Art. 1 - Definizioni
Art. 1 - Definizioni
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I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente regolamento contrat- tuale, ove non altrimenti definiti all’interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:
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“Banca”: la banca indicata nella Domanda di Adesione Commercio Elettronico con la quale (i) l’Esercente ha in essere il Conto Corrente e, (ii) la Società regola i flussi finanziari fra la Società medesima e l’Esercente in esecuzione del Contratto. “Carta/e”: xx/x xxxxx/x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx/x xxx/x xxxxxxx/x xxx/x Circuito/i individuato/i ai sensi del Contratto, accettata/e dall’Esercente per l’ac- quisto di beni e/o servizi da parte del Titolare, e da cui risulta/ano (se del caso, a seconda della tipologia di prodotto) il nome, il cognome e la firma del Titolare. “Circuito/i”: il/i circuito/i il cui marchio è indicato sulle Carte.
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“Codice del Consumo”: il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifi- che e integrazioni.
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“Conto Corrente”: il conto corrente indicato nel modulo denominato “Doman- da di Adesione Commercio Elettronico” sul quale l’Esercente dà disposizione af- finché vengano regolati i flussi finanziari fra l’Esercente medesimo e la Società, in esecuzione del Contratto.
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“Contratto”: l’accordo sottoscritto tra le Parti che contiene le condizioni parti- colari applicabili alle Transazioni via Internet, che si compone dei documenti di cui all’art. 2.2.
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“Contratto di Convenzionamento”: l’accordo sottoscritto tra le Parti per il convenzionamento dell’Esercente all’accettazione delle Carte secondo le regole del Circuito di riferimento, accompagnata dalla gestione dei relativi flussi finan- ziari, composto: (i) dal Regolamento Esercenti Nexi; (ii) dal Documento di Sintesi Esercenti Nexi; (iii) dalla Domanda di Adesione Esercenti Nexi e (iv) dall’Informa- tiva in materia di trattamento dei dati personali Esercenti Nexi.
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“Documento di Sintesi Commercio Elettronico”: il documento che riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative alle Transazioni via Inter- net, incluse quelle economiche.
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“Esercente/i”: il/i punto/i vendita e/o il/i fornitore/i, anche virtuale/i, convenzionato/i con la Società per l’accettazione delle Carte in pagamento in virtù della sottoscrizione del Contratto.
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“Extra EEA”: termine utilizzato per indicare che la maggiorazione si applica alle transazioni effettuate con una Carta emessa da un prestatore di servizi di paga- mento situato in un paese non facente parte dell’Area Economica Europea. “Interchange Fee” (commissione interbancaria): la commissione corrisposta da Xxxx all’emittente della carta per l’utilizzo della stessa presso gli Esercenti con- venzionati.
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“Oneri di Circuito”: i costi che la Società deve sostenere nei confronti dei Circu- iti Internazionali.
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“Marchio”: nome, termine, segno o combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare il Circuito di appartenenza della Carta utilizzata per l’operazione di pagamento;
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“Operazione di pagamento”: l’attività posta in essere dalla Società per il pa- gamento all’Esercente dell’importo relativo ad una o più Transazioni, mediante accredito su Conto Corrente, ai sensi del Contratto.
“Ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data dall’Esercente alla Società con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di Pagamento.
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“Parti”: congiuntamente, la Società e l’Esercente.
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“POS” (Point of Sale): terminale elettronico collocato presso gli Esercenti, che consente la lettura elettronica delle Carte e di concludere Transazioni previo rila- scio elettronico della relativa autorizzazione.
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“Gateway di pagamentoe”: il sistema elettronico utilizzato dagli Esercenti che consente di concludere Transazioni via Internet mediante utilizzo delle Carte previo rilascio elettronico della relativa autorizzazione.
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“Programmi di Autenticazione”: l’insieme delle tecnologie, procedure, regole e software di volta in volta utilizzati dai Circuiti per proteggere e verificare le Tran- sazioni via Internet, tra cui “Verified by VISA” e “MasterCard SecureCode”, che l’Esercente dichiara di conoscere e accettare.
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“Regolamento Esercenti Nexi”: il regolamento contrattuale che disciplina il convenzionamento dell’Esercente all’accettazione in pagamento delle Carte a fronte dell’acquisto da parte del Titolare di beni e/o servizi offerti dall’Esercente medesimo, nonché del servizio di acquiring reso dalla Società.
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“Regolamento Commercio Elettronico”: il presente regolamento contrattua- le, che contiene le condizioni particolari applicabili alle Transazioni via Internet. “Servizio”: il servizio di acquiring reso dalla Società in esecuzione del Contratto, ossia l’insieme delle attività relative alla gestione dell’accettazione delle Carte da
parte dell’Esercente e all’intermediazione dei flussi finanziari relativi alle Transa- zioni, disciplinato dalle norme di cui al Contratto di Convenzionamento. “Società”: Nexi Payments SpA, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 - Xxxx- no, società appartenente a Nexi SpA, iscritta all’Albo degli Istituti di Pagamento di cui all’art.114- septies del Testo Unico Bancario al n. 32875.7 e soggetta ai controlli della Banca d’Italia.
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“Titolare/i”: il/i soggetto/i legittimato/i ad utilizzare la Carta. “Transazione/i”: operazione/i di acquisto di beni o servizi posta/e in essere dal Titolare mediante utilizzo della Carta quale strumento di pagamento all’Esercen- te del relativo importo.
“Transazione/i via Internet”: la/e Transazione/i Elettronica/che effettuata/e tramite il canale internet e mediante gateway di pagamento.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
2.1 Il Contratto ha per oggetto il convenzionamento dell’Esercente all’utilizzo del Servizio nell’ambito dell’attività di commercio elettronico. Il Regolamento Com- mercio Elettronico contiene le condizioni applicabili alle Transazioni via Internet e costituisce un’appendice del Contratto di Convenzionamento. Esso integra e modifica parzialmente le condizioni generali del Contratto di Convenzionamento, limitatamente alle condizioni applicabili alle Transazioni via Internet. In particolare, tutte le disposizioni contenute nel Contratto di Convenzionamento riguardanti le modalità di accettazione delle Carte devono intendersi derogate e quindi non ap- plicabili alle Transazioni via Internet.
2.2 Al Regolamento Commercio Elettronico sono allegati i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: a) il Documento di Sintesi Commer- cio Elettronico, che costituisce il frontespizio; b) il modulo denominato “Domanda di Adesione Commercio Elettronico”; c) il documento denominato “Informativa in materia di trattamento dei dati personali – Commercio Elettronico”.
2.3 Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento Commercio Elet- tronico, si rinvia alle disposizioni, ivi comprese le definizioni, contenute nel Regola- mento Esercenti Nexi, di tempo in tempo vigenti.
Art. 3 - Abilitazione al commercio elettronico e durata del relativo conven- zionamento
3.1 La richiesta di abilitazione al Servizio nell’ambito dell’attività di commercio elet- tronico, contenuta nel relativo modulo, costituisce la proposta contrattuale dell’E- sercente. La richiesta si considera accettata dalla Società nel momento della ricezio- ne da parte dell’Esercente della comunicazione scritta di accettazione della Società.
3.2 L’Esercente prende atto che tutte le disposizioni contenute nel Contratto e le prestazioni dovute ai sensi del Contratto sono strettamente collegate al convenzio- namento dell’Esercente per l’accettazione delle Carte, così come disciplinato dal Contratto di Convenzionamento.
Art. 4 - Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transa- zioni via Internet
4.1 Per ogni Transazione via Internet, l’Esercente deve ottenere, quale che ne sia l’importo, l’autorizzazione dalla Società.
4.2 Al fine di non incorrere in responsabilità dell’Esercente nei confronti dei Circuiti, la Transazione via Internet dovrà riportare la stessa data dell’autorizzazione concessa.
4.3 L’Esercente si impegna ad adottare soluzioni che permettano alla Società di ese- guire l’autenticazione forte dei Titolari. La Società si riserva la possibilità di valutare caso per caso misure di autenticazione alternative per categorie di operazioni con- siderate a basso rischio.
4.4 L’Esercente si impegna inoltre a separare chiaramente, nel proprio sito, i pro- cessi relativi ai pagamenti da quelli inerenti gli acquisti, onde rendere più agevole ai propri clienti identificare quando comunicano con Xxxx e non con l’Esercente”.
4.5 L’Esercente si impegna, se non diversamente comunicato da Xxxx secondo le modalità previste nel Regolamento Esercenti Xxxx, a richiedere sempre al Titolare della Carta il codice di sicurezza CV2 (codice di tre cifre riportato sul retro della Car- ta) e ad inoltrarlo alla Società unitamente alla richiesta di autorizzazione. L’Esercente si impegna inoltre a rendere accessibile il codice CV2 solo al personale addetto alla richiesta di autorizzazione e a distruggerlo subito dopo l’effettuazione della medesima, adeguando in tal senso le proprie procedure (modulistica, proces- si organizzativi, ecc.). Qualora l’Esercente, per modalità tecnico-operative proprie debba conservare anche per un breve periodo tale codice, è obbligato ad attenersi a quanto indicato nel documento “Standard di Sicurezza sui Dati” previsto dai Circu- iti, consultabile sul Sito Internet della Società, nonché richiedibile al Servizio Clienti. Inoltre, l’Esercente dovrà comunque adottare nella propria infrastruttura tecnologi-
Nexi Payments SpA, sede legale: Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Iscritta all’Albo degli Istituti di pagamento art. 114 septies T.U.B. n. 32875.7 Capitale Sociale Euro 56.888.798,40 i.v., Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 04107060966 REA Milano: 0000000 - Telefono: +39.02.3488.1 Fax: x00.00.0000.0000 Sito Internet: xxx.xxxx.xx
ca/informatica, misure di sicurezza idonee ad evitare il furto dei dati sensibili relativi ai pagamenti. In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente par. 4.4 re- lativi al trattamento dei dati dei Titolari, l’Esercente dovrà corrispondere le sanzioni previste all’art. 21 del Regolamento Esercenti Nexi.
4.6 È fatto assoluto divieto all’Esercente di accettare le Carte per la vendita dei beni e/o servizi espressamente indicati dai Circuiti e consultabili sul sito Internet della società (xxxxxxxxx.xxxx.xx) e/o di natura tale da ledere l’immagine della società o da recare offesa al pubblico, e ciò a insindacabile giudizio della società. La società si riserva la facoltà di addebitare all’Esercente eventuali sanzioni e/o multe applicate dai Circuiti per la non osservanza dei divieti nell’accettazione di carte per i beni e/o servizi sopra indicati, oltre che di rivalersi sull’Esercente per eventuali danni di im- magine ad essa arrecati.
4.7 L’autorizzazione inviata dall’Esercente senza codice CV2 viene automaticamen- te respinta.
4.8 L’Esercente, ottenuta l’autorizzazione, dovrà far pervenire alla Società tutti i dati relativi alle Transazioni via Internet entro 5 (cinque) giorni dalla data della loro ef- fettuazione.
Gli importi relativi alle Transazioni via Internet contabilizzate oltre il quinto giorno dalla data della loro effettuazione, saranno comunque elaborati e accreditati dalla Società all’Esercente salvo buon fine.
Art. 5 - Accredito dell’importo relativo alle Transazioni via Internet L’Esercente riconosce che sull’importo di ogni Transazione via Internet spetterà alla Società una commissione nella misura percentuale indicata nel Documento di Sin- tesi Commercio Elettronico, autorizzandone sin d’ora irrevocabilmente l’addebito sul Conto Corrente, cosi come indicato sulla Domanda di Adesione Commercio Elettronico, con la modalità POS lordo: la Società provvederà ad accreditare il Conto Corrente dell’Esercente per un importo pari all’ammontare lordo delle Transazioni via Internet. Mensilmente, la Società addebiterà il suddetto Conto Corrente per un importo pari all’ammontare delle commissioni relative alle Transazioni via Internet registrate nell’Estratto Conto.
Art. 6 - Data Valuta
La data valuta di accredito dell’importo delle Transazioni via Internet e quella di ad- debito delle commissioni sono riportate nel Documento di Sintesi Esercenti Nexi.
Art. 7 - Obblighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni via Internet
7.1 L’Esercente dovrà conservare, per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, comunque, per almeno 13 (tredici) mesi dalla data della Transazione via Internet, i seguenti dati e/o documenti relativi a ciascuna Transazione: a) dati del Titolare: nome e cognome (ovvero azienda cui fa capo il Titolare per le Carte di tipo aziendale), indirizzo completo di CAP, telefono, fax, e-mail, codice fiscale; b) importo, data e ora della Transazione; c) numero e data di scadenza della Carta, ove presenti; d) numero e data dell’autorizzazione; e) copia della conferma relativa alla Transazione via Internet inviata al Titolare; f) fattura relativa alla merce e/o al servi- zio reso, ovvero documentazione attestante la mancata consegna della merce e/o mancata prestazione del servizio.
7.2 Qualora i beni e/o servizi ordinati debbano essere spediti e/o prestati ad una persona diversa dal Titolare e/o ad un indirizzo diverso da quello indicato nella Tran- sazione quale residenza e/o domicilio del Titolare stesso, l’Esercente dovrà conser- vare, in aggiunta a quanto indicato al precedente par. 7.1, anche i seguenti dati relativi al destinatario di detti beni e/o servizi: a) nome e cognome; b) indirizzo completo di CAP; c) e-mail (per servizi on-line).
7.3 Nel caso di spedizioni di merci tramite posta o corriere l’Esercente dovrà con- servare per almeno 13 (tredici) mesi la prova dell’avvenuta consegna della merce al Titolare della Carta.
In ogni caso, l’Esercente è obbligato a conservare tali dati/documenti nel rispetto degli Standard di Sicurezza sui Dati previsti dai Circuiti, e consultabili nel Sito Internet della Società, oltre che richiedibili al Servizio Clienti.
7.4 Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto dall’art. 15, lett. t) delRegola- mento Esercenti Nexi, nel caso in cui l’Esercente conservi, elabori o trasmetta i dati sensibili relativi ai pagamenti, lo stesso è tenuto a cooperare con la Società e con i competenti organismi di esecuzione della legge qualora si verificassero gravi inci- denti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati.
7.5 Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto dall’art. 4.3, nel caso in cui l’E- sercente conservi, elabori o trasmetta i dati sensibili relativi ai pagamenti, lo stesso è tenuto ad attuare e mantenere misure di sicurezza logica ed informatica in con- formità a quanto previsto dagli standard PCI-DSS per la propria categoria di appar- tenenza.
In ogni caso l’Esercente dovrà attuare misure di sicurezza in linea con i seguenti requisiti, al fine di evitare il furto dei dati sensibili relativi ai pagamenti attraverso i propri sistemi:
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prestare particolare attenzione all’adeguata separazione dei compiti e dei ruoli negli ambienti della tecnologia dell’informazione (IT) (per esempio gli ambienti di sviluppo, di prova e di produzione) e alla corretta applicazione del principio del “privilegio minimo” quale base per una sana gestione delle identità e degli accessi;
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disporre di soluzioni di sicurezza adeguate per proteggere le reti, i siti web, i ser- ver e i collegamenti di comunicazione contro abusi o attacchi; disattivare nei server tutte le funzioni superflue al fine di proteggerli (‘hardening’) e di eliminare o ridurre le vulnerabilità delle applicazioni a rischio. L’accesso mediante le varie applicazioni ai dati e alle risorse necessarie dovrebbe essere ridotto al minimo indispensabile secondo il principio del “privilegio minimo”;
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avvalersi di processi idonei per monitorare, tenere traccia e limitare l’accesso a: i) dati sensibili relativi ai pagamenti e ii) risorse critiche, logiche e fisiche, quali reti, sistemi, banche dati, moduli di sicurezza, etc., e creare, conservare e analizzare adeguati registri e procedimenti di tracciabilità dei dati (piste di controllo); assicurare che la “Data minimisation” sia una componente essenziale della fun- zionalità di base: la raccolta, il routing, l’elaborazione, la conservazione e/o l’ar- chiviazione e la visualizzazione dei dati sensibili relativi ai pagamenti dovrebbero essere mantenute al livello minimo assoluto;
sottoporre le misure di sicurezza per i servizi di pagamento via Internet a test per garantire la loro robustezza ed efficacia. Tutte le modifiche devono formare oggetto di un processo formale di gestione dei cambiamenti che garantisca che i cambiamenti stessi siano correttamente ideati, sottoposti a prove, documentati e autorizzati;
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Sulla base dei cambiamenti effettuati e delle minacce alla sicurezza osservate, le prove devono essere ripetute regolarmente e comprendere scenari di attacchi potenziali pertinenti e noti;
sottoporre a verifica interna periodica le misure di sicurezza e l’attuazione e il funzionamento dei servizi di pagamento via Internet per garantire la loro robu- stezza ed efficacia. La frequenza e l’oggetto di tali controlli devono essere atti- nenti e proporzionali ai rischi per la sicurezza implicati. Esperti (interni o esterni) attendibili e indipendenti devono svolgere i controlli in questione.
Qualora l’Esercente esternalizzi funzioni relative al trattamento dei dati sensibili, il relativo contratto dovrà includere disposizioni che prevedano il rispetto di misure di sicurezza in linea con i requisiti sopra riportati. La categoria di appartenenza dell’E- sercente ai fini degli standard PCI DSS viene individuata all’atto della sottoscrizione della Domanda di Adesione Commercio Elettronico in funzione del volume annuale delle transazioni dichiarato dall’Esercente stesso. La Società si riserva il diritto di: i) verificare periodicamente la categoria di appartenenza dell’Esercente e l’effettiva implementazione delle relative misure di sicurezza, ferma l’applicazione – in caso di inadempimento – della clausola risolutiva di cui all’art. 13; (ii) comunicare all’Eser- cente eventuali variazioni o conferme della categoria di appartenenza, assegnando un termine congruo per l’adeguamento e l’adozione delle relative misure di sicu- rezza.
L’Esercente si impegna pertanto a garantire la possibilità per il personale incaricato della Società – ivi compresi eventuali collaboratori e/o consulenti esterni - di ac- cedere, nell’espletamento delle proprie funzioni, ai sistemi ed alle infrastrutture IT, nonché agli uffici dell’Esercente stesso o di eventuali fornitori (outsourcers) per ve- rificare l’attuazione delle misure di sicurezza di cui al presente articolo.
7.6 In caso di richiesta, l’Esercente dovrà trasmettere alla Società le informazioni e i dati di cui al presente articolo, nonché la relativa documentazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, utilizzando il Portale Esercenti sul Sito Internet della Società.
7.7 L’esercente si impegna ad inserire sul proprio sito internet il logo della Società, nonché eventuali link al Sito Internet della Società, secondo le specifiche tecniche che verranno indicate dalla Società medesima.
7.8 L’Esercente si impegna altresì a pubblicare sul proprio sito internet un contatto di assistenza e-mail o telefonico.
7.9 l’Esercente dichiara e garantisce che i beni e/o i servizi esposti sul proprio sito non appartengono alle categorie espressamente vietate dai circuiti (consultabili sul sito xxxxxxxxx.xxxx.xx), e che non siano di natura tale da ledere l’immagine della società o da recare offesa al pubblico, e ciò ad insindacabile giudizio della Società.
