CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO MPA
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO MPA
Pittura e gessatura
Contratto collettivo di lavoro Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura
2017 - 2026
Contratto collettivo di lavoro
Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura – parti contraenti
ASIPG
Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori Xxxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxxxxxxxx
T 043 233 49 00
F 043 233 49 01
Sindacato Unia
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxxxxx
T 044 295 15 15
F 044 295 15 55
Sindacato Syna
Xxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxx
T 044 279 71 71
F 044 279 71 72
Contratto collettivo di lavoro MPA Pittura e gessatura
Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura (CCL MPA)
Del 1° gennaio 2017 concluso tra la
Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori,
Xxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx
da una parte e il
Sindacato Unia, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
e il
Sindacato Syna, Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx
dall’altra
1a edizione Maggio 2016
Sommario
Parti contraenti 6
Preambolo 6
I. Campo di applicazione 6
Art. 1 Campo di applicazione territoriale 6
Art. 2 Campo di applicazione aziendale e professionale 6
Art. 3 Campo di applicazione personale 6
Art. 4 Assoggettamento volontario 7
Art. 5 Obbligatorietà generale 7
II. Obbligo della pace 7
Art. 6 Obbligo della pace 7
III. Finanziamento 7
Art. 7 Provenienza dei fondi 7
Art. 8 Contributi 7
Art. 9 Riscossione dei contributi 7
Art. 10 Pianificazione finanziaria e controllo 8
Art. 11 Modifica dell’obbligo contributivo e/o dell’obbligo di prestazione 8
IV. Prestazioni 8
Art. 12 Principio 8
Art. 13 Tipologie di prestazioni 8
Art. 14 Persone aventi diritto 8
Art. 15 Rendita transitoria ordinaria 9
Art. 16 Contributo LPP supplementare 9
Art. 17 Invalidità del beneficiario 9
Art. 18 Decesso del beneficiario 10
Art. 19 Prestazioni sostitutive per casi di rigore 10
Art. 20 Procedura di domanda e controllo 10
X. Xxxxxxxxxx 00
Art. 21 Fondazione MPA Pittura e gessatura 10
Art. 22 Consiglio di fondazione 11
Art. 23 Sanzioni in caso di violazione contrattuale 11
Art. 24 Competenza giurisdizionale 11
VI. Disposizioni transitorie e finali 11
Art. 25 Modifica di disposizioni legali 11
Art. 26 Entrata in vigore e durata contrattuale 11
Art. 27 Modifiche contrattuali 11
Firme delle parti contraenti 12
Legenda
CCL Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura
CCL MPA Contratto collettivo di lavoro Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura CO Codice delle obbligazioni
Fondazione MPA Fondazione MPA Pittura e gessatura LAINF Legge sull’assicurazione contro gli infortuni
LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP Legge federale sulla previdenza professionale
MPA Pittura e gessatura Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura
Regolamento MPA Regolamento concernente i contributi e le prestazioni per il modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura
Panoramica delle appendici 13
1 Tabella A: Rendita transitoria (ai sensi dell’art. 15 CCL MPA)
Indice analitico alfabetico 14
Per ragioni di leggibilità, in singoli casi il testo che segue utilizza il maschile inclusivo (x.xx. «lavoratori»). I termini relativi a persone sono da intendersi riferiti a entrambi i sessi.
Parti contraenti
Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori, Xxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx da una parte e
Sindacato Unia, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx e
Sindacato Syna, Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx dall’altra.
Preambolo
Nella consapevolezza che al più tardi 5 anni prima dell’età di pensionamento ordinaria i lavoratori del settore edilizio affrontano con difficoltà determinati sforzi fisici, ma altresì nella consapevolezza che alla luce delle loro conoscenze specialistiche e della loro esperienza i suddetti lavoratori rappresentano una risorsa fondamentale per il ramo professionale e per le singole aziende, si rende necessario approntare un modello di pensionamento anticipato, elaborato dalle parti sociali del ramo pittura e gessatura. Tale modello mira a offrire ai lavoratori interessati la possibilità di adeguare e/o ridurre, d’intesa con il datore di lavoro, il grado di occupazione conformemente alle necessità reciproche e alle condizioni fisiche.
Le parti convengono di applicare congiuntamente il presente modello ai sensi dell’art. 357b CO. A tale scopo viene istituita la Fondazione MPA per il ramo pittura e gessatura (di seguito Fondazione MPA). La responsabilità per la completa attuazione del CCL MPA Pittura e gessatura compete alla Fondazione MPA.
I. Campo di applicazione
Art. 1 Campo di applicazione territoriale
1.1 Il contratto collettivo di lavoro è valido per il ramo pittura e gessatura dei Cantoni di Zurigo (ad eccezione dei gessatori di Zurigo Città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Giura nonché per il ramo della pittura del Canton Ticino.
Art. 2 Campo di applicazione aziendale e professionale
2.1 Il contratto collettivo di lavoro è valido per tutte le aziende e tutti i reparti aziendali nonché per le amministrazioni immobiliari con divisioni proprie di pittura o gessatura che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura
rientranti nella descrizione della professione del pittore o del gessatore. Sono considerati lavori di pittura e gessatura i seguenti lavori professionali:
Pittura
Fanno parte del ramo della pittura le seguenti professioni:
pittore, pittore per clientela privata, pittore decoratore, restauratore, pittore di strutture rustiche, tappezziere (decorazioni escluse), verniciatore con mordente chimico, doratore, imitatore di legni e pietre, sverniciatore, spruzzatore di pitture, applicatore di plastiche, operatore di macchina traccialinee.
I lavori professionali comprendono tra l'altro: l'applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, l’applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, inoltre l’abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.
Gessatura
Fanno parte del ramo della gessatura le seguenti professioni:
gessatore, intonacatore, stuccatore, ammanitore, gessatore addetto alla costruzione con elementi a secco (sistemi di costruzione leggera), isolatore di facciate.
Fanno parte dei lavori professionali del ramo della gessatura:
le costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, i rivestimenti, le isolazioni di ogni genere, gli intonaci interni ed esterni e gli stucchi, il risanamento di edifici, la protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.
Art. 3 Campo di applicazione personale
3.1 Sono esclusi dal CCL MPA:
a) gli apprendisti;
b) gli impiegati d’ufficio;
c) le persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore;
d) i titolari di aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo;
e) gli azionisti di società per azioni e i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10% del capitale complessivo.
Art. 4 Assoggettamento volontario
4.1 Nel quadro di un accordo di assoggettamento comune, ogni azienda che sottostà al CCL è libera di assoggettare volontariamente al CCL MPA la totalità del suo personale ai sensi dell’art. 3 lett. da b) a e) CCL MPA.
Un accordo di assoggettamento volontario può essere disdetto solo al termine di una durata fissa di 5 anni. Se a tale data vengono ancora corrisposte rendite transitorie a favore di dipendenti dell’azienda assoggettata, la validità dell’accordo di assoggettamento si protrae fino alla fine dell’anno in cui giunge a scadenza l’ultima rendita transitoria.
4.2 I gruppi di persone di cui all’art. 3 lett. b) e c) vengono assoggettati al CCL MPA tramite l’accordo di assoggettamento dell’azienda ai sensi dell’art. 4.1. CCL MPA.
4.3 Con riferimento ai gruppi di persone di cui all’art. 3 lett. d) ed e) CCL MPA, per le persone che in tale momento hanno già compiuto il 55° anno di età è escluso l’assoggettamento volontario eseguito dall’azienda ai sensi dell’art. 4.1 CCL MPA. La fondazione può inoltre subordinare un assoggettamento volontario prima del 55° anno di età alla capacità della persona richiedente di soddisfare le condizioni per la riscossione delle prestazioni ai sensi dell’art. 14.1 CCL MPA.
Ai fini della riscossione delle prestazioni, nel loro caso trovano comunque applicazione le condizioni di cui all’art. 14.4 CCL MPA.
Art. 5 Obbligatorietà generale
5.1 Subito dopo l'approvazione e la sottoscrizione del CCL MPA da parte degli organi competenti delle parti contraenti, le parti presentano la domanda di obbligatorietà generale.
II. Obbligo della pace
Art. 6 Obbligo della pace
6.1 Per la durata del CCL MPA, le parti s’impegnano a mantenere la pace del lavoro per sé, per le loro sezioni e per i loro membri e in particolare a non adottare né organizzare provvedimenti collettivi che siano di ostacolo all’attività lavorativa all’interno del ramo professionale o nei confronti di singole aziende allo scopo d’imporre rivendicazioni relative al modello di pensionamento anticipato per il ramo pittura e gessatura.
III. Finanziamento
Art. 7 Provenienza dei fondi
7.1 I fondi per il finanziamento del modello di pensionamento anticipato provengono in linea di principio dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della Fondazione.
7.2 Il finanziamento viene effettuato in base al sistema di ripartizione dei capitali di copertura. I contributi possono essere utilizzati esclusivamente per finanziare i valori correnti, calcolati sulla base di principi attuariali, delle rendite transitorie maturate nei periodi corrispondenti, dei contributi di risparmio LPP supplementari, di eventuali prestazioni sostitutive per casi di rigore nonché dei costi amministrativi della Fondazione.
7.3 Il Regolamento MPA disciplina l’attività di controlling nonché la procedura volta a garantire il fabbisogno finanziario.
Art. 8 Contributi
8.1 Il contributo a carico del lavoratore corrisponde allo 0,85% del salario determinante. L’importo viene trattenuto mensilmente dal salario lordo laddove non sia prevista una diversa modalità di trattenuta.
8.2 Il contributo a carico del datore di lavoro corrisponde allo 0,85% del salario determinante.
8.3 È considerato salario determinate il salario SUVA fino al raggiungimento del massimo LAINF.
8.4 Ogni anno, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il datore di lavoro dichiara la massa salariale complessiva annua ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 CCL MPA, eventualmente corretta della massa salariale dei salariati non assoggettati.
Art. 9 Riscossione dei contributi
9.1 Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione MPA la totalità dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori.
9.2 Con scadenza al 30 settembre, al datore di lavoro vengono addebitati annualmente contributi in acconto pari al 67% dei contributi annui calcolati in base alla massa salariale SUVA complessiva dei collaboratori assoggettati l’anno precedente.
9.3 L’importo residuo viene calcolato in modo definitivo sulla base della massa salariale SUVA dei collaboratori assoggettati e fatturato con scadenza al 31 marzo.
9.4 La Fondazione MPA addebita per ogni sollecito CHF 100.00 oltre a una mora del 5% a decorrere dalla domanda di esecuzione.
9.5 Il Regolamento MPA disciplina gli ulteriori dettagli concernenti la riscossione dei contributi.
Art. 10 Pianificazione finanziaria e controllo
10.1 Onde garantire un’adeguata evoluzione finanziaria, trovano applicazione le seguenti regole di base per la pianificazione finanziaria e il controllo:
a) è necessario elaborare ed effettuare su base periodica analisi statistiche precise sulla struttura di età dei collaboratori nonché sullo sviluppo di quest'ultima;
b) il flusso finanziario deve essere monitorato in modo costante e sistematico. È inoltre necessario richiedere alle parti del CCL MPA l’attuazione di eventuali provvedimenti che si rendano necessari.
Art. 11 Modifica dell’obbligo contributivo e/o dell’obbligo di prestazione
11.1 Se, in sede previsionale, i fondi disponibili e quelli preventivati non risultano sufficienti per il finanziamento delle prestazioni, le parti del CCL MPA avviano trattative sulle misure necessarie anche durante un periodo contrattuale stabilito.
11.2 Se si rendono necessarie misure improrogabili per garantire i mezzi finanziari, il Consiglio di fondazione ha facoltà di ridurre le prestazioni. Il Consiglio di fondazione è tenuto a notificarlo immediatamente alle parti contraenti.
Se dopo la costituzione di tutte le riserve e gli accantonamenti necessari ai sensi delle disposizioni regolamentari restano mezzi finanziari sufficienti, il Consiglio di fondazione ha facoltà di migliorare le prestazioni.
