Versamento dei contributi. 1) I contributi al bilancio preventivo amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili il primo giorno dell’esercizio.
2) Un Membro che non abbia versato integralmente il suo contributo al bilancio preventivo amministrativo entro sei mesi dal momento in cui è esigibile, perde, fino a quando non abbia integralmente pagato il suo contributo, i suoi diritti di voto e il suo diritto di partecipare alle riunioni dei comitati specializzati. Tuttavia, salvo decisione presa dal Consiglio, il Membro in questione non viene privato di nessuno degli altri diritti che gli sono conferiti dal presente Accordo, né sollevato da alcuno degli obblighi che quest’ultimo impone.
3) Un Membro il cui diritto di voto è sospeso in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo rimane tuttavia obbligato a versare il suo contri- buto.
Versamento dei contributi. 1. Durante la seconda sessione di ogni anno civile, il consiglio dei membri determina l'ammontare complessivo del bilancio di cui all'articolo 14 del presente accordo, nonché il contributo che ciascun membro è tenuto a versare per l'anno civile successivo. Il calcolo del contributo è basato sul numero di quote di partecipazione che corrispondono a ogni membro in applicazione dell'articolo 11 del presente accordo.
2. Il consiglio dei membri fissa il contributo iniziale per i membri che aderiscono al presente accordo dopo la sua entrata in vigore. Il contributo del nuovo membro è calcolato in funzione delle quote di partecipazione attribuitegli in applicazione dell'articolo 11 del presente accordo e della frazione di anno restante al momento della sua adesione. I contributi fissati per gli altri membri per il medesimo esercizio rimangono invariati.
3. I contributi sono versati in euro e sono esigibili dal primo giorno dell'esercizio, ossia dal 1o gennaio di ogni anno. I contributi dei membri per l'esercizio durante il quale aderiscono al Consiglio oleicolo internazionale sono esigibili alla data dell'adesione.
4. Se entro quattro mesi dal termine di pagamento dei contributi un membro non ha versato integralmente il proprio contributo, il segretariato esecutivo dispone di sette giorni per chiedergli per iscritto di effettuare il pagamento.
5. Se il contributo non è versato entro due mesi dalla data della richiesta del segretariato esecutivo, il membro viene sospeso dal diritto di voto al consiglio dei membri fino al versamento integrale del contributo. Nell'anno successivo i rappresentanti del membro interessato sono inoltre sospesi dall'accesso alle funzioni elettive in seno al consiglio dei membri, ai comitati e ai sottocomitati, come pure dalla partecipazione alle attività finanziate dal Consiglio oleicolo internazionale.
6. Il mancato pagamento del contributo di un membro è reso noto al consiglio dei membri nella prima sessione ordinaria dell'anno civile o nella sessione straordinaria successiva alla scadenza fissata per il versamento dei contributi. Il consiglio dei membri, ad eccezione del membro che deve gli arretrati, può, dopo avere ascoltato quest'ultimo e tenuto conto delle sue circostanze particolari, quali conflitti, catastrofi naturali o difficoltà di accesso ai servizi finanziari internazionali, adottare qualsiasi altra decisione per consenso. Il consiglio dei membri può adeguare il programma di lavoro del segretariato esecutivo in funzione dei...
Versamento dei contributi. 1. I contributi, calcolati con le modalità indicate al precedente art. 5, vanno versati con periodicità mensile all'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale), Ente con il quale viene stipulata apposita convenzione per la riscossione: il versamento dei contributi deve essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi sociali obbligatori.
Versamento dei contributi. I contributi sono di importo libero e possono essere versati dall’Aderente senza il rispetto di scadenze prestabilite, fermo restando quanto riportato all’articolo 3. Le prestazioni assicurate di cui all’articolo 1 sono erogate previo pagamento alla Compagnia di contributi da parte dell’Aderente. La copertura obbligatoria caso morte, pari all’1% del controvalore delle quote, è a carico della Compagnia. La partecipazione al PIP comporta i seguenti costi ed oneri a carico dell’Aderente:
a) nella fase di accumulo:
b) nella fase di erogazione della rendita:
Versamento dei contributi. 1. I contributi di cui all’art. 3 devono essere così versati:
Versamento dei contributi. Le forme pensionistiche complementari mettono a disposizione degli iscritti, in apposite sezioni dei siti web dedicate ai singoli aderenti, informazioni tempestive sui contributi versati in corso d’anno e sulla evoluzione della posizione individuale, al fine di consentire agli interessati il controllo della correttezza dei versamenti.
