INDICE
Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 20 ottobre 2016.
INDICE
Titolo I - Concessioni d’acqua 1
Art. 1 - Fornitura dell’acqua 1
Art. 2 - Scritture private di erogazione 1
Art. 3 - Titolarità delle concessioni 1
Art. 4 - Durata del contratto 2
Art. 5 - Voltura 2
Art. 6 - Risoluzione del contratto 2
Titolo II - Condizioni generali 2
Art. 7 - Descrizione dell’opera di allacciamento 2
Art. 8 - Oneri relativi all’opera di allacciamento 3
Art. 9 - Modalità per la predisposizione degli scavi e dei pozzetti per nuovi allacciamenti 4
Art. 10 - Diramazioni private a valle del contatore 4
Art. 11 - Contatore 5
Art. 12 - Responsabilità dell’utente 5
Art. 13 - Responsabilità per interruzioni o variazioni di pressione 6
Art. 14 - Bocche per estinzione incendi 6
Art. 15 - Fontanili 6
Titolo III - Disciplina economico contabile 7
Art. 16 – Letture 7
Art. 17 - Condizioni di pagamento 7
Art. 18 - Determinazione delle tariffe 7
Art. 19 - Spese per riparazioni alla condotta di allacciamento realizzata dall’utente 8
Art. 20 - Penale per manomissione del contatore 8
Art. 21 - Ispezioni e messa in regola degli impianti 8
Art. 22 - Facoltà di modifica del regolamento 8
Art. 23 - Condotta di allacciamento realizzata direttamente dall’utente 8
Art. 24 - Opera di allacciamento realizzata interamente dall’ente erogatore/Comune – oneri di manutenzione 9Art. 25 - Prezzi per interventi a carico dell’utente 9
Art. 26 – Sospensione / riduzione per infrazione dell’utente 9
Art. 27 - Quantitativi, prezzi dell’acqua, acquisto contatore 9
Art. 28 - Entrata in vigore 10
Titolo I - Concessioni d’acqua
Art. 1 - Fornitura dell’acqua
1. L’Acquedotto Comunale fornisce acqua ai cittadini che ne facciano richiesta, per uso potabile, zootecnico, cantieri, per servizi antincendio e, per le portate eventualmente residuali ad uso antigelo/irrigazione.
2. Il presente regolamento disciplina reciprocamente i rapporti tra gli utenti e l’Ente Erogatore (il Comune).
3. Il Sindaco, con apposita ordinanza per ragioni di pubblico interesse connesse ad eventuali carenze del servizio idrico, potrà vietare l’utilizzo dell’acqua per l’irrigazione, per le attività produttive a livello industriale, per l’uso di piscine di qualsiasi genere e per ogni uso diverso da quello domestico e non domestico.
4. E’ severamente vietato utilizzare le acque dell’acquedotto per la preparazione dei prodotti anticrittogamici prelevandola dai fontanili e dalle bocche antincendio.
5. L’utenza viene concessa per i fabbricati insistenti sul territorio comunale. E’ possibile concedere allacciamenti a fabbricati siti nei territori dei Comuni limitrofi previo apposito parere da parte della Giunta Comunale e pagamento delle dovute quote relative agli oneri di urbanizzazione primaria.
Art. 2 - Scritture private di erogazione
1. Le erogazioni sono accordate mediante stipulazione di apposita scrittura privata, firmata dall’utente o dal suo legale rappresentate e dal responsabile del Servizio acquedotto nominato dal Sindaco (in caso di mancata nomina tale funzione è ricoperta dal Responsabile del Servizio Tecnico), redatta ai sensi delle disposizioni di legge su apposito modulo a disposizione degli uffici comunali, in osservanza anche delle disposizioni sull’imposta di bollo.
2. Il contratto di concessione, oltre ai dati anagrafici e fiscali del richiedente, le clausole fra le parti, deve obbligatoriamente riportare il numero di unità abitative allacciate, la matricola del contatore e gli estremi catastali delle unità immobiliari asservite.
3. Le spese di stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario e devono essere da questi anticipate all’atto della stipulazione, così dicasi per qualsiasi altra spesa di bolli, diritti di segreteria o altri atti derivanti dalla concessione.
