ASPETTATIVE Clausole campione
ASPETTATIVE. 1. Per giustificati motivi l'ANAS concede, a domanda del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di un anno.
2. Ai dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive possono essere concessi, a richiesta, periodi di aspettativa secondo quanto previsto dall'art. 31 della Legge 30 maggio 1970, n.300. L'aspettativa concessa a tale titolo dura sino alla scadenza del mandato, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
3. L'ANAS, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima di un anno, ai dipendenti con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai sensi degli artt. 31 e 32 della Legge 23 febbraio 1987, n.49 e successive modificazioni, che intendano prestare la propria opera in Paesi in via di sviluppo. Qualora l'effettuazione del periodo di servizio civile all'estero dia luogo alla definitiva dispensa dalla ferma militare obbligatoria, detto periodo sarà equiparato a tutti gli effetti contrattuali al servizio militare vero e proprio, e ciò previa presentazione, da parte dell'interessato, del foglio matricolare e della relativa dispensa rilasciata dal Ministero della Difesa.
4. L'ANAS può concedere, previa valutazione delle esigenze di servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai dipendenti che ne facciano richiesta in quanto aderenti a delle Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 226. Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti.
5. A domanda del dipendente, nei casi e secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, può essere concesso un congedo per gravi motivi familiari, anche frazionato, della durata massima di 2 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo non è coperto da retribuzione né da contribuzione figurativa, non ha alcun effetto sull'anzianità di servizio e comporta per il dipendente il divieto a svolgere una qualsiasi altra attività lavorativa. È facoltà del dipendente il riscatto di tale congedo ovvero il versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
6. Nei confronti del dipendente che, al termine dell'aspettativa e del congedo di cui ai precedenti commi, non ri...
ASPETTATIVE. Il datore di lavoro potrà concedere aspettative senza assegni per comprovati e giustificati motivi, per un periodo non superiore a sei mesi. In ogni caso, tali aspettative non possono essere concesse più di una volta ogni tre anni allo stesso dipendente. Il dipendente che, al termine dell’aspettativa, non riassuma il servizio è considerato dimissionario. Le suddette aspettative comportano la sospensione del rapporto di lavoro e non sono computabili come anzianità di servizio. Il datore di lavoro potrà inoltre concedere aspettative senza assegni e per periodi non computabili come anzianità di servizio, ma con diritto alla conservazione del posto per il personale, previsto dalla legge 11 agosto 2014, n.125, che svolga l’attività di volontariato civile o in pro- getti di cooperazione internazionale dei paesi in via di sviluppo. La presente norma sostituisce ed annulla ogni altra precedente pattu- izione collettiva ed individuale disciplinante la materia.
ASPETTATIVE. 1. Per giustificati motivi la Società concede, a domanda del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di un anno.
2. Ai dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive possono essere concessi, a richiesta, periodi di aspettativa secondo quanto previsto dall’art. 31 della Legge 30 maggio 1970, n.300. L’aspettativa concessa a tale titolo dura sino alla scadenza del mandato, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
3. La Società, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima di un anno, ai dipendenti con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante, che intendano prestare la propria opera in Paesi in via di sviluppo.
4. La Società può concedere, previa valutazione delle esigenze di servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai dipendenti che ne facciano richiesta in quanto aderenti a delle Organizzazioni di volontariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti.
5. A domanda del dipendente, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, può essere concesso un congedo per gravi motivi familiari, anche frazionato, della durata massima di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Tale congedo non è coperto da retribuzione né da contribuzione figurativa, non ha alcun effetto sull’anzianità di servizio e comporta per il dipendente il divieto a svolgere una qualsiasi altra attività lavorativa. È facoltà del dipendente il riscatto di tale congedo ovvero il versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
6. Nei confronti del dipendente che, al termine dell’aspettativa e del congedo di cui ai precedenti commi, non riprenda servizio entro 15 giorni senza giustificato motivo, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.
ASPETTATIVE. 11.1) Aspettative ex art. 37 CCNL
11.2) Aspettative ex art. 38 CCNL. In relazione alle aspettative di cui all’art. 38 C.C.N.L. l’Azienda si impegna a riconoscere, ai fini della anzianità di servizio, oltre ai 4 mesi previsti dalla nota a verbale dello stesso articolo, il 50% del periodo eccedente con un minimo di un mese.
11.3) Aspettative di cui alla L. 53/2000 (c.d. congedi parentali) :
a) Aspettativa post partum (relativa alle situazioni previste dall’ art. 3 – commi 1 e 2 L. 53/2000).
b) Congedi non superiori a 2 anni per gravi e documentati motivi familiari. (L. 53/2000 e successive modifiche e Dm. 278/2000).
c) Congedi per la formazione
d) Congedi per la formazione continua
ASPETTATIVE a - ASPETTATIVA PREVISTA DALL’ART. 37 DEL CCNL L’aspettativa prevista dall’art. 37 del CCNL viene incrementata di 2 mesi e potrà essere frazionata fino a 4 periodi, ciascuno dei quali non può comunque essere inferiore a 7 giorni di calendario. Al personale che abbia già esaurito i congedi di maternità/paternità ed i congedi parentali previsti dalla Legge nonché l’aspettativa prevista dall’art. 37 del vigente CCNL così come integrata al presente punto e da intendersi per ogni figlio, verrà concesso un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di 1 mese per ogni figlio. In tutti i casi l'aspettativa cessa con il raggiungimento del dodicesimo anno di età del bambino.
