Informazioni precontrattuali
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Informazioni precontrattuali
Gentile cliente,
La ringraziamo per l’interesse dimostrato per le nostre assicurazioni sulla vita.
Prima di procedere alla stipula, la legge sul contratto di assicurazione (LCA) ci impone di fornirLe alcune informazioni sulla nostra società, in quanto controparte contraente, e sui contenuti essenziali del Suo contratto assicurativo.
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata "Allianz Suisse") è una società anonima (SA) di diritto svizzero con sede a Wallisellen. La compagnia è sottoposta alla legislazione svizzera, in particolare alla legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), e al controllo dell’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La legislazione in materia di vigilanza ha come scopo principale quello di tutelare gli assicurati dai rischi di insolvenza delle compagnie assicurative e da possibili abusi.
Di seguito indichiamo la ragione sociale completa e la sede centrale di Allianz Suisse: Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Xxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxxxxxxxx
Preventivo | Proposta |
X | X |
X | X |
X | X |
X | |
X | X |
Nel preventivo e/o nella proposta troverà informazioni relative a:
_ prestazioni assicurate, rischi assicurati e dati relativi alle basi tariffarie utilizzate;
_ premi dovuti, tenendo conto della periodicità di pagamento (soluzione unica, annuale, semestrale, trimestrale o mensile);
_ durata dell’assicurazione, con l’indicazione della data di decorrenza e scadenza dell’assicurazione, e durata del pagamento dei premi;
_ protezione dei dati, incluse le regole sul trattamento dei dati personali;
_ condizioni su cui si fonda il contratto assicurativo oggetto di stipula, come le condizioni generali (CG), le condizioni integrative (CI), le condizioni complementari (CC) e le condizioni particolari (CP).
Le basi di calcolo e i principi / metodi di ripartizione per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse sono riportati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.
Basi tariffarie
Preventivo, proposta e - una volta stipulata l’assicurazione - polizza riportano le basi tariffarie utilizzate per i calcoli di ciascuna tariffa.
Definizioni:
Tasso di interesse tecnico Indica il tasso di interesse utilizzato per la tariffazione delle varie prestazioni garantite.
EKM/EKF AS09 Indicano le tabelle di mortalità su cui si basa la tariffazione delle polizze a capitalizzazione nell’assicurazione vita individuale. "EKM" è l’acronimo di EinzelKapitalMänner (Capitale indivi- duale uomini), "EKF" di EinzelKapitalFrauen (Capitale individuale donne).
EIM/EIF AS09 Indicano le tabelle di invalidità su cui si basa la tariffazione delle assicurazioni per l’incapacità di guadagno. "EIM" è l’acronimo di EinzelInvaliditätMänner (Invalidità individuale uomini), "EIF" di EinzelInvaliditätFrauen (Invalidità individuale donne).
ERM/ERF 2000 Indicano le tabelle di mortalità generazionali su cui si basa la tariffazione delle rendite nell’assicurazione vita individuale. "ERM" è l’acronimo di EinzelRentenMänner (Rendita indivi- duale uomini), "ERF" di EinzelRentenFrauen (Rendita individuale donne).
La sigla "AS" contraddistingue le tabelle interne di Allianz Suisse. Se manca la sigla "AS" si tratta di tabelle dell’Associazione Svizzera d Assicurazioni (ASA). Il numero indica l’anno in cui la tabella è stata redatta. Le tabelle vengono generalmente costruite in base alle più recenti statistiche quinquennali dell’ASA.