Art. 8 - Settore merceologico dell’Esercente
8.1 L’Esercente dichiara sin d’ora che le Transazioni via Internet da lui concluse ri- entreranno esclusivamente nel settore merceologico indicato nella “Domanda di Adesione Commercio Elettronico”, e relativamente al quale ha ottenuto le necessa- rie autorizzazioni amministrative.
8.2 Conseguentemente, l’Esercente si impegna sin d’ora a dare immediata comu- nicazione scritta alla Società di ogni modifica che dovesse intervenire a tal riguardo.
Art. 9 - Contestazioni e reclami – Responsabilità dell’Esercente
9.1 LOgni responsabilità per eventuali contestazioni, controversie o reclami del Ti- tolare relativi alla fornitura di merci e/o servizi ovvero al contenuto del sito internet dell’Esercente è ad esclusivo carico dell’Esercente.
9.2 In caso di contestazione di una Transazione non autorizzata da parte del Titolare, salvo i casi espressamente previsti dai Circuiti, l’Esercente sarà esonerato da qualsiasi responsabilità solo qualora la Transazione sia stata effettuata dall’Esercente mede- simo nel rispetto - oltre che delle disposizioni contenute nel Regolamento Com- mercio Elettronico e nel Contratto di Convenzionamento - di tutte le istruzioni e le regole vigenti dei Programmi di Autenticazione. Le sopraccitate istruzioni e regole di volta in volta vigenti sono pubblicate e consultabili nel Sito Internet della Società.
9.3 Qualora l’Esercente non operi nel rispetto del Regolamento Esercenti Nexi, del Regolamento Commercio Elettronico e delle regole vigenti nei Programmi di Au- tenticazione, la Società avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’Esercente medesi- mo, che avrà l’obbligo di rimborsare alla Società l’intero importo delle Transazioni oggetto di contestazioni da parte dei Titolari, anche ai sensi dell’art. 56 del Codice del Consumo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società nell’adempimento degli obblighi di cui al Contratto e al Contratto di Convenzionamento.
9.4 L’Esercente, appartenente alle categorie merceologiche definite ad alto rischio dai Circuiti, consultabili sul Sito Internet della Società, si impegna a riconoscere ai Circuiti un canone annuo per ciascun punto vendita attivato, pari all’importo indica- to nel Documento di Sintesi Commercio Elettronico, richiesto dai Circuiti stessi per la gestione dei controlli sulle commercializzazioni elettroniche. La Società si impe- gna, per tali Esercenti, a effettuare le verifiche richieste e a iscriverli negli archivi dei Circuiti come richiesto dai medesimi.
9.5 La Società si riserva la facoltà di addebitare all’Esercente eventuali sanzioni e/o multe applicate dai Circuiti alla Società stessa per irregolarità commesse dall’Eser- cente a causa della mancata osservanza delle norme previste nel Regolamento Esercenti Nexi, nel Regolamento Commercio Elettronico e nei Programmi di Au- tenticazione.
Art. 10 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
10.1 Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto all’art. 12 del Regolamento Esercenti Nexi, la Società ha comunque il diritto: (i) di rifiutare di eseguire un Or- dine di pagamento relativo a Transazioni via Internet concluse senza l’osservanza degli obblighi e delle procedure di cui al Regolamento Commercio Elettronico, che costituisce un’appendice al Contratto di Convenzionamento, (ii) al rimborso, anche nell’interesse di terzi, degli importi già accreditati sul Conto Corrente dell’Esercente relativi ad Ordini di pagamento già eseguiti, nel caso di Transazioni via Internet che risultassero concluse in violazione degli obblighi e delle procedure di cui al Regola- mento Commercio Elettronico da parte dell’Esercente, addebitando in questo caso di propria iniziativa il Conto Corrente dell’Esercente medesimo, in qualunque mo- mento e senza obbligo di preavviso e/o formalità.
10.2 La Società effettua la comunicazione secondo quanto specificato dall’art. 12 del Regolamento Esercenti Nexi.
Art. 11 - Sito internet dell’Esercente
11.1 L’Esercente dichiara e garantisce che le immagini e la documentazione relativa ai beni o servizi esposti sul proprio sito internet non violano alcun diritto d’autore, marchio o brevetto o altri diritti derivanti da leggi, contratti o dalla consuetudine.