ASPETTATIVE. In sostituzione di quanto previsto nei primi 4 commi dell'art. 37 del vigente C.C.N.L. si stabilisce quanto segue: - Il/la lavoratore/lavoratrice in servizio effettivo da almeno un anno ha diritto ad una aspettativa, della durata massima di 4 mesi, da usufruire in un'unica soluzione oppure con frazionamento sino a quattro periodi, ciascuno di durata minima di 7 giorni di calendario. - L'aspettativa può essere nuovamente richiesta trascorsi almeno 2 anni dalla precedente. - La decorrenza dei 2 anni per la successiva fruizione si dovrà intendere dal termine del primo dei periodi richiesti. - La disposizione di cui al 6° comma dell'art. 37 del vigente C.C.N.L. si intende riferita a 7 giorni anziché a 15. Ai fini del computo degli anni di anzianità necessari per poter beneficiare dell’aspettativa sono inclusi gli eventuali periodi di servizio prestati alle dipendenze delle Società del Gruppo, anche con contratto a tempo determinato.
ASPETTATIVE. Il lavoratore/trice in servizio effettivo da almeno 3 anni ha diritto ad una aspettativa, della durata massima di due mesi, da usufruire in un’unica soluzione ovvero con frazio- namento in due periodi, ciascuno dei quali non può comunque essere inferiore a 15 giorni di calendario. Ciascun periodo di aspettativa dovrà essere preceduto da un preavviso di 15 giorni, salvo il caso di impossibilità oggettiva. L’aspettativa può essere nuovamente richiesta trascorsi almeno cinque anni dalla pre- cedente. Il termine di 5 anni decorrerà dall’inizio dell’aspettativa o, nell’ipotesi di fraziona- mento, dall’inizio del primo periodo della stessa. È in facoltà del lavoratore/trice richiedere che l’aspettativa cessi prima della scadenza del termine stabilito. Nel caso che l’aspettativa venga richiesta frazionata, qualora il lavoratore/trice rientri anticipatamente, agli effetti di cui al 1° comma, si considereranno come usufruiti almeno quindici giorni. Sono altresì dovute, se richieste dal lavoratore/trice, aspettative per l’assolvimento di pubblici doveri (mandato parlamentare, cariche pubbliche). Le aspettative di cui ai commi precedenti non comportano alcuna corresponsione di trattamento economico né maturazione dell’anzianità ad alcun effetto.
ASPETTATIVE. Fermo quanto previsto dall’art. 37 del vigente C.C.N.L., l’aspettativa potrà durare fino ad un massimo di 4 mesi. Il lavoratore potrà in qualsiasi tempo, a propria discrezione, rientrare anticipatamente al lavoro, alla essenziale condizione, tuttavia, che ne preavverta l’Impresa con almeno 7 giorni di anticipo. Il momento di effetto del rientro dovrà in ogni caso coincidere con l’inizio o con il giorno 16 del mese. Trascorsi due anni dal giorno dell’inizio dell’aspettativa – ovvero del primo dei periodi nei quali venisse frazionata – il dipendente potrà richiedere ed ottenere di usufruire nuovamente di un analogo periodo di aspettativa. In occasione della richiesta di aspettativa il lavoratore potrà, anche in deroga alla normativa vigente in materia, accedere all’anticipo del T.F.R., per un importo massimo pari a tante mensilità ordinarie lorde (senza quindi il conteggio dei ratei di mensilità aggiuntive) quanti sono i mesi di durata dell’aspettativa stessa, sempre comunque entro il limite dell’accantonamento maturato. Ad analoga anticipazione, non superiore a quattro mensilità di retribuzione ordinaria lorda, avrà diritto anche il dipendente che usufruirà dell’aspettativa di cui all’art. 38 del vigente C.C.N.L., senza che ciò precluda l’eventuale corresponsione da parte dell’Impresa, laddove le circostanze lo giustifichino, degli emolumenti del primo mese.
ASPETTATIVE. In deroga a quanto previsto dall’art. 38 bis del vigente CCNL, il preavviso per il congedo non retribuito per la formazione ai sensi dell’art. 5 della L. n. 53/2000 viene stabilito in 30 giorni.
ASPETTATIVE. Le parti convengono che, a far tempo dall’1/1/2010, in sostituzione di quanto previsto dal primo, terzo, sesto comma dell’art. 37 del vigente C.C.N.L., operano rispettivamente le seguenti disposizioni: - il lavoratore in servizio effettivo da almeno 3 anni ha diritto ad un’aspettativa, della durata massima di due mesi, da usufruire in un’unica soluzione oppure con frazionamento in due periodi, ciascuno di durata minima di 7 giorni di calendario; - l’aspettativa può essere nuovamente richiesta trascorsi almeno 5 anni dalla precedente; per il dipendente che abbia maturato un periodo di anzianità pari o maggiore di 10 anni il periodo di cui sopra è ridotto a 3 anni; - la disposizione di cui al 6° comma dell’art. 37 del vigente C.C.N.L. si intende riferita a 7 giorni anziché a 15.