Versamento dei contributi. Durante la fase di accumulo il contratto prevede il versamento di una successione di contributi, le date di versamento e l’ammontare dei quali sono definiti al momento della sottoscrizione del modulo di adesione. L’Aderente può successivamente variare tali elementi, così come il fondo interno, la Gestione separata di destinazione o le proposte di investimento, dandone comunicazione scritta alla Società. Per ogni pagamento verrà rilasciata debita quietanza. Ad ogni conseguente effetto contrattuale, è considerata la data apposta sulla quietanza rilasciata.
Versamento dei contributi. Le aziende verseranno trimestralmente la quota di contribuzione prevista, sia quella a carico delle imprese che quella a carico dei lavoratori, che dovrà essere trattenuta mensilmente dalla busta paga dei lavoratori iscritti. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero entro il giorno 20 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio di ciascun anno e dovrà essere pari alla quota contrattualmente stabilita moltiplicata per il numero dei lavoratori iscritti, non essendo previste contribuzioni ridotte. In fase di prima applicazione, nei termini e nei tempi che saranno stabiliti dal CdA, al fine di garantire prestazioni migliori per gli iscritti, alla contribuzione contrattualmente prevista (2 euro mensili a carico del datore di lavoro ed 1 euro mensile a carico del lavoratore) si aggiungeranno 1,5 euro mensili erogati da mètaSalute attingendo agli introiti per la fase di avvio dello stesso Fondo. Il versamento dei contributi deve essere effettuato sul conto corrente bancario intestato al Fondo mètaSalute presso l’istituto bancario prescelto, tramite bonifico. Entro il giorno 10 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, prima, dunque, della disposizione del bonifico, l’azienda dovrà inviare per via informatica al Fondo la distinta contenente i dati anagrafici dei lavoratori per i quali viene effettuato il versamento, ponendo particolare attenzione alla corrispondenza tra l’importo contenuto in distinta e quello da versare tramite bonifico.
Versamento dei contributi. I contributi, determinati in rapporto alle ore lavorate in ogni settimana, devono essere versati trimestralmente (precisamente entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre) a mezzo di bollettini rilasciati ed inviati dall'INPS, incaricato della loro riscossione anche per conto dell'INAIL per la contribuzione per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali (artt. 8, 10 e 16 D.P.R. n. 1403/1971). Il primo invio di bollettini è automatico. Prima di utilizzare l'ultimo bollettino, è necessario richiederne altri all'INPS chiamando il numero verde oppure collegandosi al sito dell'Istituto. I datori di lavoro in possesso del Pin, collegandosi al sito internet dell'INPS, possono attivare il servizio di notifica, via sms o mail, delle scadenze per il pagamento dei contributi (INPS mess. n. 1375/2011). Dal 1º aprile 2011 i contributi possono essere versati esclusivamente secondo le seguenti modalità:
Versamento dei contributi. Dopo l’approvazione, da parte dell’Assemblea, del consuntivo di spese della passata gestione e del progetto preventivo di spesa per la gestione annuale, ogni Condomino è tenuto a versare all’Amministratore:
a- La quota di contributo risultante a debito nello stato di riparto della spesa condominiale della passata gestione, entro 15 (quindici) giorni alla data di approvazione del bilancio consuntivo.
b- La quota di contributo destinata a costituire un fondo comune per le spese di ordinaria gestione, secondo le modalità delle date di rateizzazione stabilite dall’Assemblea c- La quota di contributo destinata a costituire un fondo di riserva in conformità al 2 comma dell’art. 32 del presente Regolamento, entro 15 (quindici) giorni dalla delibera assembleare o sulle scadenze fissate. Il versamento dei contributi alle scadenze stabilite non potrà essere sospeso o ritardato per qualsivoglia motivo o ragione.