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Collisione Clausole campione

Collisione. Sono esclusi per la garanzia Collisione i danni: • derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; • causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; • conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; • conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; • subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di xxxxx e rapina. Eventi Sociopolitici L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dal Locatario oltre che dalla provincia di residenza del Locatario stesso: • Per il danno parziale, se l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l’Impresa Nessuno scoperto e/o franchigia; • Per il danno totale, sempre e per il danno parziale, neI caso di non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa: Scoperto 15% con il minimo di Euro 1.500,00. L’Assicurazione non comprende i danni: - Determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente e del Locatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); - Derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.
Collisione. Dichiarazione con descrizione dell’evento e Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) se disponibile.
Collisione. L’assicurazione non è valida in caso di: • circolazione al di fuori dei tracciati stradali • circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione • dolo del conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi sono responsabili per legge (ad esempio i minori sotto la loro tutela) • atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata • eventi naturali e atti vandalici definiti all’articolo 10.4 • danni alle ruote e ai pneumatici, se non sono presenti altri danni all’auto • danni all’auto causati dalle cose o persone trasportate o dalle operazioni di carico e scarico • sinistro se l’auto è guidata da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l’articolo 187 del Codice della Strada • sinistro se l’auto è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando l’auto è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di xxxxxxxx (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida dell’auto indicata in polizza.
Collisione. F.7.1 - Cosa Assicura (rischio Assicurato) La Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di: a) collisione con velocipedi, Xxxxxxx a braccia o con uno o più Veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione; b) collisione con persona identificata, lesa a seguito del Sinistro; c) collisione con animali. L’Assicurazione è, inoltre, estesa: 1. alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo; 2. ai danni verificatisi quando il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della pa- tente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro; 3. ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abi- liti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato in Polizza.
Collisione. Urto o collisione, con veicolo identificato, durante la circolazione.
Collisione. (garanzia opzionale)
Collisione. (per i Camper e i Caravan) - ESCLU- SIONI L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
CollisioneCosa assicuriamo
Collisione. (per i Camper e i Caravan)