CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
DEFINIZIONI
Ai fini del presente/i Contratto/i si applicano, oltre alle definizioni indicate nella normativa di riferimento, le seguenti definizioni e normative:
Autorità o ARERA: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 (pubblicata in G.U. n. 270 del 18.11.1995, Suppl. Ordina- rio n. 136), il soggetto pubblico incaricato di regolare con proprie deliberazioni le condizioni economiche, le condizioni contrattuali e la qualità del servizio gas. I testi integrali delle de- libere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente possono essere consultati e scaricati dal sito xxx.xxxxx.xx
Accesso per sostituzione nella fornitura (switching): l’accesso richiesto all’impresa di distribuzione o al SII dal Fornitore entrante che intende avviare una nuova fornitura presso i punti di riconsegna o prelievo forniti, fino alla data di sostituzione, da un altro utente.
Bolletta 2.0: è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/ com recante “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” e s.m.i.
Risoluzione contrattuale o Cessazione amministrativa del PDR per morosità: è il pro- cesso attraverso il quale è gestita nel SII la risoluzione fisica di un contratto di fornitura, che comporta l’aggiornamento della relazione di sistema nel RCU con riferimento ai dati anagrafici del cliente finale e/o all’utente della distribuzione associato al punto di riconse- gna. Se la cessazione amministrativa per morosità riguarda un PdR non disalimentabile, il Distributore garantisce la continuità dei prelievi mediante l’attivazione del “Servizio di ultima istanza” ovvero, qualora ne sia impossibile l’attivazione, la disciplina del “Servizio di default” come previsto all’art. 16 del TIMG e s.m.i..
Cliente o Cliente finale: è la persona fisica o giuridica che sottoscrive con il Fornitore un contratto per la fornitura di gas e/o energia elettrica, prodotti e/o servizi accessori oggetto del contratto
Cliente BT: Cliente finale allacciato alla rete di Distribuzione elettrica alimentato in bassa tensione.
Cliente MT: Cliente finale allacciato alla rete di Distribuzione elettrica alimentato in media tensione.
Cliente Domestico: per la fornitura di gas si intende il Cliente che utilizza il gas per ali- mentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna e/o punto di pre- lievo per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti ed il titolare del punto sia una persona fisica. Per la fornitura elettrica è il Cliente nella titolarità di un Punto di prelievo per uso do- mestico, come definito all’Allegato A della Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23/12/2015 “Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elet- trica, per il periodo di regolazione 2016- 2023” e s.m.i.
Cliente Non Domestico (Usi diversi): si intende il Cliente che utilizza il gas e/o l’energia elettrica per usi diversi (ad esempio per usi industriali, artigianali).
Cliente multisito: è il Cliente finale che ha stipulato un contratto di fornitura che prevede la consegna dell’energia elettrica e/o del gas in più punti di prelievo/riconsegna.
Cliente finale titolare di POD e/o PDR disalimentabile: è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell’esercente la vendita la sospensione della fornitura.
Cliente finale titolare di POD e/o PDR non disalimentabile: è il Cliente finale, indivi- duato ai sensi della regolazione vigente per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura da parte dell’esercente la vendita.
Cliente in regime di tutela: è il Cliente finale di cui all’articolo 1 comma 2 del Decreto Legge 18 giugno 2007.
Cliente in regime di salvaguardia: è il Cliente finale elettrico di cui all’articolo 1 comma 4 del Decreto Legge 18 giugno 2007.
Controparte commerciale: è, nell’ambito del mercato libero, il soggetto che sottoscrive il contratto per la vendita di energia elettrica o gas naturale con il Cliente finale.
Codice del consumo: Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (pubblicato in G.U. n. 235 del 08/10/2005, Suppl. Ord. n. 162) e s.m.i.
Codice di condotta commerciale: Codice di condotta commerciale per la vendita di ener- gia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, Allegato A della delibera ARERA 366/2018/R/ com del 28/06/2018 “Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale”, così come integrato con deli- bera ARERA 109/2019/R/eel del 26/03/2019 e s.m.i.
CRDG: Codice di Rete tipo per la Distribuzione di gas naturale, approvato con delibera ARERA 108/06 del 06/06/2006 e s.m.i.
Contratto: il contratto per la fornitura del gas naturale e/o il contratto per la fornitura di energia elettrica al Cliente, formato/i dalla Richiesta di Fornitura, dalle Condizioni Tecni- co-Economiche di Fornitura, dalle presenti Condizioni Generali e dai relativi allegati.
Delibera 302/2016/R/com: è la deliberazione dell’ARERA del 09/06/2016 “Modalità e tem- pistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura”, così come modificata dalla deliberazione ARERA 783/2017/R/com del 23 Novembre 2017 e s.m.i.
Delibera 487/2015/R/eel: è la deliberazione dell’ARERA del 14/10/2015 “Riforma del pro- cesso di switching nel mercato elettrico” e s.m.i. che all’Allegato A disciplina le modalità con le quali, mediante il SII, viene data esecuzione fisica ad un contratto di fornitura conclu- so tra una nuova controparte commerciale e il cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo (switching elettrico).
Delibera 138/04: è la deliberazione dell’ARERA del 29/07/2004 “Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predi- sposizione dei codici di rete” e s.m.i. che detta le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale (switching gas).
Delibera 572/2013/R/gas: è la deliberazione dell’ARERA del 12/12/2013 “Approvazione delle disposizioni in tema di ricostruzione dei consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura” e s.m.i.
Distributore Gas: è il soggetto che esercita l’attività di distribuzione e misura del gas alla cui rete è collegato il punto di riconsegna del Cliente.
Distributore Elettrico: è il soggetto che esercita l’attività di distribuzione e misura dell’e- nergia elettrica alla cui rete è connesso il punto di prelievo del Cliente.
Fornitore o Esercente la vendita: il Fornitore di gas naturale e/o il Fornitore di energia elettrica, come individuati nella Richiesta.
Gruppo di misura (o Misuratore): è la parte dell’impianto di alimentazione che serve per l’intercettazione e la misura del gas o dell’energia elettrica e il collegamento all’impianto interno del Cliente.
Gruppo di misura accessibile: il gruppo di misura per cui l’accesso al segnante è sempre possibile senza che sia richiesta la presenza del Cliente finale.
Gruppo di misura non accessibile: è il misuratore per cui l’accesso al segnante del mi- suratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di fornitura o di altra persona da questi incaricata.
Gruppo di misura con accessibilità parziale: è il misuratore avente caratteristiche dif- ferenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; a tale misuratore l’Im- presa di Distribuzione può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l’accesso al luogo dove il misuratore è installato.
Interruzione della fornitura: operazione finalizzata alla sospensione della fornitura attra- verso l’azione diretta sull’allacciamento che alimenta l’impianto del Cliente finale. L’esecu- zione dell’interruzione dell’alimentazione comporta la risoluzione del contratto e determina la cessazione del servizio di distribuzione. Per ottenere la riattivazione della fornitura, il Cliente finale dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura.
Morosità del Cliente finale: è l’inadempimento del pagamento degli importi dovuti dal Cliente finale all’esercente la vendita in base al relativo contratto di fornitura.
Parti: Il Fornitore e il Cliente.
RCU: Registro Centrale Ufficiale, come definito nell’allegato A alla Deliberazione dell’ARE- RA del 17/11/2010 ARG/com 201/2010 e s.m.i. (“Direttive per lo sviluppo del Sistema infor- mativo integrato per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati”); è il registro contenente l’elenco completo dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e tutti i dati fondamentali alla gestione dei processi nel SII.
Richiesta: il modulo della Richiesta di Fornitura di Gas Naturale e/o Energia Elettrica - Mercato libero - con cui il Cliente propone di aderire al contratto/i per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica.
Punto di prelievo (POD): il punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente finale.
Punto di riconsegna (PDR): il punto di confine tra l’impianto di Distribuzione e l’impianto del Cliente finale, dove il Distributore riconsegna il gas per la fornitura al Cliente.
RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, Parte I del Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvata con la deliberazione ARERA 566/2019/R/gas del 23/12/2019 “Regolazione della qualità dei servizi di distribu- zione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” es.m.i.
Servizio Conciliazione: è l’organismo istituito dall’ARERA con deliberazione 260/2012/E/ com del 21/06/2012 “Istituzione del Servizio conciliazione clienti energia e approvazione della disciplina di prima attuazione” e s.m.i., gestito in avvalimento dall’Acquirente Unico S.r.l., ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99 e del decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93, iscritto nell’Elenco degli organismi ADR istituito dalla medesima Autorità ai sensi dell’art. 141-decies del Codice del Consumo.
Servizio di Default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta con- tabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il PDR non sia fisicamente disa- limentato o trovi un fornitore.
SII: è il “Sistema Informativo Integrato” (SII), gestito dall’Acquirente Unico, basato su una banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali di cui all’art. 1bis della L. n. 129/2010, ovvero l’insieme di strutture organiz- zative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per la condivisione, l’integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali ai processi necessari per il funzionamento dei mercati dell’energia elettrica e il gas.
Sospensione della fornitura di gas e/o di energia elettrica per morosità: è l’azione finalizzata alla temporanea sospensione della consegna fisica del gas naturale e/o dell’e- nergia elettrica a uno o più PDR/ POD a seguito della morosità del Cliente finale titolare dei medesimi PDR/POD, senza interruzione del servizio di distribuzione.
TIBEG: è il Testo Integrato di cui all’Allegato A alla delibera ARERA 402/2013/R/com del 26/09/2013 “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative dei regimi di com- pensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale” e s.m.i. (c.d. “Bonus sociale per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale”).
TIC: è il Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di Con- nessione, Allegato C alla delibera ARERA 569/2019/R/eel del 27/12/2019 “Aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023” e s.m.i..
TICO: è il Testo Integrato Conciliazione (TICO), Allegato A alla delibera ARERA 209/2016/E/ com del 05/05/2016 come integrata e modificata dalla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com e dalla deliberazione 355/2018/R/com “TESTO INTEGRATO IN MATE- RIA DI PROCEDURE DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE TRA CLIENTI O UTENTI FINALI E OPERATORI O GESTORI NEI SETTORI REGOLATI DALL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE – TESTO INTE- GRATO CONCILIAZIONE (TICO)” e s.m.i..
TIF: è il Testo integrato in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i Clienti di energia elettrica e gas naturale, Allegato A alla delibera ARERA 463/2016/com del 04/08/2016 ”Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura” e s.m.i..
TIME: è il Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’e- nergia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023, Allegato B alla delibera ARERA 568/2019/R/eel del 27/12/2019 “Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribu- zione e misura dell’energia elettrica, per il semiperiodo di regolazione 2020-2023” e s.m.i.. TIMG: è il Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A alla delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21/07/2011 e s.m.i. “Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del
Testo Integrato Morosità Gas. Modifiche ed integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica”..
TIMOE: è il Testo Integrato Morosità Elettrica, Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/ com del 29/05/2015 “Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale” e s.m.i..
TISIND: è il Testo Integrato del sistema indennitario a carico del cliente moroso, Allegato A della delibera ARERA 593/2017/R/com del 03/08/2017 “Evoluzione del sistema indennita- rio: implementazione nel SII e disciplina della sua applicazione al settore del gas naturale” e s.m.i.
TIQE: è il Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e mi- sura dell’energia elettrica, Allegato A della delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22/12/2015 “Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’e- nergia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023” e s.m.i..
TIQV: è il Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, Allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com del 21/07/2016 “TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI VENDI- TA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE” e s.m.i..
TIRV: “Testo Integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria”, Allegato A alla delibera ARERA 228/2017/R/com del 6/04/2017 e s.m.i..
TISG: “Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economi- che del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG)”, Allegato A alla delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 Aprile 2019 e s.m.i..
TIS: “TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN ORDINE ALLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (SETTLEMENT)”, Allegato
A alla delibera ARG/elt 107/09 del 30/07/2009 e s.m.i..
TIT: è TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA (TIT) (2020-2023)
approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e modificata con delibe- razione 95/2020/R/Com, e successive modifiche ed integrazioni.
TIV: è il TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA DELL’ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIOR TUTELA E DI SALVAGUARDIA AI CLIENTI FINALI AI SENSI
DEL DECRETO LEGGE 18 GIUGNO 2007 N. 73/07, allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e successive modifiche ed integrazioni.” e s.m.i..
TIVG: è il Testo Integrato Vendita Gas, Allegato A della delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28/05/2009 “Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane”, e s.m.i.
Voltura: è la variazione del cliente finale titolare di un punto di riconsegna, senza disali- mentazione del punto stesso, allorché il nuovo cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura come disciplinata dall’Allegato A alla Delibera ARERA 102/2016/R/com “Dispo- sizioni funzionali all’acquisizione della titolarità di un punto di riconsegna attivo da parte di un cliente finale – Regolazione della voltura nel settore gas” e s.m.i..
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti contrattuali, in ipotesi anche contestualmente attivati, di somministrazione di gas naturale e di energia elettrica tra il Cliente e il Fornitore.
1.2 I rapporti contrattuali di cui al primo comma sono altresì disciplinati dal contenuto della Richiesta di Fornitura, dalle Condizioni Tecnico Economiche che, se derogatorie, preval- gono sulle Condizioni Generali, nonché da eventuali altri allegati, documenti tutti che il Cliente, con la sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, dichiara di bene conoscere ed accettare.
1.3 I rapporti contrattuali di cui al primo comma, benché contestualmente attivati e congiun- tamente regolamentati dalle presenti Condizioni Generali, debbono considerarsi a tutti gli effetti come autonomi tra loro.
1.4 I rapporti contrattuali di cui al primo comma hanno ad oggetto la fornitura di gas natu- rale ed energia elettrica, rispettivamente, a: Clienti Domestici titolari di Punti di Fornitura di gas naturale Clienti non Domestici titolari di Punti di Fornitura con consumi di gas naturale complessivamente non superiori a
200.000 Smc/anno; Clienti di energia elettrica titolari di Punti di Fornitura aventi uso dome- stico; Clienti di energia elettrica titolari di Punti di Fornitura di energia elettrica ad uso non domestico alimentati sia in Bassa sia in Media tensione, ad eccezioni dei clienti titolari di Punti di Fornitura ad uso Illuminazione Pubblica.,
1.5 Il Cliente, all’atto della conclusione del contratto/i, conferisce apposita procura al Forni- tore affinché proceda in suo nome e per suo conto a comunicare il recesso al precedente Fornitore secondo le modalità previste dalla delibera ARERA 302/2016/R/com e s.m.i.
1.6 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquisito dal Fornitore da parte dell’esercente il Servizio di Default (FDD) che in precedenza serviva il Cliente per la fornitura gas e il credito eventualmente acquisito dal Fornitore da parte dell’esercente il Servizio di Salvaguardia che in precedenza serviva il Cliente.
1.7 Ai fini della esecuzione del Contratto di fornitura di gas naturale, il Fornitore provvederà a stipulare, per mezzo di altra società allo scopo individuata, i Contratti per i servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. A tale scopo, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore (o ad altro soggetto da questi indicato) per l’espletamento delle attività di cui sopra. I servizi cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto.
1.8 Ai fini della esecuzione del Contratto di fornitura di energia elettrica, il Fornitore prov- vederà a stipulare i Contratti per i servizi di trasmissione e distribuzione con il Distributore e di dispacciamento (in allegato al Codice di Rete reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx è consul- tabile lo schema di Contratto di dispacciamento per punti di prelievo) ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto.
Art. 2 Norme applicabili
2.1 Ai rapporti contrattuali oggetto delle presenti Condizioni Generali trovano applicazione tutte le deliberazioni, già emanate ed emanande, aventi carattere inderogabile, dall’ARE- RA, ovvero da altri Enti e/o Autorità competenti. Tutte le delibere dell’ARERA sono reperi- bili sul sito Internet xxx.xxxxx.xx. i riferimenti alle deliberazioni dell’ARERA sono da inten- dersi comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni rispetto al testo inizialmente approvato. Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente Contratto sarà modificato di diritto mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecni- che obbligatorie definite dall’ARERA stessa.
Art. 3 Conclusione dei contratti e legittimazione
3.1 I contratti si perfezionano sia per iscritto, sia tramite il canale telefonico sia tramite procedura on line.
3.2 In ogni caso, la Richiesta di Fornitura del Cliente si considera irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1329 c.c. per il termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla sua sottoscrizione da parte del Cliente, effettuata alternativamente per iscritto, on line, ovvero tramite accettazione espressa su altro supporto durevole. Laddove nessuna modalità di perfezionamento del Contratto – come anche descritta nei successivi commi del presente articolo – dovesse intervenire nel termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla sottoscrizione della Richiesta, questa è da intendersi rifiutata. L’accettazione potrà legittimamente inter- venire anche limitatamente ad una delle due forniture richieste.
3.3 Disposizioni specifiche per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali
3.3.1 Il Fornitore/i consegna preliminarmente al Cliente copia della Richiesta di Fornitura firmata dal medesimo Cliente e di tutti i documenti contrattuali (Condizioni Generali di Fornitura, Condizioni Tecnico Economiche e gli ulteriori allegati contrattuali). Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3.2, dopo la sottoscrizione da parte del Cliente della Richiesta, il Fornitore può effettuare una chiamata di conferma, con cui: (i) viene acquisita l’ulteriore conferma della volontà contrattuale del medesimo Cliente; (ii) il Fornitore confer- ma a sua volta l’avvenuta conclusione del contratto. Il file audio della telefonata registrata sarà archiviato e a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta.
3.3.2 Il contratto non potrà essere concluso telefonicamente nei seguenti casi: i) mancata risposta del Cliente alla chiamata di conferma (per numero inesistente, errato o non ri- conducibile al Cliente o per mancata risposta del Cliente ai tentativi di chiamata effettuati nei quarantacinque giorni dalla sottoscrizione della Richiesta); ii) mancato consenso del Cliente alla registrazione della chiamata di conferma; iii) mancato consenso del Cliente alla conclusione del contratto con il Fornitore. Si precisa che, per l’ipotesi in cui il Cliente non consenta la registrazione della chiamata di conferma, ma manifesti comunque la volontà di concludere il contratto con il Fornitore per iscritto, questo/i provvederà/anno ad inviare al Cliente apposita lettera o e-mail di accettazione: in tal caso, il contratto sarà concluso al momento della ricezione di detta lettera o e-mail da parte del Cliente.
3.4 Disposizioni specifiche per i contratti telefonici
3.4.1 Nel caso di contratto concluso con mezzo di comunicazione a distanza (telefono), il Cliente ha diritto di esprimere la propria accettazione contrattuale per iscritto, o, se rinuncia alla forma scritta, tramite supporto durevole ai sensi dell’art. 45, lett. l), Cod. Cons, e cioè, nella fattispecie, la telefonata registrata e messa a disposizione del Cliente. Se nel corso della telefonata il cliente, previa informativa, decide di voler concludere il contratto in forma scritta, successivamente alla telefonata, il Fornitore invia al Cliente il contratto completo di tutti gli allegati in formato cartaceo; il contratto/i si considera/no concluso/i solo dopo che il Fornitore riceverà, da parte del Cliente, il contratto firmato per iscritto dal medesimo Cliente.
3.4.2 Il/i contratto/i possono concludersi con l’adesione del Cliente all’offerta effettuata nel corso della medesima telefonata registrata, esclusivamente qualora il Cliente, previa infor- mativa resa ai sensi dell’art. 51 del Codice del Consumo, vi acconsenta espressamente. In tal caso, dopo lo scambio di conferme telefoniche, il Fornitore invierà al Cliente una lette- ra di conferma che – oltre a dare atto dell’avvenuta adesione telefonica all’offerta – contie- ne le credenziali per accedere ad un’area web dedicata al Cliente, nella quale è disponibile la registrazione della telefonata e la copia telematica del contratto; i Clienti impossibilitati ad accedere agli strumenti telematici potranno ottenere l’invio della registrazione al proprio domicilio facendone richiesta attraverso gli appositi canali (e-mail e numero verde) dedicati ed indicati nella lettera summenzionata. In ogni caso, unitamente alla lettera, il Cliente riceverà al proprio domicilio la copia del contratto.
3.4.3 Successivamente all’invio della lettera il Fornitore provvede, prima di inoltrare al SII o all’impresa di distribuzione la relativa richiesta di switching e/o di accesso per sostituzione nella fornitura, ad acquisire dal Cliente l’ulteriore conferma del consenso a procedere all’at- tivazione della fornitura: 1) attraverso sms o e-mail, a cui il Cliente dovrà rispondere per confermare la volontà di entrare in fornitura con il Fornitore; 2) oppure, alternativamente, attraverso una chiamata telefonica (c.d. “check-call”). La “check call” avverrà in ogni caso:
(i) nell’ipotesi in cui il Cliente non abbia comunicato al/ai Fornitore/i la propria utenza cellu- lare o e-mail; (ii) nell’ipotesi in cui il Cliente non fornisca risposta all’SMS o all’e-mail di cui sopra. In caso di esito negativo della verifica, comprese le ipotesi di irreperibilità del Cliente (a seguito di n. 5 (cinque) chiamate), non si potrà perfezionare la procedura di attivazione della fornitura ed il contratto sarà, conseguentemente, da considerarsi automaticamente risolto senza responsabilità alcuna di entrambe le parti.
3.5 Disposizioni specifiche per i contratti on-line
3.5.1 Il contratto stipulato on-line è soggetto alle disposizioni in materia di contratti a distan- za di cui al Codice del Consumo e al Codice di Condotta Commerciale e alle specifiche normative di settore applicabili. La Richiesta di Fornitura formulata on-line si considera sottoscrizione a tutti gli effetti del contratto. Il contratto sarà concluso al momento in cui il Cliente riceva la e-mail riepilogativa e di conferma inviata dal/dai Fornitore/i all’indirizzo e-mail fornito dal Cliente stesso, unitamente alla documentazione contrattuale.
