PREVINDAI - FONDO DI PREVIDENZA A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - FONDO PENSIONE REGOLAMENTO
PREVINDAI - FONDO DI PREVIDENZA A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - FONDO PENSIONE REGOLAMENTO
Art. 1 - Disposizioni generali
1. Il presente Regolamento, adottato in applicazione dell'articolo 11 dello Statuto, contiene le norme per il funzionamento del Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali denominato PREVINDAI - Fondo Pensione e in appresso chiamato «Fondo», costituito in applicazione dell'Accordo sindacale del 3 ottobre 1989 e conforme ai successivi Accordi intervenuti fra le parti contraenti, attualmente Confindustria e Federmanager; esso è adeguato alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni – di seguito denominato «Decreto» - e al Decreto Ministro dell'Economia e Finanze 10 maggio 2007
n. 62 in materia di adeguamento dei fondi preesistenti nonché alla conseguente Direttiva Covip del 23 maggio 2007.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano agli iscritti al
Fondo.
Art. 2 – Adesione del dirigente
1. L'adesione avviene per il tramite del datore di lavoro che ugualmente la sottoscrive, e impegna entrambi nei confronti del Fondo, anche per gli effetti di cui all’articolo 4, comma 1.; si effettua su moduli predisposti dal Fondo o su documento di contenuto corrispondente e deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente; nell'occasione, il dirigente effettua anche l'opzione iniziale di comparto.
2. L'adesione esplica i suoi effetti anche ai fini dell’articolo 4, comma 5, dello
Statuto.
3. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di
partecipazione.
4. L’aderente esplicito è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo
Art. 3 - Adempimenti formali delle imprese
1. In caso di nomina o assunzione come dirigente di soggetto che non risulti iscritto al Fondo, le imprese industriali e gli altri soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, dello Statuto, devono comunicare, in caso di adesione al Fondo, i relativi dati anagrafici.
2. Le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione e corredate di ogni elemento da quest’ultimo ritenuto necessario.
3. Sempre con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione, le imprese industriali devono altresì comunicare comunque al Fondo ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro con dirigente alle dipendenze iscritto al Fondo.
4. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio dei propri diritti.
Art.4 - Versamento dei contributi
1. Il versamento dei contributi dovuti al Fondo secondo quanto previsto dall’articolo 14 dello Statuto, deve essere effettuato dall'impresa con cadenza trimestrale, anche per la parte a carico del dirigente e previa trattenuta sulla sua retribuzione, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre al quale è riferita la retribuzione su cui gravano i contributi, salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quand’anche cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale. I trimestri hanno sempre inizio con il primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.
2. All'atto del versamento dei contributi le imprese devono trasmettere al Fondo ovvero al soggetto da esso designato elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo dirigente e di ogni altro elemento eventualmente necessario, con espressa evidenziazione per ciascun trimestre dell'importo di TFR, in quota o per l'intero, destinato a previdenza complementare in base alla normativa vigente.
3. Le modalità del versamento dei contributi e della compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.
4. Nelle ipotesi di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di altre procedure concorsuali, ed in genere ogniqualvolta ritenga, in base all'esame delle singole situazioni, che il credito contributivo non possa essere recuperato in tutto o in parte, il Consiglio di amministrazione del Fondo potrà accettare, dal dirigente che ne faccia richiesta, il versamento degli importi contributivi dovuti, anche per la parte a carico dell'impresa, nonché degli eventuali interessi di mora, con contestuale surroga del dirigente nei diritti di credito del Fondo ai sensi dell'articolo 1201 cod. civ., salva la operatività del fondo di cui al decreto legislativo n. 80/92.
5. L’iscritto può proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo, determinandone l’entità, oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Il Consiglio di amministrazione regola modalità e termini per il versamento al Fondo di detta contribuzione.
Art.5 – Aspettative
1. Durante le aspettative per qualsiasi causa permane l'obbligo di contribuzione al Fondo limitatamente ai periodi nei quali il dirigente continui a percepire la retribuzione da parte dell'impresa iscritta.
