PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. Clausole di raffreddamento
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. Clausole di raffreddamento
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. (art. 3 – art. 8 - art. 55 ccnl 2014)
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. Art.10 : Clausole di raffreddamento ............ pag. 11 Art.11 : Interpretazione autentica dei contratti collettivi ............ pag. 11
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. Le controversie concernenti l’interpretazione e/o l’applicazione del contratto saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le procedure di seguito indicate. Eventuali valutazioni divergenti dovranno essere esaminate da una commissione paritetica composta da tre rappresentanti della PUG e da tre rappresentanti delle OOSS firmatarie del presente contratto entro un termine di quindici giorni dalla segnalazione della controversia. Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette. La Commissione è convocata dalla PUG ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una delle parti rappresentate. La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell’oggetto di controversia. La Commissione dovrà pronunciarsi entro quarantacinque giorni dall’inizio della procedura.
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. Clausole di raffreddamento (Articolo 11 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. 2a) Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. Interpretazione autentica dei contratti
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. 1 . IL COMMA SESTO DELL' ARTICOLO 112 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MAGGIO 1987, N. 270 , È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI. 19 Clausole di raffreddamento 19 Interpretazione autentica dei contratti collettivi 20