Vacanze. 1 Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all’anno (35 giorni civili all’anno, 2,92 giorni civili al mese).
2 Per un anno di lavoro incompleto, i giorni di vacanza sono calcolati proporzio- nalmente alla durata del rapporto di lavoro.
3 Le vacanze devono di regola essere concesse consecutivamente nel corso dell’anno lavorativo corrispondente. Devono essere accordate almeno 2 settimane di vacanze consecutive.
4 Le vacanze ordinate dal datore di lavoro devono essere comunicate al colla- boratore con almeno 1 mese di anticipo, tranne in caso di disdetta del rappor- to di lavoro o negli ultimi 2 mesi di un contratto di lavoro a tempo determinato.
5 Alla fine del rapporto di lavoro, i giorni di vacanza non presi devono essere pagati ognuno con 1/30 del salario lordo mensile.
6 Se per l’indennità di vacanza è autorizzato un pagamento a fine mese o nell’ambito di un salario orario, tale indennità ammonta al 10,65% del salario lordo.
Vacanze. 23.1 Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate:
a) 4 settimane all’anno;
b) 5 settimane all’anno dopo 50 anni di età.
23.2 Gli apprendisti ed i giovani lavoratori hanno diritto fino nell’anno in cui compiono i 20 anni di età, a 5 settimane di vacanze.
23.3 In caso di inizio o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, le vacanze sono dovute pro rata temporis. Nel caso di vacanze già fatte, il datore di lavoro avrà diritto al rimborso dei giorni pagati in più.
23.4 Le cinque settimane sono accordate ai lavoratori che raggiungono l’età nell’anno di compimento.
23.5 Il periodo delle vacanze sarà stabilito di comune intesa fra il datore di lavoro e il lavoratore, con particolare riguardo ai bisogni dell’azienda.
23.6 Una volta ogni due anni le vacanze cadranno nel periodo estivo.
23.7 Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni.
23.8 Se un lavoratore si trova in vacanza in un periodo nel quale l’azienda rimane chiusa a seguito di un giorno festivo infrasettimanale parificato alle domeniche (vedi la lista dei giorni festivi), il datore di lavoro deve accordargli un giorno di congedo supplementare.
Vacanze. 33.1 Le vacanze annue sono quantificate in:
a) 27 giorni lavorativi;
b) 32 giorni lavorativi a decorrere dall’anno civile dei 50 anni compiuti;
c) 37 giorni lavorativi a decorrere dall’anno civile dei 55 anni compiuti.
33.2 Le vacanze di chi non è nelle condizioni di lavorare per un periodo superiore ai 90 giorni civili complessivi senza colpa (causa malattia, problemi legati alla gravidanza, infortuni o obblighi legali) sono ridotte di 1∕12 per ogni mese di assenza a partire dal 91° giorno. La riduzione avviene al termine dell’anno civile o al momento della partenza. Se in caso di disdetta la riduzione non è più possibile in quanto l’interessato ha già beneficiato di tutte le vacanze, i giorni goduti in eccesso sono dedotti dallo stipendio o dal Conto Risparmio Tempo (CRT), a meno che le vacanze non siano state ordinate dal datore di lavoro.
33.3 In caso di congedo non pagato, le vacanze sono ridotte sin dal primo giorno.
33.4 La riduzione delle vacanze non si applica in caso di congedo maternità pagato.
33.5 In caso di assenza per un intero anno civile non sussiste alcun diritto alle vacanze.
33.6 Le vacanze sono calcolate in base all’anno civile. In caso di entrata/partenza nel corso dell’anno civile, sono concesse pro rata. In caso di disdetta, i giorni di vacanza goduti in eccesso sono dedotti dallo stipendio o dal CRT, a meno che le vacanze non siano state ordinate dal datore di lavoro.
33.7 Le vacanze devono essere godute nel rispettivo anno civile. È possibile concedere eccezioni in casi motivati. I giorni di vacanze che, per motivi aziendali, non potessero essere goduti nell’anno civile, vengono riportati all’anno successivo. Su richiesta del collaboratore, i giorni di vacanza che superano il minimo legale possono essere accreditati sul Conto Risparmio Tempo (CRT, art. 29 lett. d CCL).
33.8 Al momento di stabilire la data e la durata delle vacanze, il datore di lavoro tiene conto dei desideri del collaboratore a patto che siano compatibili con le esigenze aziendali. Le vacanze devono essere godute in giornate o settimane; almeno 2 settimane devono essere consecutive. La suddivisione delle vacanze in giorni singoli è limitata a 5 giorni ed è possibile solo su richiesta del collaboratore. Le richieste del collaboratore devono ottenere una risposta entro 4 settimane.
33.9 In caso di malattia o infortunio durante le vacanze, i giorni non goduti sono compensabili solo dietro presentazione di un certificato medico.
33.10 Stipendio spettante durante le v...
Vacanze. Per ogni anno civile, la collaboratrice/il collaboratore ha diritto alle seguenti vacanze: > 25 giorni lavorativi sino alla fine dell’anno civile in cui compie 34 anni; > 26 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compie 35 anni; > 27 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compie 45 anni; > 28 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compie 50 anni; > 29 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compie 55 anni; > 30 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compie 60 anni.
