluzione anticipata del contratto di cedere anche solo parzialmente il contratto o di subappaltarlo a terzi.
ART. 17
Nel caso in cui, a seguito di incidenti qualsiasi o di atti vandalici, venissero danneggiati o distrutti gli avvisi relativi ad impianti pubblicitari, nessuna responsabilità al riguardo potrà essere addebitata all’A.M.T.A.B. Servizio e la concessionaria stessa dovrà provvedere a riparare e rimettere la pubblicità nel pristino stato a propria cura e spese e senza diritto ad indennizzo da parte dell’A.M.T.A.B. Servizio.
ART. 18
Nessun onere potrà derivare all’A.M.T.A.B. Servizio per eventuali infortuni al personale della concessionaria addetto al montaggio ed a tutte le operazioni inerenti alla pubblicità, in quanto la concessionaria stessa dovrà provvedere alle necessarie coperture assicurative ed agli obblighi tutti nascenti dal rapporto di lavoro del personale alle proprie dipendenze.
ART. 19
Nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx obbliga ad effettuare una campagna pubblicitaria annua per conto dell’A.M.T.A.B. Servizio della durata di giorni 15 (quindici), che sarà effettuata su almeno 20 (venti) autobus in circolazione utilizzando il pannello posteriore degli stessi.
A tal fine la concessionaria si obbliga a creare il bozzetto grafico a più colori che sottoporrà all’approvazione dell'A.M.T.A.B. Servizio e a produrre le tabelle pubblicitarie necessarie ad effettuare il tutto a titolo gratuito.
ART. 20
Il contratto sarà risolto anche prima della fine di detto periodo nel caso che all’A.M.T.A.B. Servizio venisse a mancare, per qualsiasi motivo ad essa non imputabile, l’esercizio del servizio al quale le vetture sono adibite.
ART. 21
In qualsiasi caso di cessazione o di risoluzione, anche anticipata, del contratto, i supporti utilizzati per contenere le tabelle di pubblicità applicati sulle vetture dalla concessionaria resteranno di proprietà dell’A.M.T.A.B. Servizio.
ART. 22
Nel caso in cui nel corso del contratto siano apportate innovazioni al Regolamento del Codice della Strada circa le dimensioni ed il formato dello spazio esterno locabile, resteranno a carico esclusivo della concessionaria le spese e gli oneri conseguenti all’adattamento dei supporti, fermo restando l’ammontare del canone aggiudicato.
ART. 23 – PAGAMENTO DEL CANONE
Il canone dovuto sarà versato secondo quote trimestrali costanti calcolato sul prezzo offeto in sede di gara.
Il canone sarà verificato, per eventuali aggiornamenti in riduzione od in aumento, rispetto al 3% di variazione della consistenza del parco rotabile(208 autobus).
Il pagamento del canone per la pubblicità sarà trimestrale e dovrà essere effettuato anticipatamente entro gg.10 (dieci) al ricevimento della relativa fattura che l’A.M.T.A.B. Servizio emetterà, a mezzo bonifico bancario in favore del Servizio di cassa dell’A.M.T.A.B. Servizio presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Bari, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00/00 – CCB n. 706 – ABI 01005 – CAB 04000 – CIN T – o quella che verrà eventualmente comunicata.
Il mancato pagamento di due trimestralità consecutive comporterà la risoluzione automatica del contratto e l’incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto per l’Azienda di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni presso le sedi competenti.
Oltre al canone minimo garantito offerto in gara, canone che, come indicato all’art. 2, sarà incrementato per il 2° e 3° anno di vigenza contrattuale in base all’indice NIC dell’ISTAT, la concessionaria si obbliga a riconoscere all’A.M.T.A.B. Servizio, per la quota di fatturato di competenza dell’anno di vigenza contrattuale eccedente il fatturato di importo complessivo € 500.000 corrisposto ad A.M.T.A.B. Servizio, la royalty offerta in sede di gara.
Per fatturato si intende la somma delle fatture emesse alla clientela per la occupazione degli spazi pubblicitari relative all’annualità contrattuale di competenza, escluse solamente le quote per eventuali clienti dichiarati falliti ed al netto delle over-commission che la concessionaria fosse tenuta a riconoscere ai Centri Media per la clientela nazionale.
Saranno esclusi dal fatturato gli eventuali riaddebiti per la stampa del materiale pubblicitario qualora i clienti della concessionaria dovessero farlo realizzare dalla concessionaria stessa.
