PAGAMENTO DEL CANONE Clausole campione
PAGAMENTO DEL CANONE. Il canone d'affitto convenuto dovrà essere versato mensilmente alla società "TRENTINO TRASPORTI S.P.A" entro trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa fattura, direttamente alla propria sede o mediante accredito sul c/c bancario indicato sulla fattura stessa. La “PARTE AFFITTUARIA” non potrà, per alcun motivo, ritardare il pagamento del canone, come sopra individuato, e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento del medesimo pena l'applicazione delle clausole di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 (PENALITA').
PAGAMENTO DEL CANONE. Il canone dovrà essere corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate dell’importo di € ……………,… cadauna, da pagarsi entro il primo del mese, di ogni trimestre di riferimento. La Ditta si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell’Università. La Ditta dovrà, altresì, assicurare il rimborso dei costi relativi ai consumi delle utenze secondo le scadenze che verranno comunicate, unitamente all’ammontare dei singoli importi, dagli uffici dell’Amministrazione. Il pagamento sia del canone che del rimborso dei consumi delle utenze non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. In caso di ritardato pagamento, anche di una sola rata, sia del canone che delle utenze, l’Università si riserva la facoltà di risolvere immediatamente l’affidamento, con conseguente diritto al risarcimento del danno, oltre a farsi corrispondere su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi ad un tasso pari al PRIMO RATEO DELL’ABI in vigore alla data di scadenza del pagamento. Il canone sarà assoggettato al regime fiscale vigente all’atto dell’aggiudicazione. I versamenti per il corrispettivo dovuto dovranno essere effettuati presso l’Istituto Cassiere indicandone la causale (IBAN: XX00X0000000000000000000000). Per quanto non contrasti con le condizioni espresse nella presente, l'esecuzione del contratto si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le attività eseguite per conto dello Stato.
PAGAMENTO DEL CANONE. 1. Il pagamento è dovuto annualmente entro il 31 dicembre, senza necessità di notifica di particolari comunicazioni.
2. Agli utenti viene, comunque, recapitato annualmente un bollettino con indicato il tipo di occupazione, l'ubicazione dell'immobile, l'importo da pagare e l'anno a cui si riferisce.
3. Il proprietario dell'immobile che usufruisce dell'occupazione di cui all'art. 47, anche se non ancora iscritto nell'elenco degli utenti, è obbligato al pagamento annuale anche in caso di mancato ricevimento o invio del bollettino.
4. In tutti i casi di omesso o inferiore pagamento entro il termine di cui al comma 1, si procede all'avvio della procedura di riscossione coattiva, senza necessità di ulteriori comunicazioni, con addebito di interessi e sanzioni.
PAGAMENTO DEL CANONE. Il pagamento del canone di locazione annuale dovrà avvenire in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio e la seconda entro il 10 novembre. Il pagamento andrà effettuato secondo le modalità che fisserà il Comune. Per il pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate, e comunque non oltre 60 giorni, verranno applicati gli interessi di mora nella misura del 6% annui, come pure, produrranno “ipso iure” la decadenza della concessione per fatto e colpa del concessionario .
PAGAMENTO DEL CANONE. Il canone annuo dovuto, cosi come risultante dall'offerta formulata dall'aggiudicatario della gara, potra essere frazionato in rate trimestrali. Ciascuna rata verrà corrisposta, anticipatamente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese di inizio trimestre, mediante bonifico bancario sul conto intestato all'Azienda.
PAGAMENTO DEL CANONE. Il canone annuo pari a €. …………., oltre I.V.A. di legge dovrà essere corrisposto in n. 4 rate trimestrali anticipate dell’importo di €. …………………., oltre I.V.A. di legge. Il paga- mento di ogni trimestralità va effettuato prima dell’inizio del trimestre. La prima trimestralità va pagata contestual- mente alla firma del presente atto. Detto canone è stato cal- colato secondo le disposizioni indicate all’art. 3 del capi- tolato speciale d’oneri a cui si fa espresso rinvio. Il canone verrà aggiornato automaticamente e senza richiesta scritta, in misura pari alla variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI). La base per tale calcolo sarà costituita dal canone d’affitto comprensivo degli eventuali precedenti adeguamenti. L’Affittuario non potrà far valere al Locatore alcuna ecce- zione, né richiedere a quest’ultimo risarcimenti o indenniz- zi, o effettuare compensazioni se non dopo il pagamento delle rate scadute, sempre che il Comune non voglia avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, rifiutando di trattene- re i canoni tardivamente versati, salva la facoltà di tratte- nerli a titolo di risarcimento per eventuali danni materiali e immateriali. Per il ritardato pagamento dei canoni sono do- vuti gli interessi nella misura legale. Il mancato pagamento di una rata del canone, comporterà la risoluzione del contratto ipso iure ai sensi e per gli effet- ti dell’art. 1456 c.c. da comunicare con lettera raccomandata A.R. al conduttore.
PAGAMENTO DEL CANONE. 1 Il canone d'affitto dovrà essere pagato in rate trimestrali/semestrali comprensive di canone e rimborso servizi entro i primi dieci giorni successivi a ciascuna scadenza, presso la Tesoreria Comunale nella misura e modalità prevista dall’art. 7.
2 Il solo fatto del mancato o ritardato pagamento di una rata di affitto o anche delle sole prestazioni accessorie, qualunque sia la ragione, costituisce l’inquilino in mora, senza bisogno di notifica o diffida di alcun genere da parte del locatore, il quale acquista il diritto di ottenere l’immediata rescissione del contratto a danno e spese dell’inquilino.
PAGAMENTO DEL CANONE. Salvo patto contrario, il pagamento del canone si effettua a rate mensili entro i primi 5 giorni di ciascun mese. E’ consuetudine, relativamente ai contratti per uso diverso dall’abitazione, di concordare per il primo anno o per i primi due anni di locazione, una riduzione sull’ammontare del canone pattuito, a compenso dei lavori di miglioria a carico del conduttore e per il riconoscimento di altri oneri cui va incontro il conduttore per l’inizio dell’attività.
PAGAMENTO DEL CANONE. 1. Il canone concessorio a base d’asta è di € 227.610,00 per i nove anni, determinato in € 25.290,00 (euroventicinquemiladuecentonovanta/00) annui, pari ad € 2.107,50 mensili, e decorrerà dalla data di stipula del contratto.
2. Il canone annuale di concessione dovrà essere corrisposto dal concessionario in rate mensili anticipate da versarsi entro il giorno 5 del mese. Il canone sarà aggiornato annual- mente in ragione del 100% dell’indice Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di impiegati con riferimento al mese immediatamente precedente alla stipula del contratto di concessione solo a partire dal quarto anno.
PAGAMENTO DEL CANONE. Il canone annuale del presente contratto dovrà essere pagato anticipatamente entro 30 giorni dalla data della fattura tramite ricevuta bancaria. In caso di mancato o ritardato pagamento del canone, la Uniweb Srl potrà sospendere il servizio sino all’avvenuto saldo, fermo restando il diritto della Uniweb Srl di esigere il canone e/o di chiedere la risoluzione del contratto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno. Sarà in tal caso addebitato all’utente l’interesse al tasso nominale annuo pari al “Prime Rate” indicato dall’ABI più tre punti. Nessuna azione potrà essere intentata dall’Utente moroso.