Valore a nuovo. La liquidazione del danno totale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del degrado d’uso, ove il Sinistro si sia verificato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.
Valore a nuovo. Applicabile alle Coperture Assicurative 4 - Incendio, Furto, 5 - Eventi Speciali, 6 - Kasko collisione o completa. (Valida se richiamata nella Scheda di Polizza e pagato il relativo premio) Clausola valida per autoveicoli ad uso proprio / privato, con vetustà pari o inferiore a 6 mesi dalla data di prima immatricolazione all’atto della sottoscri- zione del contratto (data effetto copertura).
Valore a nuovo. In caso di Furto e Incendio la liquidazione del Danno totale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del Degrado d’uso, se il Sinistro si è verificato: • entro 6 mesi dalla data di decorrenza della Polizza • entro 24 mesi dalla data di decorrenza della Polizza, in caso di riacquisto di Veicolo di pari o superiore valore presso Dealer convenzionato, per i residenti nella regione Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Xxxxxx Xxxxxxx, Marche, Molise, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Sardegna, Sicilia, Calabria e nella provincia di Lecce, Benevento, Avellino e Salerno; In tutti gli altri casi la Compagnia corrisponde l'Indennizzo in misura pari al valore commerciale con applicazione di Franchigie e Scoperti.
Valore a nuovo. (garanzia aggiuntiva che non può es- sere prestata per i veicoli “usato generico” di cui all’art. 1)c.
Valore a nuovo. In caso di danno totale la Società cal- cola l’indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento sul valore assicurato pre- visto dall’art. 14.1 delle Condizioni di assicurazione. Re- stano applicabili gli eventuali scoperti previsti all’art. 13. Questa estensione di garanzia non può essere prestata per i veicoli “usato generico”, di cui all’Art. 1)c.
Valore a nuovo. L’Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo per le seguenti “Cose assicurate” (def. al punto 2.4): Fabbricato, Merci, Macchinari, attrezzature, arredamento.
Valore a nuovo. La liquidazione del Danno totale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del Degrado d’uso, se il Sinistro si è verificato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione. In caso di Danno totale, il Valore a nuovo del Veicolo è il prezzo di acquisto del Veicolo come riportato nella relativa fattura inclusi Accessori di serie e Accessori non di serie. Per i danni parziali non sarà applicato il Degrado d’uso per 12 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente alla sola carrozzeria, esclusi pertanto • il motore e le sue parti, • organi e impianti elettrici o elettronici, • la batteria, • gli pneumatici, • tutte le parti meccaniche soggette ad usura.
Valore a nuovo. Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato secondo il seguente criterio: per il fabbricato: la spesa necessaria per la sua integrale ricostruzione a nuovo, compresi gli oneri di urbanizzazione, escluso il valore dell'area; per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo, uguale o equivalente per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.
Valore a nuovo. Il valore dei beni assicurati viene determinato secondo il seguente criterio: • per il Fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il Fabbricato medesimo, escludendo solo il valore dell'area; • per il Contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo, uguale o equivalente per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.
Valore a nuovo. La liquidazione del Danno Totale o parziale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del Degrado d’uso, se il Sinistro si è verificato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione. In caso di danno totale, per valore a nuovo si intende il costo sostenuto per l’acquisto di un nuovo veicolo aventi pari caratteristiche a quello assicurato ovvero al costo sostenuto per l’acquisto di quello andato sottratto o distrutto. In entrambi i casi non potrà essere riconosciuto un valore superiore a quello indicato come valore di listino alla data del sinistro.