Rifiuto degli Ordini di pagamento. Xxxx può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Cliente o dal Beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. Se Xxxx rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente con la massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici - POS installati presso l’Esercente, il Sito Internet presso il quale viene effettuato l’acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail,salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che Xxxx può addebitare al Cliente spese ragionevoli per la comunicazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto da Xxxx.
Rifiuto degli Ordini di pagamento. La Banca può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. Il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente con la massima sollecitudine attraverso: - gli scontrini emessi dalle apparecchiature POS installate presso l'Esercente; - il sito internet presso il quale viene effettuato l'acquisto; - per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Qualora il rifiuto dell'Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che la Banca può addebitare spese ragionevoli per la comunicazione al Cliente, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.
Rifiuto degli Ordini di pagamento. Nexi può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento da chiunque disposti se non rispettano le disposizioni del Contratto o e il pagamento è contrario alle norme nazionali e comunitarie. In questo caso Nexi - a meno che tale informazione debba non essere fornita perché in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (individuati come da articolo 126 del D. lgs. 385/1993), o lo richiedano leggi, regolamenti, norme in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - comunica quanto prima al Titolare: - il rifiuto e, se possibile, le motivazioni; - la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Titolare che hanno causato il rifiuto. La comunicazione può avvenire: - sugli scontrini emessi dai POS; - tramite il sito internet sul quale è effettuato l’acquisto; - per telefono, via SMS o via e-mail. Se il rifiuto dell’Ordine di pagamento è obiettivamente giustificato, Nexi considera non ricevuto l’Ordine di pagamento e può addebitare al Titolare spese ragionevoli per la comunicazione, come indicato nel Documento di Sintesi.
Rifiuto degli Ordini di pagamento. 10.1 Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto all’art. 12 del Regolamento Esercenti Nexi, la Società ha comunque il diritto: (i) di rifiutare di eseguire un Or- dine di pagamento relativo a Transazioni via Internet concluse senza l’osservanza degli obblighi e delle procedure di cui al Regolamento Commercio Elettronico, che costituisce un’appendice al Contratto di Convenzionamento, (ii) al rimborso, anche nell’interesse di terzi, degli importi già accreditati sul Conto Corrente dell’Esercente relativi ad Ordini di pagamento già eseguiti, nel caso di Transazioni via Internet che risultassero concluse in violazione degli obblighi e delle procedure di cui al Regola- mento Commercio Elettronico da parte dell’Esercente, addebitando in questo caso di propria iniziativa il Conto Corrente dell’Esercente medesimo, in qualunque mo- mento e senza obbligo di preavviso e/o formalità.
Rifiuto degli Ordini di pagamento. In caso di rifiuto da parte della Banca di eseguire un trasferimento di fondi tramite la app di pagamenti messa a disposizione, essa ne dà comunicazione con qualsiasi mezzo al Cliente non oltre il termine entro cui l'ordine, se non fosse stato rifiutato, sarebbe stato eseguito.
Rifiuto degli Ordini di pagamento. Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto all’art. 12 del Regolamento Eser- centi Nexi, la Società ha comunque il diritto: (i) di rifiutare di eseguire un Ordine di pagamento relativo a Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche concluse sen- za l’osservanza degli obblighi e delle procedure di cui al Regolamento Vendite per Corrispondenza e Telefoniche, che costituisce un’appendice al Contratto di Con- venzionamento; (ii) al rimborso, anche nell’interesse di terzi, degli importi già accre- ditati sul Conto Corrente dell’Esercente relativi ad Ordini di pagamento già eseguiti, nel caso di Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche che risultassero concluse in violazione degli obblighi e delle procedure di cui al Regolamento Vendite per Corrispondenza e Telefoniche da parte dell’Esercente, addebitando in questo caso di propria iniziativa il Conto Corrente dell’Esercente medesimo, in qualunque mo- mento e senza obbligo di preavviso e/o formalità. La Società effettua la comunicazione secondo quanto specificato dall’art. 12 del Re- golamento Esercenti Nexi.
Rifiuto degli Ordini di pagamento. 1. Se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite per i singoli servizi di pagamento, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento regolarmente autorizzato, salvo che ciò sia vietato da pertinenti disposizioni di legge (come nel caso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di motivi di antiriciclaggio o di antiterrorismo).
Rifiuto degli Ordini di pagamento. 1. Il rifiuto di eseguire un ordine di pagamento e, qualora possibile, le relative motivazioni nonché, se del caso, la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che hanno causato il rifiuto, dovranno essere comunicate dalla Banca al Cliente con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione di pagamento, mediante telefonata al numero indicato dallo stesso, ove fornito oppure mediante comunicazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole all’ultimo
Rifiuto degli Ordini di pagamento. 1. Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
Rifiuto degli Ordini di pagamento. L’Emittente può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipenden- temente dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Cliente o dal Beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, se gli Ordini di paga- mento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni del Contratto