RESPONSABILIT À CIVILE VERSO TERZI E
Lotto 2
RESPONSABILIT À CIVILE VERSO TERZI E
VERSO PRESTATORI D ’OPERA
Contraente / Assicurato COMUNE di BOLOGNA
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si deve intendere per :
ASSICURATO il COMUNE di BOLOGNA o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione;
ASSICURAZION E
il Contratto di assicurazione;
BROKER il soggetto, iscritto all’albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 209/05 e s.m.i., cui il Contraente ha affidato l’intermediazione, la gestione e l’esecuzione del presente contratto di assicurazione;
CONTRAENTE - ENTE
il COMUNE DI BOLOGNA, che stipula l’assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta;
COSE sia i beni materiali, sia gli animali;
FRANCHIGIA l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro indennizzabile, viene reintegrato alla Società dal Contraente, ovvero che viene detratto dall’ammontare del danno quantificato a termini di polizza ;
LIMITE RISARCIMENTO
la somma massima dovuta dalla Società;
POLIZZA il Documento che prova e regolamenta l'assicurazione;
PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da Essa prestate a termini della presente assicurazione;
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA
RISARCIMENTO
E/O INDENNIZZO
quanto, al lordo anche delle ritenute previdenziali, i lavoratori subordinati e parasubordinati effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, compresi i canoni di noleggio dei lavoratori interinali;
la somma dovuta dalla Società all'Assicurato, e/o agli aventi diritto, in caso di sinistro;
RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro;
SCOPERTO L’importo risultante dall’applicazione della percentuale prevista sull’ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente previsto) e che, in caso di sinistro indennizzabile, viene detratto dal suddetto ammontare;
SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
SOCIETÀ la Compagnia Assicuratrice (o il gruppo di Compagnie), che ha assunto la presente assicurazione;
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1 DURATA DEL CONTRATTO – RESCINDIBILITÀ ANNUALE
La presente polizza ha durata iniziale dalle ore 00.00 del 01 gennaio 2013 e scadenza alle ore 24.00 del 31 Dicembre 2015, frazionamento al 31 Dicembre di ogni anno, escludendosi sin d’ora il tacito rinnovo.
Il Contraente potrà altresì notificare alla Società, entro 60 giorni dalla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga della presente assicurazione,alle medesime condizioni normative ed economiche, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.
Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio che non potrà essere superiore al 50% del premio annuale; a tal riguardo si considera “data di avvenuto pagamento” quella disciplinata nei successivi artt. 2 e 3.
E’ comunque nella facoltà delle Parti di rescindere la presente polizza al 31 Dicembre di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della scadenza annuale del 31 Dicembre.
Non è consentita la disdetta o il recesso intimata/o dalla Società limitata/o a parte della presente polizza, salvo nei casi eventualmente previsti, nei quali casi tale eventuale disdetta o recesso sarà valida/o anche nei confronti del resto della presente polizza, salvo che il Contraente chieda per scritto il mantenimento della polizza stessa e in tal caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali per il resto della polizza.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
2 DECORRENZA DELLA COPERTURA – PAGAMENTO DEI PREMI ANTICIPATI (al perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 00.00 del 1 gennaio 2013 anche se il pagamento del primo rateo di premio anticipato scadente il 31 dicembre 2010 potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24 del 31 marzo 2013.
Le rate di premio annuali successive devono essere pagate per tutta la durata dell’assicurazione entro le ore 24.00 del 31 marzo di ogni anno.
Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
I premi verranno pagati alla Società, per il tramite del Broker incaricato.
Resta convenuto tra le Parti che è considerata a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce tale ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker e/o alla Società.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Impresa aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G.: .
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Servizio Assicurazioni – Settore Gare – Piazza Liber Paradisus 10 – Torre B – 00000 Xxxxxxx, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
3 VARIAZIONI CON MOVIMENTO DI PREMIO - PERIODO DI MORA
Le eventuali variazioni contrattuali che comportano pagamento di premio, saranno oggetto di unico documento riassuntivo al termine di ciascuna annualità e dovranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte
del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società, con la precisazione, anche in questo caso, che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker e/o alla Società.