Art. 4 Diritto di ripensamento ex art. 52 del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005)
4.1 Il Cliente consumatore, ai sensi del Codice del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005 e s.m.i.), potrà esercitare il diritto di ripensamento dal contratto negoziato fuori dei locali commerciali del Fornitore (ad es. a casa del Cliente o in un centro commerciale) ovvero concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad es. mediante telefono, Inter- net, ecc.), senza oneri e senza dover fornire motivazione alcuna, anche con riferimento a uno solo dei due contratti. Il ripensamento dovrà essere esercitato in forma scritta, tramite
dichiarazione esplicita (raccomandata a/r, lettera semplice per posta, fax o posta elettroni- ca) o utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dal Fornitore.
4.2 Il ripensamento dovrà essere esercitato entro 14 (quattordici) giorni, dal momento della conclusione del contratto, come di volta in volta descritta al superiore art. 3. Si precisa che, con specifico ed esclusivo riferimento ai contratti conclusi con mezzi di comunicazione a distanza e/o fuori dai locali commerciali, i 14 (quattordici) giorni per il diritto di ripensamento iniziano a decorrere:
a) Per l’ipotesi di contratti conclusi telefonicamente, dal giorno in cui il Cliente risponde affermativamente all’ sms, all’e-mail o alla “check call” di cui al precedente art. 3.4.3.
b) Per l’ipotesi di contratti conclusi fuori dai locali commerciali, dal giorno in cui il Cliente, durante la “chiamata di conferma” di cui al precedente art. 3.3, punto 3.3.2., presta l’ulterio- re conferma della propria volontà di concludere il contratto e attivare la fornitura.
Laddove invece il Cliente abbia manifestato la volontà di ricevere l’accettazione del Forni- tore per iscritto, i 14 (quattordici) giorni per l’esercizio di ripensamento iniziano a decorrere dal momento della ricezione della lettera o e-mail di accettazione inviata dal Fornitore.
4.3 Qualora il contratto di fornitura venga concluso con un Cliente domestico fuori dei locali commerciali ovvero a distanza, le attività necessarie all’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento di cui ai commi precedenti, salvo che il Cliente presenti un’espressa richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso tale termine. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale ipotesi, e qualora non sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al For- nitore i costi eventualmente sostenuti per l’attivazione, la voltura, l’intervento di lettura, la disattivazione della fornitura previsti dal Distributore e i costi riconosciuti al venditore per la prestazione commerciale in una quota fissa di un importo pari ad € 49,00 per ciascuna prestazione eseguita. Qualora sia stata avviata la fornitura, il Cliente finale sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto di fornitura sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
4.4 La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripen- samento non comporterà l’avvio della fornitura durante tale periodo, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle nor- mali tempistiche previste. Qualora a seguito di tale richiesta il Cliente eserciti il diritto di ripensamento nei confronti del nuovo esercente la vendita, la fornitura potrebbe: - essere garantita, nei casi in cui non fosse già stata avviata dal nuovo esercente, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto, oppure dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela o di salvaguardia nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas, per il tempo necessario a permettere al Cliente un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente stesso; essere avviata dal nuovo esercente per il tempo necessario a permettere un cambio Fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PdR e/o POD, il Cliente finale sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvederà ai sensi della regolazione vigente.
Art. 5 Durata contrattuale e diritto di recesso
5.1 I contratti, aventi decorrenza dal loro perfezionamento, sono a tempo indeterminato. In conformità alla delibera 302/2016/R/com e s.m.i., è facoltà del Cliente Domestico o Non Domestico con consumi di gas complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno ovvero alimentato in BT, recedere in qualsiasi momento dai contratti di fornitura o anche da uno solo di essi, per cambiare venditore, rilasciando al Fornitore entrante apposita procura; il venditore entrante procederà come previsto dalla delibera 302/2016/R/com e s.m.i. Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto per cambiare il Fornitore di Energia Elet- trica, il cliente rilascia al venditore entrante apposita procura a recedere dal Contratto con Global Power Plus non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente alla data di cambio fornitore da parte del Cliente finale domestico e non domestico BT non rientrante nelle categorie Pubblica Amministrazione o titolare di utenze stagionali. Per tutte le tipologie di Clienti che non rientrano nel perimetro di applicazione della Delibera 302/2016/R/com e s.m.i., saranno applicati i seguenti termini di recesso:
- non inferiore a 6 (sei) mesi nel caso di recesso per cambio fornitore da parte del Cliente finale in bassa tensione titolare di utenze di Illuminazione Pubblica o stagionali, o rientrante nella categoria Pubblica Amministrazione:
- non inferiore a 12 (dodici) mesi nel caso di recesso in cui il Cliente non domestico sia titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione, nel caso di for- nitura di Energia Elettrica. Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto per cambiare il Fornitore di Gas Naturale, il cliente rilascia al venditore entrante apposita procura a rece- dere dal Contratto con Global Power Plus, in base a quanto previsto dall’Allegato A della delibera ARERA n. 302/2016/R/com e s.m.i. considerando i seguenti tempi di preavviso:
- non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente alla data di cambio fornitore da parte del Cliente finale domestico e non domestico con consumi annui inferiori a 200.000 Smc/anno non rientrante nelle categorie Pubblica Amministrazione o titolare di utenze stagionali;
- non inferiore a 6 (sei) mesi nel caso di recesso per cambio fornitore da parte del Cliente finale titolare di utenze stagionali, o rientrante nella categoria Pubblica Amministrazione;
- non inferiore a 12 (dodici) mesi nel caso di recesso in cui il Cliente non domestico sia titolare anche di un solo sito con consumi annui superiori a 200.000 Smc/anno, nel caso di fornitura di Gas Naturale.
5.2 Se il Cliente recede non per transitare ad altro venditore, bensì per cessare sem- plicemente la fornitura, il termine di preavviso è di 1 (un) mese a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi la comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata dal Cliente mediante raccomanda con ricevuta di ritorno.
5.3 Nel Contratto in cui vi sia un punto alimentato in media tensione e/o nel caso in cui sia ricompreso almeno un punto alimentato in tensione diversa dalla bassa è previsto il reces- so anticipato con un preavviso di 12 (dodici) mesi decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore da inviarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Fornitore, qualora il Cliente non rispetti il termine di preavviso previsto nel presente articolo, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) così come di seguito specificato:
- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 17 kW,
la penale è uguale a un importo fisso di 50,00 € più un ulteriore importo che si riferisce ad ogni mese di mancata fornitura ed è pari a 5,00 € per ogni kW di potenza disponibile;
- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 17 kW, la penale è uguale a un importo fisso di 100,00 € più un ulteriore importo che si riferisce ad ogni mese di mancata fornitura ed è pari a 10,00 € per ogni kW di potenza disponibile;
per le forniture di gas, la penale è uguale a un importo fisso di 100,00 € più un ulteriore importo che si riferisce a ciascun mese di mancata fornitura ed è pari a 21 centesimi di Euro/Smc per il consumo medio mensile stimato in base agli ultimi 12 mesi di consumo.
5.4 È facoltà del Fornitore recedere in qualsiasi momento dai contratti, o anche da uno solo di essi, con un termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente, che dovrà essere inoltrata mediante racco- mandata con ricevuta di ritorno.
Art. 6 Oggetto ed attivazione delle forniture. Condizioni risolutive
6.1 Il Fornitore di gas naturale fornirà al Cliente, che li acquisterà, i quantitativi di gas naturale necessari al soddisfacimento del proprio fabbisogno al Punto di riconsegna, nel rispetto dei principi e degli standard di qualità previsti dalla normativa di settore. Il gas viene fornito al Punto di riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore della rete locale, cosicché il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per le ipotesi di diminuzioni della pressione e comunque per ogni interruzione o diminuzione del gas som- ministrato dovuti a malfunzionamento o disfunzioni della rete di Distribuzione.
6.2 Il Fornitore di energia elettrica fornirà al Cliente, che l’acquisterà, l’energia elettrica necessaria al soddisfacimento del proprio fabbisogno presso ciascun Punto di prelievo, tramite la rete di trasmissione nazionale e la rete di Distribuzione, cosicché l’energia elet- trica consegnata avrà le caratteristiche nominali e le tolleranze previste dal gestore di rete competente. Il Cliente esonera pertanto il Fornitore da qualsiasi responsabilità per ogni diminuzione o interruzione della fornitura dovuta a malfunzionamenti o disfunzioni delle reti di distribuzione.
6.3 La data di attivazione delle forniture è comunicata nelle Condizioni Tecnico Economi- che, che sono parte integrante del presente contratto e in ogni caso sarà subordinata alle regole tecniche e amministrative del/i Distributore/i locale/i. Qualora per cause non impu- tabili al Fornitore la data di inizio delle forniture non risulti compatibile con la data di decor- renza del servizio di trasporto e distribuzione presso i punti di fornitura, la decorrenza delle forniture si intenderà differita alla prima data utile successiva. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l’impossibilità di far decorrere la fornitura dalla data indicata, il Fornitore provvederà a darne immediata comunicazione al cliente tramite: e-mail, fax o telefono e specificando le cause che l’hanno determinata.
6.4 La/e fornitura/e di gas e/o energia elettrica avranno inizio a condizione che:
- Il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del Contratto; Esista già un adeguato allacciamento alla rete di Distribuzione locale in grado di garantire la portata richiesta;
- Il Cliente sia dotato di un Impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
- Abbia avuto buon esito la procedura di cambio del Fornitore presso i Distributori locali. Il Fornitore, senza responsabilità alcuna delle Parti, si riserva altresì la facoltà di non dare esecuzione al contratto nelle ipotesi di:
- Pregressa morosità del Cliente nei confronti del Fornitore;
- Esito negativo dell’eventuale verifica di solvibilità del Cliente/Credit Check.
6.5 L’esecuzione dei contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è, inoltre, condizionata al fatto che:
- Il Cliente non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di cambio Fornitore;
- Il Cliente non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo formulata ai sensi del TISIND, da un venditore o dall’esercente la maggior tutela;
- Con riferimento al medesimo Cliente non siano stati eseguiti, da parte dell’Impresa di Distribuzione, uno o più interventi di interruzione dell’alimentazione del punto di fornitura anche diverso da quello per cui si chiede l’accesso. Nei predetti casi sarà pertanto facoltà del Fornitore revocare la richiesta di switching o ritirare la richiesta di accesso per attiva- zione della fornitura presentate al distributore locale competente, per il tramite del SII, secondo le modalità e tempistiche previste dalla regolazione vigente; conseguentemente non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso del contratto con il precedente venditore verranno meno. Ai fini dell’esercizio di tale facoltà il Fornitore può acquisire tramite il SII le seguenti informazioni relative al PDR e/o POD oggetto di richiesta di switching: a) l’eventuale chiusura del PDR e/o POD a seguito di sospensione della for- nitura per morosità; b) se per il medesimo POD sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo (CMOR); c) il mercato di provenienza del PDR e/o POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del PDR e/o POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;
f) l’accessibilità o meno del PDR. Il Fornitore si riserva, inoltre, di revocare la richiesta di switching, e quindi di non dare esecuzione al contratto di fornitura, qualora il Cliente fosse in precedenza fornito dall’esercente la salvaguardia.
6.6 Qualora il Fornitore, con riferimento alla fornitura di gas naturale, non sia anche utente del servizio di distribuzione provvede a darne atto nell’ambito del contratto con il Cliente finale. In tale ipotesi l’efficacia del contratto di fornitura è risolutivamente subordinata all’e- ventuale risoluzione del contratto tra l’utente del servizio di distribuzione con il Fornitore (controparte commerciale), per inadempimento di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19.2 del TIMG. In tale caso: a) il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall’art. 27bis della delibera ARERA n.138/04 del 29/07/2004 e successive modifiche ed integrazioni; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro Fornitore, nell’ambito dei servizi di ultima istanza.
Art. 7 Qualità del gas e modalità della fornitura
7.1 Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di con- trollo della qualità effettuate dal Trasportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore. Il gas viene fornito al Punto di riconsegna alla pressione resa dispo- nibile dal Distributore sulla rete di Distribuzione, compatibilmente con le condizioni di eser- cizio dell’impianto di Distribuzione. Il Fornitore non potrà essere in alcun modo ritenuto
responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all’esercizio dell’impianto di Distribuzione.
Art. 8 Usi consentiti del gas naturale e dell’energia elettrica
8.1 Al momento della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, il Cliente indica gli usi che intende fare del gas e dell’energia elettrica. Nel caso in cui il Cliente usi il gas naturale e/o l’energia elettrica forniti per usi diversi da quelli dichiarati, il Fornitore interessato dall’u- so vietato potrà sospendere o far sospendere immediatamente la fornitura o richiedere l’immediata sospensione al Distributore, fatto salvo il risarcimento del danno. In caso di discordanza fra i dati comunicati dal Cliente e quelli in possesso del Distributore faranno fede quelli in possesso dello stesso Distributore. Qualora il Cliente intenda farne o faccia un uso diverso del gas naturale, è tenuto a chiedere la variazione al Fornitore.
8.2 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata; il Cliente ri- sponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso del gas e/o dell’energia elettrica in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di sicurezza.
8.3 È vietata la rivendita o la cessione del gas e/o dell’energia elettrica a terzi, pena l’imme- diata sospensione delle forniture fino alla cessazione della condotta vietata e all’integrale rifusione del danno subito.
8.4 La fornitura di energia elettrica non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni diver- se dai punti di consegna o di prelievo indicati nella Richiesta di Fornitura ed eventualmente nell’Allegato “Ulteriori Punti di prelievo”, pena l’immediata sospensione della fornitura, sal- vo il risarcimento del danno.
Art. 9 Corrispettivi delle forniture
9.1 Il Cliente è tenuto a pagare al Fornitore, per le forniture eseguite, i prezzi finali risultanti dalle Condizioni Tecnico-Economiche di Fornitura predisposte per ognuna di esse ed alle- gate al contratto: condizioni che il Cliente dichiara di avere esaminato, di ben conoscere, di accettare e di considerare parte essenziale ed integrante del contratto. Quanto alla fornitura di energia elettrica, i corrispettivi riportati nelle Condizioni Tecnico Economiche di Fornitura saranno applicati anche all’energia elettrica relativa alle perdite di rete, quantifi- cata secondo la disciplina vigente ai sensi del TIS. Il prezzo si intende al netto delle impo- ste gravanti sui consumi dell’energia elettrica, degli oneri e delle maggiorazioni di sistema, che rimarranno a carico del Cliente, nonché dell’imposta sul valore aggiunto. Il Fornitore di energia elettrica potrà porre a carico del Cliente un importo a copertura dei propri costi commerciali fino ad un valore massimo di 156 €/POD/anno per i Clienti Domestici e 180 €/ POD/anno per i Cliente Non Domestici. Il valore del corrispettivo di commercializzazione sarà determinato nelle Condizioni Tecnico-Economiche di Fornitura. Il Fornitore di energia elettrica potrà porre a carico del Cliente un importo a copertura dei costi sostenuti per la programmazione dei prelievi fino ad un valore massimo di 60 €/POD/anno sia per i Clienti Domestici sia per i Clienti Domestici. Tale valore sarà determinato nelle Condizioni Tecnico-Economiche di Fornitura. Il Fornitore di Energia Elettrica potrà porre a carico del Cliente un importo a copertura dei costi di gestione amministrativa della fornitura fino ad un valore massimo di 60 €/POD/anno. Tale valore sarà determinato nelle Condizioni Tec- nico- Economiche di Fornitura. È prevista l’applicazione di tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, in particolare la componente Asos che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. Tale componente è a carico di tutti i clienti elettrici. Per quanto riguarda i corrispettivi di sbilanciamento e non arbitraggio il Fornitore si riserva la facoltà di applicare un corrispettivo SBIL fino ad un valore massimo di 0,02 €/kWh. Il valore del corrispettivo di sbilanciamento sarà valorizzato nelle Condizioni Tecnico Economiche di Fornitura. Il corrispettivo sarà applicato all’energia effettivamente prelevata maggiorata delle perdite di rete. A copertura dei costi di dispacciamento, il Fornitore di energia elettrica applicherà gli oneri e le componenti tariffarie, di pertinenza del mercato libero, secondo quanto stabilito nelle delibere dell’ARERA, e di ogni altro onere accessorio per il mercato libero nella misu- ra stabilita dall’ARERA nelle stesse delibere o in loro successive modifiche e integrazioni. Resta inteso che in caso di difformità prevarranno le Condizioni Tecnico-Economiche di Fornitura sottoscritte dal Cliente.
9.2 Quanto alla fornitura di gas, il prezzo non include le accise, l’imposta sul valore ag-
giunto e gli altri oneri, fiscali e non, disposti per legge o per provvedimento delle Autorità competenti, oneri che restano a carico del Cliente e i cui valori verranno indicati in bolletta. Il prezzo di cui sopra verrà calcolato con riferimento al potere calorifico superiore conven- zionale (PCS) effettivo del gas distribuito nella località, misurato in condizioni standard ed i volumi saranno moltiplicati per un coefficiente correttivo “C” di adeguamento alla quota altimetrica ed alla zona climatica. Il coefficiente C non è applicato per i PDR dotati di correttore di volume e nei casi previsti dall’ARERA. Sono da considerarsi non comprese nel prezzo sottoscritto dal Cliente nelle Condizioni Tecnico-Economiche di Fornitura, ad eccezione delle offerte che prevedono l’applicazione della tariffa tutelata gas, il corrispet- tivo a copertura dei costi di commercializzazione per un importo massimo di 156 €/PDR/ anno per i Cliente Domestici e 180 €/PDR/anno per i Clienti Non Domestici; il corrispettivo a copertura della programmazione dei prelievi fino ad un valore massimo di 60/PDR/anno sia per i Clienti Domestici sia per i Clienti Non Domestici; un corrispettivo a copertura degli oneri di gestione amministrativa della fornitura fino ad un valore massimo di 60 €/PDR/ anno sia per i Clienti Domestici sia per i Clienti Non Domestici. Tali componenti saranno valorizzate nelle Condizioni Tecnico-Economiche di Fornitura. Sono altresì da non consi- derarsi comprese nel prezzo sottoscritto dal Cliente nelle Condizioni Tecnico-Economiche di Fornitura le componenti tariffarie addizionali alla tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas così come meglio specificate nelle Condizioni Tecnico Economiche. Tali componenti saranno dovute dal Cliente in aggiunta rispetto al prezzo. Il Fornitore di gas naturale potrà porre a carico del Cliente un importo a copertura dei propri costi commerciali, il cui valore è indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche. Resta in- teso che in caso di difformità prevarranno le Condizioni Tecnico- Economiche di Fornitura sottoscritte dal Cliente.
9.3 Sia in caso di fornitura di energia elettrica sia in caso di fornitura di Gas, il Cliente riconoscerà a Global Power Plus S.r.l., per ciascuna richiesta inoltrata al distributore com- petente tramite Global Power Plus S.r.l., un corrispettivo di importo pari ad un valore mas- simo di € 40,00 iva esclusa. Oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore Gas e/o dal Distributore Elettrico per prestazioni richieste dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attivazioni, disattivazione della somministrazione, Voltura, Subentro, variazione
di potenza di una somministrazione già attiva). Nel solo caso di richieste di attivazione sia di utenze già presenti sia per creazione di nuove utenze, il Cliente riconoscerà a Global Power Plus S.r.l. un importo pari ad un valore massimo di € 65,00 IVA esclusa, oltre a quanto sopra specificato.
9.4 Le informazioni circa le aliquote delle imposte sono disponibili presso la sede del For- nitore e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
9.5 Rimane inteso che è a carico del Cliente qualsiasi imposta o tassa presente e futura legata all’uso ed al consumo del gas naturale e/o dell’energia elettrica. Eventuali esenzioni, riduzioni dal pagamento delle imposte e tasse saranno riconosciute solamente a condizio- ne che il Cliente presenti la documentazione necessaria per poterne usufruire. Il Cliente si obbliga a comunicare al/ai Fornitore/i, nei tempi prescritti, tutti i necessari elementi e tutte le eventuali variazioni sopravvenute che incidano sull’applicazione o sull’entità delle imposte applicabili. Il Cliente è unico responsabile dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiara- zioni del Cliente stesso, consegnate al/ai Fornitore/i. Nel caso di mancata veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse/fossero tenuto/i a pagare all’Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto, oltre che eventuali spese di giudizio, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall’Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto.
Art.10 Mandati per il contratto di dispacciamento e di trasporto e oneri per i relativi servizi
10.1 Per quanto attiene alla fornitura di energia elettrica, il Fornitore di energia elettrica provvederà a stipulare per il Punto/i di prelievo e per conto del Cliente, il contratto di tra- sporto con il Distributore locale elettrico ed il contratto di dispacciamento con Terna. A tal fine il Cliente conferisce sin d’ora, con la sottoscrizione del presente contratto e per tutta la sua durata, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. al Fornitore di energia elet- trica, che potrà a sua volta conferirlo a terzi abilitati ai sensi dell’art. 1717 c.c. (“Sostituto delmandatario”).
10.2 Il mandato deve intendersi a titolo gratuito. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. Il Cliente delega sin d’ora il Fornitore di energia elettrica a richiedere i dati storici di consumo di energia elettrica, degli ultimi 24 mesi, al Distributore elettrico locale dicompetenza.
Rimane inteso che, ai sensi dell’art. 1715 c.c., il Fornitore di energia elettrica non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di dispac- ciamento dell’energia elettrica stipulato con Terna e del contratto di trasporto stipulato con il Distributore elettrico. Il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione, trasporto e dispacciamento.
10.3 Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente, conferisce altresì al Fornitore di energia elettrica mandato con rappresentanza a titolo gratuito a sottoscrivere il “Contratto per il Servizio di Connessione alla rete elettrica”, allegato al contratto di trasporto (di segui- to “Mandato alla Connessione”) per tutti i punti di prelievo oggetto del presente Contratto.
10.4 Il Cliente ha la facoltà di revocare mandato alla connessione conferito al Fornitore di energia elettrica relativamente ai soli punti di prelievo connessi alla rete ad un livello di tensione diverso dalla bassa tensione. Tale revoca dovrà essere comunicata alla Società in forma scritta mediante raccomandata A/R.
