INDICE
RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Area III
Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa
Dicembre 2013
Pag. 1
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 13
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 15
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI 16
CAPO I OBIETTIVI E STRUMENTI 16
Contrattazione collettiva integrativa 17
Tempi e procedure per la contrattazione integrativa 21
Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche 22
Comitati per le pari opportunità 28
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 29
CAPO II I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE 30
Composizione delle delegazioni 31
CAPO III PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI 31
Interpretazione autentica dei contratti collettivi 32
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO 34
CAPO I COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 34
Il contratto individuale di lavoro 34
Ricostituzione del rapporto di lavoro 38
CAPO II STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO 39
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 40
CAPO III IL SISTEMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 42
Sistema degli incarichi e sviluppo professionale 44
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali Criteri e procedure 45
Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa 49
Norma transitoria per i dirigenti del ruolo sanitario già di II livello 53
CAPO IV ORARIO ED ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO 54
Orario di lavoro dei dirigenti 54
Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa 56
Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero 60
CAPO V INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE 60
Determinazione dei compensi per ferie non godute 62
Disposizioni particolari e conferme 62
Congedi per eventi e cause particolari 66
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 68
Altre aspettative previste da disposizioni di legge 71
Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psico-fisiche 75
Tutela dei dirigenti portatori di handicap 76
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica 77
Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata 78
CAPO VII ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E MOBILITA’ 83
Mobilità ordinaria per i dirigenti in esubero 89
Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza 90
Disciplina transitoria della mobilità 90
CAPO VIII VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 91
Procedure della valutazione 92
La verifica e valutazione dei dirigenti 93
Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti 94
Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti 95
Effetti della valutazione negativa dei risultati 98
Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti 100
Norma finale del sistema di valutazione 102
CAPO IX NORME DISCIPLINARI 102
Principi generali 102
Obblighi del dirigente 103
Sanzioni e procedure disciplinari 105
Codice disciplinare 106
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 111
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 111
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 113
La determinazione concordata della sanzione 115
Norme finali in tema di responsabilità disciplinare 116
La reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato 116
Indennità sostitutiva della reintegrazione 117
CAPO X ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 118
Cause di cessazione del rapporto di lavoro 118
Obblighi delle parti 118
Termini di Preavviso 118
Risoluzione consensuale 120
Recesso dell’azienda o ente 120
Comitato dei Garanti 121
Tentativo obbligatorio di conciliazione 123
Procedure di conciliazione in caso di recesso 123
Nullità del recesso 124
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro 124
CAPO XI ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE 125
Coperture assicurative e tutela legale 125
Sistemi per la gestione del rischio e copertura assicurativa 128
Patrocinio legale 129
Clausole speciali 130
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 130
TITOLO IV PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO 132
CAPO I RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 132
Assunzioni a tempo determinato 132
CAPO II RAPPORTI DI LAVORO CON IMPEGNO RIDOTTO 135
Accesso al regime ad impegno ridotto dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo 135
Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto 136
Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto 137
Utilizzo dei risparmi derivanti dall’impegno ridotto dei dirigenti 139
Incompatibilità 140
Norma transitoria 140
CAPO III ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO AD IMPEGNO RIDOTTO 141
Impegno ridotto per attività libero professionali 141
Utilizzo dei risparmi derivanti dall’impegno ridotto dei dirigenti ammessi all’esercizio di attività professionali 142
CAPO IV ALTRE TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO 143
Rapporti di lavoro ad esaurimento 143
PARTE SECONDA 145
TRATTAMENTO ECONOMICO 145
CAPO I STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE 145
Retribuzione e sue definizioni 145
Struttura della retribuzione 146
Struttura dello stipendio 148
Struttura della retribuzione per la qualifica unica di Dirigente delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie 148
CAPO II TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI 149
Trattamento economico dei dirigenti dei quattro ruoli 149
Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell’opzione per l’attività libero professionale extramuraria 150
Effetti dei benefici economici 150
Indennità Integrativa Speciale 151
Indennità per incarico di direzione di struttura complessa 151
Indennità di esclusività del rapporto di lavoro 153
Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario 156
Una tantum 157
CAPO III RETRIBUZIONE DI POSIZIONE Quadriennio 0000-0000 000
Graduazione delle funzioni dei dirigenti di I e II livello ai fini della determinazione della retribuzione di posizione 157
Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario 160
Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione relativa alle funzioni dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché di I livello del ruolo sanitario 162
CAPO IV COMPOSIZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI 163
La retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo 163
La retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo 167
Equiparazione 168
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione 169
La retribuzione di posizione minima contrattuale dei quattro ruoli dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione 171
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo 172
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale e tecnico 174
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo 177
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione 179
La retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo 181
Norma per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro a tempo parziale mantenuti ad esaurimento 182
CAPO V I FONDI 183
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione 183
Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
................................................................................................................... 195
Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato 200
Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche 207
La produttività per i dirigenti del Servizio sanitario nazionale 208
Premio per la prestazione della qualità individuale 210
Finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie 212
Finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale per i dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie 213
Risorse economiche regionali 215
Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all’utenza 216
CAPO VI INDENNITA’ E ISTITUTI FINANZIATI CON IL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO 216
Indennità per servizio notturno e festivo 216
Turni di guardia notturni 217
Indennità di rischio radiologico 218
Lavoro straordinario 219
CAPO VII PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI 220
Bilinguismo 220
Trattenute per scioperi brevi 221
Trattamento di trasferta 221
Trattamento di trasferimento 223
Trattamento di fine rapporto 224
Previdenza complementare 225
Diritti derivanti da invenzione industriale 225
Mensa 225
Attività sociali, culturali e ricreative 226
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali 226
CAPO VIII ULTERIORI DISPOSIZIONI DI PARTE ECONOMICA 228
Disposizioni particolari 228
Verifiche 232
Verifica delle disponibilità finanziarie complessive 232
Conferme 232
PARTE TERZA 233
CAPO I LA LIBERA PROFESSIONE DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO 233
Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario 233
Tipologie di attività libero professionali 234
Disciplina transitoria 236
Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi 237
Altre attività a pagamento dei dirigenti sanitari 238
Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione 241
Attività non rientranti nella libera professione intramuraria 241
Xxxxx di rinvio 242
CAPO II ATTIVITÀ AZIENDALI 243
Attività dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo 243
Onorari e compensi di natura professionale 244
PARTE QUARTA 245
CAPO I LA DIRIGENZA INFERMIERISTICA 245
Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica 245
Incarichi provvisori 247
CAPO II 247
Fondi per la dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica 247
PARTE QUINTA 249
Capo I INQUADRAMENTO PRESSO LE ARPA 249
Tabelle equiparazione personale dirigente Arpa al personale Area III 249
CAPO II NORME TRANSITORIE E FINALI 254
Norma transitoria per i dirigenti già appartenenti al IX livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo 254
Norma transitoria per il personale dirigenziale delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie255 Norme di rinvio 255
Norma programmatica 255
Norme finali 256
Disapplicazioni 258
Allegato 1 Assenze per malattia 262
Allegato 2 Voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai
dirigenti in base al rapporto di lavoro 267
Allegato 3 Tabella per la determinazione della retribuzione spettante per particolari istituti 271
Allegato 4 Esempi retribuzione di posizione 273
Allegato 5 Determinazione del numero dei turni di guardia notturni 283
Allegato 6 Criteri generali per la definizione di sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei progetti e programmi di miglioramento di cui all’art. 12 del CCNL 6.5.2010 Biennio economico 0000-0000 000
Allegato 7 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
................................................................................................................... 287
Allegato 8 Schema di codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 288
Allegato 9 Guardia medica 292
Allegato 10 Procedimento di Valutazione 293
Allegato 11 Esempio graduazione funzioni 295
Allegato 12 Linee di indirizzo per attuare la libera professione 297
Allegato 13 Previdenza complementare 300
Il presente documento si propone di facilitare la lettura dei diversi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, stipulati negli anni, offrendone una visione unitaria e sistematica.
Esso è stato redatto attraverso la collazione delle clausole contrattuali vigenti, raccolte all’interno di uno schema unitario, per favorire una più agevole consultazione.
A tal fine, sono state aggregate tutte le clausole afferenti a ciascun istituto contrattuale, anche quelle definite in tempi diversi nell’ambito di differenti CCNL, conservando tuttavia la numerazione vigente ed il riferimento al contratto di origine.
Si tratta, pertanto, di un testo meramente compilativo, che non avendo carattere negoziale, non può avere alcun effetto né abrogativo, né sostitutivo delle clausole vigenti, le quali prevalgono in caso di discordanza.
Nel testo sono state omesse le clausole contrattuali:
• progressivamente disapplicate nel succedersi dei rinnovi contrattuali;
• aventi natura programmatica o carattere di transitorietà;
• di prima applicazione o finali;
• che hanno esaurito i propri effetti, essendo legate ad un preciso arco temporale di riferimento per il loro contenuto o anche per espressa decisione delle parti negoziali (ad esempio, quelle concernenti gli incrementi periodici delle risorse destinate alla contrattazione integrativa);
• non più efficaci per effetto di sopravvenute disposizioni legislative. Si segnala, comunque, che:
• la omissione di un intero articolo del CCNL, relativo ad un determinato istituto, non assume il significato di abrogazione dello stesso, ma più semplicemente che la disciplina da esso prevista non è più attuale ed applicabile;
• ove all’interno di un articolo del CCNL vi siano solo alcuni commi non più applicabili, questi sono segnalati con “omissis”;
• in relazione ad alcuni istituti complessi o delicati, per completezza informativa, è ricostruita anche la sequenza storica delle clausole contrattuali nel tempo intervenute.
La riproduzione della presente raccolta è consentita purché ne venga menzionata la fonte ed il carattere gratuito.
CONTRATTI COLLETTIVI COLLAZIONATI: CCNL normativo 1994 – 1997 economico
1994 – 1995 sottoscritto in data 05.12.1996; Accordo integrativo errata corrige dei 2
CCNL del 5-12-1996 (CCNL normativo 1994 – 1997 economico 1994 – 1995) sottoscritto in data 04.03.1997; CCNL integrativo dei 2 CCNL del 5-12-1996 (CCNL normativo 1994 – 1997 economico 1994 – 1995) e (economico 1996 - 1997) sottoscritto in data 01.07.1997; CCNL integrativo nuovo testo art. 16 del CCNL del 5.12.1996 sottoscritto in data 05.08.1997; CCNL normativo 1998 – 2001 economico
1998 – 1999 sottoscritto in data 08.06.2000; CCNL economico 2000 – 2001 sottoscritto in data 08.06.2000; Accordo integrativo errata corrige CCNL del 8-6-2000 sottoscritto in data 22.02.2001; Accordo servizi pubblici essenziali e procedure raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto in data 25.09.2001; Interpretazione autentica art. 61 comma 2 lett. a) CCNL del 5-12-1996 sottoscritto in data 07.12.2001; CCNL integrativo CCNL del 8-6-2000 sottoscritto in data 10.02.2004; CCNL tabelle equiparazione personale dirigente Arpa al personale Area III sottoscritto in data 21.07.2005; CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 –
2003 sottoscritto in data 03.11.2005; CCNL economico 2004 – 2005 sottoscritto in data 05.07.2006; Intesa correzione errore materiale art. 48 comma 3 e allegato 3 del CCNL 3-11-2005 sottoscritto in data 11.04.2007; Accordo adesione del personale dei ruoli sanitario al fondo nazionale di pensione complementare sottoscritto in data 05.03.2008; CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 sottoscritto in data 17.10.2008; CCNL integrativo CCNL del 17-10-2008 sottoscritto in data 06.05.2010; CCNL economico 2008 – 2009 sottoscritto in data 06.05.2010.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Campo di applicazione
Articolo 1 CCNL 3.11.2005, articolo 1 CCNL 17.10.2008 e articolo 1 CCNL 6.5.2010
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico e Amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, terzo alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino l’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine “dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti delle
1 Comma omesso in quanto di contenuto identico al comma 1 dell’art. 1 CCNL 6.5.2010 sopra riportato.
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
4. I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo sanitario nel testo, sono indicate come “dirigenti delle professioni sanitarie”.
5. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, comma 3 e commi da 5 a 8 del CCNL 3.11.2005, I biennio economico.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti ai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14, dell’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (Assunzioni a tempo determinato), (riproposto dall’art. 1 CCNL del 5 agosto 1997), e dall’art. 63 comma 5 CCNL 8 giugno 2000.
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come “d.lgs. n. 502 del 1992” e “d.lgs. n. 165 del 2001”. Quest’ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L’atto aziendale di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come “atto aziendale”.
6. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio sanitario nazionale individuati dall'art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti è riportato nel testo del [presente] contratto come “aziende ed enti”.
7. Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. n. 502 del 1992
(Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini “unità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si indicano genericamente
2 I commi 1 e 2 sono stati omessi, in quanto di contenuto analogo all’art. 1, comma 1 CCNL 6.5.2010 e all’art. 1, comma 2, del CCNL del 17 ottobre 2008 sopra riportati.
3 Vedi nota precedente.
4 Comma di contenuto identico al comma 3 dell’art. 1 CCNL 17.10.2008 sopra riportato.
articolazioni interne delle aziende e degli enti - così come individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall’atto aziendale o dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di incarico si fa rinvio all’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
8. …omissis…5 Il riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come “Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento agli incarichi di dirigente di cui all’art. 27 lett. b), c) e d) (Tipologie di incarico) del CCNL 8.6.2000, I biennio economico. …omissis…6 Per la semplificazione del testo la dizione “dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” nel presente contratto è indicata anche con le parole “dirigente di struttura complessa” o di “direttore”, dizione quest’ultima indicata dal d.lgs. 254 del 2000.
9. …omissis…
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite
5 Eliminato il periodo “Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei predetti contratti non disapplicate né modificate dal presente,”.
6 Eliminato il periodo “Il CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I biennio economico 1998 - 1999, nel testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il CCNL dell’8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio”.
7 Con riguardo alla durata è stato riportato per la parte normativa il riferimento al quadriennio (2006-2009) del CCNL del 17/10/2008 e per la parte economica quello relativo al secondo biennio 2008-2009 di cui al CCNL del 6 maggio 2010. Si riporta di seguito la parte di testo omessa, riferita al I biennio economico: “ e 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 per la parte economica.”
dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. ...omissis...9 7. ...omissis...10
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI11
Obiettivi e strumenti
Articolo 3 CCNL 8.6.2000 I biennio economico e articolo 3 CCNL 3.11.2005
(Articolo 3 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dirigenti con l'esigenza delle
n. 150 del 2009, che ha introdotto l’art. 47/bis del d.lgs. n. 165 del 2001. Il testo originario così recitava: “Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.”.
9 Vedasi nota precedente. L’attuale regolamentazione dell’indennità di vacanza contrattuale è contenuta nell’art. 2, comma 35, della legge n. 203 del 2008. Il testo originario così recitava: “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001. Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale”.
10 Vedasi note precedenti. Il testo originario così recita: “Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo del luglio 1993”.
aziende ed enti di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a. contrattazione collettiva a livello nazionale;
b. contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c. concertazione, consultazione ed informazione. L’insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche;
d. interpretazione autentica dei contratti collettivi.
1. Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dall’art. 3 e dagli artt. da 8 a 12 del CCNL dell’8 giugno 2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.
