GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI Clausole campione

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI. La Società stessa si impegna a gestire gli altri sinistri, con la necessaria diligenza, anche qualora rientrassero nell’ambito delle franchigie previste, come se tali franchigie non esistessero ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso. Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l’opportunità o meno di aderire alla domanda. Le Parti saranno tenute, per quanto di propria pertinenza, ad adottare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all’osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo individuato per l’espletamento della procedura di mediazione. La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. Resta convenuto tra le Parti che la Società è tenuta a fornire al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta ed entro un termine utile a non compromettere il pieno esercizio del diritto di difesa, gli estremi del legale incaricato per la gestione della vertenza nonché, ove necessario, di eventuali tecnici (periti / medici legali). In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione. Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, comprese le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione, sono a carico della Società, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al qu...
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI. Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando e/o autorizzando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze; gli Assicuratori hanno diritto di rivalersi sull’Assicurato dei pregiudizi derivati dall’inadempimento di tali obblighi. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell’Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, gli Assicuratori continueranno la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento della transazione. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Convenzione per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o autorizzati e non rispondono di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI. La Società assume fino a quanto ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non Elaborazione: ATI Gruppo Ferri Broker S.r.l. – Xxxxxx Italia S.p.A. riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI. La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì l’obbligo di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. Il Contraente ha diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI. La Società assume - fino a quando ne ha interesse - la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, a nome dell’Assicurato, designando e/o autorizzando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni che spettano all’Assicurato. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell’Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Sono a carico della Società le spese relative alla difesa fino a un importo pari al quarto del Massimale per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. ⚫ delle spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che la stessa non ha designato e/o autorizzato; ⚫ di multe o ammende inflitte all’Assicurato; ⚫ delle spese di giustizia penale.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide di utilizzo che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile: