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Concertazione Clausole campione

Concertazione. 1. Il testo dell’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituto dal seguente: 1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 2, ricevuta l’informazione, ai sensi dell’art.7, può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali. 2. La concertazione si effettua per le materie previste dall’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie: a) articolazione dell’orario di servizio; b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido; c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale; d) andamento dei processi occupazionali; e) criteri generali per la mobilità interna. 3. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 4. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. 5. La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall’organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.”
Concertazione. 1. La concertazione consiste in una modalità di confronto tra le parti, che può concludersi con una intesa (che non ha natura contrattuale) oppure con posizioni diverse e a seguito delle quali ciascun soggetto riacquista la propria autonomia di azione. 2. La concertazione deve seguire una procedura formale che si avvia con la richiesta di una delle parti: la parte richiedente può essere sia quella pubblica, che avvia l’iter per la concertazione relativa ad una specifica materia contrattuale, oppure quella sindacale, una volta ricevuta l’informazione a seguito di una comunicazione aziendale . In quest’ultimo caso gli incontri devono essere avviati, di norma, entro quarantotto ore e concludersi tassativamente entro trenta giorni dalla data della richiesta. 3. Dell’esito della concertazione viene redatto un verbale dal quale devono emergere le posizioni delle par- ti. Poiché la natura della concertazione è politica, l’Azienda può procedere discrezionalmente non es- sendo vincolante la posizione delle parti sindacali. 4. La concertazione si svolge sui criteri generali inerenti le seguenti materie, previste dall’articolo 6 com- ma 1 lettera b) CCNL 3.11.2005: - affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali - articolazione delle posizioni, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della re- tribuzione di posizione - valutazione dell’attività dei dirigenti - articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze - condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale - determinazione della riduzione stabile della dotazione organica di personale derivante dalla riconversione o cancellazione di attività per effetto della revisione o ristrutturazione dei ser- vizi a livello aziendale o regionale
ConcertazioneI soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie: - affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; - articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; - criteri generali di valutazione dell'attività dei dirigenti di cui all’art 25, comma 5; - articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze; - condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale. • La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
Concertazione. 1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 40, ricevuta l'informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali nelle seguenti materie: a) articolazione dell'orario; b) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro; c) modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001; d) modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva. 2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. 4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, la mobilità, i benefici assistenziali, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti, per quanto di competenza, ai comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti. La composizione degli organismi previsti nel presente comma, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
Concertazione. 1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art.9, comma 3, ricevuta l’informazione, ai sensi dell’art.7, può attivare entro i 5 giorni successivi, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie: a) criteri generali per l’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali della Scuola Superiore relativi all’attività di formazione, aggiornamento, studio e ricerca, ivi compresi quelle dei corsi di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità per l’iscrizione alle fasce superiori dell’albo; b) criteri generali per la tenuta e l’aggiornamento dei curricula, ai fini della più ampia e completa divulgazione degli stessi anche al fine assicurare la massima disponibilità di informazioni utili per le procedura di nomina; c) criteri generali relativi all’utilizzazione dei segretari comunali e provinciali in disponibilità, comando, collocamento fuori ruolo, riammissione in servizio, mobilità ivi compresa quella fra le sezioni dell’Albo; d) criteri generali ai fini della determinazione dell’eventuale percentuale di maggiorazione di cui all’art.98 del T.u.e.l. n.267/2000; e) criteri generali per la determinazione annuale del numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi di formazione e specializzazione. 2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano nei loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Decorso infruttuosamente tale termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
ConcertazioneI soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie: - articolazione dell'orario di servizio; - verifica periodica della produttività delle strutture operative; - definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro. - andamento dei processi occupazionali; La concertazione è, altresì, prevista per l’attuazione del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di : − svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie, art. 16 ; − valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, art. 20 ; − conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica, art. 21; − dei sistemi di valutazione permanente di cui all’art. 35 , comma 2; • La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
Concertazione. 1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 014 (Composizione delle delegazioni) ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 006 comma 2 (Informazione), può attivare entro 10 giorni, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie: a) criteri generali relativi all’individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; b) criteri generali relativi alle modalità di combinazione, integrazione e ponderazione dei fattori per l’erogazione della retribuzione di risultato; c) criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti, anche con riferimento al procedimento e ai termini di adempimento della valutazione medesima; d) criteri generali per la tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; e) criteri generali relativi alle condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza. 3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. 4. La concertazione di cui ai commi precedenti per gli Enti con meno di cinque dirigenti si svolge a livello di settore; la delegazione di parte pubblica è definita con le modalità previste dal dall’articolo 014, comma 1 (Composizione delle delegazioni).
Concertazione. 1. La concertazione avviene sui criteri generali relativi alle seguenti materie: a) graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti; b) sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti; c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale. 2. La concertazione può essere attivata da ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma 2, mediante richiesta scritta, entro cinque giorni dal ricevimento dell’informazione di cui all’art. 6, comma 2; essa si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta. Durante la concertazione, le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza. 3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla data di inizio della stessa. Dell'esito della concertazione è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
Concertazione. 1. I soggetti sindacali di cui all’articolo 7 ricevuta l’informazione di cui all’articolo 13, comma 1, possono, mediante richiesta scritta indirizzata al Direttore Generale, attivare la concertazione sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell’ambiente di lavoro. 2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro 8 giorni dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine massimo di successivi 15 giorni dalla data della relativa richiesta. 3. Decorso tale periodo l’Amministrazione assume le proprie autonome determinazioni. Dell’esito della concertazione è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto di trattazione. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Concertazione. 0.Xx relazione all’art.6 della Parte prima, la concertazione si svolge nelle seguenti materie e con i soggetti sottoindicati: A) soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1, lett. a): a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro; b) verifica periodica della produttività degli uffici; c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle amministrazioni; B) soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1, lett. b): a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro nell’ufficio; b) verifica periodica della produttività dell’ ufficio.