Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale Clausole campione

Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. Art.32) Per l’attivazione della procedura prevista dall’art. 6 D.M. 16 gennaio 2017, dall’art. 14 del tipo di contratto allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, dall’art. 16 del tipo di contratto allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e dall’art. 15 del tipo di contratto allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017 si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E) del D.M. 16 gennaio 2017. Per l’avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato F) (Modello di richiesta) al presente Accordo Territoriale.
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e 15-3-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione” Allegato E, al sopracitato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. Per l’attivazione della procedura prevista dall’art.6 del DM 16 gennaio 2017 e dagli artt.14 del tipo di contratto Allegato A - B – C al DM citato, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM. Per l’avvio della procedura, la parte interessata utilizza il modello ALLEGATO 4 al presente Accordo.
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. Al fine di favorire la composizione di eventuali controversie in merito all'applicazione del presente accordo e comunque in relazione alle situazioni indicate dai commi 2,3,4 e 5 dell'articolo 6 del DM 16/01/2017 le parti riconoscono la preminenza della Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale, impegnandosi, pertanto, a dare corso alle procedure per la sua attivazione quando ne venga fatta richiesta da una delle parti contrattuali. Per l'attivazione della procedura, prevista dall'articolo 6 del DM 16/01/2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto allegato A al DM 16/01/2017, del tipo di contratto allegato B al DM 16/01/2017 e 15 del tipo di contratto allegato C al DM 16/01/2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM 16/01/2017. Per l'avvio della procedura, la parte interessata utilizza il modello allegato al presente Accordo.
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. 1) Per l’attivazione della procedura prevista dall’art. 6 D.M. 16/1/./2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto allegato A al D.M. 16/1/ /2017, art. 16 del tipo di contratto allegato B) al D.M. 1671//2017 e 15 del tipo di contratto allegato C) al D.M. 16/1/ /2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del D.M. 1671//2017. Per l’avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato 5 (Modello di richiesta) al presente Accordo.
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. La Commissione di negoziazione paritetica, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L’operato della Commissione è disciplinato dal Regolamento allegato E al citato Decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Xxxxx, approvato e sottoscritto …………………………..., li, ………………. Il locatore …………………………………… Il conduttore ………………………………… A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto. Il locatore …………………………………… Il conduttore …………………………………
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. 1. In caso di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al seguente accordo, nonché in ordine all’esatta applicazione degli Accordi Territoriali o Integrativi o per i casi previsti dal successivo art. 21 del presente accordo, ciascuna parte, prima di adire l’autorità giudiziaria, può ricorrere alla apposita Commissione di Negoziazione paritetica e Conciliazione stragiudiziale prevista dall’art. 6 del DM. 16/1/2017
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. La Commissione di cui al DM del 16 gennaio 2017 è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo Territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, dell’Host e dell’Ospite. L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione” Allegato E, al sopracitato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.
Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale. Firma del Locatore La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.