Art. 3 - Titolarità delle concessioni
1. Le concessioni vengono date esclusivamente ai proprietari degli immobili o ai loro legali rappresentanti, che ne facciano richiesta, per fornire acqua potabile alle loro proprietà o abitazioni, o ai titolari di attività commerciali, industriali o agricole, e purché si abbiano le condizioni affinché l’acqua possa, per carico proprio, giungere nel punto di consegna.
2. La richiesta per uso cantiere dovrà essere effettuata, al fine della stipulazione del contratto, dall’impresa esecutrice dei lavori o dal proprietario, ed avrà validità sino al termine dei lavori stessi. Successivamente la concessione dovrà essere volturata all’effettivo utilizzatore e con la variazione della natura del contratto iniziale.
3. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di non accogliere le domande di concessione che, a suo insindacabile giudizio, presentino aspetti problematici per l’erogazione dell’acqua.
Art. 4 - Durata del contratto
1. Fatti salvi speciali accordi, il contratto ha durata di anni 1 e si intende con tacito rinnovo.
2. Nei casi di demolizione dei fabbricati o cessazione di esercizio o industria, potrà concedersi la risoluzione del contratto se richiesta dal titolare stesso del contratto.
Art. 5 - Voltura
1. Nel caso di subingresso o decesso dell’intestatario, la voltura del contratto potrà essere effettuata contattando l’ufficio comunale competente, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, redatta ai sensi delle disposizioni di legge su apposito modulo a disposizione degli uffici comunali, in osservanza delle disposizioni sull’imposta di bollo.
2. L’utente cessante continuerà ad assumere responsabilità degli obblighi del contratto, sino al subentro effettivo del suo successore.
Art. 6 - Risoluzione del contratto
1. Si dà luogo a risoluzione del contratto di concessione, nei seguenti casi:
a) inagibilità del fabbricato servito;
b) cessazione completa dell’esercizio commerciale, industriale o agricola;
c) richiesta del concessionario.
2. Tale risoluzione dovrà essere redatta su apposito modulo a disposizione degli uffici comunali ed avrà effetto a partire dalla data di verifica di una delle precedenti condizioni.
3. Il Comune ha diritto di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza obbligo di motivazione e senza oneri, obblighi, risarcimenti danni o altro verso il Concessionario nei seguenti casi:
a) se il concessionario è addivenuto alla vendita, trapasso o divisione, di tutto o parte dell’immobile servito dall’acquedotto comunale senza dare preventiva comunicazione al Comune stesso;
b) in caso di sospensione per infrazione dell’utente (art. 26) e omissioni o ritardo nei pagamenti (commi 6 e 7 dell’art. 17);
c) decesso del Concessionario senza che vi siano subentrati degli eredi;
d) qualora la fornitura dell’acqua dia luogo ad inconvenienti al servizio generale di erogazione dell’acqua potabile, oppure non possa effettuarsi regolarmente per ragioni tecniche, di altimetria o per altri motivi.
Titolo II - Condizioni generali
Art. 7 - Descrizione dell’opera di allacciamento
1. L’acqua può essere fornita all’utente derivandola esclusivamente dalle condutture principali.
2. La derivazione privata sarà dotata di rubinetto a sfera in acciaio zincato dotato di bocchettone per eventuale sostituzione e contrassegnato da targhetta leggibile con nome e cognome dal quale verrà derivata la tubazione privata da realizzarsi esclusivamente in PEAD (tubo in polietilene ad alta densità) di PN (pressione nominale) e sezione adeguati.
3. Nel caso in cui per l’esecuzione degli allacciamenti sia necessario l’attraversamento di terreni di proprietà di terzi, l’assenso dell’Ente all’allacciamento è subordinato alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni relative, anche di eventuali altri Enti pubblici.
4. Nel caso in cui non siano prodotti gli assensi o gli atti di servitù per i passaggi sulle proprietà di terzi, il Comune potrà solo dichiarare la disponibilità a concedere l’allacciamento, restandone la materiale esecuzione subordinata all’ottenimento dei permessi di passaggio
5. Il contatore fornito dal Comune dovrà essere posizionato tra 2 valvole a sfera per permetterne in ogni momento la sua sostituzione ed allacciato, sulla tubazione principale a seguito di autorizzazione e seguendo le disposizioni impartite dal presente regolamento e dall’ufficio tecnico comunale.
6. A valle del contatore e prima della seconda valvola a sfera dovrà essere obbligatoriamente posiziona un TE di scarico per eventuali prove sui litri erogati.
7. Il tratto di tubazione compreso tra il rubinetto di erogazione ed il fabbricato è di proprietà privata e qualsiasi manutenzione e/o sostituzione saranno a carico dell’utente. Nel caso l’Ente erogatore/Comune ritenga che il tratto di conduttura da realizzare per servire l’utente possa essere o divenire in futuro di interesse pubblico, potrà realizzarla direttamente o se eseguita dall’utente, essere presa in carico dall’ Ente erogatore previo rimborso delle spese sostenute.
8. L’Ente erogatore/Comune stabilisce il punto di partenza e il tracciato dell’opera di allacciamento.
9. Tutti i componenti impiegati nella costruzione dell’opera di allacciamento dovranno essere di tipo unificato, conforme alle specifiche tecniche e ai modelli adottati dall’ Ente erogatore/Comune ed in particolare le tubazioni di derivazione privata dovranno essere in PEAD di PN adeguato.
10. I materiali dovranno essere di tipo industriale robusto per l’impegno specifico acquedottistico e dovranno rispettare le norme tecniche che, caso per caso, potranno essere stabilite in relazione a condizioni di impiego, particolari, secondo i criteri delle costruzioni idrauliche.
11. Di norma, ogni fabbricato (inteso come pluralità di vari alloggi) ha diritto ad un solo contatore generale. E’ consentita però l’installazione di un numero massimo di 2 contatori, indipendentemente dal numero degli alloggi esistenti, ma solo in presenza di motivate esigenze che saranno valutate dall’ufficio tecnico comunale.
12. E’ fatto divieto di eseguire allacciamenti nel periodo dal 1° dicembre al 28 febbraio di ogni anno.
Art. 8 - Oneri relativi all’opera di allacciamento
1. Gli oneri per l’opera di allacciamento, come descritta nell’Art. 7, sono a carico degli utenti, fatto salvo la fornitura da parte del Comune del contatore dell’acqua e saranno quantificati ogni anno nel provvedimento tariffario adottato dal Comune.
2. Il costo della tubazione di adduzione sarà a completo carico dell’utente che avrà facoltà di realizzarla direttamente ma secondo le indicazioni tecniche impartite dal Comune.
3. Qualsiasi allaccio sulle tubazioni comunali dovrà essere eseguito esclusivamente da personale dell’Ente erogatore/Comune o da suo delegato.
Art. 9 - Modalità per la predisposizione degli scavi e dei pozzetti per nuovi allacciamenti
✓ Prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione dal Comune cui è pertinenza la sede stradale;
✓ Nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, consortili, GPL ecc…);
✓ Se la tubazione fosse in polietilene, sul fondo dello scavo dovrà predisporvi un letto di posa in sabbia ed il tubo dovrà essere ricoperto con idoneo materiale.
2. REINTERRO PER SCAVI SU STRADE
✓ Dovrà essere realizzato principalmente con ghiaia naturale (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale, il tutto opportunatamente costipato.
✓ La pavimentazione stradale interessata dagli scavi, dovrà essere tagliata con opportuna attrezzatura (lama rotante) onde contenere la larghezza dello scavo stesso;
✓ Il ripristino del piano viabile deve avvenire mediante la stesura del conglomerato bituminoso su una superficie di larghezza superiore a metri 0,50 per entrambi i lati dello scavo effettivo;
✓ Prima della stesa del conglomerato bituminoso e successivamente alle pose delle nuove tubazioni dovrà essere steso uno strato di misto cementato per uno spessore di 10 cm sopra il materiale di reinterro dello scavo effettuato;
✓ Il conglomerato bituminoso dovrà essere posato entro 30 giorni dalla posa del misto cementato;
✓ L’avvenuta stesura del conglomerato bituminoso dovrà essere immediatamente comunicata all’ufficio tecnico comunale che provvederà alla verifica dei lavori di ripristino;
✓ La stesura del conglomerato bituminoso non seguita dall’immediata comunicazione all’ufficio tecnico sarà considerata come non eseguita.
✓ Dovrà essere carrabile e realizzato in cemento (tipo prefabbicato) in modo che sia possibile lavorare internamente allo stesso per eventuali riparazioni, pertanto dovrà essere di dimensioni minime di ml. 0,80 x 0,80 x h. 0,80;
✓ Dovrà essere ricoperto con opportuno chiusino carrabile in ferro o ghisa munito di relativo gancio che ne faciliti il sollevamento;
✓ Non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso pesante.
Art. 10 - Diramazioni private a valle del contatore
1. E’ assolutamente vietato collegare tubazioni e/o saracinesche di qualsiasi genere, anche solo di scarico prima del contatore e avere doppie adduzioni da linee diverse della rete di acquedotto pubblica.
2. Se, alla data di approvazione del presente regolamento, vi fossero situazioni in atto con doppie adduzioni, l’utente ha l’obbligo di dichiarare la condizione di doppia alimentazione con la facoltà di scegliere quale delle due mantenere.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non si sia potuto adeguare l’utenza alle condizioni prescritte dal presente articolo, l’ Ente erogatore/Comune, a norma dell’art. 26, potrà in qualsiasi momento procedere al distacco di una delle due prese.
4. Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale, qualsiasi infrazione alle norme del presente articolo comporta per l’utente, oltre all’applicazione dell’art. 26, anche una penale contrattuale pari ad € 500,00.
Art. 11 - Contatore
1. L’apparecchio contatore dei consumi dovrà essere collocato all’esterno del fabbricato in apposito pozzetto per la difesa dalle intemperie e dal gelo, posto al limite della proprietà privata, in posizione facilmente accessibile per le letture, ispezioni, controlli da parte del personale incaricato.
2. La misura del contatore è stabilita dall’Ente erogatore/Comune sulla base delle condizioni tecniche di erogazione.
3. L’Ente erogatore/Comune provvede a consegnare, previo acquisto da parte dell’utente, l’apparecchio misuratore.
4. L’utente è responsabile della conservazione di esso, nonché della sua restituzione, integro ed in buono stato a richiesta, dovrà altresì mettere in opera tutte le precauzioni affinché non geli.
5. L’Ente erogatore/Comune decide il luogo dove deve essere installato il contatore, al limite della proprietà dell’utente, in luogo riparato dal gelo, il più vicino possibile alla pubblica via e in posizione tale che gli addetti dell’Acquedotto possono in ogni tempo comodamente accedervi.
6. Gli interventi di manutenzione ordinaria sul contatore vengono effettuati dall’Ente erogatore/Comune e non comportano alcun onere aggiuntivo per l’utente essendo già compensati con la quota fissa. Le spese di sostituzione dovranno invece essere rimborsate dall’utente a semplice richiesta quando il guasto fosse imputabile alla sua imperizia o negligenza, ed inconvenienti o disastri avvenuti nella proprietà privata, ovvero al gelo, intendendosi che l’utente deve proteggere in modo speciale gli apparecchi nei periodi freddi con i mezzi più opportuni così come previsto dall’art. 12.
Art. 12 - Responsabilità dell’utente
1. L’utente dovrà provvedere affinché, sia l’opera di allacciamento, sia le diramazioni private a valle del contatore siano riparate dal gelo, preservate da manomissioni e da modificazioni che alterino la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche.
2. L’utente è responsabile di ogni danno sia alle opere dell’acquedotto, che a danni causati a terzi derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni tecniche sugli impianti, dall’insufficiente protezione dal gelo o dalla cattiva manutenzione delle stesse.
Art. 13 - Responsabilità per interruzioni o variazioni di pressione
1. L’Ente erogatore/Comune non assume responsabilità alcuna verso gli Utenti per le eventuali interruzioni di deflusso o per variazione di pressione, né gli potrà essere fatto alcun addebito per guasti ad apparecchi alimentati dall’acqua potabile o per danni di qualsiasi natura dipendenti da diminuzione o interruzione della somministrazione dell’acqua e da variazione di pressione.
2. L’Ente erogatore/Comune provvede con la massima sollecitudine a rimuovere le cause ed a diminuire gli effetti, ma l’utente non può pretendere per questo titolo risarcimenti di danni e rimborso spese.
3. L’Ente erogatore/Comune provvede con la massima sollecitudine a comunicare all’utenza cambiamenti significativi di pressione sull’acquedotto.
Art. 14 - Bocche per estinzione incendi
1. Le bocche di presa sono fornite esclusivamente per il servizio di estinzione incedi senza che l’Ente Erogatore/Comune assuma responsabilità circa la loro efficacia.
2. Gli apparecchi installati a cura e spese dell’utente, sono sigillati a cura dell’Ente erogatore/Comune e solo in caso di incendio l’utente potrà rompere il sigillo e servirsi della presa, dandone immediato avviso all’Ente erogatore/comune.
3. In caso di inadempimento, il trasgressore sarà sottoposto a una penale pari a 1000 mc calcolati alla tariffa base.
4. In caso di recidiva tale consumo sarà pari a 5000 mc alla tariffa base.
Art. 15 - Fontanili
1. I fontanili del pubblico acquedotto presentano un aspetto accessorio ornamentale e pertanto, se pur non sopprimibili, il loro uso è subordinato ai fabbisogni delle utenze, al programma di contenimento dei consumi, alle portate delle sorgenti e a qualsiasi altra esigenza specificata nel presente regolamento. In considerazione di questo, è assolutamente vietato a chiunque non espressamente autorizzato dall’Ente erogatore intervenire sulle valvole di erogazione per modificarne la portata e alla sostituzione dei rubinetti a pulsante installati sui fontanili e al posizionamento di tubi in gomma direttamente alla bocca di fuoriuscita dell’acqua. Sono fatti salvi dal divieto i casi di incendio.
2. L’utilizzo dell’acqua nelle vasche è regolato dalle consuetudini derivanti dalla buona gestione dell’acqua comune; la prima vasca non deve essere sporcata perché può essere usata per irrigare e abbeverare gli animali, nella seconda si possono lavare i panni e contenitori che in tutti i casi non debbano aver contenuto prodotti tossici.
3. L’Ente erogatore/Comune si riserva, in caso di danneggiamenti o manomissioni ai fontanili pubblici, di sospenderne il servizio e di rivalersi su eventuali responsabili.
Titolo III - Disciplina economico contabile
Art. 16 – Letture
1. Tra i mesi di aprile e giugno di ogni anno, l’incaricato del Comune procederà alla lettura dei soli contatori installati ai senti del precedente art. 11 e annoterà su apposito schedario, fornito dall’ufficio comunale competente, il consumo di ogni singola utenza.
2. L’incaricato del Comune è tenuto a comunicare all’ufficio comunale competente eventuali irregolari o mancati funzionamenti del contatore. Sarà cura dell’ufficio contattare gli utenti per la sostituzione del contatore stesso.
3. Per le utenze per il quale l’incaricato del Comune è impossibilitato alla lettura, sarà compito dell’utente stesso prendere contatti con l’ufficio comunale competente.
4. La lettura dovrà essere consegnata entro il 15 luglio dell’ anno in corso. Se non sarà pervenuta entro la data prefissata, il conteggio del consumo verrà effettuato sulla base del consumo medio dei 3 anni precedenti aumentato del 10%.
5. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla contabilizzazione dei consumi mediante autolettura da parte dei singoli utenti con la compilazione di apposito modulo.
6. Nel caso in cui l’utente non fosse in grado di effettuare l’autolettura per motivi di infermità, su richiesta, l’Ente erogatore invierà un incaricato per la lettura.
Art. 17 - Condizioni di pagamento
1. La riscossione delle annualità maturate verrà effettuata dal Comune mediante ruoli con le stesse modalità ed oneri previsti per la riscossione delle entrate fiscali.
2. I consumi saranno convenzionalmente considerati afferenti all’intero anno in corso al momento della lettura. L’utente resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno in cui ha avuto inizio l’erogazione dell’acqua.
3. Il prezzo dell’acqua ed ogni altra somma dovuta in dipendenza del contratto (titolo esemplificativo: maggiorazione UI1, IVA, ecc.) devono essere pagati dall’utente, nei modi e nei tempi fissati dall’ Ente erogatore/Comune.
4. Le spese di spedizione, nonché ogni altro costo inerente l’avviso di pagamento sono a carico dell’utente.
5. Di norma i reclami non danno diritto a differire il pagamento. Le eventuali rettifiche saranno regolate con variazione della fattura stessa, solo se il reclamo perviene all’ufficio comunale competente entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
6. In caso di ritardo del pagamento della fattura oltre i 10 giorni dal ricevimento del primo sollecito, l’utente sarà considerato moroso e dovrà pagare una sanzione del 10%;
7. In caso di mancato pagamento della fattura entro i 30 giorni dal ricevimento del primo sollecito, l’Ente Erogatore/Comune può far ridurre l’erogazione, sia di questa che di ogni altra concessione fatta al medesimo utente, fino a che non sia effettuato il pagamento.
Art. 18 - Determinazione delle tariffe
1. Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta comunale entro il termine di approvazione stabilito dalla legge.
Art. 19 - Spese per riparazioni alla condotta di allacciamento realizzata dall’utente
1. In caso di guasti alla condotta di allacciamento, che sia stata realizzata dall’utente ai sensi degli artt. 8 e 21, questi è tenuto a ripararla nel più breve tempo possibile, chiedendo l’intervento dell’Ente Erogatore/Comune per le occorrenti manovre sulla rete. Gli oneri per le manovre sono a carico dell’utente e vengono conteggiate a norma dell’art. 24.
2. In caso di mancata riparazione, l’Ente erogatore/Comune provvede d’ufficio a spese dell’utente, salva la facoltà di interrompere/ridurre l’erogazione a norma dell’art. 26.
Art. 20 - Penale per manomissione del contatore
1. Nei casi di manomissione del contatore l’Utente sarà responsabile verso l’Ente erogatore/Comune, che gli applicherà una penale pari ad € 500,00, oltre all’obbligo al pagamento di tutte le spese relative al ripristino dell’apparecchio, nonché all’equivalente del consumo di acqua sottratto.
Art. 21 - Ispezioni e messa in regola degli impianti
1. L’Ente erogatore/Comune ha la facoltà di accedere e di verificare in ogni tempo, a mezzo dei suoi incaricati, le condizioni di regolarità contrattuale di esercizio sia dell’opera di allacciamento sia delle derivazioni private a valle del contatore.
2. Qualora siano occorsi interventi dell’Ente erogatore/Comune per la messa in regola dei predetti impianti, l’utente dovrà pagare i lavori per le occorrenti riparazioni e le eventuali sostituzioni.
3. Sarà pure a carico dell’utente la spesa per ogni visita degli incaricati dell’Acquedotto che fossero stati chiamati dietro richiesta dell’utente per la verifica degli impianti, contatori, presa ed altri difetti non imputabili all’acquedotto.
Art. 22 - Facoltà di modifica del regolamento
1. Con la firma del contratto di erogazione, l’utente dichiara di aver conoscenza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e si obbliga a rispettarle tutte, nonché quelle che in seguito fossero aggiunte o variate dal Comune perché da esso ritenute necessarie nell’interesse del servizio e dell’igiene, fermo restando il diritto dell’utente alla disdetta del contratto nei termini stabiliti dal presente Regolamento.
Art. 23 - Condotta di allacciamento realizzata direttamente dall’utente
1. L’utente all’atto della realizzazione della condotta di allacciamento dovrà comunicarlo all’Ente erogatore/Comune, indicando quale ditta realizzerà l’intervento. Ad ultimazione dei lavori dovrà rilasciare all’Ente dichiarazione di conformità a termini di legge.
2. Nei tratti in cui occorra rompere il manto stradale, egli dovrà ottenere le preventive autorizzazioni dall’Ente titolare della strada ed eseguire i necessari ripristini rispettando le prescrizioni stabilite dai disciplinari.
3. La facoltà di realizzare direttamente le opere è limitata alla “condotta di allacciamento”, così come definita all’Art. 9. Per ragioni di igiene e di servizio pubblico sono perciò esclusi
da tale facoltà la realizzazione della tubazione di presa con rubinetto di presa, ai quali provvede direttamente ed esclusivamente l’Ente erogatore/Comune con le proprie maestranze; in particolare qualsiasi manovra o manomissione alla rete di distribuzione verrà perseguita a norma di legge.
4. L’utente sosterrà direttamente ogni onere e responsabilità di gestione, manutenzione e rinnovo del tratto di condotta da lui direttamente costruito senza che l’ Ente erogatore/Comune assuma alcuna responsabilità, ma non potrà allacciare di sua iniziativa altri utenti essendo questa facoltà riservata all’ Ente erogatore/Comune. Né potrà fare alcun tipo di collegamento o modificazioni a monte del contatore. Per la manutenzione l’Utente si atterrà a quanto stabilito dall’Art. 17.
Art. 24 - Opera di allacciamento realizzata interamente dall’ente erogatore/Comune – oneri di manutenzione
1. Nel caso di opera di allacciamento eseguita interamente al pozzetto da parte dell’Ente erogatore/Comune, la manutenzione della tubazione di presa, del rubinetto di presa, del pozzetto, della condotta di allacciamento, della valvola di intercettazione a monte di esso, è sempre eseguita dall’Ente erogatore/Comune, di regola, senza spese per l’Utente, eccetto il caso in cui i guasti fossero a lui imputabili.
Art. 25 - Prezzi per interventi a carico dell’utente
1. I controlli, le ricerche di fughe o le riparazioni alle tubazioni ed apparecchi e tutti gli interventi del personale dell’ Acquedotto per i quali il presente Regolamento fissa i relativi oneri a carico dell’utente, verranno fatturati sulla base del Prezziario Regionale dell’anno di riferimento.
Art. 26 – Sospensione / riduzione per infrazione dell’utente
1. Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale, qualsiasi infrazione al Regolamento, da parte dell’utente e di chiunque, diretta ad ottenere e procurare un indebito godimento di acqua, dà diritto all’ Ente erogatore/Comune di ridurre o sospendere l’erogazione del servizio.
2. L’Ente erogatore/Comune può altresì ridurre o sospendere il servizio all’utente, oltre che nel caso di morosità di cui all’Art. 17, anche nel caso di irregolarità o guasti negli impianti di competenza dell’utente per i quali sia impossibile provvedere d’ufficio agli interventi riparatori o regolarizzatori.
3. La riduzione o sospensione dell’erogazione del servizio perdura finché ogni situazione sia ricondotta allo stato normale e finché l’utente non abbia soddisfatto l’Ente erogatore/Comune di ogni suo avere. Nel caso di riduzione l’utente continua ad essere tenuto all’osservanza degli obblighi contrattuali e non può pretendere alcun abbuono, rimborso od indennità. Gli oneri di riduzione dell’erogazione e di riattivazione del servizio sono a carico dell’utente.
Art. 27 - Quantitativi, prezzi dell’acqua, acquisto contatore
1. Il prezzo dell’acqua, la quota di accesso e l’acquisto dei contatori e i quantitativi minimi impegnati sono quelli fissati nella Tariffa adottata con apposito provvedimento.
2. La tariffa è articolata secondo gli usi (domestico e non domestico) per le erogazioni a contatore.
3. Su richiesta motivata dall’ utente, presentata 10 giorni prima della scadenza, il Responsabile del servizio può concedere la rateizzazione dell’importo dovuto per un massimo di quattro rate, ciascuna del medesimo importo, qualora la somma dovuta superi i € 100,00.
Art. 28 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione dell’atto che lo approva.