11.3 Le modifiche possono entrare in vigore dopo un periodo di almeno sei mesi dalla decisione del Consiglio di fondazione, fatti salvi i casi in cui l’urgenza delle stesse non imponga termini più brevi.
IV. Prestazioni
Art. 12 Principio
12.1 Le prestazioni a favore degli aventi diritto devono essere subordinate ai mezzi disponibili.
12.2 Vengono corrisposte prestazioni che consentono e/o attutiscono finanziariamente la riduzione del grado di occupazione o il pensionamento anticipato completo negli ultimi 5 anni che precedono il compimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria. Il periodo della prestazione è sempre limitato ai 5 anni precedenti l’età di pensionamento AVS ordinaria.
12.3 I dettagli relativi all’erogazione delle prestazioni della Fondazione MPA sono disciplinati dal Regolamento MPA.
Art. 13 Tipologie di prestazioni
13.1 Vengono erogate esclusivamente le seguenti prestazioni:
a) rendita transitoria – art. 15 CCL MPA;
b) contributo di risparmio LPP supplementare – art. 16 CCL MPA;
c) prestazioni sostitutive per casi di rigore – art. 19 CCL MPA.
13.2 A eccezione delle prestazioni sostitutive per casi di rigore ai sensi dell’art. 19 CCL MPA, le prestazioni della Fondazione MPA non vengono versate sotto forma di capitale.
Art. 14 Persone aventi diritto
14.1 Hanno diritto alle prestazioni i collaboratori delle aziende assoggettate al CCL MPA che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
a) entro 5 anni o un lasso di tempo inferiore compiono l’età di pensionamento AVS ordinaria e
b) d’intesa con l’azienda assoggettata riducono nella misura minima richiesta la propria attività lavorativa e/o la interrompono annualmente per un numero minimo di mesi e
c) per almeno 15 anni, di cui gli ultimi 7 prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente, hanno lavorato in un’azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA soddisfacendo l’obbligo di contribuzione previsto e
d) al momento della corresponsione delle prestazioni hanno un’abilità al lavoro corrispondente a quella del rapporto di lavoro in corso.
I dettagli sono disciplinati dal Regolamento MPA.
14.2 Il diritto alla riscossione delle prestazioni sorge non prima del 1° gennaio 2018, a condizione che l’azienda in cui l’avente diritto lavora immediatamente prima della corresponsione delle prestazioni sottostia al CCL MPA da almeno 12 mesi.
14.3 Le persone assoggettate volontariamente in virtù dell’art. 4.2 CCL MPA hanno diritto alle prestazioni se soddisfano le condizioni di cui all’art. 14.1 CCL MPA e al momento della corresponsione delle prestazioni in virtù dell’art. 12.2 CCL MPA lavorano in un’azienda che sottostà volontariamente al CCL MPA.
14.4 Le persone assoggettate volontariamente in virtù dell’art. 4.3 CCL MPA hanno diritto alle prestazioni se soddisfano le condizioni di cui all’art. 14.1 e fino alla corresponsione delle prestazioni in virtù dell’art. 12.2 CCL MPA sono restate ininterrottamente assoggettate al CCL MPA.
14.5 Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata occupazionale dei sette anni a causa di un periodo di disoccupazione massimo di due anni, ma adempie i restanti requisiti (art. 14.1 CCL MPA), ha diritto a una rendita transitoria ordinaria. I dettagli sono disciplinati dal Regolamento MPA.
14.6 Non è possibile riscattare gli anni d’impiego mancanti in un’azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA né l’assoggettamento volontario al CCL MPA.
14.7 Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato sorge esclusivamente su richiesta dell’avente diritto.
Art. 15 Rendita transitoria ordinaria
15.1 L’importo della rendita transitoria mensile è definito sulla base dei seguenti due elementi:
1. la parte della rendita di vecchiaia AVS minima semplice corrispondente alla riduzione del grado di occupazione valido al momento della riscossione delle prestazioni,
2. più il 50% del salario mensile determinante per la prestazione perso a causa della riduzione del grado di occupazione.
I dettagli relativi all’importo delle prestazioni e al loro calcolo figurano nella Tabella A dell’Appendice 1 CCL MPA e nel Regolamento MPA.
15.2 L’importo del salario mensile determinante per la prestazione al momento della prima riscossione delle prestazioni e le componenti delle prestazioni ai sensi dell’art. 15.1 cifre 1 e 2 CCL MPA determinano una percentuale massima delle prestazioni di cui il beneficiario può fruire nell’arco dell’intera durata della rendita di massimo 5 anni.
In caso di ulteriore aumento delle prestazioni, gli importi già versati vengono detratti dalle prestazioni correnti.
15.3 Per tutta la durata della sua corresponsione, la rendita transitoria è basata sul salario mensile determinante per la prestazione (lordo, supplementi e indennità per ore supplementari esclusi), corrisposto prima della prima riscossione della rendita transitoria. Il salario mensile determinante per la prestazione corrisponde a 1/12 del salario annuo soggetto alla SUVA, tuttavia al massimo a 3,30 volte la rendita mensile AVS massima semplice.
I dettagli per la determinazione del salario mensile determinante per la prestazione sono disciplinati dal Regolamento MPA.
15.4 Il Regolamento MPA stabilisce il procedimento da seguire nel caso in cui nei tre anni precedenti alla riscossione di una prestazione ai sensi del CCL MPA il salario mensile ordinario abbia subìto variazioni significative.
15.5 Qualora nel corso degli ultimi 15 anni il grado di occupazione abbia subìto variazioni significative, il salario mensile che determina la prestazione viene calcolato in base a un grado di occupazione del 100% e adeguato al grado di occupazione medio degli ultimi 15 anni.
Fanno eccezione le riduzioni del grado di occupazione derivanti da invalidità (cfr. art. 17 cpv. 3 CCL MPA). In tal caso la prestazione è determinata dall’ultimo salario mensile effettivo.
15.6 La riduzione dell’orario di lavoro alla base della rendita transitoria resta valida fino al compimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria da parte dell’avente diritto. Per il periodo di validità del diritto alle prestazioni è possibile aumentare la riduzione dell’orario di lavoro, ma non diminuirla. I dettagli sono disciplinati dal Regolamento MPA. In linea di principio la rendita transitoria non viene adeguata né a eventuali rincari né agli aumenti salariali annualmente stabiliti per le aziende che sottostanno al CCL per il ramo pittura e gessatura.
15.7 La fruizione delle prestazioni presuppone una riduzione minima pari al 20% dell’attività lavorativa (riduzione dell’orario di lavoro annuo) e/o del reddito nell’azienda assoggettata (è parificato a detta riduzione l’avvio di un’attività alternativa in un’altra azienda assoggettata che preveda un salario ridotto di almeno il 20%). Ogni riduzione del grado di occupazione deve essere effettuata nell’ordine di dieci punti percentuali interi. I dettagli sono disciplinati dal Regolamento MPA.
15.8 La rendita transitoria viene corrisposta sempre mensilmente. Se la persona avente diritto non beneficia del pensionamento anticipato completo, oltre alla rendita transitoria mensile della Fondazione MPA corrispondente alla perdita salariale, continua a percepire dall’azienda un salario mensile ridotto.
Art. 16 Contributo LPP supplementare
16.1 Il contributo di risparmio LPP supplementare ammonta al 18.00% della rendita transitoria erogata qualora, oltre alla prestazione transitoria MPA, il beneficiario non percepisca altre prestazioni di vecchiaia LPP.
Il contributo di risparmio viene corrisposto proporzionalmente sotto forma di versamento una tantum alla fine di ogni anno oltre il quale sussiste ancora il diritto a una rendita transitoria. L’ultimo contributo di risparmio LPP proporzionale viene versato al termine dell’obbligo di versamento delle prestazioni a seguito di pensionamento o decesso.
Il Regolamento MPA disciplina i dettagli.
16.2 Il contributo di risparmio LPP supplementare viene versato direttamente all’istituto di previdenza in cui il beneficiario è assicurato nell’ambito della LPP tramite il suo datore di lavoro o alla Fondazione istituto collettore.
Art. 17 Invalidità del beneficiario
17.1 Se al beneficiario della rendita transitoria viene riconosciuta l’inabilità al lavoro o l’invalidità ai sensi dell’AI prima del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria, è necessario darne comunicazione all’organo esecutivo.
17.2 Nel caso in cui il beneficiario di una rendita transitoria diventi invalido a causa di malattia o infortunio prima del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria, la rendita transitoria continuerà ad essere corrisposta senza alcuna variazione dell’importo. In caso di sovraindennizzo ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 LPGA risultante dalle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione federale per l’invalidità o della previdenza professionale, la rendita transitoria non viene decurtata. La rendita transitoria è invece da considerarsi reddito sostitutivo da notificare all’ente competente; in caso di sovraindennizzo comprovato ai sensi dell’articolo 66 cpv. 2 LPGA è possibile la decurtazione delle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione federale per l’invalidità o della previdenza professionale.
17.3 Nel caso in cui al momento dell’insorgere dell’incapacità al lavoro o dell’invalidità l’avente diritto non abbia ancora percepito alcuna rendita transitoria, per la parte di salario relativa all’invalidità non sorge alcun diritto alla stessa neanche nell’arco dei 5 anni che precedono il pensionamento AVS in cui è possibile riscuotere le prestazioni. Sulla restante parte valida del salario continuano a essere dovuti i contributi oppure, in caso di abbandono parziale o totale dell’attività lavorativa, è possibile far valere un diritto proporzionale a una rendita transitoria.
Art. 18 Decesso del beneficiario
18.1 Il decesso del beneficiario di una rendita transitoria deve essere notificato tempestivamente dai superstiti all’organo esecutivo.
18.2 In caso di decesso del beneficiario di una rendita transitoria prima del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria, il diritto alla rendita transitoria cessa alla fine del mese del decesso. I superstiti rimborsano alla Fondazione MPA le rendite transitorie pagate in eccedenza a causa di una notifica tardiva.
18.3 In caso di decesso del beneficiario, il diritto al contributo di risparmio supplementare cessa alla fine del mese del decesso.
18.4 Se al momento del decesso l’avente diritto non ha ancora percepito alcuna rendita transitoria o ha fatto valere il diritto a quest’ultima, con il decesso cessa qualsivoglia diritto alle prestazioni di cui al presente CCL MPA.
Art. 19 Prestazioni sostitutive per casi di rigore
19.1 Possono richiedere prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- hanno compiuto il 55° anno di età, ma mancano ancora più di 5 anni al compimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria,
- per 15 anni, di cui gli ultimi 7 ininterrottamente, hanno lavorato in un’azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA e
- hanno cessato in modo definitivo e contro la loro volontà l’attività nel ramo pittura e gessatura (x.xx. per fallimento del datore di lavoro, licenziamento per motivi puramente economici, decisione di mancata idoneità della SUVA).
19.2 L’eventuale diritto a una prestazione sostitutiva per casi di rigore nonché la tipologia e l’importo della stessa vengono stabiliti nel singolo caso e in via definitiva dal Consiglio di fondazione. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un versamento unico su un conto LPP.
È escluso il pagamento in contanti.
I dettagli sono disciplinati dal Regolamento MPA.
19.3 Il diritto a prestazioni sostitutive per casi di rigore può essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui il caso di rigore subentri successivamente al 1° gennaio 2022.
19.4 L’erogazione di una prestazione sostitutiva per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione MPA.
Art. 20 Procedura di domanda e controllo
20.1 Onde ricevere le prestazioni, l’avente diritto deve presentare un’apposita domanda alla Fondazione MPA almeno 6 mesi prima dell’inizio della prestazione, comprovando il suo diritto alla stessa. L’obbligo di prestazione della Fondazione MPA inizia solo se il diritto alla prestazione viene interamente comprovato. Il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione del richiedente tutta la documentazione necessaria.
20.2 Le prestazioni della Fondazione MPA percepite in assenza di un diritto ai sensi del presente contratto devono essere rimborsate.
20.3 Gli ulteriori dettagli sono disciplinati dal Regolamento MPA.
V. Esecuzione
Art. 21 Fondazione MPA Pittura e gessatura
21.1 Le parti convengono di applicare congiuntamente il CCL MPA nel ramo pittura e gessatura ai sensi dell’art. 357b CO. A tale scopo viene istituita la Fondazione MPA per il ramo pittura e gessatura (di seguito Fondazione MPA). La Fondazione MPA è competente per l’intera esecuzione del CCL MPA nel ramo pittura e gessatura e in particolare è autorizzata a eseguire i controlli necessari nei confronti delle parti assoggettate al contratto nonché, in qualità di rappresentante delle parti contraenti, ad avviare procedure esecutive e a intentare cause in nome proprio.
21.2 La Fondazione MPA può attribuire a un’organizzazione esterna l’incarico dell’attuazione operativa dello scopo della Fondazione. In particolare, ai fini del raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione MPA può stipulare contratti assicurativi o aderire a contratti già esistenti, assumendo contemporaneamente il ruolo di stipulante e beneficiaria.
21.3 La Fondazione MPA può assegnare le attività di controllo per l’esecuzione del CCL MPA a terzi e in particolare alle commissioni paritetiche costituite per l’esecuzione del CCL per il ramo pittura e gessatura.
21.4 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del CCL MPA, le istanze di controllo hanno in particolare le seguenti competenze:
a) controlli circa l’assoggettamento presso aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente CCL MPA, segnatamente anche presso le aziende che svolgono attività miste, al fine di valutare l’appartenenza al campo di applicazione aziendale e personale;
b) controlli dei libri paga;
c) controlli dei singoli contratti di lavoro.
21.5 Gli organi di esecuzione del CCL per il ramo pittura e gessatura e del CCL MPA comunicano spontaneamente e tempestivamente alla Fondazione MPA qualsivoglia violazione del presente contratto riscontrata nell’ambito del controllo di esecuzione del CCL per il ramo pittura e gessatura (controlli dei libri paga).
Art. 22 Consiglio di fondazione
22.1 Il Consiglio di fondazione è responsabile dell’amministrazione. Esso costituisce la commissione paritetica e controlla il rispetto del CCL MPA ai sensi dell’art. 357b CO.
22.2 Il Consiglio di fondazione è responsabile delle attività di controllo e ha facoltà di delegare tali controlli a organi specializzati.
22.3 Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari per l’esecuzione. Prima della delibera ascolta le parti contraenti. Fatte salve le sue competenze di emergenza di cui all’art. 11 cpv. 2 del presente CCL MPA, il Consiglio di fondazione può modificare il Regolamento MPA esclusivamente previa approvazione delle parti contraenti
22.4 Il regolamento può disciplinare nel dettaglio i singoli aspetti relativi alla riscossione dei contributi, i requisiti che danno diritto alle prestazioni e l’erogazione delle prestazioni.
Art. 23 Sanzioni in caso di violazione contrattuale
23.1 Le violazioni degli obblighi derivanti dal presente contratto possono essere sanzionate dal Consiglio di fondazione mediante multe convenzionali. È fatto salvo il capoverso 2. In caso di violazioni comprovate vengono addebitati anche i costi procedurali e di controllo.
23.2 Le violazioni contrattuali dovute al mancato computo o al computo solo parziale dei contributi sono passibili di una multa convenzionale.
23.3 L’importo della multa convenzionale del singolo caso dipende dal grado di colpa, dalle dimensioni dell’azienda e dalle eventuali sanzioni comminate in precedenza.
23.4 Il pagamento della multa convenzionale non dispensa in nessun caso dal rispetto delle disposizioni contrattuali.
23.5 Le multe convenzionali e i costi procedurali e di controllo spettano alla Fondazione MPA e devono essere utilizzati conformemente allo scopo della Fondazione.
Art. 24 Competenza giurisdizionale
24.1 La conciliazione delle controversie spetta ai tribunali ordinari.
24.2 In caso di incongruenze tra la versione tedesca, francese e italiana del CCL MPA, fa fede il testo tedesco.
VI. Disposizioni transitorie e finali Art. 25 Modifica di disposizioni legali
25.1 In caso di modifiche di disposizioni legali che hanno ripercussioni sul presente contratto, le parti contraenti negoziano in tempo utile gli adeguamenti necessari.