La concessionaria dovrà inviare entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre elenco riepilogativo delle eseguite esposizioni con indicato il nome del cliente, quantità e formato della pubblicità, periodo di esposizione, importo dell’ordine, numero fattura, importo fattura e importo di competenza dell’anno contrattuale alfine di consentire all’A.M.T.A.B. Servizio di effettuare verifiche, fermo restando la facoltà dell’A.M.T.A.B. Servizio di eseguire le verifiche contabili presso la sede della concessionaria.
Al termine di ciascun anno contrattuale qualora il conteggio del fatturato, come sopra indicato, desse luogo alla royalty l’A.M.T.A.B. Servizio invierà fattura alla concessionaria la quale dovrà effettuare il pagamento a 30 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario.
ART. 24– ONERI DELLA CONCESSIONARIA
La concessionaria si impegna alla fruizione ottimale degli spazi pubblicitari locati, salvaguardando il valore commerciale dello strumento pubblicitario.
La concessionaria, con la propria organizzazione, sostenendo tutti i necessari costi, dovrà provvedere:
- alla produzione delle commissioni di pubblicità;
- al pagamento dell'imposta comunale gravante la pubblicità;
- alla applicazione e manutenzione delle strutture per l'applicazione della pubblicità all'esterno ed all'interno delle vetture di pubblico trasporto
- alla fatturazione degli importi delle commissioni alla clientela;
- all'incasso degli importi dovuti, lasciando la A.M.T.A.B. Servizio ampia facoltà alla concessionaria di concedere rateazioni, fare transazioni, dare corso ad azioni giudiziarie, effettuare istanze di fallimento e domande di ammissione al passivo, rinunciare ai crediti qualora non fossero più esigibili;
- alle spese di struttura per la gestione della pubblicità;
- alle spese per la esposizione, manutenzione e rimozione della pubblicità sulle vetture;
- alle spese che riterrà opportuno sostenere per la valorizzazione delle forme di pubblicità attuabili, per ricerche di mercato, per illustrazioni, depliant, ecc.;
- a quant'altro necessario, qui non elencato, limitandosi la A.M.T.A.B. Servizio a mettere a disposizione della concessionaria i mezzi e le strutture per far esercitare l'attività pubblicitaria.
ART. 25 – PUBBLICITA’ INTEGRALE O PARZIALE
Alla concessionaria della pubblicità sugli autobus è consentita la pubblicità e decoro integrale e/o parziale sugli autobus urbani con le seguenti prescrizioni.
La concessionaria richiederà l’autorizzazione per ogni singolo contratto pubblicitario che necessiti dell’utilizzo dell’intero spazio esterno (escluso il frontale) dei bus già in concessione alla stessa, per l’allestimento di pubblicità integrale sugli stessi o per l’utilizzo del solo retro o di una fiancata. La pubblicità in argomento dovrà essere realizzata tramite l’applicazione di idonee pellicole adesive di tipo omologato, aventi le stesse caratteristiche tecniche delle pellicole SCOTCHPRINT 3M (o tecnicamente equivalenti), sulle parti di carrozzeria delle due fiancate laterali e del lato posteriore del mezzo. Le pellicole da applicare devono garantire la mobilità senza danneggiare la carrozzeria delle vetture.
Le decorazioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare del regolamento del Codice della Strada.
Rimangono a carico della concessionaria tutti gli oneri per imposte, tasse, spese di allestimento e rimozione delle pellicole e quant’altro occorra per la realizzazione della pubblicità integrale o del maxiretro.
La concessionaria assume in proprio l’obbligo di reperire e contattare i clienti per la pubblicità integrale decidendo con essi il periodo di esposizione.
L’A.M.T.A.B. Servizio si impegna ad assicurare la circolazione giornaliera del mezzo adibito a pubblicità integrale per almeno numero 7 ore e globalmente per un numero di giorni pari al 90% del periodo di esposizione pubblicitaria. Qualora durante il periodo contrattuale il numero di uscite del mezzo non dovesse raggiungere il numero di uscite garantite, l’A.M.T.A.B. Servizio consentirà il recupero totale dei giorni di non uscita del mezzo e fino al raggiungimento del periodo contrattuale.
La concessionaria dovrà curare direttamente ed il esclusiva il rapporto con la clientela stipulando singoli contratti per il solo spazio ceduto dall’A.M.T.A.B. Servizio in concessione rimanendo nella totale discrezionalità del cliente la scelta di eventuali professionisti per la parte relativa al bozzetto grafico e all’allestimento della vettura.
Eventuali rapporti fra la concessionaria ed il cliente, che abbiano per oggetto realizzazioni di bozzetti e/o allestimenti di bus, esulano dal presente contratto.