10.5 Per le richieste inoltrate dal Fornitore al Distributore elettrico, per conto del Cliente, per l’esecuzione di prestazioni inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica di cui al TIQE, fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dal TIC, ad eccezione delle richieste di attivazione e nuove con- nessioni, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, un corrispettivo di importo sino ad un valore massimo pari a € 40,00 iva esclusa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni indicate anche le seguenti: subentri e volture, modifiche contrattuali e anagrafiche, spostamenti impianti-presa-gruppi di misura, disattivazioni, verifiche, variazioni di potenza. In caso di richieste di attivazioni e nuove connessioni, fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per tali prestazioni, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, un corrispettivo di importo sino ad un valore massimo pari a € 60,00 iva esclusa. Il Fornitore cesserà di dare corso alle richieste del Cliente alla data di cessazione per qualsivoglia causa del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, i diritti resteranno acquisiti a titolo gratuito dal Fornitore di energia elettrica.
10.6 Si intendono a carico del Cliente i corrispettivi per il servizio di trasporto nonché tutti gli oneri derivanti dal contratto di dispacciamento come determinati dalla Delibera ARERA del 30/07/2006
n. 111/06 e dal TIS. In particolare, gli oneri della Delibera 111/06 e gli oneri del TIS saranno fatturati utilizzando i valori noti e pubblicati dalle Autorità competenti.
Art. 11 Modalità e frequenza di rilevazione dei consumi.
I Distributori locali competenti sono i soggetti responsabili del servizio di misura ai sensi delle previsioni normative vigenti.
11.1 Con riferimento alla fornitura di gas naturale il Distributore è tenuto ad effettuare i tentativi di lettura del contatore secondo le modalità e tempistiche previste dal TIVG e, inparticolare:
- Per i punti di riconsegna con consumi fino a 500 Smc/anno, almeno 1 (un) tentativo di raccolta l’anno;
- Per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno, almeno 2 (due) tentativi di raccolta l’anno;
- Per i punti di riconsegna con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/ anno, almeno 3 (tre) tentativi di raccolta l’anno;
- Per i punti di riconsegna con consumi superiori a 5.000 Smc/anno almeno 1 (un) tentativo di raccolta mensile;
- Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di uno smart meter: a) una lettura mensile, con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese di riferimento; b) almeno tre tentativi di acquisizione del dato mensile di cui al prece- dente punto a), a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di messa in servizio del gruppo di misura. Nel caso di nuove attivazioni relative a punti di riconsegna
con consumi fino a 5.000 Smc/anno, il Distributore è tenuto ad effettuare un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione. L’impresa di Distribu- zione locale competente pubblica sul proprio sito internet il calendario dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure del gas naturale ed è tenuta a prendere in carico la misura raccolta dal Cliente finale e lasciata a disposizione da quest’ultimo anche per il tramite di nota cartacea affissa alla porta della propria abitazione o luogo similare. In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l’impresa di Distribuzione informa il Cliente, con apposita nota cartacea, della possibilità di effettuare l’autolettura secondo le modalità e tempistiche previste dal Fornitore. Quest’ultimo ne darà evidenza nella prima fattura utile.
11.2 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica il Distributore è tenuto adeffettuare:
- Per i punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, la raccolta mensile delle misure in- cludendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base del quarto d’ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore;
- Per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, un tentativo di rilevazione dei dati misura:
a) almeno una volta all’anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Qualora il Distributore di energia elettrica, con riferimento ai Clienti trattati per fasce ai sensi del TIS, abbia messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi, riconosce al Cliente un indennizzo automatico, ai sensi del TIF ove applicabile.
11.3 Il Fornitore mette a disposizione del Cliente di gas naturale con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero e del Cliente di energia elettrica, anche multisito, titolare di punti alimentati unicamente in BT e trattato monorario ai sensi del TIS il servizio di autolettura, indicando in ogni fattura le modalità e la finestra temporale entro cui il medesimo Cliente può trasmettere al Fornitore il dato di autolettura. Il Fornitore comuni- ca la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura al momento stesso dell’acquisizione del dato, ovvero entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi ove la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una riposta immediata. L’autolettura validata dal Distributore è equiparata ad una misura rilevata validata.
11.4 Eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguaglio nella prima fattura utile degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per cui l’errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.
Art. 12 Fatturazione e utilizzo dei dati di misura
12.1 La fattura dei consumi di gas naturale e/o energia elettrica verrà emessa secondo quanto stabilito dalla Bolletta 2.0. Le fatture vengono inviate in formato elettronico. Su esplicita richiesta del Cliente, la bolletta sarà inviata in formato cartaceo. Il Fornitore ren- de comunque disponibile gratuitamente un servizio di fattura online sul proprio sito www. xxxxxxxxxxxxxxx.xx, al quale il Cliente potrà accedere, previa registrazione nell’area servizi web, secondo le modalità ivi indicate. Per i Clienti non domestici, il Fornitore procederà all’invio delle fatture al Codice Destinatario che dovrà essere obbligatoriamente fornito dal Cliente o, in sua mancanza, tramite posta elettronica certificata (PEC). Gli elementi di dettaglio della fattura saranno resi disponibili al Cliente nell’area riservata sul sito del Fornitore xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Negli altri casi gli elementi di dettaglio saranno inviati su richiesta al Cliente tramite posta elettronica certificata (PEC) ai Clienti non domestici e mediante e-mail ai Clienti domestici.
12.2 La determinazione dei consumi contabilizzati nella fattura avviene sulla base delle letture del contatore rilevate e messe a disposizione dal Distributore per il tramite del SII. In mancanza dei dati di misura effettivi, il Fornitore emetterà fattura per i corrispettivi del mese di competenza sulla base dell’autolettura (ove disponibile) comunicata dal Cliente e validata dal Distributore ovvero, in mancanza dell’autolettura, sulla base dei dati di misura stimati, salvo conguaglio che sarà effettuato con la prima fattura utile in caso di successiva disponibilità dei dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore, comprese le autoletture. Il Fornitore ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dal Distributore ovvero di effettuare una propria stima; in tale ultimo caso il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dalDistributore.
12.3 Ai sensi del TIF le fatture di periodo sono emesse con la seguente frequenza:
- Almeno quadrimestrale per i Clienti gas naturale con consumi inferiori a 500 Smc/anno;
- Bimestrale per i Clienti energia elettrica domestici e non domestici connessi in BT con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW e per Clienti gas naturale con consumi compresi tra 500 e 1.500 Smc/anno e tra 1.500 e 5.000 Smc/anno;
- Mensile per i Clienti energia elettrica non domestici connessi in BT con potenza disponi- bile superiore a 16,5 kW o per i Clienti per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero e per i Clienti gas naturale con consumi uguali o superiori a 5.000 Smc/ anno. Ciascuna delle suddette fatture di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quaran- tacinque) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. In caso di mancato rispetto del predetto termine il Fornitore riconosce al Cliente, in occasione della prima fattura utile, l’indennizzo automatico previsto dall’art. 16 del TIF di cui all’informativa sugli indennizzi automatici allegata al presente Contratto.
12.4 Qualora nel periodo cui si riferisce la fattura vengano contabilizzati consumi effettivi, non verranno contabilizzati anche successivi consumi stimati: a) se la periodicità di fattu- razione è mensile, ad eccezione dei clienti del settore gas con punti di riconsegna per i quali non è obbligatoria la rilevazione delle misure con dettaglio giornaliero; b) se il dato di misura finale del periodo cui si riferisce la fattura è un’autolettura comunicata nella finestra temporale prevista.
12.5 Il Fornitore si riserva di prevedere, nella propria Richiesta di Fornitura e/o nelle proprie Condizioni Tecnico Economiche l i) una frequenza di fatturazione diversa da quanto indica- to al precedente art. 12.3 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4.3, lett. a) e b) del TIF; ii) ai fini della contabilizzazione dei consumi in fattura, un diverso ordine di priorità nell’utilizzo dei dati di misura rispetto a quanto indicato al precedente art. 12.2, prevedendo in ogni caso che almeno una volta ogni 12 (dodici) mesi sia emessa una fattura che contabilizzi consumi effettivi; iii) criteri per determinare il dato di misura stimato diversi dal criterio in- dicato al precedente art. 12.2; iv) la non applicazione di quanto previsto al precedente art.
12.4. Il Fornitore si riserva, altresì di prevedere offerte contrattuali in cui vengono contabi- lizzati consumi per periodi successivi alla data di emissione della fattura purché nel rispetto
di quanto previsto al comma 6.8 lett. d) del TIF.
12.6 Per i Clienti energia elettrica titolari almeno di un punto di prelievo alimentato in MT o di un punto di prelievo diverso dalla bassa tensione la fattura sarà emessa con perio- dicità mensile sulla base dei consumi effettivi messi a disposizione dal Distributore o, in mancanza di essi, in acconto sulla base dei consumi stimati in base ai consumi storici del Cliente ovvero in mancanza di essi in base ai dati di consumo indicati nella Richiesta di Fornitura, salvo conguaglio che sarà effettuato con la prima fattura utile. Il Fornitore si riserva il diritto di modificare la periodicità di fatturazione, comunicandolo al Cliente anche con nota in fattura.
12.7 Insieme al corrispettivo per i consumi possono essere inseriti in bolletta ulteriori im- porti accessori come i corrispettivi dei servizi forniti dal Fornitore su richiesta del Cliente, i rimborsi di spese sostenute dal Fornitore a favore del Cliente, le prestazioni accessorie e specifiche dei Distributori o gli arrotondamenti degli importi fatturati, il cui ammontare è specificato nelle Condizioni Tecnico Economiche.
Art. 13 Pagamenti – Rateizzazioni
13.1 Il Cliente è tenuto a pagare i corrispettivi fatturati entro il termine di scadenza indicato in bolletta, il quale non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento dovrà essere effettuato con addebito autorizzato SSD sul conto corrente bancario/postale del Cliente. Nel caso in cui il Cliente, successivamente all’inizio della fornitura, revochi l’addebito SSD, il Fornitore addebiterà, nella prima fattura utile, l’importo di € 20,00 a copertura dei costi sostenuti per le attività amministrative.
13.2 L’eventuale inoltro di reclami o contestazioni di sorta non sospende l’obbligazione di corrispondere gli importi fatturati. Qualora il Cliente ritenga di aver pagato, per errore di lettura o di fatturazione, una somma superiore a quella dovuta, egli dovrà presentare reclamo al Fornitore per ottenere l’eventuale conguaglio. In presenza di accertati errori di fatturazione a danno del Cliente, il Fornitore comunica l’avvenuta rettifica e accredita la somma pagata in eccesso secondo i termini prescritti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il reclamo sia respinto, il Cliente sarà tenuto a pagare l’importo già richiesto, oltre agli interessi di mora a decorrere dalla scadenza della bolletta e ad eventuali ulteriori spese (comprese quelle di verifica), comunicati al Cliente nella bolletta successiva o con apposito avviso. È data facoltà al solo Fornitore di compensare i propri debiti derivanti dalle obbliga- zioni del presente contratto con eventuali debiti del Cliente finale, certi, liquidi ed esigibili, derivanti dalle obbligazioni di rapporti contrattuali diversi tra le Parti.
