CAPITOLATO D’ONERI
S.O. ORGANIZZAZIONE, ENTRATE E CONTROLLI
CAPITOLATO D’ONERI
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI RICOSSIONE COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
Art. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
1. Il presente capitolato regola i rapporti contrattuali e lo svolgimento del servizio, in regime di concessione, della riscossione coattiva delle entrate riferite all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) del Comune di Perugia, non riscosse a seguito di avvisi di accertamento, emessi dai competenti uffici comunali negli anni 2016 – 2017 e divenuti definitivi in quanto regolarmente notificati e non contestati .
2. Il Concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo al Comune, potestà che si intendono trasferite e/o delegate al Concessionario per effetto della concessione stessa.
3. Le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell’avvio della riscossione coattiva e con le modalità previste nel presente Capitolato, nonché nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
4. Il Concessionario dovrà garantire la difesa in giudizio avanti alle commissioni tributarie ed alle Autorità giurisdizionali comunque competenti per le impugnazioni avverso ogni atto di riscossione coattiva, nonché nelle conseguenti procedure cautelari e esecutive da esse scaturenti.
Art. 2 - DURATA E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
1. La concessione avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 01.01.2019 fino al 31.12.2021. Il concessionario è tenuto a dare avvio alle attività oggetto della presente concessione anche nelle more della stipula del contratto, previa adozione del provvedimento di aggiudicazione.
2. Nei 15 giorni successivi alla data di decorrenza della concessione, l’Ente consegnerà al Concessionario le liste di carico, cioè gli elenchi nominativi dei contribuenti da escutere, contenenti tutti i dati necessari per le operazioni conseguenti.
3. Relativamente alle liste di carico trasmesse, il Concessionario dovrà, in ogni caso, procedere alla conclusione di ogni procedimento conseguente al presente affidamento (se non ancora in corso per cause non imputabili allo stesso) non oltre il termine di 24 mesi dalla data di consegna da parte dell’Ente della relativa lista di carico.
4. Alla data di scadenza del contratto, il rapporto contrattuale s’intende risolto di diritto, senza obbligo di formale disdetta da parte del Comune.
5. Il Concessionario è tenuto a effettuare e portare a termine, anche dopo la scadenza del contratto e alle stesse condizioni, tutte le attività già iniziate e pendenti a tale data, garantendo la continuità dei servizi applicativi e l’accesso ai servizi informatici necessario al controllo e alla rendicontazione dell’attività svolta.
6. Il contratto si intenderà risolto in pieno diritto qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative recanti l’abolizione dell’oggetto del contratto, mentre in caso di nuove disposizioni che dovessero variarne i presupposti, si procederà alla rinegoziazione.
7. Il valore stimato della concessione ammonta al valore presunto massimo di € 28.226,87 per l’intera sua durata, calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016. Detto importo è una mera stima, e come tale non impegnativa per l'Ente, calcolata applicando la percentuale del 6% (posta a base di gara) agli incassi derivanti dall'attività svolta dal Concessionario per il recupero coattivo dei suddetti crediti tributari, di valore nominale complessivo pari a € 470.447,77 come di seguito specificato:
Avvisi di accertamento ICI emessi nell’anno 2016, notificati, divenuti definitivi e non pagati alla data di pubblicazione del bando di gara. | € 273.687,71 |
Avvisi di accertamento ICI emessi nell’anno 2017, notificati, divenuti definitivi e non pagati alla data di pubblicazione del bando di gara. | € 196.760,06 |
TOTALE CREDITI ICI DA RISCUOTERE | € 470.447,77 |
8. Il valore posto a base di gara è costituito quindi dalla percentuale di “aggio o c.d. oneri di riscossione” del 6%, da applicarsi sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari /esecutive), oltre Iva, e che sarà oggetto di ribasso, in percentuale, da parte dei concorrenti.
9. L’effettivo compenso per la riscossione sarà determinato sulla base dell’aggio offerto in sede di gara.
10. Non possono in ogni caso essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non fosse raggiunto il valore ipotetico della concessione indicato al precedente comma 7.
Art. 3 - MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Le attività di riscossione coattiva dovranno essere realizzate con efficacia ed efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione, nell’interesse del Comune e dei contribuenti in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell’immagine e degli interessi del Comune.
2. Il Concessionario dovrà osservare e applicare scrupolosamente le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e future emanate in materia, nonché le deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi del Comune.
3. Il Concessionario dovrà assicurare, sulla base delle liste di carico approvate dal Dirigente Responsabile del tributo, la riscossione coattiva delle entrate comunali affidate e l’espletamento di tutte le connesse procedure cautelari/esecutive, nonché la gestione del contenzioso, a tutela del credito del Comune.
4. La riscossione coattiva delle entrate affidate al Concessionario dovrà avvenire mediante “ingiunzione di pagamento”, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili (per effetto di quanto previsto dall'art. 4, commi 2 sexies, 2 septies e 2 octies della L. n. 265/2002) e comunque mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell’avvio della riscossione coattiva, attivando nella fase esecutiva tutte le procedure che la legge mette a disposizione dei concessionari, facendo anche ricorso, in determinate situazioni e previo accordo con l'Ente, alle procedure giudiziali ordinarie previste dal codice di procedura civile per il recupero del credito.
5. Le ingiunzioni fiscali, sottoscritte a firma del Concessionario, saranno notificate ai contribuenti nel rispetto delle norme vigenti in materia; ogni atto inviato dovrà essere corredato da bollettino di versamento precompilato e intestato al Comune di Perugia, alla cui stampa provvederà a proprie spese il Concessionario.
6. Al Concessionario è vietato effettuare riscossioni a qualsiasi titolo.
7. Ferma restando la natura concessoria dei servizi di riscossione coattiva, tutti i pagamenti eseguiti dai soggetti debitori dovranno confluire su uno specifico conto corrente postale intestato al Comune di Perugia, i cui estremi saranno comunicati al Concessionario entro 15 giorni dall’avvio del servizio, contestualmente alla consegna delle liste di carico.
8. Il Concessionario avrà l’accesso telematico al predetto conto corrente postale, per la sola visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati – senza possibilità di operare - per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.
Art. 4 - OBBLIGHI DELL’ENTE
1. Il Comune, oltre a favorire l’esecuzione del contratto in ogni forma, s’impegna a:
a) inviare al Concessionario le liste di carico delle entrate da riscuotere coattivamente, sottoscritte dal Dirigente Responsabile dell’Entrata. La trasmissione potrà avvenire tramite elenchi o per singole posizioni, in formato cartaceo o a mezzo di strumenti informatici stabiliti/ritenuti idonei dall’Ente. I tracciati record e i formati saranno indicati dall’Ente
b) mettere a disposizione, se possibile, tutti gli accessi disponibili ai vari siti istituzionali, interni ed esterni, che possano favorire l’azione di recupero dei crediti comunali.
2. Il Dirigente Responsabile dell’Entrata è individuato quale punto di riferimento per il Concessionario per la vigilanza sulla sua attività e con l’incarico di concordare con lo stesso le linee di condotta da seguire, il modello di ingiunzione fiscale da adottare, nonché qualsiasi altro elemento necessario a meglio specificare le modalità di svolgimento del servizio.
Art. 5 - ATTIVITA’ E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario subentra all’Ente in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e comunque nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relativamente alle entrate oggetto dell’affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali.
2. Il Concessionario ha l’obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con l’organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e quant’altro necessario per porre in essere un’efficace e tempestiva riscossione, che deve essere svolta secondo criteri di economicità, efficienza, celerità nel recupero del credito, nel rispetto del principio di buona fede e correttezza e degli interessi giuridicamente rilevanti dei contribuenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell’immagine e degli interessi del Comune.
3. Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni o inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l’esecuzione del servizio. A tal fine, l’elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti ammessi e delle procedure intraprese, dovranno essere curati direttamente dallo stesso Concessionario o suo delegato. A tal fine, il Concessionario deve designare un funzionario responsabile della direzione del servizio, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio della riscossione coattiva in concessione e che firmerà tutti gli atti e il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune. Il Concessionario deve garantire all’Ente la reperibilità e la disponibilità del funzionario suddetto durante tutto il periodo di svolgimento del servizio. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al funzionario responsabile si considera effettuata al Concessionario.
4. Il Concessionario dovrà altresì costituirsi negli eventuali processi innanzi agli organi di giurisdizione, per quanto di propria competenza.
5. Il Concessionario deve fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa al servizio in concessione e l’estrazione di dati utili allo svolgimento delle correlate attività istituzionali e della documentazione informatica sulla base dei tracciati record e dei formati stabiliti dall’Ente.
6. Il Concessionario dovrà sostenere le spese necessarie per l’attivazione dei collegamenti telematici occorrenti per la gestione delle attività affidate e di tutte le spese per il mantenimento degli stessi per tutta la durata contrattuale e comunque fino alla chiusura di tutte le pratiche affidate.
7. Il Concessionario dovrà garantire, per tutta la durata del contratto e anche successivamente per le pratiche che rimangono in carico, un’adeguata assistenza ai contribuenti, mantenendo tutti i servizi necessari per facilitare la comunicazione (telefono, fax, mail, pec) oltre ai collegamenti per l’accesso alle banche dati da parte dell’Ente.
8. Il Concessionario dovrà garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l’obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all’utenza. È tenuto ad adottare, in conformità al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell’ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell’espletamento dell’incarico.
9. Il personale impiegato dal Concessionario nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento non deve incorrere nelle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa in materia, con le prestazioni chiamato a svolgere. Il personale deve impegnarsi ad astenersi dal seguire pratiche nelle quali siano coinvolti interessi propri, di congiunti, parenti ed affini fino al terzo grado. A tal fine il Concessionario è tenuto a fornire al Comune apposita preventiva autocertificazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse sopra citate.
10. Oltre alle norme contenute nel presente Capitolato e negli atti di gara, il Concessionario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all’osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:
a) legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
b) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal X.Xxx. 10 agosto 2018, n. 101 e Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (regolamento generale sulla protezione dei dati personali - GDPR 2016/679);
c) C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi;
d) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento agli artt. 36 e 37;
e) Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati in concessione.
11. Il Concessionario dovrà espletare il servizio di riscossione coattiva garantendo e provvedendo direttamente ai seguenti adempimenti:
X. Xxxxx in carico e notifica ingiunzione fiscale.
1. Il Concessionario, nei termini previsti all’art. 2 del presente capitolato, acquisisce dall’Ente le liste di carico delle posizioni debitorie, contenenti tutti i dati e le informazioni utili per la gestione del servizio; procede quindi al controllo, sotto il profilo della completezza e regolarità formale dei dati in esse contenuti, e evidenzia eventuali anomalie riscontrate.
2. Entro 60 giorni dalla trasmissione delle liste di carico, o prima come da risultanze di gara, il Concessionario dovrà predisporre, stampare e notificare, nel rispetto della normativa vigente in materia, le ingiunzioni di pagamento, con calcolo delle quote aggiuntive (per interessi, spese, ecc.), allegandovi il bollettino di conto corrente postale precompilato in ogni parte per il versamento di quanto dovuto.
3. Le ingiunzioni di pagamento, sottoscritte dal Funzionario Responsabile di cui all’art. 5, comma 3, devono riportare tutte le informazioni previste dalla normativa vigente in materia:
a) le norme di riferimento;
b) il nominativo dell’Ente creditore;
c) l’indicazione del debitore;
d) il riferimento al precedente atto di accertamento;
e) la motivazione della pretesa di pagamento;
f) l’importo da corrispondere con distinta indicazione, per ciascun anno d’imposta, dell’entrata dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle spese da recuperare, aggiornato degli oneri accessori;
g) intimazione/ ordine ad effettuare il pagamento;
h) termine e modalità di pagamento;
i) l’avvertenza che, in difetto di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata;
j) l’indicazione del responsabile del procedimento;
k) l’indicazione del soggetto cui chiedere l’autotutela;
l) le modalità e i termini per proporre ricorso e l’autorità competente;
m) l’ufficio emittente e l’ufficio cui chiedere informazioni;
n) la sottoscrizione dell’atto.
4. Il Concessionario deve provvedere all’aggiornamento dell’elenco delle posizioni debitorie trasmesse, acquisendo e registrando gli estremi dell’invio delle ingiunzioni, gli esiti della notifica e i dati relativi ai versamenti.
5. Per le notifiche che hanno avuto esito negativo, il Concessionario provvederà alle opportune verifiche (sia anagrafiche che quelle riguardanti i soggetti con partita iva) e alla ristampa e rinotifica degli atti per i quali è stato individuato un nuovo indirizzo o un nuovo soggetto destinatario.
B. Procedure cautelari ed esecutive (D.P.R. 602/73 —Titolo II) – procedure ordinarie.
1. Decorsi 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, in mancanza del relativo pagamento, il Concessionario, nella piena osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, in relazione all'ammontare del debito e entro e non oltre i termini di legge, dovrà attivare le diverse procedure cautelari ed esecutive, idonee a garantire un’efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate e, al tempo stesso, a risparmiare sui costi a fronte di quote certamente inesigibili; in caso contrario, dovrà comunicare all’Ente le ragioni del mancato avvio di dette procedure.
2. A tal fine, per rendere efficaci gli interventi nei confronti dei debitori, il Concessionario deve valutare, avvalendosi di tutti gli strumenti e le banche dati a disposizione, sia il debito, inteso come importo e anzianità, sia il debitore, inteso come persona fisica e/o giuridica. La valutazione del debitore dovrà consentire di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva, provvedendo ad accertare la solvibilità anche dei soggetti coobbligati, svolgendo tutte le attività di ricerca dei cespiti e delle informazioni in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale mobiliare e immobiliare.
3. Con riferimento a talune situazioni particolari, il Concessionario potrà concordare con l’Ente di far ricorso, anziché alle procedure privilegiate di cui al D.P.R. 602/73, alle procedure giudiziali ordinarie previste dal codice di procedura civile per il recupero del credito.
4. Gli atti relativi alla fase cautelare ed esecutiva sono adottati dal Concessionario, che li firma ai sensi di legge.
5. Qualora, nonostante i tentativi effettuati, la procedura risulti infruttuosa, il Concessionario chiederà all’Ente il discarico delle partita di entrata, esplicitando tutte le procedure poste in essere e motivando il provvedimento, oltre a trasmettere all’ufficio comunale competente tutta la documentazione, sia cartacea sia su supporto informatico, comprovante l’inesigibilità del credito, secondo quanto disposto dal successivo punto E.
6. Relativamente alle liste di carico trasmesse, il Concessionario dovrà comunque portare a termine il servizio di riscossione coattiva, eseguendo le attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, nonché definendo ogni attività connessa e conseguente, fino alla presentazione delle eventuali comunicazioni di inesigibilità e procedendo quindi alla conclusione di ogni procedimento entro e non oltre il termine di 24 mesi dalla consegna della relativa lista di carico da parte del dirigente responsabile dell’Entrata.
C. Gestione istanze dei contribuenti
1. Il Concessionario provvede alla raccolta delle istanze prodotte dai debitori, le esamina e fornisce risposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Qualora tali istanze non siano attinenti alla fase esecutiva di sua spettanza, il Concessionario, entro 5 giorni dalla data di ricevimento, le inoltra all’ufficio comunale che ha emesso la lista di carico. L’Ente, esaminata la richiesta, provvederà a fornire riscontro all’interessato, dandone contestuale comunicazione al concessionario.
3. Su indicazione dell’Ente, che disciplina anche i termini temporali della sospensione, il Concessionario sospenderà, con effetto immediato, la riscossione coattiva entro 5 giorni dalla comunicazione da parte del Comune.
4. In caso di annullamento del debito, il Concessionario, entro 5 giorni, provvederà a cancellare le procedure cautelari/esecutive, ai sensi di legge, senza ulteriori oneri per il debitore.
5. I rimborsi verranno gestiti direttamente dall’Ente con eventuale conseguente contabilizzazione degli oneri e del compenso spettante al Concessionario.
D. Contenzioso e Procedure concorsuali
1. Il Concessionario s’impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all’oggetto dell’affidamento e a mantenere indenne il Comune da ogni spesa diretta o conseguente.
2. Per la gestione del contenzioso, il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno a esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.
3. Il Concessionario è tenuto, inoltre, a fornire un supporto tecnico amministrativo per consentire l’eventuale costituzione in giudizio da parte dell'Ente.
4. In qualsiasi fase della riscossione, il Concessionario deve monitorare le posizioni debitorie “a rischio” impegnandosi a partecipare alle procedure concorsuali o di liquidazione che interessino soggetti debitori dell’ Ente, previo confronto con l’Ente stesso. Dovrà predisporre tutti gli atti
necessari ai fini dell’insinuazione del credito nella relativa procedura, nonché al compimento di ogni altra attività successiva e conseguente.
5. Ogni fase riguardante la difesa in giudizio e l’insinuazione nelle procedure concorsuali o di liquidazione deve essere tracciata nel sistema informativo, allo scopo di consentire al Comune il monitoraggio riferito all’andamento e all’esito successivo.
E. Rendicontazione
1. L’attività di rendicontazione riguarda ogni fase della procedura di riscossione coattiva, che deve essere gestita tramite il software di cui al successivo punto F e dovrà essere aggiornata dal Concessionario in tempo reale e, comunque, con cadenza settimanale, in modo tale da garantire all’Ente, in qualsiasi momento, la visualizzazione dei dati relativi alla situazione debitoria e procedurale di ogni soggetto ricompreso nella lista di carico.
2. L’Ente deve sempre essere in grado di visualizzare in qualsiasi momento:
a) la situazione debitoria e procedurale di ciascun debitore;
b) la situazione generale e dettagliata degli atti emessi (ingiunzioni, atti relativi a procedure cautelari e esecutive), con indicata la tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi o le cause di mancata notificazione, nonché la visualizzazione, in formato digitale, della documentazione della procedura, gli atti annullati, lo stato di eventuali procedure concorsuali intervenute, i crediti riscossi, i crediti da dichiarare inesigibili con indicazione delle cause di inesigibilità e ogni altra informazione utile al Comune.
3. Il Concessionario acquisirà tutti i dati relativi ai versamenti e provvederà a riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati, motivando gli scostamenti. A tal fine, metterà in atto tutte le attività (informatiche e/o manuali) necessarie al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione di tutti gli incassi, riducendo al minimo i pagamenti non agganciati.
4. Il Concessionario trasmette al Comune, mediante flusso telematico, con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, la rendicontazione delle somme incassate, specificando: numero di lista di carico, nominativo del debitore, numero del provvedimento notificato, anno d’imposta con relativo importo tributo/sanzioni/interessi e recupero spese, data di versamento, accertamento contabile per le opportune riconciliazioni ed imputazioni (qualora indicato nella lista di carico), il compenso spettante al Concessionario, le spese postali e/o notifica corrisposte dal debitore di spettanza del Concessionario, le spese elative alle procedure cautelari ed esecutive corrisposte dal debitore spettanti al Concessionario.
5. Se, nonostante i tentativi effettuati, la procedura è risultata infruttuosa, il Concessionario trasmette all’Ente, mediante flusso telematico, le pratiche insolute, con richiesta di discarico per inesigibilità e di rimborso delle spese esecutive sostenute; a tal fine, per ogni quota ritenuta inesigibile, il Concessionario dovrà produrre adeguata documentazione comprovante l’inesigibilità del credito, volta a esplicitare tutte le procedure di riscossione intraprese, le
indagini svolte e a motivare le ragioni della inesigibilità del credito, nonché la documentazione relativa alle spese sostenute per lo svolgimento delle suddette procedure.
6. Una volta verificata l’inesigibilità del credito, e comunque entro 12 mesi dalla presentazione della relativa richiesta, il Comune, con formale provvedimento, discarica le somme inesigibili e riconosce il rimborso delle spese sostenute dal Concessionario per lo svolgimento delle procedure, che non dovranno superare le misure previste dalle tabelle a) e b) del D.M. 21.11.2000 e s.m.i.s, o per l’importo documentato, nel caso in cui sia stato concordato con l’Ente di far ricorso, anziché alle procedure privilegiate di cui al D.P.R. 602/73, alle procedure giudiziali ordinarie disciplinate dal c.p.c. per il recupero del credito.
7. Il Concessionario dovrà predisporre e trasmettere all’Ente, mediante flusso telematico, con cadenza semestrale, l’elenco delle posizioni di difficile esigibilità e di inesigibilità; ai fini del controllo delle comunicazioni di inesigibilità trasmesse, si farà riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999 e s.m.i. e comunque alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
8. Il credito si considererà inesigibile, per causa imputabile al Concessionario, nei seguenti casi (oltre a quelli previsti per legge tra le cause di perdita del diritto di discarico):
a) mancato rispetto dei termini per la notificazione degli atti e per l’avvio delle procedure cautelari ed esecutive;
b) mancato svolgimento e attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell’effettiva impossibilità all’attivazione e allo svolgimento di tali procedure;
c) mancata riscossione del credito, nel rispetto dei termini di legge e di regolamento, per vizi e irregolarità compiuti dal Concessionario nell’attività di notificazione degli atti e, comunque, nell’ambito delle procedure cautelari ed esecutive da intraprendere.
9. Il Concessionario, in caso di inesigibilità comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare al Comune, entro 30 giorni dalla relativa richiesta, l’intera quota affidata, oltre interessi calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, l’Ente è autorizzato alle compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, se del caso, all’escussione della cauzione.
F. Sistema informativo
1. Il Concessionario deve disporre di un sistema informatico per la gestione di tutta la procedura di riscossione coattiva, che garantisca la massima affidabilità, sicurezza e completezza delle informazioni, nonché una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti che la storicità di tutte le fasi della procedura.
2. Tale sistema informativo deve rispettare il principio di garanzia della continuità del servizio in tutte le sue componenti e i dati dovranno essere aggiornati possibilmente in tempo reale o, comunque, con cadenza settimanale.
3. Il Concessionario dovrà fornire un proprio software, senza aggravio per l’Ente, al fine di consentire, al personale comunale addetto, il monitoraggio dello stato della riscossione per ogni posizione debitoria affidata.
4. in particolare, il software deve consentire la visualizzazione, per ciascuna posizione debitoria, di tutte le fasi delle procedure messe in atto, con indicata la tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi, o comunque l’esito di notifica, nonché la visualizzazione, in formato digitale, della documentazione della procedura, gli importi del credito originario, gli eventuali annullamenti o rettifiche effettuate dall’ufficio comunale competente, i versamenti effettuati dai debitori, le spese e ogni altro onere di competenza del Concessionario, le eventuali spese a carico dell’Ente, gli oneri di riscossione dovuti e quelli pagati con l’indicazione della data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal Concessionario e lo stato dei crediti non ancora riscossi, nonché le posizioni creditorie inesigibili. Anche la fase cautelare ed esecutiva dovrà essere informatizzata, in modo da consentire la puntuale consultazione.
5. Gli operatori comunali dovranno essere dotati di una serie di funzionalità, che consentano l’effettuazione di ricerche sui dati contenuti all’interno dell’applicativo, con possibilità di elaborazione ed estrazione di dati, pertanto il software proposto dovrà prevedere la possibilità, da parte degli operatori, di esportare i dati secondo formati standard per consentirne l’utilizzabilità in procedure di elaborazione diverse.
Il sistema di ricerca dovrà garantire le seguenti operazioni:
a) ricerca per codice fiscale o dati anagrafici del debitore;
b) ricerca per lista di carico;
c) visura aggregata e dettagliata dei provvedimenti/comunicazioni emessi dal concessionario;
d)visura dettagliata degli incassi.
6. A tal fine, il Concessionario dovrà prevedere una formazione adeguata sull’utilizzo del software al personale referente che sarà individuato presso l’Ente stesso, da svolgersi presso gli uffici comunali e con costi a carico del Concessionario stesso.
7. Il software dovrà essere accessibile dalle postazioni della rete comunale, costantemente aggiornato e conforme alla normativa vigente in materia, mediante chiamate di tipo https ovvero via browser su protocollo ssl.
8. Tutti gli oneri di fornitura (acquisto, installazione, configurazione, ecc..), di gestione, di aggiornamento, di manutenzione e riconfigurazione necessari per mantenere coerente e conforme il software con l'evoluzione normativa saranno a carico del Concessionario per l’intera
durata contrattuale e fino alla chiusura di tutte le pratiche affidate, in quanto funzionali all’espletamento delle prestazioni e servizi di cui al presente contratto.
9. Il software deve assicurare garanzia della sicurezza e della riservatezza dell'informazione tramite profilazioni personalizzate degli utenti/operatori dell’Ente e dei relativi permessi.
10. La fonte dei dati sono le informazioni presenti nelle liste di carico trasmesse dal Comune che va a costituire la banca dati del Concessionario e che deve essere periodicamente aggiornata. In ogni caso la titolarità delle banche dati comunali o, più in generale, dei dati risultanti da elaborazioni su di esse resta in capo al Comune di Perugia. Pertanto alla scadenza contrattuale il Concessionario avrà l’obbligo di riconsegnare all’Ente, nel formato richiesto, le banche dati e/o i documenti digitali prodotti durante l’espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato. Contestualmente il Concessionario dovrà procedere alla cancellazione, in modo permanente e definitivo, di eventuali copie delle suddette banche dati e/o documenti digitali conservati su supporti esterni (hard disk, storage, chiavette usb, ecc.) o su postazioni informatiche di proprietà, utilizzati in modo funzionale all’espletamento delle prestazioni contrattuali.
G. Sportello per la gestione dei rapporti con i contribuenti
1. Il Concessionario si obbliga, entro 30 giorni dall’avvio del servizio, a predisporre, a norma di legge, uno spazio messo a disposizione dal Comune di Perugia presso la propria sede, per l’accesso e il ricevimento dei contribuenti interessati dagli atti emessi dal Concessionario, previo appuntamento. Lo sportello deve essere attivato per tutta la durata del contratto.
2. La costituzione dello sportello per la gestione dei rapporti con l’utenza dovrà avvenire a spese del Concessionario e con adeguata organizzazione di mezzi e di personale.
3. Il ricevimento del pubblico dovrà essere garantito settimanalmente nella giornata di ciascun mercoledì per almeno 5 ore nella stessa giornata, di cui almeno 3 in orario antimeridiano e almeno 2 in orario pomeridiano. L’orario di apertura al pubblico dovrà comunque essere concordato con l’Ente.
4. Lo sportello dovrà avere una linea telefonica dedicata, per consentire ai destinatari degli atti di prendere contatto diretto (durante il periodo di apertura dello sportello di cui al precedente punto 3) con il personale del Concessionario addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire le informazioni e i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti ovvero ai procedimenti di esecuzione attivati.
5. Lo sportello dovrà essere dotato di almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e fax per consentire la trasmissione di documentazione da parte del contribuente/debitore interessato o da parte dell’Ente.
6. Il servizio di assistenza telefonica (call center) e di supporto tramite mail dovrà comunque essere garantito per almeno 15 ore settimanali, per tre ore giornaliere consecutive in orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì.
7. Il Concessionario deve eleggere domicilio presso lo sportello di cui al precedente punto 1 a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge e per tutta la durata della concessione. Ogni lettera, avviso, richiesta, diffida, intimazione o notificazione fatta presso detto ufficio si intenderà fatta al Concessionario. Sarà in ogni caso facoltà dell’Ente inviare le comunicazioni alla sede legale del Concessionario stesso.
8. Il Concessionario è tenuto a garantire per tutta la durata del contratto, e anche successivamente per le pratiche che rimangono in carico, un’adeguata assistenza ai contribuenti, mantenendo tutti i servizi necessari per facilitare la comunicazione (telefono, fax, mail, pec) oltre ai collegamenti per l’accesso alle banche dati degli Enti.
9. Nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, il Concessionario è tenuto ad applicare la carta di qualità dei servizi proposta in sede di gara, come eventualmente integrata e migliorata in corso di esecuzione delle prestazioni.
ART. 6 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. n. 50/20196, il corrispettivo per il Concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso del rischio operativo legato alla gestione degli stessi. A tal fine, per l’attività di riscossione coattiva oggetto della presente concessione, il Comune riconoscerà al Concessionario un compenso in termini percentuali, nella misura risultante dall’offerta presentata in sede di gara dall’aggiudicatario calcolato sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari/esecutive) , oltre IVA se e in quanto dovuta.
2. Il compenso, per tutta la durata del contratto, non è soggetto ad alcuna variazione. Sono fatte salve eventuali e future modifiche legislative, inerenti la misura degli “oneri di riscossione” a cui il Concessionario dovrà adeguarsi pena la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
3. Tutte le spese postali, di notifica e le spese relative alle procedure esecutive, anche di natura cautelare, sono a carico del debitore in caso di avvenuta riscossione; le stesse sono anticipate dal Concessionario, con diritto per quest’ultimo di recuperarle in capo ai soggetti destinatari, senza ulteriori aggravi. Le spese relative alle procedure esecutive saranno a carico del debitore nella misura stabilita dal D.M. del 21/11/2000 e s.m.i.
4. Al Concessionario é riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose, solo per effetto di un provvedimento che annulli integralmente il debito iscritto nella lista di carico, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista dalla tabella
a) e b) del D.M. del 21/11/2000 e s.m.i. o per l’importo documentato, nel caso in cui sia stato concordato con l’Ente di far ricorso, anziché alle procedure privilegiate di cui al D.P.R. 602/73, alle procedure giudiziali ordinarie disciplinate dal c.p.c. per il recupero del credito.
5. In caso di emanazione di un provvedimento che annulli parzialmente il debito iscritto nella lista di carico, al Concessionario spetta il compenso, di cui al comma 1, calcolato sulla sola parte incassata, oltre a rimborso delle spese di notifica e di procedura.
6. In caso di emanazione di un provvedimento che annulli integralmente il debito iscritto nella lista di carico, il Comune riconoscerà al Concessionario, oltre alle spese di notifica dell’ingiunzione di pagamento, il rimborso delle spese per le procedure esecutive.
7. È escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del Concessionario non previsto nel presente Capitolato.
8. Nel caso in cui i mancati/errati abbinamenti degli incassi alle posizioni contributive comportino l’invio di ulteriori atti ai contribuenti, il Concessionario si farà carico degli oneri sostenuti.
9. L’ Ente provvede a liquidare gli “oneri di riscossione” spettanti al Concessionario, unitamente al rimborso delle spese postali e/o di notifica (e delle eventuali spese di procedura) entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura elettronica emessa dal Concessionario e, comunque, solo a seguito della verifica della regolarità delle prestazioni rese e dell'ottenimento di regolare DURC.
10. Le fatture dovranno essere emesse con periodicità trimestrale e dovranno contenere specifica e distinta indicazione degli “oneri di riscossione” (esponendo l’importo relativo all’Iva , se dovuta), del rimborso delle spese postali e/o di notifica anticipate e delle eventuali spese di procedura.
11. Ai fini della liquidazione, alla fattura dovrà essere allegato un rendiconto analitico (riportante gli estremi della fattura stessa) dove, per ogni somma riscossa, dovranno essere indicati:
a) i dati del debitore (nome, cognome, codice fiscale) e identificativo della relativa lista di carico;
b) somme versate e relativa annualità, con separata distinzione dell’importo dovuto a titolo di imposta, sanzioni, interessi, spese di notifica e spese relative alle diverse procedure;
c) compenso spettante al Concessionario e importo iva, se dovuta.
d) spese postali e/o di notifica corrisposte dal debitore di spettanza del Concessionario;
e) spese relative alla procedure cautelari ed esecutive corrisposte dal debitore di spettanza del Concessionario.
12. In caso di fattura irregolare o di rilievi sul rendiconto, il termine di pagamento si intende sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune.
13. L’Ente ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti al Concessionario cui siano state contestate inadempienze, fino a quando lo stesso non si sarà adeguato agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste.
Art. 7 – PERSONALE DIPENDENTE DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario dovrà organizzare il servizio con il personale e i mezzi necessari a un esatto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal presente Capitolato e assunti in sede di offerta di gara.
2. Per l’espletamento dell’incarico, il Concessionario dovrà impiegare unità di personale in possesso dei requisiti di idoneità professionale alle mansioni da svolgere, adeguatamente formato e in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento.
3. Il personale del Concessionario, impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’affidatario medesimo e sarà a completo ed esclusivo carico di quest’ultimo, escludendo da qualsiasi onere l’Ente, che rimarrà completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra la società affidataria e il proprio personale.
4. Il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni di legge e all’osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore del personale, escludendo l’Ente da qualsiasi onere.
5. Il Concessionario deve garantire sempre la presenza di personale professionalmente adeguato al servizio, di comprovata riservatezza e affidabilità, che dimostri modi cortesi e che evada le richieste dei contribuenti, fornendo tutte le informazioni in suo possesso in merito al credito per cui si procede e le richieste dell’Ente con la massima sollecitudine possibile, e ciò data anche la peculiarità delle attività di riscossione e le implicazioni di immagine che ne derivano per l’Ente interessato.
6. Il Concessionario dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservino una condotta responsabile e adeguata alla tipologia del servizio prestato, anche su comprovata richiesta scritta del Comune.
7. Tutti gli addetti alle operazioni dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento prodotto dal Concessionario, corredato di foto e generalità del lavoratore, con l’indicazione del datore di lavoro.
8. L’elenco nominativo del personale addetto e delle corrispondenti mansioni/qualifiche deve essere trasmesso all’Ente e periodicamente aggiornato.