Art. 26 Entrata in vigore e durata contrattuale
26.1 Il CCL MPA entra in vigore il 1° gennaio 2017.
26.2 Il CCL MPA è concluso a tempo indeterminato. Può essere disdetto dalle parti contraenti tramite lettera raccomandata con effetto al 31 dicembre di un anno nel rispetto di un termine di disdetta di due anni, la prima volta con effetto al 31 dicembre 2026.
26.3 Nel caso in cui il CCL MPA venga disdetto e non prorogato con assunzione degli obblighi in essere, alla scadenza del termine di disdetta non sarà possibile rivendicare alcun diritto nei confronti della Fondazione.
26.4 In caso di mancata disdetta del CCL MPA, il contratto si rinnova automaticamente per altri due anni.
Art. 27 Modifiche contrattuali
27.1 Le singole disposizioni del presente CCL MPA possono essere modificate previo accordo delle parti contraenti. Sono fatte salve le disposizioni di legge e gli obblighi delle autorità di sorveglianza della Fondazione MPA.
Firme delle parti contraenti
Zurigo, maggio 2016
Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG)
X. Xxxxx P. Baeriswyl
Sindacato Unia
X. Xxxxxx A. Ferrari B. Campanello
Sindacato Syna
A. Kerst X. Xxxxxxx
Appendice 1 al CCL MPA
Valida dal 1° gennaio 2017
Tabella A: Rendita transitoria ai sensi dell’art. 15 CCL MPA:
Inizio delle prestazioni in anni e mesi fino al compimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria 1) + 2) | Riduzione massima consentita del grado di occupazione senza riduzione della rendita transitoria | |
da | a | |
5 anni | 4 anni e 1 mese | 40.00% |
4 anni | 3 anni e 1 mese | 50.00% |
3 anni | 2 anni e 1 mese | 66.67% |
2 anni | 3 mesi 3) | 100% |
(1) ai sensi dell’art. 15.2 CCL MPA
(2) l’età di pensionamento AVS ordinaria è considerata raggiunta il primo giorno del mese successivo al mese in cui viene compiuto il relativo anno di età (al momento della conclusione del presente contratto 65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne)
(3) una fruizione di durata inferiore a 3 mesi è possibile solo nell’anno 2018 (generazione di entrata)
La percentuale massima delle prestazioni ai sensi dell’art. 15.1 CCL MPA si determina come segue:
(rendita minima di vecchiaia AVS al momento della prima riscossione delle prestazioni
+ 50% del salario mensile determinante per la prestazione)
x 24 [conformemente al numero dei mesi dell’intera riscossione possibile delle prestazioni]
/ il salario mensile determinante per la prestazione
Indice analitico alfabetico
Guida alla consultazione dell'indice analitico alfabetico:
− I numeri indicano l’articolo
− A indica l’appendice
A
Assoggettamento volontario 4
C
Campo di applicazione I
Campo di applicazione aziendale e professionale 2
Campo di applicazione personale 3
Campo di applicazione territoriale 1
Competenza giurisdizionale 24
Consiglio di fondazione 22
Contributi 8
Contributi LPP 16
Contributo LPP supplementare 16
D
Decesso del beneficiario 18
Disposizioni transitorie e finali VI
Durata contrattuale 26
E
Entrata in vigore e durata contrattuale 26
Esecuzione V
F
Finanziamento III
Fondazione MPA Pittura e gessatura 21
I
Importo delle prestazioni 15 / A
Invalidità del beneficiario 17
M
Modifica dell’obbligo contributivo e/o di prestazione 11 Modifica di disposizioni legali 25
Modifiche contrattuali 27
O
Obbligatorietà generale 5
Obbligo della pace II / 6
P
Persone aventi diritto 14
Pianificazione finanziaria e controllo 10
Prestazioni IV
Prestazioni sostitutive per casi di rigore 19
Principio 12
Procedura di domanda e controllo 20
Provenienza dei fondi 7
R
Rendita transitoria 15 / A
Rendita transitoria ordinaria 15
Riscossione dei contributi 9
S
Sanzioni in caso di violazioni contrattuali 23
T
Tipologie di prestazioni 13