Informazioni precontrattuali sull’assicurazione Previdenza figli con assicurazione di risparmio (assicurazione principale)
Oltre a quanto già presente nel preventivo e nella proposta, le condizioni generali di assicurazione riportano, ai punti indicati, informazioni su:
_ Prestazioni assicurate
Punto 3.1 Prestazione in caso di vita del figlio assicurato alla scadenza del contratto Punto 3.2 Prestazione in caso di decesso del figlio assicurato
Punto 3.3 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di decesso dell’adulto assicurato
_ Portata della copertura assicurativa
Punto 5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa Punto 7 Inizio della copertura assicurativa
Punto 8 Fine della copertura assicurativa Punto 12 Sospensione del pagamento dei premi Punto 14 Riattivazione
_ Limitazioni di copertura
Punto 5.2 Limitazioni della copertura assicurativa
_ Obblighi del contraente
Punto 9 Obblighi di comunicazione e collaborazione Punto 10 Finanziamento dell’assicurazione
Punto 11 Mora di pagamento dei premi
Punto 17 Obblighi in caso di violazione contrattuale involontaria Punto 19 Comunicazioni
_ Termine del contratto assicurativo Punto 6 Revoca della proposta
Punto 11 Mora di pagamento dei premi Punto 13 Riscatto dell’assicurazione
Riscatto
Il contraente ha facoltà di chiedere per iscritto l’estinzione anticipata totale o parziale della propria assicurazione e il rimborso del valore di riscatto disponibile. Il riscatto può comportare svantaggi economici. I dettagli sono riportati alle condizioni generali, sezione "Riscatto dell’assicurazione".
Per le assicurazioni sulla vita a premi periodici il valore di riscatto è pari alla riserva matematica di inventario al netto dei costi non ammortizzati e in ogni caso non può superare l’attuale capitale rimborsabile. È possibile che il contratto, nei primi due anni assicurativi, sia privo di un valore di riscatto se i costi di stipula non ammortizzati da defalcare superano il valore della riserva matematica di inventario.
In caso di riscatto parziale le prestazioni assicurate vengono ridotte. L’andamento del valore di riscatto è indicato nel preventivo.
In caso di riscatto totale o parziale non vengono addebitati costi di terzi.
Conversione
In caso di assicurazione sulla vita a finanziamento periodico, il contraente ha facoltà di richiedere per iscritto la conversione in assicurazione parzialmente o totalmente senza premi e il conseguente adeguamento delle prestazioni assicurate garantite.
Per il calcolo delle prestazioni dell’assicurazione senza premi si considera il valore di riscatto (cfr. riscatto) utilizzato per il finanziamento del premio unico. In tal caso non vengono addebitati costi di stipula supplementari. I dettagli sono disciplinati alle condizioni generali, sezione "Sospensione del pagamento dei premi assicurativi".
Con la conversione (sospensione del pagamento dei premi) si estinguono tutte le assicurazioni complementari eventualmente in essere.
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Condizioni generali (CG)
Assicurazione Previdenza figli con assicurazione di risparmio
Edizione 05.2011
Sommario
1 Descrizione del prodotto
2 Fondamenti giuridici dell’assicurazione
3 Prestazioni assicurate
3.1 Prestazione in caso di vita del figlio assicurato alla scadenza del contratto
3.2 Prestazione in caso di decesso del figlio assicurato
3.3 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di decesso dell’adulto assicurato
4 Clausola beneficiaria
5 Portata della garanzia assicurativa
5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa
5.2 Limitazioni della copertura assicurativa
6 Revoca della proposta
7 Inizio della copertura assicurativa
7.1 Copertura assicurativa provvisoria
7.2 Copertura assicurativa definitiva
8 Fine della copertura assicurativa
9 Obblighi di comunicazione e collaborazione
9.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto
9.2 Esercizio del diritto alle prestazioni
9.3 Cessazione del diritto all’esenzione dal pagamento dei premi in caso di decesso dell’adulto assicurato
10 Finanziamento dell’assicurazione
10.1 Finanziamento con premi periodici
10.2 Estremi di pagamento
11 Mora di pagamento dei premi
12 Sospensione del pagamento dei premi
13 Riscatto dell’assicurazione
14 Riattivazione
15 La polizza quale strumento di credito
15.1 Prestito su polizza
15.2 Cessione e costituzione in pegno
16 Partecipazione alle eccedenze
17 Violazione contrattuale involontaria
18 Servizio militare, guerra o tumulti
19 Comunicazioni
19.1 Comunicazioni del contraente
19.2 Comunicazioni di Allianz Suisse
20 Consulenza in caso di controversia
21 Luogo d’adempimento
Definizioni
Definizione di alcuni termini utilizzati nelle presenti condizioni generali:
Adulto assicurato Xxxxxxxx adulto al quale è riferito il rischio assicurato per il caso morte.
Beneficiario Il soggetto o i soggetti indicati espressamente dal contraente quali destinatari, in tutto o in parte, delle prestazioni assicurate.