Contrattazione collettiva integrativa
Articolo 4 CCNL 3.11.2005, articolo 7 CCNL 17.10.2008, articolo 3 CCNL 6.5.2010, integrativo
1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 49 (pag. 191) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione), 50 (pag. 198) (Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio) e 51 (pag.204) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato) e corrispondenti fondi dell’art. 52 (pag.247) (Fondi per la dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) del CCNL 3.11.2005.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie13:
13 La determinazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso essere effettuata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 5, comma 2, e 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificati dagli articoli 34 e 54 del d.lgs. n. 150 del 2009. Si rinvia anche ai chiarimenti ed orientamenti emanati in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica (in particolare circ. n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011). Successivamente la disciplina di cui al citato art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 51 (pag.204) del CCNL 3.11.2005 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato) da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal D.lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall’art. 62 (pag.208) (La produttività per i Dirigenti del Servizio sanitario nazionale) del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997;
3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 49 (pag. 191) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione), 50 (pag.198) (Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio) e 51 (pag.204) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato) e i corrispondenti fondi dell’art. 52 (pag.247) (Fondi per la dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) del CCNL 3.11.2005 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27 (pag.42), comma 1, lettere b), c) e d) (Tipologie di incarico), del CCNL 8.6.2000 I biennio economico della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 49 (pag.191) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione) 50 (pag.198) (Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio) e 51(pag.204) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato) e i corrispondenti fondi dell’art. 52 (pag. 247) (Fondi per la dirigenza delle professioni sanitarie
2001 è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’ art. 2, commi da 17 a 19 del D.L. n. 95 del 2012 convertito dalla Legge n. 135 del 2012.
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) del CCNL 3.11.2005 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 9 (pag. 27) comma 4, ( Coordinamento regionale) del CCNL 3.11.200514;
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l’aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del D. lgs. 502 del 1992;
D) omissis…15..
E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D. lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni16 e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54 (pag.233), comma 1, CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, (Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario), per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria del CCNL 8 giugno 2000 dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati;
3. Per le materie di cui alle lettere C) e G) si richiama quanto previsto dall’art. 9(pag.25), comma 1 lettere b) ed i) (Coordinamento regionale) del CCNL 3.11.200518.
14 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 5 CCNL 17.10.2008, attualmente vigente.
15 Il punto elenco D), di seguito riportato, è stato omesso in quanto lo stesso deve ritenersi disapplicato per le motivazioni indicate con riferimento ai Comitati pari opportunità. Viene riportato, qui di seguito, il testo originario: “ d) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 (Comitati per le pari opportunità), del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125.
16 L’attuale riferimento è al d.lgs. n. 81 del 2008.
17 Materia integrata dall’art. 7, comma 1, CCNL 17.10.2008.
18 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 5 CCNL 17.10.2008, attualmente vigente
4. Xxxxx restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11 (pag. 31) (Clausole di raffreddamento), del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
(Articolo 3 CCNL 6.5.2010 integrativo)
1. Le Aziende sono tenute ad attivare la contrattazione integrativa, secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 4(pag. 21) (Tempi e procedure per la contrattazione integrativa) del CCNL 17.10.2008, al fine di adottare, nel quadro della massima trasparenza dei ruoli e delle responsabilità delle parti, scelte condivise nelle materie alla stessa demandate, anche nell’ottica di conseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali, tenuto conto degli obiettivi prioritari di ciascuna Azienda.
2. Nell’ambito della Conferenza Permanente, istituita presso le Regioni ai sensi dell’art. 6(pag. 22) (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche) del CCNL del 3 novembre 2005, si provvederà a verificare gli andamenti della contrattazione integrativa allo scopo di analizzarne i risultati ed individuare gli eventuali elementi ostativi alla concreta attuazione della stessa. Nei casi di mancato avvio delle trattative, la Conferenza potrà, inoltre, formulare proposte e fornire indicazioni al fine di favorire l’attivazione delle stesse da parte delle Aziende.
3. Nell’ambito dell’attività di monitoraggio di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i l’ARAN evidenzia le eventuali criticità in relazione alla contrattazione integrativa delle Aziende o degli Enti del Servizio sanitario nazionale nell’ambito del rapporto annuale, da inviare al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell’Economia e finanze, nonché al Comitato di settore.
19 Per le ipotesi di illegittimità del contratto integrativo, il riferimento normativo è costituito dagli artt. 40 e 40 /bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituiti dagli artt. 54 e 55 del d.lgs. n. 150 del 2009.
20 Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava:” Il presente articolo sostituisce l’art. 4 del CCNL 8 giugno 2000”.
Tempi e procedure per la contrattazione integrativa
(Articolo 4 CCNL 17.10.2008)21
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L’azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10 (pag. 31) comma 2 (Composizione delle delegazioni), del CCNL dell’8 giugno 2000 I biennio economico, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto.
3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL, l’Azienda trasmette alla Regione la documentazione relativa all’ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle XX.XX. ai sensi dell’art. 6 (pag. 22), comma 1, lett. a), (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche) del CCNL del 3 novembre 2005 .
4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della tempistica stabilita nel comma 4, dell’art. 5 (pag.25), (Coordinamento regionale) del CCNL 17.10.2008, sulla base di documentazione prodotta dall’Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi perentoriamente entro 150 giorni dalla stipula del presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza di trattative già avviate e in fase conclusiva.
5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamente, nell’osservanza dei principi di lealtà e buona fede, al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel periodo di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con una frequenza e assiduità tali da consentire la stipula del contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi sulle modalità ritenute più utili per la conclusione delle trattative.
6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione, anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
21 L’art. 4 CCNL 17.10.2008 ha disapplicato l’art. 5 CCNL 3.11.2005 che, a sua volta, aveva sostituito l’art. 5 CCNL 8 giugno 2000 (I biennio economico).
7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
9. Le clausole dei commi 3 e 4 del presente articolo hanno carattere sperimentale e sono soggette a verifica delle parti nella prossima sessione negoziale di livello nazionale.
Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
(Articolo 6 CCNL 3.11.2005)23
1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati24:
A) Informazione
• L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10 (pag. 31), comma 2, (Composizione delle delegazioni), del CCNL dell’8 giugno 2000, I biennio economico, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
22 La disciplina degli obblighi di trasmissione dei contratti integrativi, con le allegate relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, unitamente a quella delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento, è contenuta anche nell’art. 40-bis, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009. Al riguardo occorre richiamare la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 7 del 2010.
23 L’art. 6 CCNL 3.11.2005 ha disapplicato l’art. 6 CCNL 8 giugno 2000, che a sua volta aveva sostituito i corrispondenti artt. 6, 7, 8 CCNL 5.12.1996.
24 La determinazione delle materie oggetto di informazione, concertazione e consultazione operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso essere effettuata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 5, comma 2, e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificati dagli articoli 34 e 40 del D.Lgs. n. 150 del 2009. Si rinvia anche ai chiarimenti ed orientamenti emanati in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica (in particolare circ. n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011). Successivamente la disciplina di cui al citato art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’ art. 2, commi 17 e 19 del D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.
• Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva o successiva.
• Ai fini di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
B) Concertazione:
• I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
- criteri generali di valutazione dell'attività dei dirigenti di cui all’art. 25 (pag.
93), comma 5, (La verifica e valutazione dei dirigenti) CCNL 3.11.2005;
- articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze;
- condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
• La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
C) Consultazione
• La consultazione dei soggetti di cui alla lettera A), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali legate a nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente su:
a) ...omissis25...;
b) casi di cui all’art. 19 del D. lgs. 19 settembre 1994, n. 62626 e successive modificazioni.
25 Periodo disapplicato per effetto dell’art. 2, comma 18 del D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135. Su tale materia ora è prevista l’informazione preventiva e successiva. Il testo originario così recitava: “organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche”.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell'azienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, …omissis…..27, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità. La Conferenza procede anche al monitoraggio del fenomeno del mobbing sulla base delle risultanze che i Comitati paritetici predispongono appositamente in occasione di almeno una delle due verifiche annuali ad essa demandate.
4. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
26 L’attuale riferimento è agli artt. 47 e 50 del d.lgs. n. 81 del 2008.
27 Il testo omesso così recitava “…..ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico”. I Comitati per le pari opportunità sono stati aboliti dalla legge n. 183 del 2010. Si rinvia, in ogni caso, alla nota riferita al relativo articolo.
Coordinamento regionale
Articolo 5 CCNL del 17.10.2008, come integrato dall’art. 2, comma 1, CCNL 6 maggio 2010
(Articolo 5 CCNL del 17.10.2008)28
1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs 165 del 2001, le Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative:
a) all’utilizzo delle risorse regionali di cui all’art. 53 (pag. 215) (Risorse economiche regionali), del CCNL 3 novembre 2005.
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50 (pag.186), comma 2, lett. a), del CCNL 8 giugno 2000, ora art. 49(pag. 191), comma 2, primo e secondo alinea del CCNL 3 novembre 2005) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell’art. 53 (pag. 207) (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche), del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell’art. 25 (pag. 93) comma 5, (La verifica e valutazione dei dirigenti), del CCNL 3 novembre 2005;
f) alla verifica dell’efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell’utenza;
g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e procedure finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
28 Tale articolo, che rappresenta la disciplina vigente, ha disapplicato e sostituito l’art. 9, CCNL 3.11.2005, che aveva, a sua volta, disapplicato l’art. 7 CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico.
h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del CCNL del 17 ottobre 2008, tenuto conto anche dell’art. 55 (pag. 234), comma 2, (Tipologie di attività libero professionali), del CCNL 8 giugno 2000, relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
i) all’applicazione dell’art. 17 (pag. 90) del CCNL 10 febbraio 2004 (Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza), diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 6;
j) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4 (pag. 17), comma 2 lett. G), (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 3 novembre 2005, di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa;
k) ai criteri generali per l’attuazione dell’istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica e modalità e limiti della copertura dei relativi oneri;
l) ai criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all’art. 7 (pag.60), (Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero) del CCNL 17.10.008.
m) i criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale, di cui all’art. 57 (pag. 237), comma 2, lett. i) (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi) del CCNL 8.6.2000 nonché per l’individuazione delle discipline della dirigenza sanitaria che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria29;
n) le indicazioni in tema di articolo 16, comma 4 del CCNL del 6/5/2010,30 (Disposizioni particolari e conferme), relativo all’assistenza umanitaria, all’emergenza e alla cooperazione31.
2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell’art. 4 (pag. 21), (Tempi e procedure per la contrattazione integrativa) CCNL 17.10.2008.
3. Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi della facoltà di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali
29 Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1 del CCNL 6.5.2010 integrativo.
30 Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1 del CCNL 6.5.2010 integrativo.
31 Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1 del CCNL 6.5.2010 integrativo.
nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 90 giorni previsti dal comma 1 medesimo.
4. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, si applica il comma 2 dell’art. 4 (pag.21) (Tempi e procedure per la contrattazione integrativa) CCNL 17.10.2008.
5. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 e 53 del I biennio e 8, 9 del II biennio) nonché dall’art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 49, 50 e 51 del CCNL 3 novembre 2005, dagli artt. 9, 10 e 11 del CCNL 5 luglio 2006 e dagli artt. 25 (pag. 194) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione) 26 (pag. 199) (Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio) e 27 (pag. 206) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato) del CCNL del 17.10.200832.
6. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal [presente] contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. 7 (pag.60) (Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero) del CCNL 17.10.2008 e degli artt. 49 (pag. 191) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione) e
51 (pag. 204) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato) e corrispondenti fondi dell’art. 52 (pag. 247) (Fondi per la dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) del CCNL 3.11.2005, solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale. Le Regioni inoltre, svolgono opportuni confronti e verifiche con le XX.XX. al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e flessibile, tenuto conto della garanzia di continuità nell’erogazione dei LEA33.
7. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 6 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001.
8. L’art. 9 del CCNL 3 novembre 2005 è disapplicato.
32 Ai citati articoli dei precedenti CCNL si aggiungono anche gli artt. 8, 9, e 10 CCNL 6.5.2010, attualmente vigenti.
33 Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 2 del CCNL 6.5.2010 integrativo.
(Articolo 2 CCNL 6.5.2010 integrativo)
1.....omissis...34 2 omissis….
Comitati per le pari opportunità
(Articolo 8 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)
34 I commi 1 e 2 sono stati omessi perché le relative disposizioni contengono le lettere l), m), n), che hanno integrato il suindicato comma 1 dell’art. 5 del CCNL del 17 ottobre 2008.
35 Il comma 3 dell’art. 2 del CCNL del 6 maggio 2010 è da ritenersi disapplicato a seguito delle previsioni di cui al D.L.
n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010, che ha bloccato le risorse ivi previste con riferimento all’art. 12 del CCNL del biennio economico 2008-2009 stipulato in data 6 maggio 2010. Si riporta in ogni caso il testo del suddetto comma: “ Nell’ambito del coordinamento regionale di cui all’art. 5 ( Coordinamento regionale) del CCNL del 17.10.2008, saranno effettuate le opportune verifiche ai fini dell’individuazione delle risorse da destinare ai progetti per il miglioramento dei servizi all’utenza e delle relative modalità attuative, secondo quanto previsto dall’art. 12 (Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all’utenza) del CCNL del biennio 2008-2009 siglato in data 6 maggio 2010”.
36 In materia deve attualmente farsi riferimento all’art.21 della legge n.183 del 2010 (cd. Collegato lavoro) che ha previsto l’istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni. Tale organismo sostituisce i Comitati pari opportunità e i Comitati per il mobbing. Di consequenza devono ritenersi disapplicate le clausole contrattuali riferite a tali organismi. In ogni caso si riporta il testo originario:
1. “I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto D);
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’azienda, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive condizioni di parità dei dirigenti nel lavoro e nello sviluppo professionale, che tengano conto anche della loro posizione in seno alla famiglia:
- accesso ai corsi di formazione manageriale;
- processi di mobilità;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali.
4. Le aziende favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti all’interno delle aziende, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie discipline nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.”
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
37 In materia deve attualmente farsi riferimento all’art.21 della legge n.183 del 2010 (cd. Collegato lavoro) che ha previsto l’istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni. Tale organismo sostituisce i Comitati pari opportunità e i Comitati per il mobbing. Di conseguenza devono ritenersi disapplicate le clausole contrattuali riferite a tali organismi. In ogni caso si riporta il testo originario:
“1. Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 37 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione alle materie di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del d.lgs n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dagli artt. 33 e 18, rispettivamente, dei CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004 nonché dall’articolo 23 del presente contratto, idonei interventi formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali della presente area, firmatarie del CCNL, e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Le aziende o enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.”
I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE
Soggetti sindacali
(Articolo 9 CCNL 8.6.2000 I biennio economico38 e articolo 8 CCNL 3.11.2005)
1. In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente ai sensi dell’art. 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali.
2. Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all’art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 27 febbraio 2001. Per il monte complessivo dei permessi orari aziendali si fa, comunque, riferimento al CCNQ vigente nel tempo39. Esso compete solo ai sottoindicati dirigenti:
a. componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 19 della legge 300/1970;
3. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al comma 2 competono i soli permessi di cui all’art. 11 del citato CCNQ del 7 agosto 1998.
4. In attesa degli accordi del comma 1, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto esclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei permessi aziendali sarà accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato.
5. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’art. 13, comma 1 del CCNQ del 7.8.1998.
38 L’art. 9 CCNL 8.6.2000 ha disapplicato l’art. 10 CCNL 5.12.1996.
39 Comma così modificato dall’articolo 8, comma 1, CCNL 3.11.2005.
40 Comma dell’art. 9 CCNL 8.6.2000 così modificato dall’articolo 8, comma 2, CCNL 3.11.2005.
Composizione delle delegazioni
(Articolo 10 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)41
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o da un suo delegato;
- dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati appositamente individuati dall’azienda.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all’ art. 9 (pag. 30), comma 1, CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Soggetti sindacali);
- dai componenti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del presente CCNL;
3. Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui all’art. 9 (pag.30) (Soggetti sindacali), CCNL 8.6.2000, I biennio economico non può far parte della delegazione trattante di parte pubblica.
4. Le aziende possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Clausole di raffreddamento
(Articolo 11 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti non implicando l’obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste dall’art. 4, comma 3, (pag.17)
41 Tale articolo ha disapplicato l’art. 11 CCNL 5.12.1996.
(Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL 8.6.2000, I biennio economico42. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, nel quale le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(Articolo 12 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)43
1. Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo di definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all’articolo 51 del d.lgs. 29 del 1993 o quelle previste dall’art. 5 (pag. 21) (Tempi e procedure per la contrattazione integrativa), CCNL 8.6.200044 I biennio economico per i contratti collettivi integrativi, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie.
Diritto di assemblea
1. I dirigenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende, per
n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali
42 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 4 CCNL 3.11.2005, attualmente vigente.
43 Tale articolo ha disapplicato l’art. 13 CCNL 5.12.1996 I biennio economico.
44 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 4 CCNL 17.10.2008, attualmente vigente.
rappresentative nell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo ai sensi dell’art. 1, comma 5 del CCNQ del 27 febbraio 2001 sulle prerogative sindacali.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
Contributi sindacali
1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa dal dirigente all’azienda ed all’organizzazione sindacale interessata o da quest’ultima direttamente all’azienda.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’azienda di appartenenza ed all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione.
4. Le trattenute operate dalle singole aziende sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute sono versate con cadenza mensile alle organizzazioni sindacali interessate. Con l’azienda stessa sono concordate le modalità che consentano il monitoraggio degli iscritti, dei cancellati o dei trasferiti nel rispetto delle norme vigenti.
5. Le aziende sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonché sui versamenti effettuati alle organizzazioni interessate.
6. Con l’entrata in vigore del presente contratto è definitivamente disapplicato l’art. 12 CCNL 5.12.1996….....omissis...47
45 Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “E’ disapplicato l’art. 26 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384”.
46 Tale articolo ha sostituito l’art. 12 CCNL 5.12.1996, I biennio economico.
47 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “ A tale proposito, le parti, in via di interpretazione autentica, confermano che la disapplicazione del citato art. 12, era stata disposta per mero errore
Patronato sindacale
1. I dirigenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative nazionali, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 165/2001 o dall’istituto di patronato sindacale, per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell’azienda.
2. Con l’entrata in vigore del presente contratto è definitivamente disapplicato l’art. 12 del CCNL 5 dicembre 1996….. omissis…48
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto individuale di lavoro
Articolo 13 CCNL 8.6.2000 I biennio economico49, articolo 10 CCNL 3.11.2005, come sostituito
dall’articolo 24, comma 6 CCNL 3.11.2005, articolo10, comma 5 CCNL 17.10.2008
(Articolo 13 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)
2. L’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ha come presupposto l’espletamento delle procedure selettive richiamate dall’art. 16 (pag. 132) (Assunzioni a tempo determinato) del CCNL del 5 dicembre 199651, nonché quelle individuate dall’art. 15 septies del d.lgs. 502/1992.
3. l’assunzione, con la quale si costituisce il rapporto di lavoro dei dirigenti, avviene mediante la stipulazione del contratto individuale.
materiale dall’art. 67, comma 1, lettera A del CCNL 8 giugno 2000 come già rilevato e rettificato dall’ARAN a norma dello stesso art. 67, comma 3”.
48 Il presente comma viene omesso in quanto ha esaurito i propri effetti. Si riporta il testo originario :”E’ disapplicato l’art. 33 del D.P.R. 384/1990”.
49 Tale articolo ha sostituito l’art. 14 CCNL 5.12.1996, I biennio economico.
50 Comma così modificato dall’art. 10, comma 5 del CCNL 17.10.2008.
51 Articolo sostituito dall’art. 1 del CCNL integrativo del 5.8.1997.
4. Il contratto individuale che è regolato da disposizioni di legge, normative comunitarie e dal presente contratto richiede la forma scritta. In esso sono comunque indicati:
a. tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato);
b. data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato;
c. area e disciplina di appartenenza;
d. incarico conferito e relativa tipologia tra quelle indicate nell’art. 27 (pag. 42) (Tipologie di incarico) CCNL 8.6.2000 I biennio economico, obiettivi generali da conseguire, durata dell’incarico stesso che è sempre a termine, modalità di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse;
e. il trattamento economico complessivo corrispondente al rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle:
- voci del trattamento fondamentale di cui all’art. 33 (pag. 146), comma 1, lett. A) CCNL 3.11.2005 (Struttura della retribuzione);
- voci del trattamento economico accessorio di cui all’art. 33 (pag. 146) comma 1, lett. B) CCNL 3.11.2005 (Struttura della retribuzione) ove spettanti;
f. indennità di esclusività del rapporto nella misura spettante;
g. periodo di prova ove previsto;
h. sede di destinazione;
5. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento delle procedure concorsuali o selettive dei commi 1 e 2, che ne costituiscono il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
6. L’azienda, prima di procedere all’assunzione, mediante il contratto individuale, invita l’interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
7. ...omissis...52. In ogni caso, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, il dirigente, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto
52 Periodo disapplicato dall’articolo 10, comma 1 del CCNL 3.11.2005 con decorrenza 30 maggio 2004. Il testo originario prevedeva: “Nei contratti individuali di lavoro stipulati per i dirigenti del ruolo sanitario dopo il 31.12.1998 deve essere, altresì, inserita la clausola di esclusività del rapporto di lavoro la cui mancata sottoscrizione impedisce di dar luogo alla stipulazione del contratto”.
in tema di aspettativa dall’ art. 19 (pag. 69) CCNL 8.6.2000 (Aspettativa) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, dalla legge 662/1996 e dall’art. 72 L. 448/1998...omissis... 53
8. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 6, l’azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
9. Per i dirigenti del ruolo sanitario il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con le procedure dei commi 1 e 2, anche se il dirigente è già in servizio presso l’azienda ovvero di conferimento dell’incarico di direttore dipartimento ai sensi dell’art. 17 bis del dlgs 502/1992. Analogamente si procede per i dirigenti degli altri ruoli, ai sensi dell’art. 29 (pag.49), commi 1 e 2, (Affidamento e revoca degli incarichi di struttura complessa) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico.
10.Per i dirigenti neo assunti il contratto individuale, decorso il periodo di prova, è integrato, con le modalità del comma 11, con le ulteriori specificazioni concernenti l’incarico conferito ai sensi dell’art. 28(pag. 45) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure).
11. Nel corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale eccetto quanto previsto al comma 9, è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni.54
12.Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.
Periodo di prova
(Articolo 14 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)55
1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che - già dirigenti sanitari della stessa o altra azienda o ente del comparto - a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Sono, altresì, esonerati dalla prova per la medesima
53 Eliminato il periodo “Nell’ipotesi in cui l’azienda, nel periodo 1 gennaio 30 luglio 1999 abbia stipulato il contratto individuale senza l’inserimento della predetta clausola, agli effetti dell’opzione si applica l’art. 15” in conseguenza della disapplicazione disposta dall’art. 10, comma 1 del CCNL 3.11.2005.
54 Comma così integrato dall’articolo 24, comma 6 del CCNL 3.11.2005.
55 Tale articolo ha disapplicato l’art. 15 CCNL 5.12.1996 I biennio.
disciplina i dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del dlgs 502/199256.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell’art. 72 del dlgs 29/1993. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 24 (pag. 68), comma 1, (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’azienda deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spettano, altresì, al dirigente…omissis……57ed i ratei di tredicesima mensilità.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato alla scadenza.
9. Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda del comparto, durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla retribuzione, ai sensi dell’art. 19 (pag. 69)(Aspettativa), del CCNL 8.6.2000. In caso di mancato superamento dello stesso ovvero di applicazione del comma 5 il dirigente rientra nella azienda con la qualifica di provenienza. La disposizione si applica anche in caso di vincita di concorso presso altra amministrazione di diverso comparto.
56 Tale comma ha sostituito il precedente comma 1 dell’ art. 15 CCNL 5.12.1996, I biennio economico
57 Sulla disciplina della monetizzazione delle ferie non godute è intervenuto l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, convertito dalla Legge n. 135 del 2012, che ha vietato la corresponsione di compensi a tale titolo. Sulla materia si è anche espresso il Dipartimento della funzione pubblica con la nota n. 32937 del 6.08.2012 e con la nota n. 40033 dell’8.10.2012. Si riporta, qui di seguito, il testo originario della clausola non più vigente:“….. la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio….”.
58 Sul punto è intervenuto il D.L. n. 158 del 2012 convertito nella legge 189 del 2012 che, nell’integrare l’art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 e smi, ha previsto il periodo di prova anche per i dirigenti di unità operativa complessa. Si riporta il testo originario del comma omesso: ”Non sono soggetti al periodo di prova i dirigenti ai quali sia conferito l’incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi e con le procedure previste dall’art. 15 e segg. del
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere alla stessa azienda, entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L’azienda si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento, il dirigente è ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione economica iniziale. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale 59, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) a suo tempo eventualmente maturata, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda può conferire un incarico ai sensi dell’ art. 27 (pag. 42), comma 1, lettere b) e c) (Tipologie di incarico), del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico.
4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è dato al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché all’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
6. Qualora il dirigente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione e di divieto di cumulo, ove previsto. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 34 (pag. 224) CCNL 10.2.2004 (Trattamento di fine rapporto).
d.lgs. 502/1992. In tali casi può trovare applicazione, a richiesta, quanto previsto dall’art. 19, comma 6, CCNL 8.6.2000”.
59 Eliminato il periodo “previsto dalle Tavole 1 e 2 e 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, punto 4.”
60 Il presente comma viene omesso in quanto ha esaurito i propri effetti. Si riporta il testo originario :”E’ disapplicato l’art. 59 del D.P.R. 761/1979”.
STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti
1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti può essere esclusivo o non esclusivo …omissis…61
2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo all’opzione e sono regolati dall’art. 12 (pag. 40) (Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa) del CCNL 3.11.2005.
3. Per i dirigenti del comma 1 già a rapporto non esclusivo all’entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l’art. 48 (pag. 150) (Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell’opzione per l’attività libero professionale extramuraria), del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico, salvo che per il termine dell’opzione anch’essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti 62 e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all’entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L’indennità compete, inoltre, nella misura63 stabilita dall’art. 5 (pag. 153), comma 9, (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, a tutti quelli che opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3, tenuto conto dell’esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre dell’anno in cui è effettuata l’opzione, calcolata secondo le modalità previste dall’art. 11(pag. 230) comma 4, lettera b) (Disposizioni particolari), del citato CCNL.
5. Per l’acquisizione delle fasce successive dell’indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si conferma l’art. 5 (pag. 153), commi 5 e 6 (Indennità
61 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: ”Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell’art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000”.
62 Disapplicato il periodo “non concorre a formare il monte salari “ per effetto dell’art. 11, comma 3 del CCNL 5.6.2010.
63 La misura è quella individuata dai CCNL vigenti nel tempo. Allo stato, gli importi sono quelli indicati nell’art. 11 CCNL 6.5.2010, II biennio economico.
di esclusività del rapporto di lavoro), del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità dei dirigenti del comma 1 nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture - negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
8. L’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa
Articolo 12 e articolo 54 CCNL 3.11.2005
1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data:
– il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice;
– l’art. 45 CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato;
– il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell’art. 33 (pag.146 ), comma 1,CCNL 3.11.2005 (Struttura della retribuzione), ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell’allegato 6 (pag.267), tavola 2, CCNL 3.11.2005.
2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati:
– i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui all’art. 39 (pag.156) , commi 1 e 2, CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario), dopo l’opzione continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell’incarico;
– non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite dall’art. 45 (pag.179) del CCNL 3.11.2005 (La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione);
– è inibita l’attività libero – professionale intramuraria;
– cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che – dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale.
3. Il ritorno dei dirigenti all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene la retribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall’art. 48(pag. 150) (Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell’opzione per l’attività libero professionale extramuraria), del CCNL 8 giugno 2000 integrato dall’art. 10, comma 3, (pag.39)(Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti) e dall’art. 54 (pag.257) del CCNL del 3/11/2005 (Norme finali). L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l’art. 5 (pag. 153), commi 5 e 6, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro).
(art. 54 del CCNL del 3 novembre 2005)
2. L’eventuale nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza che, ai sensi dell’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa.
64 Si riporta il comma omesso”1. Le parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all’incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 1996. Dopo il D.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di l avoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati
– a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “già incarico” di struttura complessa o semplice.”
IL SISTEMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
Tipologie di incarico
(Articolo 27 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, come modificato dall’articolo 4 CCNL 6.5.2010)
1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi è ricompreso l’incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario e di presidio ospedaliero di cui al dlgs 502/1992;
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.
2. La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall’assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.
65 3. Si riporta il comma omesso “A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole di cui all’art. 12 ed alla presente norma.”
66 Precisazione prevista dall’articolo 4, comma 1, primo alinea (Disposizioni in materia di funzioni dirigenziali) del CCNL 6.5.2010 integrativo.
67 Precisazione prevista dall’articolo 4, comma 1, secondo alinea (Disposizioni in materia di funzioni dirigenziali) del CCNL 6.5.2010 integrativo.
3. Per “struttura” si intende l’articolazione interna dell’azienda alla quale è attribuita con l’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche o finanziarie.
4. Per struttura complessa - sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. 15 quinquies, comma 6 del d.lgs. n. 502 del 1992 e del conseguente atto aziendale - nell’ambito del ruolo sanitario si considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex II livello e per i dirigenti degli altri ruoli quelle afferenti gli incarichi di cui all’art. 54 (pag. 160), comma 1, fascia a) del CCNL del 5 dicembre 1996 (Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario).
5. Tra le strutture complesse per Dipartimento si intendono quelle strutture di carattere gestionale68 individuate dall’azienda per l’attuazione di processi organizzativi integrati. I Dipartimenti aziendali, comunque siano definiti (strutturali, integrati, funzionali, transmurali etc), rappresentando il modello operativo delle aziende, svolgono attività professionali e gestionale. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all’assolvimento delle funzioni attribuite. I Dipartimenti sono articolati al loro interno in strutture complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale.
6. I Distretti sono le strutture individuate dall’azienda, ai sensi dell’art. 3 quater del dlgs 502/1992, per assicurare i servizi di assistenza primaria relativa alle attività sanitarie e di integrazione socio sanitaria. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all’assolvimento delle funzioni attribuite con contabilità separata all’interno del bilancio aziendale.
7. Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed autonomia di cui al comma 3.
8. Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali – quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento.
9. Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all’interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico – funzionale di base - ove previsto - nella disciplina o professionalità di appartenenza.
10.Sino all’adozione dell’atto aziendale, gli incarichi di cui al comma 1, lett. b), c) e d), corrispondono per tutti i ruoli, nell’ordine, a quelli previsti dall’art. 54 (pag. 160), comma 1, fascia b) del CCNL del 5 dicembre 1996 (Incarichi di direzione di
68 Integrazione così stabilita dall’art. 4, comma 5 (Disposizioni in materia di funzioni dirigenziali) del CCNL 6.5.2010 integrativo.
struttura: determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario) ed a quelli di cui all’ art. 55 (pag. 162), comma 1, fasce a) e
b) del CCNL del 5 dicembre 1996 (Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione relativa alle funzioni dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché di I livello del ruolo sanitario)...omissis...69.
11....omissis...70. Ai dirigenti che abbiano optato per l’attività libero-professionale extramuraria, si applica quanto previsto dall’art. 45 (pag. 40) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico71 (Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa).
12.Nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di struttura complessa dovrà essere data piena attuazione al principio della separazione fra i poteri di indirizzo e controllo ed i poteri di gestione ai sensi dell’art. 3 del dlgs 29/1993. A tali strutture ed al loro interno dovrà essere applicato il principio dell’art. 14 del d.lgs 29/1993, richiamato dall’art. 62 (pag. 208) del CCNL 5 dicembre 1996 (La produttività per i Dirigenti del Servizio sanitario nazionale).
Sistema degli incarichi e sviluppo professionale
1. Nell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito nel conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
2. Allo scopo di favorire la piena attuazione degli obiettivi prioritari connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto già previsto dall’art. 27 (pag. 42), comma 2 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Tipologie di incarico) specificando, altresì, che le diverse tipologie di incarico, gestionali e professionali, sono entrambe funzionali ad un’efficace e proficua organizzazione aziendale, contribuiscono ad una migliore qualità assistenziale e promuovono lo sviluppo professionale dei
69 Eliminato il periodo “Per la tabella di corrispondenza si rinvia all’allegato 1” per effetto dell’art. 44, comma 1 del CCNL 10.2.2004”.
70 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nell’ambito del ruolo sanitario sono conferiti solo ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo”. A decorrere dal 30 maggio 2004, tale clausola non più applicabile nel conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa o di struttura semplice, così come disposto dall’articolo 11 comma 1, lett. C) del CCNL 3.11.2005.
71 L’art. 45 del CCNL dell’8.6.2000 è stato disapplicato e sostituto dall’art. 12 del CCNL 3.11.2005.
dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.
3. Al fine di proseguire nel processo di valorizzazione delle funzioni dirigenziali vengono ribaditi i seguenti principi:
– in relazione a quanto stabilito nel comma 2 dell’art. 27 (pag.42) (Tipologie di incarico), del CCNL 8.6.2000 I biennio economico, le tipologie degli incarichi ivi indicati, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale.
– l’autonomia e la responsabilità professionale del dirigente, quale condizione naturale e necessaria della funzione dirigenziale, vanno salvaguardate anche ove queste si esplichino nell’ambito di una struttura articolata ma unitariamente preordinata.
4. Nella prospettiva di proseguire il processo di riforma, le parti, consapevoli della centralità del sistema degli incarichi dirigenziali nell’ambito dell’organizzazione aziendale, si impegnano a definire in occasione della sequenza contrattuale integrativa di cui all’art. 29 (pag.257) (Norme finali) del CCNL del 17.10.2008, modalità e criteri applicativi che, anche alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti, siano maggiormente idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo professionale dei dirigenti, nonché a realizzare una migliore efficienza e funzionalità delle strutture sanitarie.
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali Criteri e procedure
Articolo 28 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, come integrato dall’art. 24, comma 9 CCNL 3.11.2005 e art. 4, comma 2 CCNL 6.5.2010 integrativo
(Articolo 28 CCNL 8.6.2000 I biennio economico) 72
1. Ai dirigenti del ruolo sanitario, all’atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dall’azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza – decorso il periodo di prova - con
72 Tale articolo ha sostituito l’art. 51 CCNL 5.12.1996, I biennio economico
atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell’art. 13 (pag.34), comma 11, del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Il contratto individuale di lavoro).
3. Ai dirigenti del comma 1 , dopo cinque anni di attività sono conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti ai dirigenti ivi indicati, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell’art. 32 (pag. 93) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (La verifica e valutazione dei dirigenti), 73 su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell’atto aziendale. Nell’attesa si considerano tali tutte le strutture alle quali, anche provvisoriamente, l’azienda riconosca le caratteristiche di cui all’art. 27 (pag. 42), comma 7, (Tipologie di incarico) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico.
5. Ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, decorso il periodo di prova, gli incarichi di cui all’art. 27 (pag. 42), comma 1, lett. b), c) e d), (Tipologie di incarico) del CCNL 8.6.2000, I biennio economico, sono conferibili con modalità di verifica analoghe, anche temporalmente, a quelle indicate per i dirigenti del ruolo sanitario e definite ai sensi dell’art. 31(pag. 94), comma 4 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico 74 (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti). I criteri generali per il conferimento sono quelli previsti dal comma 7.
6. Limitatamente ai dirigenti assunti prima dell’entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli incarichi di cui all’art. 27(pag. 42), (Tipologie di incarico) del CCNL 8.6.2000, I biennio economico, comporta la stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la natura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all’incarico conferito. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell’incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale75. Successivamente anche nei confronti di tali dirigenti, per le modifiche di uno degli elementi del contratto si applica l’art. 13 (pag. 34), comma 11, del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Il contratto individuale di lavoro).
75 Periodo così integrato dall’articolo 24, comma 7 del CCNL 3.11.2005.
7. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto:
x. Xxx i dirigenti sanitari, delle valutazioni del collegio tecnico di cui all’art. 31 (pag. 94), comma 2 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico 76 (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti) e per gli altri dirigenti delle valutazioni riportate in base alle modalità di verifica di cui al comma 4 dello stesso articolo;
b.della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c. dell’area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
d.delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
e.dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
f. del criterio della rotazione ove applicabile.
g.che, data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l’art. 2103, comma 1, del C.C.
8. In caso di più candidati all’incarico da conferire, l’azienda procede sulla base di una rosa di idonei selezionati con i criteri indicati nel comma 9 - dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati.
9. Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 7 - formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali modalità, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 10 (pag. 31), comma 2, del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Composizione delle delegazioni).
10. Gli incarichi dei commi 1, 3 e 5 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni – comunicata all’atto del conferimento – con facoltà di rinnovo. La durata degli incarichi è connessa alla loro natura. L’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
11. I dirigenti sanitari il cui incarico sia in corso all’entrata in vigore del presente contratto, ove non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti a verifica, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, al termine del triennio dal conferimento dell’incarico stesso. Analogamente si procede per gli altri dirigenti sulla base delle modalità di verifica indicate al comma 5.
76 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 26 CCNL 3.11.2005, attualmente vigente.
12. La revoca dell’incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento della sussistenza di una delle cause previste dall’art. 30 (pag. 98) del CCNL 3.11.2005, secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati (Effetti della valutazione negativa dei risultati).
(Articolo 24, comma 9, CCNL 3.11.2005)
…omissis…
9. Con riguardo agli artt. 28 e …omissis… del CCNL 8/6/2000 e a titolo di interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente stabilita rispettivamente dai commi 10 e 3 delle medesime norme. La durata dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell’art. 30 (pag.98), del CCNL 3.11.2005 (Effetti della valutazione negativa dei risultati). Pertanto in tal modo va intesa la dizione “o per periodo più breve” contenuta nell’art. 29 (pag. 49), comma 3, (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa) del CCNL 8.6.2000, I biennio economico. L’incarico – anche se non ne sia scaduta la durata - cessa altresì automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa l’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive modificazioni.
...omissis...
(Articolo 10 CCNL 17.10.2008, come integrato dall’articolo 16, comma 5,
CCNL 6.5.2010 integrativo)
2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 11, comma 4, CCNL 8.6.2000, II biennio economico (Disposizioni particolari) in merito all’esperienza professionale computabile per i fini ivi previsti.
….omissis….
(Articolo 4, comma 2, del CCNL 6.5.2010 integrativo)
77 Periodo integrato dall’art. 16, comma 5, CCNL 6.5.2010 integrativo.
...omissis...
2. L’incarico dirigenziale di natura gestionale o professionale si perfeziona solo a seguito della stipula del contratto individuale con le modalità di cui all’art. art. 13 (pag. 34) del CCNL 8.6.2000 (Il contratto individuale di lavoro) come integrato dall’art. 24, comma 6 del CCNL 3.11.2005 e secondo quanto previsto dall’art. 28 (pag. 45), comma 5, del CCNL 8.6.2000 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure) come integrato dall’art. 24, comma 7 CCNL 3.11.2005.
…omissis…
Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa
Articolo 29 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, come integrato dal l’art. 10, comma 3 CCNL 17.10.2008 e art. 24, comma 9, CCNL 3.11.2005
(Articolo 29 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)
1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti ai dirigenti sanitari con le procedure previste dal DPR 484/1997 nel limite del numero stabilito dall’atto aziendale, ed ai dirigenti degli altri ruoli nel limite e con le modalità da definirsi nel medesimo atto, fatto salvo quanto previsto nel periodo transitorio dall’art. 27 (pag. 42), comma 4, (Tipologie di incarico) del CCNL 8.6.2000, I biennio economico.
2. Il contratto individuale disciplina la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure previste dall’art. 62 (pag. 208), comma 4, (La produttività per i Dirigenti del Servizio sanitario nazionale) del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall’art. dall’art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall’art. 31 (pag. 94) del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti)78, per tutti i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa. Nel conferimento degli incarichi si applica la clausola prevista dall’art. 28 (pag. 45), comma 10, ultimo periodo, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure).
4. Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per:
78 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 26 CCNL 3.11.2005.
• il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, indicando i requisiti richiesti - tra i quali - quello dell’esperienza professionale ed il positivo superamento di apposite verifiche con le medesime cadenze di quelle previste per i dirigenti del ruolo sanitario. Per gli incarichi di tale tipologia, conferibili a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, l’esperienza professionale dirigenziale non potrà essere inferiore a cinque anni maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, prestati senza soluzione di continuità79. Nel periodo di vigenza del CCNL 8.6.2000, in via alternativa e fatti salvi i processi di mobilità di cui all’art. 20, la mancanza della predetta esperienza potrà essere compensata dall’effettuazione di corsi di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche sono individuate dalle aziende, nell’ambito dei criteri di cui al presente comma. Sono fatti salvi gli incarichi già conferiti ai sensi dell’art. 54 (pag.160 ), lett. a),del CCNL 5.12.1996 (Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario).
• la conferma degli incarichi stessi ai dirigenti di tutti i ruoli, tenendo conto delle verifiche che per i dirigenti del ruolo sanitario sono quelle previste dall’art. 31 (pag.94), comma 2, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti) e per tutti gli altri quelle individuate ai sensi della stessa norma, comma 4. I criteri dell’art. 28 (pag. 45), comma 7, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico(Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure), sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l’utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell’ambito dell’organizzazione dipartimentale, nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.
• la revoca, connessa all’accertamento dei risultati negativi di gestione o l’inosservanza delle direttive impartite, che avviene con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell’art. 34(pag. 98) del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Effetti della valutazione negativa dei risultati)80.
5. I criteri del comma 4, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 10 (pag. 31), comma 2, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Composizione delle delegazioni).
6. Gli incarichi interni di direttore di dipartimento – prevedibili per tutti i ruoli - sono conferiti con le procedure previste dall’art. 17 bis del dlgs. 502/1992.
7. Gli incarichi interni di direttore di distretto – ove di struttura complessa – sono conferiti sulla base dei requisiti previsti dall’art. 3 sexies del dlgs 502/1992.
79 Integrazione disposta dall’art. 10, comma 3 del CCNL 17.10.2008.
80 Tale articolo è stato disapplicato dall’art. 30 CCNL 3.11.2005, attualmente vigente.
…omissis…
9. Con riguardo …omissis… all’art. 29 (pag.49), (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa) del CCNL 8 giugno 2000, ed a titolo di interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente stabilita rispettivamente dai commi 10 e 3 delle medesime norme. La durata dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell’art. 30 (pag.98) del CCNL 3.11.2005 (Effetti della valutazione negativa dei risultati). Pertanto in tal modo va intesa la dizione “o per periodo più breve” contenuta nell’art. 29 (pag.49), comma 3, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa). L’incarico – anche se non ne sia scaduta la durata - cessa altresì automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa l’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive modificazioni.
…omissis…
Sostituzioni
Articolo 18 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, articolo 11 CCNL 3.11.2005, art. 37, comma 4,
CCNL 10.2.2004
(Articolo 18 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)
1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l’atto aziendale più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine
– si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice o di alta specializzazione o comunque, della tipologia c) di cui all’art. 27(pag.42) (Tipologie di incarico), del CCNL 8.6.2000, I biennio economico con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati che,
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’ incarico di struttura semplice .
4. Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del d.lgs. 502/92. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
5. Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art. 71 del dlgs 29/1993 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l’azienda applica il comma 4 e provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall’art. 16(pag.132) del CCNL 5 dicembre 1996 (Assunzioni a tempo determinato). La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista dall’art. 15 e seguenti del d.lgs. 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui all’art. 31 (pag.94), del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti).
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza dei quattro ruoli. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di € 535,0582 e per la sostituzione di cui al comma 3 di € 267,5283. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse o del fondo dell’art. 50 (pag.186) CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione) o di quello dell’art. 52 (pag.202) del CCNL 8.6.2000, I biennio economico, (Fondo per il finanziamento della
81 Comma così sostituito dall’art. 11 comma 1), lett. A) del CCNL 3.11.2005.
82 Importo così aggiornato dall’art. 11 comma 1), lett. B) del CCNL 3.11.2005.
83 Vedasi nota precedente.
retribuzione di risultato),per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L’indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.
8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.
9. In prima applicazione la disciplina del presente articolo decorre dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente CCNL e, da tale data è disapplicato l’art.
55 del DPR. 384/1990. Nel medesimo termine le aziende possono integrare le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo i propri ordinamenti, previa consultazione dei soggetti dell’art. 10 (pag.31), comma 2 (Composizione delle delegazioni), del CCNL 8.6.2000 I biennio economico.
(Articolo 37, comma 5 CCNL 10.2.2004)
…omissis…
5. Ai fini della corretta applicazione dell’art.18 (pag.51) , comma 6, ultimo periodo (Sostituzioni) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico, il dirigente di struttura complessa in distacco sindacale nel corso del periodo di incarico ha titolo a completare il periodo mancante al quinquennio, interrotto per effetto del distacco sindacale, al suo rientro. Le due frazioni di incarico si cumulano.
…omissis…
Norma transitoria per i dirigenti del ruolo sanitario già di II livello
(Articolo 30 CCNL 8.6.2000 I biennio economico e art. 37, comma 4 CCNL 10.2.2004)
84 Articolo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava:
1. “ I dirigenti del ruolo sanitario di ex II livello che alla data del 31 luglio 1999 non abbiano optato per il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale, ma al termine indicato dall’art. 15 abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo, entro il 30 aprile 2000 possono chiedere di essere sottoposti a verifica per l’attività svolta nell’ultimo quinquennio.
2. La verifica è disposta dall’azienda entro il 30 giugno 2000 ed è svolta sulla base dei criteri indicati dagli artt. 28, comma 7 e 29, comma 4 - secondo alinea - entro il 31 dicembre 2000. La verifica è effettuata da parte della Commissione prevista dall’art. 15 ter, comma 2 del dlgs 502/1992 e successive modifiche.
3. Sino alla verifica, ai dirigenti di cui al comma 1 - che conservano l’incarico di direzione di struttura complessa in atto - è mantenuto il trattamento economico in godimento o quello previsto, per lo stipendio tabellare, dall’art. 39, comma 1 ove il presente contratto entri in vigore precedentemente.
4. In caso di verifica positiva i dirigenti del comma 1 sono confermati nell’incarico per un ulteriore periodo di sette anni ed agli stessi si applica anche la clausola di cui all’ art. 39, comma 4, secondo periodo e successivi, ove ne sussistano le condizioni.
5. In caso di esito negativo della verifica ai dirigenti predetti, dal 1 gennaio 2001 , è conferito un incarico professionale tra quelli previsti dall’art. 27, comma 1 lett. c), rendendo contestualmente indisponibile un posto di
ORARIO ED ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
Orario di lavoro dei dirigenti
(Articolo 14 CCNL 3.11.2005)85
1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda, tutti i dirigenti dei quattro ruoli assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall’art. 6, comma 1 lett. B) (pag.22) (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche), CCNL 3.11.2005, in modo flessibile l’impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. In particolare per i dirigenti del ruolo sanitario, i volumi prestazionali richiesti all’equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell’art. 62, comma 6 (pag. 208) (La produttività per i Dirigenti del Servizio sanitario nazionale), del CCNL 5 dicembre 1996, nell’assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto di cui al comma 2 è concordato con le procedure e per gli effetti dell’art. 62, comma 6 (pag. 208) (La produttività per i Dirigenti del Servizio sanitario nazionale), del CCNL 5 dicembre 1996, citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.
2. L’orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto
organico di dirigente. Il trattamento economico è quello previsto dall’art. 39, comma 1, mentre la retribuzione di posizione viene rideterminata in ragione dell’incarico conferito.
6. I dirigenti di cui al comma 1, a rapporto di lavoro esclusivo, che non chiedono di essere sottoposti a verifica sono confermati nell’incarico di direzione di struttura complessa, per ulteriori due anni a decorrere dal 30 aprile 2000, al termine del quale si applica il comma 5.
7. I dirigenti di ex II livello con incarico quinquennale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo entro il termine del 14 marzo 2000, sono confermati nell’incarico sino al 30 giugno 2000. Nei loro confronti trova applicazione quanto previsto dal comma 5, con la perdita dello specifico trattamento economico goduto che affluisce al fondo per la retribuzione di posizione dell’art. 50”.
Precisazione contenuta nell’art. 37, comma 4 del CCNL 10.2.2004 “Esclusivamente i dirigenti sanitari di ex II livello che abbiano optato entro il 14 marzo 2000 per il rapporto di lavoro esclusivo e che, a tale data, si trovavano in aspettativa per mandato elettorale, sindacale o per lo svolgimento dell’incarico di direttore generale o, qualora previsto, di direttore dei servizi sociali, ove non abbiano inoltrato la domanda per essere sottoposti alla verifica nei termini previsti dall’art. 30 del CCNL dell’8 giugno 2000, possono, in via eccezionale, chiederla entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto. La verifica avviene entro due mesi dal rientro in servizio ed, ove ciò sia già avvenuto, entro i due mesi successivi alla domanda. In tale ultimo caso, se ha già trovato applicazione il comma 6 dell’art. 30 e la verifica è positiva, l’incarico conferito prosegue sino al compimento del settimo anno compreso il periodo già effettuato. Qualora la verifica non sia positiva si applica il comma 5 dell’art. 30. In mancanza di presentazione della domanda da parte dei soggetti destinatari della presente clausola, rimane impregiudicata l’applicazione dell’art. 30 del citato contratto”.
85 Tale articolo ha disapplicato l’art. 16 CCNL 8.6.2000, che a sua volta aveva sostituito l’art. 17 CCNL 5.12.1996, I biennio economico.
dai servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali correlate all’incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all’impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell’art.
62 (pag. 208) (La produttività per i Dirigenti del Servizio sanitario nazionale), del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello svolgimento dell’orario di lavoro previsto per i Dirigenti del comma 1, quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività quali l’aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, l’ECM ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo sanitario, l’attività assistenziale. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di lavoro, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo, in aggiunta alle assenze di cui all’art. 22, (pag. 64) comma 1, xxxxx xxxxxx (Assenze retribuite), del CCNL 5 dicembre 1996, al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all’aggiornamento sono dimezzate.
5. L’azienda, con le procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, previste per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal comma precedente, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente al fine di ridurre le liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e sanitari definiti con le medesime procedure. Analogamente si può procedere per i dirigenti degli altri ruoli per il perseguimento degli obiettivi di loro pertinenza.
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 5, (pag. 25) comma 1, lettera g) ( Coordinamento regionale), del CCNL 3.11.200586 ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, (pag. 234) comma 2 (Tipologie di attività libero professionali), del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico, in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4, (pag. 17) comma 2, lett. G) (Contrattazione collettiva integrativa), del CCNL 3.11.2005. La misura della tariffa oraria da erogare, per tali
86 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 5 CCNL 17.10.2008, attualmente vigente.
prestazioni, è di € 60,00 lordi. Nell’individuazione dei criteri generali per l’adozione di tale atto dovrà essere indicato che l’esercizio dell’attività libero professionale di cui all’art. 55, (pag. 234) comma 2 (Tipologie di attività libero professionali), del CCNL
8 giugno 2000 I biennio economico, è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. Sono individuati in sede aziendale, con le procedure di cui al comma 1, i particolari servizi ospedalieri e territoriali ove sia necessario assicurare la presenza dei Dirigenti sanitari nell’arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, nel rispetto dell’organizzazione del lavoro in caso di equipes pluriprofessionali, ai sensi dell’art. 16 (pag.57) (Servizio di guardia), del CCNL 3.11.2005. Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza dei predetti dirigenti è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
8. I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo, già di I e II livello dirigenziale, sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 .
9. Tutti i dirigenti sanitari di cui al comma 1, indipendentemente dall’esclusività del rapporto, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 16 (pag. 57) (Servizio di guardia) e 17 (pag. 58) Pronta disponibilità), del CCNL 3.11.2005.
10. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 16 del CCNL 8 giugno 2000.
Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
(Articolo 15 CCNL 3.11.2005)87
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all’art. 14 (pag. 54) (Orario di lavoro dei dirigenti), del CCNL 3.11.2005, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 62, (pag. 208) comma 4 (La produttività per i Dirigenti del Servizio sanitario nazionale), del CCNL 5 dicembre 1996, nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
87 Tale articolo ha sostituito l’art. 17 CCNL 8 .6.2000 che, a sua volta, ha disapplicato l’art. 17 CCNL 5.12.1996.
2. I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano – con modalità condivise con le aziende ed enti – la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria.
3. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 17 del CCNL 8 giugno 2000.
Servizio di guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/ emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, (pag. 22) comma 2, lett. B) (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche), del CCNL 3.11.2005, mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro...omissis...88. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 18 (pag. 234) (Tipologie di attività libero professionali) 89, CCNL 3.11.2005.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1, lett. g), CCNL 3.11.2005 (pag. 25) (Coordinamento regionale)90, le parti a titolo esemplificativo rinviano all’Allegato 2 (pag. 292) CCNL 3.11.200591 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia di unità operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente area.
88 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 50 ovvero con recupero orario”.
89 L’art. 18 integra l’art. 55 (Tipologie di attività libero professionali)del CCNL dell’ 8.6.2000.
90 L’art. 9 del CCNL 3.11.2005, è stato disapplicato e sostituito dall’art. 5 del CCNL 17.10.2008, attualmente vigente.
91 L’Allegato 2 CCNL 3.11.2005 corrisponde all’allegato n. 9 della presente Raccolta sistematica
92 Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “In coerenza con quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. g) e h) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio le parti si impegnano altresì a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie in orario o fuori dell’orario di lavoro, con il contratto del II biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi”.
6. Con l’entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l’art. 18 del CCNL 5 dicembre 1996.
Pronta disponibilità
(Articolo 17 CCNL 3.11.2005, come modificato dall’art. 16, comma 6 CCNL 6.5.2010 integrativo)
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. art. 6, (pag. 22) comma 1 lett. b) del CCNL del 3/11/2005 (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Il servizio di pronta disponibilità è sostitutivo dei servizi di guardia.
3. Sulla base del piano del comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità……omissis…93 i dirigenti – esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con attività continua e nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure di cui al comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità ovvero se, in relazione, alla dotazione organica possa essere previsto, in via eccezionale, il servizio di pronta disponibilità sostitutiva anche per i dirigenti di struttura complessa con il loro assenso.
4. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi ed è organizzato utilizzando di norma dirigenti della stessa unità operativa e disciplina tenuto conto delle attività di appartenenza della presente area.
5. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
6. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
93 Eliminata la parola “esclusivamente” per effetto della disposizione contenuta nell’art. 16, comma 6 del CCNL 6.5.2010 integrativo.
7. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
8. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 9 (pag.200 ) CCNL 6.5.2010 biennio economico 2008-2009 (Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro).
9. Le parti concordano che nell’ambito dei criteri generali di cui all’art. 9, (pag. 25) comma 1, lettera h) CCNL 17.10.2008 (Coordinamento regionale)94 sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza.
10. Con l’entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l’art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996.
Lavoro notturno
1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti sanitari tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della prestazione, rimane salvaguardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
3. Salvo che non ricorra l’applicazione dell’art. 28 (pag.77 ) (Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica), del CCNL 5 dicembre 1996, che regola il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, nel caso in cui le sopraggiunte condizioni di salute comunque comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 532/1999, è garantita al dirigente l’assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio da espletarsi nell’ambito della disciplina di appartenenza.
4. Al dirigente che presta lavoro notturno sono corrisposte le indennità di cui all’art. 8 (pag. 216) (Indennità per servizio notturno e festivo), CCNL 10.2.2004.
5. L’articolo si applica dall’entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 4.
94 Il riferimento vigente è all’art. 5 CCNL 17.10.2008
Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero
1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, (pag. 17) comma 4 (Contrattazione collettiva integrativa), del CCNL del 3 novembre 2005 modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l’impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l’effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l’effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio di quella successiva.
3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dell’art. 5, (pag. 25) lett. l ( Coordinamento regionale),del CCNL del 17.10.2008.
5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dall’art. 14, (pag. 54) comma 7, (Orario di lavoro dei dirigenti) del CCNL 3.11.2005, tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo.
6. E’ fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giorni dalla stipula del CCNL del 17.10.2008.
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
Ferie e festività
Articolo 20 CCNL 5.12.1996 I biennio economico, art. 24 CCNL 3.11.2005, articolo 16, comma 1
CCNL 6.5.2010 integrativo
(Articolo 20 CCNL 5.12.1996 I biennio economico)
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato(pag.271) n. 395.
2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del presente contratto - fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto - è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l’orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che è stato assente ai sensi dell’art. 22 (pag.64) (Assenze retribuite), del CCNL 5.12.1996, conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile 96. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di xxxxx nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
95 Precisazioni contenute nell’articolo 24, comma 3 del CCNL 3.11.2005: “Con decorrenza dall’entrata in vigore del presente CCNL (dal 4.11.2005, ndr.), le parti, con riferimento all’art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di ferie sono comprese le voci indicate nella tabella n. 3 che, dalla medesima data sostituisce la tabella n. 3 del CCNL 5 dicembre 1996”. La Tabella 3 CCNl 3.11.2005, nella presente Raccolta sistematica, è riportata all’ Allegato 3.
96 Eliminato il periodo “salvo quanto previsto nel comma 13” per effetto dell’articolo 5, comma 8 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n.135/2012.
quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, …omissis…97; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
10.Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L’azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
00.Xx caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
00.Xx periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
Determinazione dei compensi per ferie non godute
Disposizioni particolari e conferme
(Art. 16, comma 1 CCNL 6.5.2010)
97 E’ stata omessa la parte che prevedeva la corresponsione dell’indennità di trasferta in quanto quest’ultima è stata soppressa dall’art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005. Si riporta il precedente testo: “Nonché dell’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio”.
98 Comma disapplicato per effetto dell’articolo 5, comma 8 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95 convertito in Legge 7.8. 2012, n. 135. Il testo originario così recitava: “Fermo restando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l’azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell’art.35”.
99 Comma disapplicato per effetto dell’articolo 5, comma 8 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95 convertito in Legge 7.8. 2012, n. 135. Il testo originario così recitava: “Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui all’art. 26 comma 2, lett. c); trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo art. 26.”.
100 Eliminato il periodo “, salvo diverso accordo tra l’ azienda di provenienza ed il dirigente per l’applicazione del comma 1.” per effetto dell’articolo 5, comma 8 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95 convertito in Legge 7.8. 2012, n. 135.
Riposo settimanale
Articolo 21 CCNL 5.12.1996, articolo 6 CCNL 10.2.2004, articolo 24, comma 1 CCNL 3.11.2005,
articolo 28 CCNL 17.10.2008
1. In relazione all’assetto organizzativo dell’azienda o ente e all’orario di lavoro di cui agli artt. 14 (pag.54) e 15 (pag.56) (Orario di lavoro dei dirigenti e Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa), del CCNL 3.11.2005, il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dirigente è fissato in numero di 52 all’anno. In tal numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo ne a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del 2 comma.
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 21 del CCNL 5 dicembre 1996… L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti indicati all’art. 16, (pag.57) comma 1, del CCNL 3.11.2005 (Servizio di guardia), da effettuarsi entro trenta giorni - dà titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione – per i soli dirigenti sanitari - del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi.
(Articolo 24, comma 3, CCNL 3.11.2005)
…omissis…
3. Con decorrenza dall’entrata in vigore del presente CCNL, le parti, confermano che nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di ferie sono
101 La precisazione prevista dall’articolo 16, comma 1 del CCNL 6.5.2010 è disapplicata per effetto dell’articolo 5, comma 8 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95 convertito in Legge 7.8. 2012, n. 135. Il testo originario così recitava: “Si conferma che la monetizzazione delle stesse è consentita solo all’atto della cessazione dal servizio e, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, queste ultime devono essere riconosciute in modo formale e tempestivo e comunque entro il termine di cui al comma 11 del medesimo art. 20, secondo le procedure definite dall’Azienda medesima.”.
comprese le voci indicate nell’allegato n. 3 (pag.271), che dalla medesima data sostituisce la tabella n. 3 CCNL 5.12.1996.102
…omissis…
(Articolo 28, comma 1, CCNL 17.10.2008)
Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei vigenti CCNL. In particolare sono confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute nell’art. 21 (pag.63) (Riposo settimanale) del CCNL del 5 dicembre 1996 e nell’art. 6 del CCNL del 10 febbraio 2004.
Assenze retribuite
Art. 22 CCNL 5.12.1996 I biennio economico, articolo 14 CCNL 10.2.2004, articolo 24, comma 1
CCNL 3.11.2005, articolo 28, comma 3 CCNL 17.10.2008
(Articolo 22 CCNL 5.12.1996 I biennio economico)
1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all’attività di servizio: giorni otto all’anno;
b) lutti per coniuge, convivente stabile103, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
c) particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all’anno.
I dirigenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art. 4, comma 1 della legge n. 53/2000.104
Tali permessi possono anche essere concessi per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti
102 L’allegato 3 CCNL 3.11.2005, che sostituisce la tabella n. 3 del CCNL 5 dicembre 1996, corrisponde all’allegato 3 della presente Raccolta sistematica. Nel testo originario della clausola in esame, per un mero errore materiale, il riferimento era alla tabella allegato 4.
103 Disposizione prevista dall’art. 14, comma 2 del CCNL 10.2.2004.
104 Precisazione contenuta nell’art. 14, comma 1 del CCNL 10.2.2004.
105 Comma così integrato dall’articolo 28, comma 3 del CCNL 17.10.2008.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell’anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato 3 del CCNL 5.12.1996 (pag.271) 108.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge. Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo.110
106 Comma così integrato dall’articolo 24, comma 1, primo alinea del CCNL 3.11.2005.
107 Precisazione introdotta dall’articolo 14, comma 3 del CCNL 10.2.2004.
108 Nella presente Xxxxxxxx il riferimento alla tabella allegato 3 del CCNL 5.12.1996 deve intendersi all’allegato 3.
109In materia di permessi per handicap è intervenuto il D.Lgs. n. 119 del 2011 (artt. 3, 4 e 6), in attuazione dell’art. 23 della legge n. 183 del 2010 (cd. Collegato lavoro). Si richiamano al riguardo anche le circolari del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, n. 2/2011 e n. 1/2012.
110 Comma così integrato dall’articolo 24, comma 1, secondo alinea del CCNL 3.11.2005.
111 Comma così integrato dall’articolo 24, comma 1, terzo alinea del CCNL 3.11.2005.
112 Xxxxx che ha esaurito i suoi effetti. Si riporta il testo originario “Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto”.
Congedi per eventi e cause particolari
1. I dirigenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art. 4, comma 1 della legge 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della legge 53/2000, trova invece applicazione la generale disciplina dei permessi di lutto, contenuta nel comma 1, seconda alinea dell’art. 22 (pag.64) del CCNL 5 dicembre 1996 (Assenze retribuite).
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art. 22 (pag.64) del CCNL 5 dicembre 1996 (Assenze retribuite), con la precisazione che il permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all’evento.
Assenze per malattia
Articolo 23 CCNL 5.12.1996 I biennio economico, articolo 9 CCNL 10.2.2004, articolo 24,
comma 16, CCNL 3.11.2005
(Articolo 23 CCNL 5.12.1996 I biennio economico)
1. Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l’assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il dirigente, a seguito dell’accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione 113di cui alla tabella allegato n. 3 CCNL 5.12.1996(pag. 271) 114, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera “a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
6 bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 6, lett. a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento, ove l’esito sia favorevole.115
7. L’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all’Azienda o Ente, alla quale va inviata la relativa certificazione medica.
9. Il dirigente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
10.Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il dirigente è tenuto a darne comunicazione all’azienda o ente. In tal caso il risarcimento del danno da
113 In materia di trattamento economico delle assenze per malattia, la disciplina contrattuale è integrata dalle disposizioni contenute nell’art. 71, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008.
114 L’Allegato 3 CCNL 5.12.1996 è stato sostituito dall’Allegato n.3 CCNL 3.11.2005, che nella presente raccolta sistematica corrisponde al n. 3. Anche l’Allegato 1 della presente Raccolta riguarda le assenze per malattia (ex Allegato n.4 CCNL 5.12.1996).
115 Comma così aggiunto dall’articolo 9 del CCNL 10.2.2004.
116 Il comma in esame deve essere applicato nel rispetto di quanto disposto dall’art. 55-septies (controlli sulle assenze) del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2009. Le fasce di reperibilità sono indicate dal Decreto 18 dicembre 2009, n. 206 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ai sensi del citato art. 55-septies, comma 5/bis.
mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dirigente all’azienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 6, lettere “a", “b" e “c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’Azienda o Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
11.Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma è quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto.
(Articolo 24, comma 16, CCNL 3.11.2005)
……omissis……
16. La disciplina dell’art. 9 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 è estesa anche ai casi di donazione di organi tra vivi.
……omissis……
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall’art. 23, (pag.66) commi 1 e 2 (Assenze per malattia), del CCNL 5.12.1996. In tale periodo al dirigente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 23, comma 6, lettera a) (Assenze per malattia), del CCNL 5.12.1996.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell’art. 23 (Assenze per malattia), del CCNL 5.12.1996. Nel caso in cui l’azienda o ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l’ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.
3. …omissis…117.
117 Questo comma si ritiene non più applicabile ai sensi dell’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha disposto, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disciplina non si applica ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge nonché ai procedimenti per i quali, alla
(Articolo 26 CCNL 5.12.1996, come integrato dall’art. 24, comma 4 CCNL 3.11.2005)
1. Il rapporto di lavoro del dirigente è sospeso per chiamata alle armi secondo la disciplina dell’art. 22 della legge n. 958 del 1986. Durante tale periodo, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto alla retribuzione.
2. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Nel caso di richiamo alle armi si applica la disciplina prevista dai commi 1 e 2 fatta eccezione per il diritto alla conservazione del posto, che coincide con il periodo di richiamo. Durante tale periodo al dirigente richiamato compete il trattamento economico più favorevole tra quello civile e militare.
5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze di completamento, ai fini del trattamento economico, si applica quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215.120
Aspettativa
(Articolo 10 CCNL 10.2.2004121, coma integrato dall’articolo 24, comma 15, CCNL 3.11.2005)
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi verificatisi prima della suddetta data. Dall’applicazione del presente decreto sono esclusi solo il personale addetto al soccorso e alla sicurezza pubblica. Il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito indicazioni sulla corretta applicazione di tali disposizioni con la nota n. 32934 del 6/8/2012. Il precedente testo così recitava: “Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell’equo indennizzo”.
118 Tale articolo va applicato in coerenza con l’art. 22 della legge 24.12.1986, che ha abrogato il servizio di leva obbligatorio.
119 Comma disapplicato per effetto dell’abrogazione dell’articolo 22 della legge 24.12.1986, n. 958 ad opera del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66. Il testo originario così recitava: “Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina dettata in materia dalla L. 24 dicembre 1986 n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni”.
120 Comma così aggiunto dall’articolo 24, comma 4 del CCNL 3.11.2005.
121 Tale articolo ha sostituito l’art. 19 CCNL 8.6.2000, I biennio economico e l’art. 27 CCNL 5.12.1996
2. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lett. c).
3. Ai fini del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23(pag.66) e 24 (pag.68) (Assenze per malattia e Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio), del CCNL 5 dicembre 1996 e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi - pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità - sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 35 (pag.120118) (Recesso dell’azienda o ente), del CCNL 5 dicembre 1996.
8. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per
la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 18 (pag.51) commi 1 o 5, del CCNL 8 giugno 2000(Sostituzioni);122
c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati - ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000,
n. 278, pubblicato sulla G. U. dell’11 ottobre 2000, serie generale, n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo.
9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell’aspettativa di cui al comma 8, lett. b), è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 gg prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell’ipotesi di cui alla lett. a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda.
00.Xx presente articolo sostituisce l’art. 19 del CCNL 8 giugno 2000 dalla data di entrata in vigore del presente contratto...omissis...123 .
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Articolo 11 CCNL 10.2.2004, come integrato dall’articolo 16, comma 4, CCNL 6.5.2010 integrativo
122 Lettera così sostituita dall’art. 24, comma 15 del CCNL 3.11.2005.
123 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “ Si conferma la disapplicazione dell’art.
47 del D.P.R. 761/1979”.
124 Periodo così integrato dall’articolo 16 comma 4 CCNL 6.5.2010 integrativo.
sono regolati dai CCNQ sottoscritti, rispettivamente, il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001.
3. Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all’estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto.
4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dirigente in aspettativa.
5. Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 2 e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio attivo di almeno 6 mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo, nonché alle assenze di cui al d. lgs. 151/2001.
Congedi dei genitori
(Articolo 15 CCNL 10.2.2004)127
2. Oltre a quanto previsto dalla legge di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue :
125 Di recente la disciplina in materia di aspettativa per dottorato di ricerca (art. 2 della Legge n. 476 del 1984) è stata modificata dalla Legge n. 240 del 2010 e successivamente dal D.Lgs. n. 119 del 2011.
126 Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: ”Sono disapplicati gli artt. 47 e 79 del D.P.R. 761/1979. L’articolo decorre dal 31 dicembre 2001 con eccezione del comma 5 che entra in vigore con il presente contratto”
127 Tale articolo ha sostituito l’art. 25 CCNL 5.12.1996.
128 Il D.Lgs. n. 151 del 2001, richiamato nell’articolo in esame, è stato recentemente modificato dal D.Lgs. n. 119 del 2011. Con riferimento a quest’ultimo si richiama anche la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2012.
a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 2, 16 e 17, comma 1 del d.lgs. 151/2001, alla dirigente o al dirigente - anche nell’ipotesi di cui all’art.
28 del citato decreto - spettano l’intera retribuzione fissa mensile
…omissis…..129, ivi compresa la R.I.A., ove in godimento;
b) in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino;
c) nell’ambito del periodo di astensione facoltativa del lavoro previsto dall’art. 32, comma 1 lett. a) del d. lgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri i primi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione di cui alla lett. a) del presente comma;
d) successivamente al periodo di astensione di cui alla lett. a) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 130 del d.lgs. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino - computati complessivamente per entrambi i genitori - secondo le modalità indicate nella stessa lett. c);
e) i periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice;
f) ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro di cui all’art. 32, comma 1 del d.lgs. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione;
129 Il riferimento originario era alle “tabelle 1 e 2 del CCNL II biennio economico 2000-2001 sottoscritto l’8 giugno 2000” ormai superato dai successivi CCNL. Per l’individuazione della retribuzione fissa mensile confrontare l’istituto “Retribuzione e sue definizioni” Il testo omesso è il seguente: “…….di cui alle tabelle 1 e 2 del CCNL II biennio economico 2000-2001 sottoscritto l’8 giugno 2000.”
130 Eliminato il periodo “comma 4” a seguito della correzione per mero errore materiale effettuata dall’ARAN con nota prot. 5511 del 14.7.2004.
g) in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lett. f), la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro;
h) in caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 41 del d.lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39, comma 1 dello stesso decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e per l’intera durata del periodo di allattamento si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 25 del CCNL 5 dicembre 1996, dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Congedi per la formazione
1. Al fine di consentire la partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno
5 anni maturata presso la stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuità presso altre aziende ed enti del comparto ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2. Durante il periodo di congedo per la formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. I congedi per la formazione sono concessi nella misura complessiva del 10% del personale della presente area dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al presente articolo, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità devono presentare all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa di cui all’art. 4, (pag.17) comma 2, lett. C) CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Contrattazione collettiva integrativa)131, individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l’interesse formativo dei dirigenti, qualora la concessione del progetto possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’azienda può differire motivatamente - comunicandolo per iscritto - la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Su richiesta del dirigente, tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione all’attività formativa richiesta.
6. Al dirigente, durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3 della legge 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico e alle modalità di comunicazione all’azienda, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 23 (pag.66) (Assenze per malattia) e 24 (pag.68) (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 5 dicembre 1996.
7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi
5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
8. Per quanto non normato nel presente articolo, la cui applicazione decorre dalla data di entrata in vigore del CCNL 10.2.2004 si fa riferimento all’art. 5 della legge 53/2000.
Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcoolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 23,
131 Tale articolo è stato sostituito e disapplicato dall’art. 4 CCNL 3.11.2005.
(pag.66) comma 6 (Assenze per malattia), del CCNL 5 dicembre 1996; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione dei permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dirigenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art. 10, (pag.69) comma 8, lett. c) CCNL 10.2.2004 (Aspettativa) , nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto - che i dirigenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l’azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dirigente deve riprendere servizio presso l’azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. ...omissis...132.
Tutela dei dirigenti portatori di handicap
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali o regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 23,
132 Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “E’ disapplicato l’art. 21 del D.P.R. 384/1990”.
(pag.66) comma 6 (Assenze per malattia), del CCNL 5 dicembre 1996; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dirigenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all’art. 10, (pag.69) comma 8, lett. c) (Aspettativa), del CCNL 10.2.2004 nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto - che i dirigenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l’azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il dirigente deve riprendere servizio presso l’azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
4. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
1. Nei confronti del Dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché del I livello del ruolo sanitario, riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni attribuitegli, l’azienda o ente esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo.
133 Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “E’ disapplicato l’art. 22 del D.P.R. 384/1990”
2. A tal fine l’azienda od ente deve accertare, per il tramite del Collegio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, quali attività il Dirigente di cui al comma 1 sia in grado di svolgere.
3. Qualora non si rinvengano nell’ambito del ruolo di appartenenza incarichi ai quali il citato Dirigente possa essere adibito, il medesimo, a domanda, può essere assegnato ad un incarico dirigenziale di graduazione inferiore a quello di provenienza, compatibile con lo stato di salute.
4. Per i Dirigenti di II livello dirigenziale del ruolo sanitario, che si trovino nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, a domanda, le disposizioni previste dall’art. 57134, comma 11(pag.98) CCNL 5.12.1996 (Effetti della valutazione negativa dei risultati), in caso di mancato rinnovo dell’incarico.
5. Qualora per i Dirigenti di cui al 1 comma e per quelli di II livello del ruolo sanitario non sussistano le condizioni per procedere alla nuova assegnazione prevista dai commi 3 e 4, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all’art. 23 (pag.66) CCNL 5 dicembre 1996 (Assenze per malattia).
Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata
Articolo 32 CCNL 5.12.1996 I biennio economico, articolo 9 CCNL 5.12.1996, II biennio
economico, articoli 18 e 20 CCNL 10.2.2004
(Articolo 32 CCNL 5.12.1996 I biennio economico)
1. La formazione e l’aggiornamento professionale del Dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario.
2. L’azienda o l’ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione dei Dirigenti ai sensi della circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo un apposito fondo, nel quale - per i dirigenti del ruolo sanitario - confluiscono anche le quote eventualmente accantonate ai sensi dell’art. 66135, comma 6 (pag.233) CCNL 5.12.1996 (Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario).
134 Il riferimento vigente è all’art. 30, comma 6 del CCNL del 3.11.2005.
135 Articolo è stato sostituito dall’art. 54 CCNL 8.6.2000, attualmente vigente.
3. L’azienda o l’ente, nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali definiti nell’art. 4 (pag.17) CCNL 8.6.2000136 (Contrattazione collettiva integrativa), realizza iniziative di formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei Dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare le strutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo, competitività e qualità dei servizi erogati.
4. La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’azienda o ente con i Dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Essa può comprendere la ricerca finalizzata, in base a programmi approvati, sulla base della normativa vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la partecipazione alle iniziative di formazione deve essere prioritariamente garantita ai dirigenti dichiarati in esubero, al fine di favorirne la ricollocazione nell’ambito degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 54, (pag.160) comma 1 lett. b), (Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario, e art. 55 (pag.162) (Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione relativa alle funzioni dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché di I livello del ruolo sanitario), del CCNL 5.12.1996.
6. L’aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai Dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso all’art. 22 (pag.64) (Assenze retribuite), CCNL 5.12.1996, senza oneri per l’azienda o ente. L’eventuale concorso alle spese da parte dell’azienda o ente è, in tal caso, strettamente subordinato all’effettiva connessione delle iniziative con l’attività di servizio.
8. La partecipazione dei Dirigenti all’attività didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
136 Il riferimento vigente è all’art. 4 CCNL 3.11.2005.
137 Comma disapplicato dall’articolo 20, comma 5, del CCNL 10.2.2004. Il testo originario così recitava: “È confermato l’istituto del comando finalizzato previsto dall’art. art. 45 del dpr 20.12.1979 n. 761, con la precisazione che esso è disposto dall’azienda o ente, cui spetta di stabilire se ed in quale misura e per quale durata al Dirigente compete la retribuzione di cui agli artt. 39 (correzione apportata dall’art. 9, comma 1 del CCNL 5.12.1996 II Biennio economico), 54 e 55 con esclusione comunque delle indennità correlate ad effettiva presenza in servizio o alla retribuzione di risultato”.
138 Comma disapplicato dall’articolo 20, comma 5, del CCNL 10.2.2004. Il testo originario così recitava: “Nell’aggiornamento tecnico scientifico facoltativo rientra anche l’istituto del comando finalizzato di cui all’art. 45 del
D.P.R. 761 del 1979, così come modificato dal comma 5”. 138 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 4 CCNL 3.11.2005, attualmente vigente.
a) corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502;
b) corsi di formazione professionale postbase previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i profili professionali di cui al citato art. 6, comma 3;
c) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale del comparto, organizzati dalle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale;
d) formazione di base e riqualificazione del personale.
9. Le attività di cui al comma 8, previa apposita selezione secondo l’ordinamento di ciascuna azienda o ente e nel rispetto dei protocolli previsti dalla normativa citata al precedente punto a), sono riservate, di norma, ai Dirigenti delle medesime aziende o enti in base alle materie di rispettiva competenza, con l’eventuale integrazione di docenti esterni.
1. In materia di formazione è tuttora vigente l’art. 32 CCNL 5.12.1996, che prevede la formazione obbligatoria e facoltativa. Nell’ambito della formazione rientra la formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente di cui all’art. 16 bis e seguenti del d.lgs 502 del 1992, sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali concordati ai sensi dell’art. 4, (pag.17) comma 2, lett. C), CCNL 3.11.2005 (Contrattazione collettiva integrativa)139.
2. Nelle linee di indirizzo saranno privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale previste dall’art. 16 bis e seguenti del d.lgs. 502 del 1992, anche favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il più ampio possibile coinvolgimento di destinatari.
3. Al fine di favorire, con ogni possibile strumento, il diritto alla formazione e all’aggiornamento professionale del dirigente, sono in particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli istituti di cui agli artt. 19 (pag.74) (Congedi per la formazione) e
20 (pag.82) (Comando Finalizzato), del CCNL 10.2.2004, per i quali è possibile la fruizione di speciali congedi.
4. Alla formazione continua sono destinate annualmente le risorse previste dalla circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 integrate da eventuali altri fondi stanziati allo scopo sulla base delle vigenti disposizioni. Per i dirigenti del ruolo sanitario al fondo per la formazione confluiscono anche le altre risorse previste all’art. 32 CCNL 5.12.1996, citato al comma 1, qualora confermate in contrattazione integrativa, sulla base dei criteri fissati nel regolamento
139 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 4 CCNL 3.11.2005, attualmente vigente.
aziendale sulla libera professione intramuraria, di cui all’art. 57 (pag.237) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi).
Formazione ed ECM
1. Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dall’art. 32 (pag.78) (Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata), del CCNL 5 dicembre 1996 e art. 18, (pag.80) (Formazione) del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, che disciplinano la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg. del D. lgs. n 502 del 1992 per favorire la quale sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati.
2. La formazione continua si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, (pag.17) comma 2, lett. C) (Contrattazione collettiva integrativa), del CCNL 3.11.2005. Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare in particolare il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione sull’organizzazione del lavoro.
3. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi dell’art. art. 17, (pag.90) comma 4 (Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza), del CCNL 10 febbraio 2004, ivi comprese quelle eventualmente stanziate dall’Unione Europea. I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 32 (pag.78) del CCNL 5 dicembre 1996 (Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata ), come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.
4. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del D. lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del presente contratto.
5. Xxx, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 (pag.45) (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure) e 29, (pag.49) (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico. Il principio non si applica nei confronti di dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4.
6. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in materia.
7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani di cui al comma 2. Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.
Comando Finalizzato
(Articolo 20 CCNL 10.2.2004, come modificato dall’art. 24, comma 17, CCNL 3.11.2005)
1. Oltre ai congedi dell’articolo precedente, il dirigente può chiedere il comando finalizzato per periodi di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori ed altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il loro assenso, e si ritiene fruibile entro trenta giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
2. Il periodo di comando non può comunque superare i due anni nel quinquennio e non può essere cumulato con i congedi cui all’articolo precedente e con le aspettative per motivi personali di cui all’art. 10, (pag.69) (Aspettativa) CCNL 10.2.2004.
3. In relazione all’interesse dell’azienda stessa che il dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche particolari, indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi, all’azienda spetta stabilire se, in quale misura e per quale durata al
dirigente possa competere il trattamento economico in godimento…
…omissis………140.
4. Il periodo trascorso in comando è comunque valido ad ogni effetto ai fini dell’anzianità di servizio.
5. Sono disapplicati ..omissis...141 nonché i commi 5 e 7 dell’art. 32 del CCNL 5 dicembre 1996 e l’art. 21, commi da 6 a 8 del CCNL 8.6.2000.
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E MOBILITA’
Comando
Articolo 21 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, articolo 20 CCNL 10.2.2004 e articolo 24,
comma 17 CCNL 3.11.2005
(Articolo 21 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)
1. Per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente può essere attuata anche attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso.
2. Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l’azienda o l’amministrazione di destinazione.
3. Il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità.
4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dirigente comandato, sono considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti.
5. Il comando può essere disposto anche nei confronti del dirigente per il quale sia in corso il periodo di prova, purché la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a tal fine dall’azienda e previa individuazione delle modalità con le quali le amministrazioni interessate ne formalizzeranno l’avvenuto superamento.
140 E’ stata omessa la parte che prevedeva la corresponsione dell’indennità di trasferta in quanto quest’ultima è stata soppressa dall’art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005. Si riporta il precedente testo, che era stato introdotto dall’art. 24, comma 17, CCNL 3.11.2005. “e, nei casi previsti, il trattamento di missione per un periodo non superiore a sei mesi”.Vedasi anche nota riferita a tale istituto (Trattamento di trasferta).
141 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “[Sono disapplicati] ……. i commi da 4 a 7 dell’art. 45 del D.P.R. 761/1979…….”.
142 Comma disapplicato dall’art. 20, comma 5, CCNL 10.2.2004 così come modificato dall’art. 24, comma 17, del CCNL 3.11.2005.
7. ...omissis...143.
8. ...omissis...144.
9. ...omissis...145.
Mobilità interna
1. Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all’interno dell’azienda dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi previsti dall’art. 27 (pag.42) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Tipologie di incarico) in struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, nel rispetto dell’art. 13, commi 9 e 12(pag.34) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Il contratto individuale di lavoro) dello stesso contratto.
2. La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. L’accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste dall’art. 28(pag.45) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
- Criteri e procedure).
3. Prescinde dall’incarico attribuito la mobilità interna di urgenza, che avviene, nell’ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l’istituto della sostituzione di cui all’art. 18 (pag.51) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Sostituzioni).
4. La mobilità di urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza - ove possibile - è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l’incarico loro conferito.….omissis 146
143 Vedasi nota precedente.
144 Vedasi nota precedente.
145 Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “Sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR 761/1979”.
146 E’stata omessa la parte che prevedeva la corresponsione dell’indennità di trasferta in quanto l’art. 1, comma 213, della legge n. 266 del 2005 ha soppresso tale indennità. Si riporta il precedente testo: “Agli interessati, se ed in
5. Qualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi l’espletamento dell’incarico di direttore di dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso all’art. 18 commi 1 e 2 (pag.51) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Sostituzioni), le aziende possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in disciplina equipollente, ai sensi del citato art. 18 (pag.51) comma 8 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Sostituzioni).
6. Nei casi di mobilità interna per effetto di ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento dell’incarico rivestito o del conferimento di un nuovo incarico, si tiene conto dei principi stabiliti dagli articoli 30, comma 1(pag. 87) del CCNL 5 dicembre 1996 e art. 40, (pag.163) comma 8, del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Accordi di mobilità e La retribuzione di posizione dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo), nell’ambito delle procedure da questo definite nell’art. 4, comma 2, lettera F) (pag.17) CCNL 3.11.2005 (Contrattazione collettiva integrativa)147.
7. Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d’urgenza, la mobilità conseguente al conferimento dell’incarico deve essere esplicitamente accettata dal dirigente, ai sensi dell’art. 13, comma 12(pag.34) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Il contratto individuale di lavoro), previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza o della corrispondente R.S.A. ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.
8. ...omissis...148.
Articolo 20 CCNL 8.6.2000 I biennio economico e art. 63, comma 4 CCNL 8.6.2000, I biennio economico
(Articolo 20 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)
1. La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto dell’area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso.
quanto dovuta, spetta l’indennità di trasferta prevista dall’art. 32 CCNL 10.2.2004 per la durata dell’assegnazione provvisoria”. Vedasi anche nota relativa a tale istituto (Trattamento di trasferta).
147 Sulla materia occorre fare presente quanto previsto dall’art. 9, comma 32 del D.L. 78 del 2010 convertito nella Legge n.122 del 2010.
148 Comma che ha esaurito i propri effetti. IL testo originario così recitava: “Sono disapplicati l’art. 39 del D.P.R. 761/1979 e l’art. 81 del D.P.R. 384/1990. L’articolo si applica dall’entrata in vigore del presente contratto”.
149 In materia di mobilità, si fa presente che l’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato modificato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 150 del 2009, dall’art. 1, comma 19, del D.L. n. 138 del 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 2011, nonché dall’art. 13, comma 2, della Legge n. 183 del 2010 (cd. Collegato lavoro).
2. Il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi.
3. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi di cui all’art. 27, comma 1, lettere b), c) o d)(pag.42) CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Tipologie di incarico) per i dirigenti con meno di cinque anni di attività, l’azienda di destinazione tiene conto dell’insieme delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni. Qualora ne ricorrano le condizioni, si applica l’art. 28, comma 5 (pag.45) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali – criteri e procedure).
4. La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, comporta nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L’azienda o l’ente di destinazione provvederanno all’affidamento al dirigente trasferito di uno degli incarichi tra quelli previsti dall’art. 27, comma 1, lettere b), c) o d) (pag.42) CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Tipologie di incarico), tenuto conto della clausola precedente. L’incarico di direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda con le procedure dell’art. 29, comma 1(pag.49) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa).
5. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dirigenti da e verso le aziende e gli enti del comparto sanità, purchè le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta.
6. E’ confermata l’applicazione del comma 16 dell’art. 36 del CCNL del 5 dicembre 1996 150.
7. Sono disapplicati ….omissis…151 ed il comma 10 dell’art. 39 del CCNL del 5 dicembre 1996.
(Articolo 63, comma 4, CCNL 8.6.2000, I biennio economico)
...omissis...
4. L’azienda può consentire, a domanda, la mobilità del dirigente tra i ruoli amministrativo, professionale e tecnico purché il richiedente sia in possesso del requisito di laurea richiesto per l’accesso dall’esterno o altro equipollente secondo le vigenti disposizioni nonché delle abilitazioni di legge, ove previste.
...omissis...
150 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’ art. 40 del CCNL integrativo del 10.2.2004 (Procedure di conciliazione in caso di recesso). Vedasi anche la nota relativa a quest’ultimo istituto. Anche l’art. 40, attualmente, è venuto meno a seguito dell’abrogazione, da parte della legge n. 183 del 2010, delle procedure di conciliazione previste dagli articoli 65 (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali) e 66 (Collegio di conciliazione) del D.Lgs. n. 165 del 2001.
151 Periodo che ha esaurito i suoi effetti. Si riporta il testo originario “…… gli artt. 82, 83, 84, 85 del DPR 384/1990…..”
(Articolo 30 CCNL 5.12.1996 e art. 24 CCNL 3.11.2005)
1. Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti medici e veterinari - oltre che nell’ambito delle discipline equipollenti a quella di appartenenza secondo le vigenti disposizioni - anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992 ovvero, infine, mediante il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt.
27 (pag.42) del CCNL 8.6.2000 (Tipologie di incarichi) per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Tale ultima disposizione si applica anche ai dirigenti di II livello con riguardo agli incarichi dell’art. 54, (pag. 160) comma 1 lett. A) (Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario), del CCNL 5.12.1996.
2. Fatta in ogni caso salva l’applicazione del comma 1, ai sensi dell’art. 35, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993 153 al fine di salvaguardare l’occupazione, tra le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti (ex di I livello) tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa Regione.
3. Gli accordi di mobilità di cui al comma 2, possono essere stipulati:
- per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
4. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 2, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all’adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell’azienda o ente.
5. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 2 la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende o enti nonché dai rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna azienda o ente è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall’art. 11,154 comma 2(pag.31) del CCNL
152 Sulla materia deve farsi riferimento all’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 16 della legge n. 183 del 2011.
153 Il riferimento originario all’art. 35 del d.lgs. n. 29 del 1993 risulta ora superato dai successivi interventi legislativi.
154 Tale articolo è stato disapplicato dall’art. 67 CCNL 8.6.2000 e sostituito dall’art. 10 del medesimo CCNL, che rappresenta l’attuale riferimento contrattuale.
5.12.1996 (Composizione delle delegazioni), anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra aziende ed enti di diversa Regione.
6. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le aziende e gli enti riceventi ed i posti di dirigente messi a disposizione dalle medesime;
b) le aziende e gli enti cedenti e le qualifiche dei dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarati in esubero;
c) la disciplina relativa al posto da ricoprire o altra ad essa equipollente secondo le vigenti disposizioni. In caso di passaggio alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dirigenti provenienti dalle I.P.A.B., è richiesto il possesso dei requisiti previsti per l’accesso ai pubblici concorsi dall’art. 15 del d.lgs 502/1992, eccettuato il limite di età.
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare all’accordo medesimo.
In ogni caso copia dell’accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
7. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende e degli enti interessati e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 5 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell’art. 51, comma 3 del d.lgs. 29/1993155, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla stessa norma.
8. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dirigenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all’azienda o ente di appartenenza ed a quelli di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
9. Il dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti richiesti in relazione al posto da ricoprire. In caso di più domande, l’azienda o l’ente di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
10. Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l’azienda o ente di destinazione e al dirigente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
11. Ove si tratti di Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità esterna può riguardare anche posti di disciplina diversa da quella di appartenenza di cui l’interessato possieda i requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 ovvero il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 54, (pag. 160) comma 1 lett. b), (Incarichi di direzione di struttura: determinazione e
155 Allo stato, il riferimento normativo deve intendersi all’art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001.
attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario) e art. 55 (pag. 162) (Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione relativa alle funzioni dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché di I livello del ruolo sanitario), del CCNL 5.12.1996, per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione.
00.Xx mobilità disciplinata dalla presente norma, salvo quanto previsto dall’art. 31 (pag. 89) CCNL 5.12.1996 (Mobilità ordinaria per i dirigenti in esubero), non si applica nei confronti dei dirigenti di struttura complessa (ex II livello) del ruolo sanitario, in quanto per il passaggio dei medesimi ad altra Azienda od Ente occorre il conferimento dell’incarico di cui all’art. 15 del d.lgs n. 502 del 1992.
Mobilità ordinaria per i dirigenti in esubero
(Articolo 31 CCNL 5.12.1996 I biennio economico)
2. Tra i motivi di cui all’art. 35, comma 1(pag.120) del CCNL 5.12.1996 (Recesso dell’azienda o ente), non sono ricompresi i casi di esubero dei dirigenti, inclusi quelli rientranti nelle tipologie del comma 1, in relazione alle quali devono essere esperite le procedure di mobilità previste dal medesimo comma 1, e dall’art. 30 (pag.87) del CCNL 5.12.1996 (Accordi di mobilità) ...omissis...158.
3. Le parti concordano, altresì, che nell’attuazione dell’art. 3, comma 5, lett. g) del d.lgs. 502 del 1992, particolare attenzione sia dedicata alla normativa riguardante la ricollocazione dei dirigenti dell’area medico - veterinaria dichiarati in esubero, per la soluzione delle problematiche derivanti dai vincoli connessi all’incardinamento nella disciplina, tenuto conto della necessità di esperire ogni utile tentativo di ricollocazione dei dirigenti medesimi come stabilito anche nell’art. 30(pag.87) CCNL 5.12.1996 (Accordi di mobilità).
156 Attualmente il riferimento è all’art. 47 del d.lgs. n. 165/2001.
157 Comma che ha esaurito i propri effetti, in quanto l’articolo 3, comma 3 della L. 23.12.1994 n. 724 è stato abrogato dall’art. 1 della Legge 18.7.1996 n. 382, mentre l’art. 82 del DPR 384/1990 è stato disapplicato dall’articolo 20, comma 7 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico. Il testo originario così recitava: “Le parti concordano che, salvo quanto disposto dall’art. 31, dall’art. 37 comma 16 nonché dall’art. 39, comma 10, sino all’attuazione dell’art. 3, comma 5, lett. g, del d.lgs. 502/1992, le vigenti procedure della mobilità volontaria da esperire per tutti i dirigenti in esubero, anche a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui all’art. 3, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono quelle disciplinate dall’art. 82, comma 2, lett. B) del D.P.R. 384/1990, attuate le quali si applica la mobilità d’ufficio di cui alla sopracitata norma della legge 724/1994”
158 Eliminato il periodo “e, infine, dall’art. 3, commi da 47 a 52 della legge 537/1993” in quanto i commi interessati sono stati abrogati dall’ 43, X.Xxx. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
1. E’ confermata la disciplina degli accordi di mobilità di cui all’art. 30(pag.87) del CCNL del 5 dicembre 1996 (Accordi di mobilità) che, a decorrere dal presente contratto, possono essere stipulati anche tra amministrazioni di comparti diversi.
2. In relazione a quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del dirigente dichiarato in eccedenza ad altre aziende del comparto ed evitare il collocamento in disponibilità del dirigente che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l’azienda interessata comunica a tutte le aziende operanti nell’ambito regionale l’elenco dei dirigenti in eccedenza distinti per disciplina, ai sensi dell’art. 20, comma 1(pag. 85) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Mobilità volontaria), per conoscere la loro disponibilità al passaggio diretto di tutti o parte di tali dirigenti.
3. Le aziende del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, l’entità dei posti vacanti nella dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.
4. I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni.
5. Analoga richiesta a quella del comma 2 viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di diverso comparto di cui all’art. 1 del d. lgs. 165/2001 presenti a livello provinciale e regionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti. Le predette amministrazioni, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
6. Ai trasferimenti del presente articolo, la cui disciplina decorre dall’entrata in vigore del contratto, si applicano i commi 3 e 4 dell’art. 20(pag. 85) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Mobilità volontaria).
Disciplina transitoria della mobilità
159 Articolo che ha esaurito i propri effetti, data la transitorietà della norma, la cui scadenza era comunque stabilita alla data del 31.12.2006. Il testo originario così recitava:
“Il dirigente ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento previamente individuati (quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell’azienda o ente anche nell’ambito dell’ ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all’art. 20 se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Obiettivi
1. Nell’ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e sulla verifica della qualità dei servizi sanitari e delle funzioni assistenziali, realizzando in particolare la più ampia valorizzazione della professionalità dei dirigenti.
2. Considerata la stretta correlazione tra misurazione dei servizi e valutazione dell’apporto individuale, le Aziende, nell’ambito delle proprie linee di indirizzo, incentivano i processi di valutazione già attivati in relazione alle disposizioni contrattuali vigenti, per la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti in relazione ai programmi e agli obiettivi assegnati, nonché si adoperano per l’incremento della qualità delle strutture sanitarie anche in relazione alla complessità delle tecnologie utilizzate.
Principi della valutazione
1. La valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro ed è diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l’impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell’organizzazione e per l’incremento della soddisfazione degli utenti, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Nel confermare il sistema di valutazione delineato dal CCNL del 3 novembre 2005, le parti ribadiscono i principi e i criteri in esso contenuti, come integrati dall’art. 13
1. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il dirigente neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto dall’art. 20, comma 2.
2. Il comma 2 entra in vigore il 30 settembre 2005. Sono fatte salve le procedure dell’art. 20 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell’azienda o ente di destinazione del dirigente alla data del 29 settembre 2005.
3. In considerazione dell’eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonché del carattere sperimentale della presente norma, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006”.
3. Al fine di consentire il rafforzamento dell’efficacia degli strumenti gestionali vigenti, si rinvia alla sequenza contrattuale di cui all’art. 29 (pag. 257) del CCNL 17.10.2008 (Norme finali) del presente CCNL gli opportuni approfondimenti per verificare la possibilità di individuare, anche sulla base dell’esperienza maturata, soluzioni maggiormente semplificate e funzionali.
Procedure della valutazione
1. Le procedure della valutazione, di cui agli artt. 25 (pag. 93) e seguenti, (La verifica e valutazione dei dirigenti ), del CCNL del 3 novembre 2005, devono essere improntate a criteri di imparzialità, celerità e puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all’ incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonché l’erogazione immediata della relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di risultato.
2. I sistemi di valutazione, come predisposti dalle Aziende con gli atti previsti dall’art. (pag. 93) 25, (La verifica e valutazione dei dirigenti) del CCNL del 3 novembre 2005, definiscono i tempi delle procedure valutative, stabilendo che la verifica finale, al termine dell’incarico, viene effettuata dal Collegio tecnico entro la scadenza dell’incarico stesso, allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità il rinnovo o l’affidamento di altro incarico nell’ottica di una efficace organizzazione dei servizi.
3. Compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuna Azienda, gli atti di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, la tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi annuali, effettuata dai competenti organismi di valutazione, assicurando che i provvedimenti di valutazione positiva vengono trasmessi tempestivamente agli uffici competenti per la corresponsione della retribuzione di risultato.
4. Qualora non sia stata data attuazione a quanto previsto dall’art. 25, (pag. 93) comma
2 e comma 5, (La verifica e valutazione dei dirigenti) del CCNL del 3 novembre 2005, l’individuazione dei sistemi di valutazione e la definizione dei relativi criteri deve essere portata a compimento entro due mesi dalla firma del presente contratto ed inviata alla Regione. La mancata osservanza dei termini previsti costituisce responsabilità dei dirigenti preposti, ove ad essi addebitabile.
La verifica e valutazione dei dirigenti
(Articolo 25 CCNL 3.11.2005)160
1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti ……omissis……161 definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per l’applicazione dell’art. 26, (pag. 94) comma 2, (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti) del CCNL 3.11.2005, anche dell’attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo – affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione. A tal fine si rinvia, a titolo esemplificativo, all’allegato n. 5 (pag. 293) del CCNL 3.11.2005 162.
3. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico o, comunque, per le altre finalità indicate nell’art. 26, (pag.94 ) (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti) del CCNL 3.11.2005.
4. I risultati finali della valutazione annuale ed al termine dell’incarico effettuata dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità previste dall’art. 26, (pag. 94) comma 3, lettere a) e b), (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti) del CCNL 3.11.2005, sono parte integrante degli elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l’acquisizione degli altri benefici previsti dall’art. 26, (pag. 94) comma 2, (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti) del CCNL 3.11.2005.
5. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi ..omissis…163. Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all’art. 10, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000.
160 Tale articolo ha sostituito l’art.32 CCNL 8.6.2000, I biennio economico, che aveva a sua volta disapplicato l’art. 57 CCNL 5.12.1996.
161 Il precedente inciso “in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999” non è più attuale, in quanto il d.lgs. n. 286 del 1999 è stato in parte disapplicato dal d.lgs. n. 150 del 2009.
162 L’allegato n. 5 del testo orginario del CCNL 3.11.2005, nella presenta Raccolta sistematica è individuato come Allegato n. 10.
163 Il presente comma è stato modificato dall’art. 5 CCNL 17/10/2008. Si riporta di seguito la frase omessa “di cui al comma 2, tenuto conto dell’art. 9, comma 1, lettera e).”
6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono essere improntate ai seguenti principi:
a) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
c) diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;
7. L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli artt. 27 e 28, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 5.
8. Il presente articolo sostituisce l’art. 32 del CCNL 8 giugno 2000.
Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti
(Articolo 26 CCNL 3.11.2005)164
1. Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono:
a) il Collegio tecnico;
b) il Nucleo di valutazione;
2. Il Collegio tecnico procede alla verifica e valutazione:
a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
b) di tutti i dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
c) dei dirigenti biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti con esperienza ultraquinquennale in relazione all’ indennità di esclusività.
3. Il Nucleo di valutazione procede alla verifica e valutazione annuale:
164 Tale articolo ha sostituito l’art. 31 CCNL 8.6.2000, I biennio economico, che aveva a sua volta disapplicato l’art. 57 CCNL 5.12.1996.
a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice;
b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.
4. L’organismo di cui al comma 3 opera sino alla eventuale applicazione da parte dell’azienda, dell’art. 10, comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1999.165
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 31 del CCNL 8 giugno 2000.
Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti
1. La valutazione annuale da parte del nucleo di valutazione riguarda:
1) Per i dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice:
a) la gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi concordati e risultati conseguiti;
b) ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in base all’atto aziendale;
c) l’efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali;
2) Per tutti gli altri dirigenti:
a) l’osservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati in relazione all’incarico attribuito;
b) il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali – quantitativi espressamente affidati;
c) l’impegno e la disponibilità correlati all’articolazione dell’orario di lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi.
2. L’esito positivo della valutazione di cui al comma 1 comporta l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all’art. 62, (pag. 208) commi 4 e 6, (La produttività per i Dirigenti del Servizio sanitario nazionale) del CCNL 5 dicembre 1996.
3. L’esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme agli altri elementi, anche alla formazione della valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi
165 Il riferimento all’art. 10 del d.lgs. 286 del 1999” è stato superato per il fatto che il d.lgs. n. 286 del 1999 è stato in parte disapplicato dal d.lgs. n. 150 del 2009.
dirigenziali e per le altre finalità previste dall’art. 25, (pag. 93) comma 2, (La verifica e valutazione dei dirigenti) del CCNL del 3 novembre 2005.
4. Il presente articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
Modalità ed effetti della valutazione positiva
delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
(Articolo 28 CCNL 3.11.2005)166
1. La valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multi - professionale nell’organizza-zione dipartimentale;
b) del livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell’apporto specifico;
c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all’appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all’ orientamento all’utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
d) dell’efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi ;
e) della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all’uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;
f) della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché i processi formativi e la selezione del personale;
g) della capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali;
h) delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo, della docenza universitaria e nell’ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;
i) del raggiungimento del minimo di credito formativo di cui all’art. 16 ter, comma
2 del d.lgs. 502 del 1992 tenuto conto dell’art. 23, (pag. 81) commi 4 e 5, (Formazione ed ECM) del CCNL 3.11.2005;
166 Tale articolo ha sostituito l’art. 33 CCNL 8.6.2000, I biennio economico, che aveva disapplicato l’art. 57 CCNL 5.12.1996, come modificato dall’art. 9 CCNL 5.12.1996, II biennio economico.
j) del rispetto del codice di comportamento allegato n. 1 (pag. 287) del CCNL 3.11.2005167 della presente raccolta sistematica contratto, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici.
2. L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti:
a) per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell’incarico realizza la condizione per la conferma nell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. Per gli altri dirigenti realizza la condizione per la conferma o il conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale ed economico o di struttura semplice;
b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno:
- la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici art. 4 (pag. 169) comma 2 (Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione) del CCNL 8.6.2000, II biennio economico;
- la rideterminazione:
1) per tutti della retribuzione di posizione minima contrattuale (artt. 3, comma 1, e 4, comma 2);
2) per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, della fascia di indennità di esclusività immediatamente superiore art. 5 (pag. 153) comma 5, (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro) del CCNL 8.6.2000, II biennio economico);
3) per i dirigenti appartenenti ai ruoli sanitario (esclusi quelli nominati nel punto precedente), professionale, tecnico ed amministrativo, della maggiorazione della retribuzione di posizione art. 11 (pag. 230) comma 3 del CCNL 8.6.2000 II biennio economico (Disposizioni particolari).
In ogni caso la retribuzione di posizione minima dei punti 1) e 3), il cui valore è indicato per tutti nel tempo dalle tavole degli artt. da 37 a 40 dopo il 31 dicembre 2003 è rideterminata nella misura prevista agli artt. 44 e 45 ferma rimanendo la modalità di finanziamento stabilita dall’art. 8, (pag. 188) comma 4 del CCNL 8.6.2000, II biennio economico (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione);
c) per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, che hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività al maturare dell’esperienza professionale richiesta art. 5 (pag. 153)
167 Il testo del codice di comportamento allegato al CCNL viene omesso in quanto sostituito da quello emanato con il DPR 62/2013.
comma 5 del CCNL 8.6.2000 II biennio economico (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro).
3. Il rinnovo, la conferma o il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettere
a) e b), primo alinea, avviene nel rispetto della durata prevista dagli art. 27, (pag. 42) comma 10 e 28, (pag. 45) comma 3 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Tipologie di incarico e Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure).
4. Il presente articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
La valutazione negativa
1. L’accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione dell’art. 26 (pag. 94) del CCNL del 3 novembre 2005 (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L’accertamento che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale ed imputabili a responsabilità dirigenziale, comporta l’assunzione di provvedimenti che devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente nell’ambito aziendale;
b) all’entità degli scostamenti rilevati.
Effetti della valutazione negativa dei risultati
(Articolo 30 CCNL 3.11.2005)168
1. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice previo esperimento della procedura di cui all’art. 29 (pag. 98) del CCNL 3.11.2005 (La valutazione negativa), l’accertamento delle responsabilità dirigenziale rilevato dal nucleo di valutazione seguito delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai
168 Tale articolo ha sostituito l’art. 34 CCNL 8.6.2000, I biennio economico.
canoni di cui all’art. 27, (pag. 95) comma 1, punto 1) del CCNL del 3.11.2005, (Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti) può determinare:
a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all’anno della verifica;
b) la revoca dell’incarico prima della sua scadenza e l’affidamento di altro tra quelli ricompresi nell’art. 27 (pag. 42) comma 1, punto 1 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Tipologie di incarico) comma 1, lett. a), b) o c) di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell’indennità di struttura complessa;
c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell’art. 27, (pag. 95) comma 1, lett. c), del CCNL 3.11.2005 (Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l’applicazione del comma 5.
2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27, (pag. 95) comma 1, lett. c), del CCNL 3.11.2005 (Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti), previo esperimento delle procedure dell’art. 29, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto alla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni dell’art. 27, comma 1, punto 2, può determinare:
a) xxxxxxx, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifica;
b) la revoca anticipata dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli previsti dall’art. 27 (pag. 42) comma 1, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Tipologie di incarico) di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4;
c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l’applicazione del comma 5.
3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27 (pag. 42) comma 1, lett. d) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Tipologie di incarico), previo esperimento delle procedure dell’art. 29 (pag. 98) del CCNL 3.11.2005 (La valutazione negativa), l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto alla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni dell’art. 27 (pag. 42) comma 1, punto, punto 2), del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Tipologie di incarico), può determinare la perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifica.
4. L’azienda o ente può disporre la revoca dell’incarico prevista dai commi 1 e 2, lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione della verifica