11.2 L’Esercente assicura altresì che nel proprio sito internet vengono illustrati con chiarezza la descrizione dei beni e dei servizi offerti, le condizioni di vendita, le con- dizioni di consegna e di rimborso, la politica sulla privacy relativa ai dati personali, i termini relativi ai metodi di sicurezza delle Transazioni via Internet adottati, ogni altro elemento richiesto dal Codice del Consumo nonché più in generale ogni altra informazione rilevante richiesta dalla legge e dalla regolamentazione di tempo in tempo vigente.
Art. 12 - Trattamento dei dati del Titolare
Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto all’art. 21 del Regolamento Esercenti Nexi, l’Esercente si impegna a certificare la propria organizzazione secondo gli stan- dard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards), utilizzando, se ne- cessario, una società riconosciuta dai Circuiti per la valutazione delle problematiche di sicurezza e a mantenere tale certificazione valida nel tempo, secondo le modalità di volta in volta richieste, e a fornire alla Società la documentazione comprovante la soddisfazione degli standard di sicurezza previsti dalla certificazione sopra men- zionata. I requisiti per ottenere tale certificazione sono pubblicati sul Sito Internet della Società.
Art. 13 - Clausola risolutiva espressa
In aggiunta alle ipotesi previste all’art. 25 del Regolamento Esercenti Nexi a cui si rinvia, la Società può dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con le modalità e gli effetti indicati all’art. 25 citato, nelle seguenti ipotesi: i) in caso di man- cata osservanza da parte dell’Esercente degli obblighi di cui agli artt. 4 (Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle transazioni xxx Xxxxxxxx), 0 (Obblighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni via Internet), 9 (Contestazione e Reclami
– Responsabilità dell’Esercente), 11 (Sito Internet dell’Esercente; ii) esponga o venda mediante il proprio sito Internet prodotti di natura tale da poter recare nocumento all’immagine della società o atti a recare offesa al pubblico, e ciò a insindacabile giudizio della Società, ferma restando la possibilità per la Società di rivalersi sull’E- sercente per eventuali danni di immagine.
Art. 14 - Recesso delle Parti dal Contratto e condizione risolutiva
14.1 Le Parti hanno diritto di recedere, limitatamente al Contratto, secondo quanto previsto e con le modalità di cui all’art. 26 del Regolamento Esercenti Nexi, a cui si rinvia.
14.2 Le Parti riconoscono e accettano che il Contratto si risolverà automaticamente in caso di cessazione degli effetti giuridici del Contratto di Convenzionamento, per qualsiasi causa ed a qualsiasi titolo.
14.3 A decorrere dalla data di cessazione degli effetti giuridici del Contratto, anche ai sensi degli artt. 14.1 e 14.2 di cui sopra, l’Esercente non potrà compiere ulteriori Transazioni via Internet e dovrà restituire immediatamente alla Società tutto il ma- teriale operativo o pubblicitario da quest’ultima fornitogli, oltre che eliminare dal proprio sito Internet ogni riferimento alla Società e al convenzionamento di cui al Regolamento Commercio Elettronico.
Entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia del recesso, la Società fornisce all’Esercente la rendicontazione finale comprensiva di ogni ragione di credito vantata dalla Socie- tà nei suoi confronti ai sensi del Regolamento Commercio Elettronico, e in partico- lare l’importo delle commissioni inerenti alle Transazioni via Internet effettuate fino alla data di risoluzione del rapporto; se pagate anticipatamente, esse sono rimbor- sate in maniera proporzionale.
Entro i successivi 30 (trenta) giorni, l’Esercente provvede al pagamento, in un’unica soluzione, degli importi risultanti dalla rendicontazione finale.
In caso di addebito di spese periodiche, queste saranno dovute dall’Esercente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso e, se pagate anticipa- tamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D. Lgs. 11/2010).