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Residenza del conduttore Clausole campione

Residenza del conduttoreIl conduttore si impegna a richiedere la propria residenza presso l’alloggio oggetto della locazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla registrazione del presente contratto. Scaduto inutilmente il tempo sopra indicato parte locatrice provvederà ad inviare diffida ad adempiere con nuovo termine di 30 giorni, trascorso infruttuosamente il quale è sin d’ora autorizzata a comunicare al Comune l’inadempienza del conduttore per l’avvio della procedura amministrativa d’ufficio per il trasferimento di diritto della residenza anagrafica nell’immobile oggetto di locazione.
Residenza del conduttoreIl conduttore si impegna a richiedere la propria residenza presso l'alloggio oggetto della locazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla registrazione del presente contratto. Scaduto inutilmente il tempo sopra indicato parte locatrice provvederà ad inviare diffida ad adempiere con un nuovo termine di 30 giorni, trascorso infruttuosamente il quale è sin d’ora autorizzata a comunicare al comune l'inadempienza del conduttore per l'avvio della procedura amministrativa d'ufficio per il trasferimento di diritto della residenza anagrafica nell'immobile oggetto di locazione. Altre clausole: .............................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Xxxxx, approvato e sottoscritto Torino, lì ........................................................ Il locatore ....................................................... Il conduttore................................................... A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cau- zionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento e risoluzione), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto. Il locatore ....................................................... Il conduttore................................................... 1. Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più per- sone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante. 2. L'assistenza è facoltativa. 3. Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comuni...
Residenza del conduttoreIl conduttore si impegna a richiedere la propria residenza presso l’alloggio oggetto della locazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla registrazione del presente
Residenza del conduttoreIl conduttore si impegna a richiedere la propria residenza presso l'alloggio oggetto della locazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla registrazione del presente contratto. Scaduto inutilmente il tempo sopra indicato parte locatrice provvederà ad inviare diffida ad adempiere con un nuovo termine di 30 giorni, trascorso infruttuosamente il quale è sin d’ora autorizzata a comunicare al comune l'inadempienza del conduttore per l'avvio della procedura amministrativa d'ufficio per il trasferimento di diritto della residenza anagrafica nell'immobile oggetto di locazione. Altre clausole: …………………………

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  • INFORTUNI DEL CONDUCENTE La garanzia opera solo se viene acquistata. ❯ CHE COSA È ASSICURATO?

  • Obblighi del Comune 10.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare. 10.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti. 10.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto. 10.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

  • Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • ONERI A CARICO DEL COMUNE Sono a carico del Comune i costi di ulteriori interventi finalizzati al risparmio energetico, proposti dal Gestore ed accettati dal Comune, secondo le risultanze delle Diagnosi Energetiche effettuata entro 1 (uno) anno di esercizio sul sistema edificio-impianto dello stabile oggetto di questo contratto. Inoltre, sono a carico del Comune i costi relativi ad interventi di manutenzione straordinaria, causati da: − eventi di forza maggiore; − atti di vandalismo; − danni che dovessero verificarsi alle apparecchiature installate dal Gestore in Centrale Termica (generatori, circolatori, sistemi di tele gestione, ecc.) derivanti da cause riconducibili all’edifico servito dall’impianto, agli impianti in esso installati o alle sue pertinenze; − oneri relativi ai diritti di segreteria e sopralluoghi degli organi tecnici quali INAIL (ex I.S.P.E.S.L.) e VV.F., in quanto le relative pratiche sono di competenza comunale; − oneri relativi ad attività inerenti all’esercizio della Centrale Termica o eventuali controlli periodici non espressamente indicati come a carico del Gestore. Ai corrispettivi relativi alle prestazioni contrattuali stabilite, comprendenti la fornitura di beni e servizi, verrà applicata l’aliquota I.V.A. di legge al momento attuale: − 10% utenze domestiche o assimilate (Circ. 82/99-E del Ministero delle Finanze); − 22% altre utenze (Circ. 82/99-E del Ministero delle Finanze). Il Comune si impegna a fornire al Gestore: a) dichiarazione che gli impianti e apparecchi in pressione sono stati controllati e verificati ai sensi della normativa vigente; b) dichiarazione di conformità degli impianti, ai sensi del D.M. n. 37/2008 e successivi provvedimenti di attuazione; c) dichiarazione di conformità o certificati di collaudo degli impianti; d) libretto di centrale o di impianto compilato con le modalità previste nel D.P.R. n. 74/2013; e) tutta la documentazione/certificazione prevista dalle Normative vigenti, quale: − denuncia e omologazione ISPESL; − libretto di centrale; − relazione VV.F. e/o nulla osta per la sola attività 91 e/o C.P.I. dello stabile; − dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008; − tutte le altre documentazioni richieste dalle disposizioni legislative vigenti in materia di impianti termici.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Ammontare del contratto 1. L’importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro ), di cui: a) euro per lavori veri e propri, di cui: b) euro 2.114,98 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 3. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 9 del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori eccetto per la parte a misura per cui il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.