Determinazione delle tariffe. 1. La Società applica le tariffe per i servizi somministrati così come stabilite dall’EGA territorialmente competente, in conformità alla regolazione ARERA pro tempore vigente, e approvate in via definitiva dall’ARERA.
2. Le tariffe di acquedotto sono relative agli importi dovuti quali quote fisse e ai volumi di acqua consumata espressi in metri cubi. Qualunque imposta o tassa stabilita a carico dell'intestatario del contratto da legge vigente o futura sulle forniture di acqua, sugli impianti e sui contatori, deve essere corrisposta al Gestore unitamente all’importo per la fornitura dell'acqua.
3. Quanto alle tariffe dei servizi di fognatura e depurazione la determinazione dei corrispettivi è differenziata in base all’uso domestico e industriale. Ai sensi dell'articolo 155 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto delle modalità previste dalle delibere dell'ARERA si stabilisce che: - la tariffa è dovuta dagli utenti solo per i servizi di cui effettivamente usufruiscono; - per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, il volume di reflui scaricati è determinato in misura pari al volume di acque fornita, prelevata o comunque accumulata; - per gli scarichi di acque reflue industriali inclusi gli scarichi di acque reflue industriali di cui al Capo VIII del presente Regolamento, qualora ammessi, il corrispettivo per il servizio di collettamento e depurazione è determinato con le modalità previste dalla normativa vigente sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I criteri di applicazione e i relativi coefficienti sono stabiliti dall’ARERA in base alle disposizioni normative in materia. In assenza di un idoneo sistema di misura diretta delle acque scaricate, la tariffa sarà applicata ai volumi d’acqua fornita, prelevata o comunque accumulata;
4. Le tariffe sono le medesime per tutti i Comuni serviti dalla Società in riferimento al servizio somministrato nello stesso Ambito Territoriale Ottimale (ATO).
Determinazione delle tariffe. Art. 33 Applicazione della tariffa Art. 34 Articolazione delle tariffe Art. 35 Rilevazione dei consumi Art. 36 Fatturazione
Determinazione delle tariffe. 1. Il Gestore applica, la tariffa dei servizi somministrati in conformità a quanto adottato dall’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale ed approvato dall’ Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ai sensi della vigente normativa.
2. La tariffa si compone di una quota fissa, che deve essere in ogni caso pagata dall’utente e che costituisce il corrispettivo della disponibilità del servizio, e di una quota variabile commisurata al consumo.
3. Ogni variazione dell’articolazione tariffaria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
4. Qualora non sia in possesso delle letture, oppure non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, il Gestore fattura in base alla stima del consumo medio giornaliero dell’utente o, se codesto non fosse conosciuto, secondo la seguente tabella:
1. Il Gestore applica la tariffa dei servizi somministrati secondo l’articolazione tariffaria in vigore nell’anno di consumo e in relazione alla tipologia d’uso attribuita all’utenza.
2. La tariffa è unica per tutti i Comuni serviti dal Gestore in riferimento al servizio somministrato.
3. Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite anche se i destinatari sono i Comuni serviti o altri Enti pubblici.
Determinazione delle tariffe. Per l’uso degli impianti sportivi può essere previsto da parte dei soggetti utilizzatori, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale.
Determinazione delle tariffe. 1. Il Gestore applica, la tariffa dei servizi somministrati in conformità a quanto stabilito dall’Autorità d’Ambito ai sensi della vigente normativa.
2. La tariffa si compone di una quota fissa, che deve essere in ogni caso pagata dall’utente e che costituisce il corrispettivo della disponibilità del servizio, e di una quota variabile commisurata al consumo.
3. Ogni variazione dell’articolazione tariffaria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
4. Qualora non sia in possesso delle letture, oppure non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, il Gestore fattura in base alla stima del consumo medio giornaliero dell’utente o, se codesto non fosse conosciuto, secondo la tabella riportata nel Regolamento.
Determinazione delle tariffe giornaliere La tariffa standard giornaliera di riferimento per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 842 dell’art. 1 - Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere, in relazione alle diverse tipologie, alle diverse zone nonché ai coefficienti previsti nell’ALLEGATO F1 “DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI” Per il Comune di Ferrara, che rientra fra i Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti la tariffa standard giornaliera di riferimento è di € 1,30.
Determinazione delle tariffe annuali
1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
ipotesi a) secondo la seguente classificazione:
a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1a.
c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a. ipotesi b) secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
Determinazione delle tariffe. L’importo della tariffa oraria è calcolata dall’Unione, soggetto istituzionale competente, sulla base del costo di riferimento del servizio di assistenza domiciliare accreditato. L'importo della tariffa è comprensivo di IVA e IRAP se prevista. La tariffa prevista per il Servizio di Assistenza Domiciliare è la seguente: Servizio di Assistenza Domiciliare CONTRATTO dal 01/01/2014 al 28/02/2014 Anziani non autosufficienti, disabili, Adulti equiparabili agli anziani € 27,50 € 17,50 € 10,00 Anziani autosufficienti: consegna pasti non € 4,00 € 4,00 Eventuale tempo trasferimento non coperto da € 4 e costo per mezzo di trasporto pari ad € 1 Trasferimenti: assistenziale socio € 21,66 € 13,78 € 7,88 Intervento assistenziale operatori di socio due € 52,25 € 33,25 € 19,00 Servizio di Assistenza Domiciliare CONTRATTO dal 01/03/2014 al 31/12/2014 Anziani non autosufficienti, disabili, Adulti equiparabili agli anziani € 27,70 € 17,70 € 10,00 Anziani autosufficienti: consegna pasti non € 4,00 € 4,00 Eventuale tempo trasferimento non coperto da € 4 e costo per mezzo di trasporto pari ad € 1 Trasferimenti: assistenziale socio € 21,66 € 13,78 € 7,88 Intervento assistenziale operatori di socio due € 52,63 € 33,63 € 19,00 Nel caso in cui, sulla base di quanto previsto dal PAI, venga assicurato all’utente un intervento contemporaneo di due operatori, il costo di riferimento e conseguentemente sia la quota a carico del FRNA che la retta di riferimento regionale a carico dell’utente e/o dei Comuni, è aumentata del 90%.
Determinazione delle tariffe. 1. Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta comunale entro il termine di approvazione stabilito dalla legge.
Determinazione delle tariffe. 1. Le tariffe del tributo sono approvate annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, in conformità al Piano finanziario di cui al precedente art. 10.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe della tassa possono tuttavia essere modificate entro il termine stabilito dall’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 ove sia necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla tassa rifiuti devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le indicazioni date dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 4033 del 28/02/2014.