4 (OMISSIS)
5 GESTIONE DELLA POLIZZA
Resta inteso che l’Ente Contraente ha incaricato quale Xxxxxx, ai sensi del D.Lgs.n°209/2005, l’A.T.I. fra le Società di Brokeraggio Assicurativo GPA SpA (capogruppo mandataria) – Xxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx e Xxxxxx SpA (mandante), alla quale è affidata l’intermediazione, la gestione e l'assistenza nella esecuzione della presente polizza.
Si conviene, pertanto, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto potranno essere svolti anche tramite il Broker, e in particolare:
a) -xx Xxxxxx collaborerà con il Contraente nella gestione del contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico di brokeraggio resti in vigore;
b) -è fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Compagnia l’eventuale revoca dell’incarico al Broker, nonchè ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia.
c) - le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso; analogamente, le comunicazioni inoltrate dall’Impresa al Broker, si intenderanno come inoltrate al Contraente stesso.
d) -La Compagnia, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto, o comunque dalla richiesta di emissione del contratto o di eventuali atti di variazione concordate tra le parti, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li inoltrerà al Broker, il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi.
e) -Il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio al Broker e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall’art. 1901 C.C., come effettuato alla Compagnia. Il Broker si impegna ad effettuare una tempestiva comunicazione all’Impresa in ordine agli incassi realizzati e relativi a titoli rilasciati dall’Impresa stessa, e quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all’ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l’incasso, ed alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo;
f) Nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza, il Broker effettuerà una comunicazione all’Impresa riportante la data di decorrenza della garanzia, che non potrà essere anteriore alla data della comunicazione stessa. Tale
data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all’art. 1901 primo comma C.C., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente.
Al Broker verranno retrocesse dall’Impresa, o dall’Agenzia mandataria dell’Impresa, provvigioni pari al 6 % del premio imponibile.
6 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto, tramite fax, lettera raccomandata, e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza.
7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Le mancate e/o inesatte dichiarazioni e/o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e/o a eventuali successivi aggravamenti, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga dell’Art. 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio la riduzione di premio sarà immediata.
La Società, se non compensabile con premi altrimenti dovuti dal Contraente per la stessa polizza, rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse solo le imposte governative) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Art. 1897 di cui sopra.
8 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
In caso di interpretazione controversa delle clausole di polizza, tra Società ed Assicurato e\o Contraente, si conviene che le medesime verranno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
9 SINISTRI PRECEDENTI
L’Assicurato e il Contraente sono esonerati dall’obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano colpito il rischio e/o l’attività oggetto della presente assicurazione.
10 ALTRE ASSICURAZIONI
Qualora sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, la Società risponde dell’integrale risarcimento del danno al terzo danneggiato, con facoltà di agire in regresso verso gli altri Assicuratori ai sensi dell’art. 1910 del C.C.
Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
11 TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell’interesse di chi spetta.
Tuttavia le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
12 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
13 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure ove risiede l’Assicurato.
14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
15 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e s.m.i le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
16 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell’eventualità di coassicurazione)
Qualora l’assicurazione sia ripartita per quote tra le diverse società indicate nel riparto di coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 C.C., si conviene quanto segue.
In caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società), gestirà, definirà e provvederà alla liquidazione dell’indennizzo mediante quietanza unica per conto di tutte le Coassicuratrici, le quali si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, rispondendo del pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.
Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Imprese Coassicuratrici.
I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Imprese Coassicuratrici.
Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse anche con le Coassicuratrici. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
17 PREVALENZA
Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate, salvo che siano per l’Assicurato e/o il Contraente più favorevoli.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
18 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO , DENUNCIA DEI SINISTRI
In caso di sinistro il Settore Gare del Contraente, a parziale deroga dell’art. 1913 c.c., deve darne avviso alla Società o al Broker incaricato, entro 30 giorni lavorativi da quando ne abbia avuto conoscenza e possibilità.
