PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI Clausole campione
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. Clausole di raffreddamento ............ pag. 11 Art.11 : Interpretazione autentica dei contratti collettivi ............ pag. 11
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. (art. 3 – art. 8 - art. 55 ccnl 2014)
a) Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure di introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche dell’organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi dell’attività produttiva che comportano rilevanti ricadute sui livelli di occupazione o estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni Aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla R.S.U. e alle XX.XX Territoriali, invitate tramite la competente Associazione Imprenditoriale territoriale, preventivamente alla loro adozione, i progetti predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le proposte eventualmente avanzate. Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni dall’effettuazione del 1° incontro da tenersi entro 7 giorni dalla convocazione, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali. Le Parti che intervengono nella procedura hanno la facoltà di prorogare di comune accordo detto termine. Qualora la fase consultiva si concluda con il raggiungimento di intese, gli aspetti del piano aziendale riguardanti i lavoratori saranno oggetto di appositi incontri tra Direzione Aziendale, Associazione Imprenditoriale territoriale, R.S.U. e le XX.XX. Territoriali, finalizzati a disciplinarne l’attuazione sulla base delle intese eventualmente raggiunte.
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. Art. 11. Clausole di raffreddamento.
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai princìpi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il perio- do in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. Le controversie concernenti l’interpretazione e/o l’applicazione del contratto saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le procedure di seguito indicate. Eventuali valutazioni divergenti dovranno essere esaminate da una commissione paritetica composta da tre rappresentanti della PUG e da tre rappresentanti delle OOSS firmatarie del presente contratto entro un termine di quindici giorni dalla segnalazione della controversia. Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette. La Commissione è convocata dalla PUG ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una delle parti rappresentate. La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell’oggetto di controversia. La Commissione dovrà pronunciarsi entro quarantacinque giorni dall’inizio della procedura.
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. Interpretazione autentica dei contratti
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. Clausole di raffreddamento (Articolo 11 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. ART. 3 (
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. Clausole di raffreddamento pag.18 Art 12 : Interpretazione autentica dei contratti pag.19
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. Fermo restando il contenuto dell’art. 11 del C.C.N.L., qualora insorgano controversie tra le parti, a livello di Amministrazione o nelle sedi individuate come sede di contrattazione a seguito della elezione della RSU, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 5 giorni dal verificarsi del fatto.