13.3 In caso di ritardato pagamento delle bollette, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle bollette stesse, gli interessi di mora maturati fino alla data dell’effettivo pagamento, calcolati su base annua e nella misura: - pari al tasso ufficiale di riferimento così come previsto dal D.lgs.
n. 213/98 per i Clienti domestici; - prevista dal D.lgs. n. 231/2002 (“Attuazione della diretti- va 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) per i Clienti non domestici. L’addebito degli interessi potrà essere effettuato dal Fornitore anche in bollette successive. Il Cliente sarà altresì tenuto a corrispondere un importo pari ad € 5,00 a copertura degli oneri relativi all’insoluto bancario.
13.4 Il Cliente è tenuto a pagare l’intero corrispettivo indicato in bolletta e non può provve- dere a pagamenti parziali senza la preventiva autorizzazione del Fornitore, il quale consi- dererà un inadempimento del Cliente l’eventuale pagamento parziale non autorizzato. Per i Clienti gas naturale domestici e non domestici con consumi non superiori a 200.000 Smc/ anno e per i Clienti energia elettrica domestici e non domestici alimentati in BT il Fornitore informa il Cliente finale, all’interno della relativa bolletta, della possibilità di rateizzare i pagamenti nei casi previsti dal TIV, art. 13bis.2, lett. d) ed e) (per il settore elettrico) e nei casi previsti dal TIVG, art. 12bis.2, lett. d) ed e) (per il settore gas naturale). Il Cliente può richiedere la rateizzazione con le modalità e le tempistiche indicate dal Fornitore nella bolletta, entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della me- desima bolletta e solo per somme oggetto di rateizzazione superiori a 50 Euro. A seguito dell’attivazione della procedura di rateizzazione il Fornitore addebiterà al cliente l’importo di € 30,00 iva esclusa a titolo di copertura di oneri di gestione pratica di rateizzazione. Nel caso di cambio del Fornitore, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente finale il paga- mento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.
13.5 Il Cliente è tenuto altresì ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’art. 1.6 in relazione a fatture emesse e non pagate all’esercente il Servizio di defau- lt e all’esercente il servizio di salvaguardia, oggetto di cessione del credito maturato da quest’ultimo al Fornitore.
Art. 14 Garanzie
14.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente costituisce un deposito cauzionale in relazione ai prelievi effettuati per singolo POD e/o PDR, che verrà corrisposto mediante addebito nella prima fattura, pari (a) a Euro 60,00 nel caso di prelievi annui di gas naturale fino a 500 Smc ed Euro 60,00 nel caso di prelievi annui di energia elettrica sino a 1.500 kWh; (b) a Euro 120,00 per prelievi annui di gas superiori a 500 Smc e sino a10.000 Smc ed Euro 120,00 per prelievi di energia elettrica superiori a 1.500 kWh e sino a 25.000 kWh; (c) al valore dei corrispettivi relativi al mese di maggior consumo per prelievi annui di gas superiori a 10.000 Smc o di energia elettrica superiori a 25.000 kWh.
14.2 Fornitore ha facoltà, in qualsiasi momento, anche prima che sia attivata la fornitura ed anche a seguito della verifica preventiva di affidabilità creditizia, di richiedere al Cliente di rilasciare entro il termine di 15 (quindici) giorni, oltre al deposito cauzionale, una ga- ranzia bancaria a prima richiesta con rinunzia ai benefici, diritti od eccezioni di cui agli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, a copertura delle obbligazioni derivanti dal Contratto.
14.3 Il Fornitore, in caso di inadempimento da parte del Cliente, potrà trattenere il deposito cauzionale o
escutere la garanzia prestata, a seconda dei casi, sino a concorrenza dell’importo non versato dal Cliente. In questo caso, il Cliente è tenuto a ricostituire il deposito cauzionale o la garanzia per l’intero ammontare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal momento in cui il deposito sia stato trattenuto o la garanzia sia stata escussa, a seconda dei casi.
14.4 Nel corso del rapporto contrattuale, il Fornitore potrà richiedere al Cliente uno o più adeguamenti, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, del deposito cauzionale o della garanzia bancaria, ove i consumi effettivamente realizzati dal Cliente superino di oltre il 20% quelli dichiarati nella Richiesta di Fornitura, ovvero nel caso in cui la copertura assicurativa relativa al Cliente sia totalmente o parzialmente revocata.
14.5 In caso di cessazione della somministrazione, il deposito cauzionale verrà restituito al Cliente, dopo che il Cliente stesso avrà provveduto al pagamento di tutti gli eventuali importi dovuti nei confronti del Fornitore, maggiorati degli interessi legali eventualmente maturati. In relazione al Cliente alimentato a media tensione o al Cliente con consumi complessivi superiori a 200mila Smc/anno, il deposito e le garanzie eventualmente fornite saranno infruttiferi.
14.6 Il Cliente finale precedentemente fornito dall’esercente la salvaguardia è xxxxxx che, ai sensi del TIMOE, come precedentemente citato, il Fornitore è obbligato ad accettare la proposta irrevocabile di acquisto del credito relativo alle due ultime fatture emesse dall’e- sercente la salvaguardia. Quale conseguenza di tale cessione del credito il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente, al momento della conclusione del Contratto o nella prima fattura utile, l’importo delle somme cedute dall’esercente la salvaguardia o in alternativa, potrà richiedere l’adeguamento della garanzia bancaria per un importo pari a quello del credito ceduto dall’esercente la salvaguardia. Inoltre, qualora la richiesta di fornitura sia presentata dal Cliente che in precedenza era servito dal fornitore del servizio di default distribuzione (FDD), in base alle norme del Titolo IV del TIVG, il Fornitore si riserva di ad- debitare al Cliente, al momento della conclusione del Contratto o nella prima fattura utile, l’importo delle somme cedute al Fornitore da parte del FDD, oltre interessi.
14.7 Il mancato versamento del deposito cauzionale o la mancata emissione della ga- ranzia entro i termini sopra detti e l’estinzione, la riduzione, la mancata reintegrazione o il mancato adeguamento entro i termini delle garanzie di cui al presente articolo 8, compor- teranno la risoluzione del presente Contratto, come meglio specificato ai sensi del succes- sivo articolo 13.
Art. 15 Ritardo nei pagamenti, sospensione della/e fornitura/e, risoluzione del contratto
15.1 In caso di omesso o parziale pagamento della/e fatture relative alla fornitura alla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura stessa, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine ultimo indicato nel medesimo sollecito. Tale termine non potrà, a seconda dei casi, essere inferiore: i) a 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione, da parte del cliente finale connesso in bassa tensione, della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora In caso di clienti diversi da quelli connessi in bassa tensione tale termine non potrà essere inferiore ai 40 (quaranta) giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora. Il Cliente, al fine di interrompere le procedure previste rispettivamente dal TIMG e dal TIMOE in caso di morosità, dovrà comunicare l’avvenuto pagamento entro il predetto termine ultimo indicato nel sollecito, inviando al Fornitore copia del relativo bollettino di pagamento a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata al numero/indirizzo indicati nel medesimo sollecito. Il Fornitore, per ogni sollecito di pagamento addebiterà al cliente, oltre ad eventuali spese di gestione, l’importo di € 10,00 a copertura degli oneri di gestione sollecito.
15.2 [Per la sola fornitura di energia elettrica] Ai sensi di quanto previsto dal TIMOE, decor- si 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento riportato nel sollecito senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, e comunque non prima che siano trascorsi 25 giorni solari dalla ricezione da parte del Cliente della comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore, senza ulteriore avviso, potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore. Per i clienti finali alimentati in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al Distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il Distributore competente procede a sospendere la fornitura. Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che il Cliente documenti l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata al numero/indirizzo indicati nella comunicazione di sollecito. Nei casi di sospensione della fornitura e/o di risoluzione del Contratto, è fatto salvo il diritto del Fornitore a ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e/o di eventuale riattivazione, fermo restando il risarcimento del maggior danno.
15.3 [Per la sola fornitura di gas naturale] Ai sensi del TIMG, in caso di mancato pagamen- to entro la data di scadenza indicata nel documento di fatturazione, il Fornitore, invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o posta elettronica certifica- ta, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto e il termine ultimo entro cui questi dovrà provvedere al pagamento. Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che venga documentato l’avvenuto paga- mento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e- mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito. Decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi da tale termine senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, e comunque almeno 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore, senza ulteriore avviso, potrà richiedere al Distributore Locale la “Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità” ai sensi dell’art. 5 del TIMG, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore. Saranno a carico del Cliente i costi dell’operazione di sospensione. Il Cliente si impegna a consentire al Distributore Locale l’accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura, al fine di poter disalimentare il PdR.
15.4 A seguito del pagamento da parte del Cliente degli insoluti e della relativa comuni- cazione al Fornitore dell’avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea documentazione, il Fornitore provvederà a richiedere all’Impresa di Distribuzione la riatti- vazione della fornitura, con le tempistiche e modalità previste dall’art. 45 della RQDG per la fornitura di gas naturale e con le modalità e tempistiche di cui all’art. 90 del TIQE per la fornitura di energia elettrica.
15.5 Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente for- nisca idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento della fattura/e insoluta/e il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il rispettivo contratto di vendita per inadem- pimento del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c., potendo richiedere al Distributore competente: i) la cessazione amministrativa per morosità del PDR risoluzione Contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile; ii) la rimozione del POD
moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento. In tali casi il Cliente sarà tenuto a rimborsare al/ai Fornitore/i le somme eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito dal For- nitore. Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del PDR o del POD per sospen- sione della fornitura, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà la risoluzione del relativo contratto. I costi dell’intervento di interruzione e di ripristino dell’alimentazione saranno addebitati al Cliente.
15.6 Xxx non sia possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura:
15.7 Per il gas naturale è diritto del Fornitore richiedere al Distributore, previa risoluzione del relativo contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del TIMG. In tale caso il venditore sarà tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione competente, per agevola- re le iniziative giudiziarie da intraprendere: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale, unitamente alla do- cumentazione attestante la ricezione; iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale; iv) copia del contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale; a seguito della risoluzione contrat- tuale l’impresa di distribuzione provvede ad attivare il Servizio di Default, di cui al Titolo V del TIVG, fino a quando non viene effettuata la disalimentazione del punto di riconsegna;
- Per l’energia elettrica, il Fornitore potrà procedere, previa risoluzione del relativo contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c., a comunicare al SII la risoluzione ai sensi del Titolo II dell’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel; il SII provvede quindi all’attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia, qualora per il medesimo/i punto/i di prelievo non sia pervenuta una richiesta di switching.
15.8 In deroga a quanto sopra, il Fornitore potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso:
a) Per cause oggettive di pericolo;
b) Per appropriazione fraudolenta dell’energia elettrica e/o del gas naturale, ivi compre- sa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta, la manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.
15.9 Clienti non disalimentabili - In caso di omesso o parziale pagamento della fattura/e relative alla fornitura alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora, con- tenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dall’invio del medesimo sollecito.
