Progetti ammissibili. I Comuni che intendono accedere al contributo in conto capitale previsto dal presente Avviso presenteranno specifica domanda corredata dalla proposta progettuale e da tutta la documentazione con i tempi e le modalità di cui al par. 4. La suddetta domanda deve essere trasmessa on-line utilizzando il gestionale dell’organismo intermedio Sviluppo Toscana. Gli interventi presentati dovranno insistere su aree già individuate e perimetrate dal Comune istante: - in ragione del loro valore e pregio oppure in considerazione di particolari situazioni di degrado, anche collegate a fenomeni di disomogeneità o desertificazione commerciale (art. 110, commi 2 e 3 della L.R. 62/2018), - in riferimento al Centro Commerciale Naturale (art. 111, comma 2 della L.R. 62/2018). I progetti, di carattere infrastrutturale, devono – in primis – essere funzionali all’attuazione degli interventi previsti al comma 4 del citato art. 110 del Codice del Commercio, e/o devono riguardare la sperimentazione di progetti integrati di micro-rigenerazione socio-economica di spazi urbani. Essi possono comprendere anche la riqualificazione di un’area CCN del Comune stesso e, in tal caso, possono accedere ai contributi previsti nella specifica linea di finanziamento riservata ai CCN. Le due tipologie di aree possono anche coincidere. Tali progetti potranno riguardare, a titolo esemplificativo: - il riutilizzo di fondi di proprietà (o nella disponibilità) del Comune a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l’uso temporaneo di tali locali e possibili modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali, anche nella forma di economia collaborativa; - l’infrastrutturazione e la riqualificazione di aree mercatali con la sistemazione dei mercati coperti o all’aperto (esclusi quelli all’ingrosso), fiere o singoli posteggi, ai fini dell’eventuale specializzazione delle merceologie offerte (es.: qualificazione dei banchi, separazione dell’alimentare dal non alimentare), della valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane, ivi compresa la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e ittici così da aumentare le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità e di favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti; - micro-qualificazione infrastrutturale di centri storici ed altri interventi finalizzati a fornire servizi innovativi al consumatore, ad accrescere la sicurezza di operatori e consumatori, a rendere più ...
Progetti ammissibili. 1. Sono considerati ammissibili i Progetti di comunità che soddisfano i seguenti requisiti:
a) l’oggetto dell’intervento rientri in una o più delle tematiche sociali individuate all’art. 2 del presente avviso;
b) prevedano coinvolgimento del numero minimo di destinatari previsto all’art. 11 dell’avviso;
c) abbiano una durata di almeno 3 mesi, ai sensi dell’art. 14 dell’avviso;
d) prevedono una richiesta di contributo pubblico per ciascuna proposta progettuale non inferiore a euro 30.000,00 nè superiore a euro 100.000,00 e, in ogni caso, pari, nel massimo, all’80% dell’importo complessivo delle spese ammissibili di progetto. Il cofinanziamento privato minimo è pari al 20% del costo ammissibile di progetto, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso;
e) prevedano interventi da realizzarsi sul territorio comunale e in xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx (Allegato A);
f) si caratterizzino per approccio, modalità di intervento o attività proposte in termini di capacità di coinvolgimento di attori locali e del target dei cittadini interessati nella fase di realizzazione dell’intervento;
g) nel caso prevedano l’utilizzo di beni mobili o immobili, che questi siano idonei all’attività proposta e in regola con la vigente normativa in materia;
h) nel caso prevedano l’utilizzo di spazi pubblici o aperti al pubblico, che questi ultimi garantiscano il rispetto delle prescrizioni di cui all’Allegato C;
i) perdurando lo stato di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19, garantiscano il rispetto, nell’espletamento delle attività progettuali, delle disposizioni igienico-sanitarie e di comportamento anti-covid.
2. Il Progetto di Comunità, formulato ai sensi del precedente comma 1, deve essere articolato secondo uno o più punti delle seguenti linee guida:
a) rispondere a bisogni sociali con l’innovazione di servizi, processi e modelli in un’ottica di co-programmazione e co-produzione di risposte flessibili, personalizzate e multidimensionali, che aprano a nuove forme di socialità e mutualità;
b) valorizzare le risorse del territorio in prospettiva comunitaria con interventi che sostengano le relazioni e i legami sociali, lo sviluppo di reti, il rafforzamento del tessuto della comunità locale;
c) accompagnare le comunità a reagire in maniera propositiva alla crisi socio-economica determinatasi in conseguenza della pandemia da COVID-19, promuovendo azioni di resilienza attiva e predisposizione positiva al cambiamento;
d) sviluppare progettu...