Art. 6 - Acquisizione dell'accantonamento costituito presso altro Fondo
1. Nel caso in cui un dirigente provenga da un'impresa per la quale operi un'iniziativa, cassa o fondo di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, dello Statuto dai quali sia consentito il trasferimento, nonché nelle altre ipotesi di esercizio della facoltà di trasferimento della posizione presso il Fondo contemplate dall'articolo 14 del Decreto, il Fondo, a richiesta dell'interessato, acquisisce ad ogni effetto la posizione previdenziale maturata dal dirigente e provvede alle prestazioni previdenziali secondo le
condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento. In occasione del trasferimento da altri fondi l’iscritto può destinare la posizione trasferita, frazionandola in più di un comparto, nel rispetto di quanto previsto dalle delibere di cui all’articolo 8, comma 2, lettera i), dello Statuto e compatibilmente con eventuali vincoli gestionali del fondo di provenienza.
2. Le medesime disposizioni si applicano al trasferimento collettivo di posizioni formatesi nell’ambito di iniziative casse o fondi di cui al predetto articolo 4, comma 3, primo periodo, dello Statuto, salva l'esistenza di vincoli gestionali o di altra natura connessi all'operazione di trasferimento.
Art. 7 - Gestione delle risorse
1. Per la gestione delle risorse, il Fondo può utilizzare sia convenzioni di natura finanziaria, sia convenzioni di natura assicurativa, il cui contenuto forma oggetto di adeguata pubblicizzazione.
2. Ai fini della destinazione ai comparti della contribuzione complessiva corrente, versata in applicazione dell’articolo 4, e/o di tutta o parte della posizione già maturata, l’iscritto esercita l’opzione tra i comparti attivati, nel rispetto delle condizioni temporali di cui al comma 3; le quote minime da destinare a ciascun comparto sono fissate dal Consiglio d’amministrazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera i), dello Statuto.
3. In caso di mancata scelta del/i comparto/i all’atto dell’adesione esplicita, ovvero nel caso di cui al precedente articolo 6, il contributo, fermo l'accreditamento sulla singola posizione, resta nella disponibilità del Fondo durante l’espletamento della procedura di interpello, le cui modalità e durata sono stabilite dal Consiglio di amministrazione, fermo il limite massimo di tre mesi; trascorso inutilmente il termine, il contributo verrà allocato d’ufficio nel comparto assicurativo, con gli effetti di opzione quali previsti dal successivo comma. Il TFR residuo conferito esplicitamente verrà allocato in base all'opzione già effettuata in relazione alla contribuzione.
4. Fra l’una e l’altra opzione di cui al presente articolo deve trascorrere almeno un anno. La nuova collocazione sarà disposta nei tempi tecnici derivanti anche dalle convenzioni in essere per ciascun comparto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.
5. Ai fini del riscatto totale, del trasferimento ad altro fondo e delle prestazioni, si fa riferimento all’intera posizione. Nel caso di anticipazione e di riscatto parziale su posizione frazionata, l’iscritto deve indicare i comparti da cui attingere le somme.
6. Relativamente agli iscritti che abbiano destinato la posizione maturata a comparto/i diverso/i da quello/i di destinazione della contribuzione corrente, il Consiglio di amministrazione può stabilire, a carico della/e posizione/i non alimentate da nuovi contributi, un importo di partecipazione alle spese di gestione, in relazione alla maggior complessità gestoria dell’intera posizione.
7. Termini e modalità per il pagamento dei premi alle Società assicuratrici e per il trasferimento delle risorse ai gestori, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Fondo in sede di stipulazione delle rispettive convenzioni.
Art. 8 - Cessazione del rapporto di lavoro
1. In caso di cessazione di rapporto di lavoro per cause diverse dalla sopravvenuta invalidità permanente totale o dal decesso e prima che siano maturati i requisiti per il riconoscimento delle corrispondenti prestazioni pensionistiche di legge, il
dirigente - ferme restando le facoltà di cui ai successivi articoli 9 e 11 - può mantenere presso il Fondo gli accantonamenti fino a quel momento già effettuati ed avrà diritto alle prestazioni, secondo le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, all'atto del conseguimento dei predetti requisiti.
2. Nel caso di mantenimento oltre due anni della posizione di cui al precedente comma, il Consiglio di amministrazione può stabilire a carico della posizione dell’interessato un importo di partecipazione alle spese di gestione.
Art. 9 – Trasferimento della posizione
1. Nell'ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al Previndai, l’'iscritto può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.
2. L'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
3. Nei casi di cui sopra, il Previndai deve soddisfare la richiesta entro sei mesi dall'esercizio dell'opzione, definendo sulla base di corretti criteri finanziari ed attuariali la entità della posizione da trasferire.
4. Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 10 - Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per tale ultima fattispecie, la documentazione amministrativa e di spesa da trasmettere è quella conforme alle disposizioni dell’articolo 1, comma 3, della legge 449/97;
c. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Nel caso di anticipazione per l'acquisto di prima casa, è consentita una erogazione provvisoria precedente l'atto pubblico notarile, sempre che si produca l'atto preliminare di compravendita per atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, con l'obbligo di restituzione dell'importo ove entro nove mesi dall'erogazione, l'interessato non produca copia autentica dell'atto notarile d'acquisto. Per l'attuazione delle presenti norme regolamentari il Consiglio adotta le necessarie disposizioni attuative.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche
complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’iscritto e in qualsiasi momento secondo modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto, con tempestività e comunque entro il termine massimo di tre mesi dalla richiesta sulla base delle ricevute sanitarie sostenute per le spese sanitarie, e di sei mesi dalla ricezione della richiesta, per le altre; l’importo disponibile è quello risultante ai primi giorni di valorizzazione utili dei comparti di appartenenza successivi a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni di esercizio della facoltà.
8. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
Art. 11 - Riscatto
1. L'iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
b) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 18, comma 4, dello Statuto;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi dell’art. 14, comma
5 del Decreto nell’ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione necessaria al Previndai, e sempre che non si determinino entro un anno le condizioni per l’esercizio della facoltà di trasferimento di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), del Decreto; ai fini dell’esercizio di detta facoltà, il dirigente presenta domanda corredata da dichiarazione responsabile di mancata partecipazione ad altra forma pensionistica complementare.
2. All'iscritto che raggiunga il diritto al pensionamento obbligatorio ed effettivamente lo eserciti, cessando il rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare a carico del Fondo è attribuita immediatamente la facoltà di riscatto sull’intera posizione individuale.
3. In caso di decesso dell’iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 18, comma 6, dello Statuto.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. I termini di adempimento a carico del Fondo sono quelli di cui all’articolo 10, comma 7.
6. Il riscatto totale comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art.12 – Domanda di prestazione
1. Il dirigente iscritto, il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, essendo in possesso dei requisiti per il riconoscimento della pensione di legge, abbia presentato la relativa richiesta, deve inoltrare al Fondo apposita domanda per il conseguimento della prestazione previdenziale complessivamente spettante. Apposita domanda deve parimenti essere presentata dal dirigente di cui all’articolo 18, comma 4, dello Statuto nonché dai superstiti del dirigente iscritto per la prestazione previdenziale di competenza.
2. Il dirigente, contestualmente alla domanda, dovrà indicare espressamente se intende richiedere la conversione della rendita vitalizia nel corrispondente capitale, in conformità e nei limiti previsti dall’articolo 18, comma 5, dello Statuto, ed ottenere la reversibilità della prestazione, designandone il beneficiario.
3. La prestazione previdenziale spettante sarà liquidata entro il termine fissato dal Consiglio di amministrazione del Fondo. In relazione a specifiche esigenze, il Consiglio di amministrazione potrà adottare particolari provvedimenti, ivi compresa l'adozione di un termine più ampio di quello generalmente fissato e decorrente dal versamento dell'ultimo contributo al Fondo.
4. Il Consiglio di amministrazione stabilirà altresì termini e modalità per la presentazione della domanda di prestazione previdenziale, nonché periodicità, forme e modalità per il conseguimento di quest'ultima.
Art. 13 – Beneficiari di reversibilità
1. Beneficiaria della prestazione di reversibilità agli effetti dell'articolo 18, secondo xxxxx, dello Statuto, è la persona designata dal dirigente in occasione della domanda di prestazione previdenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.
Art. 14 – Disposizione finale e transitoria
1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato, salva la perdurante operatività di quelli precedenti per la regolazione delle situazioni già definite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.