IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Clausole campione
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Omissis decreta
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Visto lo Statuto della Regione siciliana ed, in particolare, gli artt. 14, lett. q) e 20; Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale"; Vista la legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, ed, in particolare, l'art. 20; Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, artt. 5 e 22; Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e, specificatamente, gli artt. 11, 12 e 57, comma 1;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Omissis decreta Art. 1 Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla società IMMOBI- LIARE XXXXX XXXX & C. S.A.S., con sede legale in Nus, giusta la domanda presentata in data 30 gennaio 2019, di derivare tutto l’anno dai due pozzi ubicati sui terreni censiti al foglio 49, map- pale 190 del N.C.T. del predetto comune, nella misura di moduli massimi 0,1944 (pari a litri al minuto secondo diciannove virgola quarantaquattro) e medi annui 0,0494 (pari a litri al minuto se- condo quattro virgola novantaquattro), per un volume totale annuo pari a 156.000 metri cubi, ad uso scambio termico, antincendio ed irriguo, a servizio dell’ttiguo complesso di attività produttive e commerciali.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante «Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Vallle d’Aosta» e richiamato l’art. 29 «Intesa per le opere pubbliche di interesse regionale»;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Omissis decreta Articolo 1
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Visto l’art. 32 della Costituzione; Visto lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; Vista la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”; Vista la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organiz- zazione delle attività regionali di protezione civile”; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istitu- zione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordi- nanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispet- tivamente alla regione o a parte del suo territorio compren- dente più comuni e al territorio comunale”; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Visto l’art. 32 della Costituzione; Visto lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; Vista la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Omissis decreta Art. 1 Fatti salvi i diritti dei terzi, è concessa, alle signore Ma- falda e Xxxxx Xxxxxx XXXXXX, giusta la domanda presen- tata in data 31 gennaio 1997, la derivazione d'acqua dalla sorgente ubicata sul terreno censito al mappale n. 578 del foglio n. 65 del N.C.T. del comune di AYAS, per l’intero arco dell'anno, nella misura massima di 1,20 l/s e media pari a 1,00 l/s, per l'approvvigionamento idropotabile del xxxxxx- cato di civile abitazione censito al foglio n. 66, mappale n. 307 del N.C.E.U. del comune di AYAS, di proprietà delle richiedenti.
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Art. 1 Fatti salvi i diritti dei terzi, è subconcesso al Club Alpino Italiano, Sezione di Aosta, giusta la domanda pre- sentata in data 22.02.2008, di derivare dalla diramazione del torrente Usselettes, a quota , a quota 2572 m s.l.m., in località Lac du Glacier del comune di LA THUILE, nel pe- riodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, moduli costanti 0,12 (litri al minuto secondo dodici) di acqua, e medi annui 0,04, rapportati al periodo di derivazione, per la produzione, sul salto di m 117, della potenza nominale me- dia annua di kW 4,59, nonchè moduli costanti 0,015 (litri al minuto secondo uno virgola cinque) per gli usi igienico-sa- nitari del Rifugio.
Art. 2 Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della subconcessione sarà di anni trenta successivi e conti- nui, decorrenti dalla data del presente decreto, subordinata- mente all’osservanza delle condizioni stabilite nel discipli- nare di subconcessione n. 3550/DDS di protocollo in data 7 aprile 2009, e con l’obbligo del pagamento anticipato, pres- so la Tesoreria dell’Amministrazione Regionale, del canone annuo di euro 59,53 (cinquantanove/53), in ragione di euro 12,97 per ogni kW, sulla potenza nominale media annua di kW 4,59, in applicazione della delibera della Giunta Regionale n. 3134 in data 31 ottobre 2008.
Art. 3 L’Assessorato delle Opere Pubbliche, Difesa del suolo e Edilizia Residenziale Pubblica e l’Assessorato delle Finanze, Bilancio e Patrimonio della Regione, ognuno per tection des sols et du logement public et l’Assessorat régio- nal du budget, des finances et du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent ar- rêté. Le président, Xxxxxxx XXXXXXXXX
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. Richiamata la legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60 recante «Norme per la raccolta, conservazione e distribu- zione del sangue umano», modificata dalla legge regionale 27 agosto 1994, n. 63, ed in particolare l’articolo 7 che pre- vede l’istituzione della Commissione regionale tecnico-con- sultiva per le attività di raccolta, conservazione e distribu- zione del sangue umano;