Progetti ammissibili. 1. Sono ammissibili i progetti come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera o), a condizione che:
a) riscontrino il livello minimo di qualità progettuale, valutato dal Comitato tecnico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b);
b) abbiano una durata compresa tra un minimo di 12 (dodici) ed un massimo di 18 (diciotto) mesi.
2. Il candidato beneficiario può presentare un solo progetto a valere sul presente bando.
Progetti ammissibili. 1. Il presente Avviso è disposto in attuazione di quanto previsto ai commi 95, 96 e 97 dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 17/2016, ai fini di promuovere e incentivare la realizzazione dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione Lazio e in linea con i criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 337 del 4 giugno 2019 e quindi nel rispetto dei principi e delle metodologie definite il documento d’indirizzo “Definizione e Requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” del 12 marzo 2015 adottato dalla Consulta delle Istituzioni dell’Osservatorio nazionale del quale la Regione Lazio fa parte, che costituisce il riferimento metodologico dei Contratti di Fiume italiani.
2. I Contratti di Fiume contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) che prevede il raggiungimento del “buono stato di qualità dei corpi idrici”, unitamente alla direttiva 2007/60/CE (Direttiva alluvioni) e alle direttive 92/43/CE (Direttiva Habitat) e 2008/56/CE (Direttiva quadro sulla strategia marina) in quanto utile strumento per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento, l’utilizzo sostenibile dell’acqua, la protezione dell’ambiente e degli ecosistemi acquatici; la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità nonché per il coordinamento e la coerenza delle azioni e degli interventi previsti per l’attuazione delle suddette direttive.
3. L’art. 68bis del titolo II (distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi) della parte terza del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) stabilisce che “ I Contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”.
4. Il documento d’indirizzo “Definizione e Requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” del 12 marzo 2015, prevede che i Contratti di Fiume abbiano ad oggetto un corpo idrico, quale un fiume, lago, costa o foce, o una sua parte e il suo bacino o sub-bacino di riferimento, e che scaturiscano da un processo partecipativo dal basso, articolato nelle seguenti fasi:
a. Fase A) (avv...
Progetti ammissibili. 1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione di attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e/o l’applicazione delle tecnologie riportate nell’allegato n. 3 al presente decreto.
2. I progetti previsti dal presente Titolo possono essere realizzati nell’intero territorio nazionale e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
Progetti ammissibili. In vigore dal 29/01/2015
1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento per la tutela ambientale volti a:
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita' dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie piu' rigorose rispetto a quelle dell'Unione;
b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita' dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;
c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
d) ottenere una maggiore efficienza energetica;
e) realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
f) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.
2. Ai fini di cui al comma 1 per:
a) norma dell'Unione europea si intende una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale o l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano piu' elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, e' applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;
b) efficienza energetica si intende la quantita' di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
c) cogenerazione ad alto rendimento si intende la cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'art. 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
d) riutilizzo si intende qualsiasi operazione attraverso la quale i prodotti o i componenti che non sono rifiuti...
Progetti ammissibili. (articolo 7 comma 4 dell’Avviso) 5
Progetti ammissibili. (articolo 7 comma 4 dell’Avviso) Sono finanziabili progetti che rientrano nel “Sistema completo e qualificato” (TRL18, Decisione C(2017)7124), Livello di Maturità Tecnologica che indica una metrica di valutazione del grado di maturità tecnologica di un prodotto o processo. La tabella seguente riporta la definizione di TRL come definita dalla Commissione Europea nel documento “Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C(2017)7124”.
Progetti ammissibili. I destinatari di cui all’articolo 6 che intendono realizzare un progetto di R&S sul territorio della regione Toscana avvalendosi delle agevolazioni previste dal presente bando devono descrivere, all'interno della scheda tecnica di progetto, una proposta progettuale che dettagli: - le varie fasi del progetto, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire; - le modalità realizzative, finanziarie e gestionali dell’investimento; - il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati. La suddetta scheda tecnica deve essere presentata a pena di inammissibilità del progetto. In particolare, il Capofila deve chiaramente descrivere i profili industriale ed economico-finanziario
Progetti ammissibili. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione di attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e/o l'applicazione delle tecnologie riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto.