Consiglio di fondazione. (1) Il Consiglio di fondazione è composto da 12 (do- dici) membri (persone fisiche) di cui 6 (sei) sono rap- presentanti dei datori di lavoro e 6 (sei) sono rappre- sentanti dei dipendenti delle ditte affiliate. Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé. Al momento in cui si viene a conoscenza della disdetta del rapporto con- trattuale di adesione da parte della controparte, il ri- spettivo rappresentante del datore di lavoro, rispetti- vamente dei dipendenti, viene escluso, con effetto im- mediato, dal Consiglio di fondazione.
(2) Il Consiglio di fondazione promulga un regola- mento d'organizzazione, conforme alla LPP, modifi- cabile in qualsiasi momento, che definisce la compo- sizione delle commissioni di previdenza e la distribu- zione delle competenze e dei compiti fra gli organi come pure un regolamento elettorale che definisce le modalità per la costituzione del Consiglio di fonda- zione. L'apporto di modifiche al regolamento d'orga- nizzazione e al regolamento elettorale comporta il consenso di almeno i due terzi di tutti i membri della Fondazione.
(3) La Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA in qualità di gerente della Fondazione, per i compiti che le spettano, definisce i diritti di firma come pure le persone aventi tale diritto. Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale se la metà dei suoi membri è presente. Fatto riservato l'art. 9 cpv. 2 e l'art. 17 lo stesso delibera a maggio- ranza semplice. In caso di parità di voti è determi- nante quello del presiedente.
(4) II Consiglio di fondazione incarica un organo di re- visione di verificare ogni anno la gestione, la contabi- lità e l'investimento patrimoniale. Lo stesso deve inol- trare il relativo rapporto al Consiglio di fondazione e all'autorità di vigilanza.
(5) II Consiglio di fondazione incarica un perito rico- nosciuto in materia di previdenza professionale di ve- rificare periodicamente l'istituto di previdenza.
Consiglio di fondazione. Cassa pensione SHP
Consiglio di fondazione. 1 Il Consiglio di fondazione è responsabile dell´amministrazione. Costitui- sce contemporaneamente la commissione paritetica e controlla il ri- spetto del CCL PEAN ai sensi dell´articolo 357b CO.
2 Il Consiglio di fondazione è responsabile delle attività di controllo. Può far eseguire i controlli da istanze competenti.
3 Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari per l´attua- zione. Prima di prendere decisioni consulta le parti contraenti. Il regola- mento PEAN (Regolamento concernente le prestazioni e i contributi della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell´edilizia principale) può essere modificato unicamente con il consenso delle parti contraenti, eccezion fatta per i casi di emergenza previsti dall´articolo 11 capoverso 2 del presente CCL PEAN. Il Consiglio di fondazione può au- mentare l´importo base di cui all´articolo 16 capoverso 1 lettera a) a con- dizione che la Fondazione goda di una situazione finanziaria sicura a lungo termine.34 34 Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall’1.1.2007
4 Il regolamento può disciplinare in modo più particolareggiato la riscos- sione dei contributi, i requisiti per beneficiare delle prestazioni e l´eroga- zione delle stesse.
Consiglio di fondazione. 1 Il Consiglio di fondazione è responsabile dell´amministrazione. Costituisce contemporaneamente la commissione paritetica e controlla il rispetto del CCL PEAN ai sensi dell´articolo 357b CO.
2 Il Consiglio di fondazione è responsabile delle attività di controllo. Può far eseguire i controlli da istanze competenti.
Consiglio di fondazione. 22.1 Il Consiglio di fondazione è responsabile dell’amministrazione. Esso costituisce la commissione paritetica e controlla il rispetto del CCL MPA ai sensi dell’art. 357b CO.
22.2 Il Consiglio di fondazione è responsabile delle attività di controllo e ha facoltà di delegare tali controlli a organi specializzati.
22.3 Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari per l’esecuzione. Prima della delibera ascolta le parti contraenti. Fatte salve le sue competenze di emergenza di cui all’art. 11 cpv. 2 del presente CCL MPA, il Consiglio di fondazione può modificare il Regolamento MPA esclusivamente previa approvazione delle parti contraenti
22.4 Il regolamento può disciplinare nel dettaglio i singoli aspetti relativi alla riscossione dei contributi, i requisiti che danno diritto alle prestazioni e l’erogazione delle prestazioni.