Versamento dei contributi. 1) I contributi al bilancio preventivo amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili il primo giorno dell’esercizio.
Versamento dei contributi. 1. I contributi, calcolati con le modalità indicate al precedente art. 5, vanno versati con periodicità mensile all'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale), Ente con il quale viene stipulata apposita convenzione per la riscossione: il versamento dei contributi deve essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi sociali obbligatori.
Versamento dei contributi. Il versamento dei contributi all’Assidai, con le modalità e nella misura determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’Art.12 dello Statuto, deve es- sere effettuato dall’azienda, anche per la parte a carico dell’interessato e previa trattenuta sulla sua retribuzione, entro il 15 gennaio dell’anno cui il contributo si riferisce. Entro il 15 gennaio dell’anno successivo dovranno essere versati gli eventuali conguagli, per i quali Assidai è sin d’ora autorizzata ad effettuare la corrispondente trattenuta, ove neces- sario, sulle somme versate dall’azienda per l’anno in corso. Per le iscrizioni in corso d’anno, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato contestualmente. In caso di mancato versamento dei contributi, il Fondo non darà luogo ad alcuna prestazione; in caso di pagamento parziale, la prestazione sarà proporzional- mente ridotta. Il pagamento potrà essere effettuato successivamente al 15 gennaio e comunque non oltre il 30 aprile di ciascun anno. In tal caso sarà dovuta una penalità, la cui misura sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, determinando in tal modo il diritto alla prestazione relativamente agli eventi intervenuti nel periodo di morosità. Scaduto il predetto termine, il rapporto si intenderà risolto con il 31 dicembre dell’anno precedente, oppure, in caso di pagamento parziale, modificato sui conseguenti minori valori di corrispettività. In ogni caso, ogni e qualsiasi danno subìto dall’iscritto per effetto del mancato versamento dei contributi all’Assidai, graverà sull’azienda inadempiente.
Versamento dei contributi. 1I contributi per ciclo e per studente sono versati all’operatore della formazione ogni semestre. 2Il cantone in cui ha sede la scuola, rispettivamente il cantone responsabile e gli eventuali cantoni corresponsabili che parte- cipano al finanziamento devono fornire per i propri studenti delle prestazioni che siano almeno equivalenti a quelle previste dal presente accordo.
Versamento dei contributi. Le forme pensionistiche complementari mettono a disposizione degli iscritti, in apposite sezioni dei siti web dedicate ai singoli aderenti, informazioni tempestive sui contributi versati in corso d’anno e sulla evoluzione della posizione individuale, al fine di consentire agli interessati il controllo della correttezza dei versamenti.
Versamento dei contributi. 1. I contributi, calcolati con le modalità indicate al precedente art. 5, vanno versati con periodicità mensile all'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale), Ente con il quale viene stipulata apposita convenzione per la riscossione: il versamento dei contributi deve essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi sociali obbligatori. Per i lavoratori che su richiesta siano collocati in aspettativa non retribuita che comporta la sospensione dell'attività lavorativa superiore ad 1 mese, il contributo ordinario non dovrà essere versato dal primo giorno del mese successivo all'attivazione della sospensione stessa. Al termine dell'aspettativa e dunque al momento del ripresa lavorativa, le prestazioni sono riattivate dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta comunicazione della ripresa stessa: il contributo ordinario è in tal caso dovuto con decorrenza dal mese in cui ha termine l'aspettativa non retribuita. In nessun caso è da considerarsi aspettativa non retribuita il periodo di astensione, sia obbligatoria che facoltativa, per maternità. Il diritto alle prestazioni si estingue:
Versamento dei contributi. I contributi di cui agli articoli 50 e 51 sono versati integralmente dai datori di lavoro; le quote a carico degli operai verranno detratte dalle paghe e dai salari secondo le indicazioni riportate a margine delle apposite tabelle predisposte dalle Organizzazioni contraenti. La riscossione del contributo è affidata all'INPS mediante apposita Convenzione. Nel caso di aziende applicanti il presente contratto provinciale di lavoro in cui non intervenga la riscossione da parte dell’INPS, i contributi dovranno essere versati da parte delle aziende direttamente all’EBAP. I contributi di cui all’ articolo 51 (CAC) riscossi dall’INPS o versati direttamente, affluiscono in apposito conto corrente bancario intestato all’EBAP per essere riversati, secondo le modalità e la ripartizione concordate dalle stesse, alle Organizzazioni Sindacali contraenti .
Versamento dei contributi. 1. I contributi di cui all’art. 3 devono essere così versati:
Versamento dei contributi. I contributi sono di importo libero e possono essere versati dall’Aderente senza il rispetto di scadenze prestabilite, fermo restando quanto riportato all’articolo 3. Le prestazioni assicurate di cui all’articolo 1 sono erogate previo pagamento alla Compagnia di contributi da parte dell’Aderente. La copertura obbligatoria caso morte, pari all’1% del controvalore delle quote, è a carico della Compagnia. La partecipazione al PIP comporta i seguenti costi ed oneri a carico dell’Aderente:
Versamento dei contributi. Le aziende verseranno trimestralmente la quota di contribuzione prevista, sia quella a carico delle imprese che quella a carico dei lavoratori, che dovrà essere trattenuta mensilmente dalla busta paga dei lavoratori iscritti. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero entro il giorno 20 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio di ciascun anno e dovrà essere pari alla quota contrattualmente stabilita moltiplicata per il numero dei lavoratori iscritti, non essendo previste contribuzioni ridotte. In fase di prima applicazione, nei termini e nei tempi che saranno stabiliti dal CdA, al fine di garantire prestazioni migliori per gli iscritti, alla contribuzione contrattualmente prevista (2 euro mensili a carico del datore di lavoro ed 1 euro mensile a carico del lavoratore) si aggiungeranno 1,5 euro mensili erogati da mètaSalute attingendo agli introiti per la fase di avvio dello stesso Fondo. Il versamento dei contributi deve essere effettuato sul conto corrente bancario intestato al Fondo mètaSalute presso l’istituto bancario prescelto, tramite bonifico. Entro il giorno 10 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, prima, dunque, della disposizione del bonifico, l’azienda dovrà inviare per via informatica al Fondo la distinta contenente i dati anagrafici dei lavoratori per i quali viene effettuato il versamento, ponendo particolare attenzione alla corrispondenza tra l’importo contenuto in distinta e quello da versare tramite bonifico.