Disposizioni di rinvio. 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto regioni ed autonomie locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti del Comune.
Disposizioni di rinvio. 1. Per quanto non previsto nel presente Accordo di collaborazione potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Accordi di collaborazione.
2. Eventuali modifiche o deroghe all’Accordo di collaborazione potranno essere apportate dall'Ente sottoscrittore e dall’IBACN soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.
Disposizioni di rinvio. 1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:
a) dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi;
b) dal codice civile, per quanto riguarda i profili pattizi.
Disposizioni di rinvio. Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro autonomo occasionale nonché agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, in quanto applicabili. Letto, confermato e sottoscritto. Vicenza, Il Committente Il Collaboratore x.xx xx.xxx Xxxx Xxxxxxxx x.xx XXXXXXXXXX XXXXXXX il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistema Informativo Comunale, dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3, Lettera c del TUEL ex X.Xxx. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”,
Disposizioni di rinvio. Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.
Disposizioni di rinvio. 1. Per quanto non previsto nel presente accordo di collaborazione potrà rinviarsi alle norme del Codice Civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto dell’accordo.
2. Eventuali modifiche al presente accordo potranno essere apportate dall'Ente produttore e dalla Regione soltanto con atti aventi le medesime formalità del medesimo.
Disposizioni di rinvio. 1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alla normativa specifica per le materie oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate sulla base della volontà manifestata da tutti i Comuni aderenti, mediante approvazione a cura dell’organo deliberativo competente.
Disposizioni di rinvio. 1. Per tutto quanto non contemplato dal presente contratto, valgono le norme di legge e le disposizioni del C.c.n.l. per il settore della Panificazione. Luogo e data, Il lavoratore Il datore di lavoro PFI relativo all’assunzione del/la Sig./ra:
Disposizioni di rinvio. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili ed alla normativa prevista in materia di ordinamento degli Enti locali. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione possono essere apportate dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale con atti aventi la stessa formalità della presente convenzione, salvo modifiche di carattere non sostanziale.
Disposizioni di rinvio. Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia, al codice dei contratti pubblici (d. lgs 50/2016), al dpr 207/2010 per le parti ancora in vigore, alla L. n. 120/2020 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 76/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), D.L.n. 183/2020 (Decreto mille proroghe) e alle Linee guida Anac.