La concessionaria dovrà curare anche i rapporti con i clienti in ordine alle procedure ed ai versamenti (imposte pubblicità ecc.) che questi dovranno
effettuare nel rispetto delle norme vigenti. L’A.M.T.A.B. Servizio viene pertanto sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati adempimenti del cliente nei confronti delle amministrazioni interessate, conservando, tuttavia, il diritto alla risoluzione del contratto, dopo aver contestato ripetuti inadempimenti.
La concessionaria sottoporrà, di volta in volta, alla Direzione Generale dell’A.M.T.A.B. Servizio ogni singolo contratto che dovrà essere approvato o respinto entro 5 (cinque) gg. dalla comunicazione; sarà cura della concessionaria selezionare preventivamente messaggi pubblicitari che non abbiano contenuti politici, religiosi, sindacali e/o in contrasto con le norme vigenti in tema di ordine pubblico o di buon costume, come pure in contrasto o in concorrenza con gli interessi dell’A.M.T.A.B. Servizio.
L’A.M.T.A.B. Servizio non risponderà nei confronti di terzi nel caso di utilizzo di immagini, foto, messaggi dei quali il cliente non abbia la piena disponibilità.
La concessionaria dovrà provvedere alla rimozione ed al successivo rimontaggio dei supporti adibiti a contenere le tabelle pubblicitarie esistenti all’atto dell’allestimento per pubblicità integrale, assumendosi inoltre l'obbligo di vigilare affinchè tale allestimento (e la successiva rimozione di pellicole) non arrechi alcun danno alla carrozzeria delle vetture.
Si conviene che le operazioni di montaggio e rimozione delle pellicole dovranno essere eseguite nel tempo massimo di 3 (tre) giorni per singola fase.
Eventuali danni causati al mezzo in fase di montaggio e/o rimozione delle decorazioni a causa dell’utilizzo di materiali solventi o altro non conformi alle prescrizioni tecniche anzi citate dovranno essere rimossi a cura e spese della concessionaria entro e non oltre 5 (cinque) giorni.
Nel caso di inottemperanza della concessionaria, vi provvederà l’A.M.T.A.B. Servizio addebitando i relativi costi alla stessa, il cui importo sarà prelevato dall’ammontare della cauzione definitiva.
La concessionaria, in tal caso, dovrà provvedere a ripristinare, nel suo valore, la cauzione definitiva nel termine di 15 (quindici) giorni da quello dell’invito.
L’A.M.T.A.B. Servizio viene sollevata da ogni responsabilità qualora incidenti stradali provocati da terzi dovessero causare danni alle decorazioni pubblicitarie sui mezzi in oggetto.
Viene pertanto fatto carico alla concessionaria di provvedere direttamente o tramite il cliente alla stipula di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni derivanti alle decorazioni a seguito di incidenti stradali.
ART. 26 – PENALITA’
L’occupazione da parte della concessionaria di spazi del veicolo diversi da quelli consentiti verrà contestata per iscritto e verrà assoggettata ad una penale di Euro 20,00 (venti/00) per ogni giorno di occupazione dello spazio abusivo, fermo restando l’obbligo a carico della concessionaria di procedere senza indugio alla rimozione di quanto apposto in violazione
ART. 27 – SPESE DI GARA E CONTRATTUALI
Sono a carico della aggiudicataria le spese di gara documentate (commissione di gara, etc.), nei limiti di Euro 9.000,00 (novemila/00) al netto di IVA e di ogni onere di legge.
Il contratto sarà redatto sotto forma di scrittura privata e sarà registrato in caso d’uso; in tal caso le relative spese saranno a carico della concessionaria.
ART. 28 – CONTROVERSIE. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Eventuali controversie, di qualsivoglia natura, che dovessero insorgere nel corso della fornitura saranno demandate, per la soluzione, ad un Collegio Arbitrale, sedente in Bari, composta da tre Avvocati, uno nominato dall’A.M.T.A.B. Servizio, uno nominato dalla aggiudicataria ed il terzo, con funzione del Presidente del Collegio, nominato di comune accordo fra i primi due. In caso di disaccordo provvederà alla nomina, su istanza della parte più diligente, il Presidente della Corte d’Appello di Bari. Il Collegio così composto esprimerà il lodo secondo diritto, anche a maggioranza e con il rispetto delle formalità previste dal codice di rito. L'arbitrato sarà, quindi, rituale.
ART. 29 – FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia non devoluta agli arbitri sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.
ART. 30 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO
Il deposito cauzionale provvisorio, di valore pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, così come previsto dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006 ed indicato nell’avviso e nel bando, va costituito sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell’offerente, nei modi di seguito elencati:
a) in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;
b) mediante fidejussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cu all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidamento, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all'art, 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario.
A seguito dell’aggiudicazione definitiva d’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire deposito cauzionale definitivo nelle forme già previste per quella provvisoria, nella misura del 10% del prezzo di aggiudicazione, della durata del periodo contrattuale, entro gg. 5 dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, pena la revoca dell’aggiudicazione stessa.
In tale ipotesi il documento rilasciato dal terzo garante, oltre alle prescrizioni prima riportate (esclusione della preventiva escussione dell’obbligato principale e pagamento a prima richiesta scritta) dovrà contenere, inoltre, le seguenti clausole:
- che la cauzione così costituita resterà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione dell’Impresa garantita dagli obblighi di contratto;
- che la garanzia è valida anche in caso di mancato pagamento del premio o dei premi successivi al primo da parte del concorrente.
ART.31 – SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale sarà svincolato dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.
L’A.M.T.A.B. Servizio, salvo il risarcimento del maggior danno, potrà procedere all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio nel caso in cui l’aggiudicataria non comparisse senza giustificato motivo nel giorno fissato per la stipula del contratto ovvero non fornisca per tempo la documentazione necessaria alla stipula del contratto. In tale caso, l’Impresa inadempiente all’obbligo di contrarre sarà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione e l’A.M.T.A.B. Servizio procedere all’aggiudicazione della gara al secondo classificato ovvero indire nuova gara.
La cauzione definitiva garantisce il puntuale adempimento degli obblighi nascenti dal contratto ed in caso di inadempimento potrà essere incamerata dall’A.M.T.A.B. Servizio in tutto o parte con obbligo a carico del concessionario di ricostituirla nel suo originario ammontare entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’avvenuto incameramento.
Resta in ogni caso salvo il diritto dell’A.M.T.A.B. Servizio reclamare il risarcimento del maggior danno patito.
ADEMPIMENTI PER LA DITTA AGGIUDICATARIA
ART. 32 – ADEMPIMENTI ex art. 7 D.Lgs. n. 2626/94 e successive modificazioni ed integrazioni
La aggiudicataria dovrà:
1) provvedere alla tutela del suo personale secondo le normative vigenti in materia di previdenza, assistenza mutualistica ed infortuni.
2) Osservare le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e delle norme stabilite dal contratto di lavoro della categoria.
3) Assumere a suo carico tutte le responsabilità civili e penali per qualsiasi infortunio che potesse sopravvenire nel corso dei lavori, a nostri dipendenti, a terzi ed a cose di nostra proprietà e di terzi, per atti imputabili a suo personale ed a suoi mezzi; a tal fine dovrà avere stipulato apposita polizza assicurativa relativa alle responsabilità civili R.C.T..
4) Nominare un Responsabile di Cantiere e della Sicurezza al quale saranno demandate tutte le responsabilità di natura civile e penale in relazione all’attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa antinfortunistica e di igiene del lavoro, in particolare ai disposti della vigente normativa antinfortunistica e di igiene del lavoro, in particolare ai disposti del D.Lgs. n. 624/94 ovvero del D.Lgs. n. 4947)6 e loro successive modificazioni e/o integrazioni.
5) Fornire un elenco di personale da impiegare per espletare il lavoro affidato, al fine di conoscerne preventivamente la situazione previdenziale ed assicurativa.
6) Comunicare i rischi che introdurrà nell’ambiente di lavoro nonché le misure e le cautele che adotterà.
ART. 33 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
La aggiudicataria si impegna a produrre entro il termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta dell’Azienda i documenti sotto elencati:
a) documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione definitiva;
b) modello G.A.P. compilato nelle parti di competenza e completo di firma e data. Nel detto modulo devono essere indicati tutti i legali rappresentanti con trascritti tutti i dati relativi agli stessi;
c) verifica dichiarazioni rese, come da art. 4.1 del disciplinare di gara;
d) attestazioni degli Istituti bancari indicati nella dichiarazione prevista all’art. 4.1.6 del disciplinare di gara, sulla solidità finanziaria della aggiudicataria;
e) attestati di buona esecuzione dei contratti eseguiti nel triennio 2004-2006 scelti tra quelli indicati nell’elenco di cui all’art. 4.1.2 lettera h) del disciplinare di gara;
f) piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori dipendenti sottoscritto dal legale rappresentante della ditta;
g) copia autentica del libro paga e matricola;
h) copia della polizza RCT – RCO
i) copia delle certificazioni UNI EN ISO 9001 : 2000 e XX 0000 : 2001
Il Presidente Xxxxxxx Di Xxxxxx