Contratto di locazione abitativa agevolata
ALL. 4
Contratto di locazione abitativa agevolata
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
Il/La sig./ [1] nato/a a ( ), il giorno / / , C.F. di seguito denominato locatore (assistito/a da [2] in persona di ),
concede in locazione
al / alla sig. [1] nato/a a ( ), il giorno / / , C.F.:
C.I. n. , di seguito denominato conduttore (assistito/a da [2]
Firma del Locatore
in persona di _), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in Torino - Via n. , piano
, scala , int. , composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.): ; non ammobiliata/ammobiliata [4] come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: foglio _ / particella n. / sub. / cat.
Firma del Conduttore
, rendita Euro , ;
b) prestazione energetica: APE n. del / / , a firma di:
;
c) sicurezza impianti: ;
d) tabelle millesimali: proprietà /1000, riscaldamento mc. , acqua , altre:
.
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1 (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di anni, dal al , e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha
diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
Art. 2 – (Canone)
Firma del Locatore
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo locale definito tra le Associazioni di Categoria e depositato il 28/12/2017 presso il Comune di Torino, è convenuto in Euro che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore, ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero euro , in n. rate eguali anticipate di Euro ciascuna, alle seguenti date: . Il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la “cedolare secca” per la durata dell’opzione.
Articolo 3 – (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)
Firma del Conduttore
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto, ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di Euro pari a mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali altre forme di garanzie: . Articolo 4 – (Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione – anche tramite organizzazioni sindacali -
presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro _salvo conguaglio.
Articolo 5 (Spese di bollo e di registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Firma del Locatore
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore – che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà – e all’Amministratore del condominio ai sensi dell’art. 13 legge 431/98.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 6 (Pagamento)
Firma del Conduttore
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Articolo 7 (Uso)
L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi . Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale.
Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.
Articolo 8 (Recesso del conduttore)
È facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno tre/sei mesi prima.
Articolo 9 (Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha
Firma del Locatore
ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.
Articolo 10 (Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 11 (Assemblee)
Firma del Conduttore
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 12 (Impianti)
Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs. n. 192/05, con particolare riferimento all'articolo 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.
Articolo 13 (Accesso)
Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l’unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:
.
Articolo 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)
Firma del Locatore
La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.
Firma del Conduttore
L’operato della Commissione è base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e – 92 – 15-3-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie Generale – n. 62 conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.
Articolo 15 (Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge
n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.
Art. 16 – (Residenza del conduttore)
Il conduttore si impegna a richiedere la propria residenza presso l’alloggio oggetto della locazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla registrazione del presente contratto. Scaduto inutilmente il tempo sopra indicato parte locatrice provvederà ad inviare diffida ad adempiere con nuovo termine di 30 giorni,
trascorso infruttuosamente il quale è sin d’ora autorizzata a comunicare al Comune l’inadempienza del conduttore per l’avvio della procedura amministrativa d’ufficio per il trasferimento di diritto della residenza anagrafica nell’immobile oggetto di locazione.
Altre clausole: Il locatore opta/non opta per l’opzione del sistema denominato “cedolare secca” introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 restando pertanto, in caso d’opzione, esonerato dall’obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata e dall’obbligo di corrispondere l’imposta di registro e di bollo per tutta la durata dell’opzione, ivi comprese quelle relative alla risoluzione e sulle proroghe del contratto stesso. Tale decisione, in caso d’opzione, potrà essere revocata nel tempo da parte del locatore, in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in corso, da comunicarsi alla parte conduttrice a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prima della scadenza dell’annualità contrattuale.
Non potrà inoltre essere applicata, negli anni di decorrenza dell’opzione, alcuna maggiorazione del canone, inclusa la variazione accertata dell’Istat.
Xxxxx, approvato, sottoscritto , lì,
Il Locatore: Il Conduttore:
A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento, Risoluzione), 9 Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale), 15 (Varie), 16 (Residenza del conduttore) e Altre Clausole del presente contratto.
Il Locatore: Il Conduttore:
ALL. 9
Certificazione di congruità
I sottoscritti -
C.F. nato a ( ) il
C.F. nato a ( ) il Avendo sottoscritto in data un contratto di locazione agevolata ai sensi dell’art. c. lg. 431/98 per un appartamento in Via n. a , il cui canone annuo di locazione per m² + % (maggiorazione prevista per i m²), in zona , con la presenza di n. elementi (ovvero: elenco elementi ), è stato stabilito in € al m² mensili, al quale sarà applicato una maggiorazione del % per
(specificare maggiorazioni: cert. Energetica, lavori straordinari, arredamento, etc.), pertanto il canone mensile corrisponde ad € , in conformità all’accordo depositato presso il Comune di Torino il 28/12/2017.
Il Locatore in fede Il Conduttore
CERTIFICAZIONE DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALL’ACCORDO TERRITORIALE
Le associazioni della proprietà e dell’inquilinato dichiarano che il canone di locazione pattuito, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali e della documentazione presentata, rientra nei parametri previsti dell’accordo territoriale sottoscritto presso il Comune di Torino in data 28/12/2017.
ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ ASSOCIAZIONE INQUILINI