Art. 8 - VIGILANZA E CONTROLLI
1. Il Dirigente Responsabile dell’Entrata è individuato quale Responsabile dell’esecuzione del contratto, con funzioni di supervisione e controllo sul puntuale adempimento da parte del Concessionario degli obblighi contrattuali.
2. I servizi di cui al presente capitolato saranno, quindi, svolti sotto la vigilanza del Comune che si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli tesi ad accertare la regolarità dell’operato del Concessionario, l’efficienza e l’efficacia della riscossione, nonché il rispetto dei tempi e delle modalità di effettuazione dei servizi, oltre che delle disposizioni normative vigenti e degli obblighi contrattuali.
3. Il Concessionario è tenuto, altresì, a fornire al Comune tutte le notizie e la documentazione che gli saranno richiesti, nel termine di 5 giorni dalla richiesta, fatto salvo un maggior termine, concordato con l’Ente, per situazioni particolari o definite dalla normativa.
4. Il Concessionario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dall’Amministrazione e, all’occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento di compensi stabiliti per l’espletamento dell’incarico conferito.
ART. 9 - PENALI
1. Il Dirigente Responsabile dell’esecuzione del contratto procederà all’accertamento della conformità del servizio reso rispetto alle prestazioni contrattualmente previste; eventuali contestazioni dovranno essere notificate al Concessionario mediante formale diffida, inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, contenente la descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi alle prescrizioni violate entro il termine di volta in volta indicato.
2. Il Concessionario potrà inviare le proprie controdeduzioni, con le stesse modalità, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute accettabili, si procederà, con provvedimento motivato, all’applicazione delle penali nella misura di seguito indicata:
a) per ogni giorno di ritardo nell’invio delle ingiunzioni o nell’avvio delle procedure cautelari/esecutive, rispetto ai tempi previsti nel presente Capitolato o quelli offerti in sede di gara, o previsti dalla legge : € 100,00;
b) per ogni giorno di ritardo nella presentazione della rendicontazione di cui al precedente art. 5, comma 11, punto E: € 100,00;
c) per ogni giorno di ritardo nella produzione di documentazione e giustificativi richiesti rispetto ai termini assegnati dal Dirigente Responsabile dell’esecuzione del contratto, anche nell’ambito dell’attività ispettiva di cui al precedente art. 8, comma 3 : € 100,00;
d) per le altre violazioni non precedentemente elencate, al Concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Dirigente Responsabile dell’esecuzione del contratto, a discrezione dell’Ente, che vanno da un minimo di € 50,00 fino a un massimo del 10% del deposito cauzionale, per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, nei casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell’art. 1218 del Cod. Civile.
3. L’applicazione della penale, disposta con provvedimento del Dirigente, verrà comunicata per iscritto al Concessionario unitamente alle motivazioni che l’hanno determinata.
4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non provveda al pagamento, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione; in tale caso il Concessionario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
5. L’Ente ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti al Concessionario cui siano state contestate inadempienze, fino a quando lo stesso non si sarà adeguato agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste.
6. Le penali inflitte, in un anno solare, non possono superare complessivamente il 20% del deposito cauzionale; al verificarsi di tale ipotesi, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, a seguito di diffida da comunicare con raccomandata A/R o PEC, così come in caso di reiterate violazioni delle norme contrattuali.
7. Le contestazioni se rilevanti, verranno comunicate alla Commissione per la gestione dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi, di cui all’art. 53 del D. Lgs. 446/97 ed al D.M. 9.3.2000, n. 289.
Art. 10 - GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, anche futuri, nascenti dall'esecuzione del contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto e a pena di decadenza dall’aggiudicazione della concessione, idonea garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. Pertanto il Comune ha diritto di valersi direttamente sulla garanzia anche in caso di applicazione delle penali, di cui al precedente art. 9.
3. Qualora il Comune si avvalga in tutto o in parte della garanzia, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrarla entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti da quello della comunicazione
dell’avvenuta riduzione, anche a prescindere dalla specifica richiesta dell'Ente, a pena di decadenza della concessione, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d), del D.M. 11 settembre 2000 n. 289.
4. Resta salvo per l’Ente l’esperimento di ogni azione a tutela dei propri diritti, nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati all’Ente dall’attività svolta dal Concessionario.
5. Richiamato l’art. 164, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e tenuto conto dell’attività oggetto del contratto, la garanzia deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto (3 anni) e comunque sarà svincolata alla scadenza, con provvedimento dirigenziale, previa verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, in seguito alla conclusione di ogni procedimento relativamente alle liste consegnate.
Art. 11 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, considerata la particolare natura dell’attività, è vietata al Concessionario ogni forma di subconcessione del servizio, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea o parziale, pena la risoluzione del contratto e con conseguente obbligo di risarcimento dei danni. Sussiste, infatti, l’interesse del Comune all’immutabilità del Concessionario, anche al fine di garantire il diretto controllo dei requisiti prestazionali, stante il livello specialistico delle prestazioni. La cessione fatta in violazione del presente divieto è inefficace nei confronti del Comune.
2. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente concedente e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.
3. Possono essere date in subconcessione le attività di stampa, inoltro e notifica degli atti, nonché dei servizi informatici, purché la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi sia espressamente manifestata nella documentazione di gara, con la specifica indicazione delle attività che si intendono affidare a terzi. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune le generalità dell’affidatario.
4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente capitolato, si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016.
Art. 12 - PROTEZIONE DATI PERSONALI, RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO
1 Con l’aggiudicazione del Servizio, il Concessionario assume, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, la qualità di Responsabile del trattamento dei dati e si impegna a garantire l’integrale osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto specificato nell’apposito provvedimento di “Nomina a Responsabile
per il trattamento dei dati personali (data processor)” sottoscritto dalle parti al momento della stipula del contratto e allegato al presente capitolato.
2. Il Concessionario e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati al segreto d’ufficio; essi sono tenuti a non comunicare o divulgare a terzi o utilizzare per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del servizio le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’attività svolta.
3. In caso di acclarata responsabilità del personale dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza e messa in atti delle relative azioni giudiziali in tutte le competenti sedi, preavvertendo l’Amministrazione, fatta salva la possibilità dell’Ente di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.
4. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da qualsiasi danno diretto o indiretto che possa derivare allo stesso in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi del presente articolo, nonché solleva nel più ampio dei modi l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall’attività svolta e comunque in connessione con la medesima.
Art. 13 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
1. L’aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi sia al Comune e solleva quest'ultimo da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.
2. L’aggiudicatario è tenuto a contrarre apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali non inferiori a € 500.000,00 da sottoporre al benestare del Comune.
Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese relative al contratto di concessione e alle conseguenti formalità sono a carico del Concessionario.
Art. 15 – OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Nel rispetto di quanto stabilito all’art. 2 del presente Capitolato, per i servizi già resi alla data di scadenza del contratto, il Concessionario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del medesimo, è tenuto a consegnare all’Ente, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente Capitolato, anche l’ulteriore documentazione in suo possesso, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, in formato compatibile con le procedure informatiche in uso presso l’Ente, il tutto senza oneri per quest’ultimo.
2. Relativamente alle attività in corso e fino alla conclusione di ogni procedimento, il Concessionario si obbliga a fornire al Comune un rendiconto con periodicità semestrale, dettagliato di tutta l’attività svolta, evidenziando le attività concluse e quelle ancora da completare.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle singole procedure ancora in carico, il Concessionario è tenuto a consegnare all’Ente la medesima documentazione di cui al comma 1.
4. Il Concessionario, fino alla chiusura di tutte le posizioni debitorie ad esso affidate, Concessionario è tenuto a mantenere attiva la linea telefonica, un indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata, nonché a garantire all’Ente l'accesso al proprio software, per la visualizzazione e l’estrazione di dati relativi alle attività svolte.
ART.16 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione in tutti i casi previsti dall’art. 13 del
D.M. Finanze n. 289/2000 e precisamente:
a) per la cancellazione dall’Albo previsto dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei casi previsti all’art. 11 del citato D.M.;
b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal presente Capitolato d'oneri;
d) per non aver prestato o adeguato la cauzione definitiva stabilita per l'effettuazione del servizio;
e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.
2. In caso di decadenza, il Concessionario decaduto cessa, con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privo di ogni potere in ordine alle procedure di riscossione. A tal fine il Dirigente Responsabile dell’esecuzione del contratto diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all’immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario.
3. La decadenza dalla concessione non attribuisce al Concessionario alcun diritto di indennizzo.
4. In caso di decadenza nel corso del servizio, il Comune avrà diritto di stabilire tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio medesimo.
5. In caso di decadenza, pur rimanendo ferma la scelta di continuare la gestione del servizio, il Comune si riserva la facoltà di affidarne la gestione al successivo miglior offerente, con possibilità di richiedere un miglioramento delle condizioni, addebitandone l’eventuale maggiore spesa al Concessionario inadempiente.
6. In ogni caso di decadenza, il Comune procederà all’escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in aggiunta all’ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all’art. 9.
ART.17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto, oltre che nell’ipotesi di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere risolto anticipatamente, con motivato provvedimento dirigenziale, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell’espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze al Concessionario e assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni ,o inferiore in caso di urgenza, per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
2. Acquisite ed valutate negativamente tali controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, con riserva di agire per la richiesta di risarcimento dei danni imputabili a colpe del Concessionario; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e notificato al Concessionario.
3. Tutte le clausole del presente Capitolato, nonché gli impegni assunti dal Concessionario nell’offerta tecnica, sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
4. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, ancorché non esaustive, è facoltà del Comune – previa contestazione nei tempi e modi già indicati - risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. con incameramento del deposito cauzionale e il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:
a) mancato reintegro della garanzia definitiva, a seguito di escussione per una qualunque delle ragioni previste dal presente capitolato e dalle norme di legge;
b) applicazione di penali, in un anno solare, in misura superiore al 20% del deposito cauzionale, come previsto dal precedente art. 9;
c) danno all’immagine del Comune;
d) violazione degli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 e delle previsioni di cui all’art. 18;
e) cessazione, in tutto o in parte, dell’attività, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
f) apertura di una procedura concorsuale e/o procedimento penale a carico del Concessionario;
g) nel casi in cui il Concessionario, nell’esecuzione della riscossione coattiva, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere le regolarità del servizio o il perseguimento dei risultati prefissi;
h) in caso di persistente inadempienza agli obblighi assicurativi del personale dipendente;
i) violazione del divieto di subconcessione e cessione del contratto, di cui al precedente art. 11;
l) per il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente.
Art. 18 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Concessionario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’
1. Il Concessionario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Il Concessionario si impegna a dichiarare, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 20 - DISPOSIZIONI DI RINVIO
1. Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto dal presente Capitolato e dal Disciplinare di Gara, nonché dall’offerta tecnica e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, nonché dalle disposizioni del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile.
2. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia di riscossione coattiva delle entrate locali, le disposizioni del presente Capitolato sono automaticamente adeguate; in caso di palesi incompatibilità, si procede alla revisione contrattuale delle disposizioni contrastanti con la normativa.
ART. 21 - CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia davanti al giudice ordinario, che dovesse eventualmente insorgere tra il Comune di Perugia e il Concessionario, sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto e suo scioglimento, è competente il Foro di Perugia.
2. E’ esclusa la competenza arbitrale