15.10 Decorso il termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento della fattura insoluta, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di vendita per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c., e potrà procedere, per l’energia elettrica a risolve- re il contratto di trasporto e dispacciamento ai sensi dell’art. 24 del TIMOE, per la fornitura di gas naturale a richiedere al Distributore la risoluzione contrattuale per morosità del punto di riconsegna. L’impresa di distribuzione provvederà ad attivare rispettivamente, per il POD moroso i servizi di Maggior tutela o di Salvaguardia, per il PDR moroso il Servizio di ultima istanza (FUI) o, qualora ne sia impossibile l’attivazione, il servizio di Default.
15.11 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni previste dall’A- RERA per la costituzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per mo- xxxxxx, il Fornitore, ai sensi di quanto previsto rispettivamente dall’art. 4.3 del TIMG per la fornitura di gas e dall’art. 3.6 del TIMOE, è tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, la cui entità è riportata nell’informativa sugli indennizzi automatici allegata al presente Contratto.
15.12 Nel caso in cui il Fornitore venga a conoscenza che il Cliente ha cessato l’attività presso la Camera di Commercio, senza averne dato opportuna comunicazione, si riserva il diritto di procedere alla sospensione della fornitura con un preavviso di 6 mesi ed alla successiva risoluzione del contratto.
15.13 Ai sensi del TIMG, il Cliente risulta obbligato a consentire al Distributore Locale l’accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura, al fine di poter disalimentare il PdR in caso di inadempimento dello stesso Cliente.
15.14 Il Fornitore si riserva altresì di promuovere, per il recupero coattivo del proprio cre- dito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come determinati nelle presenti CGF (vedi sotto), nonché delle spese e costi bancari, oneri legali giudiziali e stragiudiziali, ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti.
Art. 16 Titolarità, custodia e manutenzione dei misuratori
16.1 I misuratori sono di proprietà dei distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Nel caso in cui, per effetto di modifiche ambientali, i misuratori vengano a trovarsi in un luogo ritenuto per qualsiasi ragione pericoloso o inadatto, il soggetto proprietario avrà la facoltà di imporre il cambia- mento della posizione, a spese del Cliente.
16.2 Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni e danneggiamenti. Pertanto, il Cliente sarà responsabile degli eventuali danni, alterazioni o manomissioni arrecati ai misuratori, anche se dovuti a cause esterne o ad atti di terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese so- stenute per la sostituzione. In caso di guasti ai misuratori, il Cliente deve darne immediata comunicazione al rispettivo Fornitore affinché questi possa attuare gli interventi necessari ed effettuare i conguagli dei consumi.
Art. 17 Manomissioni e captazione fraudolenta
17.1 I misuratori saranno collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dai gestori delle reti, e muniti di apposito sigillo di garanzia. La rimozione o lo spostamento dei misura- tori, la manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata ad alterare il regolare funzionamento degli stessi, nonché qualsiasi atto di prelievo fraudolento, attribuiranno al Fornitore il diritto di procedere all’immediata sospensione della/e fornitura/e, oltre che di considerare risolto il rispettivo contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In ogni caso, il Cliente è tenuto a pagare i consumi effettuati abusivamente, a rimborsare le spese sostenute dal/ dai Fornitore/i e a risarcire i danni arrecati al/ai Fornitore/i o a terzi. Relativamente alla
fornitura di gas naturale, l’accertamento di prelievi abusivi, per ciascuno di essi, potrà dar luogo, ai sensi dell’art. 1382 c.c., all’applicazione da parte del Fornitore di gas naturale di una penalità pari ad € 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo il diritto del medesimo Fornitore al risarcimento del maggior danno subito.
17.2 Gli incaricati del Fornitore o di gestori delle reti avranno diritto di accedere ai misura- tori in qualsiasi momento per la verifica del loro stato.
Art. 18 Verifica dei misuratori del gas e dell’energia elettrica
18.1 Qualora il Cliente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore può presentare istanza scritta al relativo Fornitore per chiederne la verifica. Il Fornitore inoltra la richiesta di verifica al Distributore locale competente, il quale dispone le opportune verifiche secondo quanto previsto dalle normative tecniche vigenti. Il regolare funzionamento è verificato in base alla rispondenza del misuratore alla tolleranza di precisione stabilita dalla normativa in conformità alla quale il misuratore è stato realizzato.
18.2 Se la verifica dimostra un funzionamento regolare, le spese delle prove saranno ad- debitate al Cliente. Se, invece, la verifica dimostra l’irregolare funzionamento del misura- tore, le spese delle prove e delle riparazioni/sostituzioni saranno a carico del Distributore. Nel caso in cui risulti l’irregolare funzionamento del misuratore o il misuratore risulti bloc- cato, i consumi verranno ricostruiti dal Distributore locale competente secondo i criteri definiti dall’ARERA.
Art. 19 Impianti interni
19.1 Le parti degli impianti interni poste tra il misuratore e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente e debbono essere conformi alla normativa vigente, pena l’e- sclusiva responsabilità del Cliente stesso. Il Cliente si impegna ad adeguare tali parti di im- pianti in caso di necessità e/o di modifiche normative, consegnando il certificato di idoneità tecnica ai gestori delle reti. Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni, di qualsiasi natura, che avvengano per effetto dell’uso dell’energia elettrica e del gas a valle dei punti di consegna o prelievo.
19.2 Il Fornitore può effettuare controlli e, se riscontra irregolarità, può sospendere le ri- spettive forniture, anche senza preavviso, qualora ricorrano motivi di sicurezza, per tutto il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. In tal caso, il Cliente non ha diritto di ottenere dal Fornitore indennizzi, risarcimenti o comunque somme di denaro a fronte degli eventuali danni derivanti dalla detta sospensione.
19.3 Nessun abbuono sul consumo dell’energia elettrica o del gas è comunque riconosciu- to per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi determinatesi a valle dei misura- tori, da qualunque causa prodotte, né il Fornitore risponde, direttamente o indirettamente, dei danni agli impianti interni.
Art. 20 Gestione tecnica e interruzioni della fornitura di energia elettrica e di gas
20.1 Il Fornitore declina ogni responsabilità in relazione agli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica e del gas naturale, trattandosi di aspetti di competenza dei rispettivi gestori di rete. In particolare il Fornitore non sarà ritenuto responsabile della qualità della somministrazione della fornitura, per le ipotesi di diminuzioni di pressione o diminuzioni del gas somministrato o irregolarità nella fornitura del gas naturale e/o energia elettrica dovute ad atti o omissioni dei gestori di rete, malfunzionamento o disfunzioni delle reti, ivi comprese le sospensioni, interruzioni della stessa fornitura dovute anche ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà dei gestori di rete, nonché per gli eventuali danni derivanti da esse. Tali interruzioni non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni, indennizzi e/o al diritto di considerare risolto il contratto. Il Fornitore non è responsabile della correttezza della misura dell’energia elettrica e del gas naturale, in quanto attività di competenza dei rispettivi Distributori locali. Inoltre, il Cliente, tenendo manlevato il Fornitore assume ogni responsabilità derivante dall’utilizzazione de- gli impianti installati dallo stesso o da terzi da esso incaricati.
20.2 Gli interventi di manutenzione programmata che comportino l’interruzione della forni- tura saranno preannunciati dal/dai Distributore/i al Cliente con congruo preavviso. I tem- pi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall’Autorità che ne controlla il rispetto da parte del/dei Distributore/i.
Art. 21 Variazioni delle specifiche tecniche e delle condizioni del contratto
21.1 Fatti salvi i casi di variazioni disposte ex lege e le ipotesi di indicizzazione previste dalle condizioni economiche, il Fornitore durante il periodo di validità del contratto, avranno facoltà di variare unilateralmente per “giustificato motivo” le condizioni contrattuali.
21.2 Ai fini del presente contratto si intende per “giustificato motivo” il mutamento del con- testo legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti eco- nomici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattua- li. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall’inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello in cui il Fornitore le avrà comunicate al Cliente in forma scritta. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. Non sussiste l’obbligo di invio della preventiva comunicazione in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adegua- mento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
21.3 Ai sensi dell’art. 13.3 del Codice di condotta commerciale la comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:
a. il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;
b. l’illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della varia- zione proposta;
c. la decorrenza della variazione proposta;
d. le modalità ed i termini per la comunicazione da parte del cliente finale dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri; tali termini non possono essere superiori a quelli stabiliti dall’articolo 6 della deliberazione 302/2016/R/com;
e. l’illustrazione chiara e comprensibile che il cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tale caso la richiesta in forma scritta del cliente finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui alla precedente lettera d. Le suddette informazioni non verranno trasmesse all’interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi origi-
nariamente previsti in contratto.
21.4 In deroga a quanto previsto dai precedenti artt. 21.2 e 21.3, per i Clienti energia elet- trica con almeno un Punto di prelievo alimentato in MT o in tensione diversa dalla bassa tensione il Fornitore si riserva di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali con un preavviso di un mese e anche con comunicazione in fattura.
Art. 22 Forza maggiore
Non è fonte di responsabilità per le Parti il mancato o ritardato adempimento di una o più obbligazioni dovuto a causa di forza maggiore. Si intendono per cause di forza maggiore, in via esemplificativa e non esaustiva, ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla parte che lo invoca, che non sia stato possibile prevenire, evitare o eliminare usando l’ordinaria diligenza e che abbia reso impossibile, in modo obiettivo e assoluto, l’adempi- mento di dette obbligazioni. È in ogni caso escluso che sia riconducibile a forza maggiore il mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo delle forniture. La parte che invochi una causa di forza maggiore dovrà fornire evidenza del fatto che tale circostanza non sia stata determinata da essa direttamente o indirettamente e avrà l’obbligo di darne comuni- cazione scritta all’altra parte non appena abbia potuto prenderne conoscenza, descrivendo con precisione la suddetta causa e comunicando tutte le informazioni relative, fra quelle che saranno disponibili, in modo da consentire l’esatta valutazione dell’avvenimento in- vocato e l’incidenza dello stesso sull’esecuzione degli obblighi contrattuali, ciò anche al fine di individuare le soluzioni e misure adeguate volte a limitare l’incidenza di tale evento. La Parte che subisce l’inadempimento potrà recedere dal contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni, comunicandolo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 23 Cessione del contratto e cessione del credito
l Fornitori potranno cedere, in tutto in parte, i rispettivi contratti a soggetti che siano in grado di svolgere le forniture oggetto del contratto ceduto. Il Cliente accetta espressamen- te e preventivamente, sin d’ora, l’eventuale cessione da parte del Fornitore dei rispettivi contratti. È fatto divieto al Cliente di cedere il/i contratto/i, salvo espressa autorizzazione scritta del Fornitore. Nei casi di successione nel contratto (ivi inclusi i casi di trasferimen- to, conferimento, usufrutto, cessione, affitto d’azienda ovvero fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte del Fornitore, il Cliente che sia acquirente, affittuario, usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del cedente, resterà obbligato in via solidale per l’adempimento del contratto. Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere il credito/i derivante/i dalla fornitura oggetto del presente contratto a banche, istituti assicurativi e/o società di factoring. Il Cliente accetta espressamente e preventivamente, sin d’ora, l’eventuale ces- sione del credito da parte del Fornitore.
Art. 24 Oneri fiscali
Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura appli- cabili per legge o per disposizione delle Autorità competenti. I contratti, a norma dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 e s.m.i., sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso e il relativo onere grava sulla parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.