Agli effetti dell’assicurazione R.C.T., il Contraente ha l’obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo, oppure quando vi sia l’intervento di un’Autorità Giudiziaria.
Si conviene che l’obbligo di denuncia, a parziale deroga dell’art.1913 C.C., riguarda esclusivamente i sinistri la cui presumibile entità del danno sia superiore alla franchigia contrattualmente prevista.
La Società inoltre, prende atto ed accetta che, nel momento in cui la presumibile entità economica del danno, prescindendo da ogni situazione o valutazione di responsabilità, dovesse superare l’ammontare della franchigia prevista dal contratto, il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro alla Società, che lo prenderà in carico dal momento della denuncia, senza opposizione alcuna delle norme contrattuali o di Legge (artt.1913 e 2952 C.C.) riguardanti i termini di inoltro delle denuncie stesse.
Si conviene altresì che la Società prende atto ed accetta la gestione diretta del Contraente di tutti i sinistri rientranti nella franchigia prevista dalla polizza, ovvero la liquidazione dei risarcimenti o il rigetto delle pretese risarcitorie, comprese tutte le operazioni e gli interventi resi necessari e a dette operazioni correlate.
A maggiore precisazione le parti stabiliscono e convengono che:
-Il Contraente, o società di servizi o professionisti da esso delegati, esaminerà le denunce di sinistro che perverranno al fine di valutare se i danni lamentati dai terzi siano destinati a non avere seguito o ad essere assorbiti dalla franchigia, oppure siano fin da subito classificabili superiori alla stessa, prescindendo dalla situazione di responsabilità.
-Per i sinistri gestiti dal Contraente, questi si fa carico di provvedere in proprio alla eventuale contestazione ai terzi dell’assenza di propria responsabilità, demandando alla Società tale incombenza per i sinistri da questi gestiti direttamente.
Agli effetti dell’assicurazione R.C.O., il Contraente ha l’obbligo di denunciare, entro i termini di cui sopra, soltanto i sinistri per i quali
a. ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale;
b. ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
c. ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell’I.N.A.I.L. e/o dell’INPS;
d. ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del Danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto.
Agli effetti sia dell’assicurazione R.C.T. che dell’assicurazione R.C.O. resta comunque fermo l’obbligo per il Contraente della comunicazione scritta, sempre direttamente alla Società o per il tramite del Broker incaricato, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.
La Società ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciato.
19 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 180 (centottanta) giorni.
In tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, rimessa anticipatamente alla Società e relativa all’assicurazione del periodo di rischio non corso.
20 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI E PERITALI
Si conviene che la Società non gestirà i sinistri rientranti nella franchigia prevista dal contratto.
Per i soli sinistri eccedenti la franchigia contrattualmente prevista, la Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio. Resta convenuto tra le Parti che la Società, previa intesa con il Contraente/Assicurato designa i legali, tecnici o periti incaricati, ed è tenuta a fornire i loro estremi al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della formale richiesta e/o della relativa documentazione sottoscritta per delega.
In sede penale l’assistenza viene assicurata, purché il sinistro ecceda la franchigia, anche dopo l’eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell’avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.
Sono a carico della Società tutte le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non risponde di sanzioni, multe o ammende.
21 OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI – RENDICONTO
La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:
🞟 elencazione dei sinistri Denunciati;
🞟 sinistri Riservati, con indicazione dell’importo posto a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso;
🞟 sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
🞟 sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il dettaglio di cui sopra dovrà essere fornito in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente in formato digitale compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
DESCRIZIONE DEL RISCHIO - AttivitA’ ESERCITATA
La garanzia della presente polizza è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenze istituzionali del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito.
Tra le “attività e competenze istituzionali” del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o delibere e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto, a nuovo e non, svolto al momento della sottoscrizione della presente polizza.
MASSIMALI ASSICURATI
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
€ 8.000.000,00
per sinistro;
Responsabilità Civile verso Prestatori di
Lavoro (R.C.O.)
per sinistro, con il limite
€ 8.000.000,00
di
€ 3.000.000,00
per ogni Prestatore d’opera
DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO
1. Il premio complessivo annuo è stabilito in misura fissa nell’importo di € (spazio da compilarsi con l’importo dell’offerta aggiudicataria) comprensivo di accessori e imposte.
2. Premesso che il Comune Contraente ha appaltato il servizio di manutenzione della rete stradale comunale ad un’impresa terza – denominata Consorzio Bologna Gestione Strade sino al 30.04.2013, o eventuale ulteriore proroga, e che una nuova ditta appaltatrice verrà individuata a seguito di procedura concorsuale dopo tale data, che il Comune si impegna a comunicare all’Impresa, qualora nelle convenzioni predisposte dalle centrali di committenza fosse presente l’ipotesi di polizza stipulata quale rischio comune, come sopra descritta.
Considerato altresì che si potranno verificare dei sinistri riconducibili alla manutenzione della rete stradale appaltata a dette Imprese, in ragione degli obblighi contrattuali su di esse gravanti ai sensi del contratto di appalto sottoscritto con il Contraente, si conviene che la frazione del premio complessivo di cui sopra, corrispondente all’assicurazione della predetta area di rischio riferibile alle inadempienze dell’Impresa appaltatrice (e con espressa esclusione di quanto occorso durante l’esecuzione dei lavori), ammonta ad € ……………………… (di cui Imposte €
…………………………) , pari al % del premio complessivo suesposto.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
22 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
A) – R.C.T.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.
B) – R.C.O.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro da lui Xxxxxxxxxx, nonché da lavoratori Parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs.
2) per erogazioni di somme eccedenti l’indennità liquidata dall’INAIL, che l’Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio al Personale infortunato, di cui al precedente punto 1), o agli aventi causa;
3) ai sensi del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.
30 giugno 1965 n. 1124, e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni, cagionati al Personale, di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali.
L’assicurazione comprende le Malattie Professionali, riconosciute dall’I.N.A.I.L. o riconosciute tali dalla Magistratura, che si manifestino per la prima volta in data successiva alla stipulazione della presente polizza od entro i 24 mesi successivi alla cessazione dell’assicurazione e/o del rapporto di lavoro.
L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi dell’assicurazione di Legge di cui sopra, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle Norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L..
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.
23 ESCLUSIONI
L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) non comprende i danni:
a) per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi della legge del 24 dicembre 1969 n.990, nonché del D.lgs. 209\05 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione (Responsabilità Civile Autoveicoli);
b) derivanti da attività istituzionali esercitate tramite Aziende Municipalizzate, di Trasporto Pubblico o Speciali o simili, a meno che non derivi comunque al Contraente/Assicurato una responsabilità risarcibile a termini della presente polizza;
c) da furto a cose in consegna o custodia, salvo quanto previsto all’art. 34;
d) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
e) da inquinamento salvo quanto previsto al successivo art. 31.;
f) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi;
g) derivanti da atti di terrorismo;
h) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
i) derivanti alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
j) derivanti dalla presenza e dagli effetti diretti ed indiretti dell’amianto o dell’absesto.
L'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) non comprende i danni:
a) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
b) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi
c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
d) derivanti dalla presenza e dagli effetti diretti ed indiretti dell’amianto o dell’absesto.
24 NOVERO DEI TERZI
Si prende atto tra le Parti che, ai fini dell’operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, compresi coloro che ricoprono la carica di Amministratori del Comune di Bologna, ad esclusione dei Dipendenti dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..
Tuttavia il personale dipendente subordinato e parasubordinato dell’Assicurato iscritto all’I.N.A.I.L. è considerato Terzo qualora subisca il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di sua proprietà.
Sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro anche i prestatori di lavoro dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 1124/65 e del DPR 38\2000 e s.m.e.i., per morte e lesioni personali.
Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività oggetto dell’assicurazione devono intendersi Terzi fra loro.
25 ESONERO DENUNCIA POSIZIONI I.N.A.I.L.
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'I.N.A.I.L..
26 RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON
La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Dipendenti dell'Assicurato, gli Amministratori e il Segretario Comunale, nonché di tutti i soggetti che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricati od autorizzati dal Contraente a partecipare ad attività o lavori oggetto dell’assicurazione, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: Persone in rapporto di lavoro temporaneo, Collaboratori, Consulenti esterni, Appartenenti ad Associazioni di volontariato, Docenti, per danni arrecati a Xxxxx e/o a Prestatori di lavoro, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati, per conto ed ordine dell'Assicurato.
La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell’ambito di programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico e alla responsabilità delle famiglie affidatarie per le competenze relative alla funzione specifica, compresi gli utenti di borse lavoro e\o inserimenti lavorativi ed i minori in affido.
Viene inoltre garantita la responsabilità civile personale degli alunni delle scuole comunali, degli asili e degli utenti delle attività parascolastiche ed extrascolastiche delle scuole statali ubicate nel territorio comunale, nonché dei genitori e degli operatori che partecipino occasionalmente alle attività di cui sopra, purché approvate dal Contraente.
27 RESPONSABILITÀ COME DA D. LGS N. 81 – 09.04.2008
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi del disposto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la responsabilità civile personale in capo ai Dipendenti dell’Ente cui sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dal Decreto stesso e successive modificazioni ed integrazioni.
28 COMMITTENZA GENERICA, INCLUSA GUIDA VEICOLI
L'assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a Terzi da Ditte
appaltatrici di lavori o servizi, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza con il Contraente, partecipino in modo continuativo o saltuario allo svolgimento di attività, nulla escluso o eccettuato, oggetto dell’assicurazione.
L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi, dai Dipendenti del Contraente o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività descritta, in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero allo stesso locati.
La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.
29 DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO
La garanzia comprende i danni a cose di Xxxxx conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.
In presenza di garanzia operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
30 DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITA’
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi di terzi, purchè conseguenti ad un danno materiale o un danno corporale indennizzabile a termini di polizza, e l’interruzione colpisca i soggetti che hanno subito il danno materiale o corporale.
31 INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell’art. 23 “Esclusioni”, la garanzia viene estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fatto improvviso e accidentale nell’esercizio dell’attività descritta in Polizza.
Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo da parte di sostanze fuoriuscite da locali, impianti, attrezzature, macchinari dei quali l’Assicurato sia tenuto rispondere.
L’Assicurazione comprende altresì le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società, e fino alla concorrenza del 10% del limite di risarcimento previsto dal contratto.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sulla entità di esse, le Parti si obbligano a conferire con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti rimborsi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per
Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
32 PROPRIETÀ, CONDUZIONE, LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario, locatario, sublocatore, conduttore, usuario, utilizzatore a qualsiasi titolo di costruzioni o moduli abitativi in genere, comprese pertinenze e/o dipendenze a qualsiasi uso destinate o godute, anche da terzi, ed anche se non utilizzate per l’esercizio delle attività assicurate, di impianti sportivi e ricreativi nonché di parchi gioco, parchi e giardini, strade, alberi ad alto fusto, antenne, recinzioni, cancellate, altri beni immobili comprese pertinenze e/o dipendenze, a qualsiasi titolo detenuti ed a qualsiasi uso destinati, ivi comprese aree pubbliche e territorio in genere.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione.
La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità dei beni di cui sopra.
33 PROPRIETA’ ED USO MACCHINARI
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’eventuale proprietà e\o dall'uso di mezzi di trasporto e sollevamento, ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e, come tali, soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui al D.Lgs. 209\2005 e successive modifiche e integrazioni regolamentari.
34 COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE
La garanzia comprende, entro il limite di indennizzo stabilito, i danni dei quali il Contraente/Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785, 1785 Bis Codice Civile, per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose portate presso le strutture ed i presidi dei quali il Contraente sia tenuto a rispondere, siano esse consegnate o non consegnate.
In presenza di altra copertura del suddetto rischio, la presente garanzia sarà operante solo in eccedenza ai massimali previsti da tale altra polizza e/o solo in caso di mancato intervento risarcitorio di tale altra polizza, semprechè il danno sia riconducibile ad una responsabilità civile del Contraente/Assicurato ai sensi di Legge.
35 COSE IN AMBITO LAVORI
La garanzia comprende i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori, semprechè tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.
36 MANCATO O INSUFFICIENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza ed intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità di Terzi.
37 ASSOCIAZIONI, SOCIETA’ SPORTIVE E SCUOLE
L’assicurazione comprende la responsabilità civile verso terzi derivante all’Assicurato, agli allievi ed iscritti a scuole ed istituti educativi comunali, nonché a tutti coloro che partecipano od usufruiscono di attività o servizi oggetto dell’assicurazione, per danni o lesioni cagionati a terzi durante l’attività stessa. Sono considerati Terzi tra loro gi allievi, gli iscritti e comunque tutti coloro che partecipano o usufruiscono, anche occasionalmente, alle attività.
38 AFFIDAMENTO MINORI
Premesso che l’Assicurato può effettuare affidamento di minori attraverso qualsiasi forma, l’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni provocati a terzi dai minori tenuti e/o dati in affidamento. E’ altresì compresa la responsabilità civile personale dei minori nei confronti di altri minori e/o di terzi, nonché quella degli affidatari per danni provocati a terzi dai minori. Si precisa che la famiglia affidataria non è considerata nel novero dei terzi ai fini della presente estensione. L’assicurazione è operante anche durante le fasi preliminari all’affido, nonché nei casi di affidamento parziale e temporaneo, ovvero limitato a giornate e/o fasce orarie limitate, il tutto purchè documentato dal Contraente.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti coperti dalla garanzia assicurativa.
38 bis DANNI PER ERRATO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Relativamente alla responsabilità civile verso terzi derivante al Contraente e agli assicurati dall’applicazione del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni, la garanzia è prestata per perdite patrimoniali cagionate a terzi fino alla concorrenza di Euro 500.000,00
39 PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alla garanzia prestata con la presente polizza, fatta eccezione per i danni espressamente esclusi, resta convenuto tra le Parti che questa assicurazione comprende la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato anche per le seguenti fattispecie di danni:
🞟 cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a Terzi, con particolare riferimento all’attività di smercio e/o somministrazione di prodotti;
🞟 da manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, da lavori edili in genere eseguiti in economia o a mezzo di Appaltatori, nel qual caso la garanzia è limitata alla responsabilità in capo all’Ente nella sua qualità di Committente;
🞟 proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli e striscioni pubblicitari;
🞟 dalla proprietà e gestione di scuole comunali e non, compresa la R.C. del Personale, docente e non docente, e degli Organi collegiali. E’ garantita inoltre la responsabilità civile personale degli Alunni per i danni fra loro ed a Terzi, compreso il Personale docente e non docente, e gli Organi collegiali, durante qualsiasi attività specifica, connessa, correlata o non, all’attività scolastica, ivi comprese, gite, attività sportive, ricreative e simili, quand’anche venga svolta all’esterno dei locali adibiti all’uopo;
🞟 sorveglianza e custodia di bambini, durante attività ricreative; la garanzia comprende la responsabilità civile personale degli Addetti al servizio anche se non dipendenti;
🞟 a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell’Assicurato mentre circolano all’interno di recinti, aree private, e quant’altro di smile, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 209\05 e s.m.i.;
🞟 la responsabilità civile derivante al Contraente, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione;
🞟 arrecati a Xxxxx in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere siano state compiute;
🞟 derivanti dall’esercizio dell’attività dei messi comunali, intesi come tali tutti i Dipendenti del Comune di Bologna che svolgono tale attività per conto del medesimo, con la precisazione che l’Amministrazione Finanziaria riveste la qualifica di Terzo;
🞟 derivanti dalle attività di unità cinofile appartenenti al Settore Polizia Municipale del Comune di Bologna;
🞟 da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente o da Terzi su committenza del Contraente;
🞟 produzione di pasti, energia, calore, gestione mense, servizio di ristorazione, compreso il rischio di somministrazione di cibi e/o bevande, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche se di proprietà di Terzi. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a Xxxxx, e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato;
🞟 organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, seminari, simposi, mostre, fiere, manifestazioni ed altri simili eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di Terzi, visite ad impianti ed installazioni, proprie e di Terzi, corsi di aggiornamento, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato con partecipazione di Terzi, compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate o altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni, nonché concorsi ed iniziative culturali nelle scuole e non;
🞟 organizzazione di corsi, stage, attività formative sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato è compresa la responsabilità per danni a terzi cagionati dai partecipanti alle predette attività;
🞟 limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, la garanzia comprende i danni alle opere preesistenti e/o in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, semprechè tali cose non siano direttamente oggetto di lavorazione. Sono inoltre esclusi i danni necessari all’esecuzione dei lavori.
🞟 dalla gestione di un ambulatorio infermieristico nell’ambito del Centro Anziani del Quartiere Savena, in cui vengono effettuate iniezioni intramuscolari e misurazioni della pressione sanguigna da parte di infermieri diplomati.
40 RECUPERO FRANCHIGIE
In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, la Società si impegna a risarcire al Terzo danneggiato l’intero importo del danno, al lordo della franchigia o scoperto previsti.
Entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni annualità assicurativa, la Società presenterà, contestualmente al rendiconto di cui all’Art. 21, l’elenco dei sinistri corredati dalla fotocopia dell’atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal Terzo danneggiato, oppure da copia dell’assegno di liquidazione afferenti all’annualità assicurativa in corso.
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, il Contraente provvederà al pagamento degli importi delle franchigie, così come risultanti dalla documentazione probatoria citata.
Quanto sopra descritto, si intende valido unicamente per i danni che superano la franchigia contrattualmente prevista, pari ad € 50.000,00 per ciascun sinistro.
41 ESTENSIONI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel Mondo intero.
42 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa spettantele ai sensi dell’Art. 1916 C.C. nei confronti dei dipendenti e di tutti i soggetti la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto.
SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO
L’assicurazione è prestata con una franchigia di Euro 50.000,00 per ogni sinistro
indennizzabile.
TIPOLOGIA DI EVENTO
SCOPERTI / FRANCHIGIE
per sinistro
LIMITI DI RISARCIMENTO
DANNI DA INCENDIO A COSE DI TERZI
€ 3.000.000,00 per
sinistro
e per anno assicurativo
DANNI INTERRUZIONE ATTIVITÀ
DA
€ 2.500.000,00 per
sinistro
COSE NON
CONSEGNATE
E
CONSEGNATE
€ 600.000,00 per
sinistro
e per anno assicurativo
FURTO COSE DI TERZI CONSEGNATE E NON
€ 50.000,00 per sinistro e
€ 100.000,00 per anno assicurativo
INQUINAMENTO ACCIDENTALE
€ 2.500.000,00 per
sinistro
e per anno assicurativo
FURTO IMPALCATURE
/PONTEGGI
DA
€ 150.000,00 per
sinistro e per anno
La Società (Timbro e Firma)
Nel caso in cui il rischio di cui al presente Capitolato d’Appalto dovesse essere ripartito tra più Compagnie di Assicurazione per ognuna di esse dovrà essere riportato: la Ragione Sociale, l’Agenzia di pertinenza, la quota assunta nonché timbro e firma per accettazione.