Intensità dell’agevolazione. 1. Gli aiuti per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento sono concessi nella forma di una sovvenzione.
2. La sovvenzione è concessa al Beneficiario, a titolo di rimborso del 100% dei costi ammissibili stimati in relazione alla realizzazione dell’Operazione, ed è corrisposta secondo le modalità previste dall’articolo 1269 del codice civile (delegazione di pagamento).
Intensità dell’agevolazione. 1. L’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente: Dimensione del soggetto giuridico Ricerca Sviluppo
a) Micro e piccola impresa 80% 60%
b) Media impresa 75% 50%
c) Grande impresa 65% 40%
d) Università o Organismo di ricerca (beneficiario) 80%
2. Al fine di beneficiare delle intensità di aiuto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), il progetto deve prevedere il diritto di pubblicare i risultati della ricerca svolta dalle università o dagli organismi di ricerca oppure la possibilità che i risultati del progetto possano essere ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
3. Ai fini della determinazione delle entrate generate dal progetto per le università o gli organismi di ricerca si fa riferimento al calcolo forfettario così come stabilito dal Regolamento Delegato (UE) 2015/1516 della Commissione del 10 giugno 2015, per cui le entrate nette sono riconosciute forfettariamente pari ad una quota del 20% del budget complessivo di progetto, limitando il tasso di contribuzione al 80%.
Intensità dell’agevolazione. L’intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del Gestore, ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010. In particolare l’ESL è calcolata dal Gestore quale differenza tra: - il costo teorico di mercato della garanzia per la copertura dei prestiti per il capitale circolante e per gli investimenti, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI e, - la commissione a carico della PMI. La garanzia è rilasciata nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell’Unione Europea per gli aiuti di stato, nonché per gli aiuti di stato di importanza rientrante nel regime “de minimis”.
Intensità dell’agevolazione. L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto fino ad una misura massima corrispondente al 50 % della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione e comunque non superiore a € 30.000,00. Il beneficio è concesso in regime di de minimis di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013.
Intensità dell’agevolazione. L’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto. I contributi (sovvenzioni di cui all’art 66 del Reg UE 1303/2013) per la realizzazione dei progetti previsti nel presente intervento saranno concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e delle sue modifiche: C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Gli aiuti eventualmente deliberati oltre il periodo di validità del suddetto Quadro temporaneo saranno concessi in conformità al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Tale agevolazione è di norma erogata nella forma di Voucher. L’intensità d’aiuto dell’agevolazione è pari al 40%. Un incremento dell’intensità d’aiuto del 10% è previsto nel caso di progetti integrati che attivano una combinazione di servizi digitali con altri servizi della sezione B2 e B3 del Catalogo (ad esempio introduzioni di innovazione organizzative e commerciali di integrazione verticale e orizzontale, che coniugano le esigenze dell'organizzazione del datore di lavoro con quella di conciliazione vita-lavoro o che riducono le occasioni di contagio e contribuiscono, al contempo a scongiurare ulteriori danni al tessuto economico e sociale del Paese quali lo smart working).
Intensità dell’agevolazione. Il contributo concedibile a ogni beneficiario, pari a non più dell’80% dei massimali di investimento di cui al punto 3.2, è stabilito minimo 40.000,00 Euro, massimo 200.000,00 Euro.
Intensità dell’agevolazione ll valore nominale dell'aiuto rimborsabile concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del progetto. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02) e dalla Comunicazione della Commissione “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (2009/C16/01) e s.m.i.
Intensità dell’agevolazione. L’agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale, calcolato come unica percentuale delle spese, tenendo conto dei seguenti criteri:
1. per i servizi di consulenza, l’agevolazione è determinata nella misura del 50% dei costi ammissibili;
2. per i costi di brevetto e degli altri diritti di proprietà industriale, l’agevolazione è determinata nella misura del 35% dei costi ammissibili;
3. per le altre spese l’agevolazione è determinata nella misura del 20% del totale delle spese per le micro e piccole imprese e del 10% per le medie imprese I contributi di cui al punto 1) sono soggetti a una ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73.
Intensità dell’agevolazione. I finanziamenti sono concessi nel rispetto dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 651/2014. Il valore nominale dell'aiuto concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del progetto. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02).
Intensità dell’agevolazione. I contributi per la realizzazione dei progetti previsti nel presente intervento saranno concessi sulla base degli artt 18 e 28 del Reg (UE) n. 651/2014. Ai sensi della L.R. n. 71/2017, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento (sovvenzioni di cui all'art. 66 del Reg. (UE) n. 1303/2013) sono erogati, di norma, nella forma di voucher. Nella scheda riepilogativa dei servizi contenuti nel “Catalogo” allegato al presente bando, in relazione alla dimensione d’impresa e di attività innovativa viene indicata l’intensità massima dell’agevolazione della spesa ritenuta ammissibile a seguito di istruttoria. Sono previste le seguenti casistiche di incremento dell’intensità d’aiuto per alcune tipologie di servizi della sezione A e B del Catalogo:
a) se a seguito della realizzazione di attività relativa all’Area A-Servizi qualificati di accompagnamento, vengono attuate, mediante presentazione di successivo progetto, attività relative all’Area B.“Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all’innovazione”, l’impresa può richiedere un’integrazione dell’intensità d’aiuto sul progetto di tipologia A, nella misura massima del 100% delle spese rendicontate su tale servizio, nei limiti di cui alla disciplina comunitaria di riferimento;
b) un incremento dell’intensità d’aiuto del 30% dell’investimento ammesso laddove i servizi qualificati di accompagnamento tipologia A2 “Studi di fattibilità” vengono attivati per la partecipazione ad iniziative europee per la ricerca e per l’innovazione quali ad esempio Horizon 2020;
c) un incremento dell’intensità d’aiuto del 20% nel caso dell’attivazione, nell’ambito dei servizi di certificazione avanzata (tipologia B2.4) di Sistemi di Gestione Integrati;
d) un incremento dell’intensità d’aiuto del 10% nell’acquisizione di servizi per processi di digitalizzazione o per l’acquisizione di tecnologie chiavi abilitanti. Inoltre è prevista un incremento dell’intensità d’aiuto del 20% nel caso di acquisizione di servizi di: