ASPETTATIVE. 1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamene, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 47 e 48 (Assenza per malattia e Infortuni sul lavoro).
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 63 (Sanzioni e procedimento disciplinare).
8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;
b) per la durata di due...
ASPETTATIVE. Il datore di lavoro potrà concedere aspettative senza assegni per comprovati e giustificati motivi, per un periodo non superiore a 6 mesi. In ogni caso, tali aspettative non possono essere concesse più di una volta ogni 3 anni allo stesso dipendente. Il dipendente che, al termine dell’aspettativa, non riassuma il servizio è considerato dimissionario. Le suddette aspettative comportano la sospensione del rapporto di lavoro e non sono computabili come anzianità di servizio. Il datore di lavoro potrà inoltre concedere aspettative senza assegni e per periodi non computabili come anzianità di servizio, ma con diritto alla conservazione del posto per il personale, previsto dalla legge 26 Febbraio 1987, n.49, che svolga l’attività di volontariato civile o in progetti di cooperazione internazionale dei paesi in via di sviluppo. La presente norma sostituisce ed annulla ogni altra precedente pat- tuizione collettiva ed individuale disciplinante la materia.
ASPETTATIVE. 1. Per giustificati motivi la Società concede, a domanda del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di un anno.
2. Ai dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive possono essere concessi, a richiesta, periodi di aspettativa secondo quanto previsto dall’art. 31 della Legge 30 maggio 1970, n.300. L’aspettativa concessa a tale titolo dura sino alla scadenza del mandato, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
3. La Società, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima di un anno, ai dipendenti con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante, che intendano prestare la propria opera in Paesi in via di sviluppo.
4. La Società può concedere, previa valutazione delle esigenze di servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai dipendenti che ne facciano richiesta in quanto aderenti a delle Organizzazioni di volontariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti.
5. A domanda del dipendente, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, può essere concesso un congedo per gravi motivi familiari, anche frazionato, della durata massima di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Tale congedo non è coperto da retribuzione né da contribuzione figurativa, non ha alcun effetto sull’anzianità di servizio e comporta per il dipendente il divieto a svolgere una qualsiasi altra attività lavorativa. È facoltà del dipendente il riscatto di tale congedo ovvero il versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
6. Nei confronti del dipendente che, al termine dell’aspettativa e del congedo di cui ai precedenti commi, non riprenda servizio entro 15 giorni senza giustificato motivo, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.
ASPETTATIVE. 11.1) Aspettative ex art. 37 CCNL
11.2) Aspettative ex art. 38 CCNL. In relazione alle aspettative di cui all’art. 38 C.C.N.L. l’Azienda si impegna a riconoscere, ai fini della anzianità di servizio, oltre ai 4 mesi previsti dalla nota a verbale dello stesso articolo, il 50% del periodo eccedente con un minimo di un mese.
11.3) Aspettative di cui alla L. 53/2000 (c.d. congedi parentali) :
a) Aspettativa post partum (relativa alle situazioni previste dall’ art. 3 – commi 1 e 2 L. 53/2000).
b) Congedi non superiori a 2 anni per gravi e documentati motivi familiari. (L. 53/2000 e successive modifiche e Dm. 278/2000).
c) Congedi per la formazione
d) Congedi per la formazione continua
ASPETTATIVE a - ASPETTATIVA PREVISTA DALL’ART. 37 DEL CCNL L’aspettativa prevista dall’art. 37 del CCNL viene incrementata di 2 mesi e potrà essere frazionata fino a 4 periodi, ciascuno dei quali non può comunque essere inferiore a 7 giorni di calendario. Al personale che abbia già esaurito i congedi di maternità/paternità ed i congedi parentali previsti dalla Legge nonché l’aspettativa prevista dall’art. 37 del vigente CCNL così come integrata al presente punto e da intendersi per ogni figlio, verrà concesso un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di 1 mese per ogni figlio. In tutti i casi l'aspettativa cessa con il raggiungimento del dodicesimo anno di età del bambino.
ASPETTATIVE. In sostituzione di quanto previsto nei primi 4 commi dell'art. 37 del vigente C.C.N.L. si stabilisce quanto segue: - Il/la lavoratore/lavoratrice in servizio effettivo da almeno un anno ha diritto ad una aspettativa, della durata massima di 4 mesi, da usufruire in un'unica soluzione oppure con frazionamento sino a quattro periodi, ciascuno di durata minima di 7 giorni di calendario. - L'aspettativa può essere nuovamente richiesta trascorsi almeno 2 anni dalla precedente. - La decorrenza dei 2 anni per la successiva fruizione si dovrà intendere dal termine del primo dei periodi richiesti. - La disposizione di cui al 6° comma dell'art. 37 del vigente C.C.N.L. si intende riferita a 7 giorni anziché a 15. Ai fini del computo degli anni di anzianità necessari per poter beneficiare dell’aspettativa sono inclusi gli eventuali periodi di servizio prestati alle dipendenze delle Società del Gruppo, anche con contratto a tempo determinato.
