Aspettative. Il datore di lavoro potrà concedere aspettative senza assegni per comprovati e giustificati motivi, per un periodo non superiore a 6 mesi. In ogni caso, tali aspettative non possono essere concesse più di una volta ogni 3 anni allo stesso dipendente. Il dipendente che, al termine dell’aspettativa, non riassuma il servizio è considerato dimissionario. Le suddette aspettative comportano la sospensione del rapporto di lavoro e non sono computabili come anzianità di servizio. Il datore di lavoro potrà inoltre concedere aspettative senza assegni e per periodi non computabili come anzianità di servizio, ma con diritto alla conservazione del posto per il personale, previsto dalla legge 26 Febbraio 1987, n.49, che svolga l’attività di volontariato civile o in progetti di cooperazione internazionale dei paesi in via di sviluppo. La presente norma sostituisce ed annulla ogni altra precedente pat- tuizione collettiva ed individuale disciplinante la materia.
Aspettative. 1. Per giustificati motivi la Società concede, a domanda del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di un anno.
Aspettative. 11.1) Aspettative ex art. 37 CCNL Il periodo di aspettativa di cui all’art. 37 del vigente C.C.N.L. può essere fruito dal dipendente in modo frazionato per periodi non inferiori a 15 giorni consecutivi senza soluzione di continuità, nel massimo cumulativo di 2 mesi consentito nell’arco di 5 anni, così come disposto dal richiamato articolo. Nella fruizione di un singolo periodo di 15 giorni non è consentito il rientro anticipato.
Aspettative. 1. Esauriti i periodi di congedo straordinario di cui all’art. 44 della legge regionale n. 41/1985 così come modificato dall’art. 38 della legge regionale n. 6/1997, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
Aspettative. 1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
Aspettative a - ASPETTATIVA PREVISTA DALL’ART. 37 DEL CCNL L’aspettativa prevista dall’art. 37 del CCNL viene incrementata di 2 mesi e potrà essere frazionata fino a 4 periodi, ciascuno dei quali non può comunque essere inferiore a 7 giorni di calendario. Al personale che abbia già esaurito i congedi di maternità/paternità ed i congedi parentali previsti dalla Legge nonché l’aspettativa prevista dall’art. 37 del vigente CCNL così come integrata al presente punto e da intendersi per ogni figlio, verrà concesso un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di 1 mese per ogni figlio. In tutti i casi l'aspettativa cessa con il raggiungimento del dodicesimo anno di età del bambino.
Aspettative. La concessione di una aspettativa per motivi personali o di famiglia o per altre fattispecie ricomprese nell’art. 27 del C.C.N.L. 01.09.1995 è facoltà dell’Azienda. In particolare per gli incarichi di cui al comma 1 lettera b) dell’art. 17 del citato C.C.N.L., l’Azienda ritiene di concedere l’aspettativa, se richiesta, comunque nei limiti di cui all’art. 27, salvo casi di particolare e grave carenza di organico. Solo ai fini della concessione delle aspettative suddette il personale in servizio in ruolo-prova, è considerato equiparato al personale a tempo determinato fino al positivo superamento della prova medesima. Fermo restando che presupposto per la concessione di una qualsiasi aspettativa è il completamento della fruizione di eventuali ferie residue dell’anno precedente, in caso di richiesta di aspettativa superiore a 4 mesi o collocata a cavaliere fra due anni o nel caso di aspettativa per conferimento di incarico, supplenza o ruolo-prova presso altra Azienda, il dipendente è tenuto ad esaurire le ferie maturate prima dell’inizio dell’assenza stessa. In ogni caso la concessione di una aspettativa non deve determinare lo slittamento all’anno successivo di ferie maturate nell’anno di competenza.
Aspettative. 1. Per giustificati motivi l'ANAS concede, a domanda del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di un anno.
Aspettative. L'eventuale periodo di aspettativa, debitamente accordato per iscritto dal Consorzio, comporta la completa sospensione del rapporto a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio, con la conseguenza, quindi, che il lavoratore riacquisterà i suoi diritti a far tempo dal giorno successivo alla relativa scadenza, sempreché esso riprenda servizio nei termini prestabiliti.
Aspettative. Ai sensi della legge n. 53/2000, il lavoratore, anche apprendista, ha diritto ad un periodo di congedo per gravi motivi familiari relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonchè dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a 2 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. Casi d'urgenza saranno esaminati entro 3 giorni lavorativi. L'eventuale diniego, il differimento o la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e/o alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 10 giorni. Nel caso di rapporti a termine la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, intendendosi per tale il periodo di aspettativa superiore ad un quarto della durata del contratto, frazionabile al massimo in due periodi. Potrà essere negato inoltre quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo per gli stessi motivi. Il congedo può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all'art. 4, 1° comma della legge 8 marzo 2000, n. 53, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti a qualsiasi titolo spettanti nello stesso anno ai sensi di legge o di contratto. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale di...