Art. 25 Clausola risolutiva espressa
25.1 Il Contratto si risolverà ai sensi dell’articolo 1456 (clausola risolutiva espressa) del codice civile, su dichiarazione del Fornitore di volersi avvalere di tale diritto qualora occorra una delle seguenti ipotesi:
(i) violazione dell’obbligo di esclusiva di cui all’art. 2.1;
(ii) effettuazione di prelievi eccedenti la potenza, il volume o la pressione indicati nel Modu- lo di Adesione ovvero, comunque rilevati all’inizio della fornitura in violazione delle previsio- ni di cui al presente Contratto, ovvero effettuazione di prelievi fraudolenti del gas naturale e/o dell’energia elettrica;
(iii) cessione del gas naturale e/o dell’energia elettrica a terzi od utilizzazione degli stessi in siti diversi dal POD e/o PDR ovvero per usi diversi da quelli associati dal Distributore;
(iv) cessione del Contratto a terzi, al di fuori delle ipotesi contemplate nelle presenti CGS;
(v) manomissione del Misuratore;
(vi) violazione degli obblighi derivanti dal Contratto di Connessione ovvero da uno dei contratti stipulati con la Società di Distribuzione ovvero attività contraria alle norme di si- curezza;
(vii) mancato pagamento, anche parziale, di una sola fattura, anche senza preventiva co- stituzione in mora o persistente ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
(viii) mancato versamento del deposito cauzionale richiesto dal Fornitore, o mancata ri- costituzione dello stesso, nonché, a seconda dei casi, mancata emissione della garanzia richiesta dal Fornitore, o mancata ricostituzione o mancato aggiornamento del relativo am- montare xxxxxxx xxxxxxxxx, come previsto ai sensi dell’articolo 8 che precede;
(ix) istanza di fallimento o di procedura concorsuale nei confronti del Cliente, o suo fal- limento o apertura di procedura concorsuale nei suoi confronti, fermo restando quanto previsto all’art. 11.12 e nel rispetto dei disposti della legge fallimentare;
(x) insolvenza dichiarata del Cliente e/o sua iscrizione nel registro dei protesti;
(xi) liquidazione, scioglimento o cessazione dell’attività d’impresa del Cliente;
(xii) dichiarazioni (anche qualora si presenti una sola fattispecie tra quelle elencate) di cui al successivo art. 16 non veritiere, anche successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto.
(xiii) si verifichi uno degli eventi di cui all’articolo 2.7.
Resta inteso che il Fornitore avrà altresì diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile tutti gli eventuali contratti di somministrazione riconducibili allo stes- so Cliente qualora gli inadempimenti di quest’ultimo sopra indicati siano accertati con rife- rimento anche ad una sola delle utenze a lui intestate.
25.2 Resta inteso che il Contratto si considererà automaticamente risolto al verificarsi delle seguenti condizioni: (a) perdita, da parte del Fornitore, dell’autorizzazione alla vendita di gas ai clienti finali; (b) cessazione dell’efficacia, per qualsiasi motivo, del Contratto di Tra- sporto e/o del Contratto di Dispacciamento e/o del Contratto di Connessione o del contratto di distribuzione tra il Fornitore e la Società di Distribuzione del gas competente, nonché per cessazione di efficacia, del contratto in essere con l’utente del dispacciamento, per l’erogazione del servizio di trasporto e dispacciamento, qualora il Fornitore non sia esso stesso direttamente utente del dispacciamento o distribuzione, a seconda dei casi, nonché la relativa applicazione dell’articolo 27bis della delibera 138/04 e s.m.i, ovvero dell’articolo 5 della delibera ARG/elt 42/08 e s.m.i,. In tale ultimo caso, la somministrazione di energia elettrica e gas naturale verso il Cliente avrà seguito in conformità con le disposizioni delle
delibere ARG/elt 42/08 e 138/04 e s.m.i, a seconda dei casi e, qualora il Cliente non ab- bia trovato altro esercente la vendita, sarà garantita dall’esercente la maggior tutela o la salvaguardia, per l’energia elettrica, ovvero nell’ambito dei servizi di ultima istanza per il gas naturale.
Art. 26 Trattamento dei dati personali
Il mancato esercizio dei diritti conferiti ad una parte in conformità ai contratti non sarà con- siderato una rinuncia a quei diritti, né precluderà l’esercizio degli stessi. L’eventuale nullità o invalidità di una o più clausole dei contratti non comporterà l’invalidità dell’intero accordo, essendo fatto espressamente obbligo alle Parti di negoziare in buona fede nuove clausole in sostituzione di quelle nulle o annullate.
Art. 28 Reclami – Procedure di conciliazione - Contratti e attivazioni non richiesti
28.1 Il Cliente ha la facoltà di richiedere informazioni o di inoltrare reclami formali al For- nitore mediante l’utilizzo del modulo allegato al contratto, reperibile anche sul sito del For- nitore xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso la propria sede unitamente all’apposito modulo per i reclami in caso di fatturazione di importi anomali. Il Cliente ha comunque la facoltà di inviare reclami scritti senza utilizzare i moduli messi a disposizione, purché la comu- nicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l’identifi- cazione del Cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta: a) nome e cognome, b) indirizzo di fornitura, c) indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, d) il servizio cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) una breve descrizione dei fatti contestati; f) il codice alfanumerico identificativo del punto di riconsegna del gas naturale (PDR) e/o dell’energia elettrica (POD), ove disponibili o, qualora non disponibili, il codice cliente; g) in caso di reclamo relativo alla fatturazione di importi anomali, dovrà essere indicato, da parte del Cliente, anche il dato dell’autolettura e la relativa data. I reclami potranno essere inviati agli indirizzi e recapiti del Fornitore a mezzo posta, via fax o via e-mail. Il Fornitore provvederà a fornire una risposta scritta motivata ai reclami secondo le modalità ed entro i termini previsti dal TIQV. In caso il Fornitore non rispetti gli obblighi di risposta ai reclami, è tenuto a riconoscere al Cliente gli indennizzi automatici previsti dalla normativa di cui all’informativa sugli indennizzi automatici allegata al presente Contratto. Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il Contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, atti- vando il Servizio di Conciliazione istituito dall’ARERA oppure rivolgendosi agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritti all’apposito Elenco presso l’ARERA o, in alternativa, attivando le procedure di mediazione presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e gli altri organismi di mediazione, previa stipula dei relativi protocolli di intesa con l’Autorità. L’elenco aggiornato degli organismi di risoluzio- ne extragiudiziale delle controversie è disponibile sul sito web dell’ARERA xxx.xxxxx.xx. Tali procedure potranno essere attivate nei casi in cui la risposta ricevuta dal Cliente al reclamo nei confronti del Fornitore non venga ritenuta soddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del predetto reclamo senza che sia intervenuta una risposta da parte del Fornitore. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data dell’invio del reclamo al Fornitore. Le modalità di presentazione del reclamo e la gestione della procedura sono disciplinate dal TICO: in particolare, il Cliente presenta in modalità te- lematica sul sito web del Servizio Conciliazione, la domanda di conciliazione direttamente o mediante un delegato, anche appartenente ad associazioni di consumatori o di catego- ria. Il Cliente domestico, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, può presentare la domanda di conciliazione anche mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio di Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedu- ra. Il Conciliatore non decide la controversia, ma assiste le Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la sua composizione, anche formulando una Richiesta non vincolante.
28.2 Ai sensi dell’art. 2, co. 24 lett. b), L. n. 481/1995 e del TICO, il tentativo di conciliazione
avanti agli organismi di cui al precedente art. 28.2 è obbligatorio nelle materie regolate dall’ARERA e condizione di procedibilità dell’azione giudiziale da parte del Cliente finale di energia elettrica alimentato in BT e/o MT e da parte del Cliente finale di gas alimentati in bassa pressione. La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro esperito dinanzi al Conciliatore si conclude senza accordo, ivi inclusi i casi di mancata comparizione della controparte. Sono escluse dall’obbligo dell’esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie: i) attinenti esclusivamente a profili tri- butari o fiscali; ii) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; iii) promosse ai sensi degli artt. 37, 139 e 140bis del Codice del Consumo.
Art. 29 Indennizzi automatici
29.1 Il Fornitore si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare i livelli di qualità commerciale dei servizi erogati e a corrispondere gli indennizzi automatici per la loro viola- zione, in conformità a quanto previsto dal TIQV. Qualora tali termini non vengano rispettati, il Fornitore accredita al Cliente, nella prima fattura utile, un indennizzo automatico secondo quanto previsto nell’informativa sugli indennizzi automatici allegata al presente Contratto.
29.2 Il Fornitore provvederà, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 giugno di ogni anno a fornire al Cliente le informazioni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici, ivi compresi gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina dettata per la costituzione in mora e richiesta di sospensione della fornitura per morosità, secondo quanto previsto dal TIMOE. L’informativa avviene tramite avvisi allegati ai docu- menti difatturazione.
29.3 In caso di mancato rispetto del Codice di Condotta Commerciale, ove applicabile, sono riconosciuti al Cliente, con le modalità di cui al TIQV gli indennizzi automatici riportati in allegato al presente Contratto.
29.4 In occasione della richiesta di prestazioni da parte del Cliente finale al Distributore, soggette a livelli specifici di qualità di competenza del medesimo Distributore, quest’ultimo fornisce al Cliente, ovvero al venditore in occasione della prima richiesta di prestazione per conto del Cliente finale, informazioni per quanto concerne i livelli specifici e le fasce di puntualità per gli appuntamenti con il Cliente, nonché gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici. Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore locale, il Fornitore è tenuto ad accreditare al Cliente che ha chiesto la prestazione per la quale il Distributore non ha rispettato il livello specifico, l’indennizzo automatico ricevuto dal Distributore ai sensi del TIQE.
Art. 30 Legge regolatrice e Foro competente
Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, all’indirizzo in cui viene erogata la fornitura. Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro del Cliente nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice del Consumo; in tutti gli altri casi il Foro compe- tente, in via esclusiva, sarà quello in cui si trova la sede legale del Fornitore interessato. Art. 31 Comunicazioni tra le Parti
Si intendono valide esclusivamente le comunicazioni indirizzate dal Fornitore ai recapiti indicati dal Cliente nella Richiesta, nonché quelle del Cliente verso il Fornitore inviate agli indirizzi indicati nel frontespizio della Richiesta di Fornitura, salvo variazioni indicate nelle fatture recapitate.
Art. 32 Assicurazione Clienti finali
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da Gas, ai sensi della Delibera ARERA 223/2016/R/gas pubblicata sul sito www.arera. it in data 12 maggio 2016. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet xxx.xxxxx.xx. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul Portale o sul sito del Comitato Italiano Gas (o “Cig”) xxx.xxx.xx: il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo al Cig all’indirizzo indicato nel modulo stes- so. Il personale del Fornitore è a disposizione dei Clienti per tutti gli adempimenti relativi. I moduli per la denuncia dell’eventuale sinistro, nonché i dettagli della copertura assicurativa e la copia della polizza di assicurazione, sono disponibili sul sito xxx.xxx.xx e sul Sito del Fornitore (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx).