Protocollo d’intesa per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso del programma applicativo denominato “Sistema Gestionale Integrato”
Protocollo d’intesa per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso del programma applicativo denominato “Sistema Gestionale Integrato”
tra
il Comune di Bologna, (di seguito denominata “amministrazione concedente”) – nella persona del [funzionario con poteri di firma dell’atto], in qualità di legale rappresentante
– con sede in Bologna [città, provincia e indirizzo], codice fiscale [numero di codice fiscale];
e
il Comune di Milano, (di seguito denominata “amministrazione utilizzatrice”) – nella persona Direttore della Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, dott. Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxx) - con sede in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx, 0, C.F. 01199250158;
(congiuntamente indicati “le parti”)
VISTI
• il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”, come modificato dal D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 179, e, in particolare:
o l’art. 14-bis, che assegna all’Agenzia per l'Italia Digitale i compiti precedentemente affidati a DigitPA;
o il Capo VI, che reca le disposizioni inerenti lo “Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni”;
• gli articoli 19 comma 1 e 22 comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che, rispettivamente, istituiscono l'Agenzia per l'Italia Digitale, sopprimono DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014, che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 981 del 01/06/2018, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alla sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra il Comune di Milano e il Comune e di Bologna, finalizzato all’acquisizione, tramite riuso, ai sensi dell’art. 69 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del Sistema Gestionale Integrato del tipo ERP (Enterprise Resource Planning) e in ordine alle azioni in capo al Comune di Milano, conseguenti al suddetto riuso”, con la quale si autorizza la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa;
• la determina….
CONSIDERATO CHE
• l’Agenzia per l’Italia Digitale, nell’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle norme sopra citate, è impegnata nella promozione di azioni finalizzate alla razionalizzazione dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, nonché alla razionalizzazione della spesa informatica, con particolare riferimento alle attività di gestione e funzionamento delle amministrazioni medesime;
• l’amministrazione concedente è titolare del programma applicativo denominato “Sistema Gestionale Integrato” (di seguito “Programma”);
• il Programma di cui sopra – in osservanza delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato appositamente per soddisfare le specifiche esigenze funzionali dell’amministrazione concedente, che ne ha acquisito il diritto di proprietà e di sfruttamento economico;
• l’amministrazione utilizzatrice, a seguito delle verifiche effettuate ha ritenuto conveniente utilizzare detto Programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, pur tenendo conto delle possibili personalizzazioni, ed ha pertanto richiesto all’amministrazione concedente di poter utilizzare il Programma in parola;
• l’amministrazione concedente, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ha accolto la richiesta come sopra formulata;
• lo sviluppo di un’economia fondata su conoscenza, innovazione e qualità richiede l’impegno coordinato delle risorse presenti sul territorio in modo da consentire, anzitutto, la condivisione degli investimenti realizzati, la diffusione di pratiche virtuose e la partecipazione ai risultati di sperimentazione e ricerca, nel perseguimento di uno sviluppo armonico dei sistemi locali;
• il Comune di Bologna e il Comune di Milano riconoscono nella collaborazione tra Enti Pubblici uno strumento per promuovere il miglioramento dei processi amministrativi e della qualità dei servizi offerti, garantendo nel contempo il contenimento dei costi dell’innovazione attraverso l’adozione di soluzioni comuni, in coerenza con la strategia di ammodernamento della Pubblica Amministrazione indicata dal Governo di concerto con le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali;
tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 OGGETTO
Il Comune di Bologna concede al Comune di Milano, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del
presente atto e con le modalità di seguito indicate, il programma applicativo denominato “Sistema Gestionale Integrato”.
Nell’allegato “A”, parte integrante del presente protocollo di intesa, sono elencati:
• la Scheda descrittiva del Programma predisposta dall’amministrazione concedente, oggetto del riuso.
Art. 2
CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DEI CODICI
Il Programma in formato sorgente e la relativa documentazione sono consegnati all’amministrazione utilizzatrice in formato elettronico contestualmente alla firma del presente atto.
L’amministrazione utilizzatrice, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, accusa ricevuta di detta consegna.
Il Programma verrà installato a cura e spese dell’amministrazione utilizzatrice.
Art. 3
TITOLARITÀ DEL PROGRAMMA
Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico del Programma descritto nei suoi componenti nel citato allegato “A”, rimangono in via esclusiva in capo all’amministrazione concedente.
Art. 4
BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE
L’amministrazione concedente garantisce che il programma è di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.
Pertanto, l’amministrazione concedente manleva e tiene indenne l’amministrazione utilizzatrice da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul Programma come descritto nel citato allegato “A”.
L’amministrazione utilizzatrice prende atto che il Programma è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.
Art. 5 RESPONSABILITÀ
L’amministrazione utilizzatrice dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico- di:
• ben conoscere il Programma, i codici sorgente e le relative specifiche tecniche e funzionali;
• ritenere, sulla base di tali verifiche, detti programmi e codici idonei a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si potranno rendere necessarie;
• provvedere, all’occorrenza, ad eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto delle procedure concorsuali previste nel D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
L’amministrazione utilizzatrice solleva l’amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa amministrazione utilizzatrice, o i terzi, dovessero subire per l’utilizzo di quanto forma oggetto del presente accordo.
L’amministrazione utilizzatrice assume ogni responsabilità in merito all’uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti dei programmi applicativi di cui all’allegato “A” al presente atto dalla stessa operati, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, l’amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
Art. 6
NUOVE VERSIONI DEL PROGRAMMA
Qualora uno dei programmi applicativi di cui all’allegato “A” venga modificato o integrato con ulteriori funzionalità, a cura ed a spese di una delle amministrazioni contraenti, resta sin d’ora pattuito che dette modifiche e/o integrazioni saranno concesse in riuso a titolo gratuito all’altra ai sensi e per gli effetti del presente atto.
L’amministrazione utilizzatrice potrà modificare e/o integrare, a proprie cure e spese, le funzionalità dei programmi applicativi di cui all’allegato “A”. Qualora il programma modificato, e/o integrato, presenti le caratteristiche di opera nuova, in termini di originalità ed innovatività, l’amministrazione utilizzatrice sarà titolare esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico.
L’amministrazione utilizzatrice, previo consenso dell’amministrazione concedente, potrà, nell’ottica delle finalità perseguite dalle norme indicate nelle premesse, stipulare con altre amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta atti aventi ad oggetto la subconcessione del diritto d’uso dei programmi applicativi di cui all’allegato “A”, attraverso il perfezionamento di un apposito atto avente struttura e contenuti analoghi al presente.
Art. 7 COOPERAZIONE TRA GLI ENTI
Le amministrazioni stabiliscono inoltre i seguenti principi di cooperazione:
• collaborazione dei rispettivi uffici, nel rispetto dei relativi limiti normativi e sfruttandone le potenzialità quali stazioni appaltanti condivise;
• impegno dei due Comuni a rendere reciprocamente disponibili, secondo le modalità del riuso, le competenze e le soluzioni informatiche precedentemente sviluppate, in forma gratuita e completa della relativa documentazione;
• messa a disposizione, da parte dei due Comuni, delle necessarie professionalità, al fine di attuare la più ampia collaborazione organizzativa e tecnica, a supporto della definizione progettuale e delle fasi di implementazione, formazione del personale, attivazione delle soluzioni, personalizzazione, integrazione con l’esistente;
• possibilità di concordare, attraverso specifici accordi operativi successivi, ulteriori iniziative idonee al raggiungimento dei macro-obiettivi condivisi tra i due Comuni, finalizzati all’implementazione dei processi di trasformazione tecnologica, che conducano, da un lato, alla più evoluta integrazione tra i sistemi e, dall’altro, all’ampliamento del numero e della qualità dei servizi resi ai cittadini.
Gli specifici progetti di collaborazione che saranno avviati tra i due Enti, nel rispetto dei criteri fondamentali di collaborazione reciproca disciplinati dal Presente Protocollo D’Intesa, saranno regolati da specifici accordi attuativi del presente Protocollo, adottati in accordo tra le parti a seguito di approvazione degli stessi con provvedimento dirigenziale.
Art. 8
AMBITI DI COOPERAZIONE
Gli ambiti della succitata collaborazione sono strettamente legate alla tipologia del software oggetto del riuso e mirano in generale a sviluppare la cultura dell’uso di piattaforme ERP all’interno delle Pubbliche Amministrazioni Locali.
In quest’ambito sono da prendere come riferimento le procedure e i processi legati alle aree:
• del bilancio;
• dei lavori pubblici;
• del patrimonio immobiliare;
• delle risorse umane.
Art. 9 DURATA
L’accordo di collaborazione sarà immediatamente efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, avrà validità per una durata di tre anni e potrà essere rinnovato espressamente per iscritto.
Art. 10 RECESSO
Le Parti si riservano la facoltà di recedere dall’accordo di cooperazione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque tempo e fino al termine fissato per l’esecuzione dell’accordo. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione dando un preavviso all’altra Parte di almeno 60 giorni.
Art. 11
ONERI DERIVANTI DAL PRESENTE ACCORDO
La sottoscrizione del suddetto Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti. Per le iniziative di collaborazione che saranno avviate a seguito della stipulazione degli accordi operativi in attuazione del citato Accordo, ciascuna Parte si impegna a ricercare le risorse necessarie, entro i limiti delle risorse disponibili.
Art. 12 TAVOLO TECNICO
Al fine di dare immediata e corretta esecuzione agli impegni previsti dall’Accordo, si procederà con la costituzione di un Tavolo tecnico di lavoro, che avrà il compito di condividere le linee di indirizzo di sviluppo della piattaforma. Si rimanda ad accordi tra le parti la calendarizzazione della sua costituzione e delle relative attività.
Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti si prefiggono di predisporre un piano operativo di dettaglio delle attività degli Uffici comunali competenti per ciascun ambito oggetto della proposta progettuale, le quali non comporteranno oneri o spese in capo agli enti cooperanti.
Art. 13 RISERVATEZZA
La documentazione o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo dovranno considerarsi riservate e confidenziali e ne sarà preclusa la diffusione e la comunicazione a soggetti terzi, fatta eccezione per le comunicazioni di carattere istituzionale, che andranno preventivamente concordate tra le Parti medesime;
Art. 14 FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE
Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto con firma digitale.
, li gg mese anno
Per l’Amministrazione Concedente Per l’Amministrazione Utilizzatrice
ALLEGATO “A”
SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGRAMMA PREDISPOSTA DALL’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, OGGETTO DEL RIUSO
PROGRAMMI APPLICATIVI FACENTI PARTE DEL “PROGRAMMA”
[elenco dei programmi]
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGRAMMA
[elenco della documentazione]