Capitale rimborsabile L’importo versato in caso di morte dell’assicurato durante il periodo di assicurazione. Esso corrisponde alla somma dei premi pagati dall’inizio del contratto (esclusi i premi per eventuali assicurazioni complementari) maggiorata delle quote di eccedenza accumulate e decurtata di eventuali prestiti su polizza, interessi e costi insoluti nonché eventuale imposta di bollo federale.
Contraente Chi stipula con Allianz Suisse il contratto di assicurazione.
Figlio assicurato Per figlio assicurato si intende il soggetto, minorenne alla data di stipula del contratto, al quale si riferisce l’assicurazione vita di risparmio.
Polizza Il documento che certifica il contenuto del contratto stipulato tra contraente e Allianz Suisse.
Previdenza libera Per previdenza libera (pilastro 3b) si intendono tutte le misure di previdenza individuale adottate nell’ambito del sistema a tre pilastri, esclusa la previdenza vincolata (pilastro 3a). Fra queste rientrano, in particolare, anche le assicurazioni sulla vita.
Proposta È il documento con cui il contraente richiede ad Allianz Suisse la copertura assicurativa. Essa contiene informazioni importanti per la verifica del rischio assicurativo.
Società di assicurazioni La società di assicurazioni è Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, di seguito denominata Allianz Suisse.
Valore di conversione Corrisponde al capitale previsto per il caso di vita adeguato dopo che il contraente è stato esonerato dal pagamento dei successivi premi.
Valore di riscatto L’importo versato se l’assicurazione è riscattabile e il contraente ne richiede l’estinzione totale in via anticipata.
Valuta del contratto La valuta in cui vengono espressi le prestazioni assicurate e i premi. Tutti i pagamenti relativi al contratto stipulato vengono effettuati in questa valuta.
La forma maschile utilizzata nelle presenti condizioni generali si intende riferita anche alle persone di sesso femminile.
1 Descrizione del prodotto
Il prodotto Previdenza figli assicurazione di risparmio si compone di un’as- sicurazione principale con capitale garantito per il caso di esistenza in vita del figlio assicurato alla scadenza del contratto e di un’assicurazione complementare obbligatoria consistente nell’esenzione dall’obbligo di cor- responsione del premio in caso di morte dell’adulto assicurato prima della scadenza del contratto. In caso di morte del figlio assicurato prima della scadenza del contratto la Società eroga il capitale rimborsabile.
A titolo complementare possono essere coassicurate una rendita per incapacità di guadagno del figlio assicurato, l’esenzione dall’obbligo di corresponsione del premio in caso di incapacità di guadagno ovvero di necessità di assistenza del figlio assicurato, un capitale in caso di neces- sità di assistenza del figlio assicurato nonché l’esenzione dall’obbligo di corresponsione del premio in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio dell’adulto assicurato. Per quanto riguarda tali assicu- razioni complementari fanno fede le relative condizioni (CC).
Il prodotto Previdenza figli assicurazione di risparmio può essere stipulato soltanto nell’ambito della previdenza libera (pilastro 3b).
Il finanziamento dell’assicurazione avviene tramite premio periodico.
2 Fondamenti giuridici dell’assicurazione
I diritti e i doveri derivanti dal contratto di assicurazione sono definiti nella polizza, nelle presenti condizioni generali e nelle condizioni integrative. Salvo diversamente ed esplicitamente pattuito, il contratto di assicurazione si intende disciplinato dalla legge svizzera e, in particolare, dalla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). Eventuali accordi speciali sono validi solo se confermati per iscritto dalla sede centrale di Allianz Suisse.
In caso di divergenza con le disposizioni della LCA, per i contraenti domiciliati nel Principato del Liechtenstein si applicano le norme cogenti previste dall’ordinamento del Liechtenstein. Questo non vale tuttavia per i cittadini svizzeri domiciliati nel Principato del Liechtenstein.
3 Prestazioni assicurate
3.1 Prestazione in caso di vita del figlio assicurato alla scadenza del contratto
Alla scadenza dell’assicurazione Allianz Suisse versa il capitale garantito in caso di vita indicato in polizza, maggiorato delle quote di eccedenze maturate.
3.2 Prestazione in caso di decesso del figlio assicurato
In caso di morte del figlio assicurato in corso di contratto la Società versa il capitale rimborsabile maturato alla data della mor- te.
3.3 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di decesso dell’adulto assicurato
In caso di decesso dell’adulto assicurato Allianz Suisse assume il pagamento dei premi fino all’estinzione del contratto e comunque non oltre la sua scadenza naturale.
4 Clausola beneficiaria
Se alla data di scadenza contrattuale il figlio assicurato è in vita, la Società, fatte salve eventuali comunicazioni scritte divergenti del contraen- te, corrisponde al figlio assicurato stesso l’eventuale valore di riscatto e il capitale previsto per il caso vita. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata in qualsiasi momento dal contraente tramite comuni- cazione scritta ad Allianz Suisse. Tale diritto decade con la morte del contraente. Il diritto di revocare la clausola beneficiaria decade inoltre se il contraente ha rinunciato alla revoca, convalidando tale opzione con la propria firma sulla polizza, e ha consegnato la polizza al beneficiario.
di premio.
In caso di suicidio successivo alla scadenza di tale termine, Allianz Suisse versa l’intera prestazione assicurata.
Sussiste suicidio anche se l’adulto assicurato ha agito in stato di totale o parziale incapacità di discernimento.
Allianz Suisse rinuncia al diritto, previsto dalla legge, di ridurre le presta- zioni qualora il decesso dell’adulto assicurato sia stato cagionato da colpa grave.
6 Revoca della proposta
Il contraente ha il diritto di revocare senza spese la proposta di assicura- zione tramite comunicazione scritta, che deve pervenire alla sede centrale di Allianz Suisse entro sette giorni dalla sottoscrizione della proposta stessa.
7 Inizio della copertura assicurativa
7.1 Copertura assicurativa provvisoria
Durante l’esame della proposta, Allianz Suisse garantisce una copertura assicurativa provvisoria.
Tale copertura decorre dalla data in cui la proposta scritta perviene a un’agenzia generale o alla sede centrale di Allianz Suisse, a condizione che non sia stata richiesta una decorrenza successiva.
La copertura assicurativa provvisoria non sussiste se, a detta data, l’adul- to da assicurare è sottoposto a cure mediche, si trova sotto controllo medico, non è pienamente abile al lavoro o se l’eventuale evento assicu- rato è riconducibile a cause preesistenti alla decorrenza della copertura provvisoria.
La copertura assicurativa provvisoria termina con l’inizio della copertura definitiva o con l’invio della comunicazione di rifiuto completo della propo- sta, in ogni caso entro otto settimane dopo che Allianz Suisse ha ricevuto la proposta. Se Allianz Suisse propone al contraente una modifica all’assi- curazione richiesta, la copertura assicurativa provvisoria si estingue non appena la proposta di modifica perviene al contraente, in ogni caso non oltre sette giorni dopo il suo invio.
Le prestazioni derivanti dalla copertura assicurativa provvisoria sono limi- tate, per l’insieme di tutte le proposte presentate per lo stesso assicurato, a un massimale complessivo di 250.000 franchi. Le proposte in valuta estera vengono convertite in franchi svizzeri al corso di cambio del giorno in cui si verifica l’evento assicurato. Le prestazioni derivanti dalla copertu- ra assicurativa provvisoria vengono erogate fino a concorrenza del limite pattuito.
7.2 Copertura assicurativa definitiva
La copertura assicurativa definitiva decorre dall’accettazione scritta della proposta del contraente da parte di Allianz Suisse ovvero della contropro- posta di Allianz Suisse da parte del contraente, nonché dall’incasso del primo premio da parte di Allianz Suisse o dalla ricezione della polizza da parte del contraente; in ogni caso non prima della decorrenza richiesta per l’assicurazione.
8 Fine della copertura assicurativa
La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale indicata nella polizza.
Essa termina anticipatamente in caso di morte del figlio assicurato, riscat- to o scioglimento del contratto a seguito della sospensione del pagamento dei premi, disdetta contrattuale o se l’adulto assicurato muore e non sussiste copertura.
In caso di riscatto o di disdetta, fa fede la data indicata nella comunicazio- ne e, in sua mancanza, la data di recapito della comunicazione al destina- tario.
5 Portata della garanzia assicurativa
5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa
La copertura assicurativa pattuita è valida in tutto il mondo.
5.2 Limitazioni della copertura assicurativa
Se l’adulto assicurato muore, la copertura per l’esenzione dai premi non sussiste se:
_ la morte dell’adulto assicurato è stata provocata intenzionalmente dal
figlio assicurato o un avente diritto, oppure
_ l’adulto assicurato muore in seguito a suicidio o per le conseguenze di
un tentato suicidio durante il periodo di copertura provvisoria o prima che siano trascorsi tre anni dalla decorrenza dell’assicurazione. Lo stesso dicasi dopo una variazione contrattuale relativa a un aumento
9 Obblighi di comunicazione e collaborazione
9.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto
È necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a tutte le domande formulate da Allianz Suisse nella proposta. Anche il figlio assicu- rato o i terzi chiamati a rispondere a eventuali domande dovranno fornire informazioni corrette, complete e veritiere, poiché da tale condotta dipen- dono la sussistenza e la portata della copertura assicurativa.
Durante le verifiche del corretto adempimento degli obblighi di informazio- ne in sede di stipula contrattuale, il contraente è tenuto a collaborare, a fornire tutte le informazioni richieste e a dispensare terzi dall’obbligo di riservatezza.
Qualora il contraente, il figlio assicurato o i terzi non abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, Allianz Suisse è autoriz-
zata a dare disdetta del contratto tramite comunicazione scritta.
Se il contratto è stato risolto mediante disdetta, viene a decadere anche l’obbligo di prestazione di Allianz Suisse per i danni già verificatisi sulla cui insorgenza o entità abbiano influito risposte non corrette, incomplete o non veritiere alle domande.
9.2 Esercizio del diritto alle prestazioni
La morte dell’adulto assicurato o del figlio assicurato deve essere comuni- cata quanto prima ad Allianz Suisse, producendo l’atto di morte ufficiale. I moduli necessari per la comunicazione possono essere richiesti ad Allianz Suisse.
Allianz Suisse ha diritto a richiedere i chiarimenti, la documentazione e le perizie che giudica necessari al fine di valutare l’obbligo di prestazione. Per accertare la sussistenza del diritto alla prestazione essa può, in particolare, richiedere l’originale o una copia o fotocopia autenticata del testamento del contraente nonché un certificato ereditario.
Il diritto alla prestazione resta sospeso finché Allianz Suisse non riceve i documenti richiesti e non ha deciso in merito alla legittimità dello stesso.
Allianz Suisse eroga le prestazioni nella valuta indicata nel contratto ed esclusivamente sul conto bancario o postale svizzero indicato dall’avente diritto.
9.3 Cessazione del diritto all’esenzione dal pagamento dei premi in caso di decesso dell’adulto assicurato
Il diritto all’esenzione dal pagamento dei premi si estingue in tutti i casi di scioglimento del contratto alla data in cui, a seguito dello scioglimento, cessa l’obbligo di pagamento dei premi. Se il contratto viene sciolto a seguito di violazione degli obblighi di comunicazione, quanto precede si applica indipendentemente dal fatto che sul decesso abbia influito o meno lo stato di rischio rilevante non comunicato o non correttamente comunica- to.
10 Finanziamento dell’assicurazione
10.1 Finanziamento con premi periodici
I premi periodici devono essere versati anticipatamente, nella valuta del contratto, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.
Il primo premio è dovuto alla stipula del contratto. La data di scadenza e la periodicità dei premi successivi sono indicate nella polizza.
10.2 Estremi di pagamento
Tutti i versamenti devono essere effettuati sul conto indicato dalla sede centrale di Allianz Suisse.
11 Mora di pagamento dei premi
Qualora il contraente non adempia all’obbligo di pagamento del premio nei termini previsti, riceverà un sollecito con rimando alle conseguenze in caso di mora. Gli eventuali costi connessi al sollecito sono a suo carico.
Se il contraente non provvede al pagamento entro quattordici giorni dall’in- vio del sollecito scritto e se, alla scadenza di tale termine, l’assicurazione dispone di un valore di conversione, essa viene convertita in assicurazio- ne di risparmio senza premi con adeguamento delle prestazioni secondo quanto previsto al punto 12.
Se a tale data non dispone di alcun valore di conversione, l’assicurazione si estingue.
12 Sospensione del pagamento dei premi
Il contraente ha facoltà di richiedere per iscritto la conversione in assicura- zione parzialmente o totalmente senza premi e il conseguente adegua- mento delle prestazioni assicurative garantite.
In caso di esenzione totale la polizza viene convertita in assicurazione di
13 Riscatto dell’assicurazione
Il contraente può richiedere per iscritto l’estinzione anticipata, parziale o totale, dell’assicurazione e il rimborso del valore di riscatto.
Il valore di riscatto è pari alla riserva matematica di inventario al netto dei costi non ammortizzati e in ogni caso non può superare l’attuale capitale rimborsabile. Le quote di premio non godute vengono rimborsate. I costi di stipula non ammortizzati possono raggiungere, nei primi due anni assicu- rativi, l’ammontare della riserva matematica di inventario. A partire dal terzo anno assicurativo la detrazione dei costi di stipula non ammortizzati non può superare 1/3 della riserva matematica di inventario. Dopo i primi cinque anni assicurativi i costi di stipula si intendono interamente ammor- tizzati.
Se dopo il riscatto permane una riserva, si procede alla conversione in assicurazione "caso vita" pura senza premi con conseguente adeguamen- to delle prestazioni. Se però tale riserva non raggiunge l’importo minimo valido al momento del riscatto, la conversione non viene effettuata e viene versato il valore di riscatto senza limitazione al capitale rimborsabile.
In sede di calcolo, prestiti su polizza, interessi o spese vengono dedotti dal valore di riscatto.
14 Riattivazione
Il contraente può richiedere ad Allianz Suisse che un contratto non più in vigore o convertito in contratto senza premi venga riattivato alle condizioni precedenti se è trascorso al massimo un anno dalla scadenza del primo premio non pagato e se vengono pagati tutti i premi dovuti prima e dopo la conversione e non ancora pagati.
Allianz Suisse ha facoltà di respingere la richiesta.
La riattivazione non è in ogni caso possibile se è trascorso più di un anno dalla scadenza del primo premio non pagato.
15 La polizza quale strumento di credito
15.1 Prestito su polizza
Non appena la polizza dispone di un valore di riscatto, il contraente può richiedere ad Allianz Suisse un prestito a interesse in cambio della costitu- zione in pegno del diritto assicurativo. Il prestito deve essere rimborsato entro la fine del contratto, altrimenti la prestazione prevista per il caso di vita viene ridotta di un ammontare pari al prestito più interessi e costi.
Allianz Suisse si riserva di respingere una richiesta di prestito a interesse.
15.2 Cessione e costituzione in pegno
Il contraente ha facoltà di cedere a un terzo o costituire in pegno il diritto assicurativo.
Cessione e costituzione in pegno richiedono obbligatoriamente la forma scritta, la consegna della polizza al soggetto terzo e la notifica scritta ad Allianz Suisse.
16 Partecipazione alle eccedenze
L’assicurazione partecipa alle eccedenze di Allianz Suisse. I dettagli sono regolati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.
17 Violazione contrattuale involontaria
Se Allianz Suisse e il contraente hanno pattuito che il contraente stesso sia privato di un diritto o limitato nell’esercizio di tale diritto in seguito alla violazione di un obbligo, tale sanzione non viene applicata se il contraente dimostra che, date le circostanze, la violazione è da considerarsi involon- taria. In caso di inosservanza involontaria di una scadenza, l’atto dovuto deve essere eseguito tempestivamente.
risparmio senza premi con prestazioni conseguentemente adeguate. In
tale caso l’assicurazione per l’esenzione dall’obbligo di pagamento dei premi in caso di morte dell’adulto assicurato si estingue.
Le prestazioni dell’assicurazione di risparmio senza premi vengono calco- late sulla base del valore di riscatto (cfr. punto 13) utilizzato per finanziare un premio unico. In tal caso non vengono addebitati costi di stipula supplementari.
Se il valore di conversione è inferiore all’importo minimo in vigore alla data di sospensione, l’assicurazione si estingue con il rimborso del valore di riscatto, salvo il contraente non richieda esplicitamente la conversione in assicurazione di risparmio senza premi.
Se non dispone di alcun valore di riscatto, l’assicurazione si estingue.
In caso di conversione in assicurazione senza premi, si estinguono tutte le assicurazioni complementari eventualmente in essere.
Se in conseguenza di una modifica del premio viene applicata un’imposta di bollo, quest’ultima è addebitata al contraente.
18 Servizio militare, guerra o tumulti
Le seguenti disposizioni concernenti il rapporto contrattuale in caso di guerra valgono per tutte le assicurazioni con prestazioni per il caso di morte di tutte le società di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera.
Il servizio attivo in difesa della neutralità svizzera o per mantenere l’ordine interno - senza operazioni belliche sia nell’uno che nell’altro caso - è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz’altro incluso nell’assicurazione nel quadro delle Condizioni generali di assicura- zione.
Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, dall’inizio della guerra è dovuta una quota unica di guerra che diviene esigibile un anno dopo la fine del conflitto, a prescindere dal fatto che l’assicurato vi prenda parte o meno e che si trovi in Svizzera o all’estero.
La quota unica di guerra serve a coprire i danni causati direttamente o indirettamente dal conflitto, a condizione che essi riguardino le assicura- zioni per le quali valgono le presenti disposizioni. Allianz Suisse, di concerto con l’Autorità svizzera di sorveglianza, constata i danni di guerra e i fondi di copertura disponibili; fissa, inoltre, la quota unica di guerra e le possibilità di ammortamento della stessa, riducendo eventualmente le prestazioni assicurative.
Se le prestazioni assicurate maturano prima che sia stata fissata la quota unica di guerra, Allianz Suisse ha facoltà di differirne parzialmente il pagamento fino a un anno dopo la fine del conflitto. L’ammontare differibi- le della prestazione e il relativo tasso di interesse vengono fissati da Allianz Suisse, di concerto con l’Autorità svizzera di sorveglianza.
I giorni di inizio e fine della guerra ai sensi delle suddette disposizioni vengono fissati dall’Autorità svizzera di sorveglianza.
Se l’assicurato prende parte a un conflitto armato o a operazioni belliche, senza che la Svizzera sia direttamente coinvolta nel conflitto o in opera-
20 Consulenza in caso di controversia
In caso di controversia fra il contraente e Allianz Suisse, la fondazione Ombudsman dell’assicurazione privata offre un servizio di consulenza gratuita.
Svizzera tedesca: Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
0000 Xxxxxx
Xxxxxxxx romanda: Ombudsman de l’assurance privée
case postale 1002 Lausanne
Ticino: Ombudsman dell’assicurazione privata casella postale
0000 Xxxxxx
21 Luogo d’adempimento
zioni belliche, e decede durante tale guerra o entro sei mesi dalla stipula della pace o dalla fine delle operazioni belliche, Allianz Suisse è tenuta al
pagamento della riserva matematica calcolata al giorno del decesso, in ogni caso al massimo fino a concorrenza della prestazione assicurata per il caso di morte. Se sono assicurate rendite ai superstiti, al posto della riserva matematica saranno pagate le rendite calcolate al giorno del decesso, in ogni caso fino a concorrenza delle rendite assicurate.
Allianz Suisse si riserva il diritto di modificare, di concerto con l’Autorità svizzera di sorveglianza, le disposizioni del presente articolo e di applicar- le anche alla presente assicurazione. Restano inoltre espressamente riser- vate le disposizioni di legge e amministrative emanate in caso di guerra, in particolare quelle sul riscatto dell’assicurazione.
Luogo di adempimento degli obblighi del contraente è la sede centrale di
Allianz Suisse. Per gli adempimenti di Allianz Suisse è la sede dell’avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
In caso di trasferimento di domicilio all’estero, con l’eccezione del Princi- pato del Liechtenstein, il luogo di adempimento degli obblighi di Allianz Suisse è la sede centrale di Allianz Suisse.
19 Comunicazioni
19.1 Comunicazioni del contraente
Le comunicazioni devono essere inoltrate per iscritto alla sede centrale di Allianz Suisse.
19.2 Comunicazioni di Allianz Suisse
In caso di domiciliazione all’estero, fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein, il contraente designa un rappresentante a cui possano essere validamente inviate tutte le comunicazioni.
Allianz Suisse è autorizzata a inviare le comunicazioni all’ultimo indirizzo del contraente o del suo rappresentante a lei noto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.