Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. Per l’attivazione della procedura prevista dall’art. 6 D.M. 16 gennaio 2017, dall’art. 14 del tipo di contratto allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, dall’art. 16 del tipo di contratto allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e dall’art. 15 del tipo di contratto allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017 si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E) del D.M. 16 gennaio 2017. Per l’avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato F) (Modello di richiesta) al presente Accordo Territoriale.
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. Per l’attivazione della procedura prevista dall’art.6 del DM 16 gennaio 2017 e dagli artt.14 del tipo di contratto allegato A al DM citato, del tipo di contratto allegato B al DM e del tipo di contratto allegato C al DM citato, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM.
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e 15-3-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. Al fine di favorire la composizione di eventuali controversie in merito all'applicazione del presente accordo e comunque in relazione alle situazioni indicate dai commi 2,3,4 e 5 dell'articolo 6 del DM 16/01/2017 le parti riconoscono la preminenza della Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale, impegnandosi, pertanto, a dare corso alle procedure per la sua attivazione quando ne venga fatta richiesta da una delle parti contrattuali. Per l'attivazione della procedura, prevista dall'articolo 6 del DM 16/01/2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto allegato A al DM 16/01/2017, del tipo di contratto allegato B al DM 16/01/2017 e 15 del tipo di contratto allegato C al DM 16/01/2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM 16/01/2017. Per l'avvio della procedura, la parte interessata utilizza il modello allegato al presente Accordo.
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. Per l’attivazione della procedura prevista dall’art. 6, D.M. 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e del tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento, Allegato E) del D.M. 16 gennaio 2017.
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. 1) Per l’attivazione della procedura prevista dall’art. 6 D.M. 16/1/./2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto allegato A al D.M. 16/1/ /2017, art. 16 del tipo di contratto allegato B) al D.M. 1671//2017 e 15 del tipo di contratto allegato C) al D.M. 16/1/ /2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del D.M. 1671//2017. Per l’avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato 5 (Modello di richiesta) al presente Accordo.
1. a Commissione di conciliazione stragiudiziale è costituita da due componenti scelti fra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo ed un Presidente nominati sulla base dei criteri stabiliti dall’emanando Regolamento che farà parte integrante del presente Accordo (All. E).
2. In caso di variazione, in più o in meno, dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. Per l’attivazione della procedura prevista dall’art.6 del DM 16 gennaio 2017 e dagli artt.14 del tipo di contratto Allegato A - B – C al DM citato, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM. Per l’avvio della procedura, la parte interessata utilizza il modello di richiesta ALLEGATO 4 al presente Accordo.
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. 1. In caso di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione dei contratti, di cui al seguente accordo, nonché in ordine all’esatta applicazione degli Accordi Territoriali o Integrativi, ciascuna parte, prima di adire l’autorità giudiziaria, può ricorrere alla apposita Commissione di Negoziazione paritetica e Conciliazione stragiudiziale prevista dall’art. 6 del DM. 16/1/2017
2. Per l’attivazione della procedura di conciliazione, si applica quanto stabilito dal regolamento allegato E del D.M. 16/01/2017. Per l’avvio della procedura, la parte interessata potrà utilizzare l’apposito modello di richiesta, di cui all’allegato * al presente Accordo.
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. La Commissione di cui al DM del 16 gennaio 2017 è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo Territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, dell’Host e dell’Ospite. L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione” Allegato E, al sopracitato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.