ASPETTATIVE. Il lavoratore/trice in servizio effettivo da almeno 3 anni ha diritto ad una aspettativa, della durata massima di due mesi, da usufruire in un’unica soluzione ovvero con frazio- namento in due periodi, ciascuno dei quali non può comunque essere inferiore a 15 giorni di calendario. Ciascun periodo di aspettativa dovrà essere preceduto da un preavviso di 15 giorni, salvo il caso di impossibilità oggettiva. L’aspettativa può essere nuovamente richiesta trascorsi almeno cinque anni dalla pre- cedente. Il termine di 5 anni decorrerà dall’inizio dell’aspettativa o, nell’ipotesi di fraziona- mento, dall’inizio del primo periodo della stessa. È in facoltà del lavoratore/trice richiedere che l’aspettativa cessi prima della scadenza del termine stabilito. Nel caso che l’aspettativa venga richiesta frazionata, qualora il lavoratore/trice rientri anticipatamente, agli effetti di cui al 1° comma, si considereranno come usufruiti almeno quindici giorni. Sono altresì dovute, se richieste dal lavoratore/trice, aspettative per l’assolvimento di pubblici doveri (mandato parlamentare, cariche pubbliche). Le aspettative di cui ai commi precedenti non comportano alcuna corresponsione di trattamento economico né maturazione dell’anzianità ad alcun effetto.
ASPETTATIVE. Le parti convengono che, a far tempo dall’1/1/2010, in sostituzione di quanto previsto dal primo, terzo, sesto comma dell’art. 37 del vigente C.C.N.L., operano rispettivamente le seguenti disposizioni: - il lavoratore in servizio effettivo da almeno 3 anni ha diritto ad un’aspettativa, della durata massima di due mesi, da usufruire in un’unica soluzione oppure con frazionamento in due periodi, ciascuno di durata minima di 7 giorni di calendario; - l’aspettativa può essere nuovamente richiesta trascorsi almeno 5 anni dalla precedente; per il dipendente che abbia maturato un periodo di anzianità pari o maggiore di 10 anni il periodo di cui sopra è ridotto a 3 anni; - la disposizione di cui al 6° comma dell’art. 37 del vigente C.C.N.L. si intende riferita a 7 giorni anziché a 15.
ASPETTATIVE. 1) L’eventuale periodo di aspettativa, debitamente accordato per iscritto dal Consorzio, comporta la completa sospensione del rap- porto a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio, con la conseguen- za, quindi, che il lavoratore riacquisterà i suoi diritti a far tempo dal giorno successivo alla relativa scadenza, sempreché esso riprenda servizio nei termini prestabiliti.
ASPETTATIVE. L’Agenzia può valutare, compatibilmente con le esigenze di servizio e in presenza di valide motivazioni, eventuali richieste, da parte dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di periodi di aspettativa di durata complessiva non superiore a 12 mesi nell’arco della vita lavorativa, che non siano riconducibili ad alcuna delle fattispecie di aspettativa o di congedo previsti dalla legge. Il suddetto periodo può essere superato, ferma restando la compatibilità con le esigenze di servizio, esclusivamente per valide motivazioni che saranno oggetto di specifica valutazione da parte dell’Agenzia. Il lavoratore può richiedere che l'aspettativa cessi prima del termine stabilito. Durante il periodo di aspettativa non è prevista alcuna corresponsione di trattamento economico e previdenziale, né decorrenza ai fini dell’anzianità di servizio. Il dipendente può altresì richiedere, ove ricorrano le condizioni e in presenza di idonea documentazione, i periodi di aspettativa dal lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge. Sono dovute, se richieste dal lavoratore, aspettative per ricoprire cariche pubbliche elettive o altre cariche previste dalle disposizioni vigenti, con decorrenza di anzianità a tutti gli effetti. Al termine dell'aspettativa, il datore di lavoro assegna all'interessato una posizione di lavoro di livello pari a quella di cui il medesimo era titolare e mansioni equivalenti a quelle svolte prima dell'aspettativa.