1 Non si applica alle persone in formazione. In linea di massima, le vacanze devono essere godute entro il 31 dicembre. Una volta durante l’anno civile devono essere effettuate due settimane consecutive di vacanza, senza interruzione. I preposti devono provvedere affinché le collaboratrici/i collaboratori usufruiscano delle vacanze a cui hanno diritto. Se un giorno festivo pagato cade nel periodo in cui si usufruisce delle vacanze, quel giorno non sarà conteggiato come giorno di ferie. Se il rapporto di lavoro inizia o termina durante l’anno civile, le vacanze a cui la collaboratrice/il collaboratore ha diritto sono ridotte in modo proporzionale. Le vacanze sono ridotte in proporzione alla durata delle assenze se durante un anno civile il lavoro è stato sospeso per più di 90 giorni civili complessivi in seguito a malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile o di protezione civile. Lo stesso vale se la collaboratrice durante un anno civile è impossibilitata al lavoro per più di 90 giorni civili in seguito a gravidanza. Per i primi 90 giorni civili d’assenza non viene effettuata alcuna riduzione. In caso di congedo non pagato, i giorni di vacanza a cui si ha diritto sono ridotti. La riduzione è arrotondata per difetto a mezze giornate.
Vacanze. Per ogni anno civile le persone in formazione hanno diritto a sei settimane di vacanze. Se il tirocinio inizia o finisce nel corso dell’anno, le vacanze a cui si ha diritto sono ridotte proporzionalmente (pro rata temporis). Le vacanze non possono in linea di massima essere prese nei giorni di scuola pro- fessionale di base. Le vacanze devono essere prese entro la fine dell’anno civile, e per almeno due settimane consecutive.
Vacanze. 1 Il lavoratore / La lavoratrice ha diritto a vacanze pagate, segnatamente: fino ai 20 anni compiuti ad annualmente 25 giorni a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente 20 giorni a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente 21 giorni a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente 22 giorni a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente 23 giorni a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente 24 giorni a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente 25 giorni Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
2 In caso di assenza senza colpa dal posto di lavoro superiore ai 2 mesi per anno civile, il diritto annuale alle ferie viene ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di impedimento.
3 Le vacanze sono destinate al riposo e non devono essere utilizzate per compiere un’attività rimunerata per terzi. Il datore di lavoro fissa i periodi di vacanza, tenendo debitamente in considerazione i desideri del lavoratore / della lavoratrice. I periodi di vacanza devono essere concordati con sufficiente anticipo e accordati / goduti possibilmente ininterrot- tamente.
Vacanze. 1Il medico capoclinica ha diritto a 4 settimane di vacanza all’anno, dopo il 40esimo anno di età a 5 settimane e dopo il 50esimo a 6 settimane. 2Le settimane di vacanza vengono accordate nell’anno in cui si raggiunge l’età.
Vacanze. L’apprendista ha diritto a 5 settimane di vacanza (ossia 2,92 giorni civile al mese).
Vacanze. Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all'anno. (35 giorni civili all'anno / 2,92 giorni civili al mese). Anche i collaboratori a tempo parziale hanno diritto a 5 setti- mane di vacanza, ma sono pagate solo nei limiti dell'impe- gno lavorativo concordato. Le vacanze percepite in eccesso saranno detratte al colla- boratore alla fine del rapporto di lavoro. Anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato, le va- canze devono essere generalmente percepite e non posso- no essere compensate. Solo dopo il termine del rapporto di lavoro è possibile pagare un eventuale diritto di vacanza non percepito.
Vacanze. 1Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno 4 settimane di vacanza; ai lavoratori fino ai 20 anni compiuti, almeno 5 settimane. 2Durante le vacanze il lavoratore ha diritto al salario lordo AVS conformemente all’articolo 22. Il salario è concesso prima dell’inizio delle vacanze. Per i lavoratori occupati a tempo parziale, le vacanze vengono indennizzate con il versamento dell’8,33% sul salario lordo corrisposto (4 settimane) o del 10,64% (5 settimane). Per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato. 3Se il contratto di lavoro è costituito o risolto nel corso dell’anno civile, il diritto alle vacanze è stabilito proporzionalmente al periodo di lavoro prestato. 4Le vacanze sono, di regola, concesse consecutivamente. Con il consenso del lavoratore possono tuttavia essere ripartite in due periodi e comprendere almeno due settimane consecutive. Il pe- riodo delle vacanze è fissato dal datore di lavoro tenendo conto, nella misura del possibile, dei desideri del lavoratore. 5Non sono considerate vacanze i periodi in cui il lavoratore accompagna il datore di lavoro o membri della famiglia in viaggi, xxxxx, ecc. 6Le assenze giustificate da bisogni di famiglia, fino a quattro giorni complessivamente durante un anno e le interruzioni di lavoro dovute a malattia, infortunio o servizio militare svizzero o di protezione civile obbligatori, o di una funzione pubblica, di durata non superiore ai due mesi nel corso dell’anno, non comportano la riduzione delle vacanze. Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza o puerpe- rio, è impedita di lavorare per tre mesi al massimo o ha fruito del congedo di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Se le assenze superano i citati periodi, la durata delle vacanze può essere ridotta in proporzione al lavoro prestato, fermo restando il diritto del lavoratore alla metà dei giorni di vacanza previsti, se questo ha lavorato per almeno tre mesi. 7Il lavoratore non può validamente rinunciare alle vacanze. Non è quindi lecito sostituirle con un’indennità o con altri vantaggi. Durante le vacanze è vietato al lavoratore di eseguire lavori per conto di terzi. In caso di violazione di questa disposizione il datore di lavoro può chiedere la restituzione delle indennità di vacanze pagate.