Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Linea Strada
per Forze Armate e Forze dell’Ordine
AUTOVETTURE SEZIONE AUTO SICURA
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
Indice
Glossario pag. 2
Oggetto del Contratto pag. 5
1 Cosa è assicurato? pag. 5
1.1 INCENDIO E FURTO
1.2 COLLISIONE
1.3 TUTELA LEGALE PLUS
2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? pag. 9
2.1 MAXICASCO
2.2 COLLISIONE INTEGRATIVA
2.3 COLLISIONE A PERDITA TOTALE
2.4 COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI
2.5 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI
2.6 INCENDIO DOLOSO
2.7 CRISTALLI ELITE
2.8 ATTI VANDALICI TOP
2.9 FENOMENI NATURALI
2.10 VALORE A NUOVO
2.11 PACCHETTO ELITE
2.12 CLAUSOLA SATELLITARE
3 Cosa non è assicurato? pag. 14
4 Ci sono limiti di copertura? pag. 15
4.1 ESCLUSIONI
4.2 SCOPERTO
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4.3 FRANCHIGIE
4.4 LIMITI DI INDENNIZZO | ||
Cosa fare in caso di Sinistro? | pag. | 21 |
1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | ||
2. GESTIONE DEL SINISTRO PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE PLUS | ||
3. REGOLE DA RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PER LA TUTELA LEGALE PLUS | ||
4. ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER LA TUTELA LEGALE PLUS | ||
5. DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO | ||
6. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO | ||
7. CAUSA DI FORZA MAGGIORE | ||
8. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO | ||
9. NON OPPONIBILITÀ NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E SUCCESSIVI | ||
10. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE | ||
Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro | pag. | 28 |
Appendice normativa | pag. | 29 |
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I N D I C E
Glossario: guida alla comprensione del testo
Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in “GRASSETTO MAIUSCOLO”. Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento denominato “Il contratto dalla A alla Z”.
Definizioni relative al contratto
• ACCESSORI:vle dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al VEICOLO che possono essere:
- “di serie”, se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, in quanto sono inclusi, senza supplemento, nel prezzo base di listino del VEICOLO, compresi gli APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI;
- “non di serie”, se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino del VEICOLO, esclusi gli APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI.
• APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI: radio, lettori CD, mangianastri, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco (elettrico, elettromagnetico o meccanico). Sono esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
• ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: attività svolta da DAS al fine di ottenere il componimento bonario della VERTENZA CONTRATTUALE prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
• COLLISIONE: scontro tra veicoli.
• CONTRAVVENZIONE: è un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
• DANNO EXTRACONTRATTUALE: è il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
• DAS: Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione.
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• DEGRADO:vpercentuale di riduzione che viene applicata sul valore delle parti del VEICOLO di nuova fornitura, sostituite a causa del SINISTRO; tale percentuale è determinata sulla base del rapporto esistente tra il valore commerciale ed il prezzo di acquisto a nuovo del VEICOLO (o di analogo modello, se fuori produzione), al momento del SINISTRO.
A titolo di esempio:
• A seguito di SINISTRO è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000
• Il valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO è di
€ 7.000,00
• Il prezzo di acquisto dello stesso VEICOLO nuovo è di € 10.000,00
Calcolo del DEGRADO 100% - (7.000/10.000) = 30%
Per la sostituzione del paraurti verranno quindi rimborsati € 700,00 (€ 1.000 meno il 30% di DEGRADO)
• DELITTO: è un reato punito con la multa o la reclusione. Può essere:
- colposo, se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- preterintenzionale, se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
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- doloso, se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un DELITTO.
• DIRITTO PENALE: è il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere solo di persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
• FATTO ILLECITO: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori dei casi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
• INSORGENZA (DEL SINISTRO): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità della garanzia “Tutela Legale Plus”, questo momento deve essere successivo a quello di decorrenza della garanzia assicurativa e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l’insorgenza è:
- nel caso di PROCEDIMENTO PENALE: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nel caso di DANNO EXTRACONTRATTUALE: il momento in cui si verifica l’evento dannoso;
- nel caso di VERTENZA CONTRATTUALE: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali o degli accordi intercorsi.
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• LIQUIDAZIONE IN FORMA SPECIFICA: si intende il ripristino del VEICOLO, tramite carrozzeria convenzionata, allo stato precedente al SINISTRO, anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.
• PREZZO DI LISTINO: il valore indicato nella fattura d’acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada. In mancanza della fattura di acquisto è il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del VEICOLO, comprensivo di ACCESSORI di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell’acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.
• PROCEDIMENTO PENALE: procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme del DIRITTO PENALE, che viene notificata alla persona mediante Informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di XXXXXXX rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
• REATO: violazione della legge penale. I REATI si distinguono in CONTRAVVENZIONI e
XXXXXXX (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla LEGGE.
• SANZIONE AMMINISTRATIVA: misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la SANZIONE AMMINISTRATIVA di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria.
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• TRANSAZIONE: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
• VALORE ASSICURATO: è il valore che il CONTRAENTE attribuisce al VEICOLO,
indicato in POLIZZA, comprensivo di eventuali ACCESSORI “di serie”. Sono inclusi, se compresi nella somma assicurata, anche gli ACCESSORI “non di serie”, specificamente indicati nella fattura di acquisto del VEICOLO o, in mancanza di tale documento, in POLIZZA.
• VERTENZA CONTRATTUALE: controversia insorta a seguito del mancato rispetto di un obbligo derivante dal contratto.
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• VITTORIA ASSISTANCE: è la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la SOCIETÀ, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto con l’ASSICURATO, ed organizza e eroga, con costi a carico della SOCIETÀ stessa, le prestazioni di assistenza previste in POLIZZA.
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Oggetto del Contratto
1 Cosa è assicurato?
[In questo articolo sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione Auto Sicura; tali garanzie sono valide solo se riportate in POLIZZA]
Il CONTRAENTE può scegliere le seguenti garanzie, operative solo se espressamente richiamate in POLIZZA, valide entro i MASSIMALI indicati in POLIZZA e ferme le esclusioni e le eventuali FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITI DI INDENNIZZO previsti dalle Condizioni di Assicurazione ed indicati nel dettaglio nel successivo capitolo “CI SONO LIMITI DI COPERTURA?”.
Le garanzie prevedono la LIQUIDAZIONE IN FORMA SPECIFICA del danno al VEICOLO, ossia ripristinando il VEICOLO allo stato precedente al SINISTRO, tramite una delle carrozzerie convenzionate con la SOCIETÀ (reperibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
1.1 INCENDIO E FURTO
(xxxxxxxx Xxxxx attivabile solo unitamente alla garanzia Incendio)
La SOCIETÀ ripristina, tramite una delle carrozzerie convenzionate (reperibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO, nel limite del VALORE ASSICURATO, derivanti da:
• incendio con sviluppo di fiamma, ivi compreso, quello derivante dall’azione del fulmine;
• esplosione e scoppio del VEICOLO o di parti dello stesso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio.
Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli ACCESSORI “non di serie” stabilmente fissati sul
VEICOLO purché siano compresi nel VALORE ASSICURATO.
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 4.1 “ESCLUSIONI”, la garanzia è estesa agli
APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI “non di serie”, se questi sono:
• compresi nel VALORE ASSICURATO al momento della stipulazione della POLIZZA;
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• indicati specificamente nella fattura d’acquisto;
• stabilmente fissati al VEICOLO o muniti di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del SINISTRO.
Il valore delle parti mobili viene indennizzato se le stesse, a seguito di furto parziale o totale della parte fissa, vengono consegnate alla SOCIETÀ.
In aggiunta alla garanzia “Incendio”, è possibile sottoscrivere e attivare anche la garanzia “Furto”. In tal caso la SOCIETÀ, ferme le condizioni indicate precedentemente per i danni derivanti da incendio esplosione e scoppio, si obbliga:
• in caso di furto o rapina senza perdita totale del VEICOLO: a ripristinare, tramite una delle carrozzerie convenzionate (reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni. com), i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.
• in caso di furto o rapina con perdita totale del VEICOLO: a indennizzare l’ASSICURATO con l’equivalente in denaro del valore del bene danneggiato e non più ripristinabile.
Ai fini dell’operatività della garanzia “Furto”, in caso di smarrimento o furto anche di una sola delle chiavi in dotazione del VEICOLO, il CONTRAENTE deve fare immediata denuncia alle Autorità competenti e richiedere un duplicato con la massima tempestività. Si veda in proposito quanto riportato nell’articolo 4.1 “ESCLUSIONI”.
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1.2 COLLISIONE
(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)
La SOCIETÀ indennizza i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO, derivanti da COLLISIONE con veicoli identificati, ripristinando il VEICOLO, tramite una delle carrozzerie convenzionate (reperibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), allo stato precedente al SINISTRO, nel limite del VALORE ASSICURATO ed entro il limite del valore commerciale.
A titolo di esempio, se un VEICOLO a seguito di COLLISIONE subisce un danno di
€ 6.000,00 e viene riparato presso una carrozzeria convenzionata, se:
• il VALORE ASSICURATO è di € 5.000,00
• il valore commerciale è di € 4.000,00
allora la SOCIETÀ corrisponderà € 4.000,00
Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli ACCESSORI “non di serie”, stabilmente fissati sul
VEICOLO purché siano compresi nel VALORE ASSICURATO.
1.3 TUTELA LEGALE PLUS
(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)
Le garanzie riguardano i SINISTRI che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti (in deroga a quanto indicato nell’articolo 2.4 “ESTENSIONE TERRITORIALE” del documento denominato “Il contratto dalla A alla Z”):
• nel caso di DANNI EXTRACONTRATTUALI e di PROCEDIMENTI PENALI: in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
• nel caso di VERTENZE CONTRATTUALI: nei Paesi dell’Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera;
• nel caso di opposizione a SANZIONI AMMINISTRATIVE: in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
INSORGENZA DEL SINISTRO ed operatività della garanzia
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Il SINISTRO si intende insorto nel momento in cui l’ASSICURATO, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia riguarda i SINISTRI che insorgono:
• dopo 90 giorni dalla sottoscrizione della POLIZZA, se si tratta di VERTENZE CONTRATTUALI;
• dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della POLIZZA, negli altri casi.
La garanzia non copre i SINISTRI INSORGENTI da obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione della POLIZZA, fossero già stati disdettati o la cui rescissione, risoluzione o modifica fossero già state chieste da una o entrambe le parti.
La garanzia opera anche prima della notifica all’ASSICURATO della “informazione di garanzia”, nei casi di “presentazione spontanea”1, di “invito a presentarsi”2 e di “accompagnamento coattivo”3. La data di riferimento a partire dalla quale opera la garanzia, anche nel caso in cui avvenga prima della notifica della “informazione di garanzia”, corrisponde:
• al giorno in cui il soggetto indagato si presenta davanti al Pubblico Ministero per rilasciare dichiarazioni, nel caso di “presentazione spontanea”;
• al giorno indicato nell’atto formale di “invito a presentarsi”;
• al giorno in cui il soggetto indagato viene accompagnato dinanzi all’Autorità Giudiziaria per essere interrogato.
1 Art. 374 del Codice di Procedura Penale.
2 Art. 375 del Codice di Procedura Penale.
3 Art. 376 del Codice di Procedura Penale.
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Cos’è l’“informazione di garanzia”? È una comunicazione inviata dal Pubblico Ministero al soggetto indagato con cui si avvia il PROCEDIMENTO PENALE e che contiene l’indicazione della norma violata e il titolo del REATO contestato (colposo, preterintenzionale o doloso).
Cos’è la “presentazione spontanea”? Quando un soggetto indagato sceglie liberamente di presentarsi davanti al Pubblico Ministero per rilasciare dichiarazioni.
Cos’è l’”invito a presentarsi”? Quando il Pubblico ministero invita il soggetto indagato a presentarsi per svolgere atti che richiedono la sua presenza. L’invito contiene l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo di presentazione e l’autorità dinanzi alla quale tale soggetto deve presentarsi.
Cos’è l’”accompagnamento coattivo”? Consiste nell’accompagnamento forzato del soggetto che deve essere interrogato, disposto con atto formale dal Pubblico Ministero autorizzato in precedenza dal giudice.
FORME DI COPERTURA
Le coperture offerte possono essere prestate, a scelta del CONTRAENTE, alternativamente nella forma: “V#icolo Id#ntificato” o “P#rsona Id#ntificata”:
• forma “V#icolo Id#ntificato”:
con la forma “V#icolo Id#ntificato” le garanzie sono prestate sul VEICOLO identificato in
XXXXXXX e assicurano il proprietario, il conducente ed i trasportati;
• forma “P#rsona Id#ntificata”:
con la forma “P#rsona Id#ntificata” le garanzie sono prestate sulla persona identificata in POLIZZA, nonché sul proprietario e sui trasportati del VEICOLO condotto dalla persona indentificata in POLIZZA.
Servizio di consulenza legale telefonica - ConsulDAS
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Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la SOCIETÀ fornisce, tramite DAS, un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in POLIZZA, attivabile:
• contattando il numero verde 800/666000 in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00);
• scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx;
• collegandosi al sito xxx.xxx.xx.
La SOCIETÀ assume a proprio carico, nei limiti del MASSIMALE di € 50.000,00 e delle condizioni previste in POLIZZA, il rischio dell’ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’ASSICURATO, conseguente a un SINISTRO rientrante nella garanzia.
Vi rientrano le seguenti spese:
• spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del SINISTRO;
• spese per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• spese di giustizia;
• spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
• spese conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS;
• spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei SINISTRI;
• spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
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• nei procedimenti penali, spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
• spese per l’indennità di mediazione, posta ad esclusivo carico dell’ASSICURATO;
• spese per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo4;
• se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima, spese per il contributo unificato (tassazione per le per le spese degli atti giudiziari).
Inoltre, in caso d’arresto, minaccia d’arresto o di PROCEDIMENTO PENALE all’estero, in uno dei Paesi in cui la garanzia è operante alla luce delle presenti condizioni di assicurazione, la SOCIETÀ assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
• l’anticipo della cauzione, disposta dell’Autorità competente. L’importo della cauzione verrà anticipato da DAS e dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia “TUTELA LEGALE PLUS” riguarda la tutela dei diritti dell’ASSICURATO in relazione alla proprietà o alla guida del VEICOLO assicurato, se:
a) subisce DANNI EXTRACONTRATTUALI dovuti a FATTO ILLECITO di terzi compreso il recupero dei danni ai trasportati a causa di incidente stradale;
b) viene sottoposto a PROCEDIMENTO PENALE per DELITTO colposo o per CONTRAVVENZIONE; a parziale deroga di quanto previsto alla successiva lett. c), la garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza5, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
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c) è sottoposto a PROCEDIMENTO PENALE a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza6 con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope7, oppure nei casi di fuga e/o omissione di xxxxxxxx0 a condizione che l’ASSICURATO venga successivamente assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato. Pertanto, fino al momento dell’emanazione della sentenza passata in giudicato la garanzia resta sospesa e condizionata all’assoluzione o al proscioglimento dell’ASSICURATO. In caso di assoluzione o proscioglimento, infatti, la SOCIETÀ rimborserà all’ASSICURATO le spese legali garantite in POLIZZA comprensive di quelle sostenute per la sua difesa;
d) deve presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
e) deve presentare istanza per ottenere il dissequestro del VEICOLO coinvolto in un incidente stradale con terzi.
f) deve sostenere controversie su VERTENZE CONTRATTUALI, per le quali il valore della lite sia superiore a 200 Euro, comprese quelle con:
• meccanici e carrozzieri;
• concessionari di veicoli stradali.
Le predette garanzie – dalla lettera a) alla lettera f) – operano anche per i SINISTRI che coinvolgono l’ASSICURATO nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
4 Art. 95 del Codice di Procedura Civile.
5 Art. 186-186bis del CODICE DELLA STRADA.
6 Art. 186-186bis del CODICE DELLA STRADA.
7 Art. 187 del CODICE DELLA STRADA.
8 Con riferimento agli obblighi previsti dal all’art. 189 del CODICE DELLA STRADA.
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g) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale SANZIONE AMMINISTRATIVA a condizione che:
• l’applicazione della SANZIONE AMMINISTRATIVA sia connessa a un incidente stradale, sia conseguenza della dinamica del SINISTRO e influisca sull’attribuzione della responsabilità;
• qualora la SANZIONE AMMINISTRATIVA non sia connessa a un incidente stradale o sull’attribuzione di responsabilità; la garanzia sarà operante se sussistono i presupposti per presentare il ricorso. La SOCIETÀ provvederà, su richiesta dell’ASSICURATO, alla predisposizione del ricorso, restando a carico dell’ASSICURATO l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici competenti.
h) debba presentare reclamo/ricorso contro l’avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto). La SOCIETÀ provvederà su richiesta dell’ASSICURATO alla predisposizione del reclamo9 e/o del ricorso, restando a carico dell’ASSICURATO l’onere di provvedere al deposito degli stessi agli Uffici competenti.
i) subisca una decurtazione dei punti dalla propria patente di guida. In questo caso, la
SOCIETÀ riconosce:
• il rimborso delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
• il rimborso delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’ASSICURATO che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.
Questi rimborsi saranno versati unicamente nel caso in cui la decurtazione dei punti sia connessa ad un SINISTRO in garanzia e le violazioni alle norme del CODICE DELLA STRADA che abbiano originato le decurtazioni dei punti o la perdita totale del punteggio siano tutte avvenute in epoca successiva alla decorrenza degli effetti dell’assicurazione.
2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?
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Il CONTRAENTE può, inoltre, attivare le seguenti garanzie aggiuntive, operative se espressamente richiamate in POLIZZA, valide entro i MASSIMALI indicati in POLIZZA e ferme le esclusioni e le eventuali FRANCHIGIE, SCOPERTI e limiti di INDENNIZZO previsti nel successivo articolo 4. “Ci sono limiti di cop#rtura?”.
2.1 MAXICASCO
(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)
La SOCIETÀ indennizza i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato derivanti da urto, ribaltamento, uscita di strada o COLLISIONE, verificatisi durante la circolazione, ripristinando il VEICOLO assicurato, tramite una delle carrozzerie ad essa convenzionate (r#p#ribili sul sito int#rn#t xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), allo stato precedente al SINISTRO nel limite del VALORE ASSICURATO ed entro il limite del valore commerciale.
A titolo di esempio, se un VEICOLO a seguito di SINISTRO subisce un danno di
€ 6.000,00 e viene riparato presso una carrozzeria convenzionata, se:
• il VALORE ASSICURATO è di € 5.000,00
• il valore commerciale è di € 4.000,00 allora la SOCIETÀ corrisponderà € 4.000,00
Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli ACCESSORI “non di serie”, stabilmente fissati sul
VEICOLO purché siano compresi nel VALORE ASSICURATO.
9 Presentato ai sensi dell’Art. 17-bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
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2.2 COLLISIONE INTEGRATIVA
(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)
La SOCIETÀ indennizza i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato, rimasti a carico dell’ASSICURATO per la propria quota di responsabilità (quindi, solo in caso, di SINISTRO con “concorso di colpa”), ripristinando il VEICOLO allo stato precedente al SINISTRO, tramite una delle carrozzerie convenzionate (r#p#ribili sul sito int#rn#t www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli ACCESSORI “non di serie” stabilmente fissati sul
VEICOLO, purché siano compresi nel VALORE ASSICURATO.
2.3 COLLISIONE A PERDITA TOTALE
(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)
In caso di COLLISIONE che causi il danno totale del VEICOLO, la SOCIETÀ indennizza i danni ripristinando il VEICOLO assicurato allo stato antecedente al SINISTRO, tramite una delle carrozzerie convenzionate (r#p#ribili sul sito int#rn#t xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), nel limite del VALORE ASSICURATO ed entro il limite del valore commerciale.
Si considera danno totale anche il caso in cui l’importo determinato in base a quanto previsto dall’articolo 3 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO
ASSICURATO” del successivo capitolo “COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?” sia pari o superiore all’80% del valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO.
Per la quantificazione dei danni materiali e diretti subiti dal VEICOLO e rimasti a carico dell’ASSICURATO, si fa riferimento alla valutazione effettuata dalla SOCIETÀ nell’ambito della gestione del SINISTRO RCA da RISARCIMENTO DIRETTO.
A titolo di esempio, se un VEICOLO al momento del SINISTRO ha un valore commerciale pari a € 20.000,00:
• se il danno è di € 4.000,00 la garanzia non è operante in quanto il danno è inferiore a € 16.000,00 (€ 20.000,00 X 80%);
• se il danno è di € 17.000,00 € la garanzia è operante.
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2.4 COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI E NON ASSICURATI (attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)
La SOCIETÀ indennizza i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato causati da COLLISIONE avvenuta con un VEICOLO identificato, non coperto da RCA, per i danni derivanti dalla circolazione, se l’incidente viene regolarmente verbalizzato dalle Autorità competenti intervenute sul luogo del SINISTRO e nel verbale risulti censito il veicolo non assicurato. I danni sono indennizzati ripristinando il VEICOLO allo stato precedente al SINISTRO, tramite una delle carrozzerie convenzionate con la SOCIETÀ (r#p#ribili sul sito int#rn#t xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), nel limite del VALORE ASSICURATO ed entro il limite del valore commerciale.
A titolo di esempio, se un VEICOLO a seguito di COLLISIONE avvenuta con un VEICOLO identificato, non coperto da RCA subisce un danno di € 6.000,00 e viene riparato presso una carrozzeria convenzionata, se:
• il VALORE ASSICURATO è di € 5.000,00
• il valore commerciale è di € 4.000,00
allora la SOCIETÀ corrisponderà € 4.000,00
Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli ACCESSORI “non di serie”, stabilmente fissati sul
VEICOLO, purché compresi nel VALORE ASSICURATO.
In caso di risarcimento del danno, l’ASSICURATO o altro avente diritto dovrà dichiarare10, di surrogare nei propri diritti la SOCIETÀ nei confronti dei responsabili civili, dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Se la COLLISIONE con un veicolo identificato non coperto da RCA, non viene regolarmente verbalizzata dalle Autorità competenti intervenute sul luogo del SINISTRO, la SOCIETÀ rimborsa solo la FRANCHIGIA applicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sul danno liquidato all’ASSICURATO.
2.5 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI
(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)
A titolo di esempio, se un VEICOLO a seguito di urto accidentale contro animali selvatici subisce un danno di € 6.000,00 e viene riparato presso una carrozzeria convenzionata, se:
• il VALORE ASSICURATO è di € 5.000,00
• il valore commerciale è di € 4.000,00 allora la SOCIETÀ corrisponderà € 4.000,00
La SOCIETÀ indennizza i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato durante la circolazione su strade ad uso pubblico (o ad esse equiparate) a seguito di urto accidentale contro animali selvatici, previa presentazione di denuncia alle Autorità competenti. I danni sono indennizzati ripristinando il VEICOLO assicurato allo stato precedente al SINISTRO, tramite una delle carrozzerie ad essa convenzionate (r#p#ribili sul sito int#rn#t www.vittoriaassicurazioni. com), nel limite del VALORE ASSICURATO ed entro il limite del valore commerciale.
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2.6 INCENDIO DOLOSO
(attivabile solo in abbinamento alla garanzia Incendio e Furto)
La SOCIETÀ indennizza i danni derivanti da incendio con sviluppo di fiamma a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, ripristinando il VEICOLO assicurato, tramite una delle carrozzerie ad essa convenzionate (r#p#ribili sul sito int#rn#t xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), allo stato precedente al SINISTRO nel limite del VALORE ASSICURATO ed entro il limite del valore commerciale.
A titolo di esempio, se un VEICOLO a seguito di incendio subisce un danno di
€ 6.000,00 e viene riparato presso una carrozzeria convenzionata, se:
• il VALORE ASSICURATO è di € 5.000,00
• il valore commerciale è di € 4.000,00 allora la SOCIETÀ corrisponderà € 4.000,00
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Sono inclusi anche i danni subiti dai pezzi di ricambio e dagli ACCESSORI “non di serie” (esclusi gli APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI), stabilmente fissati sul VEICOLO purché siano compresi nel VALORE ASSICURATO.
2.7 CRISTALLI ELITE
(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)
La SOCIETÀ provvede alla sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali) del VEICOLO assicurato, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi, tramite uno dei centri specializzati nella riparazione/sostituzione dei cristalli ad essa convenzionati (r#p#ribili sul sito int#rn#t xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
10 Ai sensi dell’art. 1201 c.c.
La garanzia è operante a condizione che l’INDENNIZZO non venga percepito a seguito di altre garanzie valide ed operanti, per il medesimo evento.
A titolo di esempio, in caso di POLIZZA in cui siano attive le garanzie “Maxicasco” e “Cristalli Elite”, in caso di rottura di un cristallo sarà prima verificata l’operatività della garanzia “Maxicasco” e liquidato eventualmente l’INDENNIZZO. Solo nel caso in cui l’evento non risultasse coperto dalla “Maxicasco” allora si procederebbe all’INDENNIZZO nell’ambito della garanzia “Cristalli Elite”.
2.8 ATTI VANDALICI TOP
(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)
La SOCIETÀ indennizza - a parziale deroga di quanto indicato nell’articolo 4.1 “ESCLUSIONI” lettere b) e c) del successivo capitolo “CI SONO LIMITI DI COPERTURA?” - i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo. I danni sono indennizzati ripristinando il VEICOLO allo stato precedente al SINISTRO, tramite una delle carrozzerie convenzionate con la SOCIETÀ (r#p#ribili sul sito int#rn#t xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
2.9 FENOMENI NATURALI
(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)
La SOCIETÀ indennizza - a parziale deroga di quanto indicato nell’articolo 4.1 “ESCLUSIONI” lettere b) e c) del successivo capitolo “CI SONO LIMITI DI COPERTURA?” –i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve. I danni sono indennizzati ripristinando il VEICOLO assicurato allo stato precedente al SINISTRO, tramite una delle carrozzerie convenzionate o centri specializzati convenzionati con la SOCIETÀ (r#p#ribili sul sito int#rn#t xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), nel limite del VALORE ASSICURATO ed entro il limite del valore commerciale.
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La garanzia è prestata anche per la caduta di oggetti di qualsiasi genere.
2.10 VALORE A NUOVO
Limitatamente alle garanzie, “Inc#ndio # Furto”, “Atti vandalici” e “Collision# con animali s#lvatici” – a parziale modifica di quanto previsto al successivo capitolo “COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?” articolo 3 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL
VEICOLO ASSICURATO” – e limitatamente alle autovetture ad uso privato, si stabilisce che:
• in caso di danno totale verificatosi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del VEICOLO, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno è considerato pari al PREZZO DI LISTINO, con un massimo pari al VALORE ASSICURATO;
A titolo di esempio:
• se dopo due mesi dalla prima immatricolazione l’ASSICURATO subisce la perdita totale del VEICOLO (danno pari o superiore all’80% del valore commerciale del VEICOLO)
• il VEICOLO ha PREZZO DI LISTINO di € 19.500,00, riportato nella rivista Quattroruote al momento del SINISTRO
• il VEICOLO ha un VALORE ASSICURATO di € 20.000,00 allora l’INDENNIZZO sarà pari ad € 19.500,00.
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• in caso di danno parziale verificatosi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare del danno verrà determinato senza tener conto delle FRANCHIGIE nei limiti del VALORE ASSICURATO o, se minore, di quello commerciale, purché siano state eseguite le riparazioni e le sostituzioni e previa presentazione di valido documento fiscale comprovante le riparazioni e le sostituzioni stesse.
• se il termine dei 48 mesi viene raggiunto all’interno dell’ANNUALITÀ ASSICURATIVA, la garanzia è valida fino al raggiungimento della scadenza annuale.
Qualora il VALORE ASSICURATO fosse inferiore al valore commerciale del VEICOLO, il danno verrà indennizzato, limitatamente ai pezzi di ricambio, nella proporzione esistente tra VALORE ASSICURATO e valore commerciale del VEICOLO assicurato al momento del danno.
A titolo di esempio se un VEICOLO ha un VALORE ASSICURATO pari a
€ 18.000,00, ma il suo valore commerciale è € 20.000,00 e subisce danni ai pezzi di ricambio per € 1.000,00, allora si avrà un INDENNIZZO pari a:
€ 1.000,00*(€ 18.000,00/€ 20.000,00) = € 900,00
2.11 PACCHETTO ELITE
(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)
È possibile ampliare le garanzie Incendio e Furto attivando il pacchetto di garanzie complementari Elite.
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La tabella seguente riporta la descrizione dettagliata delle singole garanzie comprese in tale pacchetto:
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Garanzia | Descrizione garanzia |
Xxxxx da effrazione | Ripristino dei danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. Il ripristino è effettuato tramite una delle carrozzerie convenzionate con la SOCIETÀ (r#p#ribili sul sito int#rn#t xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) |
Xxxxxxx chiavi | Ripristino dei danni per l’apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative al VEICOLO. Il ripristino è effettuato tramite una delle carrozzerie convenzionate (r#p#ribili sul sito int#rn#t xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx). La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. |
Danni alla tappezzeria | Ripristino della tappezzeria del VEICOLO, imbrattata o danneggiata a causa del trasporto per soccorso di vittime della strada o di infortunati o di infermi per fatto non connesso ad eventi della circolazione. Il trasporto deve essere comprovato con attestati di Autorità competenti o di Ospedali. Il ripristino è effettuato tramite una delle carrozzerie convenzionate (r#p#ribili sul sito int#rn#t xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx). |
Spese di traino, custodia e parcheggio | La garanzia prevede il traino, la custodia e il parcheggio del VEICOLO disposti dall’Autorità competente in caso di furto, rapina o incendio. L’intervento viene effettuato tramite una delle carrozzerie convenzionate (r#p#ribili sul sito int#rn#t xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx). |
Garanzia | Descrizione garanzia |
Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà | Rimborso delle spese sostenute e documentate dall’ASSICURATO per immatricolazione o passaggio di proprietà di un altro veicolo, che sostituisce il VEICOLO a seguito di perdita totale e definitiva di quest’ultimo. La garanzia opera se per il nuovo veicolo viene emesso altro contratto con la SOCIETÀ per la garanzia Incendio e Furto. |
Rimborso imposta di proprietà (garanzia valida nei soli casi in cui il rimborso non sia già previsto da normativa vigente) | Rimborso del danno corrispondente alla perdita della parte d’imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA e la data di scadenza dell’imposta pagata. La garanzia è operante in caso di perdita totale e definitiva del VEICOLO. |
Danni al bagaglio | Rimborso dei danni ai bagagli dell’ASSICURATO e dei familiari trasportati, conseguenti direttamente da incidente da circolazione, incendio o furto parziale. La garanzia è valida esclusivamente per indumenti, capi di vestiario, oggetti di uso personale, indossati e non, nonché attrezzature sportive, il tutto risultante da verbale redatto dalle Autorità competenti. |
2.12 CLAUSOLA SATELLITARE
Se il Contraente dichiarata che sul VEICOLO è installato un antifurto di tipo “satellitare” e che questo viene regolarmente attivato, la SOCIETÀ concederà uno sconto sul premio annuo relativo alla garanzia “Furto”.
3 Cosa non è assicurato?
[In qu#sto articolo sono cont#xxxx #d illustrati n#l d#ttaglio i RISCHI #sclusi dall# cop#rtur# assicurativ# off#rt# dall# garanzi#]
La garanzia “Collision# int#grativa” non opera se:
• il SINISTRO RCA non rientra nell’ambito del RISARCIMENTO DIRETTO, ai sensi degli articoli 149 e 150 del CAP e relativo regolamento;
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• non è stata accertata dalla SOCIETÀ la parziale responsabilità dell’ASSICURATO nella causa del SINISTRO.
La garanzia “Collision# a p#rdita total#” non opera se:
• il SINISTRO RCA non rientra nell’ambito del RISARCIMENTO DIRETTO, ai sensi degli articoli 149 e 150 del CAP e relativo regolamento;
• non è stata accertata dalla SOCIETÀ la responsabilità (parziale o totale) dell’ASSICURATO nella causa del SINISTRO.
Con riferimento alla garanzia “Tut#la l#gal# Plus”:
- la SOCIETÀ non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA sulle parcelle dei professionisti, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza;
- sono escluse le controversie di natura contrattuale tra la SOCIETÀ e le gli
ASSICURATI.
4 Ci sono limiti di copertura?
[N#gli articoli s#gu#nti sono cont#nut# #d illustrat# n#l d#ttaglio l# informazioni r#lativ# agli #v#nti p#r i quali non è pr#stata la garanzia, FRANCHIGIE, SCOPERTI, limiti # sottolimiti di INDENNIZZO pr#visti dal contratto]
In caso di SINISTRO, la SOCIETÀ corrisponderà all’ASSICURATO, nei limiti del VALORE
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ASSICURATO, l’importo indennizzabile previa deduzione della FRANCHIGIA o dello
SCOPERTO, con gli eventuali minimi, indicati in POLIZZA.
Limitatamente ai danni diversi dal Furto Totale, se l’importo indennizzabile (calcolato al netto di SCOPERTI/DEGRADI/FRANCHIGIE contrattualmente previsti) supera il VALORE ASSICURATO in POLIZZA, la SOCIETÀ corrisponde l’intero VALORE ASSICURATO con il solo limite del valore commerciale.
A titolo di esempio se l’importo indennizzabile è di € 6.000,00, ma il VALORE ASSICURATO è € 5.000,00 (pari al valore commerciale), allora la SOCIETÀ corrisponderà € 5.000,00.
4.1 ESCLUSIONI
Ad eccezione di quanto specificatamente previsto dalle singole garanzie, l’assicurazione non copre i danni:
a. determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest’ultima solo nel caso delle garanzie Incendio e Furto e delle garanzie opzionali) del CONTRAENTE, dell’ASSICURATO, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del VEICOLO;
b. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
c. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali;
d. verificatisi durante la partecipazione del VEICOLO a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;
e. ad APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI “non di serie”; f. alle cose trasportate;
g. causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
h. derivanti dall’asportazione di ricambi ed ACCESSORI non stabilmente fissati al VEICOLO.
Relativamente alla garanzia “Furto”, in caso di danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, sono esclusi i danni alle parti meccaniche non derivanti da COLLISIONE, urto, ribaltamento o uscita di strada.
In caso di furto del VEICOLO, l’ASSICURATO perde il diritto all’indennizzo se non consegna la serie originale completa delle chiavi in dotazione al VEICOLO, a meno che abbia presentato denuncia di smarrimento/furto della/le chiave/i in data precedente a quella di furto totale e dimostri di avere contestualmente richiesto, presso strutture della casa madre o da questa autorizzate, la sostituzione della/delle chiavi smarrite/rubate.
In caso di smarrimento o furto anche di una sola chiave, la garanzia “Furto” è sospesa decorsi 15 giorni dalla data di denuncia di smarrimento o furto della chiave in dotazione al VEICOLO, salvo che l’ASSICURATO nel frattempo non abbia ottenuto il duplicato della chiave (o delle chiavi) smarrite o rubate; in caso contrario la garanzia riprende a decorrere dalla data di ottenimento del duplicato.
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Le garanzie “Maxicasco”, “Collision#”, “Collision# int#grativa”, “Collision# a p#rdita total#”, “Collision# con v#icoli id#ntificati non assicurati”, “Collision# con animali s#lvatici”:
1. non sono operanti:
a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b. nel caso in cui il VEICOLO sia guidato da persona in stato di ebbrezza o nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall’art. 186 del CODICE DELLA STRADA e successive modifiche;
c. nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del CODICE DELLA STRADA e successive modifiche;
d. durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
e. durante la circolazione su pista (autodromi e similari).
2. non assicurano i danni subiti dal VEICOLO a seguito della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
3. escludono i danni:
a. causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico; b. provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
c. cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
d. subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
e. conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
f. conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi assicurati per ciascuna delle suddette garanzie;
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g. alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di POLIZZA, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI “non di serie” non compresi nel VALORE ASSICURATO e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in POLIZZA
Relativamente alla garanzia “Tut#la L#gal# Plus”, la garanzia è esclusa:
• per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• per materia fiscale/tributaria e materia amministrativa fatto salvo quanto previsto all’articolo 1.3 “Tut#la l#gal# Plus”, lettere g), h), i);
• per acquisto di beni mobili registrati;
• per le controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici e aerei;
• se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il VEICOLO con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro i 180 giorni successivi al SINISTRO, la garanzia diventa operante; tale esclusione opera solo per il conducente ASSICURATO;
• se il VEICOLO non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; tale esclusione opera solo per il proprietario del VEICOLO;
• se il VEICOLO è usato in difformità da quanto previsto dalla carta di circolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del VEICOLO.
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Limitatamente alla garanzia “Cristalli Elit#” sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati al VEICOLO a seguito della rottura dei cristalli.
Per la garanzia “Atti Vandalici Top” sono in ogni caso esclusi i danni a tetto e cerchioni in conseguenza di atti vandalici nonché i danni provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli.
Per la garanzia “F#nom#ni Naturali” sono in ogni caso esclusi i danni provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli.
4.2 SCOPERTO
Salvo quanto indicato nell’articolo 7 “CAUSA DI FORZA MAGGIORE” del successivo capitolo “COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?”, se l’ASSICURATO non attiva la procedura di LIQUIDAZIONE IN FORMA SPECIFICA tramite l’utilizzo di una delle carrozzerie convenzionate con la SOCIETÀ (reperibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) e si rivolge ad una carrozzeria non convenzionata di sua fiducia per la riparazione del danno, la SOCIETÀ liquiderà il danno con applicazione di DEGRADO e di uno SCOPERTO del 50%. Nel caso della garanzia FENOMENI NATURALI il danno verrà liquidato con applicazione di DEGRADO e di uno SCOPERTO del 50% con minimo di € 2.000,00.
4.3 FRANCHIGIE
Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, alcune garanzie prevedono l’applicazione di FRANCHIGIE (variabili a seconda della vetustà del VEICOLO) di seguito dettagliate:
• FURTO/INCENDIO/INCENDIO DOLOSO – DANNO PARZIALE:
fino al 12° mese 2° e 3° anno
4° e 5° anno
6° e 7° anno
8° e 9° anno
10° anno
Oltre 10° anno
Vetustà veicoli
0
300
400
600
750
900
1.500
Franchigia
• ATTI VANDALICI – DANNO PARZIALE E TOTALE:
Vetustà veicoli
fino al 5° anno
dal 6° al 10° anno
Oltre 10° anno
Franchigia
300
800
1.500
• FENOMENI NATURALI – DANNO PARZIALE E TOTALE:
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Vetustà veicoli
Fino a 12° mese
dal 13° al 36° mese
dal 37° al 60° mese
dal 61° al 84° mese
dal 85° al 108° mese
dal 109° al 120° mese
Oltre il 120° mese
Franchigia
300
600
800
950
1.200
1.400
2.000
• FENOMENI NATURALI – DANNO PARZIALE:
limitato ai soli sinistri GRANDINE che non richiedono l’utilizzo di pezzi di ricambio ed in caso di riparazione effettuata presso uno dei centri specializzati nelle riparazioni dei danni da Grandine convenzionati e reperibili su apposita sezione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Vetustà veicoli
Fino a 12° mese
dal 13° al 36° mese
dal 37° al 60° mese
dal 61° al 84° mese
dal 85° mese
Franchigia
0
0
0
0
500
• MAXICASCO E COLLISIONE – DANNO TOTALE:
Vetustà veicoli
Fino al 12° mese
dal 2° al 9° anno
Oltre 10° anno
Franchigia
200
800
1.100
• COLLISIONE – DANNO PARZIALE:
Vetustà veicoli
Fino a 12° mese
2° e 3° anno
4° e 5° anno
6° e 7° anno
8° e 9° anno
10° anno
Oltre 10° anno
Franchigia
200
500
700
900
1.000
1.200
1.800
LINEA STRADA FORZE ARMATE E FORZE DELL’ORDINE - SEZIONE AUTO SICURA
• MAXICASCO – DANNO PARZIALE:
Vetustà veicoli
Fino a 12° mese
2° e 3° anno
4° e 5° anno
6° e 7° anno
8° e 9° anno
10° anno
Oltre 10° anno
Franchigia
500
700
900
1.100
1.300
1.500
2.000
• COLLISIONE ANIMALI SELVATICI – DANNO TOTALE:
Fino al 12° mese
dal 2° al 9° anno
Oltre 10° anno
Vetustà veicoli
Franchigia
0
500
850
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• COLLISIONE ANIMALI SELVATICI – DANNO PARZIALE:
Fino a 12° mese
2° e 3° anno
4° e 5° anno
6° e 7° anno
8° e 9° anno
10° anno
Oltre 10° anno
Vetustà veicoli
0
300
450
650
750
850
1.500
Franchigia
4.4 LIMITI DI INDENNIZZO
Cosa si intende per “limite di indennizzo”?
Per limite di INDENNIZZO si intende l’importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l’obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.
Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.
Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia
1) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo
€ 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell’anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
2) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell’anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);
3) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell’anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.
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Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, alcune garanzie prevedono l’applicazione di limiti di indennizzo di seguito dettagliati:
Garanzia | Limite di INDENNIZZO |
ESTENSIONE DELLA GARANZIA AGLI APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI NON DI SERIE (valida solo per autoveicoli) | 15% della somma complessivamente assicurata per il VEICOLO |
COLLISIONE INTEGRATIVA | €3.000,00 per SINISTRO L’INDENNIZZO corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all’ASSICURATO con il RISARCIMENTO DIRETTO, non potrà superare il valore commerciale del VEICOLO. |
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Garanzia | Limite di INDENNIZZO |
COLLISIONE A PERDITA TOTALE | - In caso di responsabilità totale dell’ASSICURATO: € 7.000 per SINISTRO; - in caso di responsabilità parziale dell’ASSICURATO: € 5.000 per SINISTRO (che si cumulerà con quanto risarcito ai sensi dell’art. 149 del CAP tranite RISARCIMENTO DIRETTO). L’INDENNIZZO corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all’ASSICURATO con il RISARCIMENTO DIRETTO, non potrà superare il valore commerciale del VEICOLO assicurato. |
COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI | € 7.000 per anno e per SINISTRO, nei limiti del valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO |
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI | € 12.000 per SINISTRO ed anno assicurativo |
CRISTALLI ELITE | Pari, per ciascun SINISTRO, al VALORE ASSICURATO per la garanzia Incendio e Furto (massimo due SINISTRI per anno assicurativo) nel caso di riparazione/sostituzione effettuata presso un centro specializzato nella riparazione/ sostituzione dei cristalli diverso da quelli convenzionati con Vittoria, il limite di indennizzo è pari a € 400,00 |
ATTI VANDALICI TOP | Pari a € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, nei limiti del valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO |
DANNI AL BAGAGLIO (garanzia del PACCHETTO ELITE) | € 1.000 per SINISTRO ed anno assicurativo |
Per la garanzia “Tut#la L#gal# Plus” valgono i seguenti limiti.
In particolare:
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a. per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, le spese rientrano in garanzia nel limite dei primi due tentativi;
b. se l’ASSICURATO sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, per gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, esclusa ogni duplicazione di onorari;
c. in caso d’arresto, minaccia d’arresto o di PROCEDIMENTO PENALE all’estero, in uno dei Paesi in cui la garanzia è operante, la SOCIETÀ assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di 1.000 euro;
- l’anticipo della cauzione, disposta dell’Autorità competente entro il limite massimo di 10.000 euro.
Nel caso in cui l’ASSICURATO subisca una decurtazione dei punti dalla propria patente di guida, la SOCIETÀ riconosce:
• il rimborso delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati fino a un massimo di 500 euro;
• il rimborso delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’ASSICURATO che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento fino a un massimo di 1.000 euro.
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Cosa fare in caso di Sinistro?
[N#gli articoli s#gu#nti sono cont#xxxx #d illustrati n#l d#ttaglio gli obblighi d#ll# PARTI # l# indicazioni g#n#rali r#lativ# alla g#stion# d#i SINISTRI]
1. Obblighi in caso di sinistro
A. Per la garanzia “Tut#la L#gal# Plus”, per denunciare un SINISTRO, l’ASSICURATO dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS, chiamando il Numero Verde 800.666.000 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
DAS raccoglie la richiesta (denuncia di SINISTRO), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.
Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’ASSICURATO, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’ASSICURATO deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di XXXXXXXX e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
In caso di PROCEDIMENTO PENALE, l’ASSICURATO deve denunciare il SINISTRO quando ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di un suo coinvolgimento nell’indagine penale.
Per richiedere una consulenza legale telefonica l’ASSICURATO deve chiamare il Numero Verde 800.666.000, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di POLIZZA e un recapito telefonico al quale poter essere ricontattato.
B. Per le restanti garanzie l’ASSICURATO, per attivare il servizio di liquidazione del danno, deve tempestivamente contattare VITTORIA ASSISTANCE ai seguenti numeri di telefono:
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Per tutto il territorio nazionale: 800.069.627 Dall’estero: x00 000.00.00.000
Verificata la copertura, VITTORIA ASSISTANCE comunicherà all’ASSICURATO i dati della carrozzeria convenzionata più vicina alla residenza dell’ASSICURATO medesimo per fissare un appuntamento.
Se il VEICOLO non è nelle condizioni di raggiungere autonomamente la carrozzeria convenzionata, la SOCIETÀ potrà offrire all’ASSICURATO, previo accordo e senza alcun costo aggiuntivo, il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio” per ricoverare il VEICOLO in una struttura convenzionata.
La denuncia del SINISTRO deve essere effettuata per iscritto all’agenzia cui è assegnato il contratto o alla sede legale della SOCIETÀ, entro tre giorni da quando l’ASSICURATO ne è venuto a conoscenza, indicando l’entità presunta del danno e la data dell’evento ed allegando
la documentazione richiesta nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia.
In caso di assicurazione presso diversi assicuratori11, il CONTRAENTE deve darne avviso a ciascuno di essi indicando il nome degli altri.
Per il periodo in cui il VEICOLO assicurato resterà ricoverato presso la carrozzeria convenzionata, VITTORIA ASSISTANCE metterà a disposizione dell’ASSICURATO un’auto sostitutiva (per un massimo di 72 ore).
11 Art. 1910, Codice Civile.
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Il CONTRAENTE, in caso di furto senza ritrovamento del VEICOLO immatricolato al Pubblico Registro (di seguito PRA), deve fornire alla SOCIETÀ:
• certificato cronologico del PRA relativo al VEICOLO rubato;
• certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
• nel caso di VEICOLO immatricolato all’estero, certificato di origine;
Inoltre, il CONTRAENTE, in caso di furto o rapina (tentati o consumati) deve fornire alla
SOCIETÀ copia autentica della denuncia resa all’Autorità competente.
È inoltre facoltà della SOCIETÀ richiedere, prima del pagamento dell’INDENNIZZO:
• idonea documentazione comprovante modello e tipo del VEICOLO;
• fattura d’acquisto indicante la descrizione e il valore degli ACCESSORI “non di serie”;
• procura a vendere;
• la serie originale completa delle chiavi in dotazione del VEICOLO.
Per la garanzia “P#rdita chiavi“ (contenuta nel pacchetto Elite), in caso di smarrimento o furto anche di una sola delle chiavi in dotazione del VEICOLO, il CONTRAENTE deve fare immediata denuncia alle Autorità competenti e richiedere un duplicato con la massima tempestività.
Per la garanzia “Xxxxxxxx sat#llitar#”, l’ASSICURATO, per dimostrare l’avvenuta installazione dell’impianto ed il corretto funzionamento dello stesso, dovrà consegnare alla SOCIETÀ, in caso di SINISTRO:
• certificato di installazione dell’impianto di antifurto satellitare;
• certificato di presa in carico dell’impianto da parte della Centrale Operativa, e dichiarazione della stessa di gestione del sistema satellitare che attesti:
- la regolare attivazione dell’impianto alla data del furto;
- la data e l’ora di attivazione del segnale di allarme ed i successivi interventi effettuati, completi della data e dell’ora di avvio degli stessi (blocco del motore ecc.);
- idonea documentazione comprovante il corretto funzionamento del modulo GSM utilizzato dall’impianto di antifurto satellitare (fatture o dichiarazione del gestore di telefonia mobile);
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- documentazione comprovante il regolare pagamento del canone relativo ai servizi di sorveglianza del VEICOLO al momento del SINISTRO.
2. Gestione del sinistro per la garanzia Tutela Legale Plus
1) Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del SINISTRO, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine, quando richiesto da DAS, l’ASSICURATO deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;
b) per risolvere la controversia, DAS valuta l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
c) l’ASSICURATO può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
2) DAS autorizza l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell’ASSICURATO in un PROCEDIMENTO PENALE o amministrativo o per resistere ad un’azione civile promossa da terzi;
b) negli altri casi se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell’ASSICURATO hanno possibilità di successo. L’ASSICURATO comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
3) Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’ASSICURATO può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l’ASSICURATO non fornisce il nome di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l’ASSICURATO deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l’ASSICURATO decide di revocare l’incarico professionale dato a un legale e di darlo a uno nuovo, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
4) DAS gestisce a tutti gli effetti un unico SINISTRO:
a) in presenza di VERTENZE CONTRATTUALI, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo SINISTRO
nei quali sono coinvolti uno o più ASSICURATI;
c) se il SINISTRO che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura;
d) se applicabile, in caso di ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e per la successiva domanda di divorzio.
La SOCIETÀ e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
3. Regole da rispettare per avere diritto alle prestazioni per la Tutela Legale Plus
Per avere diritto alle prestazioni previste, l’ASSICURATO:
a) deve denunciare subito il SINISTRO e comunque entro il tempo utile per la sua difesa; b) deve aggiornare subito DAS su ogni circostanza rilevante per l’erogazione delle prestazioni
previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
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d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) senza la preventiva autorizzazione di DAS non può concordare con la controparte alcuna TRANSAZIONE o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’ASSICURATO. Se l’ASSICURATO procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l’effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l’operazione.
4. Esonero da responsabilità per la Tutela Legale Plus
La SOCIETÀ e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
La SOCIETÀ e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell’ASSICURATO.
5. Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’ASSICURATO e DAS sulla gestione del SINISTRO, sia l’ASSICURATO sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle PARTI o, in mancanza di accordo, dal Presidente
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del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
L’ASSICURATO e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le PARTI.
L’arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell’arbitro è sfavorevole all’ASSICURATO, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’ASSICURATO ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del MASSIMALE previsto.
Se l’ASSICURATO intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione12.
6. Determinazione dell’ammontare del danno subito dal veicolo assicurato
Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7 “CAUSA DI FORZA MAGGIORE”, se l’ASSICURATO non attiva la procedura di LIQUIDAZIONE IN FORMA SPECIFICA tramite l’utilizzo di una delle carrozzerie convenzionate (reperibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), la determinazione del danno al VEICOLO sarà effettuata come segue:
a) Danno totale
Se il SINISTRO causa la perdita totale del VEICOLO, il danno è pari al valore commerciale del VEICOLO, senza tener conto delle conseguenze per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Nell’ambito del VALORE ASSICURATO, l’ammontare del danno è determinato in base alle quotazioni riportate dalla rivista Quattroruote (per le autovetture) del mese in cui il SINISTRO è accaduto. In mancanza di quotazione, si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EUROTAX o alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato. Si considera perdita totale anche il caso in cui il danno, determinato con i criteri indicati nei successivi commi, sia uguale o superiore al valore commerciale del VEICOLO.
A titolo di esempio, se:
• l’ASSICURATO subisce la perdita totale del VEICOLO
• il VEICOLO ha PREZZO DI LISTINO di € 15.000,00, riportato nella rivista Quattroruote al momento del SINISTRO
• il VEICOLO ha un VALORE ASSICURATO di € 18.000,00 allora l’ammontare del danno sarà pari ad € 15.000,00.
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b) Danno parziale
Il danno parziale è dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte. Sulle parti di nuova fornitura sostituite a causa del SINISTRO, si opererà una riduzione nella stessa proporzione esistente fra il valore attribuito al VEICOLO con le modalità sopra riportate e il prezzo di acquisto a nuovo del VEICOLO al momento del SINISTRO13.
A titolo di esempio:
• A seguito di SINISTRO è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000
• Il valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO è di € 7.000,00
• Il prezzo di acquisto dello stesso VEICOLO nuovo è di € 10.000,00
Calcolo dell’ammontare del danno 10.000 * (7.000/10.000) = € 700,00
12 Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
13 Art. 1908, Codice Civile.
c) Regola proporzionale
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il VEICOLO aveva al momento del SINISTRO, la SOCIETÀ risponde dei danni nella proporzione esistente fra il VALORE ASSICURATO e il valore effettivo del veicolo14.
d) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A. per la parte che, in base alle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico dell’ASSICURATO e sempre che l’imposta sia compresa nel VALORE ASSICURATO. Se il VEICOLO assicurato è intestato e di proprietà di società di leasing, la SOCIETÀ, in caso di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale non sia consentito di portare in detrazione l’Imposta, una quota dell’I.V.A. pagata sino alla data del SINISTRO; tale quota sarà determinata nella stessa proporzione esistente tra il costo complessivo del finanziamento e l’importo dei canoni pagati sino a tale data.
Non sono comprese nel danno le spese per modificazioni, deprezzamento e privazione dell’uso del VEICOLO conseguenti alle riparazioni, né le spese per il traino o la sua custodia.
7. Causa di forza maggiore
Se Vittoria Assistance, contattata dall’ASSICURATO, riscontra e comunica l’impossibilità ad attivare la LIQUIDAZIONE FORMA SPECIFICA, l’ASSICURATO può provvedere alle riparazioni del VEICOLO presso riparatori di sua fiducia. In questo caso la SOCIETÀ rimborserà le spese di riparazione documentate da fattura, previa messa a disposizione e visione del VEICOLO danneggiato da parte di un perito fiduciario della SOCIETÀ.
L’importo liquidato sarà pari a quello riportato in fattura se c’è corrispondenza tra quanto riportato in fattura e quanto indicato nella perizia del tecnico della SOCIETÀ in merito alle ore di manodopera ordinaria ed agli eventuali pezzi da sostituire.
In mancanza di fattura di riparazione, l’indennizzo corrisposto dalla SOCIETÀ non potrà essere superiore all’importo del danno risultante dalla perizia stilata dal tecnico fiduciario della SOCIETÀ nell’ambito del VALORE ASSICURATO e nel limite del valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO.
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8. Pagamento dell’indennizzo
Nel solo caso in cui non avvenga la LIQUIDAZIONE IN FORMA SPECIFICA, la determinazione del danno e il pagamento dell’INDENNIZZO avverranno nei seguenti termini:
In caso di furto totale, la SOCIETÀ formulerà una proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria indicata nel contratto. La predetta proposta verrà effettuata indipendentemente dalla consegna del certificato di chiusa inchiesta penale eventualmente richiesto15. Se la successiva acquisizione del predetto certificato dovesse evidenziare la non indennizzabilità del SINISTRO, la SOCIETÀ si riserva il diritto di richiedere la restituzione dell’importo eventualmente pagato.
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’ASSICURATO deve avvisare la SOCIETÀ appena ne abbia notizia. Se la SOCIETÀ ha già pagato l’INDENNIZZO, questa acquisisce il diritto di possesso delle cose rubate e l’ASSICURATO deve collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione della SOCIETÀ i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero viene ripartito tra la SOCIETÀ e l’ASSICURATO nella medesima proporzione.
14 Art. 1907, Codice Civile.
15 Ai sensi dell’art. 150-bis, 1° comma, del CAP.
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Per tutte le altre garanzie, la SOCIETÀ formulerà una proposta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare alcuna proposta entro 60 giorni dall’acquisizione degli eventuali accertamenti peritali e della necessaria documentazione richiesta e/o indicata nel contratto ai fini dell’accertamento e della determinazione del danno.
In ogni caso, per tutte le garanzie previste nel contratto, la SOCIETÀ formulerà la proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare la proposta entro 180 giorni dal ricevimento della denuncia del SINISTRO.
Entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione della suddetta proposta, la SOCIETÀ trasmette l’atto di transazione e quietanza e paga l’INDENNIZZO nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell’atto stesso.
In caso di non accettazione della suddetta proposta, l’ASSICURATO, prima di qualsiasi altra iniziativa (mediazione, giudizio civile) dovrà attivare la perizia contrattuale per la risoluzione di questioni tecniche relative alla determinazione dell’ammontare del danno indennizzabile, chiedendo l’avvio della procedura e comunicando alla SOCIETÀ il nominativo del proprio perito di fiducia. La SOCIETÀ provvederà a sua volta, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a nominare il proprio perito. I periti, in caso di disaccordo, procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è rimandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l’agenzia a cui è assegnata la POLIZZA o presso la quale è stato concluso il contratto.
Il Collegio dei periti decide inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la decisione impegna le PARTI anche se il perito dissenziente non l’abbia sottoscritta.
Xxxxxxxx parte sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico della SOCIETÀ e dell’ASSICURATO in parti uguali. L’ASSICURATO conferisce alla SOCIETÀ la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall’INDENNIZZO a lui spettante.
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La SOCIETÀ provvederà al pagamento dell’importo stabilito entro 30 giorni dall’acquisizione del verbale redatto dal Collegio.
Se la SOCIETÀ non provvede al pagamento dell’importo indicato dal Collegio entro il suddetto termine, l’ASSICURATO sarà libero di agire in altra e diversa sede.
Il pagamento dell’INDENNIZZO è effettuato in valuta corrente sempreché non sia stata fatta opposizione in applicazione delle norme di cui all’art. 2742 del Codice Civile se sul VEICOLO risultino privilegi, pegni, ipoteche, fermi amministrativi.
In caso di esistenza di più contratti di assicurazione a copertura dello stesso RISCHIO, la SOCIETÀ provvede al pagamento dell’INDENNIZZO, entro l’ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l’importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.
Nel caso in cui la stessa POLIZZA sia ripartita per quote fra più imprese assicurative, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Relativamente alla garanzia “Tut#la L#gal# Plus”, DAS liquida all’ASSICURATO o all’eventuale beneficiario le spese in copertura, nei limiti del MASSIMALE, entro 30 giorni dalla definizione dell’importo dovuto.
9. Non opponibilità nei confronti della società degli atti di rilevazione del danno e successivi
Le pratiche iniziate dalla SOCIETÀ per la rilevazione del danno, la liquidazione e il pagamento non pregiudicano le ragioni della SOCIETÀ stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.
10. Rinuncia al diritto di surrogazione
La SOCIETÀ rinuncia nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del VEICOLO, o dei trasportati e dei familiari dell’ASSICURATO, all’esercizio dell’azione di surroga16.
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16 Art. 1916 del Codice Civile.
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Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro
Garanzia
Cosa fare subito
Contatti
TUTELA LEGALE PLUS
Segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS. Trasmettere a DAS tutti gli atti e documenti necessari.
• DENUNCIA TELEFONICA: nr. verde 800.666.000
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
• DENUNCIA SCRITTA:
- posta elettronica: xxxxxxxx@xxx.xx.
- posta ordinaria: DAS S.p.A. -
Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx.
RESTANTI GARANZIE
Contattare immediatamente la struttura organizzativa di Vittoria Assistance.
Per tutto il territorio nazionale: 800.069.627. Dall’estero: x00 000.00.00.000.
Appendice normativa
[In qu#sta part# sono riportati n#l d#ttaglio gli articoli di LEGGE richiamati n#ll# Condizioni di Assicurazion#, ult#riori risp#tto agli articoli pr#s#nti n#ll’app#ndic# normativa d#l docum#nto d#nominato “Il contratto dalla A alla Z”]
CODICE CIVILE
Art. 1201 - Surrogazione per volontà del creditore
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
Art. 1907 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1908 - Valore della cosa assicurata
Nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.
Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
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Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2742 - Surrogazione dell’indennità alla cosa
Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L’autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l’impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.
Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.
Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest’ultima, le disposizioni della legge speciale.
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CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Art. 95 - Spese del processo di esecuzione
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 374 - Presentazione spontanea
Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l’atto così compiuto equivale per ogni effetto all’interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364. La presentazione spontanea non pregiudica l’applicazione di misure cautelari.
Art. 375 - Invito a presentarsi
Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.
L’invito a presentarsi contiene:
a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l’ora e il luogo della presentazione nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l’invito è predisposto;
d) l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell’articolo 132 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
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Quando la persona è chiamata a rendere l’interrogatorio l’invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L’invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall’articolo 453, comma 1, l’indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l’avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.
L’invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
Art. 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l’accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno
alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
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c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.
Art. 150-bis - Certificato di chiusa inchiesta
1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del codice penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.
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CODICE DELLA STRADA
Art. 186 – Guida sotto l’influenza dell’alcool
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più’ grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.
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2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è’ disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può’ essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’ articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’ articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’ articolo 12 , commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’ articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
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7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
Art. 186 bis - Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose
1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
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c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che xxxxxxx dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 679, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186.
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6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età». Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona
estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera
d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.
1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
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2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
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5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. [I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144]. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
[7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 186.]
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.
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8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice in carica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
Art. 189 - Comportamento in caso di incidente
1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 303 a Euro 1.210. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
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7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 ad Euro 345.
9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 345.
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Art. 17 bis - Decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 13 gennaio, n. 9). - Disposizioni sul processo tributario. Il reclamo e la mediazione
1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo.
1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’ articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all’esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
5. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
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6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo 47-bis.
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Data dell’ultimo aggiornamento del presente documento 01/03/2020
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